Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento
art. 1199 c.c. (quietanza); art. 1236 c.c. (remissione del debito)
Intestazione
QUIETANZA LIBERATORIA DI AVVENUTO PAGAMENTO
(ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile — R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Il/La sottoscritto/a [Creditore Nome Cognome], C.F./P.IVA [Creditore Codice Fiscale], con sede/residenza in [Creditore Residenza] (di seguito 'il Creditore')
DICHIARA
Dichiarazione di Avvenuto Pagamento
Art. 1 — Avvenuto pagamento
di aver ricevuto da [Debitore Nome Cognome], C.F./P.IVA [Debitore Codice Fiscale], con sede/residenza in [Debitore Residenza] (di seguito 'il Debitore'), la somma di euro [Importo Ricevuto Cifre] ([Importo Ricevuto Lettere]),
a titolo di pagamento del seguente credito: [Descrizione Credito Estinto], originariamente dovuto per l'importo di euro [Importo Originario].
Art. 2 — Modalità del pagamento
Il pagamento è stato effettuato in data [Data Pagamento] tramite [Modalita Pagamento] — riferimento: [Riferimento Pagamento].
Art. 3 — Effetto liberatorio
Tipo di quietanza: [Tipo Quietanza].
Con la presente quietanza, il Creditore dichiara di non avere null'altro a pretendere dal Debitore in relazione al credito e al rapporto indicato, liberando definitivamente il Debitore dall'obbligazione dichiarata adempiuta, ai sensi degli artt. 1199 e 1236 del Codice Civile.
Luogo e data: [Luogo Quietanza], [Data Quietanza]
Creditore (chi rilascia la quietanza)
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Signature
Che cos'è Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento?
La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia è l'atto disciplinato da art. 1199 c.c. (quietanza di pagamento e diritto del debitore a ottenerla); art. 1181 c.c. (adempimento parziale); art. 1236 c.c. (remissione del debito); art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione).
L'art. 1199 c.c. riconosce al debitore che adempie il diritto potestativo di esigere dal creditore la quietanza dell'adempimento: si tratta di un diritto fondamentale del debitore nell'ordinamento delle obbligazioni italiane, che il creditore non può legittimamente rifiutare di rilasciare una volta ricevuto il pagamento. Il rifiuto ingiustificato configura mora del creditore (artt. 1206-1217 c.c.) e può essere azionato giudizialmente per ottenere la condanna del creditore al rilascio. Le spese per il rilascio della quietanza sono a carico del debitore (art. 1199, co. 2, c.c.) salvo diverso accordo.
La distinzione più rilevante nella pratica italiana è tra quietanza semplice e quietanza liberatoria integrale. La quietanza semplice attesta esclusivamente il ricevimento della somma indicata, senza precludere al creditore ulteriori pretese accessorie (interessi non inclusi, spese legali non liquidate, danni connessi al medesimo rapporto). La quietanza liberatoria integrale — o «a saldo e stralcio» — contiene invece una formula con cui il creditore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal rapporto obbligatorio indicato, anche per importi non esplicitamente quantificati nel documento (combinato disposto artt. 1199 e 1236 c.c. sulla remissione del debito). La Corte di Cassazione (Cass. n. 25205/2020) ha precisato che la quietanza liberatoria a saldo e stralcio deve essere redatta con formula chiara e inequivocabile: formule ambigue vengono interpretate restrittivamente come quietanza semplice.
Sul piano probatorio, la quietanza scritta fa piena prova dell'adempimento e inverte sul creditore l'onere di dimostrare che il pagamento non è avvenuto o è avvenuto diversamente (Cass. n. 4187/2020). Per questo motivo, la quietanza è anche lo strumento principale che il debitore deve esigere al momento del pagamento di qualsiasi debito di rilievo economico, specialmente nei rapporti non bancari dove manca la traccia del conto corrente. Il Codice Civile prevede che la quietanza possa essere contestata dal creditore per errore o dolo (artt. 1428 ss. c.c.), ma l'impugnazione è soggetta a requisiti molto rigorosi e presuppone la prova di un vizio essenziale e riconoscibile del consenso: nella prassi, la quietanza firmata dal creditore senza riserve è di fatto definitiva. La quietanza può essere rilasciata in forma cartacea o elettronica (anche via PEC, con valore di raccomandata ex D.P.R. 68/2005); in entrambi i casi è soggetta all'imposta di bollo di euro 2,00 per le somme superiori a euro 77,47 (D.P.R. 642/1972). Il modello di forms-legal.com consente al creditore di generare la quietanza liberatoria con tutti gli elementi giuridicamente rilevanti secondo il diritto italiano vigente, guidando la scelta tra quietanza semplice e quietanza liberatoria integrale a saldo di ogni pretesa.
