Contratto di Lavoro a Tempo Determinato
artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015; D.L. 87/2018 (Decreto Dignità); D.Lgs. 104/2022
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
ai sensi degli artt. 19-29 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act)
come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità) conv. L. 96/2018
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
Datore di Lavoro:
Ragione sociale: [Datore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Sede legale: [Datore Sede Legale]
Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]
Lavoratore:
Nome e cognome: [Lavoratore Nome Cognome]
Data di nascita: [Lavoratore Data Nascita]
Codice fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]
Residenza: [Lavoratore Residenza]
Tra le parti sopra indicate si stipula il seguente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Art. 2 — TERMINE E CAUSALE
Il presente contratto di lavoro ha inizio il [Data Inizio] e si risolve alla data del [Data Scadenza], ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/2015.
Causale (ove applicabile): [Causale Contratto]
La durata complessiva del rapporto a termine tra le stesse parti non può superare ventiquattro mesi, incluse eventuali proroghe e rinnovi. Il numero massimo di proroghe consentite è quattro (art. 21 D.Lgs. 81/2015). La prosecuzione del rapporto oltre il termine, nei limiti di tolleranza di 30 o 50 giorni previsti dall'art. 22 D.Lgs. 81/2015, comporta la corresponsione di una maggiorazione retributiva del 20% o del 40%; oltre tali limiti il rapporto si converte in contratto a tempo indeterminato.
Art. 3 — CCNL, INQUADRAMENTO E MANSIONI
Al presente rapporto si applica il CCNL: [Ccnl Applicato].
Inquadramento: [Categoria Livello].
Mansioni: [Mansioni].
Sede di lavoro: [Sede Lavoro].
Il datore di lavoro può assegnare al lavoratore mansioni equivalenti o superiori nel rispetto dell'art. 2103 c.c. come riformato dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015.
Art. 4 — PERIODO DI PROVA E ORARIO DI LAVORO
Periodo di prova: [Periodo Prova] (pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 2096 c.c., nel rispetto dei limiti del CCNL).
Orario di lavoro settimanale: [Orario Settimanale] ore, secondo l'articolazione stabilita dal datore di lavoro nel rispetto del D.Lgs. 66/2003.
Art. 5 — RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La retribuzione lorda mensile convenuta ammonta a € [Retribuzione Lorda Mensile], in conformità ai minimi tabellari del CCNL applicato (art. 2099 c.c.).
La retribuzione comprende i ratei proporzionali di tredicesima e, ove prevista dal CCNL, quattordicesima mensilità. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) matura ai sensi dell'art. 2120 c.c. per tutta la durata del rapporto.
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, entro la fine del mese di riferimento, ai sensi dell'art. 1 L. 205/2017.
Art. 6 — DIRITTO DI PRECEDENZA
Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 81/2015, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi successivi con riferimento alle mansioni già espletate. Il diritto di precedenza deve essere esercitato dal lavoratore entro tre mesi dalla cessazione del rapporto e si estingue entro un anno dalla cessazione.
Art. 7 — OBBLIGHI DI DILIGENZA, FEDELTÀ E RISERVATEZZA
Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività e dall'interesse dell'impresa, ai sensi dell'art. 2104 c.c. È altresì tenuto all'osservanza dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., astenendosi dal trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro e dal divulgare informazioni riservate sull'organizzazione e sui metodi produttivi dell'impresa.
Art. 8 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il datore di lavoro tratta i dati personali del lavoratore per finalità connesse all'esecuzione del contratto e agli obblighi di legge (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Centro per l'Impiego), ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come da informativa ex art. 13 GDPR consegnata contestualmente al presente contratto.
Art. 9 — RINVIO AL CCNL E FORO COMPETENTE
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del CCNL applicato, al D.Lgs. 81/2015, alla L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), al D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), al Codice Civile e alle altre norme di legge applicabili.
Per le controversie è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro del luogo di costituzione o svolgimento del rapporto (art. 413 c.p.c.).
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Il Datore di Lavoro:
[Datore Ragione Sociale] — [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________
Il Lavoratore:
[Lavoratore Nome Cognome]
Firma: _________________________
Il lavoratore dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Lavoratore
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Lavoro a Tempo Determinato?
Il Contratto di Lavoro a Tempo Determinato in Italia è l'atto disciplinato da artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015; D.L. 87/2018 (Decreto Dignità); D.Lgs. 152/1997.
