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Contratto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time)

Contratto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time)

artt. 4-12 D.Lgs. 81/2015; D.Lgs. 66/2003; art. 5 D.Lgs. 81/2015

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

ai sensi degli artt. 4-12 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (Decreto Trasparenza, modificato dal D.Lgs. 104/2022)

PARTI CONTRAENTI

DATORE DI LAVORO:

Ragione sociale / Nome: [Datore Ragione Sociale]

Forma giuridica: [Datore Forma Giuridica]

Partita IVA: [Datore Partita Iva]

Sede legale: [Datore Sede Legale]

Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]

LAVORATORE/LAVORATRICE:

Nome e cognome: [Lavoratore Nome Cognome]

Nato/a il: [Lavoratore Data Nascita] a [Lavoratore Luogo Nascita]

Codice fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]

Residenza: [Lavoratore Residenza]

Le parti, come sopra identificate, stipulano il seguente contratto di lavoro a tempo parziale:

Art. 1 — OGGETTO E CCNL APPLICABILE

Il/La Sig./Sig.ra [Lavoratore Nome Cognome] è assunto/a alle dipendenze di [Datore Ragione Sociale] con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act), nella tipologia: [Tipologia Part Time].

Al rapporto si applica il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: [Ccnl Applicato].

Il lavoratore ha diritto al medesimo trattamento normativo del lavoratore a tempo pieno comparabile, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 7 D.Lgs. 81/2015, in attuazione della Direttiva 97/81/CE.

Art. 2 — DECORRENZA E PERIODO DI PROVA

Il rapporto di lavoro decorre dal [Data Inizio]. La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego è trasmessa entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto, ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007.

Periodo di prova: [Periodo Prova]. Il patto di prova, stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 2096 c.c., consente a ciascuna delle parti di recedere senza obbligo di preavviso durante il suo decorso. Al superamento del periodo di prova il rapporto diventa definitivo.

Art. 3 — INQUADRAMENTO, MANSIONI E SEDE DI LAVORO

Il/La lavoratore/lavoratrice è inquadrato/a come: [Livello Inquadramento], ai sensi dell'art. 2095 c.c.

Mansioni affidate: [Mansioni], nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2103 c.c. in materia di jus variandi.

Sede di lavoro: [Sede Lavoro]. Eventuali variazioni della sede di lavoro che comportino il trasferimento ad altra unità produttiva potranno avvenire solo in presenza di comprovate ragioni tecnico-organizzative, ai sensi dell'art. 2103 c.c.

Art. 4 — ORARIO DI LAVORO E DISTRIBUZIONE

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 81/2015, l'orario di lavoro è stabilito in [Orario Settimanale] ore settimanali, pari al [Percentuale Part Time]% rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal CCNL applicato.

Distribuzione dell'orario: [Distribuzione Oraria].

Tutte le ore eventualmente prestate oltre l'orario concordato ma entro il limite del tempo pieno del CCNL costituiscono lavoro supplementare ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 81/2015. Il lavoro supplementare è retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato.

Art. 5 — CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI

Clausole elastiche (variazione in aumento della durata della prestazione): [Clausole Elastiche].

Clausole flessibili (variazione della collocazione temporale dell'orario): [Clausole Flessibili].

Ove previste, le clausole elastiche e flessibili sono pattuite ai sensi degli artt. 6-7 D.Lgs. 81/2015. La loro attivazione richiede un preavviso minimo di due giorni lavorativi e attribuisce al lavoratore una maggiorazione retributiva pari a: [Maggiorazione Elastica].

Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 6 c. 7 D.Lgs. 81/2015 (patologie oncologiche gravi, disabilità propria ex L. 104/1992, assistenza a familiare disabile, figli under 13, altro rapporto di lavoro documentato) può rifiutare l'attivazione delle clausole elastiche senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale.

