Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati
Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) art. 94; Codice Civile artt. 1470, 1490-1495
ATTO DI VENDITA DI AUTOVEICOLO TRA PRIVATI
ATTO DI VENDITA DI AUTOVEICOLO TRA PRIVATI (art. 1470 Codice Civile; art. 94 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — Codice della Strada)
Luogo e data: [Luogo Firma Auto], [Data Firma Auto]
Parti Contraenti
VENDITORE
[Venditore Nome Cognome Auto], nato/a a [Venditore Luogo Nascita Auto] il [Venditore Data Nascita Auto], residente in [Venditore Residenza Auto], codice fiscale [Venditore Codice Fiscale Auto], documento d'identità: [Venditore Documento Auto],
ACQUIRENTE
[Acquirente Nome Cognome Auto], nato/a a [Acquirente Luogo Nascita Auto] il [Acquirente Data Nascita Auto], residente in [Acquirente Residenza Auto], codice fiscale [Acquirente Codice Fiscale Auto],
CONVENGONO quanto segue:
Art. 1 — Oggetto della Vendita
Il venditore cede e trasferisce all'acquirente, che accetta, la piena proprietà del seguente autoveicolo:
Marca e modello: [Veicolo Marca Modello]
Targa: [Veicolo Targa] — Numero di telaio (VIN): [Veicolo Telaio]
Anno di immatricolazione: [Veicolo Anno Immatricolazione] — Cilindrata/Potenza: [Veicolo Cilindrata]
Alimentazione: [Veicolo Alimentazione] — Chilometraggio attuale: [Veicolo Km] km
Art. 2 — Prezzo e Pagamento
Il prezzo di vendita concordato è di €[Prezzo Vendita Auto], pagato mediante [Modalita Pagamento Auto].
La consegna del veicolo avviene in data [Data Consegna Auto].
Art. 3 — Garanzie e Clausola «Visto e Piaciuto»
Clausola «visto e piaciuto»: [Clausola Visto E Piaciuto]. L'acquirente dichiara di aver visionato il veicolo nelle condizioni attuali. La garanzia per vizi palesi è esclusa nei limiti dell'art. 1490 del Codice Civile; restano ferme le responsabilità per vizi dolosamente taciuti (art. 1490, comma 2, c.c.) e per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.).
Dichiarazione di assenza di fermi, ipoteche e gravami: [Dichiarazione Assenza Fermi]. Il venditore dichiara che il veicolo è libero da fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e qualsiasi altro vincolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Art. 4 — Revisione e Regolarità Amministrativa
Revisione in regola: [Revisione In Regola]. Data ultima revisione: [Data Ultima Revisione Auto] (art. 80 del Codice della Strada).
Art. 5 — Passaggio di Proprietà al PRA
Ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), le parti si impegnano a effettuare la trascrizione del presente trasferimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro 60 giorni dalla data di autentica della sottoscrizione del venditore, mediante lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), gli uffici ACI-PRA o il Comune.
Le spese di passaggio (Imposta Provinciale di Trascrizione — IPT e emolumenti ACI) sono a carico di: [Spese Passaggio Auto].
Grazie all'art. 7 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. 248/2006), l'autentica della firma del venditore è gratuita presso gli sportelli pubblici sopra indicati.
Firme delle Parti
[Luogo Firma Auto], [Data Firma Auto]
Il Venditore (firma da autenticare): [Venditore Nome Cognome Auto]
L'Acquirente: [Acquirente Nome Cognome Auto]
AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL VENDITORE
Il pubblico ufficiale sottoscritto certifica che la firma sopra apposta dal Sig./Sig.ra [Venditore Nome Cognome Auto] è stata da questi apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del firmatario.
Data autentica: __________________ Pubblico ufficiale: __________________
Venditore
________________
Signature
Acquirente
________________
Signature
Che cos'è Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati?
L'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia è il documento scritto che formalizza il trasferimento della proprietà di un'autovettura da un privato venditore a un privato acquirente, ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) in materia di contratto di vendita e dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che disciplina le formalità del trasferimento di proprietà dei veicoli a motore.