La disciplina del contratto a tempo determinato in Italia recepisce la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che ha introdotto l'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a termine e di garantire la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte chiarito che la clausola 5 dell'accordo quadro impone agli Stati membri di introdurre misure preventive degli abusi: nel sistema italiano, il limite dei ventiquattro mesi complessivi e l'obbligo della causale oltre i dodici mesi costituiscono le misure preventive che soddisfano tale requisito. La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza n. 27333/2022, ha confermato che la conversione del rapporto a tempo indeterminato per vizio del termine non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento del danno da perdita del posto: il lavoratore deve provare il pregiudizio effettivo subito, salvo l'indennità forfettaria di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/2015.
Quando serve Contratto di Lavoro a Tempo Determinato?
Il Contratto di Lavoro a Tempo Determinato in Italia è necessario ogni volta che il datore di lavoro intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un termine finale definito, in presenza di specifiche esigenze aziendali temporanee. Situazioni tipiche che giustificano il ricorso a questa tipologia contrattuale sono: la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, infortunio o aspettativa; l'esecuzione di commesse o progetti con un orizzonte temporale definito; l'incremento stagionale dell'attività produttiva o commerciale; l'avvio di nuove attività aziendali o di nuove linee di produzione con carattere sperimentale; la copertura di picchi di attività non programmabili e significativi rispetto all'ordinario andamento aziendale. Il contratto a termine non è necessario — e anzi sarebbe illegittimo — per coprire esigenze strutturali e permanenti dell'impresa, che devono essere soddisfatte con contratti a tempo indeterminato ex art. 1 D.Lgs. 81/2015. L'utilizzo sistematico e reiterato di contratti a termine per le stesse mansioni e con lo stesso lavoratore oltre i limiti di legge espone il datore al rischio di conversione automatica del rapporto e di sanzioni da parte dell'ITL. Occorre inoltre rispettare il limite quantitativo del 20% dell'organico previsto dall'art. 23 D.Lgs. 81/2015, salvo diversa previsione del CCNL applicato. La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego è obbligatoria prima dell'inizio del rapporto.
Categorie particolari di lavoratori godono di protezioni aggiuntive: il lavoratore a termine in gravidanza ha diritto alla proroga automatica del contratto fino al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità), anche oltre la scadenza originaria del termine; la lavoratrice che usufruisce del congedo parentale ex art. 32 D.Lgs. 151/2001 durante un contratto a termine conserva il diritto alla NASpI alla cessazione del rapporto. Settori specifici prevedono norme derogatorie al regime generale: il settore pubblico è soggetto a limitazioni più severe all'utilizzo del contratto a termine (art. 36 D.Lgs. 165/2001 — TUPI), poiché la violazione dei limiti non comporta la conversione del rapporto in indeterminato ma solo il risarcimento del danno; le start-up innovative (L. 221/2012) e le imprese in fase di avvio possono stipulare contratti a termine in deroga al limite del 20% per un periodo limitato. Verificare sempre le norme specifiche del CCNL di categoria, che spesso introducono causali aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge e stabiliscono limiti percentuali diversi per l'utilizzo dei contratti a termine nell'organico.
Un'altra ipotesi legittima di ricorso al contratto a termine riguarda la necessita' di coprire posizioni durante periodi di punta stagionale certificata, come nel settore del turismo balneare e montano (giugno-settembre/dicembre-marzo), nella grande distribuzione organizzata nel periodo natalizio, o nell'agricoltura durante i periodi di raccolta. Il D.Lgs. 81/2015, art. 19, comma 1, lett. a), riconosce come causale valida le "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva" che includono i picchi stagionali documentabili con dati storici di vendita o produzione. E' buona pratica allegare al contratto a termine una sintetica relazione tecnica che illustri la causale adottata: in caso di contenzioso, la documentazione preventiva riduce significativamente il rischio che il giudice converta il contratto in indeterminato per insufficiente specificazione della causale.
Cosa includere nel tuo Contratto di Lavoro a Tempo Determinato
Il Contratto di Lavoro a Tempo Determinato in Italia deve contenere, a pena di nullità del termine o di irregolarità formale, una serie di elementi essenziali previsti dagli artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015 e dal D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza). L'elemento più rilevante è l'indicazione precisa del termine di durata del rapporto (data di scadenza o evento determinato che giustifica il termine) e, qualora la durata superi i dodici mesi complessivi, la causale specifica tra quelle ammesse dall'art. 19 c. 1 D.Lgs. 81/2015. Le parti del contratto devono essere identificate con la denominazione completa del datore di lavoro (ragione sociale, partita IVA, sede legale, legale rappresentante) e i dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza). Il contratto deve indicare: il CCNL applicato; la qualifica, il livello di inquadramento e le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 2103 c.c.; la sede di lavoro; la retribuzione lorda e la modalità di pagamento; l'orario di lavoro; il periodo di prova se pattuito per iscritto ex art. 2096 c.c.; le condizioni di proroga e rinnovo nel rispetto dei limiti di legge; il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato ex art. 24 D.Lgs. 81/2015; l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR); il foro competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c. Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore. Sul portale forms-legal.com il modello integra automaticamente tutti questi elementi in un documento pronto per la firma.
