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Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

art. 45 D.Lgs. 81/2015; artt. 41-42 D.Lgs. 81/2015; Piano Formativo Individuale (PFI)

CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act) e degli artt. 41-42 D.Lgs. 81/2015

Art. 1 — PARTI CONTRAENTI

DATORE DI LAVORO:

Ragione sociale: [Datore Ragione Sociale]

Partita IVA: [Datore Partita Iva]

Sede legale: [Datore Sede Legale]

Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]

CCNL applicato: [Ccnl Applicato]

APPRENDISTA:

Nome e cognome: [Apprendista Nome Cognome]

Data di nascita: [Apprendista Data Nascita]

Codice fiscale: [Apprendista Codice Fiscale]

Residenza: [Apprendista Residenza]

Titolo di studio attuale: [Apprendista Titolo Attuale]

Le parti identificate stipulano il seguente contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 D.Lgs. 81/2015.

Art. 2 — OGGETTO, TITOLO DA CONSEGUIRE E ISTITUZIONE ACCADEMICA

L'Apprendista è assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 D.Lgs. 81/2015 finalizzato al conseguimento del seguente titolo:

[Istituzione Titolo Target]

Il percorso formativo è definito in collaborazione con l'istituzione di alta formazione indicata, in conformità al protocollo di intesa allegato al presente contratto (Allegato A).

Art. 3 — DECORRENZA, DURATA E PERIODO DI PROVA

Il presente contratto decorre dal [Data Inizio] e si conclude al termine del periodo formativo previsto per il [Data Fine], salvo esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 42, c. 3, D.Lgs. 81/2015.

Periodo di prova: [Periodo Prova] (pattuito per iscritto ex art. 2096 c.c., contestualmente all'inizio del rapporto).

Art. 4 — INQUADRAMENTO, RETRIBUZIONE E ORARIO

Livello di inquadramento target (da conseguire al termine): [Livello Inquadramento Target]

Livello/percentuale di partenza (sottoinquadramento ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 81/2015): [Livello Partenza]

Retribuzione lorda mensile effettiva: [Retribuzione Lorda Mensile]

Orario settimanale contrattuale (comprensivo delle ore di formazione esterna): [Ore Settimanali] ore.

È espressamente esclusa la retribuzione a cottimo (art. 42, c. 5, lett. e), D.Lgs. 81/2015). Tredicesima e altre voci retributive si applicano proporzionalmente ai sensi del CCNL.

Art. 5 — PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

Il Piano Formativo Individuale (PFI), redatto in forma scritta entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 81/2015, è allegato al presente contratto (Allegato B) e ne costituisce parte integrante.

Ore di formazione interna (professionalizzante aziendale) per anno: [Ore Formazione Interna]

Ore di formazione esterna (accademica o di ricerca) per anno: [Ore Formazione Esterna]

Tutore aziendale responsabile della formazione: [Tutore Aziendale]

Referente accademico dell'istituzione formativa: [Referente Accademico]

Il rispetto degli obblighi formativi è condizione per il mantenimento dei benefici contributivi ex Circ. INPS n. 128/2012. Il mancato adempimento determina la riqualificazione del rapporto e il recupero dei contributi omessi.

Art. 6 — RECESSO AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO

Al termine del periodo formativo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con il preavviso previsto dal [Ccnl Applicato], ai sensi dell'art. 42, c. 3, D.Lgs. 81/2015. In caso di recesso, il datore liquida all'Apprendista le competenze di fine rapporto (TFR maturato ex art. 2120 c.c., ratei ferie, permessi non goduti, mensilità aggiuntive). Se nessuna delle parti esercita il recesso entro il termine del periodo formativo, il contratto si converte automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al livello corrispondente alla qualifica conseguita.

