Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro
art. 39 D.L. 112/2008; D.Lgs. 66/2003; art. 36 Cost.; CCNL applicato
FOGLIO PRESENZE E RILEVAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
ex art. 39 D.L. 112/2008 — D.Lgs. 66/2003 — CCNL applicato
DATI AZIENDALI
Ragione Sociale: [Azienda Ragione Sociale]
Partita IVA: [Azienda Partita Iva]
Sede Operativa: [Azienda Sede]
Periodo di Riferimento: [Mese Periodo]
DATI DEL DIPENDENTE
Cognome e Nome: [Dipendente Cognome Nome]
Matricola Aziendale: [Matricola Dipendente]
Qualifica e Livello: [Qualifica Livello]
Tipologia Contratto: [Tipologia Contratto]
Orario Contrattuale Settimanale: [Orario Contrattuale Settimanale] ore
CCNL Applicato: [Ccnl Applicato]
RIEPILOGO ORE — MESE: [Mese Periodo]
Ore ordinarie lavorate: [Ore Ordinarie Totali]
Ore straordinarie diurne: [Ore Staordinario Diurno]
Ore straordinarie notturne: [Ore Staordinario Notturno]
Ore lavorate nei giorni festivi: [Ore Festive]
ASSENZE DEL MESE
Ferie retribuite (ex art. 36 Cost. / art. 10 D.Lgs. 66/2003): [Giorni Ferie] giorni
Assenze per malattia: [Giorni Malattia] giorni
Permessi retribuiti (ROL, congedo matrimoniale, L. 104/1992, ecc.): [Giorni Permessi Retribuiti]
Altre assenze (sciopero, assenza ingiustificata, CIG, ecc.): [Altre Assenze]
Note del Responsabile: [Note Responsabile]
Il foglio presenze è stato elaborato in conformità con l'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e sarà trascritto nel libro unico del lavoro (LUL) entro il 16 del mese successivo. Le ore straordinarie eccedenti l'orario normale di lavoro (art. 3 D.Lgs. 66/2003) saranno retribuite con le maggiorazioni previste dal [Ccnl Applicato]. Il limite di 48 ore settimanali di cui all'art. 4 D.Lgs. 66/2003 è stato rispettato nel periodo di riferimento.
VALIDAZIONE E FIRME
Data di validazione: [Data Validazione]
Firma del Dipendente (presa visione):
[Dipendente Cognome Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Firma del Responsabile Validante:
[Responsabile Validante]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Dipendente (presa visione)
________________
Signature
Il Responsabile Validante
________________
Signature
Che cos'è Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro?
Il Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia è l'atto disciplinato da art. 39 D.L. 112/2008; D.Lgs. 66/2003; art. 36 Cost.; CCNL applicato.
La rilevazione puntuale delle presenze svolge una funzione triplice nell'ordinamento del lavoro italiano: garantisce al lavoratore la corretta retribuzione per le ore effettivamente prestate (art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.); consente al datore di documentare l'orario di lavoro in caso di ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o di controversia davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.); permette al consulente del lavoro di elaborare correttamente le buste paga, calcolando le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo previste dal CCNL applicato.
La mancata o irregolare tenuta del foglio presenze — o del LUL che lo incorpora — comporta sanzioni amministrative da € 500 a € 5.000 per ogni periodo di paga a cui si riferisce l'inadempimento (art. 39, comma 7-ter, D.L. 112/2008 come modificato dalla L. 183/2010). L'ITL, nell'ambito delle sue funzioni ispettive, verifica la regolarità delle registrazioni: l'utilizzo di fogli presenze manipolati o non corrispondenti alle ore effettive costituisce illecito amministrativo e, nei casi più gravi, penalmente rilevante.