Quando serve Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento?
La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui un pagamento viene effettuato e il debitore vuole ottenere una prova scritta definitiva dell'avvenuto adempimento che precluda al creditore future pretese sullo stesso rapporto obbligatorio.
Pagamento dell'ultima rata di un prestito o mutuo tra privati. Il mutuatario che restituisce l'ultima rata del mutuo infruttifero o fruttifero (artt. 1813-1822 c.c.) deve esigere una quietanza liberatoria che attesti la restituzione integrale del capitale e degli interessi e liberi il mutuatario da ogni ulteriore obbligo verso il mutuante. Senza quietanza, il mutuante o i suoi eredi potrebbero sostenere in futuro che la restituzione non era completa.
Chiusura di un accordo transattivo. Il pagamento della somma concordata nell'ambito di una transazione (artt. 1965-1976 c.c.) o di un piano di rientro del debito deve sempre essere documentato con quietanza liberatoria a saldo e stralcio: la quietanza formalizza la chiusura definitiva del contenzioso e previene la riapertura della lite.
Saldo di fatture commerciali tra fornitori e clienti. Il fornitore che riceve il pagamento integrale di una o più fatture in sospeso rilascia la quietanza al cliente per attestare la chiusura del conto e rinunciare a eventuali interessi di mora o penali contrattuali non ancora computati.
Pagamento di un indennizzo per danno. Il danneggiante che versa all'avente diritto la somma concordata per il risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) deve ottenere una quietanza liberatoria a saldo di ogni pretesa, per evitare future azioni di risarcimento danni aggiuntivi relativi allo stesso evento.
Chiusura di un contratto di locazione. La restituzione del deposito cauzionale al conduttore (art. 11 L. 392/1978 per le locazioni commerciali; artt. 6 e 11 L. 431/1998 per le locazioni abitative) con il saldo degli arretrati di canone e degli oneri accessori deve essere documentata con quietanza liberatoria che chiuda ogni pendenza del rapporto locatizio.
Pagamento di arretrati di mantenimento in separazione o divorzio. Il soggetto obbligato al mantenimento del coniuge separato o divorziato (L. 898/1970) che versa arretrati deve ottenere una quietanza che attesti il pagamento per il periodo indicato, per prevenire contestazioni future davanti al Tribunale o al giudice dell'esecuzione.
Cancellazione di ipoteche o privilegi. La quietanza liberatoria rilasciata dal creditore ipotecario o privilegiato a fronte del pagamento del credito garantito è il documento necessario per richiedere la cancellazione dell'ipoteca o del privilegio al Conservatore dei Registri Immobiliari (o alla Conservatoria per le ipoteche immobiliari) o al PRA per le ipoteche su veicoli.
Cosa includere nel tuo Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento
La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia deve contenere gli elementi essenziali che seguono per essere giuridicamente efficace, probatoriamente valida e fiscalmente regolare.
Identificazione delle parti. Generalità complete del creditore che rilascia la quietanza: nome e cognome (o ragione sociale per le persone giuridiche), codice fiscale (o partita IVA), residenza o sede legale, eventuale PEC. Generalità del debitore che ha effettuato il pagamento: nome e cognome, codice fiscale, residenza. La corrispondenza tra le parti della quietanza e le parti del rapporto obbligatorio sottostante è essenziale per la sua efficacia liberatoria.
Descrizione del rapporto obbligatorio estinto. Natura e titolo del credito estinto: riferimento preciso al documento o al rapporto che ha originato il debito (es. «contratto di prestito del [...] per l'importo di euro [...] con scadenza [...]», «fattura n. [...] del [...]», «accordo transattivo del [...]», «decreto ingiuntivo n. [...]/[...]»); importo originario del credito; eventuale distinzione tra capitale e interessi; periodo di riferimento (es. arretrati di canone dal [...] al [...]).
