Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore
Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), art. 94; Codice Civile, art. 1470
ATTO DI VENDITA DI MOTOVEICOLO/CICLOMOTORE
ATTO DI VENDITA DI MOTOVEICOLO / CICLOMOTORE
Ai sensi degli artt. 1470 ss. del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Generalità delle Parti
VENDITORE:
[Venditore Nome Cognome], nato/a a [Venditore Luogo Nascita] il [Venditore Data Nascita], codice fiscale [Venditore Codice Fiscale], residente in [Venditore Residenza], di seguito «Venditore».
ACQUIRENTE:
[Acquirente Nome Cognome], nato/a a [Acquirente Luogo Nascita] il [Acquirente Data Nascita], codice fiscale [Acquirente Codice Fiscale], residente in [Acquirente Residenza], di seguito «Acquirente».
Art. 1 — Oggetto della Vendita
Il Venditore vende e trasferisce all'Acquirente, che acquista, la proprietà del seguente veicolo: tipo [Veicolo Tipo], marca e modello [Veicolo Marca Modello], targa [Veicolo Targa], numero di telaio (VIN) [Veicolo Telaio], anno di prima immatricolazione [Veicolo Anno Immatricolazione], cilindrata [Veicolo Cilindrata] cc, alimentazione [Veicolo Alimentazione], chilometraggio al momento della vendita: [Veicolo Km] km.
Art. 2 — Prezzo e Modalità di Pagamento
Il prezzo di vendita concordato è pari a €[Prezzo Vendita], corrisposto dall'Acquirente al Venditore mediante [Modalita Pagamento].
Art. 3 — Consegna del Veicolo
Il Venditore consegna il veicolo all'Acquirente alla data del [Data Consegna], unitamente alla carta di circolazione in regola, al Documento Unico di Circolazione (DU, D.Lgs. 98/2017) o al certificato di proprietà, alle chiavi e a ogni altro accessorio.
Art. 4 — Garanzie e Stato del Veicolo
Clausola visto e piaciuto: [Clausola Visto E Piaciuto]. Ai sensi dell'art. 1490, comma 2, del Codice Civile, la clausola «visto e piaciuto» esclude la garanzia per i vizi visibili o conoscibili dall'acquirente con ordinaria diligenza, ma non esonera il venditore dalla garanzia per i vizi dolosamente taciuti.
Il Venditore dichiara: [Dichiarazione Assenza Fermi]. Il veicolo è libero da fermi amministrativi, ipoteche e gravami iscritti al PRA. Revisione in regola: [Revisione In Regola]. Data ultima revisione: [Data Ultima Revisione].
Art. 5 — Passaggio di Proprietà al PRA
Ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), la firma del Venditore sul presente atto sarà autenticata da un pubblico ufficiale (STA, ACI-PRA, Comune o notaio). L'autentica della firma è gratuita ai sensi dell'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. 248/2006).
La trascrizione del passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) deve avvenire entro 60 giorni dall'autentica della firma (art. 94, comma 2, CdS). Le spese di passaggio di proprietà (IPT — Imposta Provinciale di Trascrizione — e emolumenti ACI) sono a carico del: [Passaggio Proprieta A Carico].
Sottoscrizioni
Redatto in doppio originale, firmato dalle parti in [Luogo Data].
Il Venditore: [Venditore Nome Cognome] _______________________
(La firma del Venditore deve essere autenticata dall'autorità pubblica competente ai sensi dell'art. 94 CdS.)
L'Acquirente: [Acquirente Nome Cognome] _______________________
SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA DEL VENDITORE
Il pubblico ufficiale sottoscritto autentica la firma del Venditore ai sensi dell'art. 7 D.L. 223/2006.
Ufficio: _______________________ Data: _______________________ Firma e timbro: _______________________
Venditore (firma da autenticare)
________________
Signature
Acquirente
________________
Signature
Che cos'è Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore?
L'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia è il contratto con cui il proprietario di una motocicletta, di uno scooter o di un ciclomotore trasferisce la proprietà del mezzo a un acquirente, di norma tra privati. La materia è regolata, quanto agli adempimenti pubblicitari, dall'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone l'aggiornamento dell'intestazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), e dall'art. 1470 del Codice Civile per la disciplina della vendita.
Il trasferimento di proprietà tra le parti si perfeziona con il consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), ma per essere opponibile ai terzi e ai fini della circolazione deve essere annotato al PRA. A tal fine la firma del venditore sull'atto deve essere autenticata da un soggetto abilitato (notaio, ufficio comunale, Sportello Telematico dell'Automobilista, agenzia di pratiche auto), così da consentire la registrazione del passaggio entro i termini di legge.
La stipula di un atto scritto e autenticato è essenziale per il venditore, che senza la formalizzazione del passaggio resterebbe esposto a responsabilità per le sanzioni amministrative, il bollo e gli eventuali danni connessi alla circolazione del veicolo, finché l'intestazione non sia aggiornata. Per l'acquirente, l'atto è il presupposto per ottenere l'intestazione del mezzo e poter circolare regolarmente.
L'atto deve identificare venditore e acquirente, descrivere il veicolo con targa, telaio, marca, modello e dati della carta di circolazione, indicare il prezzo e dare atto delle dichiarazioni sullo stato del mezzo. Per i ciclomotori valgono regole analoghe in tema di Certificato di Circolazione e targhetta. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di vendita di auto tra privati, vendita di bene mobile e liberatoria/manleva di responsabilità.
Quando serve Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore?
L'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui la proprietà di un veicolo a due o tre ruote cambia di mano, tanto per i mezzi di valore elevato quanto per i ciclomotori più semplici. La prima situazione tipica è la vendita diretta tra privati: quando un privato vende la propria motocicletta, il proprio scooter o il proprio ciclomotore a un altro privato senza ricorrere a un concessionario, l'atto scritto con autentica è l'unico strumento per formalizzare il trasferimento e avviare la procedura di passaggio al PRA. Senza un documento scritto, il venditore non può dimostrare di aver ceduto il veicolo e rimane esposto a responsabilità per le infrazioni commesse con il mezzo dall'acquirente prima che venga eseguita la trascrizione. La seconda situazione riguarda la vendita di veicoli di provenienza ereditaria: quando una motocicletta appartiene all'asse ereditario di un defunto, l'erede che intende cederla a un terzo deve prima effettuare la voltura ereditaria al PRA e poi procedere alla vendita con l'atto dedicato corredato dall'autentica. La terza situazione è la permuta di motoveicoli tra privati: anche quando due privati si scambiano i rispettivi mezzi senza pagamento di denaro o con conguaglio in denaro, ogni trasferimento richiede un atto di vendita separato per ciascun veicolo, con le stesse formalità di autentica e trascrizione al PRA. La quarta situazione riguarda le vendite a distanza su piattaforme digitali italiane: la compravendita di moto online (su Subito.it, AutoScout24, eBay Motori, Bikez.com) richiede comunque l'incontro fisico delle parti per l'autentica della firma e la consegna del veicolo, rendendo l'atto scritto il documento di riferimento per la trattativa e la tutela degli interessi di entrambe le parti. Infine, l'atto è necessario per documentare le condizioni del veicolo al momento del trasferimento e regolare la responsabilità del venditore per i vizi ai sensi degli artt. 1490-1495 c.c.
Cosa includere nel tuo Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore
L'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 94 del Codice della Strada e dal Codice Civile per essere valido ai fini del passaggio al PRA e per tutelare adeguatamente entrambe le parti. Il modello disponibile su forms-legal.com include tutti i campi necessari conformemente alla normativa italiana vigente. Il primo elemento è l'identificazione completa del venditore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e numero del documento di identità in corso di validità. Il venditore deve essere il soggetto titolare del veicolo come risulta dalla carta di circolazione e dall'iscrizione al PRA; in caso di veicolo di proprietà di una persona giuridica, devono essere indicati i dati della società e del suo legale rappresentante. Il secondo elemento è l'identificazione completa dell'acquirente con gli stessi dati anagrafici e il codice fiscale. L'acquirente deve possedere la patente di guida idonea per la categoria del veicolo acquistato, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada in materia di requisiti di guida. Il terzo elemento, fondamentale per il passaggio al PRA, è l'identificazione tecnica precisa del veicolo: marca, modello, tipo (motocicletta, scooter, ciclomotore, motocarrozzetta, triciclo), targa, numero di telaio VIN (Vehicle Identification Number, 17 caratteri alfanumerici), data di prima immatricolazione, cilindrata (cc), potenza (kW) e tipo di alimentazione (benzina, elettrica, ibrida). Il numero di telaio è l'identificativo univoco del veicolo nel PRA e nella carta di circolazione e deve corrispondere perfettamente. Il quarto elemento è il chilometraggio reale al momento della vendita: il venditore ha l'obbligo di dichiarare il chilometraggio effettivo indicato dal contachilometri; la dichiarazione di un chilometraggio falso integra il reato di truffa contrattuale ai sensi dell'art. 640 c.p. Il quinto elemento è il prezzo concordato e le modalità di pagamento: per importi superiori a €999,99 la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) impone l'uso di strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile). Il sesto elemento comprende le dichiarazioni essenziali del venditore: assenza di fermi amministrativi (verificabile sul sito ACI-PRA), regolarità della revisione periodica ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada, assenza di ipoteche o altri gravami al PRA. Il documento si chiude con il luogo e la data della firma e con lo spazio riservato all'autentica della sottoscrizione del venditore da parte del pubblico ufficiale.
Come compilare il tuo Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore
La compilazione dell'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia richiede la raccolta preliminare dei dati tecnici e documentali del veicolo e alcune verifiche obbligatorie prima di procedere alla firma. Passo 1 — Verifica della situazione al PRA: prima di compilare l'atto, effettuare una visura al PRA sul sito dell'ACI (www.aci.it) inserendo la targa del veicolo per accertare: che il venditore risulti titolare, l'assenza di fermi amministrativi, l'assenza di ipoteche o pignoramenti. Se sono presenti fermi attivi, la trascrizione del passaggio al PRA è bloccata fino alla cancellazione del fermo a cura del creditore. Passo 2 — Raccolta della documentazione del veicolo: richiedere al venditore la carta di circolazione in originale (o il Documento Unico di Circolazione DU, se già emesso), il certificato di proprietà (se ancora in formato separato), i tagliandi di manutenzione e il libretto delle revisioni. I dati tecnici da inserire nell'atto (marca, modello, targa, numero di telaio, data di immatricolazione, cilindrata, potenza) devono essere copiati dalla carta di circolazione per evitare errori. Passo 3 — Compilazione dei dati delle parti: inserire i dati anagrafici completi di venditore e acquirente con codice fiscale, confrontando i dati con i documenti d'identità originali. Passo 4 — Inserimento del prezzo e delle modalità di pagamento: indicare il prezzo in cifre e in lettere. Per importi superiori a €999,99 utilizzare obbligatoriamente strumenti tracciabili (bonifico o assegno circolare). Passo 5 — Dichiarazioni del venditore: compilare le dichiarazioni di assenza di fermi, regolarità della revisione (con data e scadenza) e assenza di gravami. Scegliere se inserire la clausola «visto e piaciuto» per limitare la garanzia per i vizi palesi nei limiti dell'art. 1490, comma 2, c.c. Passo 6 — Firma e autentica: recarsi allo STA, all'ufficio ACI-PRA o al Comune con entrambe le parti e i documenti originali per l'autentica gratuita della firma del venditore. Passo 7 — Trascrizione al PRA: entro 60 giorni dall'autentica, presentare l'atto autenticato allo STA o all'ACI-PRA per la trascrizione del passaggio, versando IPT ed emolumenti. L'acquirente riceverà il Documento Unico di Circolazione aggiornato a proprio nome.
Requisiti legali per Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore
L'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia è soggetto a un quadro normativo articolato che il redattore deve conoscere per evitare invalidità del trasferimento e responsabilità residue in capo al venditore. Il principale riferimento normativo è l'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che disciplina le formalità del trasferimento di proprietà di qualsiasi veicolo soggetto all'obbligo di iscrizione nel PRA. L'art. 94, comma 1, CdS richiede che la firma del venditore sia autenticata da un pubblico ufficiale (Comune, STA, ACI-PRA, notaio) ai fini della trascrizione al PRA; l'art. 94, comma 2, CdS stabilisce il termine di 60 giorni dall'autentica entro cui deve avvenire la trascrizione. L'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, prevede che l'autentica della firma sia gratuita presso STA, ACI-PRA e Comuni. Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 ha introdotto il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), che viene aggiornato a nome del nuovo proprietario al momento della trascrizione al PRA. La garanzia per vizi è disciplinata dagli artt. 1490-1495 c.c.: l'acquirente deve denunciare i vizi entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495, comma 1) a pena di decadenza, e il diritto si prescrive in 1 anno dalla consegna (art. 1495, comma 3). La clausola «visto e piaciuto» può escludere la garanzia per i vizi palesi (art. 1490, comma 2), ma non per i vizi dolosamente taciuti. Per i pagamenti superiori a €999,99, il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio) impone l'uso di strumenti tracciabili. L'obbligo di copertura assicurativa RC è previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private): l'acquirente deve aggiornare o stipulare la propria polizza prima di circolare; la violazione espone al fermo del veicolo e alle sanzioni dell'art. 193 CdS. La revisione periodica è obbligatoria ai sensi dell'art. 80 CdS: il venditore deve dichiararne lo stato nell'atto.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore
Nella compravendita di motoveicoli tra privati in Italia si verificano errori ricorrenti che possono avere conseguenze legali gravi per entrambe le parti, spesso scoperte solo dopo il completamento della transazione. Primo errore — non verificare i fermi amministrativi prima del pagamento: un motoveicolo con fermi attivi non può essere trascritto al PRA finché il fermo non viene cancellato dal creditore che lo ha disposto. L'acquirente che ha già pagato il prezzo si trova in una situazione molto difficile: non riesce a intestarsi il veicolo, deve negoziare la cancellazione del fermo con il creditore del venditore e nel frattempo il veicolo risulta ancora formalmente intestato al venditore. La verifica dei fermi è gratuita e richiede pochi minuti sul sito ACI o presso uno STA. Secondo errore — omettere l'autentica della firma: senza l'autentica della firma del venditore la trascrizione al PRA è impossibile. Il venditore continua a risultare titolare del veicolo e rischia di ricevere multe, avvisi di accertamento e persino azioni esecutive per infrazioni commesse dall'acquirente. Terzo errore — non aggiornare immediatamente l'assicurazione RC: l'acquirente che circola con il veicolo senza una polizza RC valida a proprio nome rischia il fermo del veicolo, la multa e la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 193 CdS. Quarto errore — dichiarare un chilometraggio inferiore a quello reale: la falsificazione del chilometraggio integra la truffa contrattuale ex art. 640 c.p. e non è sanata dalla clausola «visto e piaciuto». Quinto errore — non controllare la corrispondenza targa-telaio: per i veicoli più datati è indispensabile verificare che il numero di telaio inciso corrisponda a quello riportato nella carta di circolazione e al PRA. Sesto errore — pagare in contanti importi superiori a €999,99: viola la normativa antiriciclaggio (art. 49 D.Lgs. 231/2007) e priva l'acquirente di qualsiasi prova tracciabile del pagamento. Settimo errore — non prevedere clausole sulla revisione e sulle condizioni del veicolo: un atto generico senza dichiarazioni sullo stato del veicolo lascia l'acquirente privo di tutela in caso di vizi non palesi e il venditore esposto a contestazioni postume. Ottavo errore — non rispettare il termine di 60 giorni per la trascrizione: trascorso il termine, l'acquirente non acquisisce la piena opponibilità del trasferimento ai terzi e rischia di vedere il veicolo gravato da fermi disposti successivamente alla firma dell'atto ma prima della trascrizione.
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}Domande frequenti
Sì, l'autentica della firma del venditore è obbligatoria ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) per qualsiasi trasferimento di proprietà di un veicolo soggetto all'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), compresi i motocicli, gli scooter e i motoveicoli in genere. Senza l'autentica, il passaggio al PRA non può essere eseguito e il veicolo rimane formalmente intestato al venditore, che continua a risultare responsabile per le infrazioni al Codice della Strada commesse con il mezzo. L'autentica è gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA), presso gli uffici ACI-PRA e presso i Comuni ai sensi dell'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. È possibile farla autenticare anche da un notaio, ma in quel caso l'autentica comporta il pagamento degli onorari notarili. Per i ciclomotori la procedura è analoga ma la trascrizione non avviene nel PRA bensì nel sistema della scheda di circolazione. La mancata effettuazione del passaggio al PRA entro 60 giorni dall'autentica espone l'acquirente a gravi rischi: il veicolo risulta ancora intestato al venditore, con conseguente attribuzione delle responsabilità al vecchio intestatario in caso di incidenti, fermi amministrativi o avvisi di accertamento.
Prima di acquistare un motoveicolo usato tra privati in Italia, è essenziale compiere una serie di verifiche documentali e tecniche per tutelarsi da eventuali vizi nascosti o irregolarità giuridiche. La prima verifica riguarda la titolarità: consultare il Pubblico Registro Automobilistico dell'ACI (www.aci.it) per accertarsi che il venditore sia il vero intestatario del veicolo e che non vi siano fermi amministrativi, ipoteche o altri gravami a carico della moto. I fermi amministrativi vengono disposti da enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, prefetture) per il mancato pagamento di tributi o sanzioni e bloccano qualsiasi trascrizione al PRA fino alla loro cancellazione. La seconda verifica riguarda la regolarità della revisione periodica: ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada, i motoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica e circolare senza revisione valida comporta sanzioni amministrative e il fermo del veicolo. La terza verifica concerne la corrispondenza tra targa e numero di telaio (VIN): il numero di telaio inciso sul telaio del veicolo deve coincidere con quello riportato sulla carta di circolazione e nel PRA. Targhe non corrispondenti o numeri di telaio alterati costituiscono un gravissimo segnale di irregolarità, con rischio di sequestro del veicolo da parte dell'autorità di polizia. La quarta verifica riguarda il chilometraggio reale: richiedere la documentazione degli ultimi tagliandi o revisioni per confrontare il chilometraggio dichiarato con quello storico. La manomissione dell'odometro integra il reato di truffa contrattuale ai sensi dell'art. 640 del Codice Penale.
Per il passaggio di proprietà di un motoveicolo tra privati in Italia si devono versare l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e gli emolumenti ACI. L'IPT è un tributo provinciale proporzionale alla potenza del veicolo espressa in kW ed è dovuta dall'acquirente salvo diverso accordo tra le parti. L'importo dell'IPT varia in base alla Provincia di residenza dell'acquirente e alla potenza del veicolo, con aliquote che le Province possono aumentare o ridurre entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Gli emolumenti ACI coprono il costo della gestione del registro e dell'aggiornamento della banca dati del PRA. Sul sito dell'ACI (www.aci.it) è disponibile un calcolatore gratuito che consente di stimare l'importo esatto dell'IPT e degli emolumenti in base alla targa, alla categoria del veicolo e alla Provincia dell'acquirente. Per i ciclomotori con targa permanente la disciplina tributaria è analoga, anche se le imposte sono generalmente inferiori per la minore potenza dei mezzi. L'IVA non si applica tra privati: la compravendita tra privati non è soggetta a IVA. Il venditore non è soggetto a imposte sul capital gain per la vendita di veicoli tra privati, tranne in casi molto particolari di plusvalenza speculativa. Il pagamento dell'IPT e degli emolumenti avviene al momento della presentazione dell'atto di vendita autenticato allo STA o all'ACI-PRA per la trascrizione.
La garanzia per vizi del motoveicolo venduto tra privati in Italia è disciplinata dagli artt. 1490-1495 del Codice Civile. Nella vendita tra privati (non commerciale), il venditore è tenuto a garantire l'acquirente dai vizi della cosa che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490, comma 1, c.c.). Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni dalla loro scoperta (art. 1495, comma 1, c.c.) e il diritto si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495, comma 3, c.c.). La clausola «visto e piaciuto» inserita nell'atto di vendita esclude la garanzia per i vizi che l'acquirente conosceva o avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza (vizi palesi, art. 1490, comma 2, c.c.), ma non può escludere la garanzia per i vizi dolosamente taciuti dal venditore (art. 1490, comma 2, ultima parte c.c.), ossia i difetti che il venditore conosceva e ha deliberatamente nascosto all'acquirente. In quel caso il venditore risponde comunque dei vizi nascosti. Se il veicolo presenta difetti meccanici gravi taciuti dal venditore (es. motore riparato male, incidente non dichiarato), l'acquirente può agire in giudizio per la riduzione del prezzo (actio quanti minoris) o per la risoluzione del contratto (actio redibitoria), a condizione di aver rispettato il termine di denuncia di 8 giorni dalla scoperta. L'acquirente ha l'onere di provare che il vizio era preesistente alla consegna e non causato dal suo uso del veicolo.
Il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) è stato introdotto dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 e ha sostituito la carta di circolazione (libretto) e il certificato di proprietà come due documenti separati, unificandoli in un unico documento che attesta sia l'identità tecnica del veicolo sia la titolarità del diritto di proprietà. L'introduzione del DU semplifica la procedura di passaggio di proprietà: al momento della trascrizione al PRA, il nuovo proprietario riceve il DU aggiornato a proprio nome, che comprova contestualmente la titolarità e le caratteristiche tecniche del veicolo. Per i veicoli immatricolati prima dell'introduzione del DU, la carta di circolazione e il certificato di proprietà mantengono la loro validità e continuano ad essere i documenti di riferimento fino all'aggiornamento in formato DU, che avviene automaticamente al primo passaggio di proprietà o al primo rinnovo dei documenti. Al momento della vendita tra privati, il venditore deve consegnare all'acquirente la carta di circolazione in originale (o il DU, se già emesso), i tagliandi assicurativi e la chiave di riserva ove disponibile. La Motorizzazione Civile (Direzione Generale Territoriale Trasporti — DTT) gestisce l'archivio dei DU e delle carte di circolazione: in caso di smarrimento, il duplicato si richiede tramite lo Sportello Telematico dell'Automobilista o il Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it).
Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) classifica i veicoli a due e tre ruote in diverse categorie con implicazioni diverse per il passaggio di proprietà. Il ciclomotore (art. 53, comma 1, lett. a, CdS) ha cilindrata fino a 50 cc per i veicoli a combustione interna, o potenza fino a 4 kW per i veicoli elettrici, e velocità massima di 45 km/h. Il ciclomotore non è iscritto nel PRA ma è soggetto a targa permanente (obbligatoria dal 2000 ai sensi del D.M. del Ministero delle Infrastrutture): il passaggio di proprietà avviene con l'autentica della firma e l'aggiornamento del documento di circolazione. Il motociclo (art. 53, comma 1, lett. b, CdS) ha cilindrata superiore a 50 cc o velocità superiore a 45 km/h: è iscritto nel PRA e richiede la trascrizione del passaggio entro 60 giorni dall'autentica (art. 94 CdS), con pagamento dell'IPT e degli emolumenti ACI. Il motoveicolo in senso stretto comprende anche i tricicli (tre ruote, cilindrata superiore a 50 cc) e i quadricicli leggeri (quattro ruote, massa a vuoto ≤ 350 kg, velocità ≤ 45 km/h) e i quadricicli pesanti (quattro ruote, non classificabili come autovetture). Tutti i veicoli a motore soggetti a immatricolazione seguono la procedura di passaggio al PRA. L'acquirente deve possedere la patente adeguata alla categoria del veicolo: patente AM per ciclomotori, A1 per moto fino a 125 cc e ≤ 11 kW, A2 per moto fino a 35 kW, A per qualsiasi moto senza limitazioni di potenza.
No, la polizza di responsabilità civile autoveicoli (RC Auto, obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private) non si trasferisce automaticamente all'acquirente con la vendita del veicolo. Le parti hanno due opzioni: la voltura della polizza esistente, con cui il contratto assicurativo continua in capo al nuovo proprietario con gli stessi massimali e la stessa scadenza, previa accettazione della compagnia assicuratrice e pagamento dell'eventuale conguaglio; oppure la stipula di una nuova polizza RC da parte dell'acquirente prima di circolare con il veicolo. Circolare senza una polizza RC valida intestata al nuovo proprietario è una violazione grave dell'art. 193 del Codice della Strada: la sanzione prevede la multa, il fermo amministrativo del veicolo e, in caso di sinistro, la totale assenza di copertura assicurativa. Il venditore, dopo la firma dell'atto di vendita e la consegna del veicolo, deve comunicare la vendita alla propria compagnia assicuratrice e disdettare la polizza: dalla data di comunicazione cessa la copertura del venditore e i premi non goduti vengono rimborsati pro-rata. In caso di incidente avvenuto prima della trascrizione al PRA ma dopo la firma dell'atto di vendita, il venditore può dimostrare il trasferimento della proprietà esibendo l'atto di vendita autenticato e la ricevuta della comunicazione alla compagnia: questo esclude la sua responsabilità civile per i danni causati dall'acquirente.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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