Art. 7 — OBBLIGHI, SICUREZZA, PRIVACY E RINVIO

Il Datore applica tutte le norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) per la salute e sicurezza dell'Apprendista, assicurando la formazione obbligatoria sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 prima dell'inizio delle attività. L'Apprendista è inserito nel registro degli infortuni e beneficia della copertura INAIL. Il Datore tratta i dati personali dell'Apprendista ai fini del rapporto di lavoro ex art. 88 GDPR e art. 26 D.Lgs. 196/2003, con separata informativa ex art. 13 GDPR. Per tutto quanto non previsto si applicano gli artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015, il [Ccnl Applicato], il D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza) e il Codice Civile. Foro competente: Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di costituzione del rapporto (art. 413 c.p.c.).

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Stipula], [Data Stipula]

Il Datore di Lavoro — [Datore Ragione Sociale]

Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]

Firma: _________________________

L'Apprendista — [Apprendista Nome Cognome]

Firma: _________________________

Allegato A: Protocollo di intesa con l'istituzione di alta formazione

Allegato B: Piano Formativo Individuale (PFI)

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

L'Apprendista

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca?

Il Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca in Italia è l'atto disciplinato da art. 45 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; artt. 41-42 D.Lgs. 81/2015; D.Lgs. 152/1997 (Decreto Trasparenza).

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo ex art. 2094 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), con le peculiarità proprie di tutti i contratti di apprendistato: piano formativo individuale (PFI) obbligatorio ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 81/2015; tutore aziendale responsabile della formazione interna; possibile sottoinquadramento retributivo nei limiti del CCNL applicato; benefici contributivi a favore del datore di lavoro; diritto di recesso al termine del periodo formativo ex art. 42, comma 3, D.Lgs. 81/2015 (recesso libero di entrambe le parti senza necessità di motivazione); comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego obbligatoria entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio.

La norma cardine è l'art. 45 D.Lgs. 81/2015, che demanda la disciplina di dettaglio alle Regioni e alle Province Autonome d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. Il rapporto è dunque trilaterale: datore di lavoro, apprendista e istituzione di alta formazione (università, ITS Academy, ente di ricerca pubblico o privato accreditato). La collaborazione obbligatoria tra impresa e istituzione accademica si formalizza in un protocollo di intesa che deve essere stipulato prima dell'avvio del contratto e che definisce i contenuti del percorso formativo, il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) per le attività svolte in azienda, le modalità di valutazione delle competenze acquisite.

Le comunicazioni obbligatorie ex D.Lgs. 152/1997 e D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza, attuativo della direttiva UE 2019/1152) impongono al datore di comunicare per iscritto all'apprendista, entro 7 giorni dall'inizio del rapporto, tutte le informazioni essenziali: tipologia contrattuale, sede di lavoro, mansioni, retribuzione, orario, CCNL, piano formativo. Il modello standard disponibile su forms-legal.com include il piano formativo individuale allegato, il protocollo con l'istituzione accademica e tutte le clausole richieste dalla normativa regionale e dal CCNL applicato.

L'apprendistato di alta formazione e ricerca si distingue dalle altre tipologie contrattuali per la presenza obbligatoria di un soggetto terzo — università, AFAM, ITS Academy o ente di ricerca — che co-progetta il percorso formativo e rilascia titoli aventi valore legale. Tale triangolazione è sancita dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 81/2015 e confermata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2016, che precisa come il protocollo non possa essere sostituito da semplice accordo privato tra datore e lavoratore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19575/2017, ha statuito che l'assenza del protocollo o il mancato rispetto dei contenuti minimi del Piano Formativo Individuale comporta la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato ordinario, con conseguente applicazione integrale della disciplina economica e contributiva standard.

Quando serve Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca?

Il Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca in Italia è lo strumento giuridico adeguato per le imprese, gli studi professionali e gli enti di ricerca che intendono valorizzare giovani talenti universitari o dottorandi, combinando la formazione accademica di alto livello con l'esperienza pratica in un contesto produttivo reale, con significativi benefici contributivi e fiscali per il datore di lavoro.

Situazioni tipiche in cui questo contratto è lo strumento corretto: un'azienda farmaceutica o di biotecnologie che vuole coinvolgere un dottorando di ricerca in chimica organica nel proprio laboratorio R&S, con riconoscimento delle attività svolte in azienda come parte del percorso di dottorato (co-tutela tra università e impresa); un'impresa di ingegneria strutturale che assume uno studente iscritto a una laurea magistrale in ingegneria civile per attività di progettazione e calcolo, con il percorso formativo universitario integrato nell'orario di lavoro e il riconoscimento di CFU per l'attività professionale svolta; uno studio di consulenza manageriale che struttura un contratto con un iscritto a un master universitario di secondo livello in gestione d'impresa, in collaborazione con la Scuola di Management dell'università partner; un'impresa manifatturiera che collabora con un ITS Academy per la formazione di un tecnico superiore per la manifattura digitale, con il contratto di apprendistato di alta formazione come strumento di inserimento strutturato.

Il Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca è particolarmente vantaggioso per il datore di lavoro perché: consente di formare professionisti altamente qualificati con una profilazione precisa sulle esigenze aziendali; offre benefici contributivi significativi (aliquote ridotte per aziende con meno di 10 dipendenti: 1,5% nel 1° anno, 3% nel 2° anno, ordinario dal 3° — Circ. INPS n. 128/2012); permette di valutare l'apprendista per un lungo periodo prima dell'eventuale conversione in contratto a tempo indeterminato; offre la possibilità di beneficiare del credito d'imposta per attività di R&S (art. 1, commi 198-209, L. 160/2019) per le imprese che assumono dottorandi in collaborazione con università o enti di ricerca pubblici. Per l'apprendista, garantisce un reddito durante il percorso di alta formazione, contribuisce a ridurre il divario tra formazione teorica e pratica professionale che caratterizza il sistema universitario italiano, e facilita l'inserimento nel mercato del lavoro alla conclusione degli studi.

Il contratto risulta particolarmente utile quando l'impresa intende acquisire competenze altamente specializzate difficilmente reperibili sul mercato del lavoro ordinario: dottorandi in aree STEM, specializzandi in medicina veterinaria, candidati a master di secondo livello in ingegneria aerospaziale o finanza quantitativa sono profili tipici. In tali ipotesi, il vantaggio competitivo per il datore di lavoro consiste non soltanto nel risparmio contributivo garantito dalle aliquote ridotte INPS (1,5% nel primo anno, 3% nel secondo, ordinaria dal terzo), ma anche nell'accesso prioritario alla ricerca applicata sviluppata dall'istituzione formativa partner. L'art. 42, comma 5, D.Lgs. 81/2015 riconosce inoltre al datore la facoltà di recedere liberamente al termine del periodo formativo, incentivando l'utilizzo dello strumento anche in contesti produttivi a elevata variabilità della domanda.

Cosa includere nel tuo Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

Il Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca in Italia deve contenere elementi essenziali sia dal punto di vista del diritto del lavoro sia dei requisiti formativi imposti dall'art. 45 D.Lgs. 81/2015 e dalla normativa regionale applicabile. Il modello di forms-legal.com include tutte le clausole necessarie.

Identificazione delle parti: datore di lavoro (ragione sociale, forma giuridica, partita IVA, sede legale, legale rappresentante, CCNL applicato, matricola INPS); apprendista (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, titolo di studio posseduto alla stipula del contratto, istituzione accademica di riferimento con denominazione e sede); istituzione di alta formazione (denominazione dell'università o dell'ITS Academy, dipartimento o corso di laurea, referente accademico con nome e qualifica).

Protocollo con l'istituzione accademica: elemento obbligatorio ex art. 45, comma 1, D.Lgs. 81/2015 che deve essere stipulato prima dell'avvio del contratto. Il protocollo definisce: contenuti del percorso formativo e sua organizzazione; riconoscimento dei CFU per le attività svolte in azienda; modalità di valutazione e certificazione delle competenze acquisite; referenti accademici e aziendali; durata del percorso; modalità di coordinamento tra formazione interna e formazione accademica. Allegare copia del protocollo al contratto.

Piano Formativo Individuale (PFI): documento obbligatorio ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 81/2015, da redigersi per iscritto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Il PFI deve indicare: qualifica o titolo da conseguire; ore di formazione interna (professionalizzante aziendale) ed esterna (accademica o di ricerca) per ogni anno del percorso; competenze da acquisire nelle diverse fasi; nome e qualifica del tutore aziendale; nome e qualifica del referente accademico; modalità di valutazione e certificazione delle competenze. Il PFI è allegato al contratto e ne costituisce parte integrante.

Durata: il contratto non può avere durata superiore a quella del rispettivo corso di studi (di norma 2-3 anni per lauree magistrali, 3 anni per dottorati di ricerca, 2 anni per ITS Academy, 1-2 anni per master universitari). Indicare la data di inizio e quella di conclusione del periodo formativo.

Retribuzione e inquadramento: il CCNL applicato determina la misura della retribuzione, che può essere stabilita in misura percentuale rispetto alla tabella salariale (es. 70% nel primo periodo, 80% nel secondo, 90% nel terzo) oppure con il sistema del sottoinquadramento (da 1 a 2 livelli inferiori rispetto alla qualifica target). Indicare il livello di inquadramento target (da conseguire al termine), il livello di partenza, la retribuzione lorda mensile effettiva. È vietata la retribuzione a cottimo (art. 42, comma 5, lett. e, D.Lgs. 81/2015).

Tutore aziendale: indicare nome, cognome, qualifica e anni di esperienza del tutore aziendale responsabile della formazione interna. Il tutore deve avere i requisiti di competenza ed esperienza previsti dalla normativa regionale e dal CCNL.

Diritto di recesso al termine del periodo formativo: clausola che richiama l'art. 42, comma 3, D.Lgs. 81/2015, con indicazione del preavviso contrattuale per l'esercizio del recesso da parte di ciascuna delle parti. In assenza di recesso, il contratto si converte automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Come compilare il tuo Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

Per compilare correttamente il Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca in Italia, seguire le istruzioni operative.

Passo 1 — Dati del datore di lavoro: indicare ragione sociale completa, forma giuridica (S.r.l., S.p.A., studio professionale, ente di ricerca), partita IVA, sede legale con indirizzo completo, nome e carica del legale rappresentante, CCNL applicato (es. CCNL Metalmeccanici Industria, CCNL Studi Professionali, CCNL Commercio Confcommercio), matricola INPS del datore. L'indicazione del CCNL è obbligatoria ex Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022).

Passo 2 — Dati dell'apprendista: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica. Indicare il titolo di studio attualmente posseduto (es. Laurea Triennale in Ingegneria Chimica L-9, conseguita presso il Politecnico di Milano nel 2024) e l'istituzione accademica di iscrizione con il relativo percorso di studio (es. Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica LM-22, Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Produzione Industriale del Politecnico di Milano).

Passo 3 — Titolo da conseguire: specificare con precisione il titolo accademico o di alta formazione che sarà conseguito al termine dell'apprendistato. Esempi: Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica LM-22; Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche (XXXIX ciclo); Master di Secondo Livello in Gestione d'Impresa e Innovazione Digitale; Diploma ITS Tecnico Superiore per la Manifattura Digitale e l'Industria 4.0.

Passo 4 — Durata: indicare la data di inizio del contratto e la data di conclusione del periodo formativo, coerente con la durata standard del percorso accademico concordato con l'università (es. 24 mesi per una laurea magistrale biennale, 36 mesi per un dottorato triennale).

Passo 5 — Retribuzione: indicare il livello di inquadramento target previsto dal CCNL per la qualifica professionale da conseguire, il livello di partenza con il sottoinquadramento (o la percentuale di retribuzione tabellare), la retribuzione lorda mensile effettiva, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima ove previste dal CCNL), il rateo di TFR ex art. 2120 c.c.

Passo 6 — Piano Formativo Individuale: compilare il PFI indicando per ogni anno del percorso: ore di formazione interna aziendale (professionalizzante) ed esterna accademica; competenze da acquisire; attività previste. Indicare il tutore aziendale (nome, cognome, qualifica, anni di esperienza) e il referente accademico (nome, cognome, dipartimento, indirizzo istituzionale).

Passo 7 — Protocollo con l'università: allegare copia del protocollo di intesa tra datore e università già stipulato, oppure indicare la data prevista di stipula. Il protocollo è requisito necessario prima dell'avvio del contratto.

Passo 8 — Firma: il contratto va sottoscritto dal legale rappresentante del datore e dall'apprendista prima dell'inizio del rapporto. Se l'apprendista ha 17 anni (con qualifica professionale ex D.Lgs. 226/2005), è richiesto il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale. Comunicare l'assunzione tramite UNILAV al Centro per l'Impiego entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

I datori di lavoro e gli apprendisti in Italia commettono frequentemente errori nella stipula e nella gestione del Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, con conseguenze che possono incidere sulla validità del regime agevolato e sulla regolarità del rapporto.

1. Mancanza del protocollo con l'università o l'ITS Academy. Avviare il contratto senza aver formalizzato il protocollo di intesa con l'istituzione accademica è il vizio più grave: priva il rapporto dei requisiti legali per essere qualificato come apprendistato di alta formazione (art. 45, comma 1, D.Lgs. 81/2015), con conseguente perdita di tutti i benefici contributivi, riqualificazione in rapporto ordinario e recupero dei contributi omessi da parte dell'INPS. L'ITL verifica l'esistenza del protocollo in sede di ispezione.

2. Piano Formativo Individuale assente o generico. Non redigere il PFI entro 30 giorni dalla stipula del contratto, o redigerlo in modo eccessivamente generico (senza specificare ore di formazione, contenuti, tutore aziendale e referente accademico), è causa di irregolarità accertata dall'ITL con applicazione delle sanzioni amministrative. Il PFI deve essere un documento operativo dettagliato, non una dichiarazione di intenti generica.

3. Violazione dei limiti di età. Assumere con apprendistato di alta formazione soggetti che hanno già compiuto 29 anni al momento della stipula del contratto determina la nullità del regime agevolato: il rapporto viene riqualificato come contratto a tempo indeterminato ordinario e l'INPS recupera i contributi non versati con interessi e sanzioni.

4. Omesso esercizio del diritto di recesso al termine del periodo formativo. La Cassazione (Cass. n. 19575/2017; Cass. n. 22069/2018) ha chiarito che il recesso al termine del periodo formativo deve essere esercitato in modo formale e scritto con il preavviso previsto dal CCNL. Il silenzio delle parti produce la conversione automatica del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento alla qualifica conseguita. Il datore che non voglia convertire il rapporto deve inviare tempestiva comunicazione scritta di recesso prima della scadenza del periodo formativo.

5. Retribuzione non conforme al CCNL. Applicare retribuzioni inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL per il livello di sottoinquadramento dell'apprendista è illecito e comporta il recupero delle differenze retributive, dei relativi contributi INPS e le sanzioni ex art. 9 D.L. 76/2013 convertito dalla L. 99/2013.

6. Mancanza della comunicazione UNILAV prima dell'inizio. L'assunzione con apprendistato di alta formazione deve essere comunicata al Centro per l'Impiego tramite UNILAV entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio (D.M. 30 ottobre 2007). L'omissione espone il datore a sanzioni dell'ITL e può comportare problemi in caso di contenzioso successivo sulla qualificazione del rapporto.

7. Mancata verifica della normativa regionale. Poiché la disciplina di dettaglio dell'apprendistato di alta formazione è demandata alle Regioni e Province Autonome (art. 45, comma 1, D.Lgs. 81/2015), è indispensabile verificare le linee guida regionali applicabili nel territorio di svolgimento del rapporto prima della stipula. Alcune Regioni hanno adottato disposizioni specifiche su ore di formazione minime, modalità di riconoscimento dei CFU e requisiti del tutore aziendale che si aggiungono alle previsioni nazionali.

8. Patto di prova non redatto per iscritto con specificazione delle mansioni. Anche nell'apprendistato di alta formazione, il patto di prova deve essere redatto per iscritto ad substantiam ex art. 2096 c.c. e deve specificare le mansioni a cui si riferisce il periodo di esperimento (Cass. n. 8878/2012). Un patto generico o orale è nullo, con conseguente conversione immediata in rapporto definitivo.

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Domande frequenti

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