Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa
art. 1229 c.c. (limiti esonero); art. 2050 c.c. (attività pericolose); D.Lgs. 36/2021; art. 1341 c.c.
Intestazione
LIBERATORIA PER ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA
ai sensi degli artt. 1229 e 1341, co. 2, c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942); art. 2050 c.c.; D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport)
Parti
PARTECIPANTE:
[Partecipante Nome Cognome], nato/a a [Partecipante Luogo Nascita] il [Partecipante Data Nascita], C.F. [Partecipante Codice Fiscale], residente in [Partecipante Residenza]
GENITORE/TUTORE (se partecipante minorenne):
[Genitore Nome Cognome], C.F. [Genitore Codice Fiscale], in qualità di: [Qualita Firmatario]
ORGANIZZATORE:
[Organizzatore Nome], C.F./P.IVA [Organizzatore Codice Fiscale], affiliato a: [Organizzatore Affiliazione Ente]
Art. 1 — Attività Sportiva/Ricreativa
ART. 1 — OGGETTO DELL'ATTIVITÀ
Il/La sottoscritto/a partecipa a: [Tipo Attivita], organizzata da [Organizzatore Nome], che si svolgerà presso [Luogo Attivita] nel periodo/data: [Data Evento Periodo].
Attività classificata come pericolosa ex art. 2050 c.c.: [Attivita Pericolosa].
Art. 2 — Consapevolezza dei Rischi e Stato di Salute
ART. 2 — DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E IDONEITÀ FISICA
Il/La partecipante dichiara: (a) di essere pienamente consapevole dei rischi fisici connessi alla pratica dell'attività sopra descritta; (b) di partecipare volontariamente e liberamente; (c) di essere in buone condizioni di salute e di non avere controindicazioni mediche note: [Dichiarazione Salute]; (d) di essere a conoscenza dei regolamenti e delle norme di sicurezza dell'impianto e dell'organizzatore.
Art. 3 — Esonero da Responsabilità (clausola vessatoria)
ART. 3 — ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER COLPA LIEVE
Il/La partecipante (o il genitore/tutore in caso di minorenne) esonera l'organizzatore, i suoi istruttori, collaboratori e dipendenti da ogni responsabilità per danni alla persona o alle cose derivanti da colpa lieve durante lo svolgimento dell'attività, nei limiti consentiti dall'art. 1229 del Codice Civile. L'esonero NON si estende ai danni derivanti da dolo o colpa grave dell'organizzatore, che rimangono comunque imputabili ai sensi dell'art. 1229, co. 1, c.c.
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341, CO. 2, C.C.
Il/La partecipante approva specificamente la seguente clausola ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.: Art. 3 — Esonero da responsabilità per colpa lieve.
Art. 4 — Immagine e Privacy
ART. 4 — CONSENSO ALL'USO DELL'IMMAGINE E TRATTAMENTO DEI DATI
Consenso all'uso dell'immagine (artt. 96-97 L. 633/1941, art. 10 c.c.): [Consenso Immagine]. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 2016/679 (GDPR). I dati personali del partecipante, inclusi quelli relativi alla salute (dati sensibili ex art. 9 GDPR), sono trattati dall'organizzatore esclusivamente per le finalità gestionali e assicurative dell'attività sportiva, nel rispetto dell'art. 13 GDPR.
Firme
[Luogo Firma], [Data Firma]
Partecipante: [Partecipante Nome Cognome]
Firma per accettazione generale: _________________________
Firma specifica ex art. 1341, co. 2, c.c. (Art. 3): _________________________
Genitore/Tutore (se minorenne): [Genitore Nome Cognome]
Firma: _________________________
Firma specifica ex art. 1341, co. 2, c.c. (Art. 3): _________________________
Partecipante
________________
Signature
Genitore/Tutore (se minorenne)
________________
Signature
Che cos'è Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa?
La Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa in Italia è l'atto disciplinato da art. 1229 c.c. (limiti all'esonero di responsabilità); artt. 2050, 2043 c.c. (responsabilità per attività pericolose); D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (riforma sport); art. 1341 c.c. (clausole vessatorie).
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la liberatoria sportiva in Italia è riconducibile a due distinti istituti civilistici a seconda del contenuto. Quando il partecipante dichiara di accettare i rischi tipici dell'attività praticata (volenti non fit iniuria), la liberatoria opera come patto di manleva preventivo ex art. 1229 c.c. entro i limiti legali. Quando il partecipante rinuncia a preventive pretese risarcitorie, si avvicina all'istituto della remissione del debito ex art. 1236 c.c., sebbene in forma anticipata e condizionata all'evento dannoso futuro. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5590/2018, ha chiarito che le clausole di esonero da responsabilità contenute nei moduli delle ASD e delle SSD sono soggette alla disciplina delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., richiedendo la doppia sottoscrizione a pena di inefficacia. La stessa Cassazione, con sentenza n. 14764/2013, ha precisato che per le attività pericolose ex art. 2050 c.c. la clausola di esonero da responsabilità non determina un automatico trasferimento del rischio sul partecipante, poiché l'organizzatore rimane gravato dall'onere di provare l'adozione di tutte le misure preventive, indipendentemente dalla firma della liberatoria.
Quando serve Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa?
La Liberatoria per Attività Sportiva e Ricreativa in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui un soggetto partecipa a un'attività organizzata da terzi che comporti un rischio di danno alla persona. Le principali situazioni che richiedono una liberatoria sportiva sono: (1) iscrizione a corsi sportivi organizzati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), palestre, centri fitness o circoli ricreativi affiliati al CONI o a enti di promozione sportiva riconosciuti (UISP, CSI, AICS, MSP); (2) partecipazione a eventi sportivi occasionali quali gare amatoriali, tornei, competizioni, trekking organizzati, escursioni in montagna o in barca; (3) fruizione di servizi sportivi a rischio elevato quali arrampicata indoor e outdoor, immersioni subacquee, parapendio, paintball, laser tag, trampolino elastico, corsi di arti marziali; (4) campi estivi sportivi e attività ricreative organizzate per minori, in cui la liberatoria è firmata dai genitori ai sensi dell'art. 316 c.c.; (5) utilizzo di impianti sportivi privati (piste di go-kart, parchi avventura, circuiti di motocross) dove l'operatore ha predisposto un regolamento di ammissione che include la clausola di esonero da responsabilità; (6) eventi aziendali di team building con attività fisica, dove il datore di lavoro organizzatore ha interesse a raccogliere la liberatoria dai partecipanti.
Un'ulteriore e importante casistica riguarda le attività sportive organizzate nell'ambito scolastico e universitario. Quando la scuola o l'università organizza uscite didattiche con componente sportiva (sci scolastico, nuoto, campi scuola), la liberatoria va firmata dai genitori ex art. 316 c.c. per i minorenni; per i maggiorenni, la firma degli studenti stessi è sufficiente. La responsabilità del docente o dell'accompagnatore in questi contesti è disciplinata dall'art. 61 L. 312/1980 (responsabilità civile dei dipendenti pubblici docenti) in combinazione con il D.P.R. 275/1999 (autonomia scolastica): la scuola risponde in solido con l'insegnante per i danni causati a terzi durante le attività organizzate, e la liberatoria non esonera l'ente scolastico dalla responsabilità per culpa in vigilando. L'art. 2048 c.c. stabilisce la presunzione di responsabilità dei precettori per i danni causati dai minori posti sotto la loro vigilanza: questa presunzione si inverte solo se l'insegnante prova di non aver potuto impedire il fatto, soglia molto più alta di quella richiesta dalla liberatoria. Negli sport di contatto come il rugby, la boxe o le arti marziali, la Corte di Cassazione ha chiarito (Cass. n. 12012/2004) che le lesioni inflitte nel rispetto delle regole del gioco non integrano responsabilità civile, operando la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p.
