Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza
D.Lgs. 81/2008 artt. 36-37; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
VERBALE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA
ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
DATI AZIENDALI
Datore di lavoro / Azienda: [Datore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Sede legale: [Datore Sede Legale]
Sede di svolgimento: [Sede Svolgimento]
Settore di attività / ATECO: [Settore Ateco]
Livello di rischio (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011): [Livello Rischio Accordo]
DATI DEL FORMATORE
Formatore: [Formatore Nome Cognome]
Qualifica professionale: [Formatore Qualifica]
Soggetto formatore: [Soggetto Formatore]
DATI DEL CORSO
Tipologia di corso: [Tipologia Corso]
Data: [Data Corso]
Orario: [Orario Inizio] — [Orario Fine]
Durata effettiva: [Durata Effettiva Ore] ore
Modalità di erogazione: [Modalita Erogazione]
PROGRAMMA SVOLTO
[Argomenti Trattati]
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Test di verifica eseguito: [Test Verifica Eseguito]
Modalità del test: [Modalita Test]
Tutti i partecipanti hanno superato la verifica: [Esito Certificazione Corsisti]
ELENCO PARTECIPANTI E FIRME DI PRESENZA
Numero totale di partecipanti: [Numero Partecipanti]
Partecipanti:
[Elenco Partecipanti]
Ciascun lavoratore elencato dichiara di aver partecipato all'intera sessione formativa, di aver ricevuto le informazioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e di aver completato la formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Firma dei partecipanti (raccolta durante il corso):
1. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____
2. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____
3. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____
4. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____
5. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____
6. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____
7. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____
8. ______________________________ Firma: __________________ Esito test: _____
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Verbale], [Data Verbale]
Il Formatore: [Formatore Nome Cognome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Datore di Lavoro / Responsabile aziendale: [Datore Ragione Sociale]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) — per conoscenza:
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Formatore
________________
Signature
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza?
Il Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 81/2008 artt. 36, 37; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.
L'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'obbligo di informazione: il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sui rischi aziendali generali e specifici, sulle procedure di emergenza, sul nominativo del RSPP e del medico competente, e sui pericoli connessi all'uso di sostanze pericolose. L'art. 37 disciplina l'obbligo di formazione: il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012) ha definito i contenuti, la durata minima e le modalità della formazione obbligatoria dei lavoratori: un modulo generale di 4 ore (uguale per tutti) e un modulo specifico di rischio di 4, 8 o 12 ore a seconda del macrosettore ATECO, con aggiornamento quinquennale obbligatorio. Il verbale di formazione deve documentare tutti gli elementi del corso (data, durata, argomenti, formatore, partecipanti con firma) per consentire la verifica della conformità all'Accordo. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per qualsiasi settore produttivo italiano.
Quando serve Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza?
Il Verbale di Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori in Italia è necessario in una serie di circostanze che scandiscono l'intero ciclo di vita del rapporto di lavoro, dalla fase di assunzione agli aggiornamenti periodici.
L'occasione principale è l'assunzione di un nuovo lavoratore: la formazione deve avvenire prima o contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa e, in ogni caso, entro 60 giorni dall'assunzione ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008. La prassi più cautelativa — e quella preferita dagli organi di vigilanza — prevede la formazione prima dell'inizio effettivo della mansione a rischio.
Il verbale è necessario anche in caso di cambio di mansione che comporti l'esposizione a nuovi rischi: il lavoratore trasferito a un reparto con rischi diversi o adibito a macchinari nuovi deve ricevere formazione specifica prima di iniziare le nuove attività. Analogamente, l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze chimiche o biologiche, o di nuove tecnologie nell'ambiente di lavoro richiede una formazione aggiuntiva specifica, documentata con un verbale.
L'aggiornamento quinquennale obbligatorio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 richiede la redazione di un nuovo verbale alla conclusione di ogni sessione di aggiornamento, che deve avvenire entro 5 anni dalla formazione precedente.
In seguito a infortuni significativi o a near-miss (quasi-incidenti) che abbiano evidenziato lacune nella formazione, il datore di lavoro deve erogare formazione aggiuntiva mirata, documentandola con apposito verbale. Anche le nuove prescrizioni normative — come la recente attenzione allo stress lavoro-correlato e all'ergonomia — possono richiedere sessioni formative aggiornate.