La Direttiva europea 2019/1152 sulla trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, ha rafforzato gli obblighi informativi del datore nei confronti del lavoratore sulle condizioni di orario; sebbene non imponga espressamente un formato specifico di foglio presenze, ha reso obbligatorio per i lavoratori con orario variabile comunicare la struttura del loro orario — il che implica una registrazione più dettagliata. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 24561/2022, ha confermato che in caso di contestazione sull'orario di lavoro effettuato, il datore di lavoro che non produce il foglio presenze o il LUL si trova in una posizione probatoria sfavorevole: il giudice del lavoro può applicare la presunzione semplice del maggior orario dichiarato dal lavoratore. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 5/2018 e le successive FAQ sul LUL, ha chiarito che il datore puo conservare il foglio presenze in formato elettronico non modificabile (PDF/A o XML firmato digitalmente) come equivalente del registro cartaceo, a condizione che il sistema informatico garantisca l'immodificabilita delle registrazioni e la tracciabilita di ogni accesso e modifica (principio di integrita informatica ex art. 20 CAD, D.Lgs. 82/2005). L'adozione di sistemi informatici conformi a questi standard non esime il datore dall'obbligo di rilasciare copia del registro al lavoratore che ne faccia richiesta, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1/2019.
Quando serve Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro?
Il Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia è necessario in tutte le aziende con dipendenti, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore merceologico o dalla tipologia contrattuale applicata. L'obbligo di rilevazione delle presenze non è facoltativo: il D.L. 112/2008 e il D.Lgs. 66/2003 impongono al datore di documentare l'orario di lavoro effettivo di ciascun dipendente.
Le situazioni specifiche che rendono il foglio presenze particolarmente critico: presenza di lavoratori con orari variabili o su turni, dove la registrazione puntuale è indispensabile per calcolare le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo (CCNL Turismo, CCNL Metalmeccanici); aziende con contratto di solidarietà difensiva o Cassa Integrazione Guadagni (CIG), dove l'INPS verifica le ore effettivamente non lavorate; lavoratori part-time con clausole elastiche o flessibili (artt. 6-7 D.Lgs. 81/2015), dove il superamento dell'orario contrattuale deve essere documentato e pagato con le maggiorazioni previste; lavoratori in smart working (L. 81/2017), per il quale il foglio presenze deve registrare i giorni da remoto e le fasce di disconnessione rispettate; aziende soggette a ispezioni regolari dell'ITL (edilizia, somministrazione di lavoro, ristorazione) dove i fogli presenze sono verificati sistematicamente.
La rilevanza del Foglio Presenze emerge con particolare evidenza in specifici contesti aziendali e momenti del ciclo di vita del rapporto di lavoro. All'atto di un contenzioso in Tribunale, il foglio presenze firmato dal dipendente rappresenta la prova documentale primaria delle ore lavorate: la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 12801/2019 ha ribadito che il giudice del lavoro, in assenza di documentazione datoriale affidabile sull'orario effettivo, può fondare la propria decisione sulle dichiarazioni del lavoratore integrate da presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., con conseguente condanna del datore al pagamento delle differenze retributive rivendicate. In sede di ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) — che, a seguito del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha unificato le funzioni ispettive di INPS, INAIL e Ministero del Lavoro — il foglio presenze è uno dei primi documenti richiesti. Il Piano Nazionale Ispettivo annuale individua come settori prioritari edilizia, ristorazione, trasporti e agricoltura: nelle aziende di questi comparti la corretta tenuta del foglio presenze abbatte il rischio di maxisanzioni ex art. 22 D.Lgs. 72/2000 per lavoro sommerso. La rilevazione sistematica delle presenze è altresì necessaria per la corretta gestione delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni: il mod. SR41 (domanda CIG telematica all'INPS) deve indicare le settimane di CIG e le ore per lavoratore, dati che derivano direttamente dai fogli presenze mensili; un'incongruenza tra foglio presenze e mod. SR41 può portare al recupero delle indennità INPS indebitamente percepite ex art. 7 D.Lgs. 167/1988.
Cosa includere nel tuo Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro
Un Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia completo e conforme alle normative vigenti deve contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta elaborazione della busta paga e alla tenuta del libro unico del lavoro. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato 2025.
**Intestazione aziendale**: ragione sociale del datore, partita IVA, sede operativa; periodo di riferimento (mese e anno).
**Dati del dipendente**: nome e cognome, matricola aziendale, qualifica e livello CCNL, tipologia contrattuale (a tempo indeterminato, a termine, part-time, apprendistato), orario contrattuale settimanale.
**Rilevazione giornaliera delle presenze**: per ciascun giorno del mese, indicazione dell'orario di entrata e di uscita (o codice di assenza); ore ordinarie prestate; ore straordinarie (distinte per diurne, notturne, festive, notturne festive); pausa pranzo (non retribuita se superiore a 30 minuti).
**Riepilogo mensile**: totale ore ordinarie; totale ore straordinarie per tipologia; totale ore assenze retribuite (ferie, ROL, permessi, malattia, maternità); totale ore assenze non retribuite; ore CIG ove applicabile.
**Codici assenza standardizzati**: adottare codici univoci (F = ferie, M = malattia, IN = infortunio, PL = permesso legge, ROL = Riduzione Orario di Lavoro, MAT = maternità, SC = sciopero, AI = assenza ingiustificata) facilita l'elaborazione da parte del consulente del lavoro.
**Firme**: firma del dipendente (per presa visione e accettazione delle ore registrate) e firma del responsabile diretto o dell'ufficio HR (per validazione).
Oltre agli elementi strutturali di base, un foglio presenze di qualità professionale deve prevedere alcune sezioni aggiuntive che lo rendono pienamente conforme al quadro normativo italiano e utile come strumento di gestione HR. La sezione dedicata al **lavoro a turni** deve indicare il turno assegnato (mattino, pomeriggio, notte) e le eventuali variazioni, poiché l'art. 8, comma 3, D.Lgs. 66/2003 limita a 8 ore l'orario dei lavoratori notturni con mansioni pericolose o gravose identificate dai CCNL. Una colonna separata per le **ore di reperibilità** (art. 1, comma 2-quater, D.Lgs. 66/2003) è essenziale nei settori sanitario, dell'energia e delle utilities, dove il lavoratore in reperibilità non è in servizio ma deve essere raggiungibile e intervenire entro un tempo prestabilito: la reperibilità è retribuita dal CCNL con un'indennità fissa oraria anche quando non si traduce in effettiva prestazione lavorativa. Per i lavoratori con contratto part-time verticale o misto (art. 5 D.Lgs. 81/2015), il foglio presenze deve distinguere chiaramente i giorni lavorativi previsti dal contratto dai giorni di riposo contrattuale, per evitare che le ore prestate nei giorni di riposo contrattuale vengano erroneamente classificate come ore ordinarie anziché come lavoro supplementare (con le relative maggiorazioni pattuite nel CCNL, in genere 10-15%). L'inclusione di una sezione per la **firma digitale** del dipendente — tramite SPID, CIE o firma elettronica semplice ex art. 20 CAD (D.Lgs. 82/2005) — è raccomandata per i fogli presenze gestiti in modalità digitale: la firma elettronica semplice è sufficiente per la validità interna del documento, come chiarito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nelle Linee guida su documento informatico del 9 settembre 2020.
Come compilare il tuo Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro
La compilazione del Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia richiede rigore e puntualità per evitare errori nella busta paga e irregolarità nei libri obbligatori del lavoro.
**Compilazione giornaliera**: registrare ogni giorno l'orario di entrata e di uscita del dipendente (o il codice di assenza); calcolare le ore ordinarie e le ore straordinarie rispettando l'orario contrattuale stabilito dal CCNL (in genere 8 ore giornaliere per i contratti full-time a 40 ore settimanali). Le ore superiori all'orario contrattuale giornaliero o settimanale sono straordinarie ex art. 5 D.Lgs. 66/2003.
**Distinzione tra tipologie di ore**: ordinarie diurne (alla tariffa normale), straordinarie diurne (maggiorazione CCNL tipicamente 25-30%), notturne ordinarie (maggiorazione CCNL tipicamente 30-35%), festive (maggiorazione CCNL tipicamente 30-50%), notturne festive (maggiorazione CCNL tipicamente 50-60%). Queste distinzioni sono essenziali per l'elaborazione corretta della busta paga da parte del consulente del lavoro o del software paghe (Zucchetti, TeamSystem, Sistemi).
**Gestione delle assenze**: per ciascuna assenza, indicare il codice corretto e verificare che la documentazione giustificativa sia stata acquisita (certificato medico per malattia, verbale ASL per L. 104/1992, certificato di matrimonio per congedo matrimoniale).
**Invio al consulente del lavoro**: trasmettere il foglio presenze al consulente del lavoro entro i termini concordati per l'elaborazione delle buste paga del mese (in genere entro i primi 5-10 giorni del mese successivo). La firma del dipendente sul foglio presenze, prima della trasmissione, riduce le contestazioni successive.
Un aspetto spesso trascurato nella compilazione riguarda la corretta gestione delle ore di **pausa**. L'art. 8 D.Lgs. 66/2003 stabilisce che, quando l'orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa. Se la pausa è inferiore a 30 minuti e rimane a disposizione del datore, è retribuita e va conteggiata come orario di lavoro; se supera i 30 minuti ed il lavoratore è libero di allontanarsi, non è retribuita e non va conteggiata nell'orario. Il CCNL applicato può prevedere condizioni più favorevoli. Nel foglio presenze, la pausa non retribuita deve essere indicata esplicitamente (es. orario 08:00-13:00 pausa 13:00-14:00 ripresa 14:00-17:00 = 8 ore lavorate) per evitare che i software paghe computino le 9 ore come interamente retribuite. Per la gestione delle **assenze per malattia**, la compilazione richiede di distinguere tra: i primi tre giorni (periodo di carenza, a carico del datore nella misura prevista dal CCNL — tipicamente 100% per i CCNL con franchigia piena, 0% per quelli senza integrazione); il quarto giorno in poi, con l'indennità INAIL/INPS che sostituisce parte della retribuzione datoriale. Ai fini del LUL, il mod. di certificazione medica online (inviato dal medico all'INPS e accessibile dal datore tramite il PIN INPS MyPage o il portale contributivo) costituisce la prova dell'assenza per malattia: il foglio presenze deve riportare il codice M per le giornate coperte dal certificato. In caso di **festività infrasettimanali** cadenti nei giorni lavorativi, il dipendente ha diritto alla retribuzione piena ex art. 2109 c.c. e L. 27 maggio 1949, n. 260: il foglio presenze deve indicare il codice FEST e non scalare le ore dal monte ferie. Se invece il datore ha deciso (per accordo sindacale o individuale) di far recuperare la festività in altra data, va annotata la causale specifica.
Requisiti legali per Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro
Il Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia si colloca in un quadro normativo complesso che coinvolge il diritto del lavoro, la previdenza sociale e la privacy dei dipendenti.
Normativa sull'orario di lavoro: il D.Lgs. 66/2003 fissa l'orario normale a 40 ore settimanali (art. 3), il limite di 48 ore settimanali incluso lo straordinario (calcolato su un periodo di 4 mesi — art. 4), il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive (art. 7) e il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (art. 9). L'art. 6 D.Lgs. 66/2003 prevede l'obbligo per il datore di tenere un registro aggiornato delle ore di lavoro per i lavoratori soggetti al limite delle 48 ore.
Libro unico del lavoro (LUL): l'art. 39 D.L. 112/2008 obbliga il datore a registrare le presenze mensili nel LUL entro il 16 del mese successivo. Il LUL deve essere tenuto in modalità informatica o cartacea e conservato per 5 anni.
Sanzioni: la mancata istituzione o irregolare tenuta del LUL è sanzionata con ammende da € 500 a € 5.000 per periodo di paga (art. 39, comma 7-ter, D.L. 112/2008). In caso di lavoro nero (assenza totale di registrazione del lavoratore), le sanzioni sono drasticamente più severe (D.Lgs. 72/2000 e s.m.i.).
Privacy dei dipendenti: i fogli presenze contengono dati personali dei dipendenti (orari, assenze per malattia, permessi L. 104/1992). Il trattamento è fondato sul contratto di lavoro ex art. 6, lett. b), Reg. UE 2016/679 (GDPR) e sull'art. 88 GDPR (trattamento dati nel rapporto di lavoro). L'informativa ex art. 13 GDPR deve richiamare il trattamento dei dati di presenza.
Un aspetto normativo di crescente rilevanza riguarda i **sistemi di controllo elettronico delle presenze** — tornelli, badge, rilevatori biometrici, sistemi GPS. L'art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act), autorizza l'utilizzo di strumenti tecnologici di rilevazione delle presenze a condizione che: (i) sia concluso un accordo sindacale con le RSA/RSU o, in loro assenza, autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro; (ii) i lavoratori siano preventivamente informati del tipo di controllo eseguito e delle modalità di utilizzo dei dati. La raccolta di dati biometrici delle presenze (impronta digitale, geometria della mano) costituisce trattamento di categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR e richiede una specifica valutazione d'impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha adottato il Provvedimento generale n. 146 del 9 marzo 2017 sui controlli a distanza, ribadendo che l'utilizzo di sistemi biometrici richiede una base giuridica aggiuntiva rispetto al contratto di lavoro. L'art. 88, par. 2, GDPR impone agli Stati membri di adottare misure appropriate per salvaguardare la dignità, gli interessi legittimi e i diritti fondamentali degli interessati nel contesto lavorativo: il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, prevede a tal fine l'informativa dettagliata ex art. 13 GDPR da consegnare al lavoratore all'inizio del rapporto, che deve includere le finalità del trattamento dei dati di presenza, i tempi di conservazione e i soggetti autorizzati all'accesso (consulente del lavoro, ufficio HR, ITL in sede ispettiva).
Errori comuni da evitare nel tuo Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro
Il Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia è soggetto a errori ricorrenti che possono avere conseguenze legali e previdenziali significative.
**Registrazioni retroattive o manipolate**: compilare il foglio presenze a posteriori, modificando le ore registrate per far coincidere i dati con la retribuzione già erogata, è una pratica illecita. L'ITL, in sede ispettiva, confronta i fogli presenze con le registrazioni dei tornelli, le telecamere di accesso e le timbrature elettroniche: le discrepanze sono sanzionate.
**Mancata distinzione tra ore ordinarie e straordinarie**: riportare tutte le ore lavorate come 'ordinarie' senza distinguere lo straordinario comporta la mancata corresponsione delle maggiorazioni previste dal CCNL. Il lavoratore può agire davanti al Tribunale del lavoro per il recupero delle maggiorazioni non corrisposte, degli interessi legali e del danno contributivo (quote INPS calcolate sulla retribuzione effettiva, incluse le maggiorazioni).
**Assenze non codificate o codificate erroneamente**: imputare la malattia a ferie, o lo sciopero a ferie, altera il saldo ferie del dipendente e il calcolo della retribuzione. La malattia comporta l'integrazione INPS; le ferie no. L'ITL verifica la correttezza delle codifiche durante le ispezioni.
**Mancata firma del dipendente**: il foglio presenze non firmato dal dipendente è meno efficace come prova documentale in caso di controversia sul numero di ore lavorate o sul calcolo della retribuzione. La firma del dipendente crea una presunzione relativa di accettazione dei dati registrati.
**Trasmissione tardiva al consulente del lavoro**: non trasmettere il foglio presenze entro i termini causa ritardi nell'elaborazione della busta paga, con conseguente ritardo nel pagamento della retribuzione — inadempimento che può legittimare le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.
**Omessa registrazione del lavoro supplementare part-time**: per i dipendenti con contratto part-time (art. 4 D.Lgs. 81/2015), il lavoro supplementare — cioè le ore prestate oltre l'orario contrattuale ma entro il limite legale di 40 ore settimanali — deve essere registrato separatamente dalle ore ordinarie e compensato con la maggiorazione prevista dal CCNL (in genere 10-15%). Omettere questa distinzione espone il datore a recuperi contributivi, poiché la retribuzione effettiva imponibile ai fini INPS include le maggiorazioni per lavoro supplementare: la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 25205/2020 ha confermato che le maggiorazioni per lavoro supplementare concorrono a formare la base imponibile previdenziale ex art. 12 L. 153/1969.
**Mancato aggiornamento per variazioni contrattuali**: quando un dipendente cambia mansione, qualifica o orario di lavoro nel corso del mese (es. passaggio da full-time a part-time per accordo o per riduzione orario su accordo sindacale ex art. 8 D.L. 138/2011), il foglio presenze deve essere aggiornato dalla data di decorrenza della variazione. Utilizzare il vecchio schema per l'intero mese porta a errori nel calcolo del TFR (art. 2120 c.c. — quota mensile proporzionata alla retribuzione corrisposta), delle ferie maturate ex art. 10 D.Lgs. 66/2003 e dei contributi INPS. La circolare INPS n. 93/1996 chiarisce le modalità di calcolo della retribuzione imponibile in caso di variazione contrattuale infrannuale.
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Il Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia si inserisce in un quadro normativo che impone al datore obblighi precisi di documentazione dell'orario di lavoro. L'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla L. 133/2008) ha semplificato la precedente disciplina del libro matricola e del libro paga, introducendo il libro unico del lavoro (LUL) gestito dal consulente del lavoro o dal datore. Il LUL deve contenere, per ogni dipendente, le presenze mensili, la qualifica, le ore lavorate ordinarie e straordinarie, le assenze retribuite e non retribuite, le ferie, i permessi, la retribuzione erogata. L'obbligo di conservazione del LUL è di cinque anni (art. 39, comma 7, D.L. 112/2008). L'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) può richiedere l'esibizione del LUL in sede di ispezione: la mancata tenuta o la tenuta irregolare comporta sanzioni amministrative da € 500 a € 5.000 (art. 39, comma 7-ter, D.L. 112/2008, modificato dalla L. 183/2010). Il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (attuativo delle direttive europee sull'orario di lavoro 93/104/CE e 2000/34/CE) stabilisce i limiti dell'orario di lavoro (massimo 48 ore settimanali incluso lo straordinario, su un periodo di riferimento di 4 mesi) e impone al datore di tenere un registro aggiornato delle ore di lavoro effettive per tutti i lavoratori che superano il limite ordinario.
Il lavoro straordinario nel Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia deve essere registrato separatamente dalle ore ordinarie, poiché la sua retribuzione è maggiorata rispetto all'ordinario (percentuale di maggiorazione stabilita dal CCNL applicato: tipicamente 15-25% per lo straordinario diurno, 30-50% per quello notturno e festivo). Il D.Lgs. 66/2003, art. 5, definisce lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, che l'art. 3 fissa in 40 ore settimanali salvo previsioni più favorevoli dei CCNL. L'art. 5, comma 3, D.Lgs. 66/2003 stabilisce che il limite dello straordinario è di 250 ore annue, salvo diversa previsione del CCNL; alcuni CCNL (es. Metalmeccanici) prevedono limiti inferiori. La richiesta di lavoro straordinario da parte del datore è legittima solo se i requisiti del CCNL sono rispettati (in genere: preventivo accordo individuale o RSA/RSU; comunicazione preventiva). La mancata registrazione del lavoro straordinario — o la sua registrazione come 'ore neutre' — è una pratica illecita che può portare il datore ad accertamenti dell'ITL e al pagamento delle maggiorazioni non corrisposte, oltre alle relative quote di TFR, tredicesima e contributi INPS non versati sulle ore straordinarie non dichiarate.
Il Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia deve riportare con precisione tutte le tipologie di assenza del dipendente, distinguendo quelle retribuite da quelle non retribuite, perché il trattamento economico cambia e il gestionale paghe deve imputarle correttamente. Le principali categorie di assenza: ferie retribuite ex art. 36 Cost. e art. 10 D.Lgs. 66/2003; malattia (astensione retribuita con integrazione INPS e, per i primi tre giorni, a carico del datore secondo il CCNL — c.d. franchigia); infortunio sul lavoro (retribuito dall'INAIL dal 4° giorno, con integrazione datoriale secondo CCNL); maternità/paternità obbligatoria (D.Lgs. 151/2001 — retribuita dall'INPS all'80%); congedo parentale (retribuito al 30% dall'INPS); permessi retribuiti CCNL (ROL, congedo matrimoniale, permesso per lutto); permessi L. 104/1992 (retribuiti dall'INPS); sciopero (non retribuito, va indicato con apposito codice); assenza ingiustificata (non retribuita, può avere rilevanza disciplinare ex art. 7 L. 300/1970); sospensione cautelare (retribuita o non retribuita a seconda del CCNL); cassa integrazione guadagni (CIG — ordinaria CIGO, straordinaria CIGS, in deroga — retribuita dall'INPS per il 80% della retribuzione persa).
