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Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati

Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati

Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) art. 94; Codice Civile artt. 1470, 1490-1495

ATTO DI VENDITA DI AUTOVEICOLO TRA PRIVATI

ATTO DI VENDITA DI AUTOVEICOLO TRA PRIVATI (art. 1470 Codice Civile; art. 94 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — Codice della Strada)

Luogo e data: [Luogo Firma Auto], [Data Firma Auto]

Parti Contraenti

VENDITORE

[Venditore Nome Cognome Auto], nato/a a [Venditore Luogo Nascita Auto] il [Venditore Data Nascita Auto], residente in [Venditore Residenza Auto], codice fiscale [Venditore Codice Fiscale Auto], documento d'identità: [Venditore Documento Auto],

ACQUIRENTE

[Acquirente Nome Cognome Auto], nato/a a [Acquirente Luogo Nascita Auto] il [Acquirente Data Nascita Auto], residente in [Acquirente Residenza Auto], codice fiscale [Acquirente Codice Fiscale Auto],

CONVENGONO quanto segue:

Art. 1 — Oggetto della Vendita

Il venditore cede e trasferisce all'acquirente, che accetta, la piena proprietà del seguente autoveicolo:

Marca e modello: [Veicolo Marca Modello]

Targa: [Veicolo Targa] — Numero di telaio (VIN): [Veicolo Telaio]

Anno di immatricolazione: [Veicolo Anno Immatricolazione] — Cilindrata/Potenza: [Veicolo Cilindrata]

Alimentazione: [Veicolo Alimentazione] — Chilometraggio attuale: [Veicolo Km] km

Art. 2 — Prezzo e Pagamento

Il prezzo di vendita concordato è di €[Prezzo Vendita Auto], pagato mediante [Modalita Pagamento Auto].

La consegna del veicolo avviene in data [Data Consegna Auto].

Art. 3 — Garanzie e Clausola «Visto e Piaciuto»

Clausola «visto e piaciuto»: [Clausola Visto E Piaciuto]. L'acquirente dichiara di aver visionato il veicolo nelle condizioni attuali. La garanzia per vizi palesi è esclusa nei limiti dell'art. 1490 del Codice Civile; restano ferme le responsabilità per vizi dolosamente taciuti (art. 1490, comma 2, c.c.) e per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.).

Dichiarazione di assenza di fermi, ipoteche e gravami: [Dichiarazione Assenza Fermi]. Il venditore dichiara che il veicolo è libero da fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e qualsiasi altro vincolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Art. 4 — Revisione e Regolarità Amministrativa

Revisione in regola: [Revisione In Regola]. Data ultima revisione: [Data Ultima Revisione Auto] (art. 80 del Codice della Strada).

Art. 5 — Passaggio di Proprietà al PRA

Ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), le parti si impegnano a effettuare la trascrizione del presente trasferimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro 60 giorni dalla data di autentica della sottoscrizione del venditore, mediante lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), gli uffici ACI-PRA o il Comune.

Le spese di passaggio (Imposta Provinciale di Trascrizione — IPT e emolumenti ACI) sono a carico di: [Spese Passaggio Auto].

Grazie all'art. 7 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. 248/2006), l'autentica della firma del venditore è gratuita presso gli sportelli pubblici sopra indicati.

Firme delle Parti

[Luogo Firma Auto], [Data Firma Auto]

Il Venditore (firma da autenticare): [Venditore Nome Cognome Auto]

L'Acquirente: [Acquirente Nome Cognome Auto]

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL VENDITORE

Il pubblico ufficiale sottoscritto certifica che la firma sopra apposta dal Sig./Sig.ra [Venditore Nome Cognome Auto] è stata da questi apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del firmatario.

Data autentica: __________________ Pubblico ufficiale: __________________

Venditore

________________

Signature

Acquirente

________________

Signature

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Che cos'è Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati?

L'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia è il documento scritto che formalizza il trasferimento della proprietà di un'autovettura da un privato venditore a un privato acquirente, ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) in materia di contratto di vendita e dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che disciplina le formalità del trasferimento di proprietà dei veicoli a motore.

A differenza della compravendita di un qualsiasi bene mobile ordinario, la vendita di un autoveicolo richiede formalità amministrative specifiche perché la proprietà di un veicolo a motore è soggetta a pubblicità legale nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), tenuto dall'ACI — Automobile Club d'Italia — ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 e del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Senza la trascrizione al PRA, il trasferimento di proprietà non è opponibile ai terzi: il veicolo risulta ancora intestato al venditore nel registro pubblico, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità per sanzioni amministrative, tributi locali e responsabilità civile.

