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Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa

Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa

art. 1229 c.c. (limiti esonero); art. 2050 c.c. (attività pericolose); D.Lgs. 36/2021; art. 1341 c.c.

Intestazione

LIBERATORIA PER ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA

ai sensi degli artt. 1229 e 1341, co. 2, c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942); art. 2050 c.c.; D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport)

Parti

PARTECIPANTE:

[Partecipante Nome Cognome], nato/a a [Partecipante Luogo Nascita] il [Partecipante Data Nascita], C.F. [Partecipante Codice Fiscale], residente in [Partecipante Residenza]

GENITORE/TUTORE (se partecipante minorenne):

[Genitore Nome Cognome], C.F. [Genitore Codice Fiscale], in qualità di: [Qualita Firmatario]

ORGANIZZATORE:

[Organizzatore Nome], C.F./P.IVA [Organizzatore Codice Fiscale], affiliato a: [Organizzatore Affiliazione Ente]

Art. 1 — Attività Sportiva/Ricreativa

ART. 1 — OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Il/La sottoscritto/a partecipa a: [Tipo Attivita], organizzata da [Organizzatore Nome], che si svolgerà presso [Luogo Attivita] nel periodo/data: [Data Evento Periodo].

Attività classificata come pericolosa ex art. 2050 c.c.: [Attivita Pericolosa].

Art. 2 — Consapevolezza dei Rischi e Stato di Salute

ART. 2 — DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E IDONEITÀ FISICA

Il/La partecipante dichiara: (a) di essere pienamente consapevole dei rischi fisici connessi alla pratica dell'attività sopra descritta; (b) di partecipare volontariamente e liberamente; (c) di essere in buone condizioni di salute e di non avere controindicazioni mediche note: [Dichiarazione Salute]; (d) di essere a conoscenza dei regolamenti e delle norme di sicurezza dell'impianto e dell'organizzatore.

Art. 3 — Esonero da Responsabilità (clausola vessatoria)

ART. 3 — ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER COLPA LIEVE

Il/La partecipante (o il genitore/tutore in caso di minorenne) esonera l'organizzatore, i suoi istruttori, collaboratori e dipendenti da ogni responsabilità per danni alla persona o alle cose derivanti da colpa lieve durante lo svolgimento dell'attività, nei limiti consentiti dall'art. 1229 del Codice Civile. L'esonero NON si estende ai danni derivanti da dolo o colpa grave dell'organizzatore, che rimangono comunque imputabili ai sensi dell'art. 1229, co. 1, c.c.

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341, CO. 2, C.C.

Il/La partecipante approva specificamente la seguente clausola ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.: Art. 3 — Esonero da responsabilità per colpa lieve.

Art. 4 — Immagine e Privacy

ART. 4 — CONSENSO ALL'USO DELL'IMMAGINE E TRATTAMENTO DEI DATI

Consenso all'uso dell'immagine (artt. 96-97 L. 633/1941, art. 10 c.c.): [Consenso Immagine]. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 2016/679 (GDPR). I dati personali del partecipante, inclusi quelli relativi alla salute (dati sensibili ex art. 9 GDPR), sono trattati dall'organizzatore esclusivamente per le finalità gestionali e assicurative dell'attività sportiva, nel rispetto dell'art. 13 GDPR.

Firme

[Luogo Firma], [Data Firma]

Partecipante: [Partecipante Nome Cognome]

Firma per accettazione generale: _________________________

Firma specifica ex art. 1341, co. 2, c.c. (Art. 3): _________________________

Genitore/Tutore (se minorenne): [Genitore Nome Cognome]

Firma: _________________________

Firma specifica ex art. 1341, co. 2, c.c. (Art. 3): _________________________

Partecipante

________________

Signature

Genitore/Tutore (se minorenne)

________________

Signature

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Che cos'è Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa?

La Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa in Italia è l'atto disciplinato da art. 1229 c.c. (limiti all'esonero di responsabilità); artt. 2050, 2043 c.c. (responsabilità per attività pericolose); D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (riforma sport); art. 1341 c.c. (clausole vessatorie).

Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la liberatoria sportiva in Italia è riconducibile a due distinti istituti civilistici a seconda del contenuto. Quando il partecipante dichiara di accettare i rischi tipici dell'attività praticata (volenti non fit iniuria), la liberatoria opera come patto di manleva preventivo ex art. 1229 c.c. entro i limiti legali. Quando il partecipante rinuncia a preventive pretese risarcitorie, si avvicina all'istituto della remissione del debito ex art. 1236 c.c., sebbene in forma anticipata e condizionata all'evento dannoso futuro. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5590/2018, ha chiarito che le clausole di esonero da responsabilità contenute nei moduli delle ASD e delle SSD sono soggette alla disciplina delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., richiedendo la doppia sottoscrizione a pena di inefficacia. La stessa Cassazione, con sentenza n. 14764/2013, ha precisato che per le attività pericolose ex art. 2050 c.c. la clausola di esonero da responsabilità non determina un automatico trasferimento del rischio sul partecipante, poiché l'organizzatore rimane gravato dall'onere di provare l'adozione di tutte le misure preventive, indipendentemente dalla firma della liberatoria.

Quando serve Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa?

La Liberatoria per Attività Sportiva e Ricreativa in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui un soggetto partecipa a un'attività organizzata da terzi che comporti un rischio di danno alla persona. Le principali situazioni che richiedono una liberatoria sportiva sono: (1) iscrizione a corsi sportivi organizzati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), palestre, centri fitness o circoli ricreativi affiliati al CONI o a enti di promozione sportiva riconosciuti (UISP, CSI, AICS, MSP); (2) partecipazione a eventi sportivi occasionali quali gare amatoriali, tornei, competizioni, trekking organizzati, escursioni in montagna o in barca; (3) fruizione di servizi sportivi a rischio elevato quali arrampicata indoor e outdoor, immersioni subacquee, parapendio, paintball, laser tag, trampolino elastico, corsi di arti marziali; (4) campi estivi sportivi e attività ricreative organizzate per minori, in cui la liberatoria è firmata dai genitori ai sensi dell'art. 316 c.c.; (5) utilizzo di impianti sportivi privati (piste di go-kart, parchi avventura, circuiti di motocross) dove l'operatore ha predisposto un regolamento di ammissione che include la clausola di esonero da responsabilità; (6) eventi aziendali di team building con attività fisica, dove il datore di lavoro organizzatore ha interesse a raccogliere la liberatoria dai partecipanti.

Un'ulteriore e importante casistica riguarda le attività sportive organizzate nell'ambito scolastico e universitario. Quando la scuola o l'università organizza uscite didattiche con componente sportiva (sci scolastico, nuoto, campi scuola), la liberatoria va firmata dai genitori ex art. 316 c.c. per i minorenni; per i maggiorenni, la firma degli studenti stessi è sufficiente. La responsabilità del docente o dell'accompagnatore in questi contesti è disciplinata dall'art. 61 L. 312/1980 (responsabilità civile dei dipendenti pubblici docenti) in combinazione con il D.P.R. 275/1999 (autonomia scolastica): la scuola risponde in solido con l'insegnante per i danni causati a terzi durante le attività organizzate, e la liberatoria non esonera l'ente scolastico dalla responsabilità per culpa in vigilando. L'art. 2048 c.c. stabilisce la presunzione di responsabilità dei precettori per i danni causati dai minori posti sotto la loro vigilanza: questa presunzione si inverte solo se l'insegnante prova di non aver potuto impedire il fatto, soglia molto più alta di quella richiesta dalla liberatoria. Negli sport di contatto come il rugby, la boxe o le arti marziali, la Corte di Cassazione ha chiarito (Cass. n. 12012/2004) che le lesioni inflitte nel rispetto delle regole del gioco non integrano responsabilità civile, operando la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p.