Cosa includere nel tuo Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza
Un Verbale di Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza completo e conforme al D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 deve contenere elementi specifici che ne garantiscano la validità come prova documentale in sede ispettiva e giudiziaria.
**Intestazione aziendale**: ragione sociale del datore di lavoro, sede legale, partita IVA, settore ATECO e unità produttiva in cui è stata svolta la formazione. La sede di svolgimento è rilevante per la verifica territoriale dell'ente formatore accreditato.
**Dati del formatore**: nome e cognome, titolo professionale e qualifica (RSPP, medico competente, docente accreditato), soggetto formatore di appartenenza (ente bilaterale, agenzia formativa accreditata, società specializzata), riferimento all'accreditamento regionale se applicabile.
**Tipologia di corso**: indicare se si tratta del modulo generale (4 ore), del modulo specifico di rischio basso/medio/elevato (4/8/12 ore), dell'aggiornamento quinquennale (6/8/8 ore), o di formazione aggiuntiva specifica. Citare l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 come riferimento normativo.
**Data, luogo e durata**: data e orario di inizio e fine della sessione (o delle sessioni, se il corso si sviluppa su più giorni), luogo di svolgimento, durata effettiva in ore.
**Argomenti trattati**: elenco dettagliato degli argomenti affrontati, con riferimento al programma dell'Accordo Stato-Regioni. Per il modulo generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori. Per il modulo specifico: rischi dell'attività specifica, DPI, emergenze, segnaletica.
**Elenco partecipanti con firma**: nome, cognome, qualifica e firma di ogni lavoratore presente, con indicazione dell'esito del test di verifica. L'assenza di firme rende il verbale privo di valore probatorio.
**Soggetto formatore**: per i corsi erogati da enti accreditati, allegare copia del titolo di accreditamento regionale o dell'accordo con l'ente bilaterale. Su forms-legal.com il modello include tutti questi campi obbligatori.
Come compilare il tuo Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza
La compilazione del Verbale di Formazione sulla Sicurezza in Italia deve essere effettuata con cura durante o immediatamente dopo la sessione formativa, per garantire la completezza e l'accuratezza dei dati documentati. Seguire questa guida operativa assicura la conformità al D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.
Nel campo **datore di lavoro** inserire la denominazione completa dell'azienda, partita IVA, sede legale e, se diversa, la sede operativa dove è stata svolta la formazione. Il codice ATECO è fondamentale per identificare il livello di rischio dell'Accordo Stato-Regioni applicabile alla formazione.
Nel campo **formatore** indicare nome, cognome e qualifica professionale del docente, nonché il soggetto formatore di appartenenza. Se il corso è erogato da un ente accreditato dalla Regione, specificare il numero e la scadenza dell'accreditamento. Se il formatore è il datore di lavoro stesso (per le imprese minori che utilizzano la formazione datore-RSPP ex art. 34 D.Lgs. 81/2008), indicare espressamente questa circostanza.
Nel campo **tipo di corso** selezionare la tipologia di formazione erogata e indicare la durata prevista dall'Accordo Stato-Regioni. Se il corso si sviluppa su più giornate o sessioni, compilare un verbale per ciascuna sessione o un verbale cumulativo che documenti tutte le sessioni con le relative date e durate.
Nel campo **argomenti** descrivere in modo sintetico ma preciso i temi trattati, con riferimento al programma dell'Accordo Stato-Regioni. Non è sufficiente scrivere genericamente "sicurezza sul lavoro": l'ITL verifica la corrispondenza tra gli argomenti documentati e quelli previsti dall'Accordo.
Nel campo **partecipanti** raccogliere la firma di ciascun lavoratore presente. Se un lavoratore non firma, annotare il motivo (assenza, malore, sopraggiunta urgenza) e prevedere una sessione di recupero. La firma del lavoratore è la prova principale che il contenuto formativo gli è stato trasmesso.
Nell'esito del test di verifica, annotare il punteggio ottenuto da ciascun partecipante e confermare il superamento della soglia minima del 70% (per i corsi con test scritto o e-learning).
Requisiti legali per Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza
Il Verbale di Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza in Italia trova la sua base normativa nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) e nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che costituisce la fonte tecnica dettagliata per l'attuazione degli artt. 36 e 37 del decreto. L'art. 36 disciplina l'informazione dei lavoratori sui rischi aziendali, imposta come adempimento continuo e non limitato al periodo di assunzione. L'art. 37 disciplina la formazione: il comma 1 impone che avvenga in orario di lavoro a costo zero per il lavoratore; il comma 4 stabilisce che debba essere svolta prima o al momento dell'assunzione, comunque entro 60 giorni; il comma 5 impone il rispetto dell'Accordo Stato-Regioni per contenuti e durata; il comma 12 qualifica il tempo dedicato alla formazione come orario di lavoro effettivo.
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce: struttura della formazione (modulo generale 4 ore + modulo specifico 4/8/12 ore per rischio basso/medio/elevato), classificazione delle aziende per macrosettore ATECO con 9 livelli di rischio, requisiti dei formatori (esperienza documentata nel settore sicurezza), modalità di verifica dell'apprendimento (test obbligatorio), aggiornamento quinquennale (6/8/8 ore), formazione e-learning ammessa con limitazioni.
La violazione degli obblighi di informazione (art. 36) e formazione (art. 37) è sanzionata dall'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. In caso di infortuni collegati a lacune formative, il datore di lavoro risponde penalmente per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme antinfortunistiche. L'ITL e l'ASL/ATS verificano sistematicamente la formazione in sede ispettiva, richiedendo verbali e attestati individuali.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede obblighi formativi specifici aggiuntivi per determinate categorie di lavoratori e mansioni: i preposti devono ricevere formazione specifica ex art. 37, comma 7, con aggiornamento biennale di 6 ore introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di conversione del D.L. 146/2021); i lavoratori che utilizzano attrezzature speciali (piattaforme elevabili, carrelli elevatori, gru, ecc.) devono ottenere abilitazione specifica ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; chi lavora in spazi confinati è soggetto al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 che impone formazione e certificazione specifiche. Queste formazioni speciali devono essere documentate con verbali distinti da quelli della formazione generale.
Tra i lavoratori che hanno completato la formazione di primo ingresso, le aziende devono distinguere l'aggiornamento periodico quinquennale (6/8/8 ore a seconda del livello di rischio) per non incorrere nella violazione dell'art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008. Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce i requisiti minimi dei formatori in base al livello di rischio dell'azienda: per il rischio elevato, il formatore deve possedere laurea in discipline tecnico-scientifiche o esperienza lavorativa documentata di almeno cinque anni nel settore specifico. La presenza di un formatore non qualificato rende la formazione priva di valore legale ai fini del D.Lgs. 81/2008, con conseguente ripetizione degli obblighi formativi a costo dell'azienda.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza
Nella documentazione della formazione sulla sicurezza, le aziende italiane commettono frequentemente errori che invalidano il valore probatorio dei verbali e creano esposizioni a sanzioni durante le ispezioni dell'ITL. Identificare queste insidie è essenziale per una gestione corretta del sistema formativo aziendale.
**Verbale generico senza dettaglio degli argomenti**: un verbale che riporta solo "corso sicurezza D.Lgs. 81/2008" senza specificare i moduli trattati, gli argomenti affrontati e la durata per ciascun argomento non è conforme all'Accordo Stato-Regioni. L'ITL confronta sistematicamente il contenuto documentato con il programma dell'Accordo.
**Mancanza delle firme dei partecipanti**: senza le firme dei lavoratori, il verbale non prova la partecipazione effettiva. In caso di infortunio, il datore di lavoro non può dimostrare che la formazione sia stata effettivamente ricevuta dal lavoratore infortunato.
**Formazione erogata fuori dall'orario di lavoro o con costi addebitati al lavoratore**: l'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il tempo formativo è orario di lavoro effettivo. Qualsiasi accordo che escluda dalla retribuzione il tempo dedicato alla formazione o addebiti i costi al lavoratore è nullo.
**Mancato rispetto dell'Accordo Stato-Regioni per i requisiti del formatore**: far erogare la formazione a soggetti privi dei requisiti richiesti dall'Accordo (esperienza documentata, qualifica professionale) rende la formazione non valida ai fini del D.Lgs. 81/2008, anche se il contenuto trattato era corretto.
**Omesso aggiornamento quinquennale**: la scadenza del quinquennio è spesso trascurata, soprattutto nelle imprese con bassa rotazione del personale. Impostare un sistema di reminder basato sulla data di ultima formazione di ciascun lavoratore è essenziale per evitare violazioni sistematiche.