Descrizione del pagamento ricevuto. Importo ricevuto in cifre (€ X.XXX,XX) e in lettere (X.XXX virgola XX euro); data del pagamento; modalità di pagamento (bonifico bancario con indicazione dell'IBAN di provenienza, assegno circolare con numero e banca, contanti nei limiti del D.Lgs. 231/2007 — soglia € 5.000).
Formula liberatoria. Elemento centrale che differenzia la quietanza semplice dalla quietanza liberatoria: nella quietanza semplice il creditore dichiara di aver ricevuto la somma e nulla più di avere a pretendere per il titolo indicato; nella quietanza liberatoria integrale il creditore dichiara di liberare il debitore da qualsiasi obbligazione derivante dal rapporto indicato, rinunciando a ogni ulteriore pretesa presente e futura relativa allo stesso rapporto.
Obbligo di bollo. La quietanza rilasciata per somme superiori a euro 77,47 è soggetta all'imposta di bollo di euro 2,00 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 13 della Tariffa). La marca da bollo va applicata prima della firma; la sua omissione non invalida la quietanza ma espone il creditore a sanzioni amministrative.
Data, luogo e firma. Data e luogo del rilascio della quietanza; firma autografa del creditore (la quietanza è un atto unilaterale del creditore e richiede esclusivamente la sua firma). La firma del debitore è facoltativa ma rafforza la prova dell'accordo sulla formula liberatoria.
Per la corretta gestione dei rapporti obbligatori collegati, la Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento può essere accompagnata o preceduta dalla Diffida e Messa in Mora (documento correlato di forms-legal.com) e può coesistere con l'Accordo di Accollo del Debito quando il pagamento avviene da parte di un soggetto terzo.
Come compilare il tuo Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento
La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia si compila seguendo il modello guidato di forms-legal.com, idealmente al momento o immediatamente dopo l'avvenuto pagamento. Di seguito la guida operativa.
Passo 1 — Dati del creditore. Inserire le generalità complete del creditore che rilascia la quietanza: nome e cognome (o ragione sociale), codice fiscale (o partita IVA), residenza o sede legale, eventuale PEC o e-mail di contatto. Se il creditore è una persona giuridica, indicare il nome e la qualifica del firmatario e i relativi poteri di firma (legale rappresentante, procuratore).
Passo 2 — Dati del debitore. Inserire nome e cognome, codice fiscale, residenza del debitore che ha effettuato il pagamento. Verificare che i dati corrispondano alle parti del rapporto obbligatorio sottostante.
Passo 3 — Descrizione del debito estinto. Indicare con precisione: la natura del credito (prestito, fattura, indennizzo, canone di locazione, arretrati di mantenimento); il documento che ha originato il debito (contratto, fattura, sentenza, decreto ingiuntivo) con gli estremi identificativi; l'importo originario; il periodo di riferimento se si tratta di arretrati (es. canoni da gennaio a marzo 2025).
Passo 4 — Descrizione del pagamento. Indicare l'importo ricevuto in cifre e in lettere; la data del pagamento; la modalità (bonifico bancario — indicare l'IBAN del conto di accredito e la data valuta; assegno circolare — indicare il numero e la banca emittente; contanti — verificare il rispetto della soglia di € 5.000 del D.Lgs. 231/2007).
Passo 5 — Scelta della formula liberatoria. Scegliere tra quietanza semplice (per il pagamento della somma indicata, senza rinuncia ad altre pretese) o quietanza liberatoria integrale a saldo di ogni pretesa (la più tutelante per il debitore: il creditore rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta derivante dal rapporto indicato). La formula integrale è sempre preferibile per il debitore; il creditore deve accettarla solo se non ha ulteriori pretese legittime (es. interessi di mora non ancora calcolati, spese legali non liquidate).
Passo 6 — Bollo e firme. Per somme superiori a € 77,47: applicare la marca da bollo da € 2,00 prima della firma (D.P.R. 642/1972). Il creditore firma la quietanza in originale e ne consegna copia al debitore; la ricevuta bancaria del pagamento può essere allegata come prova del pagamento. Conservare la copia firmata per almeno 10 anni (termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.).
