Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma
art. 43 D.Lgs. 81/2015; artt. 41-42 D.Lgs. 81/2015; D.Lgs. 152/1997
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act)
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
Datore di Lavoro:
Ragione sociale: [Datore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Sede legale: [Datore Sede Legale]
Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]
Tutore aziendale designato: [Tutore Aziendale]
Apprendista:
Nome e cognome: [Apprendista Nome Cognome]
Data di nascita: [Apprendista Data Nascita]
Codice fiscale: [Apprendista Codice Fiscale]
Residenza: [Apprendista Residenza]
Art. 2 — OGGETTO E TITOLO DA CONSEGUIRE
Con il presente atto il Datore di Lavoro assume [Apprendista Nome Cognome] con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015, finalizzato al conseguimento di: [Qualifica Da Conseguire].
Istituzione scolastica o formativa di riferimento: [Istituzione Scolastica].
Ore di formazione esterna annue presso l'istituzione: [Ore Formazione Esterna Annue] ore.
Art. 3 — DECORRENZA, DURATA E PERIODO DI PROVA
Il contratto decorre dal [Data Inizio] e ha durata pari al percorso formativo residuo necessario al conseguimento del titolo, per un periodo complessivo di [Durata Percorso Mesi] mesi, comunque non superiore a quattro anni scolastici come stabilito dall'art. 43 D.Lgs. 81/2015.
Periodo di prova: [Periodo Prova], pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 2096 c.c. e nei limiti previsti dal CCNL applicato.
Al termine del periodo formativo, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/2015, ciascuna parte potrà recedere liberamente dal contratto con un preavviso di 30 giorni; in difetto di recesso, il rapporto si converte automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c.
Art. 4 — CCNL, INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE
Al presente rapporto si applica il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: [Ccnl Applicato].
L'Apprendista viene inquadrato al seguente livello: [Livello Inquadramento], nel rispetto del sottoinquadramento consentito dall'art. 42 D.Lgs. 81/2015.
La retribuzione lorda mensile ammonta a € [Retribuzione Lorda Mensile], non inferiore ai minimi tabellari del CCNL. È esclusa in ogni caso la retribuzione a cottimo (art. 42 D.Lgs. 81/2015).
La retribuzione comprende la tredicesima e, ove prevista dal CCNL, la quattordicesima mensilità. Il trattamento di fine rapporto (TFR) matura ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Art. 5 — SEDE DI LAVORO E ORARIO
L'Apprendista presta la propria attività lavorativa presso: [Sede Lavoro].
L'orario di lavoro e le modalità di alternanza tra attività lavorativa e frequenza presso l'istituzione scolastica o formativa sono definiti nel Piano Formativo Individuale allegato al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e dalla L. 977/1967 per i lavoratori minorenni.
Art. 6 — PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)
Le competenze da acquisire, la distribuzione delle ore di formazione interna aziendale e di formazione esterna, le modalità di valutazione degli apprendimenti e il ruolo del Tutore Aziendale ([Tutore Aziendale]) sono definiti nel Piano Formativo Individuale (PFI), redatto d'intesa con l'istituzione scolastica o formativa e allegato al presente contratto quale parte integrante.
Il mancato rispetto degli obblighi formativi previsti dal PFI determina la decadenza dalle agevolazioni contributive e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, nonché l'intervento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Art. 7 — OBBLIGHI DELLE PARTI
Il Datore di Lavoro si obbliga a: garantire la frequenza dell'Apprendista alle attività formative esterne; assicurare la formazione professionale interna attraverso il Tutore Aziendale; corrispondere la retribuzione convenuta; iscrivere l'Apprendista all'INPS (Gestione Dipendenti) e all'INAIL; trasmettere la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego prima dell'inizio del rapporto; garantire condizioni di lavoro sicure ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L'Apprendista si obbliga a: frequentare regolarmente le attività formative esterne presso l'istituzione scolastica o formativa; seguire le istruzioni del Tutore Aziendale; svolgere la prestazione lavorativa con diligenza ai sensi dell'art. 2104 c.c.; osservare l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.; rispettare le norme del codice disciplinare aziendale.
Art. 8 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Datore di Lavoro tratta i dati personali dell'Apprendista ai fini della gestione del rapporto di lavoro, in conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 GDPR. I dati saranno comunicati all'INPS, all'INAIL, all'Agenzia delle Entrate e all'istituzione scolastica o formativa nei limiti necessari all'esecuzione degli obblighi di legge.