**Elenco partecipanti incompleto o illeggibile**: il verbale deve riportare nome, cognome e firma di ciascun partecipante in modo leggibile. Fogli firme separati allegati al verbale devono essere fascicolati in modo inscindibile; firme illeggibili o assenti per singoli partecipanti possono rendere la formazione non documentabile per quegli specifici lavoratori.
**Mancata distinzione tra formazione generale e formazione specifica**: l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede un modulo generale (4 ore) e un modulo specifico per rischio basso/medio/elevato. Redigere un unico verbale indifferenziato non consente di verificare il rispetto delle ore minime per ciascun modulo; il verbale deve indicare esplicitamente il modulo svolto.
**Conservazione non conforme**: i verbali di formazione devono essere conservati per almeno dieci anni e messi a disposizione dell'ITL e dell'ASL/ATS su richiesta. La conservazione esclusivamente in formato cartaceo non è vietata, ma espone al rischio di perdita o deterioramento; la digitalizzazione a norma del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) garantisce integrità nel tempo e facilita la messa a disposizione all'ITL e all'ASL/ATS in sede ispettiva. Forms-legal.com consente di generare verbali di formazione completi e conformi all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, con elenco partecipanti, firma e attestazione del formatore, pronti per la stampa, la firma e la conservazione in archivio digitale aziendale.
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Forms Legal. (2026). Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/health-safety/verbale-formazione-sicurezza-lavoratori
"Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/employment/health-safety/verbale-formazione-sicurezza-lavoratori.
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}Domande frequenti
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (confermato dall'Accordo del 22 febbraio 2012 per i dirigenti) definisce la durata minima della formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il percorso formativo è strutturato in due moduli: un modulo generale di almeno 4 ore, uguale per tutti i settori, che tratta la normativa di riferimento, i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l'organizzazione della prevenzione aziendale, e i diritti e doveri dei lavoratori; e un modulo specifico di rischio basso (4 ore), medio (8 ore) o elevato (12 ore) in base alla classificazione del macrosettore ATECO dell'azienda (Allegato II all'Accordo). La durata totale minima varia quindi da 8 ore (rischio basso) a 16 ore (rischio elevato). L'aggiornamento quinquennale è obbligatorio per almeno 6 ore (rischio basso), 8 ore (medio) o 8 ore (elevato). La formazione deve essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla mansione e deve essere svolta durante l'orario di lavoro, con tutti i costi a carico del datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 art. 37, comma 12 stabilisce espressamente che il tempo dedicato alla formazione è computato come orario di lavoro effettivo.
Sì, ma con limitazioni precise. L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha disciplinato la formazione in modalità e-learning per la salute e sicurezza sul lavoro. Il modulo generale della formazione lavoratori (4 ore) può essere svolto integralmente in modalità e-learning. Invece, il modulo specifico di rischio può essere svolto in e-learning solo per il livello di rischio basso; per il rischio medio e alto, la parte pratica (addestramento) deve essere svolta in presenza. Durante la pandemia da COVID-19, accordi temporanei hanno consentito una deroga a queste regole, ma attualmente il regime ordinario è nuovamente applicabile. Per essere riconoscibile ai fini dell'obbligo formativo, la piattaforma e-learning deve garantire: identificazione dell'utente, tracciamento della partecipazione (ore fruite), verifica dell'apprendimento tramite test finale con superamento di almeno il 70% delle domande, e rilascio di attestato. Il verbale di formazione per i corsi e-learning deve documentare la piattaforma utilizzata, le ore di fruizione effettive e l'esito del test di verifica. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro può richiedere la documentazione del percorso e-learning in sede ispettiva.
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la formazione dei lavoratori sia erogata da soggetti qualificati. In base all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e alle successive integrazioni, i soggetti formatori abilitati sono: i datori di lavoro che svolgono direttamente la formazione (art. 34 D.Lgs. 81/2008, solo per le imprese minori e con formazione del datore-RSPP certificata); i soggetti formatori istituzionali pubblici (INAIL, enti previdenziali, Ispettorato Territoriale del Lavoro, scuole e università, Forze Armate, VVF); le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; gli enti bilaterali paritetici; le fondazioni accreditate; i soggetti privati accreditati dalle Regioni e Province Autonome per la formazione professionale. La qualifica dei docenti è disciplinata dall'Accordo: devono possedere specifici requisiti di esperienza professionale nel settore della sicurezza sul lavoro (almeno 3-5 anni di esperienza documentata). Il titolare di partita IVA privo di accreditamento regionale non può erogare formazione ai sensi dell'Accordo come soggetto formatore autonomo, ma può farlo nell'ambito di un organismo accreditato.