L'art. 94, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) prescrive che la sottoscrizione del venditore sull'atto di vendita debba essere autenticata da un pubblico ufficiale. Tale autenticazione certifica che la firma è stata apposta personalmente dal firmatario davanti al pubblico ufficiale, costituendo il presupposto formale indispensabile per la successiva trascrizione al PRA. Grazie all'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, l'autentica della firma del venditore è totalmente gratuita e può essere effettuata presso: gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA), presenti in tutte le Province; gli uffici ACI-PRA; gli uffici comunali (ufficio anagrafe); ovvero, a pagamento, da un notaio. La trascrizione al PRA deve avvenire entro sessanta giorni dall'autentica della firma, con versamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e degli emolumenti ACI.

La garanzia per vizi dell'autoveicolo venduto tra privati è disciplinata dagli artt. 1490-1495 c.c. Il venditore risponde dei vizi che rendono il bene inidoneo all'uso o ne diminuiscono sensibilmente il valore; il termine di denuncia è di otto giorni dalla scoperta del vizio e la prescrizione dell'azione è di un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). La clausola «visto e piaciuto» (also nota come «nello stato di fatto e di diritto in cui si trova») può escludere questa garanzia per i vizi apparenti, ma non per i vizi dolosamente taciuti dal venditore (art. 1490, comma 2, c.c.) né per la responsabilità da dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Con il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 è stato introdotto il Documento Unico di Circolazione (DU), che sostituisce progressivamente il vecchio libretto di circolazione e il certificato di proprietà: al momento del passaggio di proprietà, l'acquirente riceve il DU aggiornato a proprio nome.

Nella prassi italiana, tra la firma dell'atto e il passaggio formale al PRA, l'acquirente può circolare legalmente esibendo l'atto di vendita autentico al posto della carta di circolazione intestata al vecchio proprietario, ferma restando la necessità di completare la trascrizione al PRA entro il termine legale. Il modello di forms-legal.com per l'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati è redatto in conformità all'art. 94 del Codice della Strada e agli artt. 1470 e 1490 del Codice Civile, con tutte le clausole necessarie per la tutela di acquirente e venditore.

Quando serve Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati?

L'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia è necessario ogni volta che un privato cittadino trasferisce la proprietà della propria autovettura a un altro privato, indipendentemente dal valore commerciale del veicolo, dall'anno di immatricolazione o dal tipo di alimentazione.

La situazione più frequente è la vendita diretta tra privati senza intermediari: quando un privato decide di vendere la propria auto usata senza ricorrere a un concessionario o a un'officina concessionaria, l'atto di vendita è il documento che formalizza l'accordo tra le parti e consente di effettuare il passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La crescita delle piattaforme di annunci online (Subito.it, AutoScout24, Automobile.it, Kijiji) ha reso questa tipologia la modalità più diffusa di scambio di veicoli usati tra privati in Italia, con milioni di transazioni annue che richiedono la redazione dell'atto e la sua autenticazione per il passaggio al PRA.

La seconda situazione riguarda la permuta tra privati: quando due privati si scambiano reciprocamente i propri veicoli, eventualmente con un conguaglio in denaro, ogni singolo trasferimento richiede un atto di vendita separato per il relativo veicolo; non esiste nel diritto italiano un atto di permuta automobilistica semplificato e le due vendite devono essere formalizzate con strumenti distinti.

Una terza situazione tipica è la vendita di veicolo di provenienza ereditaria: quando l'erede intende vendere un'auto appartenuta al de cuius, deve prima effettuare la voltura ereditaria al PRA — intestando il veicolo a proprio nome come erede, presentando la dichiarazione di successione o l'atto notorio di notorietà successoria — e successivamente procedere alla vendita con il normale atto di vendita tra privati. L'ACI e gli sportelli STA gestiscono la procedura di voltura ereditaria su richiesta degli eredi.

L'atto di vendita è altresì necessario nelle vendite con riserva di proprietà tra privati (art. 1523 c.c.): quando il venditore consente all'acquirente il possesso immediato del veicolo ma si riserva il trasferimento formale della proprietà al pagamento dell'ultima rata del prezzo concordato a rate. In questo caso l'atto deve esplicitamente prevedere la clausola di riserva e indicare il piano delle rate, la data di scadenza di ciascuna e le conseguenze del mancato pagamento di una rata (decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.).