Requisiti legali per Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento
La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia è soggetta ai seguenti requisiti normativi che incidono sulla sua validità, efficacia probatoria e regolarità fiscale.
Diritto del debitore alla quietanza. L'art. 1199 c.c. attribuisce al debitore che adempie il diritto di esigere dal creditore la quietanza scritta dell'adempimento: è un diritto potestativo irrinunciabile del debitore, a cui corrisponde un obbligo del creditore di rilasciarla a spese del debitore (art. 1199, co. 2, c.c.). Il creditore che si rifiuta ingiustificatamente di rilasciarla è in mora creditoris (artt. 1206-1217 c.c.) e il debitore può agire in giudizio per ottenerne il rilascio o per provare l'adempimento con altri mezzi.
Effetto liberatorio. La quietanza produce l'estinzione dell'obbligazione per adempimento (art. 1218 c.c.); la quietanza liberatoria integrale produce anche la remissione del debito per le pretese residue non liquidate (art. 1236 c.c.). L'effetto liberatorio opera dalla data indicata nella quietanza.
Efficacia probatoria. La quietanza scritta fa piena prova dell'adempimento e inverte sul creditore l'onere di provare che il pagamento non è avvenuto (Cass. n. 4187/2020). In assenza di quietanza, il debitore che sostiene di aver pagato deve provarlo con i mezzi ordinari (estratti conto, ricevute bancarie, testimoni).
Imposta di bollo. Le quietanze rilasciate per somme superiori a euro 77,47 sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa di euro 2,00 (art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). La quietanza rilasciata da banche, istituti di credito o soggetti esercenti il credito è esente ex art. 7 della Tariffa. La responsabilità è del creditore che rilascia la quietanza; l'omissione del bollo non invalida la quietanza ma espone il creditore a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate.
Normativa antiriciclaggio. Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 vieta pagamenti in contanti superiori a € 5.000: la quietanza per un pagamento in contanti superiore alla soglia segnala un'irregolarità che può esporre entrambe le parti a sanzioni amministrative.
Conservazione. La quietanza deve essere conservata per almeno 10 anni, corrispondenti al termine di prescrizione ordinaria dei crediti ex art. 2946 c.c., per essere esibita in caso di future contestazioni. La prescrizione è interrotta dall'atto di messa in mora scritto (art. 2943 c.c.) e si riapre dalla data dell'interruzione; la quietanza attesta l'estinzione del credito e rende quindi irrilevante il calcolo della prescrizione per il debito pagato.
Errori comuni da evitare nel tuo Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento
La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia genera errori frequenti che ne limitano l'efficacia giuridica o espongono le parti a rischi successivi indesiderati. I seguenti sono i più ricorrenti nella pratica italiana.
1. Usare formule ambigue che non chiariscono se la quietanza è semplice o liberatoria integrale. Espressioni generiche come «dichiaro di aver ricevuto la somma di euro [...] a titolo di pagamento» senza formula liberatoria lasciano aperta la possibilità al creditore di avanzare ulteriori pretese (interessi, spese, danni accessori) non esplicitamente menzionati nella quietanza. La Corte di Cassazione (Cass. n. 25205/2020) ha precisato che le formule ambigue si interpretano restrittivamente come quietanza semplice.
2. Non indicare con precisione il rapporto obbligatorio estinto. Una quietanza generica «per pagamenti ricevuti» senza identificare l'atto o il contratto sottostante non è sufficientemente determinata: il creditore o i suoi successori potrebbero sostenere che la quietanza si riferisce a un diverso pagamento e che il debito originario è ancora aperto.
3. Non descrivere data e modalità del pagamento. Senza indicare la data e la modalità del pagamento ricevuto, la quietanza non fornisce prova del quando e del come del pagamento, lasciando spazio a contestazioni sulla regolarità e sull'effettività dell'adempimento.
4. Omettere la marca da bollo per importi superiori a € 77,47. L'omissione del bollo (D.P.R. 642/1972) non invalida la quietanza, ma espone il creditore a sanzioni amministrative dell'Agenzia delle Entrate. Il debitore può rifiutare di accettare una quietanza priva di bollo come documento regolare.
5. Accettare o documentare pagamenti in contanti superiori a € 5.000. Il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) vieta pagamenti in contanti oltre tale soglia. Una quietanza che attesta un pagamento in contanti superiore segnala un'irregolarità e può essere usata come prova di una transazione non conforme.
6. Non conservare copia della quietanza. La quietanza è la prova che il creditore ha rilasciato la liberatoria; senza copia, il creditore non può dimostrare di averla emessa in caso di future contestazioni del debitore sul contenuto o sull'autenticità. Il debitore deve conservare l'originale o una copia autenticata per l'intero periodo di prescrizione (10 anni ex art. 2946 c.c.).
7. Confondere la quietanza liberatoria con la manleva o con la rinuncia all'azione di risarcimento. La quietanza liberatoria (art. 1199 c.c.) attesta l'adempimento e libera il debitore da un'obbligazione già sorta; la Liberatoria e Manleva da Responsabilità (documento correlato) e la Rinuncia all'Azione di Risarcimento (altro documento correlato di forms-legal.com) hanno effetti giuridici diversi: il primo preclude future pretese in relazione a eventi non ancora verificatisi; il secondo rinuncia a diritti risarcitori già sorti. Confondere questi strumenti può produrre effetti giuridici non voluti.
8. Rilasciare una quietanza parziale senza indicare che il debito residuo è ancora aperto. Quando il pagamento è parziale (art. 1181 c.c.), la quietanza deve specificare l'importo parzialmente ricevuto e che il residuo rimane dovuto, altrimenti si potrebbe sostenere che la quietanza estingue l'intero debito (interpretazione avversa al creditore ex art. 1370 c.c. per condizioni predisposte da una parte).
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}Domande frequenti
La Quietanza Liberatoria di Avvenuto Pagamento in Italia è il documento con cui il creditore dichiara di aver ricevuto dal debitore la somma dovuta e di liberarlo definitivamente dall'obbligazione, ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile. L'art. 1199 c.c. riconosce al debitore che adempie il diritto di esigere la quietanza: si tratta di un diritto potestativo che il creditore non può legittimamente rifiutare. Il valore giuridico è duplice: sul piano sostanziale estingue l'obbligazione; sul piano probatorio fa piena prova dell'adempimento e inverte l'onere della prova sul creditore (Cass. n. 4187/2020). La quietanza liberatoria a saldo e stralcio (art. 1199 c.c. in combinato con l'art. 1236 c.c.) ha l'effetto più ampio: il creditore rinuncia a ogni ulteriore pretesa derivante dal rapporto, anche per importi non esplicitamente quantificati nel documento.
Sì. L'art. 1199 del Codice Civile riconosce al debitore che adempie il diritto di esigere dal creditore la quietanza dell'adempimento, imputando le spese a proprio carico salvo diverso accordo. Il creditore che si rifiuta di rilasciarla pur avendo ricevuto il pagamento commette un inadempimento: il debitore può agire in giudizio per ottenere la condanna del creditore al rilascio, o per provare l'avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo di prova (ricevuta bancaria, attestazione del bonifico, estratto conto). La Corte di Cassazione (Cass. n. 8742/2019) ha confermato che il rifiuto del creditore di rilasciare la quietanza configura mora del creditore (artt. 1206-1217 c.c.) con effetti liberatori per il debitore che abbia offerto formalmente il pagamento. Il diritto alla quietanza è irrinunciabile contrattualmente, in quanto attiene all'assolvimento della prova dell'adempimento.
La quietanza semplice di pagamento (art. 1199 c.c.) attesta esclusivamente il ricevimento della somma indicata nel documento, senza escludere la possibilità che il creditore vanti ulteriori pretese relative allo stesso rapporto obbligatorio (es. interessi moratori non inclusi, spese legali, danni accessori). La quietanza liberatoria a saldo di ogni pretesa (artt. 1199 e 1236 c.c.) ha un effetto estintivo molto più ampio: il creditore dichiara di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal rapporto indicato, anche per importi non esplicitamente quantificati. La Corte di Cassazione (Cass. n. 25205/2020) ha precisato che la quietanza liberatoria a saldo deve essere redatta con formula chiara e inequivocabile: formule ambigue vengono interpretate come quietanza semplice. Per i contratti di lavoro, la quietanza a saldo firmata in sede di conciliazione sindacale (art. 2113 c.c.) o davanti alla Commissione di certificazione dei contratti ex D.Lgs. 276/2003 ha effetti particolari: non può essere impugnata per rinuncia a diritti inderogabili del lavoratore.
