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Contratto di Lavoro per Dirigente

Contratto di Lavoro per Dirigente

art. 2095 c.c.; art. 2118 c.c.; CCNL Dirigenti Industria/Terziario/PMI; D.Lgs. 104/2022

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DIRIGENZIALE

ai sensi dell'art. 2095 c.c., artt. 2118-2120 c.c. e del CCNL Dirigenti applicabile; D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza)

PARTI CONTRAENTI

DATORE DI LAVORO:

Ragione sociale: [Datore Ragione Sociale]

Forma giuridica: [Datore Forma Giuridica]

Partita IVA: [Datore Partita Iva]

Sede legale: [Datore Sede Legale]

Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]

DIRIGENTE:

Nome e cognome: [Dirigente Nome Cognome]

Nato/a il: [Dirigente Data Nascita] a [Dirigente Luogo Nascita]

Codice fiscale: [Dirigente Codice Fiscale]

Residenza: [Dirigente Residenza]

Le parti stipulano il seguente contratto individuale di lavoro dirigenziale:

Art. 1 — ASSUNZIONE, QUALIFICA E CCNL APPLICABILE

Il/La Dott./Dott.ssa [Dirigente Nome Cognome] è assunto/a con la qualifica di Dirigente ai sensi dell'art. 2095 c.c., con il titolo di: [Titolo Dirigente].

Al rapporto si applica il seguente CCNL Dirigenti: [Ccnl Dirigenti]. Il dirigente dichiara di aver preso visione del contratto collettivo applicato e delle sue disposizioni specifiche di categoria.

Art. 2 — DECORRENZA E PERIODO DI PROVA

Il rapporto dirigenziale decorre dal [Data Inizio]. La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego è trasmessa entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio.

Periodo di prova: [Periodo Prova], pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 2096 c.c. e nei limiti previsti dal CCNL Dirigenti applicato. Durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere liberamente, senza obbligo di preavviso né di motivazione. Al positivo superamento del periodo di prova il rapporto diventa definitivo.

Art. 3 — FUNZIONI, RESPONSABILITÀ E SEDE DI LAVORO

Al dirigente sono affidate le seguenti funzioni e responsabilità: [Funzioni Responsabilita].

Sede di lavoro: [Sede Lavoro]. Eventuali trasferte o missioni sono disciplinate dal CCNL Dirigenti applicato e saranno rimborsate nelle modalità ivi previste. Il datore si riserva di assegnare al dirigente compiti diversi, purché coerenti con la categoria dirigenziale e con le capacità professionali del dirigente (art. 2103 c.c.).

Art. 4 — RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO (RGF) E COMPONENTE VARIABILE

La Retribuzione Globale di Fatto (RGF) lorda annua del dirigente è pari a € [Rgf Annua Lorda], suddivisa in 13 mensilità (o nel numero previsto dal CCNL Dirigenti applicato). La RGF comprende il minimo tabellare del CCNL Dirigenti e l'eventuale superminimo concordato, ed è la base di computo per il TFR (art. 2120 c.c.) e per l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118 c.c.).

Componente variabile: [Componente Variabile]. Le modalità di erogazione e gli obiettivi specifici sono definiti nel Piano di MBO allegato o comunicato annualmente.

Le ritenute fiscali (IRPEF e addizionali) sono operate dal datore quale sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1973. I contributi previdenziali INPS e i premi INAIL sono versati nelle modalità di legge.

Art. 5 — PREAVVISO E INDENNITÀ SOSTITUTIVA

In caso di recesso ordinario di ciascuna delle parti, il preavviso è pari a: [Preavviso Mesi], nei termini previsti dal CCNL Dirigenti applicato in funzione dell'anzianità di servizio (art. 2118 c.c.).

In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere all'altra l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata sulla Retribuzione Globale di Fatto (RGF) per il periodo di preavviso non goduto. Il diritto di ciascuna parte al recesso per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.) è in ogni caso salvaguardato.

Art. 6 — TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) matura ai sensi dell'art. 2120 c.c. sulla Retribuzione Globale di Fatto (RGF) annua lorda, nella misura di una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Deducendo la rivalutazione (1,5% fisso + 75% dell'inflazione ISTAT), il TFR viene accantonato annualmente.

Il dirigente può destinare il TFR maturando ai fondi di previdenza complementare previsti dal CCNL Dirigenti applicato (Fonchim per l'industria, Fondo Mario Negri per il terziario) nei termini e con le modalità ivi stabiliti. In mancanza di scelta esplicita entro i termini di legge, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 252/2005.