Il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, in attuazione della Direttiva UE 2019/1152) ha ampliato significativamente gli obblighi informativi del datore di lavoro nei contratti a termine stipulati dal 13 agosto 2022. Le informazioni aggiuntive che devono essere fornite entro sette giorni dall'inizio della prestazione riguardano: l'identità del datore di lavoro e la sua sede di attività; la durata e le condizioni del periodo di prova; il diritto alla formazione eventualmente erogata dal datore; la procedura applicabile in caso di licenziamento e le tutele contro i licenziamenti ingiustificati. Queste informazioni aggiuntive, che si affiancano al contenuto già previsto dal D.Lgs. 152/1997 (lettera di assunzione), costituiscono parte integrante del contratto a termine e la loro omissione espone il datore a sanzioni amministrative dell'ITL da € 250 a € 1.500 per ogni lavoratore interessato. La corretta redazione del contratto a tempo determinato con tutti gli elementi previsti dal Decreto Trasparenza garantisce al datore di lavoro la prova dell'adempimento agli obblighi informativi in caso di ispezione.
La clausola sulle ore di lavoro supplementare e straordinario nell'ambito di un contratto a termine merita attenzione particolare: il contratto a termine a tempo pieno consente lo straordinario nei limiti del CCNL applicabile, ma si consiglia di specificare l'eventuale diritto al recupero compensativo in luogo della maggiorazione in denaro, soprattutto per contratti di breve durata ove il recupero risulterebbe impraticabile. Allo stesso modo, la clausola di prova nei contratti a termine e' soggetta a limiti temporali piu' stringenti rispetto ai contratti a tempo indeterminato: il D.Lgs. 81/2015, art. 7, comma 2, stabilisce che il periodo di prova non puo' superare un giorno di effettiva prestazione per ogni settimana di durata del contratto, con un minimo di due giorni e un massimo di quattordici giorni per contratti di durata inferiore a sei mesi.
Come compilare il tuo Contratto di Lavoro a Tempo Determinato
Per compilare correttamente il Contratto di Lavoro a Tempo Determinato in Italia, procedere come indicato. Nel campo del datore di lavoro, inserire la denominazione esatta risultante dalla visura camerale della Camera di Commercio, la partita IVA, la sede legale completa e il nome del legale rappresentante. Per il lavoratore, inserire nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza. Nel campo relativo alla durata, indicare la data di inizio e la data di scadenza del contratto, avendo cura di non superare i ventiquattro mesi complessivi con eventuali proroghe e rinnovi. Se la durata supera i dodici mesi, selezionare e descrivere con precisione la causale applicabile tra quelle previste dall'art. 19 c. 1 D.Lgs. 81/2015: una causale generica o formulaica espone al rischio di nullità del termine. Per il CCNL, indicare la denominazione completa e aggiornata del contratto collettivo di categoria applicato; verificare che l'inquadramento e la retribuzione siano conformi ai minimi tabellari del CCNL. Compilare il campo mansioni con una descrizione precisa e specifica delle attività che il lavoratore dovrà svolgere, coerente con il livello di inquadramento. Per il periodo di prova (se previsto), verificarne la durata massima nel CCNL applicato. Dopo la firma, trasmettere la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego, consegnare una copia del contratto al lavoratore entro cinque giorni lavorativi e procedere all'iscrizione all'INPS e all'INAIL.
Per la sezione relativa al diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. 81/2015, inserire esplicitamente la clausola che informa il lavoratore del diritto di essere preferito nelle successive assunzioni a tempo indeterminato — entro i dodici mesi successivi alla cessazione del contratto a termine — per lo svolgimento delle medesime mansioni. Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di precedenza deve manifestarlo per iscritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. Questa clausola, sebbene già prevista dalla legge, deve essere resa nota al lavoratore al momento della stipula, in conformità al D.Lgs. 104/2022. Per la sezione sulla formazione professionale obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37), indicare se il datore si impegna a fornire la formazione prima o subito dopo l'inizio dell'attività lavorativa, distinguendo tra formazione generale (4 ore) e formazione specifica (durata variabile per rischio basso, medio o alto). Firmare il contratto in due originali e farli sottoscrivere dal lavoratore; conservare una copia per il fascicolo del personale e consegnarne una al lavoratore.