Cosa includere nel tuo Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa

La Liberatoria per Attività Sportiva e Ricreativa in Italia valida deve contenere gli elementi essenziali indicati di seguito. (1) Generalità complete del partecipante: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; per i minori, anche i dati del genitore/tutore firmatario e il titolo della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. (2) Identificazione precisa dell'organizzatore o dell'ente sportivo: denominazione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede, affiliazione al CONI o alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) competente (es. FIGC, FCI, FIPAV, FIS). (3) Descrizione dell'attività oggetto della liberatoria: tipo di sport o attività ricreativa, data/periodo di svolgimento, luogo. (4) Dichiarazione consapevole dei rischi: il partecipante dichiara di essere informato dei rischi specifici dell'attività, di godere di buona salute e di non avere controindicazioni mediche — elemento che richiama il consenso informato dell'art. 32 della Costituzione e della L. 219/2017. (5) Clausola di esonero da responsabilità: limitata alla colpa lieve ex art. 1229 c.c., con espressa esclusione del dolo e della colpa grave; per i contratti per adesione, questa clausola deve essere approvata specificatamente ex art. 1341 c.c. (6) Dichiarazione di assunzione del rischio residuale a carico del partecipante. (7) Clausola privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679): informativa e consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'organizzatore. (8) Consenso all'uso dell'immagine (artt. 96-97 L. 633/1941) se l'attività viene fotografata o videoregistrata. Il modello su forms-legal.com consente di compilare tutti questi elementi in modo guidato, garantendo la conformità alle norme del Codice Civile e al D.Lgs. 36/2021.

Una precisazione essenziale riguarda la clausola di esonero da responsabilità per attività che comportano il rischio di lesioni gravi o mortali. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4015/2016, ha chiarito che la clausola di esonero da responsabilità non è nulla per il solo fatto che l'attività sia pericolosa ex art. 2050 c.c., ma che la sua validità è condizionata: (a) alla specificità della clausola rispetto ai rischi effettivamente accettati dal partecipante; (b) alla chiarezza dell'indicazione di quali rischi specifici siano coperti dalla manleva; (c) alla proporzionalità tra il rischio accettato e le misure di sicurezza effettivamente adottate dall'organizzatore. Una clausola che si limiti a indicare genericamente «il partecipante esonera l'organizzatore da ogni responsabilità» senza descrivere i rischi specifici ha bassa efficacia probatoria in giudizio, poiché non dimostra l'informazione consapevole del partecipante. La clausola di esonero efficace deve descrivere i rischi tipici dell'attività (cadute, collisioni, traumi da impatto, ipotermia per le immersioni, ecc.) con sufficiente specificità da dimostrare che il partecipante li ha compresi e accettati. La menzione del D.Lgs. 36/2021 nella liberatoria delle ASD e delle SSD è non solo opportuna ma anche prodromica alla polizza assicurativa obbligatoria: l'organizzatore deve indicare gli estremi della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 36/2021 (compagnia, numero di polizza, massimale) nella liberatoria stessa, così che il partecipante sia informato della copertura disponibile.

Come compilare il tuo Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa

La Liberatoria per Attività Sportiva e Ricreativa in Italia si compila seguendo questi passaggi. Primo: inserire i dati anagrafici completi del partecipante (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza). Per i partecipanti minorenni, compilare anche i dati del genitore o tutore che firma la liberatoria in qualità di esercente la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.). Secondo: indicare la denominazione dell'organizzatore (ASD, SSD, palestra, ente ricreativo) e la descrizione precisa dell'attività sportiva o ricreativa per cui si firma la liberatoria. Terzo: selezionare la tipologia di attività (standard o pericolosa ex art. 2050 c.c.) per adattare il testo alle clausole appropriate. Quarto: compilare la sezione relativa alle condizioni di salute: il partecipante dichiara di non avere controindicazioni mediche note all'attività; per le attività sportive agonistiche in Italia è spesso richiesto il certificato medico di idoneità sportiva secondo le Linee Guida del Ministero della Salute. Quinto: firmare la liberatoria in duplice originale — una copia all'organizzatore, una al partecipante. Per le clausole di esonero da responsabilità inserite in moduli predisposti unilateralmente, apporre la seconda firma specifica ex art. 1341, co. 2, c.c.

Alcune indicazioni aggiuntive per la compilazione corretta. Per la sezione relativa al certificato medico, distinguere tra attività agonistica (che richiede il certificato di idoneità sportiva agonistica secondo il D.M. 18 febbraio 1982, con visita da parte di un medico specialista in medicina dello sport) e attività non agonistica (per cui il D.M. 24 aprile 2013 richiede il certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base o da uno specialista, salvo le attività ricreative non soggette a obbligo certificativo). Per la sezione relativa all'affiliazione federale, indicare il numero di tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o all'Ente di Promozione Sportiva (EPS) di appartenenza del partecipante: questo dato consente di verificare se il partecipante rientra nella copertura assicurativa collettiva stipulata dall'ente di affiliazione ex art. 33 D.Lgs. 36/2021. Per le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature (corde di arrampicata, bombole subacquee, caschi), nella sezione «Dichiarazione di idoneità dell'attrezzatura» il partecipante certifica di avere verificato l'integrità e la conformità alle norme tecniche dell'attrezzatura fornita dall'organizzatore (UNI EN ISO per gli sport alpini, EN 14876 per il paracadutismo sportivo); questo elemento rafforza la liberatoria escludendo difetti di informazione sull'attrezzatura come vizio del consenso.

Errori comuni da evitare nel tuo Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa

La Liberatoria per Attività Sportiva in Italia perde efficacia o è parzialmente nulla a causa di questi errori frequenti. Primo errore: inserire una clausola di esonero totale da responsabilità, anche per dolo e colpa grave — tale clausola è nulla ex art. 1229 c.c. e non produce effetti, esponendo l'organizzatore all'intera responsabilità risarcitoria. Secondo errore: omettere la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. per le clausole di esonero inserite in moduli predisposti unilateralmente — senza specifica approvazione le clausole sono inefficaci anche se il partecipante ha firmato il modulo in generale. Terzo errore: far firmare la liberatoria a minori di 18 anni senza la controfirma del genitore o del tutore — la firma del minore non produce effetti per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (art. 322 c.c.). Quarto errore: descrivere l'attività in modo vago ('attività sportiva in genere') senza specificare le discipline coperte dalla liberatoria — una liberatoria generica può essere contestata quando il danno riguarda un'attività specifica non chiaramente menzionata. Quinto errore: non raccogliere il consenso privacy per il trattamento dei dati sanitari del partecipante (art. 9 GDPR) — i dati sulle condizioni di salute sono dati sensibili che richiedono consenso esplicito e base giuridica specifica. Sesto errore: omettere di verificare l'obbligo assicurativo ex D.Lgs. 36/2021 per le ASD e le SSD — la liberatoria non sostituisce la polizza obbligatoria.

Settimo errore: utilizzare liberatorie predisposte per attività standard in attività che integrano la fattispecie dell'art. 2050 c.c. (attività pericolose), senza adeguare il contenuto della clausola di esonero alla specificità dei rischi dell'attività pericolosa. La Corte di Cassazione (Cass. n. 14764/2013) ha chiarito che per le attività pericolose la liberatoria deve descrivere espressamente i rischi specifici, pena l'inefficacia della clausola per mancanza di consenso informato. Ottavo errore: non aggiornare la liberatoria quando l'ASD o la SSD cambia l'assicuratore o il massimale assicurativo: la liberatoria deve indicare gli estremi della polizza assicurativa vigente, e una polizza scaduta o con massimale insufficiente rende di fatto priva di copertura la manleva concessa. Nono errore: per le attività sportive estive all'aperto (rafting, trekking, arrampicata in falesia), omettere nella liberatoria la menzione delle condizioni meteorologiche come variabile di rischio: in caso di incidente causato da condizioni meteo avverse prevedibili, l'organizzatore che non ha menzionato questo rischio nella liberatoria difficilmente potrà invocarla come esimente. Decimo errore: non conservare copia della liberatoria firmata per almeno cinque anni: il termine di prescrizione ordinario ex art. 2946 c.c. per l'azione risarcitoria da fatto illecito è di cinque anni, ma per i danni da lesioni personali gravi il termine decorre dalla definitiva stabilizzazione dei postumi (Cass. n. 13083/2016), potendo estendersi di molti anni dall'evento.

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