Skip to main content

Contratto di Somministrazione di Lavoro

Contratto di Somministrazione di Lavoro

artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015; art. 34 D.Lgs. 81/2015 (limiti quantitativi); D.Lgs. 276/2003

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

ai sensi degli artt. 30-40 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act) e del D.Lgs. 276/2003

PARTI CONTRAENTI

AGENZIA PER IL LAVORO (Somministratrice):

Ragione sociale: [Agenzia Ragione Sociale]

N. autorizzazione ministeriale: [Agenzia Numero Autorizzazione]

Partita IVA: [Agenzia Partita Iva]

Sede operativa: [Agenzia Sede Operativa]

Rappresentata da: [Agenzia Legale Rappresentante]

IMPRESA UTILIZZATRICE:

Ragione sociale: [Utilizzatore Ragione Sociale]

Partita IVA: [Utilizzatore Partita Iva]

Sede legale: [Utilizzatore Sede Legale]

Rappresentata da: [Utilizzatore Legale Rappresentante]

Sede di svolgimento della missione: [Utilizzatore Sede Lavoro]

Le parti stipulano il seguente contratto di somministrazione di lavoro:

Art. 1 — OGGETTO E TIPOLOGIA DELLA SOMMINISTRAZIONE

L'Agenzia per il Lavoro [Agenzia Ragione Sociale], autorizzata ai sensi degli artt. 4-6 D.Lgs. 276/2003, mette a disposizione dell'impresa utilizzatrice [Utilizzatore Ragione Sociale] n. [Numero Lavoratori] lavoratore/i somministrato/i, ai sensi degli artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015.

Tipologia di somministrazione: [Tipologia Somministrazione].

Livello di inquadramento e mansioni: [Livello Mansioni], ai sensi del CCNL applicato dall'utilizzatore: [Ccnl Utilizzatore].

Art. 2 — DURATA DELLA MISSIONE

La somministrazione decorre dal [Data Iniziio Missione]. Data di fine missione (se a tempo determinato): [Data Fine Missione].

Per la somministrazione a tempo determinato, la durata massima è di 24 mesi (con causale) o 12 mesi (senza causale), in analogia alla disciplina del contratto a termine (artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015 come modificati dal D.L. 87/2018). Il superamento del limite determina la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato direttamente con l'utilizzatore.

Art. 3 — PARITÀ DI TRATTAMENTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/2015, il lavoratore somministrato ha diritto a condizioni di base di lavoro e occupazione non inferiori a quelle dei lavoratori comparabili direttamente assunti dall'utilizzatore per tutta la durata della missione (retribuzione, ferie, orario, benefit collettivi).

L'utilizzatore risponde solidalmente con l'Agenzia per il pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti al lavoratore somministrato per il periodo della missione (art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/2015). L'utilizzatore è tenuto a comunicare al lavoratore somministrato eventuali posti vacanti a tempo indeterminato (art. 36 D.Lgs. 81/2015).

Art. 4 — SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO

L'utilizzatore è responsabile della tutela della salute e sicurezza del lavoratore somministrato durante la missione ai sensi dell'art. 3 c. 5 D.Lgs. 81/2008 (TUSL). L'utilizzatore deve: informare il lavoratore sui rischi specifici del luogo di lavoro (art. 36 D.Lgs. 81/2008); garantire la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008); assicurare la formazione specifica sui rischi del ciclo produttivo (art. 37 D.Lgs. 81/2008); fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari (artt. 74-79 D.Lgs. 81/2008).

L'Agenzia per il Lavoro informa il lavoratore sui rischi generali connessi alla tipologia di missione, prima dell'avvio della somministrazione.

Art. 5 — CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall'utilizzatore all'Agenzia per la somministrazione è pari a: [Corrispetivo Agenzia]. La fatturazione avviene mensilmente, sulla base delle ore/giornate effettivamente lavorate, secondo le modalità concordate tra le parti.

L'Agenzia provvede al pagamento della retribuzione al lavoratore, al versamento dei contributi INPS/INAIL e alla gestione del TFR (art. 2120 c.c.) per le giornate di lavoro effettivo nell'ambito della missione.

