Skip to main content

Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria

Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria

artt. 1236-1240 c.c. (remissione); artt. 1965-1976 c.c. (transazione); art. 2043 c.c.

Intestazione

ATTO DI RINUNCIA A PRETESE E QUIETANZA LIBERATORIA

(ai sensi degli artt. 1236 e 1965 del Codice Civile — R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Il/La sottoscritto/a [Rinunciante Nome Cognome], C.F./P.IVA [Rinunciante Codice Fiscale], con sede/residenza in [Rinunciante Residenza] (di seguito 'il Rinunciante')

nei confronti di: [Liberato Nome Cognome], C.F./P.IVA [Liberato Codice Fiscale], con sede/residenza in [Liberato Residenza] (di seguito 'il Liberato')

Premesse

PREMESSE

Il Rinunciante ha subito danni o vantava pretese nei confronti del Liberato in relazione al seguente fatto o rapporto: [Descrizione Evento].

Importo complessivo delle pretese originarie: euro [Importo Pretese Originarie].

Le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per la definizione stragiudiziale della controversia, concordando la corresponsione dell'indennizzo e la rinuncia integrale alle pretese da parte del Rinunciante.

Rinuncia e Liberazione

Art. 1 — Indennizzo ricevuto

Indennizzo presente: [Indenizzo Presente]. Il Rinunciante dichiara di aver ricevuto (o di essere in procinto di ricevere) la somma di euro [Importo Indennizzo Cifre] ([Importo Indennizzo Lettere]), corrisposta in data [Data Indennizzo] tramite [Modalita Indennizzo], a titolo di indennizzo per i danni subiti in relazione al fatto descritto in premessa.

Art. 2 — Rinuncia integrale a pretese

Il Rinunciante, avendo ricevuto l'indennizzo di cui all'Art. 1 (ovvero a titolo gratuito), dichiara di rinunciare definitivamente e irrevocabilmente a qualsiasi azione, pretesa, reclamo, eccezione, rivendicazione o diritto — sia di natura civile che patrimoniale — che potrebbe esercitare nei confronti del Liberato in relazione al fatto o al rapporto descritto in premessa, liberando il Liberato da ogni responsabilità in relazione allo stesso, ai sensi degli artt. 1236 e 1965 del Codice Civile. Condizione sospensiva: [Condizione Sospensiva].

Art. 3 — Remissione della querela (se applicabile)

Rinuncia ad azioni penali / remissione querela: [Rinuncia Azioni Penali]. La presente rinuncia si estende, nei limiti consentiti dalla legge (artt. 340-341 c.p.p., D.Lgs. 150/2017 — Riforma Cartabia), anche alla remissione della querela per i reati eventualmente perseguibili a querela derivanti dal fatto indicato. La rinuncia non produce effetti per i reati procedibili d'ufficio, per i quali l'azione penale è indipendente dalla volontà del Rinunciante.

Art. 4 — Accettazione del Liberato

Il Liberato [Liberato Nome Cognome] accetta la presente rinuncia e la quietanza liberatoria, dichiarando di non avere ulteriori pretese nei confronti del Rinunciante derivanti dal fatto o dal rapporto indicato in premessa.

Luogo e data: [Luogo Firma], [Data Firma]

Rinunciante

________________

Signature

Liberato (per accettazione)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria?

L'Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria in Italia è l'atto con cui il danneggiato o il creditore dichiara di rinunciare a ogni pretesa risarcitoria o creditoria verso un soggetto, a fronte di un indennizzo concordato o a titolo gratuito, liberandolo definitivamente. Lo strumento combina la remissione del debito disciplinata dagli artt. 1236-1240 del Codice Civile con la transazione di cui agli artt. 1965-1976 c.c. e la quietanza ex art. 1199 c.c., spesso in relazione a una responsabilità ex art. 2043 c.c.

La remissione del debito (art. 1236 c.c.) è la dichiarazione del creditore di rimettere il debito, che estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari di non volerne profittare. La transazione (art. 1965 c.c.) è invece il contratto con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono l'insorgere. L'atto di rinuncia e quietanza liberatoria realizza, a seconda della struttura, una remissione o una transazione, con effetto di chiudere definitivamente la pretesa e di liberare il soggetto da ulteriori azioni.

