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Contratto di Prestito a Dipendente

Contratto di Prestito a Dipendente

Codice Civile art. 1813; art. 51 TUIR (benefit fiscale); art. 545 c.p.c. (limiti trattenute)

Intestazione

CONTRATTO DI PRESTITO A DIPENDENTE

ai sensi dell'art. 1813 c.c. e dell'art. 51, co. 4, lett. b), TUIR (D.P.R. 917/1986)

Parti

PARTI

DATORE DI LAVORO (mutuante):

Denominazione: [Datore Nome]

P.IVA / C.F.: [Datore Partita Iva]

Sede: [Datore Indirizzo]

Rappresentato da: [Datore Rapresentante]

DIPENDENTE (mutuatario):

Nome: [Dipendente Nome]

C.F.: [Dipendente Codice Fiscale]

Residenza: [Dipendente Indirizzo]

Qualifica: [Dipendente Qualifica]

Motivo della richiesta: [Motivo Prestito Lavoratore]

Art. 1 — Prestito

Art. 1 — CONCESSIONE DEL PRESTITO (art. 1813 c.c.)

Il Datore di Lavoro concede al Dipendente un prestito di € [Importo Prestito Cifre] ([Importo Prestito Lettere]), erogato in data [Data Erogazione] tramite bonifico sull'IBAN [Iban Dipendente].

Tipo di prestito: [Tipo Prestito]. Tasso annuo: [Tasso Prestito Annuo]%.

Art. 2 — Benefit Fiscale

Art. 2 — BENEFIT FISCALE (art. 51, co. 4, lett. b, TUIR)

Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 51, co. 4, lett. b), TUIR, qualora il tasso applicato sia inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) della BCE vigente alla fine di ciascun anno, la differenza tra gli interessi calcolati al TUR e quelli effettivamente corrisposti costituisce reddito di lavoro dipendente tassabile. Il Datore di Lavoro provvede al calcolo annuale del benefit e all'assoggettamento a ritenuta IRPEF e contribuzione INPS in sede di conguaglio fiscale.

Art. 3 — Piano di Rimborso e Trattenute

Art. 3 — PIANO DI RIMBORSO E AUTORIZZAZIONE ALLE TRATTENUTE

Il Dipendente si impegna a rimborsare il prestito mediante [Numero Rate Mensili] rate mensili di € [Importo Rata Mensile] ciascuna, con prima trattenuta in busta paga nel mese di [Data Prima Trattenuta] e ultima rata prevista nel mese di [Data Ultima Rata].

Il Dipendente autorizza espressamente il Datore di Lavoro a trattenere dalla retribuzione netta mensile l'importo di ogni rata, come risultante dalla busta paga.

Art. 4 — Cessazione del Rapporto di Lavoro

Art. 4 — GESTIONE DEL SALDO RESIDUO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa prima del rimborso integrale, si applica la seguente modalità: [Gestione Cessazione Rapporto].

Il Dipendente autorizza espressamente il Datore di Lavoro a compensare il saldo residuo del prestito con il TFR e le ultime competenze dovute alla cessazione, ai sensi degli artt. 1241-1252 del Codice Civile.

Art. 5 — Foro Competente

Art. 5 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il [Foro Competente]. Per le controversie attinenti al rapporto di lavoro è competente il Giudice del Lavoro ex art. 409 c.p.c.

Firme

SOTTOSCRIZIONE

[Luogo Firma], [Data Firma]

Datore di Lavoro: [Datore Nome]

Firma: _________________________

Dipendente: [Dipendente Nome]

Firma (autorizzazione alle trattenute): _________________________

Datore di Lavoro (mutuante)

________________

Signature

Dipendente (mutuatario)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Prestito a Dipendente?

Il Contratto di Prestito a Dipendente in Italia è il contratto con cui il datore di lavoro concede al proprio dipendente un prestito o un anticipo, di regola rimborsabile mediante trattenute sulla retribuzione. Lo strumento si fonda sull'art. 1813 del Codice Civile sul mutuo, con rilievo dell'art. 51 del TUIR per i profili fiscali del fringe benefit e dell'art. 545 c.p.c. sui limiti alla pignorabilità e cedibilità dello stipendio.