Requisiti legali per Contratto di Lavoro a Tempo Determinato
Il Contratto di Lavoro a Tempo Determinato in Italia è soggetto a rigorosi requisiti di legge previsti dagli artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015. La forma scritta è obbligatoria ad substantiam per l'apposizione del termine: in mancanza di atto scritto, il contratto si considera a tempo indeterminato (art. 19 c. 4 D.Lgs. 81/2015). Il limite massimo di durata complessiva è ventiquattro mesi, comprendendo tutti i contratti a termine stipulati tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per mansioni della stessa categoria legale e dello stesso livello, indipendentemente dalla tipologia di contratto (a termine diretto o in somministrazione ex artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015). Il numero massimo di proroghe è quattro (art. 21 c. 1 D.Lgs. 81/2015). La causale è obbligatoria per contratti o rinnovi che superino i dodici mesi complessivi. La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego è obbligatoria prima dell'inizio del rapporto. L'informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) deve essere consegnata all'atto dell'assunzione. Il lavoratore a termine ha diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., alle ferie retribuite, alla contribuzione INPS e alla copertura INAIL. Al termine del rapporto, il datore deve trasmettere la comunicazione di cessazione al Centro per l'Impiego entro cinque giorni e consegnare il modello per la richiesta di NASpI (D.Lgs. 22/2015). Il rispetto del limite quantitativo del 20% dell'organico ex art. 23 D.Lgs. 81/2015 è verificato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato criteri interpretativi rilevanti per la validità delle causali oltre i dodici mesi. Con sentenza n. 25777/2023, la Cassazione Sez. Lav. ha confermato che la causale relativa all'incremento temporaneo e non programmabile dell'attività ordinaria deve essere descritta con sufficiente specificità nel contratto scritto: non è sufficiente richiamare per relationem le previsioni dell'accordo collettivo aziendale o del CCNL senza indicare le concrete circostanze aziendali che giustificano il ricorso al contratto a termine oltre i dodici mesi. L'INPS, con Circolare 121/2018, ha fornito istruzioni operative per il calcolo del periodo complessivo ai fini del limite dei ventiquattro mesi, precisando che si computano anche i periodi prestati in somministrazione di lavoro per le medesime mansioni presso lo stesso utilizzatore. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato apposite note di chiarimento sull'applicazione del Decreto Dignità alle causali, accessibili sul portale ministeriale cliclavoro.gov.it. La consultazione delle istruzioni INPS e delle circolari dell'ITL è fondamentale prima della stipula di contratti a termine con causale, per verificare la conformità alle prassi applicative aggiornate.
Il collegamento con la tutela previdenziale e' un aspetto da non trascurare. L'INPS gestisce la contribuzione del lavoratore a termine con le stesse aliquote dei lavoratori a tempo indeterminato: contributo IVS (Invalidita', Vecchiaia, Superstiti) a carico datore (23,81% circa) e a carico lavoratore (9,19% circa), NASPI (D.Lgs. 22/2015), contribuzione CIGS e fondi di solidarieta' settoriali ove applicabili. Il TFR (art. 2120 c.c.) matura mensilmente: se il lavoratore ha optato per il Fondo Pensione Complementare, il TFR confluisce nel fondo; altrimenti, per aziende con almeno 50 dipendenti, al Fondo di Tesoreria INPS. Al termine del contratto a termine, il datore eroga il TFR accantonato salvo il caso di destinazione al fondo pensione. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 1/2023 ha ribadito le modalita' di calcolo del plafond dei 24 mesi nei casi di successione di contratti a termine e ha fornito esempi pratici utili per la corretta compilazione del contratto.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Lavoro a Tempo Determinato
Il Contratto di Lavoro a Tempo Determinato in Italia presenta insidie frequenti che espongono il datore di lavoro al rischio di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e di sanzioni da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. L'errore più grave è la mancata apposizione per iscritto del termine: qualsiasi accordo verbale sulla durata è privo di effetti, e il contratto si considera a tempo indeterminato. Un secondo errore diffuso è la redazione di causali vaghe o stereotipate oltre i dodici mesi: la Cassazione ha chiarito che la causale deve essere specifica e verificabile, non una formula di stile ripetuta ad verbum. Molti datori omettono di calcolare correttamente il cumulo dei ventiquattro mesi quando il lavoratore ha già prestato servizio con contratti a termine precedenti: è necessario sommare tutte le durate dei contratti con lo stesso lavoratore per le stesse mansioni. La mancata comunicazione del rinnovo o della proroga al Centro per l'Impiego entro i termini di legge espone a sanzioni amministrative. Un errore frequente è la proroga tacita oltre la scadenza: la continuazione del rapporto oltre i trenta o cinquanta giorni di tolleranza previsti dall'art. 22 D.Lgs. 81/2015 comporta la conversione automatica. Infine, la mancata consegna al lavoratore di una copia del contratto entro cinque giorni lavorativi dall'inizio viola il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) ed espone il datore a sanzioni amministrative irrogate dall'ITL.