Lo strumento è impiegato per definire in via stragiudiziale le pretese da fatto illecito (incidenti, danni a cose o persone), le controversie risarcitorie con assicurazioni, le pretese da prodotti difettosi e, più in generale, ogni situazione in cui le parti vogliono chiudere una vertenza evitando il giudizio. È frequente che la rinuncia sia accompagnata dal pagamento di un indennizzo a saldo e stralcio.

L'atto deve identificare le parti, descrivere con precisione il fatto o il rapporto da cui originano le pretese, l'eventuale indennizzo e contenere una dichiarazione di rinuncia chiara e delimitata, per evitare che si estenda oltre l'intento delle parti. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di quietanza liberatoria, liberatoria e manleva, diffida e messa in mora e accollo del debito.

Quando serve Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria?

L'Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui le parti vogliono chiudere definitivamente una controversia o una pretesa, evitando future azioni giudiziali. Le situazioni più frequenti nella pratica italiana comprendono: chiusura di una controversia per danni materiali a seguito di un incidente (automobilistico, domestico, durante attività lavorative) in cui il danneggiato accetta l'indennizzo offerto dal responsabile o dalla sua compagnia assicurativa e rinuncia ad azioni ulteriori ex art. 2043 c.c.; definizione stragiudiziale di pretese per danni causati da prodotti difettosi (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 114-127 Codice del Consumo — responsabilità del produttore); rinuncia del locatario a pretese verso il locatore per danni all'immobile locato a fronte della restituzione integrale del deposito cauzionale (L. 431/1998); risoluzione di controversie tra condomini per danni derivanti da infiltrazioni, lavori o altre cause senza necessità di ricorrere al Tribunale o al Giudice di Pace; chiusura di una disputa commerciale tra fornitore e cliente in cui il cliente rinuncia a pretese per prodotti/servizi difettosi in cambio di uno sconto o di una nota di credito; accordo tra eredi per la rinuncia di uno di essi a pretese verso gli altri eredi in relazione alla gestione del patrimonio ereditario, nell'ambito di un accordo di divisione. Il documento è indispensabile quando l'accordo verbale non è sufficiente a garantire la certezza giuridica della chiusura definitiva della controversia, e in particolare quando la parte liberata vuole avere la prova documentale della rinuncia per opporla in giudizio in caso di future azioni del rinunciante. Termini da rispettare: nelle controversie assicurative, la proposta di indennizzo della compagnia deve essere accettata o rifiutata entro i termini previsti dal Codice delle Assicurazioni (art. 148 D.Lgs. 209/2005 — per i sinistri automobilistici con soli danni a cose, 30 giorni per la formulazione dell'offerta; 90 giorni per i sinistri con lesioni fisiche); la firma dell'atto di rinuncia deve avvenire contestualmente al pagamento o dopo la ricezione dell'indennizzo, non prima. Chi deve firmare: il danneggiato (o il suo rappresentante legale in caso di minori o incapaci — in quest'ultimo caso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 375 c.c. per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione). La mediazione civile obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 si applica alle controversie in materia di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diritti reali e contratti assicurativi prima di procedere in giudizio: il verbale di mediazione con accordo equivale all'atto di rinuncia a pretese e può essere omologato dal Tribunale per avere efficacia di titolo esecutivo.