Il prestito al dipendente è un mutuo (art. 1813 c.c.) inserito nel contesto del rapporto di lavoro. Sul piano fiscale, l'art. 51 TUIR disciplina il valore imponibile del cosiddetto benefit da prestito agevolato, calcolato sulla differenza tra gli interessi al tasso ufficiale di riferimento e quelli effettivamente applicati. La modalità tipica di rimborso, mediante trattenuta sulla retribuzione, incontra i limiti dell'art. 545 c.p.c. (e della disciplina sulla cessione del quinto), a tutela del minimo vitale del lavoratore: le trattenute non possono eccedere le quote consentite.

Lo strumento è impiegato per far fronte a esigenze finanziarie personali del lavoratore (spese mediche, acquisti necessari, formazione dei figli), offrendo condizioni più vantaggiose del credito bancario in forza del rapporto fiduciario. Si distingue dall'anticipazione del TFR, che ha una disciplina propria.

Il contratto deve identificare datore e dipendente (con la qualifica e il CCNL applicato), indicare l'importo, l'eventuale tasso, il piano e le modalità di rimborso tramite trattenuta nei limiti di legge, e la sorte del debito in caso di cessazione del rapporto. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di mutuo fruttifero, mutuo infruttifero, prestito tra privati e mutuo con rimborso a scadenza.

Quando serve Contratto di Prestito a Dipendente?

Il Contratto di Prestito a Dipendente in Italia è lo strumento più adatto in quattro categorie principali di situazioni che coinvolgono il rapporto di lavoro subordinato. La prima categoria riguarda le esigenze finanziarie personali del lavoratore: spese mediche urgenti non coperte integralmente dal Servizio Sanitario Nazionale, acquisto di attrezzature o veicoli necessari all'esercizio dell'attività lavorativa, interventi straordinari sull'abitazione principale del dipendente, costi di istruzione o formazione professionale dei figli. In questi casi il dipendente si rivolge al datore come alternativa al credito bancario, ottenendo condizioni più vantaggiose grazie al rapporto di fiducia preesistente e alla garanzia costituita dalla continuità della retribuzione. La seconda categoria riguarda la politica di welfare aziendale strutturata: molte imprese medio-grandi prevedono nel piano di welfare (ex art. 51, co. 2, TUIR) un fondo prestiti riservato ai dipendenti con tasso agevolato o zero, come benefit finalizzato alla fidelizzazione del personale e al miglioramento del benessere economico. Il contratto scritto è indispensabile per regolamentare l'accesso al fondo, i criteri di selezione dei beneficiari (che devono rispettare il divieto di discriminazione ex art. 15 L. 300/1970 — Statuto dei Lavoratori) e le condizioni economiche uniformi. La terza categoria riguarda le situazioni di anticipo in attesa di rimborsi pubblici: l'azienda anticipa al dipendente somme corrispondenti a rimborsi fiscali (rimborso IRPEF da conguaglio), indennità INPS (maternità, malattia, infortunio) o altri crediti certi ma non ancora erogati dagli enti competenti; il contratto regola la restituzione non appena il dipendente riceve il rimborso. La quarta categoria concerne la regolarizzazione di anticipi già erogati informalmente: numerose aziende, specie le piccole imprese, concedono anticipi informali ai dipendenti senza documentazione; il contratto di prestito formalizza retroattivamente la posizione, eliminando il rischio di riqualificazione come retribuzione aggiuntiva non dichiarata da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tutti i casi il ricorso alla forma scritta è fondamentale per documentare il consenso alle trattenute, il benefit fiscale e la posizione residua in caso di cessazione anticipata del rapporto.

Cosa includere nel tuo Contratto di Prestito a Dipendente

Il Contratto di Prestito a Dipendente in Italia deve contenere elementi specifici che regolano non solo il rapporto creditizio ma anche le interazioni con il contratto di lavoro subordinato. Identificazione delle parti: ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede legale, numero REA e Camera di Commercio del datore di lavoro; nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, qualifica contrattuale (CCNL applicabile, livello di inquadramento ex art. 2095 c.c., mansione) e data di assunzione del dipendente. L'identificazione precisa del CCNL applicato è rilevante per determinare i limiti alle trattenute e le clausole applicabili in caso di cessazione del rapporto. Autorizzazione esplicita del dipendente alle trattenute: dichiarazione scritta del lavoratore di autorizzare il datore a trattenere dalla retribuzione netta mensile le rate di rimborso concordate, specificando l'importo della singola trattenuta, la periodicità e le modalità; senza questa autorizzazione le trattenute possono essere contestate come indebita decurtazione della retribuzione. Importo del prestito: in cifre e in lettere, in euro; IBAN del conto del dipendente su cui sarà accreditata la somma; data prevista di erogazione; modalità di erogazione (bonifico bancario, che costituisce prova documentale della dazione ex art. 1813 c.c.). Tasso di interesse: se il prestito è fruttifero, indicare il TAN (Tasso Annuo Nominale); se è infruttifero, inserire clausola espressa di gratuità; in entrambi i casi indicare il TUR BCE vigente al momento della stipula e calcolare il benefit fiscale ex art. 51, co. 4, lett. b), TUIR; verificare che il tasso non superi il tasso soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108. Piano di rimborso: numero di rate mensili, importo di ogni trattenuta in busta paga, data della prima trattenuta, data prevista di estinzione, IBAN del datore per i rimborsi nei mesi in cui la busta paga è assente (aspettativa, maternità, Cassa Integrazione). Clausola di cessazione del rapporto: indicare espressamente se alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa si applica la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (rimborso integrale immediato del saldo residuo), la compensazione con il TFR maturato ex artt. 1241–1252 c.c., o la prosecuzione del rimborso tramite bonifici periodici; la mancanza di questa clausola crea incertezza giuridica in caso di recesso. Delibera societaria: per le società di capitali, il verbale del Consiglio di Amministrazione che approva il prestito, necessario per la validità dell'atto nei confronti della società. Foro competente: Tribunale del lavoro ex art. 409 c.p.c. per le controversie connesse al rapporto di lavoro. Il portale forms-legal.com offre un modello strutturato che include tutte queste sezioni, compresi il prospetto di calcolo del benefit fiscale annuale ex art. 51 TUIR e la clausola di compensazione con il TFR, pronti per la personalizzazione da parte del datore di lavoro.

Come compilare il tuo Contratto di Prestito a Dipendente

Per compilare correttamente il Contratto di Prestito a Dipendente in Italia seguire questi passaggi operativi in sequenza. Passo 1 — Verifica preliminare: consultare il CCNL applicato al settore per verificare l'esistenza di limiti specifici ai prestiti aziendali o di norme che attribuiscano al dipendente il diritto a richiedere prestiti (in alcuni CCNL del settore bancario e delle telecomunicazioni il prestito aziendale è un diritto soggettivo del lavoratore con condizioni predeterminate); consultare lo statuto o il regolamento aziendale per verificare se occorre delibera del Consiglio di Amministrazione. Passo 2 — Delibera societaria: per le società di capitali (s.r.l., s.p.a.) far approvare il prestito dal CdA con verbale che indica il beneficiario, l'importo, il tasso e il piano di rimborso; il verbale deve essere conservato nella cartella del personale del dipendente. Passo 3 — Sezione datore di lavoro: inserire ragione sociale completa, partita IVA, codice fiscale, sede legale, numero REA, Camera di Commercio e nome del legale rappresentante che firma. Passo 4 — Sezione dipendente: inserire nome e cognome completo, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, qualifica contrattuale (es. «impiegato di 3° livello CCNL Commercio»), data di assunzione. Passo 5 — Importo e modalità di erogazione: indicare la somma in cifre (€ X.XXX,00) e in lettere; inserire l'IBAN del conto del dipendente su cui verrà accreditata la somma; specificare la data prevista di erogazione tramite bonifico bancario. Passo 6 — Tasso e benefit fiscale: se il tasso è inferiore al TUR BCE (verificare sul sito della BCE il TUR vigente), inserire il calcolo del benefit fiscale annuale ex art. 51, co. 4, lett. b), TUIR: (importo del prestito × TUR) - (importo del prestito × tasso effettivo) = benefit imponibile; specificare che il datore assoggetta tale importo a ritenuta IRPEF in sede di conguaglio annuale. Passo 7 — Piano di rimborso: indicare il numero di rate mensili, l'importo di ogni trattenuta in busta paga (voce specifica «rimborso prestito aziendale»), la data della prima trattenuta e la data prevista di estinzione. Passo 8 — Clausola di cessazione del rapporto: scegliere tra decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (saldo residuo immediatamente esigibile) e compensazione con TFR ex artt. 1241–1252 c.c.; inserire la formula prescelta. Passo 9 — Firma e conservazione: entrambe le parti firmano il contratto in due originali; conservare l'originale in cartella del personale con il bonifico di erogazione allegato. Alla fine del prestito emettere quietanza ex art. 1199 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Prestito a Dipendente

Nel Contratto di Prestito a Dipendente in Italia si riscontrano errori ricorrenti con conseguenze fiscali, contributive e lavoristiche rilevanti. Errore 1 — Omettere il calcolo e la tassazione del benefit ex art. 51, co. 4, lett. b), TUIR: ogni anno solare in cui il tasso del prestito è inferiore al TUR BCE, il datore deve calcolare il benefit come differenza tra gli interessi al TUR e quelli effettivi, assoggettarlo a ritenuta IRPEF in sede di conguaglio di fine anno e dichiararlo nel CUD/CU del dipendente. La mancata tassazione espone il datore a recupero tributario dell'IRPEF non ritenuta, sanzioni del 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 e recupero contributivo INPS con relativi interessi. Errore 2 — Non ottenere l'autorizzazione scritta del lavoratore alle trattenute: senza una clausola contrattuale espressa di autorizzazione alle trattenute in busta paga, le detrazioni possono essere impugnate dal dipendente davanti al Tribunale del lavoro (art. 409 c.p.c.) come indebita decurtazione della retribuzione con diritto alla restituzione delle somme trattenute. Errore 3 — Non regolamentare la posizione residua in caso di cessazione del rapporto: l'assenza della clausola di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) o di compensazione con il TFR (artt. 1241–1252 c.c.) lascia il datore senza strumenti contrattuali immediati per il recupero del saldo; il datore dovrà agire giudizialmente per ottenere un titolo esecutivo. Errore 4 — Non documentare le trattenute nelle buste paga: ogni trattenuta mensile deve comparire nella busta paga con voce specifica «rimborso prestito aziendale — rata n. X/Y»; l'assenza della voce rende difficile la prova del rimborso parziale in caso di contenzioso. Errore 5 — Non rispettare le soglie di trattenuta minima della retribuzione: sebbene non esista un limite legale espresso per le trattenute volontarie, ridurre la retribuzione netta mensile al di sotto del minimo contrattuale del CCNL espone il datore a contestazioni sindacali e a sanzioni ex art. 2099 c.c. Errore 6 — Confondere il prestito aziendale con l'anticipo TFR ex art. 2120 c.c.: l'anticipo TFR è un diritto del lavoratore (non discrezionale del datore), è limitato al 70% del TFR maturato con anzianità minima di 8 anni e per causali tipizzate, non è restituibile e non genera benefit fiscale. Errore 7 — Concedere il prestito senza delibera del CdA per le società di capitali: il prestito approvato senza delibera dell'organo competente può essere impugnato come atto ultra vires del legale rappresentante. Errore 8 — Omettere la quietanza finale ex art. 1199 c.c.: al completo rimborso il datore deve rilasciare al dipendente quietanza scritta che attesta l'estinzione del debito, a prevenzione di future contestazioni. La documentazione completa e il rispetto di tutte queste prescrizioni sono fondamentali per un contratto che, se mal gestito, espone sia il datore sia il dipendente a contenziosi davanti al Giudice del lavoro e all'Agenzia delle Entrate.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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