Infine, l'atto è necessario nelle donazioni di veicolo tra privati ex art. 769 c.c., nelle quali il donante trasferisce gratuitamente la proprietà al donatario: anche in questo caso è richiesta l'autentica della firma per la trascrizione al PRA, e per donazioni di valore superiore a € 516,46 la legge richiede in linea di principio la forma dell'atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 c.c.), sebbene la donazione di beni mobili di modico valore possa avvenire con la sola consegna (art. 783 c.c.).

Cosa includere nel tuo Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati

Un Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati redatto in conformità al diritto italiano deve contenere tutti gli elementi che ne garantiscono la validità ai fini del trasferimento di proprietà e dell'iscrizione al PRA. Il modello messo a disposizione su forms-legal.com è strutturato per rispettare i requisiti dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e degli artt. 1470 ss. del Codice Civile.

Primo elemento essenziale: l'identificazione completa del venditore. Devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica, codice fiscale (16 caratteri alfanumerici) e numero del documento di identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto). Il codice fiscale è obbligatorio per la trascrizione al PRA e per i controlli dell'Agenzia delle Entrate in materia di plusvalenze patrimoniali.

Secondo elemento: l'identificazione completa dell'acquirente con gli stessi dati anagrafici del venditore. L'acquirente deve essere maggiorenne o, se minorenne, rappresentato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 320-321 c.c.

Terzo elemento fondamentale: l'identificazione precisa e univoca dell'autoveicolo. Devono essere indicati: marca e modello; numero di targa (rilasciata dalla Motorizzazione Civile o dalla DTT — Direzione Generale per la Motorizzazione); numero di telaio VIN (Vehicle Identification Number — 17 caratteri alfanumerici, che costituisce l'identificativo univoco del veicolo nel PRA); anno e data di prima immatricolazione; cilindrata in cc; tipo di alimentazione (benzina, diesel, GPL, metano, elettrica, full-hybrid, plug-in hybrid); chilometraggio reale al momento della vendita come risultante dal contachilometri. La carta di circolazione deve essere esibita per la verifica di tutti questi dati.

Quarto elemento: il prezzo di vendita concordato in cifre e in lettere e le modalità di pagamento. Indicare se il pagamento avviene in contanti (attenzione: il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, limita i pagamenti in contanti a € 3.000,00 per singola transazione), tramite bonifico bancario con indicazione dell'IBAN del venditore, o tramite assegno circolare non trasferibile.

Quinto elemento: le dichiarazioni del venditore sull'assenza di fermi amministrativi (verificabili gratuitamente sul portale ACI-PRA), di ipoteche, di pignoramenti e di qualsiasi altro gravame sul veicolo; la regolarità o meno della revisione periodica ex art. 80 del Codice della Strada; la data dell'ultima revisione effettuata.

Sesto elemento: le clausole di garanzia o di esonero della garanzia per vizi ex artt. 1490-1495 c.c. Se le parti concordano la clausola «visto e piaciuto», essa deve essere espressa e inequivoca, con la consapevolezza che non esclude la garanzia per vizi dolosamente taciuti (art. 1490, comma 2, c.c.) né per colpa grave del venditore (art. 1229 c.c.).

Settimo elemento: il riferimento all'autentica della firma del venditore e all'obbligo di trascrizione al PRA entro sessanta giorni, con indicazione di chi si fa carico delle spese di passaggio (Imposta Provinciale di Trascrizione — IPT — e emolumenti ACI), usualmente a carico dell'acquirente salvo diverso accordo.

Come compilare il tuo Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati

La compilazione dell'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia richiede precisione nei dati del veicolo, chiarezza nelle clausole economiche e garanzie, e il rispetto della procedura di autentica e trascrizione al PRA. Seguire i passi indicati di seguito.

Passo 1 — Dati del venditore. Inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica (via, CAP, Comune, Provincia), codice fiscale e numero del documento d'identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità. Verificare che il venditore corrisponda al soggetto intestatario del veicolo nel PRA: un mero possessore privo di titolo di proprietà non può validamente vendere.

Passo 2 — Dati dell'acquirente. Inserire gli stessi dati anagrafici dell'acquirente. Verificare l'identità tramite documento valido. Se l'acquirente è minorenne, indicare anche i dati del genitore o tutore che firma per suo conto.

Passo 3 — Identificazione del veicolo. Reperire la carta di circolazione (o il Documento Unico di Circolazione, se già rilasciato in sostituzione del vecchio libretto). Inserire con precisione: marca, modello, tipo di carrozzeria; targa; numero di telaio VIN (copiare i 17 caratteri senza errori, poiché un errore anche di una sola cifra causa il rigetto della pratica al PRA); data di prima immatricolazione; cilindrata in cc; tipo di alimentazione; chilometraggio reale al momento della firma, come risultante dalla lettura diretta del quadro strumenti.