Art. 7 — OBBLIGHI DI DILIGENZA, FEDELTÀ E RISERVATEZZA

Il dirigente è tenuto agli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e di fedeltà (art. 2105 c.c.) per tutta la durata del rapporto. In particolare, il dirigente non può, senza autorizzazione scritta del datore, svolgere attività in concorrenza con quella aziendale né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, ovvero farne uso in modo da arrecare ad essa pregiudizio.

Art. 8 — INFORMATIVA PRIVACY

Il datore informa il dirigente, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e degli artt. 113-114 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto di lavoro, agli adempimenti previdenziali (INPS, INAIL) e fiscali (IRPEF ex art. 23 D.P.R. 600/1973), nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 9 — RINVIO AL CCNL E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al CCNL Dirigenti applicato, alle disposizioni del Codice Civile e della legge in materia di lavoro subordinato.

Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute, previo tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Collegio di Conciliazione e Arbitrato del CCNL Dirigenti, al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro del luogo di costituzione o svolgimento del rapporto (art. 413 c.p.c.).

SOTTOSCRIZIONI

Luogo e data: [Luogo Stipula], [Data Stipula]

Il Datore di Lavoro

[Datore Ragione Sociale][Datore Legale Rappresentante]

Firma: _________________________

Il Dirigente

[Dirigente Nome Cognome]

Firma: _________________________

Il dirigente dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e del CCNL Dirigenti applicato.

Firma per ricevuta: _________________________

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

Il Dirigente

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Lavoro per Dirigente?

Il Contratto di Lavoro per Dirigente in Italia è l'atto disciplinato da art. 2095 c.c.; art. 2118 c.c.; CCNL Dirigenti Industria/Confcommercio; D.Lgs. 104/2022.

La qualifica dirigenziale ha un contenuto giuridico preciso che la giurisprudenza ha definito nel corso di decenni. La Corte di Cassazione ha elaborato il criterio dell'«alter ego dell'imprenditore»: dirigente è chi, per posizione gerarchica e poteri effettivi, può essere considerato il sostituto del datore nella direzione dell'impresa o di un suo ramo autonomo (Cass. Sez. lav. n. 7407/2021; Cass. SU n. 25270/2008). Al contrario, chi ha la qualifica formale di dirigente ma svolge mansioni esecutive senza reale autonomia gestionale non è dirigente in senso sostanziale e può agire in giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.) per il riconoscimento della diversa qualifica. Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (Decreto Trasparenza, attuazione Dir. UE 2019/1152), ha esteso gli obblighi informativi anche ai dirigenti: il datore deve comunicare per iscritto, entro 7 giorni dall'inizio del rapporto, le condizioni essenziali del contratto, incluso il CCNL Dirigenti applicato. L'inosservanza espone il datore a sanzioni amministrative da € 250 a € 1.500 per ciascun lavoratore interessato.

Quando serve Contratto di Lavoro per Dirigente?

Il Contratto di Lavoro per Dirigente in Italia è necessario in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro intenda assumere un prestatore nella categoria dirigenziale, così come definita dall'art. 2095 c.c. e dal CCNL di categoria applicabile. Situazioni tipiche che richiedono il ricorso a questa tipologia contrattuale includono: l'assunzione di un direttore generale (AD o DG) con ampi poteri di rappresentanza e gestione dell'intera struttura aziendale; la nomina di un responsabile di divisione o di unità organizzativa autonoma con budget proprio e potere di assunzione/licenziamento del personale; il conferimento dell'incarico di Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO) o altri C-level con autonomia di spesa significativa; l'assunzione di un direttore commerciale, di produzione o tecnico con responsabilità strategica su una funzione aziendale. Va sottolineato che la qualifica di dirigente non può essere attribuita arbitrariamente: deve corrispondere alla sostanza delle mansioni effettivamente svolte. L'attribuzione formalistica della qualifica dirigenziale a un lavoratore che non esercita funzioni di reale rilevanza gestionale espone il datore al rischio di contestazioni e di domande giudiziali di accertamento della diversa qualifica (con recupero delle differenze retributive). Al contrario, l'omessa qualifica dirigenziale a un lavoratore che di fatto svolge mansioni dirigenziali espone il datore alle medesime azioni giudiziali.