Cosa includere nel tuo Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria

L'Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria in Italia deve contenere elementi essenziali per essere giuridicamente efficace e produrre l'effetto liberatorio desiderato. Il primo elemento è l'identificazione completa delle parti: generalità complete del rinunciante (nome, cognome, codice fiscale, residenza) e del liberato (nome/denominazione, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale). Il secondo elemento è la descrizione precisa del fatto o del rapporto da cui originano le pretese oggetto di rinuncia: evento (data, luogo, dinamica dell'incidente o del danno), documenti di riferimento (perizia, preventivo di riparazione, relazione medica), importo del danno stimato o del credito vantato. Il terzo elemento è la descrizione dell'indennizzo ricevuto (se presente): importo in cifre e in lettere, data del pagamento, modalità (bonifico, assegno, contanti nei limiti del D.Lgs. 231/2007). Il quarto elemento è la formula di rinuncia, che deve essere inequivoca: il rinunciante dichiara di rinunciare a ogni azione civile, pretesa risarcitoria, reclamo, eccezione e rivendicazione relativa al fatto indicato, liberando il liberato da ogni responsabilità. Il quinto elemento è la firma del rinunciante (e, idealmente, la firma di accettazione del liberato). Il sesto elemento, facoltativo ma consigliato, è la clausola che esclude la rinuncia alle azioni penali per i reati procedibili d'ufficio o la specifica inclusione della remissione della querela per i reati perseguibili a querela, con le forme previste dagli artt. 340-341 c.p.p. Il modello di forms-legal.com include tutti questi elementi, con sezioni separate per la descrizione del fatto, dell'indennizzo e della formula liberatoria. Un elemento ulteriore di cruciale importanza — spesso omesso nella prassi — è la clausola di esclusione dei danni futuri sopravvenuti: nei casi di danni fisici alla persona (incidenti stradali, infortuni), le conseguenze biologiche possono manifestarsi mesi o anni dopo l'evento; la rinuncia deve specificare se comprende o esclude i danni biologici non prevedibili al momento della firma. La Corte di Cassazione, con sentenza Cass. civ. Sez. III, 5 luglio 2019, n. 18056, ha confermato che la rinuncia integrale al risarcimento — comprensiva di ogni pregiudizio futuro — è valida se il rinunciante era pienamente consapevole del rischio di aggravamento al momento della firma; in caso contrario, la rinuncia può essere impugnata per errore su elemento essenziale ex art. 1428 c.c. La clausola di riserva per i danni sopravvenuti dovrebbe quindi essere inserita quando le conseguenze del danno fisico non sono ancora stabilizzate al momento dell'accordo. Sul piano probatorio, la trasmissione dell'atto tramite PEC (posta elettronica certificata, D.P.R. 68/2005) conferisce data certa e piena efficacia probatoria equivalente alla raccomandata a/r; la firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 è equipollente alla firma autografa anche per gli atti che richiedono la forma scritta ad probationem.

Come compilare il tuo Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria

L'Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria in Italia si compila seguendo i passi del modello di forms-legal.com, idealmente al momento del pagamento dell'indennizzo concordato o immediatamente prima della firma. Nella prima sezione, inserire le generalità complete del rinunciante: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza. Nella seconda sezione, inserire i dati del liberato: denominazione o nome, codice fiscale o partita IVA, sede o residenza. Nella terza sezione, descrivere il fatto o il rapporto da cui originano le pretese oggetto di rinuncia: data e luogo dell'evento, tipo di danno subito (materiale, personale, patrimoniale), documenti che attestano il danno (perizia, preventivo, referto medico, documentazione fotografica). Nella quarta sezione, indicare l'indennizzo ricevuto (se presente): importo in cifre e in lettere, data del pagamento, modalità del pagamento (bonifico con indicazione del CRO, assegno con numero e banca). Nella quinta sezione, scegliere la portata della rinuncia: se la rinuncia è limitata alle sole pretese civili (risarcimento del danno) o se include anche la remissione della querela per i reati procedibili a querela (con apposita dichiarazione ex artt. 340-341 c.p.p.). Apporre la firma del rinunciante in calce al documento. Richiedere la firma di accettazione del liberato per rafforzare la prova bilaterale dell'accordo. Per importi significativi o in caso di controversie complesse, si raccomanda di consultare un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati competente prima di firmare. Verificare prima della firma se la controversia rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010: per le controversie in materia di responsabilità medica, diritti reali, locazione e assicurazione, il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. Qualora le parti abbiano già concluso un accordo extragiudiziale tramite mediatore accreditato, il verbale di accordo in mediazione costituisce già di per sé titolo esecutivo dopo l'omologazione da parte del Tribunale ex art. 12 D.Lgs. 28/2010 e non richiede la redazione di un ulteriore atto di rinuncia separato. Per gli incidenti stradali, prima di firmare la rinuncia verificare: se il danno biologico è stabilizzato (referto del medico legale con percentuale di invalidità permanente definitiva); se sono già state effettuate tutte le perizie sui veicoli; se l'indennizzo comprende il danno morale ex art. 2059 c.c. e il danno biologico da invalidità permanente ex D.Lgs. 209/2005, artt. 138-139. Conservare copia firmata dell'atto in un luogo sicuro: in caso di controversia successiva, la prova dell'accordo è a carico della parte che lo invoca.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria

L'Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria in Italia genera errori frequenti che ne compromettono l'efficacia giuridica o espongono il rinunciante a perdite ingiuste. Il primo errore è firmare senza aver ricevuto (o senza aver garantito contrattualmente) l'indennizzo: la rinuncia produrrebbe effetti immediati anche in assenza del pagamento, e il rinunciante perderebbe ogni diritto di azione. La rinuncia deve essere condizionata all'effettivo pagamento dell'indennizzo, o firmata contestualmente alla ricezione del pagamento. Il secondo errore è usare formule generiche come 'rinuncio a ogni mia pretesa' senza indicare il fatto specifico e la data dell'evento: una rinuncia troppo generica può essere interpretata come relativa a qualsiasi rapporto tra le parti, non solo a quello indicato verbalmente, con effetti molto più ampi di quanto il rinunciante abbia inteso. Il terzo errore è firmare la rinuncia in materia di incidente stradale senza la firma o l'accettazione della compagnia assicuratrice: la rinuncia firmata solo con l'assicurato (il responsabile) non preclude l'azione diretta verso la compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005. Il quarto errore è rinunciare alle azioni senza escludere espressamente il diritto alla revisione dell'invalidità permanente in caso di danni alla salute: se le conseguenze del danno fisico si aggravano successivamente, la rinuncia integrale può precludere il diritto a ulteriori risarcimenti anche per i nuovi danni — è prassi consigliata escludere espressamente i danni biologici sopravvenuti non previsti al momento della rinuncia. Il quinto errore è non conservare copia originale firmata della rinuncia: il rinunciante deve potere dimostrare, in caso di contestazione successiva, che la rinuncia era pienamente consapevole e basata su una controprestazione adeguata. Il sesto errore è rinunciare a pretese di un minore d'età senza l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni o del Giudice Tutelare: i genitori non possono autonomamente rinunciare ai diritti risarcitori del figlio minore se l'importo supera l'ordinaria amministrazione (art. 320, c. 3 c.c.); in caso contrario, la rinuncia è annullabile. Il settimo errore è non verificare che l'indennizzo offerto copra tutti i tipi di danno previsti dall'ordinamento: nel sistema italiano del danno alla persona, il risarcimento si compone di danno biologico (lesione dell'integrità psico-fisica, tabelle del Tribunale di Milano), danno morale (sofferenza soggettiva), danno esistenziale e danno patrimoniale (spese mediche, lucro cessante): una rinuncia firmata prima di avere consapevolezza di tutti i pregiudizi subiti può risultare irrimediabilmente svantaggiosa. L'ottavo errore è non distinguere tra quietanza parziale e rinuncia totale: la firma di una ricevuta di pagamento parziale (acconto) non costituisce rinuncia alle pretese residue se il documento non lo specifica; tuttavia, formule ambigue nella quietanza possono essere interpretate dal Tribunale come rinuncia totale in base al principio dell'affidamento (art. 1362 ss. c.c.).

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/releases/rinuncia-azione-risarcimento

MLA

"Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/personal/releases/rinuncia-azione-risarcimento.

BibTeX
@misc{formslegal-rinuncia-azione-risarcimento,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Atto di Rinuncia a Pretese e Quietanza Liberatoria (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/personal/releases/rinuncia-azione-risarcimento}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere