Verbale di Assemblea Straordinaria
artt. 2365, 2375, 2436 c.c. — redazione notarile obbligatoria per modifiche statutarie
Intestazione
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ai sensi degli artt. 2365, 2375 e 2436 del Codice Civile
Società: [Denominazione Sociale]
Forma giuridica: [Forma Giuridica]
Sede legale: [Sede Legale]
Numero REA / Registro Imprese: [Numero R E A]
Capitale sociale: € [Capitale Sociale]
Svolgimento dell'Adunanza
SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA
In data [Data Assemblea], alle ore [Ora Assemblea], si è riunita in [Luogo Assemblea] l'assemblea straordinaria della società [Denominazione Sociale].
La convocazione è avvenuta a mezzo [Tipo Convocazione], nei termini e con le modalità di legge e di statuto.
Presiede l'assemblea: [Presidente Assemblea].
Funge da segretario / notaio verbalizzante: [Segretario].
PRESENTI E QUORUM COSTITUTIVO
Risultano intervenuti i seguenti soci:
[Elenco Soci]
Quorum costitutivo raggiunto: [Quorum Raggiunto]. Il presidente constata che l'assemblea è regolarmente costituita e in grado di deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 2368 c.c. (S.p.A.) e 2479 co. 5 c.c. (S.r.l.).
Delibera
ORDINE DEL GIORNO E DELIBERA
Oggetto: [Oggetto Delibera]
Il presidente illustra la proposta e apre la discussione. Esaurita la discussione, si procede alla votazione.
L'assemblea delibera:
[Testo Delibera]
Esito della votazione:
— Voti favorevoli: [Voti Favorevoli]
— Voti contrari: [Voti Contrari]
— Voti astenuti: [Voti Astenuti]
La delibera è approvata a maggioranza di legge.
Adempimenti Pubblicitari
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI — REGISTRO DELLE IMPRESE
Il notaio verbalizzante provvede al deposito della presente delibera presso la Camera di Commercio competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2436 c.c. La delibera produce effetti verso i terzi dalla data di iscrizione.
L'atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa (€ 200) ex D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e alla marca da bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Chiusura
CHIUSURA
Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore [Ora Chiusura].
[Luogo Firma], [Data Firma]
Il Presidente dell'Assemblea:
[Presidente Assemblea]
Firma: _________________________
Il Notaio Verbalizzante:
[Segretario]
Firma e timbro: _________________________
Presidente dell'Assemblea
________________
Signature
Notaio Verbalizzante
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Assemblea Straordinaria?
Il Verbale di Assemblea Straordinaria in Italia è il documento che attesta lo svolgimento e le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci di una S.r.l. o di una S.p.A., chiamata a decidere sulle modifiche dello statuto e sugli atti di maggior rilievo. La materia è disciplinata dagli artt. 2365, 2375 e 2436 del Codice Civile: l'art. 2365 individua le competenze dell'assemblea straordinaria, l'art. 2375 i requisiti del verbale e l'art. 2436 il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie.
L'assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art. 2365 c.c., sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Per queste deliberazioni l'art. 2375 c.c. richiede che il verbale sia redatto dal notaio: il notaio, oltre a documentare lo svolgimento dell'adunanza, verifica l'adempimento delle condizioni di legge e provvede, ai sensi dell'art. 2436 c.c., al deposito della deliberazione presso il Registro delle Imprese per l'iscrizione, presupposto di efficacia delle modifiche statutarie.
Lo strumento è necessario per gli aumenti e le riduzioni del capitale, le modifiche dell'oggetto sociale, le trasformazioni, fusioni e scissioni, il trasferimento della sede in altro Comune, la proroga o lo scioglimento anticipato della società e ogni altra modifica statutaria. Documenta in forma idonea decisioni che incidono sulla struttura giuridica della società.
Il verbale deve contenere l'intestazione societaria, i dati della convocazione, la verifica della regolare costituzione e dei quorum rafforzati richiesti per l'assemblea straordinaria, lo svolgimento della discussione, l'esito delle votazioni e il testo delle deliberazioni, redatto dal notaio. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di aumento del capitale sociale, verbale di consiglio di amministrazione, trasferimento della sede sociale e nomina del consiglio di amministrazione.
Quando serve Verbale di Assemblea Straordinaria?
Il Verbale di Assemblea Straordinaria secondo il diritto italiano è necessario ogni qual volta la società intenda compiere atti che modificano la sua struttura giuridica o il suo statuto. Le occasioni più frequenti in cui si convoca l'assemblea straordinaria comprendono: l'aumento del capitale sociale a pagamento (art. 2438 c.c.) o gratuito mediante imputazione di riserve (art. 2442 c.c.), delibera obbligatoria per consentire alla Camera di Commercio di aggiornare il Registro delle Imprese; la riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446-2447 c.c.) o per rimborso ai soci (art. 2445 c.c.), con i relativi obblighi di tutela dei creditori e le formalità di pubblicità previste dalla legge; il trasferimento della sede legale a un diverso Comune italiano, che richiede la modifica dell'articolo dello statuto relativo alla sede; le operazioni straordinarie di fusione per incorporazione (art. 2504-bis c.c.) e scissione (art. 2506-bis c.c.), con piano di fusione redatto dagli amministratori, relazione degli esperti indipendenti e termini per l'opposizione dei creditori; la trasformazione della forma giuridica (es. da S.r.l. a S.p.A. o viceversa, art. 2500 c.c.; da società di capitali a cooperativa o società di persone, artt. 2500-octies ss. c.c.); la modifica dell'oggetto sociale o della denominazione sociale; lo scioglimento anticipato della società per delibera assembleare (art. 2484 co. 1 n. 6 c.c.), con nomina del liquidatore; la delega agli amministratori per aumenti di capitale ex art. 2443 c.c. entro i limiti e per la durata massima di 5 anni; l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2420-bis c.c.; l'adozione o la modifica del sistema di amministrazione e controllo (da tradizionale a monistico o dualistico, artt. 2380 ss. e 2409-octies ss. c.c.); la delega al CdA per l'acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.) entro i limiti di legge. Anche in ambito S.r.l., la decisione dei soci su operazioni di rilevante importanza (acquisizioni di partecipazioni di controllo o di ramo d'azienda) può richiedere la convocazione in sede straordinaria se lo statuto ne fa una materia riservata ai soci o se comporta modifiche all'oggetto sociale.
Cosa includere nel tuo Verbale di Assemblea Straordinaria
Il Verbale di Assemblea Straordinaria in Italia deve contenere elementi essenziali per la sua validità legale e per la corretta pubblicità commerciale presso il Registro delle Imprese. La prima sezione identifica la società: la denominazione completa comprensiva della forma giuridica, la sede legale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, il codice REA presso la Camera di Commercio e il capitale sociale risultante dall'ultimo statuto registrato. Seguono i dati della convocazione: data, ora e luogo dell'adunanza; modalità di convocazione (avviso in Gazzetta Ufficiale, lettera raccomandata A/R, PEC o altra modalità prevista dallo statuto, nei termini minimi di 15 giorni ex art. 2366 c.c.); indicazione dell'ordine del giorno con tutti i punti trattati; elenco dei soci intervenuti di persona o per delega, con le rispettive quote o numero di azioni e la verifica della delega (art. 2372 c.c. per le S.p.A.). La verifica del quorum costitutivo (art. 2368 c.c. per S.p.A.; art. 2479 co. 5 c.c. per S.r.l.) è fondamentale: il presidente constata che l'assemblea è regolarmente costituita e in grado di deliberare validamente sulle materie all'ordine del giorno. Il notaio verbalizzante, obbligatorio per le delibere modificative dello statuto (artt. 2375 co. 2 c.c. e 2480 c.c.), verifica la legittimità della convocazione e dell'adunanza e certifica la correttezza della procedura deliberativa. Il corpo del verbale riporta in forma sintetica ma completa le discussioni svolte, le eventuali relazioni degli amministratori (es. relazione sulla congruità del prezzo di emissione per l'aumento di capitale), le dichiarazioni dei soci intervenuti e il testo integrale della delibera adottata, con la precisa indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti. La clausola di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. si inserisce quando la delibera recepisce o modifica clausole dello statuto potenzialmente vessatorie (es. clausole di prelazione, gradimento, o limitazioni al diritto di recesso). La firma autografata del presidente dell'assemblea e del notaio verbalizzante, nonché la relativa autentica notarile, completano il documento. Su forms-legal.com è disponibile un modello strutturato che guida la società nella compilazione di tutti gli elementi obbligatori — dalla convocazione alla trascrizione della delibera, dagli spazi per le firme alle indicazioni per gli adempimenti successivi presso la Camera di Commercio, l'Agenzia delle Entrate e le banche.
Come compilare il tuo Verbale di Assemblea Straordinaria
Per compilare correttamente il Verbale di Assemblea Straordinaria in Italia seguire questo percorso operativo. Prima fase — dati della società: inserire la denominazione completa (con la forma giuridica, es. Rossi S.r.l. o Alfa S.p.A.), la sede legale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e il codice REA della Camera di Commercio territorialmente competente. Indicare il capitale sociale risultante dall'ultimo statuto registrato e la partita IVA della società. Seconda fase — convocazione: riportare la data e le modalità della convocazione (avviso PEC a tutti i soci, lettera raccomandata A/R, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), verificando che il preavviso minimo di 15 giorni per le S.p.A. (art. 2366 c.c.) o quello previsto dallo statuto per la S.r.l. sia stato rispettato. Se l'assemblea è totalitaria (art. 2366 co. 4 c.c.), verificare che siano presenti tutti i soci e che tutti gli amministratori e i sindaci effettivi siano stati informati dell'adunanza. Terza fase — svolgimento: indicare la data, l'ora di inizio e il luogo dell'adunanza; riportare i nomi del presidente dell'assemblea e del segretario (o del notaio verbalizzante); compilare l'elenco presenti con quota o numero di azioni possedute e verificare il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall'art. 2368 c.c. per la S.p.A. o dall'art. 2479 co. 5 c.c. per la S.r.l. Quarta fase — delibera: per ogni punto dell'ordine del giorno, descrivere sinteticamente la discussione, illustrare le ragioni economiche e giuridiche della delibera proposta e riportare il testo integrale della delibera adottata, indicando i voti a favore, contrari e astenuti. Per le modifiche statutarie, allegare e trascrivere nel verbale il testo aggiornato dell'articolo modificato. In caso di esclusione del diritto di opzione (per aumenti di capitale), riportare la relazione degli amministratori con le ragioni dell'esclusione. Quinta fase — chiusura: riportare l'ora di chiusura dell'adunanza e far sottoscrivere il verbale dal presidente dell'assemblea e dal notaio verbalizzante. Il notaio autenticherà le firme e provvederà al deposito telematico della delibera presso la Camera di Commercio tramite ComunicaStarweb con firma digitale entro 30 giorni dalla data dell'assemblea (art. 2436 c.c.). Allegare allo statuto aggiornato e alla delibera la relazione tecnica, se richiesta dalla legge. Conservare una copia autentica del verbale notarile nella sede della società e trascrivere la delibera nel libro delle adunanze dell'assemblea, con numerazione progressiva delle pagine (art. 2421 c.c. per S.p.A.; art. 2478 c.c. per S.r.l.).
Requisiti legali per Verbale di Assemblea Straordinaria
Il Verbale di Assemblea Straordinaria in Italia è soggetto a precisi requisiti formali e pubblicitari stabiliti dal Codice Civile e dalla normativa sul Registro delle Imprese. Per le S.p.A., l'art. 2375 co. 2 c.c. impone la forma dell'atto pubblico rogato da notaio, requisito inderogabile a pena di nullità della delibera (art. 2379 c.c.); il notaio, in quanto pubblico ufficiale, verifica la legalità della delibera prima di procedere al deposito. Per le S.r.l., l'art. 2480 c.c. prevede che le modifiche dell'atto costitutivo siano deliberate con l'intervento del notaio verbalizzante e iscritte nel Registro delle Imprese. Il deposito va effettuato entro 30 giorni dalla delibera, tramite pratica telematica ComunicaStarweb con firma digitale del legale rappresentante o del notaio incaricato, ai sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. La delibera produce effetti verso i terzi dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese (principio dell'efficacia dichiarativa, art. 2436 co. 5 c.c.): prima dell'iscrizione, la delibera e le sue conseguenze non sono opponibili ai terzi in buona fede (art. 2193 c.c.). Dal punto di vista fiscale, l'atto pubblico notarile è soggetto all'imposta di registro in misura fissa (€ 200 per le modifiche statutarie, ex D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte Prima) e alla marca da bollo (€ 16 ogni 4 facciate o 100 righe, ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Le delibere di aumento del capitale con conferimenti in denaro scontano un'imposta proporzionale o fissa secondo le regole specifiche della Dir. 2008/7/CE, recepita in Italia. Il verbale va trascritto nel libro delle adunanze dell'assemblea, che per le S.p.A. deve essere tenuto con numerazione progressiva delle pagine e conservato nella sede della società (art. 2421 c.c. e art. 2478 c.c. per le S.r.l.). La mancata tenuta del libro dei verbali costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 2630 c.c.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Assemblea Straordinaria
Il Verbale di Assemblea Straordinaria in Italia è spesso fonte di errori che invalidano la delibera o ritardano l'iscrizione al Registro delle Imprese. L'errore più grave è adottare la delibera di modifica statutaria senza l'intervento del notaio verbalizzante: la Cassazione ha confermato con orientamento costante (tra le pronunce rilevanti: Cass. Civ. sez. I n. 10802/2018) che tale vizio determina la nullità insanabile della delibera ex art. 2379 c.c., impugnabile senza limiti di tempo. Un secondo errore frequente è la mancata verifica del quorum costitutivo e deliberativo: se l'assemblea è riunita senza che sia presente la maggioranza del capitale richiesta (art. 2368 c.c. per la S.p.A.; art. 2479 co. 5 c.c. per la S.r.l.), le delibere adottate sono annullabili su impugnazione dei soci dissenzienti entro 90 giorni dall'iscrizione (art. 2377 c.c.). La convocazione irregolare — avviso inviato fuori termine, tramite modalità non previste dallo statuto, o con ordine del giorno incompleto — inficia la validità dell'assemblea, salvo che non si tratti di riunione totalitaria ex art. 2366 co. 4 c.c. Omettere di depositare la delibera al Registro delle Imprese entro 30 giorni (art. 2436 c.c.) comporta sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. e la non opponibilità della delibera ai terzi in buona fede ai sensi dell'art. 2193 c.c. Un errore fiscale ricorrente è dimenticare la marca da bollo sull'atto notarile e la registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla formazione dell'atto. Redigere un verbale generico senza specificare il testo integrale delle modifiche statutarie rende impossibile l'iscrizione: la Camera di Commercio richiede lo statuto coordinato aggiornato in allegato alla pratica telematica. Infine, non comunicare la delibera alle banche e ai principali fornitori della società — che potrebbero avere clausole contrattuali condizionate alla struttura societaria — può generare conseguenze operative e finanziarie non desiderate.
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Forms Legal. (2026). Verbale di Assemblea Straordinaria (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/verbale-assemblea-straordinaria
"Verbale di Assemblea Straordinaria (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/verbale-assemblea-straordinaria.
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}Domande frequenti
Il Verbale di Assemblea Straordinaria in Italia è necessario ogni volta che la società deve deliberare su modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, come previsto dall'art. 2365 c.c. per la S.p.A. e dall'art. 2480 c.c. per la S.r.l. Le materie tipiche comprendono: l'aumento o la riduzione del capitale sociale (artt. 2438-2445 c.c. per S.p.A.; artt. 2481-2482-ter c.c. per S.r.l.); il trasferimento della sede legale (anche da un Comune all'altro, che richiede modifica statutaria); la fusione, scissione o trasformazione della società (artt. 2498-2506-quater c.c.); lo scioglimento anticipato della società (art. 2484 c.c.); l'emissione di obbligazioni per le S.p.A. (art. 2410 c.c.); la proroga della durata sociale. Per le S.r.l., la competenza spetta ai soci con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2479 c.c., salvo che lo statuto preveda la forma assembleare. È fondamentale non confondere le materie straordinarie con quelle ordinarie (approvazione bilancio, nomina amministratori), per le quali è sufficiente l'assemblea ordinaria ex art. 2364 c.c.
Sì, per le S.p.A. il verbale dell'assemblea straordinaria che delibera modifiche statutarie deve essere redatto da un notaio, che funge da segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 2375 co. 2 c.c. Il notaio verifica la conformità della delibera alla legge e la iscrive nel Registro delle Imprese entro 30 giorni ai sensi dell'art. 2436 c.c. Per le S.r.l., l'art. 2480 c.c. prevede analogamente l'intervento del notaio per le modifiche statutarie. Il modello prodotto da forms-legal.com è una bozza preparatoria che le parti porteranno dal notaio per la redazione dell'atto pubblico definitivo. Solo le assemblee ordinarie (art. 2375 co. 1 c.c.) possono avere un verbale redatto dal segretario senza notaio.
Per la S.p.A., l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (quorum deliberativo in prima convocazione, art. 2368 co. 2 c.c.). In seconda convocazione, il quorum si riduce a un terzo del capitale, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2369 co. 3 c.c.). Per le deliberazioni su scioglimento, proroga, o emissione di azioni privilegiate in seconda convocazione è richiesta la maggioranza di due terzi del capitale presente. Per le S.r.l. (art. 2479 co. 5 c.c.), le decisioni modificative dell'atto costitutivo richiedono il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Lo statuto può prevedere quorum più elevati, compresa l'unanimità per materie particolarmente sensibili.
Dopo la verbalizzazione notarile dell'assemblea straordinaria, il notaio deposita la delibera presso la Camera di Commercio competente per territorio per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, entro 30 giorni ai sensi dell'art. 2436 c.c. La delibera produce effetti nei confronti dei terzi solo dalla data dell'iscrizione. Per le S.r.l. (art. 2480 c.c.), il notaio che ha redatto il verbale provvede al deposito entro 30 giorni. Se la delibera riguarda l'aumento del capitale a pagamento (art. 2438 c.c.), l'iscrizione può avvenire solo dopo che il capitale è stato interamente sottoscritto. L'omessa iscrizione entro i termini non rende nulla la delibera ma impedisce la sua opponibilità ai terzi e può comportare sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c.
Il verbale di assemblea straordinaria deve contenere: la data, l'ora e il luogo dell'adunanza; l'identità del presidente dell'assemblea e del segretario (o del notaio); l'elenco degli intervenuti e delle deleghe presentate; la verifica del raggiungimento del quorum costitutivo (art. 2368 c.c.); la verifica della regolarità della convocazione (art. 2366 c.c.), salvo assemblea totalitaria (art. 2366 co. 4 c.c.); il testo integrale delle delibere adottate con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti; le eventuali dichiarazioni rese dai soci; la firma del presidente, del segretario e del notaio verbalizzante. Per le S.r.l. che adottano il metodo assembleare, il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze dell'assemblea (art. 2421 c.c. richiamato dall'art. 2478 c.c.).
La convocazione dell'assemblea straordinaria di S.p.A. spetta agli amministratori (o, in loro mancanza, al collegio sindacale) ai sensi dell'art. 2367 c.c. La convocazione avviene mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure, se lo statuto lo prevede, tramite PEC (posta elettronica certificata) o lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima dell'adunanza (art. 2366 c.c.). I soci che rappresentino almeno un decimo del capitale (o la percentuale inferiore prevista dallo statuto) possono richiedere la convocazione indicando le materie da trattare. Per le S.r.l. con metodo assembleare (art. 2479 co. 1 c.c.), la convocazione segue le regole dello statuto, di norma con avviso scritto almeno 8 giorni prima. Le assemblee totalitarie sono valide anche senza formale convocazione, purché partecipi l'intero capitale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati (art. 2366 co. 4 c.c.).
Per le S.r.l., il Codice Civile non distingue formalmente tra assemblea ordinaria e straordinaria come per le S.p.A. L'art. 2479 c.c. elenca le materie riservate alla competenza dei soci, tra cui: approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina (e revoca) degli amministratori e degli organi di controllo; modifiche dell'atto costitutivo; operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto o dei diritti dei soci. Le decisioni che modificano l'atto costitutivo (artt. 2479-ter e 2480 c.c.) richiedono la maggioranza rafforzata di almeno metà del capitale e, se adottate in forma assembleare, la presenza del notaio verbalizzante. Le altre decisioni possono essere adottate con il metodo della consultazione scritta (art. 2479 co. 3 c.c.), senza riunione fisica, con la firma di tutti i soci che la approvano.
Le delibere assembleari annullabili (art. 2377 c.c.) possono essere impugnate entro 90 giorni dall'iscrizione o, per i soci assenti o dissenzienti, entro 90 giorni dalla conoscenza. Sono annullabili le delibere non conformi alla legge o allo statuto. Le delibere nulle (art. 2379 c.c.) — per impossibilità o illiceità dell'oggetto, mancanza di convocazione o di verbale — possono essere impugnate entro tre anni dall'iscrizione (o senza limite di tempo per le nullità non sanabili). La Cassazione ha precisato che la delibera di modifica statutaria adottata senza intervento del notaio è nulla per mancanza della forma richiesta ad substantiam. Il Tribunale può sospendere l'esecuzione della delibera impugnata in via d'urgenza ex art. 2378 c.c.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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