Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata)
artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015; art. 17 D.Lgs. 81/2015; R.D. 2657/1923
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA)
ai sensi degli artt. 13-18 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act) e del D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza)
PARTI CONTRAENTI
DATORE DI LAVORO:
Ragione sociale: [Datore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Sede legale: [Datore Sede Legale]
Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]
LAVORATORE/LAVORATRICE:
Nome e cognome: [Lavoratore Nome Cognome]
Nato/a il: [Lavoratore Data Nascita]
Codice fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]
Residenza: [Lavoratore Residenza]
Le parti stipulano il seguente contratto di lavoro intermittente:
Art. 1 — OGGETTO E FONDAMENTO NORMATIVO
Il/La Sig./Sig.ra [Lavoratore Nome Cognome] è assunto/a con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015.
Fondamento normativo per il ricorso al lavoro intermittente: [Fondamento Normativo].
CCNL applicato: [Ccnl Applicato].
Livello di inquadramento e mansioni: [Livello Inquadramento].
Art. 2 — DURATA E DECORRENZA
Il contratto decorre dal [Data Inizio]. Durata: [Durata Contratto]. Scadenza (se a tempo determinato): [Scadenza Contratto].
Ai sensi dell'art. 13 c. 3 D.Lgs. 81/2015, il numero massimo di giornate di lavoro effettivo nell'arco di tre anni solari con il medesimo datore non può superare le 400 giornate (salvo nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo). Al superamento del limite, il contratto si converte automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il datore tiene aggiornato il registro delle giornate effettuate.
Prima di ogni singola convocazione del lavoratore, il datore trasmette comunicazione preventiva all'INPS ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2015 (tramite SMS, fax, e-mail o portale INPS).
Art. 3 — MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La convocazione del lavoratore avviene con le seguenti modalità: [Modalita Convocazione].
Obbligo di risposta del lavoratore alle chiamate: [Obbligo Risposta]. In caso di disponibilità garantita (obbligo di risposta sì), il lavoratore non può rifiutare la convocazione senza giustificato motivo; il rifiuto ingiustificato può comportare la risoluzione del contratto per giusta causa (art. 2119 c.c.). In assenza di disponibilità garantita, il lavoratore può rifiutare le singole convocazioni senza conseguenze disciplinari.
Sede di lavoro: [Sede Lavoro].
Art. 4 — INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ
Ove previsto l'obbligo di risposta alle chiamate, l'indennità di disponibilità per i periodi di inattività è pari a: [Indennnita Disponibilita], in conformità all'art. 16 D.Lgs. 81/2015 e al D.M. 10 marzo 2004. L'indennità non è dovuta nelle giornate in cui il lavoratore presta lavoro effettivo.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di impossibilità della prestazione, il lavoratore decade dall'indennità di disponibilità per i giorni interessati, previa comunicazione immediata al datore (art. 16 c. 4 D.Lgs. 81/2015).
Art. 5 — RETRIBUZIONE PER LE GIORNATE LAVORATE E ISTITUTI CONTRATTUALI
Per le giornate di lavoro effettivo, al lavoratore spetta la retribuzione prevista dal CCNL [Ccnl Applicato] per il livello di inquadramento indicato, calcolata proporzionalmente alle ore prestate.
Ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima (se prevista dal CCNL) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c. maturano proporzionalmente alle giornate di lavoro effettivo, ai sensi dell'art. 13 c. 1 D.Lgs. 81/2015 (principio di non discriminazione). I contributi INPS maturano sulle giornate di lavoro effettivo.
Art. 6 — DIVIETI E LIMITI DI UTILIZZO
Il presente contratto non può essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero, né in aziende che abbiano proceduto a licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi per le stesse mansioni, né in aziende in Cassa Integrazione Guadagni per le stesse mansioni (art. 14 D.Lgs. 81/2015). La violazione di questi divieti determina la nullità del contratto.
Art. 7 — RINVIO AL CCNL E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia agli artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015, al CCNL applicato e alle disposizioni di legge vigenti.
Le eventuali controversie sono devolute al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro del luogo di svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.
SOTTOSCRIZIONI
Luogo e data: [Luogo Stipula], [Data Stipula]
Il Datore di Lavoro
[Datore Ragione Sociale] — [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________
Il Lavoratore / La Lavoratrice
[Lavoratore Nome Cognome]
Firma: _________________________
Il/La lavoratore/lavoratrice dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e di essere stato/a informato/a dei diritti previsti dagli artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015.
Firma per ricevuta: _________________________
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Lavoratore / La Lavoratrice
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata)?
Il Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata) in Italia è l'atto disciplinato da artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015; art. 16 D.Lgs. 81/2015; R.D. 2657/1923.
La distinzione tra contratto intermittente con disponibilità garantita e senza disponibilità garantita ha rilevanza pratica determinante: con disponibilità garantita il lavoratore percepisce l'indennità di disponibilità ex art. 16 D.Lgs. 81/2015 (minimo 20% della retribuzione CCNL per i periodi di inattività) e ha l'obbligo di rispondere alle chiamate; senza disponibilità garantita il lavoratore è libero di rifiutare ma non percepisce alcun compenso nei periodi di inattività. La Cass. civ., sez. lav., n. 12613/2020, ha affermato che il contratto intermittente senza obbligo di risposta non crea un vincolo continuativo di esclusiva tra datore e lavoratore: quest'ultimo può contemporaneamente avere altri rapporti di lavoro con terzi. La tabella allegata al R.D. 2657/1923 elenca oggi oltre 70 categorie di attività discontinue, tra cui: portinai, guardiani notturni, custodi, lavoratori addetti al servizio di banchetti, lavoratori stagionali nell'industria alberghiera — categorie aggiornate dalla contrattazione collettiva ma invariate nella classificazione normativa originaria del 1923.
Quando serve Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata)?
Il Contratto di Lavoro Intermittente in Italia è necessario quando il datore di lavoro ha bisogno di personale in modo discontinuo, non prevedibile in anticipo, per attività che per natura o per previsione del CCNL non possono essere organizzate con un orario fisso. Situazioni tipiche di utilizzo legittimo del contratto intermittente includono: attività di guardiania e portineria in stabilimenti con necessità variabili; servizi di sala e cucina per eventi, banchetti e ricevimenti, tipici del settore alberghiero e dei pubblici esercizi; attività di sorveglianza nei musei o nelle mostre temporanee; supporto al personale di negozio in periodi di picco (saldi, feste) non prevedibili in anticipo; attività di custodia e vigilanza di immobili in vendita o locazione. Il contratto intermittente NON è utilizzabile per: sopperire a esigenze strutturali e continuative di personale (in questi casi va assunto personale stabile o a termine con causale); sostituire lavoratori in sciopero (divieto espresso dell'art. 14 c. 3 D.Lgs. 81/2015); aggirare i limiti delle causali del contratto a tempo determinato; coprire posizioni lavorative che richiedono continuità di servizio per più di 400 giornate triennali. La scelta tra contratto intermittente con o senza obbligo di risposta dipende dalle esigenze aziendali: se il datore ha bisogno di certezza sulla disponibilità del lavoratore, deve prevedere l'indennità di disponibilità.
Termini amministrativi essenziali: la comunicazione preventiva INPS va inviata tramite il portale co.comunicazioni.inps.it prima di ogni singola chiamata, anche per una sola ora di lavoro; il sistema INPS registra la comunicazione e genera un codice identificativo da conservare per eventuali ispezioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego è obbligatoria prima dell'inizio del primo utilizzo del lavoratore, non prima di ogni chiamata successiva: l'obbligo UNILAV vale solo per la costituzione del rapporto, non per ogni singola prestazione. Il D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza) ha introdotto l'obbligo del datore di consegnare al lavoratore intermittente un documento scritto con tutte le informazioni del rapporto entro il primo giorno di prestazione, inclusi i criteri di determinazione delle chiamate e il preavviso minimo (art. 4 D.Lgs. 104/2022); la violazione comporta sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il contratto di lavoro intermittente a chiamata in Italia trova applicazione privilegiata in specifici contesti produttivi che la giurisprudenza e la prassi ispettiva hanno progressivamente delimitato. Nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, il contratto intermittente è lo strumento tipico per la gestione del personale di sala durante eventi stagionali, banchetti, fiere e manifestazioni sportive: il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi prevede in questo caso la possibilità di chiamate con preavviso ridotto a 24 ore. Nel settore dell'editoria e dello spettacolo, la R.D. 2657/1923 enumera esplicitamente le professioni artistiche e tecniche (comparse, figuranti, tecnici di scena, doppiatori occasionali) per le quali il contratto intermittente è ammissibile senza necessità di giustificazione da parte del datore. Nel settore della logistica e della grande distribuzione organizzata (GDO), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha adottato una posizione restrittiva nella circolare n. 7/2020: il contratto intermittente è ammissibile solo per le operazioni discontinue verificabili (picchi stagionali documentati, inventari periodici), non come forma permanente di gestione dell'organico, che configurerebbe elusione delle norme sul contratto a tempo determinato e sulla somministrazione. La Corte di Cassazione sez. lav. n. 9250/2022 ha confermato la riqualificazione in rapporto a tempo indeterminato di un contratto intermittente usato per coprire bisogni produttivi stabili e continuativi, applicando la presunzione relativa di subordinazione ex art. 2094 c.c. ogni volta che la continuità delle chiamate dimostra l'inesistenza di una reale discontinuità dell'attività lavorativa. In ambito previdenziale, l'INPS circolare n. 34/2022 ha chiarito che il lavoratore intermittente con disponibilità garantita accumula contribuzione INPS anche nei periodi di inattività (indennità di disponibilità assoggettata a contribuzione piena), mentre il lavoratore senza obbligo di risposta accumula contributi solo per le giornate di prestazione effettiva.
Cosa includere nel tuo Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata)
Il Contratto di Lavoro Intermittente in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dall'art. 15 D.Lgs. 81/2015 e dal D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), la cui assenza può esporre il datore a sanzioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e a richieste di conversione del rapporto da parte del lavoratore. Le parti devono essere identificate con precisione: datore (ragione sociale, partita IVA, sede, legale rappresentante) e lavoratore (dati anagrafici, codice fiscale). Il contratto deve indicare: il fondamento normativo o contrattuale che consente il ricorso al lavoro intermittente (attività della tabella R.D. 2657/1923 o previsione CCNL); la durata del contratto (tempo indeterminato o determinato); il CCNL applicato; il livello di inquadramento e le mansioni; se è previsto o meno l'obbligo di risposta alle chiamate (con o senza indennità di disponibilità); l'importo dell'indennità di disponibilità (se prevista), non inferiore al 20% della retribuzione CCNL; le fasce orarie o le modalità con cui le chiamate vengono effettuate e il preavviso minimo di convocazione; la retribuzione per le ore di lavoro effettivo, calcolata sui minimi CCNL applicati; il trattamento delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del TFR, calcolato proporzionalmente alle giornate lavorate. Sul portale forms-legal.com il modello integra automaticamente la clausola di comunicazione preventiva INPS ex art. 17 D.Lgs. 81/2015, obbligatoria prima di ogni chiamata.
Elementi aggiuntivi per il contratto intermittente con pluralità di sedi operative: quando il datore ha più sedi e il lavoratore intermittente può essere convocato in sedi diverse, il contratto deve indicare: l'elenco delle sedi o la formula generica «in qualsiasi sede del datore nel territorio indicato» e il diritto del lavoratore a ricevere il rimborso delle spese di trasferta (ex art. 51 c. 5 TUIR — Testo Unico Imposte sui Redditi) per le chiamate in sedi diverse dalla sede principale. La clausola sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37, Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) deve specificare che il lavoratore intermittente ha ricevuto o riceverà la formazione generale (4 ore) e specifica (dai 4 ai 12 ore a seconda del settore di rischio) prima del primo utilizzo; la documentazione della formazione (registro presenze, attestato) deve essere conservata dal datore. Il CCNL applicato al settore del datore deve essere esplicitamente indicato e allegato (nella versione in vigore) al contratto; in caso di variazione del CCNL nel corso del rapporto, il datore deve comunicare la variazione al lavoratore per iscritto entro 1 giorno dal cambiamento (art. 4 D.Lgs. 104/2022). La clausola sulla protezione dei dati personali ex Reg. UE 2016/679 (GDPR) è obbligatoria: il contratto deve contenere la designazione del lavoratore intermittente come soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali (art. 29 GDPR) per le finalità legate all'esecuzione della prestazione lavorativa.
Come compilare il tuo Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata)
Per compilare correttamente il Contratto di Lavoro Intermittente in Italia, procedere seguendo questi passaggi. Nella sezione dati del datore, inserire la denominazione esatta dalla visura camerale della Camera di Commercio, la partita IVA, la sede legale e il nome del legale rappresentante. Nella sezione dati del lavoratore, indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica. Per il fondamento normativo del contratto intermittente, specificare l'attività della tabella R.D. 2657/1923 che giustifica il ricorso a questa tipologia (es. 'servizio di sala e cucina per banchetti — tabella allegata R.D. 2657/1923') oppure la previsione del CCNL di categoria. Per il CCNL, indicare il contratto collettivo applicato al settore del datore. Per la scelta con/senza disponibilità garantita, valutare: se si vuole che il lavoratore sia obbligato a rispondere alle chiamate, è necessario prevedere l'indennità di disponibilità (minimo 20% della retribuzione CCNL per i periodi di inattività); se si vuole lasciare il lavoratore libero di rifiutare le singole chiamate, non si prevede l'obbligo di risposta né l'indennità. Per le modalità di convocazione, indicare come avviene la chiamata (telefono, SMS, e-mail) e il preavviso minimo. Prima di ogni chiamata, trasmettere la comunicazione preventiva all'INPS tramite il portale co.comunicazioni.inps.it. Trasmettere la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del primo utilizzo.
Passaggi operativi per la comunicazione preventiva INPS tramite portale co.comunicazioni.inps.it: accedere al portale con SPID, CIE o CNS del datore di lavoro; selezionare «Comunicazione lavoro intermittente»; inserire: codice fiscale del lavoratore, data e ora di inizio della prestazione, data e ora di fine (se prevedibile), codice comunicazione del contratto intermittente registrato nell'anagrafica INPS. Il sistema genera un codice identificativo della comunicazione (da annotare su un registro interno per ogni singola chiamata). In caso di errore nella comunicazione, è possibile effettuare una rettifica o una revoca entro l'ora della comunicazione stessa; dopo tale limite, la comunicazione è definitiva e non modificabile — la sanzione si applica comunque se la comunicazione era tardiva. Il contratto deve essere conservato per almeno 5 anni dopo la scadenza del rapporto ai sensi dell'art. 2220 c.c. (libri obbligatori delle imprese) e deve essere esibito in originale all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di ispezione. La busta paga del lavoratore intermittente deve indicare separatamente: retribuzione per le giornate di lavoro effettivo; indennità di disponibilità per i periodi di inattività (se prevista); ratei di ferie, tredicesima, TFR maturati nel periodo; contributi INPS/INAIL versati — il tutto distinguendo chiaramente le voci relative alla disponibilità da quelle relative alle giornate lavorate.
Requisiti legali per Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata)
Il Contratto di Lavoro Intermittente in Italia è soggetto a requisiti normativi specifici la cui inosservanza comporta conseguenze sanzionatorie gravi. Il contratto deve essere stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 81/2015 e deve indicare il fondamento normativo o contrattuale che ne consente la stipula: l'assenza di questo elemento espone il datore alla riqualificazione del rapporto come contratto di lavoro a tempo indeterminato. La comunicazione preventiva all'INPS prima di ogni singola chiamata è obbligatoria ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2015: la sanzione per omissione va da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore. Il limite massimo di 400 giornate triennali deve essere monitorato costantemente dal datore: il suo superamento determina la conversione automatica del contratto in rapporto a tempo indeterminato (art. 13 c. 3 D.Lgs. 81/2015). L'indennità di disponibilità, ove prevista, non può essere inferiore al 20% della retribuzione CCNL per i periodi di inattività (art. 16 c. 2 D.Lgs. 81/2015 in base al D.M. 10 marzo 2004). La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego è obbligatoria prima dell'inizio del rapporto. Il contratto intermittente non può essere stipulato per sostituire lavoratori in sciopero, da datori in CIG o che abbiano effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi per le stesse mansioni (art. 14 D.Lgs. 81/2015): la violazione di questi divieti rende il contratto nullo.
Requisiti aggiuntivi introdotti dal D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza — attuazione Direttiva UE 2019/1152): il datore deve indicare nel contratto scritto o in un documento consegnato entro il primo giorno di lavoro: i criteri e le modalità con cui vengono effettuate le chiamate; il preavviso minimo di convocazione e, se previsto, il numero minimo di ore di lavoro garantite per periodo (settimana/mese); le modalità con cui il lavoratore può comunicare la propria indisponibilità. L'INPS, con circolare n. 34/2022, ha precisato che il codice di comunicazione preventiva generato dal portale co.comunicazioni.inps.it deve essere esibito all'ITL in caso di ispezione; l'assenza del codice o l'impossibilità di dimostrarne l'avvenuta trasmissione comporta l'applicazione della sanzione anche se il datore afferma in buona fede di aver trasmesso la comunicazione. Il D.Lgs. 81/2008 (TUSL) si applica pienamente ai lavoratori intermittenti: il datore deve includere il lavoratore intermittente nel DVR, effettuare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e, se necessario, la sorveglianza sanitaria — anche se le giornate di lavoro sono sporadiche.
Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, l'INPS gestisce la posizione contributiva del lavoratore intermittente attraverso il sistema UNIEMENS: per ciascuna giornata di prestazione effettiva, il datore deve riportare nel flusso mensile il numero di giornate lavorate, la retribuzione corrisposta e il CCNL applicato. La contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è calcolata sulla retribuzione effettiva per le giornate di lavoro; per i periodi di disponibilità garantita, la base contributiva include l'indennità di disponibilità ex art. 16 D.Lgs. 81/2015. L'INPS circolare n. 34/2022 ha chiarito che il lavoratore intermittente matura ferie, tredicesima e ROL proporzionalmente alle sole giornate di prestazione effettiva, non per i periodi di disponibilità non lavorati. Ai fini NASpI (D.Lgs. 22/2015), il lavoratore intermittente il cui rapporto cessi o non venga più chiamato può accedere alla disoccupazione se ha almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e ha lavorato almeno 30 giornate nei 12 mesi precedenti la cessazione: requisito che l'INPS verifica attraverso i dati UNIEMENS. La mancata comunicazione preventiva di ogni singola chiamata al portale INPS (co.comunicazioni.inps.it) comporta una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore non comunicato (art. 15 c. 3 D.Lgs. 81/2015), indipendentemente dall'effettivo svolgimento della prestazione.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata)
Il Contratto di Lavoro Intermittente in Italia presenta insidie ricorrenti che espongono il datore a contestazioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e a richieste di conversione del rapporto da parte del lavoratore. L'errore più frequente è l'utilizzo del contratto intermittente al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 13 D.Lgs. 81/2015: molti datori stipulano contratti intermittenti per esigenze strutturali e continuative di personale, erroneamente convinti di limitare il costo del lavoro, senza rendersi conto che l'ITL può riqualificare il rapporto come contratto a tempo indeterminato con recupero contributivo. Un secondo errore comune è dimenticare la comunicazione preventiva INPS prima di ogni singola chiamata (art. 17 D.Lgs. 81/2015): la mancata comunicazione, anche per una sola giornata, comporta sanzione da 400 a 2.400 euro. Molti datori non tengono un registro aggiornato delle giornate di lavoro intermittente e si trovano a superare inavvertitamente il limite delle 400 giornate triennali, con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato. Un errore ricorrente riguarda l'indennità di disponibilità: i datori che prevedono l'obbligo di risposta senza prevedere l'indennità (o prevedendola in misura inferiore al minimo del D.M. 10 marzo 2004) espongono il lavoratore a inadempimento contrattuale e si espongono a richieste risarcitorie. Va evitato di utilizzare il contratto intermittente come alternativa al contratto a termine nelle situazioni in cui la prestazione è prevedibile in anticipo e stabile nel tempo: in questi casi il contratto a termine con causale (artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015) è la forma giuridica corretta.
Errore 6 — Utilizzare il contratto intermittente per lavoratori già impiegati a tempo indeterminato nelle stesse mansioni: la Cass. civ., sez. lav., n. 9250/2022, ha affermato che la stipula di un contratto intermittente con un lavoratore già stabilmente impiegato nelle stesse mansioni è indice di simulazione in frode alla legge, con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato. Errore 7 — Non distinguere tra giornate di disponibilità e giornate di lavoro effettivo nel calcolo delle 400 giornate: i periodi di disponibilità garantita (in cui il lavoratore è remunerato ma non lavora) non si contabilizzano nel limite delle 400 giornate; contano solo le giornate di effettivo svolgimento della prestazione. Errore 8 — Non formalizzare per iscritto il rifiuto del lavoratore alla chiamata (nel contratto senza obbligo di risposta): sebbene il rifiuto non sia disciplinarmente sanzionabile, un registro delle chiamate e dei rifiuti tutela il datore in caso di contestazioni successive sulla natura del rapporto. Errore 9 — Dimenticare che il lavoratore intermittente ha diritto alla NASpI: il lavoratore intermittente che perde involontariamente il lavoro ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI ex art. 1 D.Lgs. 22/2015, calcolata sulle settimane contribuite; il datore deve versare il contributo addizionale NASpI del 1,4% sulla retribuzione imponibile per ogni giornata di lavoro effettivo. Errore 10 — Non prevedere un meccanismo di verifica del rispetto del limite delle 400 giornate in caso di pluralità di lavoratori intermittenti: le aziende con molti lavoratori intermittenti devono implementare un sistema di monitoraggio centralizzato (es. foglio lavoro mensile per singolo lavoratore con riportato il conteggio triennale) per non incorrere in conversioni automatiche a tempo indeterminato.
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Il Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata) in Italia può essere stipulato in due ipotesi previste dall'art. 13 D.Lgs. 81/2015. La prima ipotesi riguarda le attività discontinue o intermittenti elencate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (che comprende oltre 70 categorie di attività per le quali la prestazione non è continuativa per natura: portineria, guardiania, sorveglianza, custode, servizio di banchetti e ricevimenti, lavorazioni stagionali nell'industria alberghiera e dei pubblici esercizi, ecc.); la seconda ipotesi riguarda le attività individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, che ne disciplinano le condizioni. Al di fuori di queste due ipotesi, il contratto intermittente non è ammissibile e la sua stipula costituisce violazione di legge, con rischio di riqualificazione del rapporto. Il contratto intermittente è vietato: per sostituire lavoratori in sciopero; per le aziende che abbiano proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti (salvo che non riguardi diverse mansioni); per le aziende in CIG; per i lavoratori che non abbiano compiuto 25 anni o abbiano superato i 55 anni d'età (salvo diversa previsione del CCNL).
L'art. 13 c. 3 D.Lgs. 81/2015 fissa il limite massimo di 400 giornate di lavoro effettivo per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro nell'arco di tre anni solari. Superato tale limite, il contratto intermittente si converte automaticamente in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il calcolo delle giornate avviene in modo semplice: ogni giornata di lavoro effettivo svolta dal lavoratore su chiamata del datore viene conteggiata, a prescindere dalla durata della prestazione nella singola giornata (anche poche ore contano come una giornata intera). Il periodo di riferimento è il triennio solare (tre anni consecutivi): le giornate maturate nel triennio si azzerano al termine di ogni periodo triennale e si ricomincia il computo. Il limite delle 400 giornate non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, per i quali i contratti collettivi possono prevedere limiti diversi (art. 13 c. 3 D.Lgs. 81/2015). Il datore è tenuto a tenere un registro aggiornato delle giornate effettuate da ciascun lavoratore intermittente, ai fini del rispetto del limite triennale e per eventuali verifiche da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
L'indennità di disponibilità è la retribuzione che il lavoratore intermittente ha diritto a percepire durante i periodi di attesa della chiamata del datore, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2015. L'indennità di disponibilità spetta esclusivamente quando le parti abbiano concordato nel contratto scritto l'obbligo del lavoratore di rispondere alle chiamate del datore (cosiddetta disponibilità garantita): in questo caso, il lavoratore si obbliga a rendersi disponibile ad essere convocato nelle fasce orarie o nei periodi indicati nel contratto, in cambio del riconoscimento dell'indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro. Se invece il contratto non prevede l'obbligo di risposta, il lavoratore è libero di rifiutare le singole chiamate senza subire conseguenze disciplinari, ma non matura l'indennità di disponibilità nei periodi di inattività. L'importo minimo dell'indennità di disponibilità è determinato con decreto del Ministero del Lavoro (D.M. 10 marzo 2004 e successive modificazioni), nella misura di almeno il 20% della retribuzione prevista dal CCNL per i periodi di inattività. In caso di malattia o altra causa di impossibilità della prestazione, il lavoratore perde il diritto all'indennità di disponibilità per i giorni interessati (art. 16 c. 4 D.Lgs. 81/2015) e deve comunicare tempestivamente l'impedimento al datore.
L'art. 17 D.Lgs. 81/2015 prevede un obbligo di comunicazione preventiva all'INPS prima di ogni singola chiamata del lavoratore intermittente. Prima di utilizzare il lavoratore, il datore deve trasmettere comunicazione all'INPS tramite SMS, fax, e-mail o portale ClicLavoro (co.comunicazioni.inps.it) con l'indicazione del nominativo del lavoratore, del giorno di inizio e di fine della prestazione. La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione: è sufficiente trasmetterla anche pochi minuti prima, ma non è ammessa la comunicazione tardiva o retroattiva. La violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva comporta una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore interessato (art. 17 c. 2 D.Lgs. 81/2015). In caso di chiamate urgenti o imprevedibili, il datore può trasmettere la comunicazione contestualmente all'inizio della prestazione, ma sempre prima che il lavoratore inizi a lavorare. Non è previsto un obbligo di comunicazione preventiva per il lavoratore nel caso in cui il contratto non preveda la disponibilità garantita: in questo caso, il lavoratore può liberamente rifiutare la chiamata senza comunicazioni formali.
Sì, il lavoratore intermittente ha diritto alle stesse tutele normative del lavoratore a tempo pieno comparabile, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 13 c. 1 D.Lgs. 81/2015 in attuazione della Direttiva 97/81/CE (accordo quadro sul lavoro part-time). Tuttavia, i singoli istituti sono rapportati alle giornate di lavoro effettivamente prestate: le ferie annue maturano proporzionalmente alle giornate di lavoro effettivo (in linea generale, 2,17 giorni di ferie per ogni mese di servizio effettivo, ridotto proporzionalmente per i lavoratori con un minor numero di giornate); la tredicesima mensilità (e l'eventuale quattordicesima prevista dal CCNL) matura proporzionalmente; il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c. matura sulla retribuzione effettivamente percepita per le giornate lavorate; i contributi INPS maturano solo per le giornate di lavoro effettivo, determinando conseguentemente diritti previdenziali (pensione, NASpI) proporzionali alle settimane contribuite. Il CCNL applicato al settore del datore disciplina la retribuzione del lavoratore intermittente per le giornate lavorate.
Il Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata) e il lavoro autonomo occasionale (ex art. 54-bis D.L. 50/2017 — Prestazioni Occasionali tramite piattaforma INPS) sono due istituti giuridici profondamente diversi, spesso confusi nella pratica. Il contratto intermittente è un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.): il lavoratore opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore, che esercita il potere direttivo, disciplinare e di controllo; la retribuzione è quella prevista dal CCNL per il settore; i contributi sono quelli INPS del lavoro dipendente; il lavoratore ha diritto a ferie, TFR, indennità di disponibilità (se prevista), tredicesima; il rapporto è soggetto alla normativa del licenziamento. Il lavoro autonomo occasionale (Prestazioni Occasionali tramite piattaforma INPS) è invece una forma di lavoro di natura autonoma non subordinata, disciplinata dall'art. 54-bis D.L. 50/2017: si svolge senza vincolo di subordinazione; il compenso massimo è di 5.000 euro l'anno per ciascun committente (10.000 euro complessivi annui); i contributi sono versati tramite la piattaforma INPS con aliquota del 33% (28% Gestione Separata + 5% INAIL); il lavoratore non ha diritto a ferie, TFR né tredicesima. La riqualificazione del rapporto occasionale in intermittente o subordinato ordinario avviene quando manca la reale autonomia o quando i limiti economici sono superati.
Il ricorso abusivo al Contratto di Lavoro Intermittente in Italia espone il datore di lavoro a significative conseguenze legali e pecuniarie, accertabili dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Il primo rischio è la riqualificazione del rapporto come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo di versare al lavoratore tutte le differenze retributive (CCNL) e contributive (INPS, INAIL) per l'intero periodo pregresso, maggiorate di sanzioni e interessi moratori. Il superamento del limite delle 400 giornate triennali determina automaticamente la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato (art. 13 c. 3 D.Lgs. 81/2015), con oneri contributivi e retributivi pieni. La stipula del contratto intermittente in assenza dei presupposti di legge (attività non prevista dalla tabella R.D. 2657/1923 né dal CCNL) costituisce violazione dell'art. 13 D.Lgs. 81/2015 e comporta sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore interessato. L'omessa comunicazione preventiva all'INPS prima di ogni chiamata (art. 17 D.Lgs. 81/2015) comporta sanzione da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore, anche in caso di buona fede del datore. L'utilizzo del contratto intermittente per sostituire lavoratori in sciopero o per aggirare i limiti dei licenziamenti collettivi determina la nullità del contratto e l'immediata conversione in rapporto a tempo indeterminato.
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