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Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento

Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento

art. 1199 c.c. (quietanza); art. 1236 c.c. (remissione del debito)

Intestazione

QUIETANZA LIBERATORIA DI AVVENUTO PAGAMENTO

(ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile — R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Il/La sottoscritto/a [Creditore Nome Cognome], C.F./P.IVA [Creditore Codice Fiscale], con sede/residenza in [Creditore Residenza] (di seguito 'il Creditore')

DICHIARA

Dichiarazione di Avvenuto Pagamento

Art. 1 — Avvenuto pagamento

di aver ricevuto da [Debitore Nome Cognome], C.F./P.IVA [Debitore Codice Fiscale], con sede/residenza in [Debitore Residenza] (di seguito 'il Debitore'), la somma di euro [Importo Ricevuto Cifre] ([Importo Ricevuto Lettere]),

a titolo di pagamento del seguente credito: [Descrizione Credito Estinto], originariamente dovuto per l'importo di euro [Importo Originario].

Art. 2 — Modalità del pagamento

Il pagamento è stato effettuato in data [Data Pagamento] tramite [Modalita Pagamento] — riferimento: [Riferimento Pagamento].

Art. 3 — Effetto liberatorio

Tipo di quietanza: [Tipo Quietanza].

Con la presente quietanza, il Creditore dichiara di non avere null'altro a pretendere dal Debitore in relazione al credito e al rapporto indicato, liberando definitivamente il Debitore dall'obbligazione dichiarata adempiuta, ai sensi degli artt. 1199 e 1236 del Codice Civile.

Luogo e data: [Luogo Quietanza], [Data Quietanza]

Creditore (chi rilascia la quietanza)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento?

La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia è l'atto disciplinato da art. 1199 c.c. (quietanza di pagamento e diritto del debitore a ottenerla); art. 1181 c.c. (adempimento parziale); art. 1236 c.c. (remissione del debito); art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione).

L'art. 1199 c.c. riconosce al debitore che adempie il diritto potestativo di esigere dal creditore la quietanza dell'adempimento: si tratta di un diritto fondamentale del debitore nell'ordinamento delle obbligazioni italiane, che il creditore non può legittimamente rifiutare di rilasciare una volta ricevuto il pagamento. Il rifiuto ingiustificato configura mora del creditore (artt. 1206-1217 c.c.) e può essere azionato giudizialmente per ottenere la condanna del creditore al rilascio. Le spese per il rilascio della quietanza sono a carico del debitore (art. 1199, co. 2, c.c.) salvo diverso accordo.

La distinzione più rilevante nella pratica italiana è tra quietanza semplice e quietanza liberatoria integrale. La quietanza semplice attesta esclusivamente il ricevimento della somma indicata, senza precludere al creditore ulteriori pretese accessorie (interessi non inclusi, spese legali non liquidate, danni connessi al medesimo rapporto). La quietanza liberatoria integrale — o «a saldo e stralcio» — contiene invece una formula con cui il creditore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal rapporto obbligatorio indicato, anche per importi non esplicitamente quantificati nel documento (combinato disposto artt. 1199 e 1236 c.c. sulla remissione del debito). La Corte di Cassazione (Cass. n. 25205/2020) ha precisato che la quietanza liberatoria a saldo e stralcio deve essere redatta con formula chiara e inequivocabile: formule ambigue vengono interpretate restrittivamente come quietanza semplice.