Il D.Lgs. 81/2008 distingue chiaramente tra informazione e formazione, disciplinandole in due articoli separati con contenuti e modalità distinti. L'informazione (art. 36 D.Lgs. 81/2008) è la trasmissione di conoscenze specifiche sui rischi aziendali: il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta in generale, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività, sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, l'antincendio e l'evacuazione, sul nominativo del RSPP e del medico competente, sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi. L'informazione può avvenire oralmente, tramite affissione di cartelli, distribuzione di opuscoli, o mediante il modulo informativo allegato al contratto di assunzione. La formazione (art. 37 D.Lgs. 81/2008) è invece un processo più strutturato, finalizzato all'acquisizione di competenze e comportamenti sicuri mediante corsi teorici e pratici erogati da soggetti qualificati. La formazione deve essere documentata mediante verbale o attestato di partecipazione con test di verifica. Entrambi gli adempimenti devono avvenire prima dell'adibizione alla mansione e la loro omissione è sanzionata penalmente dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
Il superamento del test di verifica finale è obbligatorio per il riconoscimento della formazione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. La soglia minima di superamento è fissata al 70% delle risposte corrette per i corsi erogati in modalità e-learning; per i corsi in aula, la verifica dell'apprendimento è valutata dal formatore attraverso test scritti, prove pratiche o colloquio. Se il lavoratore non supera il test, non può essere considerato formato ai fini del D.Lgs. 81/2008 e non può essere adibito alle mansioni a rischio per le quali era prevista la formazione. Il datore di lavoro deve organizzare una sessione di recupero o ripetere il corso: non è possibile attestare una formazione avvenuta in modo difforme dall'Accordo. La ripetizione non è sanzionata di per sé, ma il lavoratore non formato (o formato non validamente) che subisce un infortunio espone il datore di lavoro a responsabilità penale per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme antinfortunistiche, con la circostanza aggravante di non aver adottato le misure previste dalla legge.
Il verbale di formazione e l'attestato di frequenza assolvono a due funzioni distinte, entrambe necessarie per una documentazione completa. Il verbale di formazione è il documento aziendale interno che registra l'avvenuto svolgimento del corso: data, luogo, argomenti trattati, nome del formatore, elenco dei partecipanti con firma, durata effettiva. È firmato sia dal formatore che da tutti i partecipanti e viene conservato nell'archivio sicurezza dell'azienda. L'attestato di frequenza è il documento individuale rilasciato al singolo lavoratore a conclusione del corso, che certifica il superamento del percorso formativo: deve essere firmato dal soggetto formatore accreditato e deve riportare il nominativo del lavoratore, la data, la durata, gli argomenti del corso e l'esito del test di verifica. L'attestato viene consegnato al lavoratore per i propri archivi personali ed è il documento che il lavoratore può esibire in caso di cambio azienda per dimostrare la formazione già ricevuta, evitando la ripetizione del corso. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro richiede sistematicamente sia il verbale interno che gli attestati individuali nelle ispezioni sulla sicurezza.
L'aggiornamento periodico della formazione sulla sicurezza è obbligatorio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. La periodicità è quinquennale (ogni 5 anni), con una durata minima che varia in base al livello di rischio dell'azienda: 6 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 8 ore per il rischio elevato. L'aggiornamento quinquennale è autonomo rispetto al corso base: non lo sostituisce ma lo integra, concentrandosi sulle novità normative e tecnologiche intervenute nel quinquennio. Oltre all'aggiornamento quinquennale obbligatorio, la formazione deve essere ripetuta anche al verificarsi di determinate condizioni: cambio di mansione che comporti nuovi rischi, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi, evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi, infortuni significativi o near-miss che abbiano evidenziato lacune nella formazione. La mancata effettuazione dell'aggiornamento quinquennale equivale, ai fini sanzionatori del D.Lgs. 81/2008, alla mancata formazione iniziale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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