A differenza della compravendita di un qualsiasi bene mobile ordinario, la vendita di un autoveicolo richiede formalità amministrative specifiche perché la proprietà di un veicolo a motore è soggetta a pubblicità legale nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), tenuto dall'ACI — Automobile Club d'Italia — ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 e del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Senza la trascrizione al PRA, il trasferimento di proprietà non è opponibile ai terzi: il veicolo risulta ancora intestato al venditore nel registro pubblico, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità per sanzioni amministrative, tributi locali e responsabilità civile.
L'art. 94, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) prescrive che la sottoscrizione del venditore sull'atto di vendita debba essere autenticata da un pubblico ufficiale. Tale autenticazione certifica che la firma è stata apposta personalmente dal firmatario davanti al pubblico ufficiale, costituendo il presupposto formale indispensabile per la successiva trascrizione al PRA. Grazie all'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, l'autentica della firma del venditore è totalmente gratuita e può essere effettuata presso: gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA), presenti in tutte le Province; gli uffici ACI-PRA; gli uffici comunali (ufficio anagrafe); ovvero, a pagamento, da un notaio. La trascrizione al PRA deve avvenire entro sessanta giorni dall'autentica della firma, con versamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e degli emolumenti ACI.
La garanzia per vizi dell'autoveicolo venduto tra privati è disciplinata dagli artt. 1490-1495 c.c. Il venditore risponde dei vizi che rendono il bene inidoneo all'uso o ne diminuiscono sensibilmente il valore; il termine di denuncia è di otto giorni dalla scoperta del vizio e la prescrizione dell'azione è di un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). La clausola «visto e piaciuto» (also nota come «nello stato di fatto e di diritto in cui si trova») può escludere questa garanzia per i vizi apparenti, ma non per i vizi dolosamente taciuti dal venditore (art. 1490, comma 2, c.c.) né per la responsabilità da dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Con il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 è stato introdotto il Documento Unico di Circolazione (DU), che sostituisce progressivamente il vecchio libretto di circolazione e il certificato di proprietà: al momento del passaggio di proprietà, l'acquirente riceve il DU aggiornato a proprio nome.
Nella prassi italiana, tra la firma dell'atto e il passaggio formale al PRA, l'acquirente può circolare legalmente esibendo l'atto di vendita autentico al posto della carta di circolazione intestata al vecchio proprietario, ferma restando la necessità di completare la trascrizione al PRA entro il termine legale. Il modello di forms-legal.com per l'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati è redatto in conformità all'art. 94 del Codice della Strada e agli artt. 1470 e 1490 del Codice Civile, con tutte le clausole necessarie per la tutela di acquirente e venditore.
Quando serve Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati?
L'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia è necessario ogni volta che un privato cittadino trasferisce la proprietà della propria autovettura a un altro privato, indipendentemente dal valore commerciale del veicolo, dall'anno di immatricolazione o dal tipo di alimentazione.
La situazione più frequente è la vendita diretta tra privati senza intermediari: quando un privato decide di vendere la propria auto usata senza ricorrere a un concessionario o a un'officina concessionaria, l'atto di vendita è il documento che formalizza l'accordo tra le parti e consente di effettuare il passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La crescita delle piattaforme di annunci online (Subito.it, AutoScout24, Automobile.it, Kijiji) ha reso questa tipologia la modalità più diffusa di scambio di veicoli usati tra privati in Italia, con milioni di transazioni annue che richiedono la redazione dell'atto e la sua autenticazione per il passaggio al PRA.
La seconda situazione riguarda la permuta tra privati: quando due privati si scambiano reciprocamente i propri veicoli, eventualmente con un conguaglio in denaro, ogni singolo trasferimento richiede un atto di vendita separato per il relativo veicolo; non esiste nel diritto italiano un atto di permuta automobilistica semplificato e le due vendite devono essere formalizzate con strumenti distinti.