Le circostanze concrete in cui si stipula un Contratto di Lavoro per Dirigente in Italia hanno subito un'evoluzione con la diffusione dello smart working (artt. 18-23 L. 81/2017) e delle strutture aziendali internazionali. Il dirigente in regime di distacco transnazionale ex art. 30 D.Lgs. 276/2003 presso un'azienda del gruppo estero mantiene il contratto di lavoro italiano; le retribuzioni vanno adeguate al Paese di destinazione secondo la Dir. UE 2018/957. Nella prassi dei gruppi multinazionali, il dirigente italiano può avere un «side letter» con la capogruppo estera che integra le condizioni del contratto italiano: tale documento deve però rispettare il CCNL Dirigenti applicabile, pena l'invalidità delle clausole peggiorative ex art. 2077 c.c. (inderogabilità in pejus). Va altresì considerato che il CCNL Dirigenti Industria, nella versione aggiornata, prevede il contributo FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti dell'industria) in misura concordata, e il contributo al Fondo Mario Negri (previdenza complementare) a carico del datore in percentuale della RAL. Tali obblighi contributivi vanno previsti nel contratto per evitare contestazioni ispettive da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o dell'INPS.

Cosa includere nel tuo Contratto di Lavoro per Dirigente

Il Contratto di Lavoro per Dirigente in Italia deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 2095 c.c., dal CCNL Dirigenti applicabile e dal D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza). Le parti devono essere identificate con precisione: datore (ragione sociale, forma giuridica, partita IVA, sede legale, legale rappresentante) e dirigente (dati anagrafici, codice fiscale, residenza). Il contratto deve indicare: il CCNL Dirigenti applicato (con la versione aggiornata e la data di decorrenza); la qualifica di dirigente e la descrizione dettagliata delle mansioni, dell'area di responsabilità e dei poteri conferiti (incluso l'eventuale potere di firma e di rappresentanza esterna); la sede di lavoro e l'eventuale previsione di trasferte o distacchi; la Retribuzione Globale di Fatto (RGF) e la sua composizione (tabellare, superminimo, benefit, componenti variabili con gli obiettivi di riferimento); il periodo di prova (max 6 mesi per l'industria) pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 2096 c.c.; il periodo di preavviso in caso di recesso da ciascuna delle parti (variabile per anzianità secondo il CCNL Dirigenti); le disposizioni in materia di TFR (art. 2120 c.c.) e di destinazione ai fondi pensione complementari (Fonchim, Fondo Mario Negri, ecc.); l'eventuale patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 2125 c.c., durata max 5 anni, corrispettivo specifico); l'informativa privacy (art. 13 GDPR); il foro competente (art. 413 c.p.c.). Sul portale forms-legal.com il modello integra automaticamente tutte le clausole obbligatorie della categoria dirigenziale.

Tra le clausole specifiche del dirigente spiccano: (a) la clausola MBO (Management By Objectives) — deve indicare gli obiettivi, le metriche di valutazione, la finestra temporale di riferimento, l'importo target e il massimale del bonus; in mancanza di parametri definiti, la Cassazione ha escluso la giuridica esigibilità del bonus (Cass. Sez. lav. n. 14288/2019); (b) la clausola FASI/Mario Negri — il contributo FASI a carico del datore è attualmente pari a € 1.456,00 annui per dirigente in servizio (aggiornato 2024); il mancato versamento è contestabile dall'Ispettorato del Lavoro; (c) la clausola di «mobilità» — consente al datore di trasferire il dirigente ad altra sede aziendale per «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» ex art. 2103 c.c., ma il trasferimento immotivato espone il datore alle conseguenze del demansionamento; (d) la clausola di «riservatezza e proprietà intellettuale» — il dirigente che sviluppa innovazioni nell'ambito del rapporto di lavoro ne cede automaticamente la titolarità al datore ex artt. 64 e 65 D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), salvo diversa pattuizione; (e) la clausola di «indennità sostitutiva del preavviso» — in alternativa al preavviso lavorato, il datore può erogare un'indennità calcolata sulla RGF per il numero di mesi di preavviso previsto dal CCNL Dirigenti applicato, senza necessità di motivazione aggiuntiva.

Come compilare il tuo Contratto di Lavoro per Dirigente

Per compilare correttamente il Contratto di Lavoro per Dirigente in Italia, procedere con attenzione ai seguenti campi. Per il datore di lavoro, inserire la denominazione esatta come da visura camerale della Camera di Commercio, la partita IVA, la forma giuridica, la sede legale e il nome del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto. Per il dirigente, indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica. Nel campo CCNL Dirigenti, selezionare il contratto collettivo corretto: CCNL Dirigenti Industria (Confindustria-Federmanager) per le aziende manifatturiere; CCNL Dirigenti Terziario (Confcommercio-Manageritalia) per il commercio e i servizi; CCNL Dirigenti PMI (Confapi) per le piccole e medie imprese. Per la retribuzione, indicare sia il minimo tabellare previsto dal CCNL Dirigenti sia l'eventuale superminimo individuale, e descrivere i benefit in natura con la loro valorizzazione ai sensi dell'art. 51 TUIR (auto aziendale con fringe benefit, polizza sanitaria integrativa, ecc.). Per il periodo di prova, inserire la durata in mesi entro il massimo previsto dal CCNL Dirigenti. Per il preavviso, riportare i termini in mesi previsti dal CCNL Dirigenti in funzione dell'anzianità. Per il patto di non concorrenza, se previsto, indicare le attività vietate, l'ambito territoriale, la durata (max 5 anni) e il corrispettivo specifico. Inviare la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto.

Passaggi aggiuntivi specifici per la categoria dirigenziale: (a) Verificare la corretta applicazione del CCNL tramite il sito ufficiale di Confindustria o Confcommercio, scaricando il testo vigente completo; (b) Per il calcolo del minimo tabellare CCNL Dirigenti Industria, fare riferimento alla tabella retributiva aggiornata reperibile sul sito Federmanager; (c) Per l'auto aziendale come benefit, calcolare il fringe benefit ai sensi dell'art. 51 c. 4 TUIR (D.P.R. 917/1986): la somma tassabile è pari al 25%, 30%, 50% o 60% del costo chilometrico ACI dell'auto per 15.000 km annui, in base alle emissioni CO2 del veicolo; (d) Per la polizza sanitaria integrativa FASI, allegare al contratto la scheda informativa del piano sanitario attivato; (e) Per i fondi pensione complementari, indicare il fondo di riferimento (Fondo Mario Negri per i dirigenti industria, Fondo Previndai) e la percentuale di contribuzione datoriale e del dirigente; (f) Per la comunicazione UNILAV, registrarsi sul portale ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) e trasmettere entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio, verificando il corretto codice di qualifica per la categoria dirigenziale nel modello UNILAV/CO.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Lavoro per Dirigente

Il Contratto di Lavoro per Dirigente in Italia presenta insidie specifiche che espongono il datore a contestazioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e a richieste del dirigente dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. L'errore più frequente è l'attribuzione formale della qualifica dirigenziale senza la corrispondente sostanza manageriale: il dirigente che non ha reale autonomia gestionale né potere decisionale significativo può agire in giudizio per il riconoscimento della diversa qualifica (quadro o impiegato), con diritto alle relative tutele di legge più favorevoli. Un secondo errore comune riguarda il patto di non concorrenza: molti contratti prevedono un corrispettivo troppo basso (es. poche centinaia di euro all'anno) rispetto al sacrificio richiesto al dirigente, rendendo il patto nullo per indeterminatezza o squilibrio delle prestazioni (Cass. n. 8645/2019). La mancata previsione nel contratto del CCNL Dirigenti applicato o la sua errata individuazione priva il datore delle tutele procedimentali previste dal contratto collettivo (tentativo obbligatorio di conciliazione prima del licenziamento). L'omessa comunicazione UNILAV prima dell'inizio del rapporto espone il datore a sanzioni amministrative significative. Va evitato di confondere la qualifica di dirigente con quella di procuratore: il procuratore ha poteri di rappresentanza esterna ma può non avere la qualifica dirigenziale. Molti datori trascurano anche di aggiornare il contratto dirigenziale quando cambiano le funzioni del dirigente (promozione, riduzione di responsabilità): la mancata formalizzazione delle modifiche può dare luogo a contestazioni di demansionamento ex art. 2103 c.c.

Errore 7: omettere la clausola di mobilità o redigerla in modo generico. La Cassazione ha affermato (Cass. Sez. lav. n. 4790/2022) che il trasferimento del dirigente richiede comunque «comprovate ragioni» ex art. 2103 c.c., pur con margini più ampi rispetto alle altre categorie: un trasferimento privo di motivazione concreta espone il datore alla contestazione di demansionamento o condotta ritorsiva. Errore 8: non prevedere nel contratto il regime fiscale dei benefit — l'auto aziendale usata anche privatamente genera fringe benefit tassabile ex art. 51 c. 4 TUIR che deve essere incluso nella busta paga mensile come reddito in natura; l'omissione genera irregolarità nel conguaglio IRPEF e possibili contestazioni dell'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento del sostituto d'imposta. Errore 9: inserire nel contratto dirigenziale una clausola di esclusione dell'indennità supplementare CCNL — tale clausola è nulla perché contraria a norme inderogabili del CCNL Dirigenti; il CCNL Dirigenti non può essere derogato in senso peggiorativo neppure con accordo individuale (art. 2077 c.c.). Errore 10: non attivare la procedura di conciliazione ex CCNL Dirigenti prima del licenziamento — la mancata attivazione non rende il licenziamento illegittimo, ma priva il datore della possibilità di contenere l'entità dell'indennità supplementare eventualmente riconosciuta dall'arbitro del Collegio di Conciliazione e Arbitrato.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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