In Italia, la quietanza di pagamento è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Le quietanze rilasciate per somme superiori a euro 77,47 sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa di euro 2,00 (art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972). L'imposta è dovuta sia per le quietanze in formato cartaceo sia per quelle elettroniche. Le quietanze per importi inferiori a euro 77,47 sono esenti. L'imposta di bollo di euro 2,00 si assolve applicando la marca da bollo cartacea sulla quietanza prima della firma. La quietanza rilasciata da banche, istituti di credito o soggetti esercenti il credito è esente ai sensi dell'art. 7 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. La responsabilità è del creditore che rilascia la quietanza; l'omissione del bollo comporta sanzioni amministrative da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma non inficia la validità della quietanza come atto giuridico.
La quietanza liberatoria firmata dal creditore attesta l'estinzione del credito per avvenuto adempimento: il credito si è già estinto con il pagamento e la quietanza ne è la prova documentale. La questione della prescrizione (art. 2946 c.c. — prescrizione ordinaria decennale) diventa irrilevante perché il credito non esiste più. La prescrizione è invece rilevante prima dell'adempimento: il creditore che non riceve il pagamento può interromperla con l'atto di messa in mora scritto (art. 2943 c.c.) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 2944 c.c.). Una volta rilasciata la quietanza liberatoria, il creditore non può più esercitare azioni di recupero per il debito quietanziato. Il debitore che ha già pagato ma non ha ottenuto la quietanza è esposto al rischio che il creditore o i suoi eredi agiscano nuovamente in giudizio; per questo il debitore deve sempre richiedere e conservare la quietanza scritta al momento del pagamento.
Sì, ma entro limiti rigorosi. La quietanza può essere impugnata dal creditore solo per vizi del consenso ai sensi degli artt. 1425-1440 del Codice Civile: errore essenziale e riconoscibile sulla natura o sull'oggetto della quietanza (art. 1428 c.c.); dolo del debitore che abbia indotto fraudolentemente il creditore a rilasciarla (art. 1439 c.c.); violenza morale esercitata sul creditore (art. 1434 c.c.). La Corte di Cassazione (Cass. n. 11521/2018) ha stabilito che l'impugnazione per errore richiede la prova che l'errore cadesse su un elemento essenziale e fosse riconoscibile dalla controparte. L'impugnazione si propone entro 5 anni dalla scoperta dell'errore o del dolo (art. 1442 c.c.). La quietanza non può essere impugnata dal creditore solo perché ritiene successivamente di aver liberato il debitore per un importo inferiore a quello dovuto, salvo dolo o violenza. Se la quietanza è stata firmata nell'ambito di una transazione (art. 1965 c.c.), le cause di impugnazione sono ancora più ristrette (art. 1976 c.c.).
La quietanza liberatoria può essere rilasciata anche in formato elettronico, incluso tramite posta elettronica certificata (PEC), con pieno valore legale. Il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento PEC) e il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) attribuiscono alla PEC il valore di raccomandata con ricevuta di ritorno: la ricevuta di consegna PEC costituisce prova dell'avvenuta trasmissione del documento e della data in cui è pervenuto al destinatario. Per la quietanza via PEC, il creditore predispone il documento in formato PDF, lo firma (preferibilmente con firma elettronica qualificata o almeno con firma autografa scannerizzata) e lo invia all'indirizzo PEC del debitore; la ricevuta di consegna PEC costituisce data certa ex art. 2704 c.c. L'imposta di bollo è dovuta anche per le quietanze elettroniche: per le quietanze non rilasciate da soggetti con autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo (D.P.R. 642/1972, artt. 15 ss.), la marca da bollo deve essere apposta sul documento cartaceo prima della scannerizzazione, o acquistata telematicamente con indicazione del numero progressivo nel corpo del documento elettronico.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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