Art. 6 — RETRIBUZIONE E TFR

La retribuzione lorda mensile è pari a € [Retribuzione Lorda Mensile], calcolata in misura proporzionale all'orario part-time ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 81/2015. Tutti gli istituti retributivi previsti dal CCNL (paga base, contingenza, mensilità aggiuntive) sono riproporzionati in funzione della percentuale di orario part-time.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) matura sull'intera retribuzione lorda annua percepita ai sensi dell'art. 2120 c.c. Ferie annue, permessi e riposi sono proporzionati all'orario part-time, nel rispetto dei minimi di legge (art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003).

Art. 7 — DIRITTO DI PRECEDENZA E OBBLIGHI DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 8 c. 6 D.Lgs. 81/2015, il lavoratore ha diritto di precedenza per il passaggio al tempo pieno per le stesse mansioni in caso di assunzioni a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro. Il datore fornisce comunicazione scritta preventiva al lavoratore.

Il datore di lavoro adempie agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza) consegnando al lavoratore copia del presente contratto entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del rapporto.

Art. 8 — INFORMATIVA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il datore di lavoro informa il lavoratore, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e degli artt. 113-114 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto di lavoro, agli adempimenti previdenziali (INPS, INAIL) e fiscali (ritenute IRPEF ex art. 23 D.P.R. 600/1973), nel rispetto delle norme vigenti.

Il lavoratore è tenuto agli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.) per la durata del rapporto.

Art. 9 — RINVIO AL CCNL E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del CCNL applicato, alla legge e ai principi generali del diritto del lavoro italiano.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente contratto è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro del luogo di costituzione o di svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.

SOTTOSCRIZIONI

Luogo e data: [Luogo Stipula], [Data Stipula]

Il Datore di Lavoro

[Datore Ragione Sociale] — [Datore Legale Rappresentante]

Firma: _________________________

Il Lavoratore / La Lavoratrice

[Lavoratore Nome Cognome]

Firma: _________________________

Il/La lavoratore/lavoratrice dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto.

Firma per ricevuta: _________________________

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

Il Lavoratore / La Lavoratrice

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time)?

Il Contratto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time) in Italia è l'atto disciplinato da artt. 4-12 D.Lgs. 81/2015; art. 5 D.Lgs. 81/2015; D.Lgs. 66/2003.

La disciplina italiana del part-time recepisce la Direttiva 97/81/CE, che ha reso obbligatorio l'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo parziale. L'accordo quadro pone la clausola di non discriminazione — il lavoratore a tempo parziale non può essere trattato in modo meno favorevole del lavoratore a tempo pieno comparabile — come principio cardine su cui si fonda l'intera normativa. La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con ordinanza n. 20922/2022, ha ribadito che la genericità della distribuzione dell'orario nel contratto part-time legittima il lavoratore a richiedere, in sede giudiziale, l'accertamento del rapporto di lavoro a tempo pieno se la distribuzione concreta delle ore ha coinciso con quella di un dipendente a orario pieno; l'onere della prova sull'effettiva articolazione del part-time grava sul datore di lavoro che non ha redatto un contratto scritto con distribuzione puntuale. La distinzione tra part-time e collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co., art. 409 n. 3 c.p.c.) assume rilevanza pratica nei casi di lavoratori con presenza ridotta ma con vincolo di subordinazione: il rischio di riqualificazione del rapporto comporta l'obbligo di contribuzione INPS e INAIL retroattiva.

Quando serve Contratto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time)?

Il Contratto di Lavoro a Tempo Parziale in Italia è necessario quando datore di lavoro e lavoratore concordano lo svolgimento della prestazione lavorativa con orario ridotto rispetto al tempo pieno. Situazioni tipiche che richiedono il ricorso a questa tipologia contrattuale sono molteplici e rispecchiano esigenze sia del datore sia del lavoratore. Dal lato del datore: la necessità di coprire turnazioni in cui non è richiesto un presidio a tempo pieno; la gestione flessibile dell'organico in funzione dei flussi di attività; il contenimento del costo del lavoro mantenendo un organico quantitativamente ampio; l'esigenza di disporre di risorse specializzate per attività part-time specifiche (ad esempio, ufficio stampa due giorni a settimana). Dal lato del lavoratore: la conciliazione con impegni familiari di cura (figli, anziani); il perseguimento di attività di studio o formazione professionale; lo svolgimento contestuale di più rapporti di lavoro a orario ridotto; le esigenze di salute che impediscono il lavoro a tempo pieno. Va sottolineato che il lavoratore che già presta attività a tempo pieno non può unilateralmente pretendere la trasformazione in part-time: occorre l'accordo del datore. Tuttavia, il D.Lgs. 105/2022 ha introdotto il diritto del lavoratore di richiedere il part-time in presenza di determinate condizioni di salute gravi o oncologiche. Il contratto part-time è altresì obbligatorio per formalizzare la riduzione dell'orario concordata nell'ambito di accordi sindacali di gestione aziendale delle crisi (Cassa Integrazione Guadagni in deroga, contratti di solidarietà).

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time e viceversa è un atto negoziale bilaterale che richiede il consenso di entrambe le parti e la stipula di un atto scritto modificativo del contratto originario. La L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha rafforzato le tutele per i lavoratori con patologie oncologiche o croniche invalidanti, introducendo il diritto alla trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time su richiesta del lavoratore affetto da tali patologie, con obbligo per il datore di accogliere la richiesta entro quindici giorni. L'INPS gestisce l'integrazione salariale per i lavoratori in regime di solidarietà contrattuale (contratto di solidarietà espansivo e difensivo): quando l'impresa riduce l'orario di lavoro di tutti o parte dei dipendenti per evitare licenziamenti collettivi, il contratto di solidarietà (art. 21 D.Lgs. 148/2015) formalizza la riduzione degli orari e l'INPS integra la retribuzione per la quota di orario non lavorata. Il modello di contratto part-time è pertanto utilizzato anche come allegato tecnico ai verbali di accordo sindacale nei contesti di ristrutturazione aziendale.

Il contratto di lavoro a tempo parziale assume rilevanza strategica per i datori di lavoro che operano in settori ad alta variabilita' della domanda, come la ristorazione, il commercio al dettaglio e i servizi alla persona. In questi contesti, la combinazione di contratti part-time orizzontali con clausole di flessibilita' permette di modulare il costo del lavoro in relazione ai picchi di attivita' senza ricorrere a contratti a termine ripetuti che, se non adeguatamente causali, espongono l'azienda al rischio di conversione in rapporti a tempo indeterminato. E' fondamentale che la scelta organizzativa del part-time sia documentata nel piano organizzativo aziendale e nelle policy HR, in modo da poter dimostrare all'ITL la genuinita' della scelta e l'assenza di finalita' elusive delle tutele del lavoro a tempo pieno.

Cosa includere nel tuo Contratto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time)

Il Contratto di Lavoro a Tempo Parziale in Italia deve contenere, a pena di incompletezza e possibili contestazioni da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), una serie di elementi essenziali previsti dagli artt. 4-12 D.Lgs. 81/2015 e dal Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022). L'elemento cardine è la determinazione puntuale dell'orario di lavoro: il contratto deve indicare il numero di ore settimanali (e, se verticale, mensili o annuali), la distribuzione oraria giornaliera, i giorni di lavoro, l'orario di inizio e fine di ogni turno. Questa indicazione deve essere espressa sia in valore assoluto sia come percentuale rispetto al tempo pieno previsto dal CCNL, in modo da consentire il calcolo proporzionale di tutti gli istituti retributivi e normativi. Le parti del contratto devono essere identificate con precisione: denominazione o ragione sociale del datore (con partita IVA e sede legale), dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, nome del legale rappresentante. Il contratto deve indicare: il CCNL applicato; la qualifica, il livello di inquadramento e le mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.; la sede di lavoro; la retribuzione lorda mensile proporzionata all'orario ridotto; il periodo di prova (se pattuito per iscritto ex art. 2096 c.c.); la tipologia di part-time (orizzontale, verticale, misto); l'eventuale presenza di clausole elastiche e flessibili con indicazione delle maggiorazioni retributive applicabili; il diritto di precedenza per il passaggio al tempo pieno ex art. 8 c. 6 D.Lgs. 81/2015; l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR); il foro competente ex art. 413 c.p.c. Sul portale forms-legal.com il modello integra automaticamente tutti questi elementi essenziali.