Sul piano probatorio, la quietanza scritta fa piena prova dell'adempimento e inverte sul creditore l'onere di dimostrare che il pagamento non è avvenuto o è avvenuto diversamente (Cass. n. 4187/2020). Per questo motivo, la quietanza è anche lo strumento principale che il debitore deve esigere al momento del pagamento di qualsiasi debito di rilievo economico, specialmente nei rapporti non bancari dove manca la traccia del conto corrente. Il Codice Civile prevede che la quietanza possa essere contestata dal creditore per errore o dolo (artt. 1428 ss. c.c.), ma l'impugnazione è soggetta a requisiti molto rigorosi e presuppone la prova di un vizio essenziale e riconoscibile del consenso: nella prassi, la quietanza firmata dal creditore senza riserve è di fatto definitiva. La quietanza può essere rilasciata in forma cartacea o elettronica (anche via PEC, con valore di raccomandata ex D.P.R. 68/2005); in entrambi i casi è soggetta all'imposta di bollo di euro 2,00 per le somme superiori a euro 77,47 (D.P.R. 642/1972). Il modello di forms-legal.com consente al creditore di generare la quietanza liberatoria con tutti gli elementi giuridicamente rilevanti secondo il diritto italiano vigente, guidando la scelta tra quietanza semplice e quietanza liberatoria integrale a saldo di ogni pretesa.

Quando serve Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento?

La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui un pagamento viene effettuato e il debitore vuole ottenere una prova scritta definitiva dell'avvenuto adempimento che precluda al creditore future pretese sullo stesso rapporto obbligatorio.

Pagamento dell'ultima rata di un prestito o mutuo tra privati. Il mutuatario che restituisce l'ultima rata del mutuo infruttifero o fruttifero (artt. 1813-1822 c.c.) deve esigere una quietanza liberatoria che attesti la restituzione integrale del capitale e degli interessi e liberi il mutuatario da ogni ulteriore obbligo verso il mutuante. Senza quietanza, il mutuante o i suoi eredi potrebbero sostenere in futuro che la restituzione non era completa.

Chiusura di un accordo transattivo. Il pagamento della somma concordata nell'ambito di una transazione (artt. 1965-1976 c.c.) o di un piano di rientro del debito deve sempre essere documentato con quietanza liberatoria a saldo e stralcio: la quietanza formalizza la chiusura definitiva del contenzioso e previene la riapertura della lite.

Saldo di fatture commerciali tra fornitori e clienti. Il fornitore che riceve il pagamento integrale di una o più fatture in sospeso rilascia la quietanza al cliente per attestare la chiusura del conto e rinunciare a eventuali interessi di mora o penali contrattuali non ancora computati.

Pagamento di un indennizzo per danno. Il danneggiante che versa all'avente diritto la somma concordata per il risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) deve ottenere una quietanza liberatoria a saldo di ogni pretesa, per evitare future azioni di risarcimento danni aggiuntivi relativi allo stesso evento.

Chiusura di un contratto di locazione. La restituzione del deposito cauzionale al conduttore (art. 11 L. 392/1978 per le locazioni commerciali; artt. 6 e 11 L. 431/1998 per le locazioni abitative) con il saldo degli arretrati di canone e degli oneri accessori deve essere documentata con quietanza liberatoria che chiuda ogni pendenza del rapporto locatizio.

Pagamento di arretrati di mantenimento in separazione o divorzio. Il soggetto obbligato al mantenimento del coniuge separato o divorziato (L. 898/1970) che versa arretrati deve ottenere una quietanza che attesti il pagamento per il periodo indicato, per prevenire contestazioni future davanti al Tribunale o al giudice dell'esecuzione.

Cancellazione di ipoteche o privilegi. La quietanza liberatoria rilasciata dal creditore ipotecario o privilegiato a fronte del pagamento del credito garantito è il documento necessario per richiedere la cancellazione dell'ipoteca o del privilegio al Conservatore dei Registri Immobiliari (o alla Conservatoria per le ipoteche immobiliari) o al PRA per le ipoteche su veicoli.

Cosa includere nel tuo Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento

La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia deve contenere gli elementi essenziali che seguono per essere giuridicamente efficace, probatoriamente valida e fiscalmente regolare.

Identificazione delle parti. Generalità complete del creditore che rilascia la quietanza: nome e cognome (o ragione sociale per le persone giuridiche), codice fiscale (o partita IVA), residenza o sede legale, eventuale PEC. Generalità del debitore che ha effettuato il pagamento: nome e cognome, codice fiscale, residenza. La corrispondenza tra le parti della quietanza e le parti del rapporto obbligatorio sottostante è essenziale per la sua efficacia liberatoria.