Passo 4 — Prezzo e modalità di pagamento. Inserire il prezzo concordato in cifre e in lettere. Specificare la modalità di pagamento: per importi superiori a € 3.000,00 il pagamento in contanti è vietato dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e deve avvenire tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Indicare la data concordata per la consegna del veicolo.

Passo 5 — Dichiarazioni del venditore e clausole. Completare le dichiarazioni sull'assenza di fermi amministrativi (verificare preventivamente sul portale ACI su «Visura PRA»), sull'assenza di ipoteche e gravami, sullo stato della revisione periodica ex art. 80 CdS. Scegliere se inserire o meno la clausola «visto e piaciuto» con consapevolezza dei suoi limiti legali.

Passo 6 — Autentica e passaggio al PRA. Dopo la firma dell'atto, venditore e acquirente si recano presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), un ufficio ACI-PRA o uno sportello comunale per l'autentica gratuita della firma del venditore (art. 7 D.L. 223/2006). Entro sessanta giorni dall'autentica, l'acquirente deve presentare la richiesta di trascrizione al PRA, versando l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT, il cui importo dipende dalla potenza del veicolo in kW e dalla Provincia di residenza dell'acquirente) e gli emolumenti ACI. L'acquirente riceverà il Documento Unico di Circolazione (DU) aggiornato a proprio nome.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati

L'Atto di Vendita di Autoveicolo tra Privati in Italia, se redatto o eseguito in modo approssimativo, può generare seri problemi legali e pratici sia per il venditore sia per l'acquirente. Di seguito gli errori più comuni e le relative conseguenze.

Primo errore — vendere senza autentica della firma. Senza l'autentica della sottoscrizione del venditore (art. 94 CdS), la vendita non può essere trascritta al PRA: il compratore non potrà registrare il veicolo a proprio nome e il venditore resterà formalmente esposto alle sanzioni per infrazioni commesse dal nuovo possessore.

Secondo errore — non verificare la presenza di fermi amministrativi. Un veicolo con fermi amministrativi iscritti nel PRA (per mancato pagamento di sanzioni, tributi, contributi INPS o cartelle esattoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione) non può essere trasferito al PRA finché il fermo non è cancellato. La verifica è gratuita sul portale ACI-PRA nella sezione «Visura PRA».

Terzo errore — pagare l'intero prezzo prima dell'autentica e della consegna. Il pagamento dovrebbe avvenire contestualmente o dopo l'autentica della firma, per garantirsi che il venditore sia effettivamente il proprietario risultante nel PRA. Nelle vendite online, verificare sempre l'identità del venditore con documento valido prima di eseguire qualsiasi pagamento.

Quarto errore — non dichiarare il chilometraggio reale. La manipolazione del contachilometri (odometro) costituisce truffa contrattuale ai sensi dell'art. 640 c.p. e rende il venditore responsabile anche in presenza di clausola «visto e piaciuto». Indicare sempre il chilometraggio reale rilevato al momento della firma, poiché tale dato è verificabile dai sistemi informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Quinto errore — non volturare immediatamente l'assicurazione RCA. Dopo il passaggio di proprietà, l'acquirente deve aggiornare la polizza assicurativa. Circolare con il veicolo senza assicurazione valida a proprio nome espone a gravi sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 193 CdS (multa, sospensione della patente da uno a due mesi e sequestro del veicolo).

Sesto errore — ignorare i limiti della clausola «visto e piaciuto». Molti venditori ritengono che tale clausola li esenti da qualsiasi responsabilità per i difetti del veicolo. Tale convinzione è errata: la clausola non opera per i vizi dolosamente taciuti (art. 1490, comma 2, c.c.) e non esclude la responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Se il venditore era a conoscenza di un difetto grave (guasto al motore, inondazione, tamponamento riparato male) e non lo ha dichiarato, risponde ugualmente verso l'acquirente.

Settimo errore — superare i sessanta giorni per la trascrizione al PRA. Trascorsi sessanta giorni dall'autentica (art. 94, comma 2, CdS), il passaggio di proprietà può presentare complicazioni e l'acquirente rischia di continuare a ricevere verbali per infrazioni commesse con il veicolo ancora intestato al venditore.

Ottavo errore — pagare in contanti oltre € 3.000,00. Il D.Lgs. 231/2007 vieta i pagamenti in contanti superiori a tale soglia. Il mancato rispetto espone entrambe le parti a sanzioni amministrative da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, oltre al rischio di indagini per reati fiscali connessi all'occultamento del prezzo reale di vendita.

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Domande frequenti

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