Un elemento spesso trascurato è la clausola di esclusività o di autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa. L'art. 2105 c.c. stabilisce per tutti i lavoratori subordinati l'obbligo di fedeltà, ma la giurisprudenza ha chiarito che per il lavoratore part-time l'esercizio di altra attività lavorativa nelle ore non coperte dall'orario ridotto è generalmente lecito, purché non in concorrenza con il datore e non in violazione del segreto aziendale. Il contratto part-time può includere una clausola specifica che autorizza esplicitamente il lavoratore a svolgere altra attività lavorativa o che stabilisce i limiti di compatibilità, riducendo il rischio di contestazioni disciplinari. Sul piano previdenziale, l'INPS calcola la contribuzione pensionistica del lavoratore part-time sulla retribuzione effettivamente percepita (proporzionale), con conseguente riduzione dell'accumulazione dei punti pensionistici rispetto a un lavoratore full-time con pari qualifica; il lavoratore può valutare il versamento volontario di contributi aggiuntivi (riscatto) per colmare il gap pensionistico generato dagli anni di part-time, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 184/1997.

Una clausola frequentemente inserita nei contratti part-time ma spesso mal redatta e' quella relativa al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno. L'art. 8 D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno da parte dello stesso datore per posizioni aventi lo stesso profilo professionale. Questo diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione da parte del datore dell'intenzione di assumere a tempo pieno. Il datore ha l'obbligo di informare i lavoratori part-time delle posizioni disponibili tramite comunicazione scritta in bacheca aziendale o via e-mail. La mancata informazione puo' esporre il datore a responsabilita' risarcitoria ex art. 2103 c.c. e a sanzioni amministrative ex art. 19 D.Lgs. 81/2015.

Come compilare il tuo Contratto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time)

Per compilare correttamente il Contratto di Lavoro a Tempo Parziale in Italia, procedere con attenzione ai seguenti campi. Per il datore di lavoro, inserire la denominazione esatta come da visura camerale della Camera di Commercio, la partita IVA, la sede legale completa e il nome del legale rappresentante. Per il lavoratore, indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica. Nel campo dedicato al CCNL, inserire la denominazione aggiornata del contratto collettivo di categoria applicato: il CCNL stabilisce i minimi retributivi, la durata del tempo pieno (solitamente 40 ore settimanali per l'industria, 37-38 per il commercio e i servizi) rispetto al quale calcolare la percentuale di part-time. Per l'orario di lavoro, compilare con precisione: il numero di ore settimanali (ad esempio 20 ore su 40 del tempo pieno = 50%), la distribuzione giornaliera e settimanale, i giorni di lavoro. Per la retribuzione, applicare la proporzione sull'importo tabellare del CCNL per il livello di inquadramento (ad esempio, se il tabellare per il tempo pieno è € 1.600 mensili, per un 50% part-time la base è € 800, più eventuali elementi fissi). Per le clausole elastiche e flessibili, compilare il campo solo se si vuole prevedere questa flessibilità: descrivere i limiti di variazione (in percentuale o ore) e le maggiorazioni applicabili secondo il CCNL. Indicare chiaramente se il contratto è a tempo indeterminato o a tempo determinato e, in quest'ultimo caso, la data di scadenza. Trasmettere il UNILAV al Centro per l'Impiego prima dell'inizio del rapporto.

Per il campo relativo alla tipologia di part-time, selezionare con precisione: orizzontale (riduzione giornaliera), verticale (riduzione su base settimanale, mensile o annuale) o misto (combinazione). Nel caso del part-time verticale indicare esplicitamente quali settimane o mesi sono lavorativi e quali no, in modo che la comunicazione INPS e il cedolino paga risultino coerenti con il contratto. Per il campo relativo al preavviso di attivazione delle clausole elastiche o flessibili, inserire il termine minimo di due giorni lavorativi previsto dalla legge (o quello più favorevole previsto dal CCNL): un termine diverso non può essere stabilito in peius rispetto al minimo legale. Allegare al contratto firmato: informativa GDPR (art. 13 Reg. UE 2016/679) per il trattamento dei dati del lavoratore; copia del CCNL o dei quadri retributivi di riferimento per documentare i minimi applicati; piano dei turni (allegato tecnico) se il part-time verticale prevede turnazioni stagionali. La comunicazione UNILAV deve essere inviata al Centro per l'Impiego tramite il portale Cliclavoro (gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) prima dell'inizio del rapporto, indicando il tipo di contratto 'part-time' e la percentuale di riduzione dell'orario.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Lavoro a Tempo Parziale (Part-Time)

Il Contratto di Lavoro a Tempo Parziale in Italia presenta insidie frequenti che espongono il datore di lavoro a contestazioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e a richieste risarcitorie del lavoratore. L'errore più comune è l'indicazione imprecisa o generica dell'orario di lavoro: il contratto deve specificare con esattezza i giorni e gli orari di lavoro, non limitarsi a indicare il numero complessivo di ore settimanali senza definirne la distribuzione. Un secondo errore ricorrente è l'assenza di atto scritto per le clausole elastiche e flessibili: la loro attivazione senza previa pattuizione scritta rende illegittima la variazione e obbliga il datore al pagamento delle maggiorazioni retributive. Molti datori dimenticano di consegnare al lavoratore una copia del contratto scritto entro cinque giorni lavorativi dall'inizio, violando il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022). Un errore diffuso è il mancato rispetto del preavviso minimo di due giorni lavorativi per l'attivazione delle clausole elastiche e flessibili. L'omessa indicazione del diritto di precedenza per il passaggio al tempo pieno ex art. 8 c. 6 D.Lgs. 81/2015 può generare contestazioni in caso di successive assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni. Va inoltre evitato l'utilizzo del contratto part-time per mascherare rapporti di collaborazione autonoma o prestazioni occasionali: in questi casi l'ITL procede alla riqualificazione del rapporto con recupero contributivo da parte dell'INPS.

Settimo errore: non aggiornare la comunicazione UNILAV quando cambia la distribuzione dell'orario concordata nel contratto — ogni modifica sostanziale dell'orario di lavoro deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro il giorno antecedente la modifica, a pena di sanzione amministrativa. Ottavo errore: applicare erroneamente la percentuale di riduzione dell'orario per calcolare la retribuzione, non tenendo conto degli elementi fissi della retribuzione (scatti di anzianità, superminimi collettivi o individuali) che non si riducono proporzionalmente in alcuni CCNL. Nono errore: attivare le clausole elastiche in favore dei lavoratori in condizioni protette (patologie oncologiche, disabilità L. 104/1992, figli sotto tredici anni) senza rispettare il divieto di attivazione sancito dall'art. 6 c. 7 D.Lgs. 81/2015 — la violazione può comportare una contestazione disciplinare nei confronti del responsabile del personale e un'azione risarcitoria del lavoratore. Decimo errore: non indicare nel contratto il codice ATECO dell'azienda, necessario per la corretta classificazione INAIL della posizione lavorativa e per la determinazione del tasso di premio assicurativo applicabile al lavoratore part-time.

Undicesimo errore: trattare il contratto di trasformazione da full-time a part-time come una semplice modifica delle condizioni di lavoro senza formalizzarla con un atto scritto bilaterale. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale (o viceversa) deve essere documentata con un accordo scritto tra datore e lavoratore, comunicata al Centro per l'Impiego tramite UNILAV e registrata nel cedolino paga con i nuovi parametri retributivi. Dodicesimo errore: non aggiornare la documentazione INPS e INAIL alla variazione dell'orario, con conseguente erronea liquidazione delle prestazioni previdenziali (malattia, maternita', NASpI) calcolate sull'orario precedente anziche' su quello ridotto effettivo.

Occorre infine ricordare che il contratto part-time non esonera il datore dall'obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, poiche' i rischi lavorativi non si riducono proporzionalmente all'orario ridotto.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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