Cosa includere nel tuo Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa
La Liberatoria per Attività Sportiva e Ricreativa in Italia valida deve contenere gli elementi essenziali indicati di seguito. (1) Generalità complete del partecipante: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; per i minori, anche i dati del genitore/tutore firmatario e il titolo della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. (2) Identificazione precisa dell'organizzatore o dell'ente sportivo: denominazione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede, affiliazione al CONI o alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) competente (es. FIGC, FCI, FIPAV, FIS). (3) Descrizione dell'attività oggetto della liberatoria: tipo di sport o attività ricreativa, data/periodo di svolgimento, luogo. (4) Dichiarazione consapevole dei rischi: il partecipante dichiara di essere informato dei rischi specifici dell'attività, di godere di buona salute e di non avere controindicazioni mediche — elemento che richiama il consenso informato dell'art. 32 della Costituzione e della L. 219/2017. (5) Clausola di esonero da responsabilità: limitata alla colpa lieve ex art. 1229 c.c., con espressa esclusione del dolo e della colpa grave; per i contratti per adesione, questa clausola deve essere approvata specificatamente ex art. 1341 c.c. (6) Dichiarazione di assunzione del rischio residuale a carico del partecipante. (7) Clausola privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679): informativa e consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'organizzatore. (8) Consenso all'uso dell'immagine (artt. 96-97 L. 633/1941) se l'attività viene fotografata o videoregistrata. Il modello su forms-legal.com consente di compilare tutti questi elementi in modo guidato, garantendo la conformità alle norme del Codice Civile e al D.Lgs. 36/2021.
Una precisazione essenziale riguarda la clausola di esonero da responsabilità per attività che comportano il rischio di lesioni gravi o mortali. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4015/2016, ha chiarito che la clausola di esonero da responsabilità non è nulla per il solo fatto che l'attività sia pericolosa ex art. 2050 c.c., ma che la sua validità è condizionata: (a) alla specificità della clausola rispetto ai rischi effettivamente accettati dal partecipante; (b) alla chiarezza dell'indicazione di quali rischi specifici siano coperti dalla manleva; (c) alla proporzionalità tra il rischio accettato e le misure di sicurezza effettivamente adottate dall'organizzatore. Una clausola che si limiti a indicare genericamente «il partecipante esonera l'organizzatore da ogni responsabilità» senza descrivere i rischi specifici ha bassa efficacia probatoria in giudizio, poiché non dimostra l'informazione consapevole del partecipante. La clausola di esonero efficace deve descrivere i rischi tipici dell'attività (cadute, collisioni, traumi da impatto, ipotermia per le immersioni, ecc.) con sufficiente specificità da dimostrare che il partecipante li ha compresi e accettati. La menzione del D.Lgs. 36/2021 nella liberatoria delle ASD e delle SSD è non solo opportuna ma anche prodromica alla polizza assicurativa obbligatoria: l'organizzatore deve indicare gli estremi della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 36/2021 (compagnia, numero di polizza, massimale) nella liberatoria stessa, così che il partecipante sia informato della copertura disponibile.
Come compilare il tuo Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa
La Liberatoria per Attività Sportiva e Ricreativa in Italia si compila seguendo questi passaggi. Primo: inserire i dati anagrafici completi del partecipante (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza). Per i partecipanti minorenni, compilare anche i dati del genitore o tutore che firma la liberatoria in qualità di esercente la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.). Secondo: indicare la denominazione dell'organizzatore (ASD, SSD, palestra, ente ricreativo) e la descrizione precisa dell'attività sportiva o ricreativa per cui si firma la liberatoria. Terzo: selezionare la tipologia di attività (standard o pericolosa ex art. 2050 c.c.) per adattare il testo alle clausole appropriate. Quarto: compilare la sezione relativa alle condizioni di salute: il partecipante dichiara di non avere controindicazioni mediche note all'attività; per le attività sportive agonistiche in Italia è spesso richiesto il certificato medico di idoneità sportiva secondo le Linee Guida del Ministero della Salute. Quinto: firmare la liberatoria in duplice originale — una copia all'organizzatore, una al partecipante. Per le clausole di esonero da responsabilità inserite in moduli predisposti unilateralmente, apporre la seconda firma specifica ex art. 1341, co. 2, c.c.