Descrizione del rapporto obbligatorio estinto. Natura e titolo del credito estinto: riferimento preciso al documento o al rapporto che ha originato il debito (es. «contratto di prestito del [...] per l'importo di euro [...] con scadenza [...]», «fattura n. [...] del [...]», «accordo transattivo del [...]», «decreto ingiuntivo n. [...]/[...]»); importo originario del credito; eventuale distinzione tra capitale e interessi; periodo di riferimento (es. arretrati di canone dal [...] al [...]).

Descrizione del pagamento ricevuto. Importo ricevuto in cifre (€ X.XXX,XX) e in lettere (X.XXX virgola XX euro); data del pagamento; modalità di pagamento (bonifico bancario con indicazione dell'IBAN di provenienza, assegno circolare con numero e banca, contanti nei limiti del D.Lgs. 231/2007 — soglia € 5.000).

Formula liberatoria. Elemento centrale che differenzia la quietanza semplice dalla quietanza liberatoria: nella quietanza semplice il creditore dichiara di aver ricevuto la somma e nulla più di avere a pretendere per il titolo indicato; nella quietanza liberatoria integrale il creditore dichiara di liberare il debitore da qualsiasi obbligazione derivante dal rapporto indicato, rinunciando a ogni ulteriore pretesa presente e futura relativa allo stesso rapporto.

Obbligo di bollo. La quietanza rilasciata per somme superiori a euro 77,47 è soggetta all'imposta di bollo di euro 2,00 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 13 della Tariffa). La marca da bollo va applicata prima della firma; la sua omissione non invalida la quietanza ma espone il creditore a sanzioni amministrative.

Data, luogo e firma. Data e luogo del rilascio della quietanza; firma autografa del creditore (la quietanza è un atto unilaterale del creditore e richiede esclusivamente la sua firma). La firma del debitore è facoltativa ma rafforza la prova dell'accordo sulla formula liberatoria.

Per la corretta gestione dei rapporti obbligatori collegati, la Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento può essere accompagnata o preceduta dalla Diffida e Messa in Mora (documento correlato di forms-legal.com) e può coesistere con l'Accordo di Accollo del Debito quando il pagamento avviene da parte di un soggetto terzo.

Come compilare il tuo Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento

La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia si compila seguendo il modello guidato di forms-legal.com, idealmente al momento o immediatamente dopo l'avvenuto pagamento. Di seguito la guida operativa.

Passo 1 — Dati del creditore. Inserire le generalità complete del creditore che rilascia la quietanza: nome e cognome (o ragione sociale), codice fiscale (o partita IVA), residenza o sede legale, eventuale PEC o e-mail di contatto. Se il creditore è una persona giuridica, indicare il nome e la qualifica del firmatario e i relativi poteri di firma (legale rappresentante, procuratore).

Passo 2 — Dati del debitore. Inserire nome e cognome, codice fiscale, residenza del debitore che ha effettuato il pagamento. Verificare che i dati corrispondano alle parti del rapporto obbligatorio sottostante.

Passo 3 — Descrizione del debito estinto. Indicare con precisione: la natura del credito (prestito, fattura, indennizzo, canone di locazione, arretrati di mantenimento); il documento che ha originato il debito (contratto, fattura, sentenza, decreto ingiuntivo) con gli estremi identificativi; l'importo originario; il periodo di riferimento se si tratta di arretrati (es. canoni da gennaio a marzo 2025).

Passo 4 — Descrizione del pagamento. Indicare l'importo ricevuto in cifre e in lettere; la data del pagamento; la modalità (bonifico bancario — indicare l'IBAN del conto di accredito e la data valuta; assegno circolare — indicare il numero e la banca emittente; contanti — verificare il rispetto della soglia di € 5.000 del D.Lgs. 231/2007).

