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Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore

Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore

Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), art. 94; Codice Civile, art. 1470

ATTO DI VENDITA DI MOTOVEICOLO/CICLOMOTORE

ATTO DI VENDITA DI MOTOVEICOLO / CICLOMOTORE

Ai sensi degli artt. 1470 ss. del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Generalità delle Parti

VENDITORE:

[Venditore Nome Cognome], nato/a a [Venditore Luogo Nascita] il [Venditore Data Nascita], codice fiscale [Venditore Codice Fiscale], residente in [Venditore Residenza], di seguito «Venditore».

ACQUIRENTE:

[Acquirente Nome Cognome], nato/a a [Acquirente Luogo Nascita] il [Acquirente Data Nascita], codice fiscale [Acquirente Codice Fiscale], residente in [Acquirente Residenza], di seguito «Acquirente».

Art. 1 — Oggetto della Vendita

Il Venditore vende e trasferisce all'Acquirente, che acquista, la proprietà del seguente veicolo: tipo [Veicolo Tipo], marca e modello [Veicolo Marca Modello], targa [Veicolo Targa], numero di telaio (VIN) [Veicolo Telaio], anno di prima immatricolazione [Veicolo Anno Immatricolazione], cilindrata [Veicolo Cilindrata] cc, alimentazione [Veicolo Alimentazione], chilometraggio al momento della vendita: [Veicolo Km] km.

Art. 2 — Prezzo e Modalità di Pagamento

Il prezzo di vendita concordato è pari a €[Prezzo Vendita], corrisposto dall'Acquirente al Venditore mediante [Modalita Pagamento].

Art. 3 — Consegna del Veicolo

Il Venditore consegna il veicolo all'Acquirente alla data del [Data Consegna], unitamente alla carta di circolazione in regola, al Documento Unico di Circolazione (DU, D.Lgs. 98/2017) o al certificato di proprietà, alle chiavi e a ogni altro accessorio.

Art. 4 — Garanzie e Stato del Veicolo

Clausola visto e piaciuto: [Clausola Visto E Piaciuto]. Ai sensi dell'art. 1490, comma 2, del Codice Civile, la clausola «visto e piaciuto» esclude la garanzia per i vizi visibili o conoscibili dall'acquirente con ordinaria diligenza, ma non esonera il venditore dalla garanzia per i vizi dolosamente taciuti.

Il Venditore dichiara: [Dichiarazione Assenza Fermi]. Il veicolo è libero da fermi amministrativi, ipoteche e gravami iscritti al PRA. Revisione in regola: [Revisione In Regola]. Data ultima revisione: [Data Ultima Revisione].

Art. 5 — Passaggio di Proprietà al PRA

Ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), la firma del Venditore sul presente atto sarà autenticata da un pubblico ufficiale (STA, ACI-PRA, Comune o notaio). L'autentica della firma è gratuita ai sensi dell'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. 248/2006).

La trascrizione del passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) deve avvenire entro 60 giorni dall'autentica della firma (art. 94, comma 2, CdS). Le spese di passaggio di proprietà (IPT — Imposta Provinciale di Trascrizione — e emolumenti ACI) sono a carico del: [Passaggio Proprieta A Carico].

Sottoscrizioni

Redatto in doppio originale, firmato dalle parti in [Luogo Data].

Il Venditore: [Venditore Nome Cognome] _______________________

(La firma del Venditore deve essere autenticata dall'autorità pubblica competente ai sensi dell'art. 94 CdS.)

L'Acquirente: [Acquirente Nome Cognome] _______________________

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA DEL VENDITORE

Il pubblico ufficiale sottoscritto autentica la firma del Venditore ai sensi dell'art. 7 D.L. 223/2006.

Ufficio: _______________________ Data: _______________________ Firma e timbro: _______________________

Venditore (firma da autenticare)

________________

Signature

Acquirente

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore?

L'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia è il contratto con cui il proprietario di una motocicletta, di uno scooter o di un ciclomotore trasferisce la proprietà del mezzo a un acquirente, di norma tra privati. La materia è regolata, quanto agli adempimenti pubblicitari, dall'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone l'aggiornamento dell'intestazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), e dall'art. 1470 del Codice Civile per la disciplina della vendita.

Il trasferimento di proprietà tra le parti si perfeziona con il consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), ma per essere opponibile ai terzi e ai fini della circolazione deve essere annotato al PRA. A tal fine la firma del venditore sull'atto deve essere autenticata da un soggetto abilitato (notaio, ufficio comunale, Sportello Telematico dell'Automobilista, agenzia di pratiche auto), così da consentire la registrazione del passaggio entro i termini di legge.

La stipula di un atto scritto e autenticato è essenziale per il venditore, che senza la formalizzazione del passaggio resterebbe esposto a responsabilità per le sanzioni amministrative, il bollo e gli eventuali danni connessi alla circolazione del veicolo, finché l'intestazione non sia aggiornata. Per l'acquirente, l'atto è il presupposto per ottenere l'intestazione del mezzo e poter circolare regolarmente.

L'atto deve identificare venditore e acquirente, descrivere il veicolo con targa, telaio, marca, modello e dati della carta di circolazione, indicare il prezzo e dare atto delle dichiarazioni sullo stato del mezzo. Per i ciclomotori valgono regole analoghe in tema di Certificato di Circolazione e targhetta. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di vendita di auto tra privati, vendita di bene mobile e liberatoria/manleva di responsabilità.

Quando serve Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore?

L'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui la proprietà di un veicolo a due o tre ruote cambia di mano, tanto per i mezzi di valore elevato quanto per i ciclomotori più semplici. La prima situazione tipica è la vendita diretta tra privati: quando un privato vende la propria motocicletta, il proprio scooter o il proprio ciclomotore a un altro privato senza ricorrere a un concessionario, l'atto scritto con autentica è l'unico strumento per formalizzare il trasferimento e avviare la procedura di passaggio al PRA. Senza un documento scritto, il venditore non può dimostrare di aver ceduto il veicolo e rimane esposto a responsabilità per le infrazioni commesse con il mezzo dall'acquirente prima che venga eseguita la trascrizione. La seconda situazione riguarda la vendita di veicoli di provenienza ereditaria: quando una motocicletta appartiene all'asse ereditario di un defunto, l'erede che intende cederla a un terzo deve prima effettuare la voltura ereditaria al PRA e poi procedere alla vendita con l'atto dedicato corredato dall'autentica. La terza situazione è la permuta di motoveicoli tra privati: anche quando due privati si scambiano i rispettivi mezzi senza pagamento di denaro o con conguaglio in denaro, ogni trasferimento richiede un atto di vendita separato per ciascun veicolo, con le stesse formalità di autentica e trascrizione al PRA. La quarta situazione riguarda le vendite a distanza su piattaforme digitali italiane: la compravendita di moto online (su Subito.it, AutoScout24, eBay Motori, Bikez.com) richiede comunque l'incontro fisico delle parti per l'autentica della firma e la consegna del veicolo, rendendo l'atto scritto il documento di riferimento per la trattativa e la tutela degli interessi di entrambe le parti. Infine, l'atto è necessario per documentare le condizioni del veicolo al momento del trasferimento e regolare la responsabilità del venditore per i vizi ai sensi degli artt. 1490-1495 c.c.

Cosa includere nel tuo Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore

L'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 94 del Codice della Strada e dal Codice Civile per essere valido ai fini del passaggio al PRA e per tutelare adeguatamente entrambe le parti. Il modello disponibile su forms-legal.com include tutti i campi necessari conformemente alla normativa italiana vigente. Il primo elemento è l'identificazione completa del venditore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e numero del documento di identità in corso di validità. Il venditore deve essere il soggetto titolare del veicolo come risulta dalla carta di circolazione e dall'iscrizione al PRA; in caso di veicolo di proprietà di una persona giuridica, devono essere indicati i dati della società e del suo legale rappresentante. Il secondo elemento è l'identificazione completa dell'acquirente con gli stessi dati anagrafici e il codice fiscale. L'acquirente deve possedere la patente di guida idonea per la categoria del veicolo acquistato, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada in materia di requisiti di guida. Il terzo elemento, fondamentale per il passaggio al PRA, è l'identificazione tecnica precisa del veicolo: marca, modello, tipo (motocicletta, scooter, ciclomotore, motocarrozzetta, triciclo), targa, numero di telaio VIN (Vehicle Identification Number, 17 caratteri alfanumerici), data di prima immatricolazione, cilindrata (cc), potenza (kW) e tipo di alimentazione (benzina, elettrica, ibrida). Il numero di telaio è l'identificativo univoco del veicolo nel PRA e nella carta di circolazione e deve corrispondere perfettamente. Il quarto elemento è il chilometraggio reale al momento della vendita: il venditore ha l'obbligo di dichiarare il chilometraggio effettivo indicato dal contachilometri; la dichiarazione di un chilometraggio falso integra il reato di truffa contrattuale ai sensi dell'art. 640 c.p. Il quinto elemento è il prezzo concordato e le modalità di pagamento: per importi superiori a €999,99 la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) impone l'uso di strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile). Il sesto elemento comprende le dichiarazioni essenziali del venditore: assenza di fermi amministrativi (verificabile sul sito ACI-PRA), regolarità della revisione periodica ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada, assenza di ipoteche o altri gravami al PRA. Il documento si chiude con il luogo e la data della firma e con lo spazio riservato all'autentica della sottoscrizione del venditore da parte del pubblico ufficiale.

Come compilare il tuo Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore

La compilazione dell'Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore in Italia richiede la raccolta preliminare dei dati tecnici e documentali del veicolo e alcune verifiche obbligatorie prima di procedere alla firma. Passo 1 — Verifica della situazione al PRA: prima di compilare l'atto, effettuare una visura al PRA sul sito dell'ACI (www.aci.it) inserendo la targa del veicolo per accertare: che il venditore risulti titolare, l'assenza di fermi amministrativi, l'assenza di ipoteche o pignoramenti. Se sono presenti fermi attivi, la trascrizione del passaggio al PRA è bloccata fino alla cancellazione del fermo a cura del creditore. Passo 2 — Raccolta della documentazione del veicolo: richiedere al venditore la carta di circolazione in originale (o il Documento Unico di Circolazione DU, se già emesso), il certificato di proprietà (se ancora in formato separato), i tagliandi di manutenzione e il libretto delle revisioni. I dati tecnici da inserire nell'atto (marca, modello, targa, numero di telaio, data di immatricolazione, cilindrata, potenza) devono essere copiati dalla carta di circolazione per evitare errori. Passo 3 — Compilazione dei dati delle parti: inserire i dati anagrafici completi di venditore e acquirente con codice fiscale, confrontando i dati con i documenti d'identità originali. Passo 4 — Inserimento del prezzo e delle modalità di pagamento: indicare il prezzo in cifre e in lettere. Per importi superiori a €999,99 utilizzare obbligatoriamente strumenti tracciabili (bonifico o assegno circolare). Passo 5 — Dichiarazioni del venditore: compilare le dichiarazioni di assenza di fermi, regolarità della revisione (con data e scadenza) e assenza di gravami. Scegliere se inserire la clausola «visto e piaciuto» per limitare la garanzia per i vizi palesi nei limiti dell'art. 1490, comma 2, c.c. Passo 6 — Firma e autentica: recarsi allo STA, all'ufficio ACI-PRA o al Comune con entrambe le parti e i documenti originali per l'autentica gratuita della firma del venditore. Passo 7 — Trascrizione al PRA: entro 60 giorni dall'autentica, presentare l'atto autenticato allo STA o all'ACI-PRA per la trascrizione del passaggio, versando IPT ed emolumenti. L'acquirente riceverà il Documento Unico di Circolazione aggiornato a proprio nome.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Vendita di Motoveicolo/Ciclomotore

Nella compravendita di motoveicoli tra privati in Italia si verificano errori ricorrenti che possono avere conseguenze legali gravi per entrambe le parti, spesso scoperte solo dopo il completamento della transazione. Primo errore — non verificare i fermi amministrativi prima del pagamento: un motoveicolo con fermi attivi non può essere trascritto al PRA finché il fermo non viene cancellato dal creditore che lo ha disposto. L'acquirente che ha già pagato il prezzo si trova in una situazione molto difficile: non riesce a intestarsi il veicolo, deve negoziare la cancellazione del fermo con il creditore del venditore e nel frattempo il veicolo risulta ancora formalmente intestato al venditore. La verifica dei fermi è gratuita e richiede pochi minuti sul sito ACI o presso uno STA. Secondo errore — omettere l'autentica della firma: senza l'autentica della firma del venditore la trascrizione al PRA è impossibile. Il venditore continua a risultare titolare del veicolo e rischia di ricevere multe, avvisi di accertamento e persino azioni esecutive per infrazioni commesse dall'acquirente. Terzo errore — non aggiornare immediatamente l'assicurazione RC: l'acquirente che circola con il veicolo senza una polizza RC valida a proprio nome rischia il fermo del veicolo, la multa e la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 193 CdS. Quarto errore — dichiarare un chilometraggio inferiore a quello reale: la falsificazione del chilometraggio integra la truffa contrattuale ex art. 640 c.p. e non è sanata dalla clausola «visto e piaciuto». Quinto errore — non controllare la corrispondenza targa-telaio: per i veicoli più datati è indispensabile verificare che il numero di telaio inciso corrisponda a quello riportato nella carta di circolazione e al PRA. Sesto errore — pagare in contanti importi superiori a €999,99: viola la normativa antiriciclaggio (art. 49 D.Lgs. 231/2007) e priva l'acquirente di qualsiasi prova tracciabile del pagamento. Settimo errore — non prevedere clausole sulla revisione e sulle condizioni del veicolo: un atto generico senza dichiarazioni sullo stato del veicolo lascia l'acquirente privo di tutela in caso di vizi non palesi e il venditore esposto a contestazioni postume. Ottavo errore — non rispettare il termine di 60 giorni per la trascrizione: trascorso il termine, l'acquirente non acquisisce la piena opponibilità del trasferimento ai terzi e rischia di vedere il veicolo gravato da fermi disposti successivamente alla firma dell'atto ma prima della trascrizione.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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