Settimo errore: superare il limite quantitativo del 20% senza verificare le eventuali deroghe del CCNL applicato. Alcuni contratti collettivi prevedono percentuali diverse (più alte o più basse) rispetto al limite legale, e l'erronea applicazione del limite comporta sanzioni pecuniarie dell'ITL. Ottavo errore: non verificare il diritto di precedenza del lavoratore ex art. 24 D.Lgs. 81/2015 prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti: il mancato rispetto del diritto di precedenza del lavoratore che ne abbia fatto richiesta scritta espone il datore al risarcimento del danno. Nono errore: omettere l'indicazione del CCNL applicato nel contratto — tale omissione viola l'art. 1, c. 1, lett. j) D.Lgs. 152/1997 e rende il contratto formalmente irregolare. Decimo errore: non conservare copia delle comunicazioni UNILAV e dei contratti nel fascicolo del personale per almeno cinque anni (termine di prescrizione dei crediti di lavoro ex art. 2948 c.c.) dopo la cessazione del rapporto, rendendo impossibile difendersi in caso di ispezione o contenzioso giudiziale.
Undicesimo errore: non considerare l'impatto del contratto a termine sul computo del periodo di comporto per malattia. La durata del contratto a termine influenza il periodo massimo di assenza per malattia che il lavoratore puo' accumulare senza rischiare il recesso: un contratto breve con lavoratore assente per malattia prolungata puo' rendere il rapporto ingestibile per il datore se il CCNL non prevede la possibilita' di recedere alla scadenza naturale senza attendere la fine del comporto. Dodicesimo errore: omettere di informare il lavoratore del proprio diritto di trasformazione del contratto a termine in indeterminato qualora abbia maturato il diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. 81/2015: tale omissione puo' essere contestata dal lavoratore come comportamento contrario alla buona fede ex art. 1375 c.c.
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Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), il contratto a tempo determinato può avere una durata iniziale di dodici mesi senza necessità di indicare una causale. Oltre i dodici mesi e fino al limite massimo di ventiquattro mesi complessivi (incluse eventuali proroghe e rinnovi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per le medesime mansioni), è obbligatorio indicare una delle causali previste dall'art. 19 c. 1 D.Lgs. 81/2015: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Il numero massimo di proroghe consentite è quattro nell'arco dei ventiquattro mesi (art. 21 D.Lgs. 81/2015). Superare questi limiti comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c., con tutte le conseguenti tutele. Il limite dei ventiquattro mesi si calcola sommando la durata di tutti i contratti a termine stipulati tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale.
L'art. 19 c. 4 D.Lgs. 81/2015 stabilisce che l'apposizione del termine deve risultare dalla forma scritta del contratto a pena di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato: non è sufficiente la forma orale. La forma scritta è richiesta ad substantiam per la clausola del termine, il che significa che la sua assenza rende il termine inesistente e il contratto si considera a tempo indeterminato fin dall'origine. La copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Oltre all'assenza del termine scritto, la conversione può derivare: dalla continuazione del rapporto oltre la scadenza (tolleranza di 30 o 50 giorni secondo la durata del contratto, ex art. 22 D.Lgs. 81/2015); dal superamento del limite massimo di ventiquattro mesi; dalla stipula oltre il numero massimo di proroghe o rinnovi; dall'impiego del lavoratore con mansioni di livello diverso da quelle indicate nel contratto. In caso di conversione, il lavoratore ha diritto a una indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2015.
