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Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza

Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza

D.Lgs. 81/2008 artt. 36-37; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

VERBALE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

DATI AZIENDALI

Datore di lavoro / Azienda: [Datore Ragione Sociale]

Partita IVA: [Datore Partita Iva]

Sede legale: [Datore Sede Legale]

Sede di svolgimento: [Sede Svolgimento]

Settore di attività / ATECO: [Settore Ateco]

Livello di rischio (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011): [Livello Rischio Accordo]

DATI DEL FORMATORE

Formatore: [Formatore Nome Cognome]

Qualifica professionale: [Formatore Qualifica]

Soggetto formatore: [Soggetto Formatore]

DATI DEL CORSO

Tipologia di corso: [Tipologia Corso]

Data: [Data Corso]

Orario: [Orario Inizio] — [Orario Fine]

Durata effettiva: [Durata Effettiva Ore] ore

Modalità di erogazione: [Modalita Erogazione]

PROGRAMMA SVOLTO

[Argomenti Trattati]

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Test di verifica eseguito: [Test Verifica Eseguito]

Modalità del test: [Modalita Test]

Tutti i partecipanti hanno superato la verifica: [Esito Certificazione Corsisti]

ELENCO PARTECIPANTI E FIRME DI PRESENZA

Numero totale di partecipanti: [Numero Partecipanti]

Partecipanti:

[Elenco Partecipanti]

Ciascun lavoratore elencato dichiara di aver partecipato all'intera sessione formativa, di aver ricevuto le informazioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e di aver completato la formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Firma dei partecipanti (raccolta durante il corso):

1. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____

2. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____

3. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____

4. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____

5. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____

6. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____

7. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____

8. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Verbale], [Data Verbale]

Il Formatore: [Formatore Nome Cognome]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il Datore di Lavoro / Responsabile aziendale: [Datore Ragione Sociale]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) — per conoscenza:

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il Formatore

________________

Signature

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza?

Il Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 81/2008 artt. 36, 37; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.

L'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'obbligo di informazione: il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sui rischi aziendali generali e specifici, sulle procedure di emergenza, sul nominativo del RSPP e del medico competente, e sui pericoli connessi all'uso di sostanze pericolose. L'art. 37 disciplina l'obbligo di formazione: il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012) ha definito i contenuti, la durata minima e le modalità della formazione obbligatoria dei lavoratori: un modulo generale di 4 ore (uguale per tutti) e un modulo specifico di rischio di 4, 8 o 12 ore a seconda del macrosettore ATECO, con aggiornamento quinquennale obbligatorio. Il verbale di formazione deve documentare tutti gli elementi del corso (data, durata, argomenti, formatore, partecipanti con firma) per consentire la verifica della conformità all'Accordo. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per qualsiasi settore produttivo italiano.

Quando serve Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza?

Il Verbale di Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori in Italia è necessario in una serie di circostanze che scandiscono l'intero ciclo di vita del rapporto di lavoro, dalla fase di assunzione agli aggiornamenti periodici.

L'occasione principale è l'assunzione di un nuovo lavoratore: la formazione deve avvenire prima o contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa e, in ogni caso, entro 60 giorni dall'assunzione ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008. La prassi più cautelativa — e quella preferita dagli organi di vigilanza — prevede la formazione prima dell'inizio effettivo della mansione a rischio.

Il verbale è necessario anche in caso di cambio di mansione che comporti l'esposizione a nuovi rischi: il lavoratore trasferito a un reparto con rischi diversi o adibito a macchinari nuovi deve ricevere formazione specifica prima di iniziare le nuove attività. Analogamente, l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze chimiche o biologiche, o di nuove tecnologie nell'ambiente di lavoro richiede una formazione aggiuntiva specifica, documentata con un verbale.

L'aggiornamento quinquennale obbligatorio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 richiede la redazione di un nuovo verbale alla conclusione di ogni sessione di aggiornamento, che deve avvenire entro 5 anni dalla formazione precedente.

In seguito a infortuni significativi o a near-miss (quasi-incidenti) che abbiano evidenziato lacune nella formazione, il datore di lavoro deve erogare formazione aggiuntiva mirata, documentandola con apposito verbale. Anche le nuove prescrizioni normative — come la recente attenzione allo stress lavoro-correlato e all'ergonomia — possono richiedere sessioni formative aggiornate.

Cosa includere nel tuo Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza

Un Verbale di Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza completo e conforme al D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 deve contenere elementi specifici che ne garantiscano la validità come prova documentale in sede ispettiva e giudiziaria.

**Intestazione aziendale**: ragione sociale del datore di lavoro, sede legale, partita IVA, settore ATECO e unità produttiva in cui è stata svolta la formazione. La sede di svolgimento è rilevante per la verifica territoriale dell'ente formatore accreditato.

**Dati del formatore**: nome e cognome, titolo professionale e qualifica (RSPP, medico competente, docente accreditato), soggetto formatore di appartenenza (ente bilaterale, agenzia formativa accreditata, società specializzata), riferimento all'accreditamento regionale se applicabile.

**Tipologia di corso**: indicare se si tratta del modulo generale (4 ore), del modulo specifico di rischio basso/medio/elevato (4/8/12 ore), dell'aggiornamento quinquennale (6/8/8 ore), o di formazione aggiuntiva specifica. Citare l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 come riferimento normativo.

**Data, luogo e durata**: data e orario di inizio e fine della sessione (o delle sessioni, se il corso si sviluppa su più giorni), luogo di svolgimento, durata effettiva in ore.

**Argomenti trattati**: elenco dettagliato degli argomenti affrontati, con riferimento al programma dell'Accordo Stato-Regioni. Per il modulo generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori. Per il modulo specifico: rischi dell'attività specifica, DPI, emergenze, segnaletica.