Alcune indicazioni aggiuntive per la compilazione corretta. Per la sezione relativa al certificato medico, distinguere tra attività agonistica (che richiede il certificato di idoneità sportiva agonistica secondo il D.M. 18 febbraio 1982, con visita da parte di un medico specialista in medicina dello sport) e attività non agonistica (per cui il D.M. 24 aprile 2013 richiede il certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base o da uno specialista, salvo le attività ricreative non soggette a obbligo certificativo). Per la sezione relativa all'affiliazione federale, indicare il numero di tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o all'Ente di Promozione Sportiva (EPS) di appartenenza del partecipante: questo dato consente di verificare se il partecipante rientra nella copertura assicurativa collettiva stipulata dall'ente di affiliazione ex art. 33 D.Lgs. 36/2021. Per le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature (corde di arrampicata, bombole subacquee, caschi), nella sezione «Dichiarazione di idoneità dell'attrezzatura» il partecipante certifica di avere verificato l'integrità e la conformità alle norme tecniche dell'attrezzatura fornita dall'organizzatore (UNI EN ISO per gli sport alpini, EN 14876 per il paracadutismo sportivo); questo elemento rafforza la liberatoria escludendo difetti di informazione sull'attrezzatura come vizio del consenso.
Requisiti legali per Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa
La Liberatoria per Attività Sportiva e Ricreativa in Italia deve rispettare i requisiti di legge seguenti. (1) Forma scritta: benché non richiesta ad substantiam, la scrittura privata è indispensabile ad probationem per dimostrare il consenso informato del partecipante; deve essere firmata di pugno o con firma digitale qualificata. (2) Limiti ex art. 1229 c.c.: la clausola di esonero è nulla per dolo e colpa grave del debitore (organizzatore); l'esonero è valido solo per colpa lieve. (3) Doppia firma ex art. 1341 c.c.: per i moduli predisposti unilateralmente, le clausole che limitano la responsabilità sono clausole vessatorie che richiedono specifica approvazione per iscritto a pena di inefficacia. (4) Assicurazione obbligatoria (D.Lgs. 36/2021): le ASD e le SSD affiliate al CONI devono stipulare polizze per responsabilità civile e infortuni degli sportivi — obbligo autonomo rispetto alla liberatoria. (5) Idoneità sportiva: per le attività agonistiche, il D.M. 18 febbraio 1982 e il D.M. 24 aprile 2013 impongono il certificato medico di idoneità; per le attività amatoriali non agonistiche il Ministero della Salute raccomanda una visita medica preventiva. (6) Consenso dei genitori per i minori: ai sensi dell'art. 316 c.c., entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale; per le attività sportive routinarie è sufficiente la firma di uno solo, ma per attività con rischio significativo è preferibile la firma di entrambi. (7) Privacy: l'organizzatore deve fornire l'informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 e ottenere il consenso al trattamento dei dati sensibili relativi alla salute del partecipante (art. 9 GDPR).
Due sentenze fondamentali definiscono l'equilibrio tra i requisiti della liberatoria e la responsabilità residua dell'organizzatore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5590/2018, ha ribadito che la clausola di esonero da responsabilità inserita in un modulo predisposto da una palestra o da un'ASD è soggetta al requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, c. 2 c.c., e che la sua mancanza determina l'inefficacia della clausola anche se il partecipante ha firmato il modulo in calce. La Cassazione, con ordinanza n. 22285/2021, ha ulteriormente precisato che l'operatore di un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. non si libera dalla presunzione di responsabilità per il solo fatto di aver fatto firmare la liberatoria al partecipante: deve comunque provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (misure di sicurezza degli impianti, formazione degli istruttori, rispetto dei regolamenti federali). La liberatoria riduce il perimetro della responsabilità ma non elimina l'obbligo primario di sicurezza, che è imperativo ex art. 2050 c.c. e non derogabile contrattualmente. Per le ASD e le SSD, la conformità al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), istituito dall'art. 10 D.Lgs. 36/2021 e gestito da Sport e Salute S.p.A., è requisito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali e per la legittimità dell'assicurazione obbligatoria.