Art. 9 — RINVIO AL CCNL E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del CCNL applicato, alla L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), al D.Lgs. 81/2015, al D.Lgs. 152/1997 e D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), al Codice Civile e alle normative regionali di attuazione dell'apprendistato.
Per le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro del luogo di costituzione o svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Il Datore di Lavoro:
[Datore Ragione Sociale]
Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________
L'Apprendista:
[Apprendista Nome Cognome]
Firma: _________________________
L'Apprendista dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e del Piano Formativo Individuale allegato.
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
L'Apprendista
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma?
Il Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma in Italia è l'atto disciplinato da art. 43 D.Lgs. 81/2015; artt. 41-42 D.Lgs. 81/2015; D.Lgs. 152/1997.
La peculiarità assoluta di questa tipologia contrattuale risiede nella sua duplice e inscindibile natura giuridica: da un lato costituisce un genuino rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., con tutte le tutele previdenziali (iscrizione INPS con codice apprendistato primo livello), assicurative (INAIL, copertura obbligatoria per infortuni e malattie professionali) e normative connesse (diritto alle ferie, al TFR ex art. 2120 c.c., alla malattia, ai permessi); dall'altro è uno strumento formativo regolamentato in raccordo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che ai sensi dell'art. 43 co. 4 D.Lgs. 81/2015 definiscono i profili formativi, le competenze attese e le modalità di alternanza tra formazione in azienda e formazione in aula.
La stipula è condizionata alla previa redazione e all'allegazione obbligatoria di un Piano Formativo Individuale (PFI), documento programmatico che deve: (a) identificare le competenze teoriche e pratiche da sviluppare nel corso dell'alternanza; (b) definire la ripartizione delle ore tra formazione interna aziendale e formazione esterna presso l'istituzione scolastica o il centro di formazione professionale (CFP) accreditato dalla Regione; (c) indicare il nome e i requisiti del tutore aziendale designato, figura obbligatoria ex art. 42 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2015 richiamato dall'art. 43; (d) prevedere le modalità di valutazione in itinere e finale delle competenze. Il PFI è redatto in collaborazione con il referente dell'istituzione scolastica o formativa ed è approvato da quest'ultima prima dell'inizio del rapporto.
Rispetto alle altre due tipologie di apprendistato del Testo Organico — l'apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) rivolto a soggetti di età 18-29 anni per qualifiche aziendali senza titolo scolastico, e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di lauree e dottorati — il contratto di primo livello si distingue per il coinvolgimento diretto del sistema di istruzione pubblica e paritaria e per il fatto che il titolo conseguito ha valore legale sull'intero territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) vigilano sul corretto adempimento degli obblighi formativi, con accertamenti ispettivi anche presso le imprese.
Sul portale forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato alla normativa vigente, comprensivo di piano formativo individuale tipo e informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR), pronto per la personalizzazione e la firma digitale.
Quando serve Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma?
Il Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma in Italia è lo strumento contrattuale obbligatorio in una serie ben precisa di situazioni pratiche in cui un'impresa intende assumere un giovane nell'ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro con finalità di conseguimento di un titolo scolastico o di formazione professionale riconosciuto.
La prima situazione è quella dell'impresa che decide di aderire a un progetto di alternanza scuola-lavoro (ASL) proposto da un istituto tecnico, professionale o da un centro di formazione professionale (CFP) accreditato dalla Regione. In questo caso, il contratto individuale di apprendistato di primo livello è il veicolo obbligatorio per regolare il rapporto con ciascun giovane coinvolto, poiché lo stage extracurriculare e lo stage curricolare non configurano un rapporto di lavoro e non consentono l'erogazione di una retribuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
La seconda è la situazione del giovane che, avendo abbandonato il percorso scolastico ordinario (dropout), ha compiuto i 15 anni e non ha ancora i 25, e intende rientrare nel sistema di formazione professionale attraverso il lavoro. Per questi soggetti, il contratto di apprendistato di primo livello è spesso l'unica via per conseguire una qualifica IeFP triennale riconosciuta, coniugando l'esperienza lavorativa retribuita con la formazione teorica in aula.
La terza è quella dell'impresa artigiana, manifatturiera o dei servizi che intende formare internamente figure professionali specifiche per il proprio settore (cuoco, parrucchiere, meccanico, elettricista, pasticcere, sarto, grafico, ecc.) assumendo giovani privi di qualifica e avviandoli contestualmente verso il conseguimento del diploma professionale quadriennale del proprio settore.
La quarta situazione è quella in cui il giovane, già in possesso di una qualifica IeFP triennale conseguita in un precedente rapporto di apprendistato o in un percorso scolastico, intende proseguire verso il diploma professionale quadriennale con un nuovo datore di lavoro: in questo caso il contratto di primo livello può essere stipulato per la durata residua del percorso quadriennale.
L'utilizzo improprio di strumenti alternativi — stage extracurriculare, contratto a tempo determinato ex D.Lgs. 81/2015 art. 19 ss., somministrazione a termine, tirocinio curricolare — in sostituzione dell'apprendistato di primo livello espone il datore di lavoro a contestazioni ispettive da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) con sanzione per lavoro irregolare ex art. 3 D.L. 12/2002 conv. L. 73/2002, recupero contributivo da parte dell'INPS per le agevolazioni non spettanti e, nei casi più gravi, all'irrogazione del massimale sanzionatorio previsto dalla L. 183/2010 per interposizione illecita di manodopera.
Cosa includere nel tuo Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma
Il Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma in Italia deve contenere, a pena di irregolarità formale, decadenza dai benefici contributivi e riqualificazione del rapporto, una serie di elementi essenziali prescritti dall'art. 43 D.Lgs. 81/2015 e dalle normative regionali di attuazione.
**Identificazione delle parti:** Ragione sociale, partita IVA, sede legale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio del datore di lavoro; nome e qualifica del legale rappresentante firmatario. Per l'apprendista: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, eventuale stato di minorenne (soggetto a norme speciali del Libro Terzo L. 977/1967 e all'obbligo scolastico o formativo ex D.Lgs. 76/2005).
**Oggetto contrattuale e finalità formativa:** Indicazione esplicita della qualifica professionale triennale o del diploma professionale quadriennale (con denominazione esatta secondo il repertorio IeFP della Regione) o del diploma di istruzione secondaria superiore da conseguire. Indicazione dell'istituzione scolastica o del CFP accreditato presso cui l'apprendista è iscritto, con riferimento alla convenzione quadro di alternanza ove esistente.
**Piano Formativo Individuale (PFI) — allegato obbligatorio:** Il PFI è l'elemento più critico del contratto. Deve contenere: (a) le competenze tecnico-professionali e trasversali da sviluppare, in coerenza con il profilo formativo regionale e il repertorio nazionale delle qualifiche (ex D.Lgs. 226/2005); (b) la ripartizione oraria tra formazione interna aziendale e formazione esterna (minimo ore previste dalla Regione, tipicamente 400 ore/anno su base annua); (c) nome, cognome, qualifica e requisiti del tutore aziendale, con attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale; (d) le modalità di valutazione in itinere (es. schede di osservazione delle competenze) e finale (es. esame di qualifica con commissione dell'ente scolastico); (e) la firma del referente dell'istituzione scolastica/formativa che attesta la coerenza del PFI con il percorso curriculare.
**Durata e data di inizio:** Data di inizio del rapporto e durata del periodo formativo (non superiore a quattro anni scolastici o formativi ex art. 43 co. 2 D.Lgs. 81/2015). Se il giovane è già iscritto a un corso pluriennale, la durata coincide con il tempo residuo al completamento del titolo.
**Inquadramento e retribuzione:** Livello di inquadramento secondo il CCNL di categoria applicato, con esplicito richiamo al sottoinquadramento consentito (uno o due livelli rispetto alla qualifica finale ex art. 42 co. 5 D.Lgs. 81/2015, richiamato dall'art. 43 co. 8). Retribuzione lorda mensile in euro, con indicazione del numero di mensilità (13° e 14° mensilità secondo il CCNL). Divieto di retribuzione a cottimo.
**CCNL applicato:** Indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, con riferimento all'eventuale contratto collettivo territoriale o aziendale integrativo. Il CCNL definisce: durata massima del periodo di prova scritto ex art. 2096 c.c., ore di formazione aggiuntiva aziendale, preavviso di recesso al termine del periodo formativo.
**Obblighi del datore e del tutore:** Il contratto deve esplicitare gli obblighi specifici del datore ex art. 42 co. 1 D.Lgs. 81/2015: impartire o far impartire la formazione, non adibire l'apprendista a lavorazioni nocive o pericolose vietate ai minori (L. 977/1967), garantire la frequenza esterna senza decurtazione della retribuzione, fornire al tutore il tempo necessario per svolgere il proprio ruolo.
**Privacy e sicurezza:** Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) allegata o incorporata nel corpo del contratto. Dichiarazione di avvenuta consegna del documento di valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), con specifica attenzione ai rischi per i lavoratori giovani e per i minorenni.
**Foro competente:** Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di costituzione o svolgimento del rapporto ai sensi dell'art. 413 c.p.c. — non è ammessa la clausola compromissoria per i rapporti di lavoro subordinato.
**Comunicazione UNILAV:** Non è un elemento del contratto ma un adempimento obbligatorio indispensabile: va trasmessa al Centro per l'Impiego competente entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del rapporto ex art. 9-bis D.L. 510/1996 conv. L. 608/1996 e D.M. 30 ottobre 2007.
Come compilare il tuo Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma
La corretta compilazione del Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma in Italia richiede una procedura in più fasi da completare rigorosamente in sequenza, prima ancora di apporre la prima firma sul contratto.
**Fase 1 — Verifica dei presupposti soggettivi:** Confermare che il giovane abbia compiuto i 15 anni di età e non abbia ancora compiuto i 25 alla data di stipula del contratto. Acquisire copia del documento d'identità e del codice fiscale. Verificare l'iscrizione del giovane all'istituzione scolastica o al CFP accreditato attraverso la documentazione rilasciata dall'ente formativo.
**Fase 2 — Verifica dei presupposti aziendali:** L'impresa deve avere capacità formativa, ovvero: (a) la presenza di un tutore aziendale idoneo (in possesso di competenze professionali adeguate alla formazione dell'apprendista, secondo i requisiti regionali — tipicamente almeno 2 anni di esperienza nel settore o qualifica di 5° livello CCNL); (b) strutture e attrezzature adeguate alla formazione pratica prevista dal PFI. In assenza di capacità formativa propria, alcune Regioni consentono l'utilizzo di formatori o tutori esterni accreditati.
**Fase 3 — Redazione del Piano Formativo Individuale (PFI):** Prima di redigere il contratto, contattare il referente dell'istituzione scolastica o del CFP per co-progettare il PFI. Il documento deve essere coerente con il curricolo scolastico del giovane, prevedere le ore di formazione esterna già programmate dall'istituzione e concordare le competenze che la formazione aziendale apporterà in aggiunta o in integrazione. Il PFI deve essere firmato dal datore, dall'apprendista (e dai genitori se minorenne) e dal referente dell'istituzione formativa.
**Fase 4 — Compilazione del contratto:** (a) Dati del datore: denominazione/ragione sociale come da visura camerale aggiornata (non più vecchia di 6 mesi), partita IVA, sede legale completa (via, CAP, comune, provincia), codice ATECO dell'attività, CCNL applicato, codice INPS datore di lavoro. (b) Dati dell'apprendista: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, qualora minorenne — dati del genitore o tutore legale che presta il consenso all'assunzione. (c) Qualifica o diploma da conseguire: indicare la denominazione esatta come appare nel repertorio IeFP della Regione competente. (d) Data di inizio e durata del periodo formativo. (e) Livello di inquadramento CCNL e retribuzione lorda mensile.
**Fase 5 — Adempimenti precontrattuali:** Consegnare all'apprendista (e, se minorenne, ai genitori) l'informativa GDPR ex art. 13 Reg. UE 2016/679 e il documento di valutazione dei rischi (DVR) specifico o una sua sintesi. Per i lavoratori minorenni, verificare i divieti di lavoro notturno e i limiti alle attività pericolose ex L. 977/1967 (come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345) e assicurarsi che le mansioni previste nel PFI non rientrino tra quelle vietate o soggette a limitazione.
**Fase 6 — Firma e formalizzazione:** Il contratto e il PFI devono essere firmati da tutte le parti (datore, apprendista, genitori/tutori se minorenne, referente dell'istituzione formativa). Conservare gli originali firmati in azienda e consegnare una copia all'apprendista.
**Fase 7 — Comunicazioni obbligatorie:** (a) UNILAV al Centro per l'Impiego competente: entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto, tramite il portale Cliclavoro o sistema regionale equivalente. (b) INPS: iscrizione dell'apprendista con il codice specifico per l'apprendistato di primo livello, necessario per applicare le aliquote contributive agevolate. (c) INAIL: denuncia di inizio attività o variazione posizione, per la copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali. (d) Libro Unico del Lavoro (LUL): registrare l'apprendista con la qualifica, il livello e la retribuzione concordati entro il 16 del mese successivo all'inizio del rapporto.
Requisiti legali per Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma
Il Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma in Italia è soggetto a un quadro normativo multilivello (statale, regionale, contrattuale collettivo) la cui inosservanza comporta conseguenze sanzionatorie e rischi per la validità del rapporto.
**Forma scritta e PFI obbligatori:** L'art. 43 co. 7 D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il contratto e il Piano Formativo Individuale devono essere redatti in forma scritta. La mancanza della forma scritta determina l'irregolarità formale del contratto, con decadenza dalle agevolazioni contributive e possibile riqualificazione del rapporto come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con riconoscimento pieno delle tutele di legge. Il PFI privo della firma dell'istituzione formativa è considerato incompleto e non sufficiente a giustificare il regime agevolato.
**Comunicazione obbligatoria preventiva (UNILAV):** L'art. 9-bis D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 1 co. 1180 L. 27 dicembre 2006, n. 296, impone la comunicazione al Centro per l'Impiego entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto. La comunicazione tardiva è punita con sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per lavoratore (art. 19 co. 3 D.Lgs. 81/2015); quella omessa integra la fattispecie di lavoro irregolare ex art. 3 D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, con maxisanzione da € 1.800 a € 10.800 per lavoratore.
**Agevolazioni contributive e condizioni di decadenza:** Le aliquote contributive ridotte (tabella: 10% per le imprese con più di 9 dipendenti, 5% per le imprese con meno di 10 dipendenti sui contributi INPS, ex art. 22 co. 1 L. 12 novembre 2011, n. 183) decadono integralmente in caso di: (a) mancato rispetto degli obblighi formativi certificato dall'ITL; (b) risoluzione del rapporto prima del conseguimento del titolo senza giustificato motivo; (c) accertata irregolarità nella designazione o nell'effettivo svolgimento del ruolo del tutore aziendale. In caso di decadenza, l'INPS recupera le differenze contributive con maggiorazioni e sanzioni civili ex art. 116 L. 388/2000.
**Trattamento economico e normativo:** Il TFR matura ordinariamente ex art. 2120 c.c. anche durante l'apprendistato, compreso il periodo formativo. Sono garantiti: ferie annuali retribuite (non inferiori a 4 settimane, ex art. 10 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66); malattia retribuita secondo il CCNL; maternità/paternità ex D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico Maternità); trattamenti previdenziali INPS e assicurativi INAIL nella misura ordinaria; protezioni in caso di licenziamento illegittimo ex L. 15 luglio 1966, n. 604 e D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (tutele crescenti).
**Normativa sul lavoro minorile:** Per gli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 16 anni, si applicano le disposizioni speciali della L. 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, che vietano: il lavoro notturno (22:00–06:00 per gli adolescenti), l'adibizione a lavori pericolosi, faticosi o insalubri elencati nel D.Lgs. 345/1999 Allegato I; impongono visita medica preventiva; limitano l'orario di lavoro giornaliero (max 8 ore) e settimanale (max 40 ore). L'inosservanza configura il reato contravvenzionale ex art. 26 L. 977/1967.
**Sicurezza sul lavoro:** La formazione obbligatoria in materia di sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza) deve essere erogata prima che l'apprendista acceda ai luoghi di lavoro. Per i lavoratori giovani (sotto i 18 anni), la valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 deve tenere in considerazione l'inesperienza e la maturità fisica e psicologica del soggetto.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma
L'apprendistato di primo livello è uno degli istituti più controllati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro: le irregolarità sono frequenti e le sanzioni severe. Conoscere gli errori tipici è indispensabile per qualsiasi impresa che intenda stipulare questo contratto in modo corretto.
**Errore 1 — PFI generico o pro forma:** L'errore statisticamente più diffuso è la redazione di un Piano Formativo Individuale privo di contenuto specifico, copiato da modelli standard senza adattamento alla realtà dell'impresa e al profilo dello specifico apprendista. Un PFI che non descrive le competenze da sviluppare in modo concreto, non quantifica le ore di formazione aziendale, non indica le modalità di valutazione e non porta la firma del referente scolastico è considerato dall'ITL come PFI assente. Conseguenza: riqualificazione del rapporto e recupero delle agevolazioni contributive con sanzioni.
**Errore 2 — Tutore aziendale inesistente o inadeguato:** La designazione di un tutore che sulla carta possiede i requisiti minimi ma di fatto non svolge alcun ruolo formativo nei confronti dell'apprendista è una delle violazioni più gravi. L'ITL verifica la reale operatività del tutore tramite interviste all'apprendista e alla dirigenza scolastica. La mancanza di un tutore reale equivale all'assenza del contenuto formativo del contratto.
**Errore 3 — UNILAV inviato dopo l'inizio del rapporto:** Trasmettere la comunicazione UNILAV anche solo un'ora dopo l'inizio del lavoro è considerato tardivo e comporta sanzione. L'errore è aggravato dal fatto che molte imprese, specialmente di piccole dimensioni, si affidano a consulenti del lavoro che non sono tempestivamente informati della data di inizio effettivo del rapporto.
**Errore 4 — Mancato aggiornamento del PFI in caso di variazioni:** Quando l'apprendista cambia istituto scolastico, modifica il percorso formativo o subisce una prolungata assenza, il PFI deve essere aggiornato e controfirmato. Un PFI non aggiornato che non corrisponde più all'attività svolta rende il contratto irregolare per tutta la parte di periodo non coperta dalla documentazione aggiornata.
**Errore 5 — Retribuzione a cottimo o parametrata alla produzione:** L'art. 42 co. 5 D.Lgs. 81/2015 vieta espressamente la retribuzione a cottimo per l'apprendista. Schemi retributivi che parametrano la paga alle unità prodotte, alle chiamate gestite o alle vendite concluse violano questa norma e, se accertati, espongono il datore alla sanzione ex art. 18-bis D.Lgs. 66/2003.
**Errore 6 — Mancata formazione sulla sicurezza prima dell'accesso ai luoghi di lavoro:** Numerose imprese fanno iniziare il lavoro all'apprendista rimandando la formazione sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 a data successiva. Questo configura una violazione dell'obbligo di formazione preventiva, sanzionata dall'art. 55 D.Lgs. 81/2008 con ammenda da € 1.500 a € 6.000 e, in caso di infortunio, aggrava la responsabilità civile e penale del datore.
**Errore 7 — Ignorare le restrizioni per i minori di 16 anni:** Per apprendisti di età inferiore ai 16 anni, le restrizioni della L. 977/1967 sono vincolanti e spesso ignorate: divieto di lavoro oltre le 20:00, divieto di mansioni fisicamente gravose o pericolose, necessità di visita medica preventiva. La violazione configura reato contravvenzionale con ammenda e possibile arresto del datore di lavoro.
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}Domande frequenti
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015, può essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età e non abbiano ancora compiuto i 25 anni. Si tratta di un contratto a contenuto formativo di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale o di un diploma professionale nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), oppure di un diploma di istruzione secondaria superiore. Il giovane deve essere iscritto a un percorso formativo presso un istituto scolastico o un centro di formazione professionale accreditato dalla Regione. La stipula è subordinata alla sottoscrizione di un piano formativo individuale (PFI), obbligatoriamente allegato al contratto, che definisce il percorso formativo, le competenze da acquisire e le modalità di alternanza. L'impresa può aderire solo se possiede capacità formativa, intesa come disponibilità di un tutore aziendale idoneo e di strutture adeguate alla formazione pratica dell'apprendista.
La durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma è determinata in funzione del titolo di studio o della qualifica da conseguire, nel rispetto dei profili formativi definiti dalle singole Regioni e Province Autonome in accordo con il Ministero dell'Istruzione. L'art. 43 D.Lgs. 81/2015 stabilisce che la durata non può eccedere, in ogni caso, quattro anni scolastici o formativi. In pratica, la durata coincide con quella del percorso di studi residuo al momento dell'assunzione. Il contratto si estingue al conseguimento del titolo e, a norma dell'art. 42 D.Lgs. 81/2015 richiamato espressamente dall'art. 43, al termine del periodo formativo ciascuna delle parti può recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni, decorrente dalla fine del periodo di apprendistato; in assenza di recesso, il rapporto si converte in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il periodo di prova, se pattuito per iscritto ex art. 2096 c.c., deve essere contenuto nei limiti fissati dal CCNL applicato.
La retribuzione dell'apprendista per la qualifica e il diploma professionale è disciplinata dal CCNL di categoria applicato. L'art. 42 D.Lgs. 81/2015, richiamato dall'art. 43, consente il sottoinquadramento dell'apprendista fino a due livelli rispetto alla qualifica che conseguirà al termine, oppure la determinazione della retribuzione in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori qualificati. È comunque vietata la retribuzione a cottimo. Sul versante contributivo, le imprese che assumono con contratto di apprendistato di primo livello beneficiano di significative agevolazioni: aliquote contributive ridotte previste dalla L. 183/2011 e dalla L. 92/2012 (in particolare, le imprese con meno di 10 dipendenti applicano un'aliquota agevolata pari al 5%). Queste agevolazioni decadono in caso di violazione degli obblighi formativi sanciti dal piano formativo individuale, circostanza che può comportare anche la riqualificazione del rapporto e il recupero contributivo da parte dell'INPS.
Il datore di lavoro che stipula un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale assume precisi obblighi formativi ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015. In primo luogo, deve designare un tutore aziendale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento e dal CCNL: il tutore ha il compito di affiancare l'apprendista durante il percorso lavorativo, monitorare l'apprendimento delle competenze previste dal piano formativo individuale e relazionarsi con l'istituzione scolastica o formativa. In secondo luogo, il datore deve garantire la frequenza dell'apprendista alle ore di formazione previste dal PFI presso l'istituto scolastico o il centro di formazione, senza decurtazione della retribuzione per il tempo trascorso in formazione esterna. La violazione degli obblighi formativi espone il datore alla decadenza delle agevolazioni contributive, alla trasformazione del rapporto e a sanzioni amministrative irrogabili dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
L'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma deve essere comunicata al Centro per l'Impiego competente tramite il modello UNILAV entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto, ai sensi dell'art. 9-bis D.L. 510/1996 convertito dalla L. 608/1996 e del D.M. 30 ottobre 2007. Il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere, a pena di nullità del termine formativo, il piano formativo individuale (PFI) quale allegato obbligatorio. Il datore deve conservare il libro unico del lavoro (LUL) e iscrivere l'apprendista all'INPS con il codice specifico previsto per questa tipologia contrattuale, nonché all'INAIL per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Alcune Regioni prevedono adempimenti aggiuntivi di registrazione presso i propri sistemi informativi regionali per il monitoraggio dei contratti di apprendistato. La comunicazione di proroga, trasformazione o cessazione del rapporto deve avvenire entro cinque giorni dall'evento.
Qualora l'apprendista non consegua il titolo di studio o di qualifica professionale per il quale il contratto è stato stipulato, oppure abbandoni il percorso scolastico o formativo, si verificano conseguenze significative disciplinate dall'art. 43 D.Lgs. 81/2015 e dalla normativa regionale. In tali casi il contratto di apprendistato può essere risolto anticipatamente, ferme restando le tutele previste dalla L. 604/1966 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Se l'abbandono scolastico è imputabile all'apprendista, il datore può recedere motivando la violazione del piano formativo individuale. Tuttavia, qualora l'apprendista sia ancora minorenne, la risoluzione del rapporto richiede particolare cautela e deve essere previamente comunicata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le agevolazioni contributive già fruite potrebbero dover essere restituite all'INPS nella misura accertata dalla sede di iscrizione. In caso di interruzione non imputabile all'apprendista (ad esempio, chiusura dell'impresa), questi ha diritto alle competenze di fine rapporto maturate e alla NASpI, ove ne ricorrano i presupposti.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015 non è soggetto a proroga nel senso tecnico dei contratti a termine ordinari. La sua durata è determinata dalla durata del percorso formativo residuo e può essere prolungata, in via eccezionale, per un periodo corrispondente alle assenze per malattia, infortuni e maternità, nonché per altri eventi disciplinati dal CCNL. Al termine del periodo formativo, come previsto dall'art. 42 D.Lgs. 81/2015, ciascuna parte può recedere liberamente dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In assenza di recesso da parte di uno dei contraenti, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c., con inquadramento corrispondente alla qualifica conseguita. Questa trasformazione deve essere comunicata al Centro per l'Impiego tramite il modello UNILAV entro cinque giorni e consente al lavoratore di fruire delle tutele previste dal D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti) per le assunzioni avvenute dopo il 7 marzo 2015.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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