Passo 5 — Scelta della formula liberatoria. Scegliere tra quietanza semplice (per il pagamento della somma indicata, senza rinuncia ad altre pretese) o quietanza liberatoria integrale a saldo di ogni pretesa (la più tutelante per il debitore: il creditore rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta derivante dal rapporto indicato). La formula integrale è sempre preferibile per il debitore; il creditore deve accettarla solo se non ha ulteriori pretese legittime (es. interessi di mora non ancora calcolati, spese legali non liquidate).

Passo 6 — Bollo e firme. Per somme superiori a € 77,47: applicare la marca da bollo da € 2,00 prima della firma (D.P.R. 642/1972). Il creditore firma la quietanza in originale e ne consegna copia al debitore; la ricevuta bancaria del pagamento può essere allegata come prova del pagamento. Conservare la copia firmata per almeno 10 anni (termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.).

Errori comuni da evitare nel tuo Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento

La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia genera errori frequenti che ne limitano l'efficacia giuridica o espongono le parti a rischi successivi indesiderati. I seguenti sono i più ricorrenti nella pratica italiana.

1. Usare formule ambigue che non chiariscono se la quietanza è semplice o liberatoria integrale. Espressioni generiche come «dichiaro di aver ricevuto la somma di euro [...] a titolo di pagamento» senza formula liberatoria lasciano aperta la possibilità al creditore di avanzare ulteriori pretese (interessi, spese, danni accessori) non esplicitamente menzionati nella quietanza. La Corte di Cassazione (Cass. n. 25205/2020) ha precisato che le formule ambigue si interpretano restrittivamente come quietanza semplice.

2. Non indicare con precisione il rapporto obbligatorio estinto. Una quietanza generica «per pagamenti ricevuti» senza identificare l'atto o il contratto sottostante non è sufficientemente determinata: il creditore o i suoi successori potrebbero sostenere che la quietanza si riferisce a un diverso pagamento e che il debito originario è ancora aperto.

3. Non descrivere data e modalità del pagamento. Senza indicare la data e la modalità del pagamento ricevuto, la quietanza non fornisce prova del quando e del come del pagamento, lasciando spazio a contestazioni sulla regolarità e sull'effettività dell'adempimento.

4. Omettere la marca da bollo per importi superiori a € 77,47. L'omissione del bollo (D.P.R. 642/1972) non invalida la quietanza, ma espone il creditore a sanzioni amministrative dell'Agenzia delle Entrate. Il debitore può rifiutare di accettare una quietanza priva di bollo come documento regolare.

5. Accettare o documentare pagamenti in contanti superiori a € 5.000. Il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) vieta pagamenti in contanti oltre tale soglia. Una quietanza che attesta un pagamento in contanti superiore segnala un'irregolarità e può essere usata come prova di una transazione non conforme.

6. Non conservare copia della quietanza. La quietanza è la prova che il creditore ha rilasciato la liberatoria; senza copia, il creditore non può dimostrare di averla emessa in caso di future contestazioni del debitore sul contenuto o sull'autenticità. Il debitore deve conservare l'originale o una copia autenticata per l'intero periodo di prescrizione (10 anni ex art. 2946 c.c.).

7. Confondere la quietanza liberatoria con la manleva o con la rinuncia all'azione di risarcimento. La quietanza liberatoria (art. 1199 c.c.) attesta l'adempimento e libera il debitore da un'obbligazione già sorta; la Liberatoria e Manleva da Responsabilità (documento correlato) e la Rinuncia all'Azione di Risarcimento (altro documento correlato di forms-legal.com) hanno effetti giuridici diversi: il primo preclude future pretese in relazione a eventi non ancora verificatisi; il secondo rinuncia a diritti risarcitori già sorti. Confondere questi strumenti può produrre effetti giuridici non voluti.

8. Rilasciare una quietanza parziale senza indicare che il debito residuo è ancora aperto. Quando il pagamento è parziale (art. 1181 c.c.), la quietanza deve specificare l'importo parzialmente ricevuto e che il residuo rimane dovuto, altrimenti si potrebbe sostenere che la quietanza estingue l'intero debito (interpretazione avversa al creditore ex art. 1370 c.c. per condizioni predisposte da una parte).

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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