**Elenco partecipanti con firma**: nome, cognome, qualifica e firma di ogni lavoratore presente, con indicazione dell'esito del test di verifica. L'assenza di firme rende il verbale privo di valore probatorio.

**Soggetto formatore**: per i corsi erogati da enti accreditati, allegare copia del titolo di accreditamento regionale o dell'accordo con l'ente bilaterale. Su forms-legal.com il modello include tutti questi campi obbligatori.

Come compilare il tuo Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza

La compilazione del Verbale di Formazione sulla Sicurezza in Italia deve essere effettuata con cura durante o immediatamente dopo la sessione formativa, per garantire la completezza e l'accuratezza dei dati documentati. Seguire questa guida operativa assicura la conformità al D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.

Nel campo **datore di lavoro** inserire la denominazione completa dell'azienda, partita IVA, sede legale e, se diversa, la sede operativa dove è stata svolta la formazione. Il codice ATECO è fondamentale per identificare il livello di rischio dell'Accordo Stato-Regioni applicabile alla formazione.

Nel campo **formatore** indicare nome, cognome e qualifica professionale del docente, nonché il soggetto formatore di appartenenza. Se il corso è erogato da un ente accreditato dalla Regione, specificare il numero e la scadenza dell'accreditamento. Se il formatore è il datore di lavoro stesso (per le imprese minori che utilizzano la formazione datore-RSPP ex art. 34 D.Lgs. 81/2008), indicare espressamente questa circostanza.

Nel campo **tipo di corso** selezionare la tipologia di formazione erogata e indicare la durata prevista dall'Accordo Stato-Regioni. Se il corso si sviluppa su più giornate o sessioni, compilare un verbale per ciascuna sessione o un verbale cumulativo che documenti tutte le sessioni con le relative date e durate.

Nel campo **argomenti** descrivere in modo sintetico ma preciso i temi trattati, con riferimento al programma dell'Accordo Stato-Regioni. Non è sufficiente scrivere genericamente "sicurezza sul lavoro": l'ITL verifica la corrispondenza tra gli argomenti documentati e quelli previsti dall'Accordo.

Nel campo **partecipanti** raccogliere la firma di ciascun lavoratore presente. Se un lavoratore non firma, annotare il motivo (assenza, malore, sopraggiunta urgenza) e prevedere una sessione di recupero. La firma del lavoratore è la prova principale che il contenuto formativo gli è stato trasmesso.

Nell'esito del test di verifica, annotare il punteggio ottenuto da ciascun partecipante e confermare il superamento della soglia minima del 70% (per i corsi con test scritto o e-learning).

Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza

Nella documentazione della formazione sulla sicurezza, le aziende italiane commettono frequentemente errori che invalidano il valore probatorio dei verbali e creano esposizioni a sanzioni durante le ispezioni dell'ITL. Identificare queste insidie è essenziale per una gestione corretta del sistema formativo aziendale.

**Verbale generico senza dettaglio degli argomenti**: un verbale che riporta solo "corso sicurezza D.Lgs. 81/2008" senza specificare i moduli trattati, gli argomenti affrontati e la durata per ciascun argomento non è conforme all'Accordo Stato-Regioni. L'ITL confronta sistematicamente il contenuto documentato con il programma dell'Accordo.

**Mancanza delle firme dei partecipanti**: senza le firme dei lavoratori, il verbale non prova la partecipazione effettiva. In caso di infortunio, il datore di lavoro non può dimostrare che la formazione sia stata effettivamente ricevuta dal lavoratore infortunato.

**Formazione erogata fuori dall'orario di lavoro o con costi addebitati al lavoratore**: l'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il tempo formativo è orario di lavoro effettivo. Qualsiasi accordo che escluda dalla retribuzione il tempo dedicato alla formazione o addebiti i costi al lavoratore è nullo.

**Mancato rispetto dell'Accordo Stato-Regioni per i requisiti del formatore**: far erogare la formazione a soggetti privi dei requisiti richiesti dall'Accordo (esperienza documentata, qualifica professionale) rende la formazione non valida ai fini del D.Lgs. 81/2008, anche se il contenuto trattato era corretto.

**Omesso aggiornamento quinquennale**: la scadenza del quinquennio è spesso trascurata, soprattutto nelle imprese con bassa rotazione del personale. Impostare un sistema di reminder basato sulla data di ultima formazione di ciascun lavoratore è essenziale per evitare violazioni sistematiche.

**Elenco partecipanti incompleto o illeggibile**: il verbale deve riportare nome, cognome e firma di ciascun partecipante in modo leggibile. Fogli firme separati allegati al verbale devono essere fascicolati in modo inscindibile; firme illeggibili o assenti per singoli partecipanti possono rendere la formazione non documentabile per quegli specifici lavoratori.

**Mancata distinzione tra formazione generale e formazione specifica**: l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede un modulo generale (4 ore) e un modulo specifico per rischio basso/medio/elevato. Redigere un unico verbale indifferenziato non consente di verificare il rispetto delle ore minime per ciascun modulo; il verbale deve indicare esplicitamente il modulo svolto.

**Conservazione non conforme**: i verbali di formazione devono essere conservati per almeno dieci anni e messi a disposizione dell'ITL e dell'ASL/ATS su richiesta. La conservazione esclusivamente in formato cartaceo non è vietata, ma espone al rischio di perdita o deterioramento; la digitalizzazione a norma del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) garantisce integrità nel tempo e facilita la messa a disposizione all'ITL e all'ASL/ATS in sede ispettiva. Forms-legal.com consente di generare verbali di formazione completi e conformi all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, con elenco partecipanti, firma e attestazione del formatore, pronti per la stampa, la firma e la conservazione in archivio digitale aziendale.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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