Una terza situazione tipica è la vendita di veicolo di provenienza ereditaria: quando l'erede intende vendere un'auto appartenuta al de cuius, deve prima effettuare la voltura ereditaria al PRA — intestando il veicolo a proprio nome come erede, presentando la dichiarazione di successione o l'atto notorio di notorietà successoria — e successivamente procedere alla vendita con il normale atto di vendita tra privati. L'ACI e gli sportelli STA gestiscono la procedura di voltura ereditaria su richiesta degli eredi.
L'atto di vendita è altresì necessario nelle vendite con riserva di proprietà tra privati (art. 1523 c.c.): quando il venditore consente all'acquirente il possesso immediato del veicolo ma si riserva il trasferimento formale della proprietà al pagamento dell'ultima rata del prezzo concordato a rate. In questo caso l'atto deve esplicitamente prevedere la clausola di riserva e indicare il piano delle rate, la data di scadenza di ciascuna e le conseguenze del mancato pagamento di una rata (decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.).
Infine, l'atto è necessario nelle donazioni di veicolo tra privati ex art. 769 c.c., nelle quali il donante trasferisce gratuitamente la proprietà al donatario: anche in questo caso è richiesta l'autentica della firma per la trascrizione al PRA, e per donazioni di valore superiore a € 516,46 la legge richiede in linea di principio la forma dell'atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 c.c.), sebbene la donazione di beni mobili di modico valore possa avvenire con la sola consegna (art. 783 c.c.).
Cosa includere nel tuo Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati
Un Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati redatto in conformità al diritto italiano deve contenere tutti gli elementi che ne garantiscono la validità ai fini del trasferimento di proprietà e dell'iscrizione al PRA. Il modello messo a disposizione su forms-legal.com è strutturato per rispettare i requisiti dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e degli artt. 1470 ss. del Codice Civile.
Primo elemento essenziale: l'identificazione completa del venditore. Devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica, codice fiscale (16 caratteri alfanumerici) e numero del documento di identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto). Il codice fiscale è obbligatorio per la trascrizione al PRA e per i controlli dell'Agenzia delle Entrate in materia di plusvalenze patrimoniali.
Secondo elemento: l'identificazione completa dell'acquirente con gli stessi dati anagrafici del venditore. L'acquirente deve essere maggiorenne o, se minorenne, rappresentato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 320-321 c.c.
Terzo elemento fondamentale: l'identificazione precisa e univoca dell'autoveicolo. Devono essere indicati: marca e modello; numero di targa (rilasciata dalla Motorizzazione Civile o dalla DTT — Direzione Generale per la Motorizzazione); numero di telaio VIN (Vehicle Identification Number — 17 caratteri alfanumerici, che costituisce l'identificativo univoco del veicolo nel PRA); anno e data di prima immatricolazione; cilindrata in cc; tipo di alimentazione (benzina, diesel, GPL, metano, elettrica, full-hybrid, plug-in hybrid); chilometraggio reale al momento della vendita come risultante dal contachilometri. La carta di circolazione deve essere esibita per la verifica di tutti questi dati.
Quarto elemento: il prezzo di vendita concordato in cifre e in lettere e le modalità di pagamento. Indicare se il pagamento avviene in contanti (attenzione: il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, limita i pagamenti in contanti a € 3.000,00 per singola transazione), tramite bonifico bancario con indicazione dell'IBAN del venditore, o tramite assegno circolare non trasferibile.
Quinto elemento: le dichiarazioni del venditore sull'assenza di fermi amministrativi (verificabili gratuitamente sul portale ACI-PRA), di ipoteche, di pignoramenti e di qualsiasi altro gravame sul veicolo; la regolarità o meno della revisione periodica ex art. 80 del Codice della Strada; la data dell'ultima revisione effettuata.
Sesto elemento: le clausole di garanzia o di esonero della garanzia per vizi ex artt. 1490-1495 c.c. Se le parti concordano la clausola «visto e piaciuto», essa deve essere espressa e inequivoca, con la consapevolezza che non esclude la garanzia per vizi dolosamente taciuti (art. 1490, comma 2, c.c.) né per colpa grave del venditore (art. 1229 c.c.).