Le ore di lavoro notturno e le ore prestate durante i giorni festivi devono essere riportate nel Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia in modo separato dalle ore ordinarie diurne, perché comportano maggiorazioni retributive specifiche stabilite dal CCNL applicato. Il D.Lgs. 66/2003, art. 1, definisce lavoro notturno il lavoro prestato nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino. L'art. 2, lett. d), D.Lgs. 66/2003 individua come lavoratore notturno chi svolge normalmente almeno 3 ore del proprio orario giornaliero in periodo notturno o almeno 1/3 del proprio orario annuale in periodo notturno: per questi lavoratori valgono tutele specifiche (visita medica preventiva ex art. 14 D.Lgs. 66/2003; limite di 8 ore nelle 24 ore per i lavori pericolosi). Le maggiorazioni CCNL tipiche per i principali settori: CCNL Commercio Confcommercio — notturno ordinario +30%, notturno festivo +50%; CCNL Metalmeccanici Industria — notturno +33,50%, festivo +30%, notturno festivo +60%; CCNL Turismo — notturno +20%, festivo +40%. La mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo costituisce un inadempimento contrattuale che il lavoratore può far valere davanti al Tribunale del lavoro ex art. 413 c.p.c.
La rilevazione delle presenze per i lavoratori in lavoro agile (smart working) in Italia è disciplinata dalla L. 22 maggio 2017, n. 81 (artt. 18-23), che riconosce il principio della flessibilità dell'orario nel lavoro agile: il lavoratore agile organizza autonomamente il proprio orario di lavoro nei limiti dell'accordo individuale, e l'obbligo di timbratura puntuale non è applicabile nella stessa forma prevista per il lavoro in presenza. L'accordo individuale di lavoro agile ex art. 19 L. 81/2017 deve indicare le fasce di reperibilità (orari in cui il lavoratore deve essere raggiungibile) e le fasce di disconnessione (orari in cui non può essere contattato). Il foglio presenze per i lavoratori in smart working documenta: i giorni di lavoro da remoto (distinti dai giorni in presenza); le ore lavorate complessivamente nella giornata; le fasce di disconnessione rispettate. Il datore ha comunque l'obbligo di registrare l'orario di lavoro del lavoratore agile nel LUL e di assicurarsi che non vengano superati i limiti giornalieri e settimanali di cui al D.Lgs. 66/2003 e al CCNL. L'INAIL ha chiarito (circolare n. 48/2017) che il lavoratore agile è coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche durante le attività svolte al di fuori dei locali aziendali, purché rientrino nell'orario di lavoro concordato.
Il Foglio Presenze e Rilevazione dell'Orario di Lavoro in Italia è un documento aziendale che deve essere conservato per un periodo minimo stabilito dalla legge, in quanto costituisce prova documentale dell'orario effettuato e della retribuzione corrisposta. L'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008 stabilisce che il libro unico del lavoro (LUL) — di cui il foglio presenze è la fonte — deve essere conservato per 5 anni dalla registrazione. Ai fini della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, il termine è di 5 anni per i crediti da cessato rapporto (art. 2948, n. 4, c.c.) e di 10 anni se il rapporto è in corso (orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione a partire da Cass. SU n. 3975/1988, salvo prescrizione breve in costanza di rapporto per i rapporti con tutela reale). Per sicurezza, la prassi delle migliori aziende italiane e dei consulenti del lavoro raccomanda la conservazione per 10 anni. Ai fini INPS e INAIL, i documenti retributivi devono essere conservati per almeno 5 anni dal termine dell'anno a cui si riferiscono. Ai fini del trattamento dei dati personali dei dipendenti (Reg. UE 2016/679 — GDPR e D.Lgs. 196/2003), il principio di minimizzazione e limitazione della conservazione impone di non conservare i dati più a lungo del necessario: la prassi è allineare la conservazione al periodo di 10 anni per i documenti retributivi.
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