Per i contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, o per il rinnovo di contratti già scaduti, l'art. 19 c. 1 D.Lgs. 81/2015 (come novellato dal D.L. 87/2018) richiede l'indicazione di una specifica causale, scelta tra quelle tassativamente previste dalla legge. La prima causale è quella delle esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore: si riferisce a situazioni contingenti, non programmabili e non riconducibili al normale flusso produttivo dell'impresa (ad esempio, commesse eccezionali, avvio di nuovi progetti con orizzonte definito). La seconda causale riguarda la sostituzione di lavoratori assenti (per malattia, maternità, ferie prolungate). La terza è relativa agli incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria: a differenza della prima, qui l'incremento riguarda l'attività ordinaria, ma deve essere qualificabile come temporaneo, significativo e non prevedibile al momento dell'assunzione. La Cassazione ha chiarito che le causali non possono essere generiche o meramente formali: devono descrivere in modo specifico le circostanze aziendali che le giustificano, a pena di nullità del termine e conversione del rapporto.
L'art. 21 D.Lgs. 81/2015 disciplina separatamente la proroga e il rinnovo del contratto a termine, due istituti distinti con effetti giuridici differenti. La proroga consiste nel prolungamento dello stesso contratto prima della sua scadenza: è consentita per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi e richiede, qualora il contratto superi i dodici mesi complessivi con la proroga, l'indicazione della causale. Il rinnovo, invece, è la stipula di un nuovo contratto a termine tra le stesse parti dopo la scadenza del precedente: deve rispettare un intervallo minimo di venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero trenta giorni se il contratto aveva durata superiore a sei mesi. La stipula di un rinnovo prima del decorso di questi intervalli comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato. In entrambi i casi di proroga e rinnovo oltre i dodici mesi complessivi è obbligatorio indicare la causale. Il limite dei ventiquattro mesi e delle quattro proroghe si riferisce a tutti i contratti stipulati tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per mansioni della stessa categoria legale e dello stesso livello.
Il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile è sancito dall'art. 25 D.Lgs. 81/2015 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE. Al lavoratore a termine spettano, in proporzione al periodo di lavoro prestato o in misura intera ove compatibile: la retribuzione e tutti gli elementi accessori previsti dal CCNL (ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie non godute); il trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c., calcolato sull'intera durata del rapporto; la copertura assicurativa INAIL e la contribuzione INPS; le ferie annuali retribuite ex art. 36 Cost. e D.Lgs. 66/2003; le tutele previste dalla L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. In caso di malattia, il lavoratore a termine ha diritto alla conservazione del posto per un periodo limitato (comporto ridotto rispetto al contratto indeterminato), al termine del quale il datore può recedere senza obbligo di preavviso se il termine contrattuale è scaduto. Ai lavoratori a termine è inoltre garantito il diritto di precedenza (art. 24 D.Lgs. 81/2015) nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni equivalenti effettuate dallo stesso datore nei dodici mesi successivi.
Sì, l'art. 23 D.Lgs. 81/2015 stabilisce un limite quantitativo all'utilizzo di lavoratori a tempo determinato: il numero di contratti a termine in essere non può superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare almeno un contratto a tempo determinato. Le violazioni del limite quantitativo non comportano la conversione del contratto in tempo indeterminato, ma l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 81/2015 nella misura del 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto, ovvero del 50% per ogni mese o frazione superiore a sei lavoratori assunti in violazione. Sono esclusi dal computo del limite: i contratti a termine stipulati nella fase di avvio di nuove attività, i contratti per sostituzione, i contratti per lavoratori di età superiore a 50 anni, e le specifiche categorie escluse dal CCNL. Verificare sempre il CCNL applicato, che può prevedere limiti percentuali diversi (più favorevoli o più restrittivi) rispetto a quello legale.
Il contratto a tempo determinato si estingue ordinariamente alla scadenza del termine apposto, senza necessità di preavviso da parte di nessuna delle parti. La scadenza del termine non costituisce licenziamento, pertanto non si applica la procedura ex L. 604/1966 né l'art. 7 L. 300/1970. Tuttavia, alla cessazione del contratto a termine per scadenza naturale, il lavoratore ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, qualora possegga i requisiti contributivi richiesti (almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e almeno trenta giorni di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi). La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane contributive negli ultimi quattro anni. Il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione di cessazione del rapporto al Centro per l'Impiego tramite UNILAV entro cinque giorni e consegnare al lavoratore il modello DS-21 (dichiarazione per NASpI). In caso di recesso anticipato del lavoratore (dimissioni) prima della scadenza, il lavoratore perde di norma il diritto alla NASpI, salvo che le dimissioni siano per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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