Errori comuni da evitare nel tuo Liberatoria per Attività Sportiva/Ricreativa
La Liberatoria per Attività Sportiva in Italia perde efficacia o è parzialmente nulla a causa di questi errori frequenti. Primo errore: inserire una clausola di esonero totale da responsabilità, anche per dolo e colpa grave — tale clausola è nulla ex art. 1229 c.c. e non produce effetti, esponendo l'organizzatore all'intera responsabilità risarcitoria. Secondo errore: omettere la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. per le clausole di esonero inserite in moduli predisposti unilateralmente — senza specifica approvazione le clausole sono inefficaci anche se il partecipante ha firmato il modulo in generale. Terzo errore: far firmare la liberatoria a minori di 18 anni senza la controfirma del genitore o del tutore — la firma del minore non produce effetti per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (art. 322 c.c.). Quarto errore: descrivere l'attività in modo vago ('attività sportiva in genere') senza specificare le discipline coperte dalla liberatoria — una liberatoria generica può essere contestata quando il danno riguarda un'attività specifica non chiaramente menzionata. Quinto errore: non raccogliere il consenso privacy per il trattamento dei dati sanitari del partecipante (art. 9 GDPR) — i dati sulle condizioni di salute sono dati sensibili che richiedono consenso esplicito e base giuridica specifica. Sesto errore: omettere di verificare l'obbligo assicurativo ex D.Lgs. 36/2021 per le ASD e le SSD — la liberatoria non sostituisce la polizza obbligatoria.
Settimo errore: utilizzare liberatorie predisposte per attività standard in attività che integrano la fattispecie dell'art. 2050 c.c. (attività pericolose), senza adeguare il contenuto della clausola di esonero alla specificità dei rischi dell'attività pericolosa. La Corte di Cassazione (Cass. n. 14764/2013) ha chiarito che per le attività pericolose la liberatoria deve descrivere espressamente i rischi specifici, pena l'inefficacia della clausola per mancanza di consenso informato. Ottavo errore: non aggiornare la liberatoria quando l'ASD o la SSD cambia l'assicuratore o il massimale assicurativo: la liberatoria deve indicare gli estremi della polizza assicurativa vigente, e una polizza scaduta o con massimale insufficiente rende di fatto priva di copertura la manleva concessa. Nono errore: per le attività sportive estive all'aperto (rafting, trekking, arrampicata in falesia), omettere nella liberatoria la menzione delle condizioni meteorologiche come variabile di rischio: in caso di incidente causato da condizioni meteo avverse prevedibili, l'organizzatore che non ha menzionato questo rischio nella liberatoria difficilmente potrà invocarla come esimente. Decimo errore: non conservare copia della liberatoria firmata per almeno cinque anni: il termine di prescrizione ordinario ex art. 2946 c.c. per l'azione risarcitoria da fatto illecito è di cinque anni, ma per i danni da lesioni personali gravi il termine decorre dalla definitiva stabilizzazione dei postumi (Cass. n. 13083/2016), potendo estendersi di molti anni dall'evento.
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La Liberatoria per Attività Sportiva in Italia è valida ma con limiti precisi stabiliti dall'art. 1229 del Codice Civile. La norma dichiara nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore (o dell'organizzatore) per dolo o colpa grave. La liberatoria può quindi escludere la responsabilità solo per i danni derivanti da colpa lieve, ossia da disattenzioni o imprudenze ordinarie nel contesto dell'attività. Per le attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. — come sport estremi, arti marziali da contatto, motociclismo — l'onere della prova si inverte: l'organizzatore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La clausola di esonero che copra la colpa grave è nulla ex art. 1229 c.c. e, per le clausole inserite in moduli o formulari predisposti unilateralmente, richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha introdotto obblighi assicurativi per gli enti sportivi affiliati alle Federazioni nazionali, che non eliminano ma affiancano la liberatoria.
La liberatoria firmata da entrambi i genitori (o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale) per conto del figlio minore ha efficacia limitata in Italia. I genitori possono limitare la responsabilità dell'organizzatore nei confronti del minore solo nei limiti consentiti dall'art. 1229 c.c., ossia solo per la colpa lieve. Non possono rinunciare preventivamente al diritto al risarcimento del danno grave o permanente subito dal minore, perché tali diritti appartengono al minore stesso e non rientrano nell'amministrazione ordinaria del patrimonio del minore (artt. 320 e 324 c.c.). Per attività sportive agonistiche che coinvolgano minori, il D.Lgs. 36/2021 impone la copertura assicurativa obbligatoria dell'ente sportivo. La firma del genitore sul modulo di consenso e liberatoria è comunque necessaria per dimostrare che l'attività è svolta con il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.).
La Liberatoria per Attività Sportiva in Italia assume rilevanza speciale quando l'attività rientra nella categoria delle attività pericolose ex art. 2050 c.c., per le quali la Cassazione ha elaborato una casistica consolidata. Sono considerate attività pericolose: arrampicata sportiva su pareti naturali o attrezzate, paracadutismo e parapendio, rafting e kayak in acque rapide, go-kart e motorsport, arti marziali e sport da combattimento, immersioni subacquee. Per tali attività, chi le esercita o le organizza risponde dei danni causati, a meno che non provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art. 2050 c.c. — presunzione di responsabilità). La liberatoria riduce il rischio organizzativo ma non lo azzera: l'organizzatore deve comunque dimostrare di aver rispettato tutte le norme tecniche di sicurezza, i regolamenti federali (CONI, FSN, DSA) e gli standard di sicurezza degli impianti.
Sì, quando la Liberatoria per Attività Sportiva in Italia contiene clausole che limitano la responsabilità dell'organizzatore e viene inserita in un modulo predisposto unilateralmente dall'organizzatore, l'art. 1341 co. 2 c.c. richiede la specifica approvazione per iscritto delle clausole considerate vessatorie — tra cui appunto le clausole di limitazione della responsabilità. La doppia sottoscrizione consiste nel firmare due volte: una prima firma per accettazione generale del documento e una seconda firma specifica accanto all'elenco delle clausole vessatorie (es. 'Approvo specificatamente le seguenti clausole: art. 5 — esonero di responsabilità; art. 7 — foro competente'). Senza la specifica approvazione le clausole di esonero sono inefficaci ex art. 1341 c.c., anche se il partecipante ha firmato il modulo in generale. Questo vale per i contratti standard predisposti da palestre, centri sportivi, enti di formazione e associazioni sportive dilettantistiche (ASD).
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (riforma dello sport, in vigore progressivamente dal 2023) ha introdotto importanti novità per le liberatorie delle attività sportive in Italia. La riforma distingue tra sportivi professionisti, dilettanti e praticanti amatoriali, introducendo un obbligo di assicurazione obbligatoria per infortuni e responsabilità civile a carico degli enti sportivi affiliati al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA). Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), l'art. 33 D.Lgs. 36/2021 impone polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni degli atleti. La liberatoria non sostituisce l'assicurazione obbligatoria ma la integra: anche in presenza di polizza, l'organizzatore ha interesse a far firmare la liberatoria per documentare il consenso informato del partecipante e circoscrivere ulteriormente il rischio residuale non coperto dall'assicurazione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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