Settimo elemento: il riferimento all'autentica della firma del venditore e all'obbligo di trascrizione al PRA entro sessanta giorni, con indicazione di chi si fa carico delle spese di passaggio (Imposta Provinciale di Trascrizione — IPT — e emolumenti ACI), usualmente a carico dell'acquirente salvo diverso accordo.
Come compilare il tuo Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati
La compilazione dell'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia richiede precisione nei dati del veicolo, chiarezza nelle clausole economiche e garanzie, e il rispetto della procedura di autentica e trascrizione al PRA. Seguire i passi indicati di seguito.
Passo 1 — Dati del venditore. Inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica (via, CAP, Comune, Provincia), codice fiscale e numero del documento d'identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità. Verificare che il venditore corrisponda al soggetto intestatario del veicolo nel PRA: un mero possessore privo di titolo di proprietà non può validamente vendere.
Passo 2 — Dati dell'acquirente. Inserire gli stessi dati anagrafici dell'acquirente. Verificare l'identità tramite documento valido. Se l'acquirente è minorenne, indicare anche i dati del genitore o tutore che firma per suo conto.
Passo 3 — Identificazione del veicolo. Reperire la carta di circolazione (o il Documento Unico di Circolazione, se già rilasciato in sostituzione del vecchio libretto). Inserire con precisione: marca, modello, tipo di carrozzeria; targa; numero di telaio VIN (copiare i 17 caratteri senza errori, poiché un errore anche di una sola cifra causa il rigetto della pratica al PRA); data di prima immatricolazione; cilindrata in cc; tipo di alimentazione; chilometraggio reale al momento della firma, come risultante dalla lettura diretta del quadro strumenti.
Passo 4 — Prezzo e modalità di pagamento. Inserire il prezzo concordato in cifre e in lettere. Specificare la modalità di pagamento: per importi superiori a € 3.000,00 il pagamento in contanti è vietato dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e deve avvenire tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Indicare la data concordata per la consegna del veicolo.
Passo 5 — Dichiarazioni del venditore e clausole. Completare le dichiarazioni sull'assenza di fermi amministrativi (verificare preventivamente sul portale ACI su «Visura PRA»), sull'assenza di ipoteche e gravami, sullo stato della revisione periodica ex art. 80 CdS. Scegliere se inserire o meno la clausola «visto e piaciuto» con consapevolezza dei suoi limiti legali.
Passo 6 — Autentica e passaggio al PRA. Dopo la firma dell'atto, venditore e acquirente si recano presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), un ufficio ACI-PRA o uno sportello comunale per l'autentica gratuita della firma del venditore (art. 7 D.L. 223/2006). Entro sessanta giorni dall'autentica, l'acquirente deve presentare la richiesta di trascrizione al PRA, versando l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT, il cui importo dipende dalla potenza del veicolo in kW e dalla Provincia di residenza dell'acquirente) e gli emolumenti ACI. L'acquirente riceverà il Documento Unico di Circolazione (DU) aggiornato a proprio nome.
Requisiti legali per Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati
L'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia è soggetto a un complesso di requisiti legali che ne condizionano la validità erga omnes e la corretta conclusione del trasferimento di proprietà nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), tenuto dall'ACI — Automobile Club d'Italia.
Autentica obbligatoria della firma. L'art. 94, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prescrive che la firma del venditore sull'atto di vendita sia autenticata da un pubblico ufficiale abilitato. Senza autentica, la vendita non può essere trascritta al PRA e rimane inopponibile ai terzi. L'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, ha reso gratuita l'autentica presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA), gli uffici ACI-PRA e gli uffici comunali (ufficio anagrafe); la stessa operazione è invece a pagamento presso il notaio.
Trascrizione al PRA entro sessanta giorni. L'art. 94, comma 2, CdS impone la trascrizione nel PRA entro sessanta giorni dall'autentica della firma. Il ritardo espone l'acquirente al rischio di ricevere sanzioni per infrazioni commesse dal veicolo ancora intestato al venditore, nonché al rischio di perdere l'efficacia dell'acquisto in caso di trascrizioni pregiudizievoli successive (pignoramenti, fermi fiscali, sequestri). La trascrizione comporta il versamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), il cui importo varia in base alla potenza del veicolo espressa in kW e alla Provincia di residenza dell'acquirente, oltre agli emolumenti ACI per la gestione della pratica.
Documento Unico di Circolazione. Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 ha introdotto il Documento Unico di Circolazione (DU) che sostituisce progressivamente il vecchio libretto di circolazione e il certificato di proprietà (CDP). Al momento del passaggio di proprietà trascritto al PRA, l'acquirente riceve il DU aggiornato a proprio nome. Questo documento è rilasciato dalla Motorizzazione Civile (Dipartimento per i Trasporti Terrestri — DTT) e dall'ACI congiuntamente in formato digitale e cartaceo.
Garanzia per vizi. Gli artt. 1490-1495 c.c. disciplinano la garanzia per vizi occulti nelle vendite tra privati. Termine di denuncia: otto giorni dalla scoperta del vizio a pena di decadenza (art. 1495, comma 1, c.c.); prescrizione dell'azione: un anno dalla consegna del veicolo (art. 1495, comma 3, c.c.). La clausola «visto e piaciuto» esclude la garanzia per i vizi palesi ma non per quelli dolosamente taciuti (art. 1490, comma 2, c.c.) né per la responsabilità da dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). L'acquirente che vuole tutele maggiori può inserire nell'atto una dichiarazione specifica del venditore sullo stato del veicolo, sulla regolarità della revisione e sull'assenza di difetti noti.
Limiti ai pagamenti in contanti. Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio) vieta i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a € 3.000,00 per singola operazione. Per i veicoli di valore superiore è obbligatorio il pagamento tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario con IBAN, assegno circolare non trasferibile). Il mancato rispetto del limite è sanzionato dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia.
Assicurazione RC Auto. La polizza assicurativa di responsabilità civile auto (RC Auto) disciplinata dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) deve essere aggiornata con il nuovo intestatario entro il termine di legge. L'acquirente può subentrare nella polizza esistente del venditore oppure stipularne una nuova con un'assicurazione di propria scelta. Circolare senza copertura assicurativa valida ex art. 193 CdS comporta sospensione della patente da uno a due mesi e sequestro del veicolo.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati
L'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia, se redatto o eseguito in modo approssimativo, può generare seri problemi legali e pratici sia per il venditore sia per l'acquirente. Di seguito gli errori più comuni e le relative conseguenze.
Primo errore — vendere senza autentica della firma. Senza l'autentica della sottoscrizione del venditore (art. 94 CdS), la vendita non può essere trascritta al PRA: il compratore non potrà registrare il veicolo a proprio nome e il venditore resterà formalmente esposto alle sanzioni per infrazioni commesse dal nuovo possessore.
Secondo errore — non verificare la presenza di fermi amministrativi. Un veicolo con fermi amministrativi iscritti nel PRA (per mancato pagamento di sanzioni, tributi, contributi INPS o cartelle esattoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione) non può essere trasferito al PRA finché il fermo non è cancellato. La verifica è gratuita sul portale ACI-PRA nella sezione «Visura PRA».
Terzo errore — pagare l'intero prezzo prima dell'autentica e della consegna. Il pagamento dovrebbe avvenire contestualmente o dopo l'autentica della firma, per garantirsi che il venditore sia effettivamente il proprietario risultante nel PRA. Nelle vendite online, verificare sempre l'identità del venditore con documento valido prima di eseguire qualsiasi pagamento.
Quarto errore — non dichiarare il chilometraggio reale. La manipolazione del contachilometri (odometro) costituisce truffa contrattuale ai sensi dell'art. 640 c.p. e rende il venditore responsabile anche in presenza di clausola «visto e piaciuto». Indicare sempre il chilometraggio reale rilevato al momento della firma, poiché tale dato è verificabile dai sistemi informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Quinto errore — non volturare immediatamente l'assicurazione RCA. Dopo il passaggio di proprietà, l'acquirente deve aggiornare la polizza assicurativa. Circolare con il veicolo senza assicurazione valida a proprio nome espone a gravi sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 193 CdS (multa, sospensione della patente da uno a due mesi e sequestro del veicolo).
Sesto errore — ignorare i limiti della clausola «visto e piaciuto». Molti venditori ritengono che tale clausola li esenti da qualsiasi responsabilità per i difetti del veicolo. Tale convinzione è errata: la clausola non opera per i vizi dolosamente taciuti (art. 1490, comma 2, c.c.) e non esclude la responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Se il venditore era a conoscenza di un difetto grave (guasto al motore, inondazione, tamponamento riparato male) e non lo ha dichiarato, risponde ugualmente verso l'acquirente.
Settimo errore — superare i sessanta giorni per la trascrizione al PRA. Trascorsi sessanta giorni dall'autentica (art. 94, comma 2, CdS), il passaggio di proprietà può presentare complicazioni e l'acquirente rischia di continuare a ricevere verbali per infrazioni commesse con il veicolo ancora intestato al venditore.
Ottavo errore — pagare in contanti oltre € 3.000,00. Il D.Lgs. 231/2007 vieta i pagamenti in contanti superiori a tale soglia. Il mancato rispetto espone entrambe le parti a sanzioni amministrative da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, oltre al rischio di indagini per reati fiscali connessi all'occultamento del prezzo reale di vendita.
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Ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il trasferimento di proprietà di un autoveicolo non è opponibile ai terzi e non può essere registrato nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) senza l'autentica della firma del venditore. L'autenticazione certifica che la sottoscrizione è stata apposta personalmente dal firmatario davanti al pubblico ufficiale. Grazie all'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, l'autentica della sottoscrizione è gratuita e può essere effettuata presso: lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), gli uffici dell'ACI-PRA, gli uffici comunali (ufficio anagrafe). La scelta di uno degli sportelli pubblici gratuiti è sempre preferibile per ridurre i costi del passaggio di proprietà rispetto al notaio, che pratica invece tariffe professionali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), il passaggio di proprietà — cioè la trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) — deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di autentica della firma del venditore. Se il passaggio non avviene entro sessanta giorni, l'acquirente rischia di continuare a rispondere delle infrazioni al Codice della Strada commesse con il veicolo ancora intestato al venditore nel PRA (es. autovelox, ZTL, sosta vietata). Fino all'avvenuta trascrizione, il venditore rimane intestatario formale del veicolo. I costi del passaggio di proprietà (Imposta Provinciale di Trascrizione — IPT — e gli emolumenti ACI) sono tipicamente a carico dell'acquirente salvo diverso accordo espresso nell'atto di vendita.
La clausola «visto e piaciuto» (o «nello stato di fatto e di diritto in cui si trova») è una clausola di esclusione della garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 c.c., con cui l'acquirente dichiara di aver visto e accettato il veicolo nelle condizioni in cui si trovava al momento della vendita, rinunciando all'azione redibitoria (art. 1492 c.c.) e all'azione estimatoria quanti minoris. Tale clausola ha però limiti precisi: non esonera il venditore dalla garanzia per vizi che aveva conoscenza e aveva dolosamente taciuto (art. 1490, comma 2, c.c.), né dalla responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Pertanto, anche con la clausola «visto e piaciuto», se il venditore conosceva un difetto grave (manomissione del contachilometri, guasti strutturali nascosti, danni da allagamento non dichiarati) e non lo ha dichiarato, resta responsabile verso l'acquirente. L'acquirente che scopre un vizio entro otto giorni dalla scoperta deve denunciarlo al venditore (art. 1495, comma 1, c.c.) a pena di decadenza.
Ai sensi dell'art. 1495 del Codice Civile, l'acquirente che scopre vizi occulti nell'autoveicolo acquistato da un privato deve denunciarli al venditore entro otto giorni dalla scoperta (termine perentorio a pena di decadenza dal diritto di agire in garanzia). La prescrizione dell'azione di garanzia si compie entro un anno dalla consegna del bene. Questi termini si applicano alle vendite tra privati. Attenzione: nei contratti di vendita tra un consumatore privato e un venditore professionista (concessionaria o commerciante), si applicano invece le garanzie più favorevoli al consumatore previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo, artt. 128-135), con garanzia legale di due anni dalla consegna. La clausola «visto e piaciuto» è efficace tra privati nei limiti sopra indicati, ma non può essere imposta dal venditore professionale al consumatore (art. 134 Cod. Consumo — nullità delle clausole derogatorie in danno del consumatore).
Il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) è stato introdotto dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 e ha progressivamente sostituito il vecchio libretto di circolazione e il certificato di proprietà cartaceo (CDP). Il DU unifica in un solo documento le informazioni tecniche del veicolo (già contenute nel libretto) con le informazioni relative alla proprietà (già contenute nel CDP). Per i veicoli già in circolazione, il passaggio al DU avviene automaticamente al momento del primo aggiornamento al PRA, come appunto accade in occasione di un passaggio di proprietà. In sede di vendita tra privati, l'atto di vendita viene allegato alla richiesta di aggiornamento del PRA: il nuovo proprietario riceverà il DU aggiornato a proprio nome. Fino all'emissione del DU aggiornato, il veicolo risulta tecnicamente intestato al venditore nel PRA.
L'atto di vendita di autoveicolo tra privati in forma di scrittura privata semplice non è soggetto all'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) né alla registrazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, salvo che una delle parti non sia un'impresa commerciale. La registrazione è eventuale (solo in caso d'uso). Le imposte che gravano concretamente sul passaggio di proprietà sono: l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), calcolata in base alla potenza del veicolo in kW e alla provincia di residenza dell'acquirente, e gli emolumenti ACI per la trascrizione al PRA. Queste imposte sono tipicamente a carico dell'acquirente e vengono versate allo STA, all'ACI o alla delegazione ACI al momento della presentazione della richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà.
Anche dopo la firma dell'atto di vendita e l'autentica della firma, fino alla trascrizione al PRA il veicolo è formalmente ancora intestato al venditore. Per tutelarsi dalle infrazioni che l'acquirente potrebbe commettere nel periodo intercorrente, il venditore dovrebbe: primo, consegnare immediatamente la carta di circolazione (o il DU) all'acquirente e conservare copia firmata dell'atto di vendita con data certa (es. tramite PEC); secondo, presentare immediatamente (entro pochi giorni) copia dell'atto di vendita autenticato allo STA o all'ufficio ACI-PRA come comunicazione di avvenuta vendita; terzo, comunicare il cambio di intestazione all'assicurazione, che deve essere aggiornata o cessata. In caso di ricezione di una multa dopo la firma dell'atto, il venditore può presentare il documento di vendita alle autorità competenti per dimostrare di non essere il proprietario-conducente al momento dell'infrazione, ai sensi dell'art. 196 CdS.
La revisione periodica del veicolo (art. 80 del Codice della Strada) non è un requisito di validità dell'atto di vendita tra privati: un'auto con revisione scaduta può essere validamente venduta. Tuttavia, il venditore ha l'obbligo di dichiarare nell'atto la data dell'ultima revisione effettuata, e l'acquirente che circola con un veicolo con revisione scaduta è soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 80, comma 14, CdS. È dunque buona prassi inserire nell'atto la dichiarazione dello stato della revisione (data di effettuazione e data di scadenza della validità, normalmente quattro anni dalla prima revisione e due anni dalle successive) affinché l'acquirente sia pienamente consapevole dell'adempimento da eseguire. Nella valutazione della garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., una revisione scaduta di per sé non costituisce vizio occulto, ma il venditore che dichiara il veicolo in perfette condizioni omettendo la scadenza della revisione potrebbe incorrere in responsabilità per dichiarazione mendace qualora la revisione riveli problemi tecnici preesistenti.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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