Art. 6 — DIVIETI E LIMITI DI UTILIZZO

La presente somministrazione non può essere utilizzata per sostituire lavoratori in sciopero, né in unità produttive in cui siano in corso sospensioni di lavoro o riduzione dell'orario per le stesse mansioni oggetto della somministrazione, né in aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi per le stesse mansioni (art. 32 D.Lgs. 81/2015).

Art. 7 — RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia agli artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015, al D.Lgs. 276/2003 (per le norme ancora applicabili), al D.Lgs. 81/2008 (TUSL) e ai CCNL applicati.

Le eventuali controversie tra le parti sono devolute al Tribunale competente per sede dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.

SOTTOSCRIZIONI

Luogo e data: [Luogo Stipula], [Data Stipula]

L'Agenzia per il Lavoro

[Agenzia Ragione Sociale] — [Agenzia Legale Rappresentante]

Firma: _________________________

L'Impresa Utilizzatrice

[Utilizzatore Ragione Sociale] — [Utilizzatore Legale Rappresentante]

Firma: _________________________

L'Agenzia per il Lavoro

________________

Signature

L'Impresa Utilizzatrice

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Somministrazione di Lavoro?

Il Contratto di Somministrazione di Lavoro in Italia è l'atto disciplinato da artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015; art. 34 D.Lgs. 81/2015; D.Lgs. 276/2003 (artt. 20-28, residuali).

La distinzione rispetto all'appalto genuino di servizi ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 è di fondamentale importanza pratica: nella somministrazione l'Agenzia non organizza autonomamente il risultato della prestazione ma mette a disposizione persone; nell'appalto l'appaltatore assume l'organizzazione del rischio economico e gestisce i propri lavoratori con propria struttura. La Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 19709/2023, ha ribadito che l'elemento discretivo è il potere direttivo: se i lavoratori dell'appaltatore ricevono ordini operativi direttamente dall'appaltante, si configura somministrazione fraudolenta ai sensi dell'art. 38 bis D.Lgs. 276/2003 (introdotto dal D.Lgs. 24/2023, attuazione della Direttiva UE 2019/1152 sulla trasparenza), con sanzione penale a carico dell'utilizzatore e diritto del lavoratore alla costituzione diretta del rapporto di lavoro. La Direttiva 2008/104/CE (Direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale), recepita in Italia con D.Lgs. 24 marzo 2012, n. 27, ha rafforzato il principio di parità di trattamento e impone agli Stati membri il riesame periodico delle eventuali restrizioni al ricorso alla somministrazione.

Quando serve Contratto di Somministrazione di Lavoro?

Il Contratto di Somministrazione di Lavoro in Italia è utilizzato dall'impresa utilizzatrice quando ha bisogno di personale qualificato per periodi definiti, senza assumere direttamente i lavoratori, affidando alla Agenzia per il Lavoro (APL) il rapporto di lavoro formale. Situazioni tipiche che giustificano il ricorso alla somministrazione di lavoro includono: copertura di picchi produttivi stagionali o connessi a commesse specifiche, senza dover gestire direttamente l'assunzione e la cessazione di personale; sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, congedo parentale, formazione; accesso a competenze specialistiche non presenti in azienda per progetti specifici (IT, marketing digitale, ingegneria di processo, logistica); test di adeguatezza professionale prima di una possibile assunzione diretta a tempo indeterminato (la cosiddetta 'assunzione per prova' tramite la somministrazione). Per le imprese che necessitano di un organico flessibile in modo strutturale, il ricorso allo staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) consente di avere lavoratori con contratto indeterminato gestito dall'Agenzia, con stabilità occupazionale per il lavoratore e flessibilità organizzativa per l'utilizzatore. Il contratto di somministrazione è la forma corretta per il ricorso alla manodopera esterna in modo legale: il ricorso a lavoratori esterni al di fuori di questo schema (appalti simulati, lavoro grigio) espone l'utilizzatore a sanzioni gravi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Termini (scadenze) rilevanti da rispettare nell'utilizzo della somministrazione: la comunicazione UNILAV deve essere trasmessa al Centro per l'Impiego entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio di ogni singola missione, anche se brevissima (art. 9-bis D.L. 510/1996 come modificato dall'art. 1 c. 1180 L. 296/2006); per la proroga della missione a tempo determinato, il contratto di somministrazione tra APL e utilizzatore deve essere modificato per iscritto prima della scadenza originaria; per lo staff leasing, il recesso dal contratto da parte dell'utilizzatore deve rispettare il preavviso contrattuale concordato con l'Agenzia, che non può essere inferiore a 20 giorni salvo giustificato motivo. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 3/2021, ha chiarito che la verifica dell'autorizzazione dell'APL deve essere effettuata dall'utilizzatore consultando l'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prima della stipula di ogni nuovo contratto di somministrazione, anche se l'Agenzia è già un fornitore consolidato, poiché l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Agenzia deve essere acquisito dall'utilizzatore prima della stipula del contratto e verificato ogni 120 giorni: un DURC irregolare indica possibili inadempienze contributive verso i lavoratori somministrati e impone all'utilizzatore di esercitare la clausola di pagamento diretto ex art. 35 c. 3 D.Lgs. 81/2015. La scelta dell'Agenzia per il Lavoro è strategica: le APL specializzate per settore (logistica, ICT, manifatturiero, healthcare) offrono un bacino di candidati pre-selezionati e formati, riducendo i tempi di avviamento della missione; quelle generaliste offrono maggiore flessibilità e copertura geografica. La somministrazione è alternativa anche al contratto di prestazione di servizi ex art. 2222 c.c. (lavoro autonomo): quando la prestazione richiede subordinazione, eterodirezione e continuità, il contratto intermittente o la somministrazione sono le forme corrette; il contratto di prestazione autonoma usato per mascherare un rapporto di lavoro subordinato è un illecito sanzionato dall'art. 69 D.Lgs. 276/2003.

Cosa includere nel tuo Contratto di Somministrazione di Lavoro

Il Contratto di Somministrazione di Lavoro in Italia, stipulato tra Agenzia per il Lavoro (APL) e impresa utilizzatrice, deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 33 D.Lgs. 81/2015 e dal D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), la cui assenza espone entrambe le parti a contestazioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Le parti devono essere identificate: Agenzia per il Lavoro (con numero di autorizzazione ministeriale, ragione sociale, sede, legale rappresentante, partita IVA) e utilizzatore (ragione sociale, sede, legale rappresentante, partita IVA, settore ATECO). Il contratto deve indicare: la tipologia di somministrazione (tempo determinato o indeterminato — staff leasing); la durata della missione o del periodo di messa a disposizione; la categoria professionale (livello CCNL dell'utilizzatore) e le mansioni dei lavoratori somministrati; il numero di lavoratori messi a disposizione e il limite percentuale rispetto all'organico (20% max per i somministrati a termine ex art. 34 D.Lgs. 81/2015); il luogo dell'attività e i rischi specifici del luogo di lavoro comunicati ai lavoratori; il corrispettivo dovuto dall'utilizzatore all'Agenzia per la somministrazione (quota di servizio agenziale); la clausola di responsabilità solidale dell'utilizzatore (art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/2015) per le obbligazioni retributive e contributive verso i lavoratori; le misure di sicurezza adottate dall'utilizzatore e la nomina del medico competente. Sul portale forms-legal.com il modello integra automaticamente la clausola di responsabilità solidale e le disposizioni sulla sicurezza.

Elemento critico aggiunto dal D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza, attuazione Direttiva UE 2019/1152): il contratto di somministrazione e la lettera di missione al lavoratore devono indicare esplicitamente l'identità dell'utilizzatore, la sede e il luogo di svolgimento della prestazione, l'orario di lavoro (anche se variabile), la retribuzione e ogni suo componente. La Cass. civ., sez. lav., n. 21667/2022, ha affermato che la mancanza di questi elementi informativi non determina la nullità del contratto di somministrazione ma comporta sanzioni amministrative a carico dell'Agenzia da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore (art. 19 D.Lgs. 104/2022). La clausola di esclusiva, con cui l'Agenzia si obbliga a non mettere a disposizione di altri utilizzatori i medesimi lavoratori durante la missione, è lecita e frequente nei contratti di staff leasing per profili specializzati; deve essere circoscritta nel tempo e nelle mansioni per non violare l'art. 2125 c.c. (patto di non concorrenza).

Elementi aggiuntivi per la tutela dell'utilizzatore in caso di insolvenza dell'Agenzia: la clausola di pagamento diretto (direct pay) consente all'utilizzatore, in caso di inadempimento retributivo dell'Agenzia, di versare direttamente al lavoratore somministrato quanto dovuto, detraendolo dal corrispettivo dovuto all'Agenzia; questa clausola è espressamente ammessa dall'art. 35 c. 3 D.Lgs. 81/2015. La polizza fideiussoria a prima richiesta, con cui l'Agenzia garantisce all'utilizzatore il rimborso delle somme versate in via solidale ai lavoratori, è una best practice nei contratti di staff leasing di lunga durata. Il contratto deve prevedere la clausola sul CCNL ASSOLAVORO applicato dall'Agenzia, che regola il rapporto tra l'APL e i lavoratori somministrati — inclusi i fondi di previdenza complementare (Fonte) e di assistenza sanitaria integrativa (Sanilog). La clausola sull'orario di lavoro deve specificare: turni, orari, eventuale straordinario e relative maggiorazioni secondo il CCNL dell'utilizzatore; il lavoratore somministrato ha diritto alle stesse maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario dei lavoratori comparabili dell'utilizzatore (art. 35 D.Lgs. 81/2015).

Come compilare il tuo Contratto di Somministrazione di Lavoro

Per compilare correttamente il Contratto di Somministrazione di Lavoro in Italia, procedere seguendo questi passaggi. Nella sezione dati dell'Agenzia per il Lavoro, inserire la denominazione esatta, la sede legale, il numero di autorizzazione ministeriale (verificabile sul sito del Ministero del Lavoro — Albo Agenzie per il Lavoro) e il nome del legale rappresentante. Nella sezione dati dell'utilizzatore, inserire la denominazione esatta dalla visura camerale della Camera di Commercio, la partita IVA, il codice ATECO dell'attività svolta, la sede legale e il nome del legale rappresentante. Per la tipologia di somministrazione, scegliere tra tempo determinato (missione con scadenza) e tempo indeterminato (staff leasing senza scadenza fissa). Per la durata della missione, indicare la data di inizio e quella di fine; per lo staff leasing, indicare la data di decorrenza. Per le mansioni, indicare il livello del CCNL dell'utilizzatore e la descrizione dettagliata delle attività che il lavoratore somministrato svolgerà. Per il numero di lavoratori, verificare che non si superi il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno (art. 34 c. 2 D.Lgs. 81/2015). Per il corrispettivo, indicare la tariffa oraria o mensile concordata con l'Agenzia, che comprende retribuzione del lavoratore, contributi e quota di servizio agenziale. Conservare copia del contratto e comunicare UNILAV al Centro per l'Impiego entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio della missione.

Passaggi aggiuntivi per la gestione sicurezza: nella sezione sicurezza del contratto, l'utilizzatore deve indicare (art. 33 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/2015): i rischi specifici del luogo di lavoro in cui opera la missione (con riferimento al DVR ex art. 17 D.Lgs. 81/2008); le misure di prevenzione e protezione adottate (DPI, procedure operative); il medico competente dell'utilizzatore responsabile della sorveglianza sanitaria del lavoratore somministrato. La sezione sul corrispettivo deve indicare separatamente: la quota retributiva (retribuzione lorda del lavoratore per il periodo della missione, calcolata sui minimi CCNL dell'utilizzatore o del CCNL ASSOLAVORO, se più favorevole); la quota contributiva (contributi INPS, INAIL, FSBA/FORMATEMP a carico datore, calcolati sull'imponibile previdenziale); la quota di servizio agenziale (margine commerciale dell'Agenzia, IVA esclusa, assoggettata ad IVA al 22% in quanto prestazione di servizi). La firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da un procuratore con delega scritta: una delega insufficiente può determinare la nullità del contratto per difetto di rappresentanza. Prima dell'invio al Centro per l'Impiego della comunicazione UNILAV, verificare che il codice della Comunicazione Obbligatoria corrispondente sia corretto (cod. assunzione = 01 per nuova assunzione, 02 per proroga, 03 per trasformazione). Il sistema co.comunicazioni.inps.it genera automaticamente il numero di protocollo della comunicazione, da conservare agli atti per le eventuali verifiche dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) ex D.Lgs. 124/2004.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Somministrazione di Lavoro

Il Contratto di Somministrazione di Lavoro in Italia presenta insidie ricorrenti che espongono l'utilizzatore a contestazioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e a responsabilità verso i lavoratori somministrati. L'errore più frequente è il mancato controllo dell'autorizzazione ministeriale dell'Agenzia prima della stipula del contratto: l'utilizzatore che si avvale di un'Agenzia non autorizzata risponde solidalmente come se fosse l'unico datore e rischia sanzioni penali. Un secondo errore è il superamento del limite del 20% del personale somministrato a tempo determinato rispetto all'organico fisso: molti utilizzatori non monitorano questo rapporto e si trovano a dover convertire i contratti di somministrazione in rapporti di lavoro diretti. La mancata comunicazione UNILAV prima dell'inizio della missione (anche di una sola giornata) espone sia l'Agenzia sia l'utilizzatore a sanzioni. Un errore diffuso riguarda la sicurezza: molti utilizzatori non informano il lavoratore somministrato sui rischi specifici del luogo di lavoro, violando l'art. 36 D.Lgs. 81/2008 e rispondendo in caso di infortuni. La confusione tra somministrazione e appalto di servizi porta a configurazioni illecite di appalto di manodopera: quando l'Agenzia non ha propria organizzazione imprenditoriale autonoma e il lavoratore è di fatto gestito dall'utilizzatore, siamo di fronte a somministrazione fraudolenta, sanzionata severamente. Va evitato di prorogare le missioni a tempo determinato oltre il limite di 24 mesi senza causale (analogamente alla disciplina del contratto a termine ex D.L. 87/2018 — Decreto Dignità): il superamento comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato direttamente con l'utilizzatore.

Errore 7 — Omessa sorveglianza sanitaria del lavoratore somministrato: l'art. 41 D.Lgs. 81/2008 impone all'utilizzatore di effettuare la sorveglianza sanitaria tramite il proprio medico competente; la delega all'Agenzia senza preventivo accordo scritto non esonera l'utilizzatore dalla responsabilità civile e penale in caso di infortuni o malattie professionali. Errore 8 — Mancata comunicazione al rappresentante sindacale: l'art. 36 D.Lgs. 81/2015 prevede che l'utilizzatore informi le RSA/RSU sui lavoratori somministrati presenti in azienda; l'omissione reiterata può costituire condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Errore 9 — Utilizzo della somministrazione durante la CIG: la stipula di nuovi contratti di somministrazione per le stesse mansioni per le quali l'utilizzatore ha lavoratori in cassa integrazione guadagni è espressamente vietata dall'art. 32 D.Lgs. 148/2015; l'ITL applica sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore somministrato in violazione. Errore 10 — Assenza della clausola di responsabilità solidale nel contratto: alcune imprese, confidando in pattuizioni informali con l'Agenzia, omettono di inserire nel contratto di somministrazione la clausola di responsabilità solidale ex art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/2015; la sua assenza non elimina la responsabilità solidale (è norma inderogabile) ma rende più complessa la ripartizione interna degli oneri tra Agenzia e utilizzatore in caso di contenzioso. Forms-legal.com mette a disposizione un modello completo che include la clausola di manleva interna tra APL e utilizzatore, conforme alla prassi negoziale consolidata nel settore della somministrazione di lavoro in Italia, con clausole di garanzia per l'utilizzatore e riferimenti aggiornati al D.Lgs. 81/2015.

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Contratto di Somministrazione di Lavoro (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/contracts/contratto-di-somministrazione-lavoro

MLA

"Contratto di Somministrazione di Lavoro (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/employment/contracts/contratto-di-somministrazione-lavoro.

BibTeX
@misc{formslegal-contratto-di-somministrazione-lavoro,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Contratto di Somministrazione di Lavoro (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/employment/contracts/contratto-di-somministrazione-lavoro}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere