Contratto di Apprendistato Professionalizzante
artt. 42–44 D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) — D.Lgs. 152/1997 (Decreto Trasparenza)
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
ai sensi degli artt. 42–44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act)
1. PARTI
Datore di Lavoro
[Datore Ragione Sociale], con sede legale in [Datore Sede Legale], P.IVA [Datore Partita Iva], in persona del legale rappresentante [Datore Legale Rappresentante];
Apprendista
[Apprendista Nome Cognome], nato/a il [Apprendista Data Nascita], codice fiscale [Apprendista Codice Fiscale], residente in [Apprendista Residenza], in possesso del seguente titolo di studio: [Apprendista Titolo Studio].
Art. 1 — Oggetto: Contratto di Apprendistato Professionalizzante
Il datore di lavoro assume [Apprendista Nome Cognome] con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015, al fine di conseguire la seguente qualifica professionale ai sensi del CCNL applicato: [Qualifica Da Conseguire].
CCNL applicato: [Ccnl Applicato]. Livello di inquadramento finale: [Livello Inquadramento Finale].
Art. 2 — Durata del Periodo Formativo e Periodo di Prova
Il contratto decorre dal [Data Inizio]. Il periodo formativo ha durata di [Durata Mesi] mesi, nel rispetto dei limiti massimi fissati dall'art. 44 D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL applicato.
Patto di prova: le parti concordano un periodo di prova di [Periodo Prova] ai sensi dell'art. 2096 c.c. Il patto di prova è stipulato in forma scritta ad substantiam contestualmente al presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso né di motivazione.
Al termine del periodo formativo, ciascuna parte può recedere dal contratto con il preavviso previsto dal CCNL ai sensi dell'art. 42, co. 8, D.Lgs. 81/2015 e dell'art. 2118 c.c. In mancanza di recesso, il contratto si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Art. 3 — Inquadramento e Retribuzione
Per la durata del periodo formativo, l'apprendista è inquadrato come segue: [Livello Sottoinquadramento]. La retribuzione lorda mensile iniziale è pari a [Retribuzione Lorda Mensile].
È vietato il cottimo per l'apprendista ai sensi dell'art. 42, co. 5, lett. e, D.Lgs. 81/2015. Il trattamento di fine rapporto (TFR) matura regolarmente ai sensi dell'art. 2120 c.c. Le mensilità aggiuntive (tredicesima e, ove prevista dal CCNL, quattordicesima) sono dovute nella misura e nei termini fissati dal CCNL applicato.
Art. 4 — Piano Formativo Individuale e Tutore Aziendale
Il datore di lavoro si obbliga a garantire all'apprendista la formazione professionalizzante di [Ore Formazione Annue] ore annue, nelle modalità e con i contenuti stabiliti nel Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al presente contratto, che le parti si impegnano a sottoscrivere entro 30 giorni dall'inizio del rapporto ai sensi dell'art. 42, co. 5, D.Lgs. 81/2015.
Tutore aziendale designato: [Tutore Aziendale]. Il tutore aziendale è responsabile dell'attuazione del PFI, del monitoraggio della formazione e della valutazione dei progressi dell'apprendista.
Il mancato rispetto degli obblighi formativi comporta la perdita delle agevolazioni contributive e l'eventuale riqualificazione del rapporto da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), con recupero contributivo retroattivo da parte dell'INPS.
Art. 5 — Sede di Lavoro e Orario
Sede di lavoro: [Sede Lavoro]. L'orario di lavoro è quello previsto dal CCNL applicato. L'eventuale svolgimento di ore di formazione pubblica regionale durante l'orario di lavoro è retribuito dal datore nella misura del 35% della retribuzione ai sensi dell'art. 42, co. 8, D.Lgs. 81/2015.
Art. 6 — Sicurezza, Privacy e Rinvii
Il datore di lavoro garantisce all'apprendista la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (TUSL) e degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012, da erogarsi prima dell'accesso al luogo di lavoro o entro i termini previsti dall'Accordo Stato-Regioni per le tipologie di formazione specifica.
Il datore provvede al trattamento dei dati personali dell'apprendista ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 88 GDPR, con informativa separata consegnata all'apprendista contestualmente al presente contratto. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del CCNL applicato, il D.Lgs. 81/2015 e le norme di legge vigenti in materia di lavoro.
Il foro competente per le controversie relative al presente contratto è il Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di costituzione o di svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.
FIRME
Stipulato in [Luogo Data].
Il Datore di Lavoro — [Datore Ragione Sociale] — [Datore Legale Rappresentante]: ____________________________
L'Apprendista — [Apprendista Nome Cognome]: ____________________________
Il Tutore Aziendale — [Tutore Aziendale]: ____________________________
Allegati: Piano Formativo Individuale (PFI) — Informativa Privacy dipendenti
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
L'Apprendista
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Apprendistato Professionalizzante?
Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia è il contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo con cui un datore assume un giovane per fargli acquisire una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. La materia è disciplinata dagli artt. 42-44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act), in coordinamento con gli artt. 2094-2096 del Codice Civile e con il CCNL di categoria.
L'apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni e mira al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali, mediante una formazione tecnico-professionale e l'affiancamento di un tutor aziendale. L'art. 42 detta la disciplina generale: forma scritta del contratto e del piano formativo individuale, divieto di recesso durante il periodo di formazione salvo giusta causa o giustificato motivo, possibilità di recesso al termine del periodo con preavviso ex art. 2118 c.c. Al contratto si applicano significativi incentivi contributivi ed economici, condizionati al rispetto degli obblighi formativi.
Lo strumento è impiegato per inserire e formare giovani senza esperienza nel settore dell'impresa, consentendo al datore di formare il lavoratore secondo le proprie esigenze con un costo del lavoro agevolato, e al giovane di acquisire una qualifica spendibile. La componente formativa è elemento essenziale, non accessorio.
Il contratto deve essere in forma scritta, identificare le parti, indicare la qualificazione da conseguire, il piano formativo individuale, la durata, l'inquadramento e la retribuzione secondo il CCNL, e il tutor. Il mancato rispetto degli obblighi formativi comporta la perdita degli incentivi. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto a tempo indeterminato, patto di prova, lettera di assunzione e contratto a tempo parziale.
Quando serve Contratto di Apprendistato Professionalizzante?
Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia è lo strumento normativo più adatto in quattro categorie di situazioni che coinvolgono l'inserimento e la formazione di giovani nel mercato del lavoro. Prima categoria — Assunzione di giovani senza esperienza settoriale: neo-diplomati, neo-laureati o giovani con precedenti esperienze in settori diversi che si avvicinano per la prima volta al settore dell'azienda; l'apprendistato professionalizzante consente al datore di formare il giovane secondo le proprie specifiche esigenze produttive e tecnologiche, con costi contributivi significativamente ridotti rispetto al contratto ordinario, mentre il lavoratore acquisisce una qualifica certificata dal CCNL di categoria. Seconda categoria — Inserimento di giovani NEET o disoccupati di lunga durata: giovani che non sono in istruzione, formazione o occupazione (Not in Education, Employment or Training) e che necessitano di un percorso strutturato di qualificazione professionale; i Centri per l'Impiego (CpI) e gli enti di formazione accreditati dalle Regioni indicano spesso l'apprendistato professionalizzante come strumento privilegiato per questi soggetti, con possibilità di finanziamento regionale delle ore di formazione pubblica. Terza categoria — Avvicendamento generazionale nelle imprese artigiane: nelle microimprese artigiane (parrucchieri, carrozzieri, falegnami, orafi, pasticcieri, elettricisti, idraulici) l'apprendistato professionalizzante con durata estesa fino a 5 anni è il meccanismo tradizionale di trasmissione del know-how artigianale e di formazione della nuova generazione di artigiani; il contratto è spesso promosso dagli enti bilaterali di settore (Eba, Ebav, etc.) che erogano contributi formativi aggiuntivi. Quarta categoria — Assunzione in settori con domanda strutturale di figure specializzate: meccanica di precisione, meccatronica, informatica industriale, logistica avanzata, edilizia specializzata, turismo, ristorazione, commercio al dettaglio; in questi settori i CCNL prevedono percorsi formativi dettagliati per ogni livello di qualifica, con obiettivi intermedi verificabili dal tutore aziendale. L'apprendistato professionalizzante non è adatto quando l'azienda non dispone delle risorse o della volontà di erogare la formazione prevista dal PFI: in questo caso è preferibile il contratto a tempo determinato ex art. 19 D.Lgs. 81/2015 o il contratto di somministrazione, che non comportano obblighi formativi ma non offrono le agevolazioni contributive.
Cosa includere nel tuo Contratto di Apprendistato Professionalizzante
Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia deve contenere elementi essenziali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) per essere valido, produrre gli effetti agevolati e resistere ai controlli dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Primo elemento — Forma scritta ad substantiam del contratto, del patto di prova e del Piano Formativo Individuale: l'art. 42, co. 4, D.Lgs. 81/2015 richiede espressamente la forma scritta del contratto; la sua mancanza comporta la nullità del contratto di apprendistato (con conversione in rapporto ordinario a tempo indeterminato) e la decadenza da tutte le agevolazioni contributive. Secondo elemento — Identificazione delle parti: nome e cognome, codice fiscale, data di nascita (indispensabile per la verifica del requisito di età 18-29 anni), residenza, titolo di studio dell'apprendista; ragione sociale, partita IVA, settore ATECO, CCNL applicato del datore. Terzo elemento — Qualifica professionale da conseguire: indicare la qualifica prevista dal CCNL applicato e il livello di inquadramento di destinazione (es. «3° livello CCNL Commercio — Commesso specializzato»); la qualifica deve essere espressamente prevista dal CCNL, non può essere liberamente concordata dalle parti. Quarto elemento — CCNL applicato e sue norme sull'apprendistato: indicare il CCNL di categoria (nome, data di stipula, parti firmatarie) e i relativi accordi integrativi sull'apprendistato; specificare la durata del periodo formativo prevista dal CCNL e il livello di sottoinquadramento iniziale o la percentuale retributiva (es. «70% della retribuzione del 3° livello nel primo anno, 85% nel secondo, 100% nel terzo»). Quinto elemento — Data di inizio e durata del periodo formativo: indicare la data di assunzione e la durata del periodo formativo in mesi/anni, entro i limiti massimi di 3 anni (5 per l'artigianato). Sesto elemento — Patto di prova: obbligatoriamente in forma scritta ad substantiam ex art. 2096 c.c.; la durata non può superare i limiti del CCNL (in genere 30-60 giorni); il patto di prova nello stesso documento contrattuale è valido; un patto di prova successivo all'assunzione è nullo. Settimo elemento — Sede di lavoro, mansioni iniziali e orario di lavoro: specificare tutti questi elementi ex D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (Decreto Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, che impone la consegna delle informazioni essenziali al lavoratore entro 7 giorni. Ottavo elemento — Tutore aziendale: nome, qualifica e livello di esperienza del tutore aziendale nominato; il tutore deve avere esperienza professionale adeguata al ruolo da coprire e, secondo molti CCNL, deve aver frequentato un corso specifico per tutori aziendali. Nono elemento — Piano Formativo Individuale (PFI) in allegato: le ore di formazione professionalizzante annuali, le competenze da acquisire (declinate in conoscenze, abilità, competenze), gli obiettivi intermedi e finali, le modalità di erogazione (affiancamento, corsi interni, e-learning). Il portale forms-legal.com include tutti questi elementi nel contratto e nel modello di PFI in allegato, che può essere personalizzato in base al CCNL e al profilo formativo concordato.
Come compilare il tuo Contratto di Apprendistato Professionalizzante
Per compilare correttamente il Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia seguire questi passaggi operativi nell'ordine indicato. Passo 1 — Verificare i requisiti soggettivi dell'apprendista: accertare che la data di nascita del candidato rientri nel range 18-29 anni alla data di stipula del contratto (17 anni se in possesso di qualifica professionale ex D.Lgs. 226/2005); raccogliere nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza e titolo di studio. Passo 2 — Identificare il CCNL applicato: il CCNL di settore stabilisce la durata massima del periodo formativo, i livelli di sottoinquadramento o le percentuali retributive, le ore annuali di formazione professionalizzante e la qualifica di destinazione; consultare il testo integrale del CCNL e gli accordi integrativi di categoria sull'apprendistato. Passo 3 — Determinare qualifica di destinazione, livello di inquadramento iniziale e retribuzione: dalla tabella del CCNL estrarre la qualifica di destinazione (es. «impiegato di 3° livello»), il livello di sottoinquadramento iniziale (es. «5° livello» o «4° livello» a seconda della durata) e la progressione retributiva (es. 70% nel primo anno, 85% nel secondo, 100% nel terzo); calcolare la retribuzione lorda mensile per ogni fase. Passo 4 — Nominare il tutore aziendale: scegliere un dipendente con esperienza nel ruolo di destinazione dell'apprendista; verificare se il CCNL o gli accordi regionali richiedono che il tutore abbia frequentato un corso specifico; riportare nel contratto nome, cognome e qualifica del tutore nominato. Passo 5 — Compilare il contratto: inserire tutti i dati delle parti, la qualifica di destinazione, il CCNL, la durata del periodo formativo (in mesi), la data di inizio, la sede di lavoro, le mansioni iniziali assegnate, l'orario di lavoro e la retribuzione lorda per ogni anno/periodo. Passo 6 — Redigere il PFI entro 30 giorni dall'assunzione: compilare il Piano Formativo Individuale con le competenze da acquisire (declinate per anno), le ore di formazione per anno (in base al CCNL), le modalità di erogazione e il calendario degli obiettivi intermedi; farlo firmare dall'apprendista e dal tutore aziendale. Passo 7 — Inviare la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego: trasmettere il modello UNILAV entro le ore 24:00 del giorno antecedente l'inizio del rapporto; nel codice contratto inserire quello specifico per l'apprendistato professionalizzante; indicare la qualifica di destinazione e la durata prevista. Passo 8 — Consegnare la lettera di assunzione e il PFI firmato: consegnare al lavoratore copia del contratto, del PFI e della lettera di assunzione entro 7 giorni dall'inizio (ex D.Lgs. 104/2022). Conservare tutta la documentazione (contratto, PFI, registri formativi, UNILAV) per almeno 5 anni dalla cessazione del rapporto.
Requisiti legali per Contratto di Apprendistato Professionalizzante
Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia è disciplinato da un quadro normativo stratificato che il datore di lavoro deve rispettare integralmente per mantenere le agevolazioni e la validità del contratto. Base normativa primaria: gli artt. 42–44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act — «Disciplina organica dei contratti di lavoro») costituiscono il riferimento normativo centrale; l'art. 42 definisce i principi generali comuni a tutte le tipologie di apprendistato (forma scritta ad substantiam, PFI entro 30 giorni, tutore aziendale, patto di prova, divieto di cottimo, recesso al termine del periodo formativo); l'art. 44 disciplina specificamente l'apprendistato professionalizzante con i requisiti di età (18-29 anni), durata massima (3 anni; 5 per l'artigianato), qualifica di destinazione ancorata al CCNL, e le norme sulla formazione pubblica integrativa regionale. Patto di prova: l'art. 2096 del Codice Civile impone la forma scritta ad substantiam; il patto di prova nullo o tardivo (non contestuale all'assunzione) converte il rapporto in definitivo dalla data di inizio, come ribadito dalla Corte di Cassazione. Recesso al termine del periodo formativo: l'art. 2118 c.c. — richiamato dall'art. 42, co. 8, D.Lgs. 81/2015 — consente a entrambe le parti il recesso libero al termine del periodo formativo con il preavviso del CCNL; senza recesso il rapporto si converte in tempo indeterminato. Decreto Trasparenza: il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (attuativo della Direttiva UE 2019/1152) impone al datore di consegnare per iscritto al lavoratore entro 7 giorni dall'inizio le informazioni essenziali del rapporto (qualifica, CCNL, retribuzione, orario, sede, PFI). Sicurezza sul lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) si applica integralmente all'apprendista; l'art. 37 prevede la formazione obbligatoria sulla sicurezza ex accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (aggiornato 2012), da erogare prima dell'accesso al luogo di lavoro (obbligatoria anche per l'apprendista). Comunicazione obbligatoria al CpI: ex art. 9-bis D.L. 510/1996 conv. L. 608/1996, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, il modello UNILAV deve essere trasmesso entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio. Agevolazioni contributive: l'art. 1, co. 773, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e la L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) disciplinano le aliquote ridotte; per imprese con meno di 9 dipendenti lo sgravio è del 100% nei primi tre anni; per le imprese più grandi l'aliquota datoriale è dell'11,61% invece del 28-30% ordinario. I CCNL di categoria integrano la normativa di legge con i profili formativi, le percentuali retributive e le durate specifiche per ogni qualifica.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Apprendistato Professionalizzante
Nella redazione e nella gestione del Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia si riscontrano errori sistematici con conseguenze contributive, giuridiche e ispettive rilevanti. Errore 1 — Omettere o redigere superficialmente il Piano Formativo Individuale (PFI): il PFI è il documento chiave che distingue l'apprendistato dal contratto ordinario; l'assenza del PFI, o la sua compilazione con formule generiche («l'apprendista acquisirà le competenze necessarie»), è il motivo principale del recupero contributivo retroattivo da parte dell'INPS e delle sanzioni dell'ITL; il PFI deve indicare le competenze specifiche per anno, le ore di formazione, il tutore e gli obiettivi verificabili. Errore 2 — Non tenere registri della formazione erogata: il CCNL prevede un numero minimo di ore di formazione professionalizzante annuale; molte aziende erogano verbalmente la formazione senza documentarla; in caso di accesso ispettivo l'ITL richiede i registri di presenze alle attività formative, le schede di valutazione del tutore e gli attestati di partecipazione a corsi interni o esterni; la mancanza di questi documenti equivale alla mancata formazione. Errore 3 — Prolungare il periodo formativo oltre i limiti massimi: il D.Lgs. 81/2015 fissa la durata massima in 3 anni (5 per l'artigianato); il mancato recesso al termine del periodo formativo converte automaticamente il rapporto in tempo indeterminato, con piena applicazione delle tutele ex art. 18 Statuto dei Lavoratori (per le imprese con oltre 15 dipendenti) o ex D.Lgs. 23/2015. Errore 4 — Patto di prova non contestuale all'assunzione: il patto di prova dell'apprendistato deve essere in forma scritta ex art. 2096 c.c. e stipulato contestualmente al contratto o alla lettera di assunzione; un patto di prova firmato dopo l'inizio del rapporto è nullo, il rapporto è definitivo dalla data di inizio; la Corte di Cassazione (orientamento costante) non ammette deroghe. Errore 5 — Tutore aziendale assente o non qualificato: l'ITL equipara l'assenza di un tutore aziendale formalmente nominato con le qualifiche richieste dal CCNL all'assenza di formazione; la nomina di un tutore nominale (es. il titolare dell'azienda senza esperienza nel ruolo) è trattata allo stesso modo. Errore 6 — Ritardo nella comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego: il ritardo nella comunicazione UNILAV (anche di poche ore rispetto alla scadenza delle ore 24 del giorno precedente l'inizio) espone il datore a sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per lavoratore, elevata in caso di reiterazione; in caso di accesso ispettivo nel giorno di inizio del rapporto prima della comunicazione, il lavoratore è considerato irregolare e scatta il recupero contributivo ordinario per il periodo. Errore 7 — Mantenere l'apprendista oltre il compimento dei 29 anni: l'apprendistato professionalizzante è limitato ai soggetti fino a 29 anni; superato questo limite senza conversione formale del rapporto, il contratto è automaticamente non agevolato e l'INPS recupera la differenza tra contributi agevolati e contributi ordinari versati. Errore 8 — Non rispettare il Decreto Trasparenza ex D.Lgs. 104/2022: omettere di consegnare per iscritto le informazioni essenziali del rapporto (qualifica, CCNL, retribuzione, PFI, tutore) entro 7 giorni espone il datore a sanzione da € 250 a € 1.500 per lavoratore.
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Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act) prevede come requisito soggettivo un'età compresa tra i 18 e i 29 anni (18 anni compiuti, non ancora 30 anni alla data di stipula del contratto). In via eccezionale, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, l'apprendistato professionalizzante è accessibile già dai 17 anni. La durata del periodo formativo — al termine del quale il datore può recedere ex art. 2118 c.c. oppure il contratto si converte in tempo indeterminato — è definita dalla contrattazione collettiva (CCNL) di categoria e non può di norma superare i 3 anni, elevabili a 5 anni per le figure professionali dell'artigianato nei settori individuati dai contratti collettivi di categoria. La Corte di Cassazione ha ribadito che la durata massima del periodo formativo è un limite inderogabile: un'eventuale proroga oltre tale termine converte il contratto in rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità. Il periodo formativo include sia la formazione professionalizzante (svolta prevalentemente in azienda con il tutore aziendale) sia la formazione di base e trasversale (pubblica, erogata dalle Regioni o dalle Province autonome), nella misura fissata dal CCNL applicato.
Il Piano Formativo Individuale (PFI) è un documento essenziale del Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia, la cui redazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act). Il PFI può essere redatto entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve indicare: le competenze professionali da acquisire durante il periodo formativo (declinate in termini di conoscenze, abilità e competenze certificate dal CCNL di categoria); il numero di ore di formazione professionalizzante (interna o esterna) previste su base annuale (di norma 80-120 ore/anno per i contratti collettivi principali); le modalità di erogazione della formazione (affiancamento in azienda, corsi interni, e-learning, stage presso strutture esterne); il nome e le qualifiche del tutore aziendale, che deve essere in possesso di competenze adeguate per la funzione di guida e controllo; gli obiettivi intermedi e finali del percorso formativo in relazione alla qualifica da conseguire. Il PFI ha valenza legale: la mancata redazione o il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro espone l'impresa alla perdita delle agevolazioni contributive (sgravio fino al 100% per le imprese fino a 9 dipendenti, riduzioni significative per le altre), alla conversione del rapporto in contratto ordinario a tempo indeterminato e alle sanzioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
L'inquadramento e la retribuzione dell'apprendista nel Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia sono disciplinati dall'art. 42, comma 7, del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) e dalla contrattazione collettiva applicata. Il sistema italiano prevede due modalità alternative di inquadramento agevolato: (1) Sottoinquadramento fino a due livelli: l'apprendista è inquadrato a un livello contrattuale inferiore di uno o due gradini rispetto alla qualifica di destinazione prevista dal CCNL. Ad esempio, se la qualifica finale è quella di impiegato di 3° livello CCNL Commercio, l'apprendista potrà essere inquadrato inizialmente al 5° livello e poi al 4° a metà percorso formativo. (2) Retribuzione in percentuale: in alternativa al sottoinquadramento, la retribuzione dell'apprendista è calcolata come percentuale della retribuzione prevista per la qualifica di destinazione — tipicamente 70-80% nel primo anno, 80-90% nel secondo, 90-100% nel terzo. In ogni caso, è vietato il cottimo per gli apprendisti (art. 42, co. 5, lett. e, D.Lgs. 81/2015). Il CCNL applicato stabilisce le percentuali o i livelli specifici per ciascun settore. La retribuzione durante le ore di formazione pubblica è a carico del datore nella misura del 35% (art. 42, co. 8, D.Lgs. 81/2015). Il trattamento di fine rapporto (TFR) matura regolarmente anche durante l'apprendistato (art. 2120 c.c.).
Al termine del periodo formativo del Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia, il datore di lavoro e l'apprendista si trovano di fronte a due possibili sviluppi disciplinati dall'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act). Prima possibilità: recesso libero. Alla scadenza del periodo formativo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando il preavviso previsto dall'art. 2118 c.c. e dal CCNL applicato. Questo recesso non richiede giustificato motivo né giusta causa: è il solo momento in cui sia il datore sia il lavoratore possono sciogliersi liberamente dal contratto senza le tutele ordinarie contro il licenziamento. Se il datore recede senza preavviso, è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva. Seconda possibilità: conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato. Se nessuna delle parti esercita il recesso entro i termini contrattuali, il rapporto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1 D.Lgs. 81/2015), con tutti i diritti e le tutele del caso (art. 18 Statuto dei Lavoratori o D.Lgs. 23/2015 a seconda della data di assunzione). Al termine del periodo formativo, la qualifica professionale conseguita è certificata dalla Commissione di certificazione o dall'ente bilaterale competente ai sensi del CCNL, e l'apprendista riceve l'attestato di qualifica che può essere speso nel mercato del lavoro.
Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia prevede significative agevolazioni contributive per il datore di lavoro, finalizzate a incentivare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e la loro formazione professionale. Le aliquote previdenziali INPS a carico del datore sono notevolmente ridotte rispetto al contratto ordinario: per le imprese con meno di 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è del 100% per i primi tre anni di contratto e del 50% nel quarto anno (L. 183/2011, art. 22, co. 1); per le imprese con 10 o più dipendenti, l'aliquota contributiva a carico del datore è del 11,61% invece del 28-30% ordinario (contribuzione ridotta ex art. 1, co. 773 L. 296/2006, come confermata dalla L. 183/2011). A queste aliquote si aggiunge la deducibilità fiscale delle spese di formazione. Il mantenimento delle agevolazioni è subordinato al rispetto degli obblighi formativi (PFI, tutore aziendale, ore minime di formazione), alla regolarità contributiva DURC e al rispetto del CCNL applicato. La perdita delle agevolazioni, con recupero contributivo retroattivo da parte dell'INPS, scatta in caso di: mancata redazione del PFI, accertata carenza della formazione, riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato ordinario da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Le imprese che mantengono in servizio almeno il 20% degli apprendisti del triennio precedente hanno diritto all'applicazione delle aliquote ridotte anche sui nuovi rapporti di apprendistato (art. 42, co. 10, D.Lgs. 81/2015).
Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia è soggetto alle medesime comunicazioni obbligatorie previste per il contratto di lavoro subordinato ordinario, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 510/1996 convertito e del D.Lgs. 297/2002. La comunicazione di assunzione deve essere inviata al Centro per l'Impiego (CpI) competente per territorio tramite il modello UNILAV (Comunicazione Unica Obbligatoria — CO) entro le ore 24:00 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro. La comunicazione UNILAV di assunzione in apprendistato deve indicare specificamente il codice contrattuale relativo all'apprendistato professionalizzante, la qualifica di destinazione, la durata del periodo formativo e il CCNL applicato. Le comunicazioni successive — proroga del periodo di prova, trasformazione del contratto in tempo indeterminato al termine del periodo formativo, cessazione anticipata — devono essere inviate entro 5 giorni dall'evento. Il mancato invio della comunicazione nei termini previsti espone il datore a sanzioni amministrative (da € 100 a € 500 per ogni lavoratore, elevate in caso di reiterazione). Per i contratti di apprendistato stipulati in determinati settori (artigianato, piccole imprese) è necessario il parere dell'ente bilaterale di settore prima dell'avvio del rapporto, secondo i protocolli previsti dal CCNL applicato.
Il mancato rispetto degli obblighi formativi nel Contratto di Apprendistato Professionalizzante in Italia ha conseguenze giuridiche rilevanti sia sul piano contributivo sia su quello contrattuale. Sul piano contributivo, l'INPS è legittimato a recuperare retroattivamente la differenza tra i contributi agevolati versati e i contributi ordinari dovuti, con interessi e sanzioni (art. 1, co. 773, L. 296/2006). Il recupero decorre dalla data di accertamento della violazione e può coprire l'intero periodo formativo. Sul piano contrattuale, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), in sede di accesso ispettivo o su segnalazione del lavoratore, può qualificare il rapporto come contratto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato dalla data di stipula dell'apprendistato, con piena applicazione delle tutele ordinarie (art. 18 Statuto dei Lavoratori o D.Lgs. 23/2015, secondo la data di assunzione). La Corte di Cassazione (es. Cass. n. 7466/2019) ha confermato che la mancata formazione costituisce inadempimento contrattuale del datore che legittima il lavoratore a chiedere la riqualificazione del rapporto e il risarcimento del danno professionale (danno alla progressione di carriera). Il danno alla formazione è autonomamente risarcibile anche se il lavoratore non chiede la riqualificazione del contratto. Per prevenire questi rischi, il datore di lavoro deve conservare la documentazione della formazione erogata (registri presenze, attestati, relazioni del tutore aziendale) per almeno 5 anni dalla cessazione del rapporto.
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