Lettera di Nomina del Medico Competente
D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 25, 38-42; D.M. 24 luglio 1999
LETTERA DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. a), 25, 38-42 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
DATI DEL DATORE DI LAVORO
Ragione sociale / Nome: [Datore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Sede legale: [Datore Sede Legale]
Unità produttive / sedi operative soggette all'incarico: [Unita Produttive]
Settore di attività / ATECO: [Settore Ateco]
Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]
DATI DEL MEDICO COMPETENTE NOMINATO
Nome e cognome: [Medico Nome Cognome]
Codice fiscale: [Medico Codice Fiscale]
Iscrizione all'Ordine dei Medici: [Medico Iscrizione Ordine]
Titolo abilitativo (art. 38 D.Lgs. 81/2008): [Medico Specializzazione]
Iscrizione elenco Ministero della Salute: [Medico Iscrizione Ministero]
Studio / struttura sanitaria: [Medico Studio Professionale]
OGGETTO: Nomina a Medico Competente
Egregio/a [Medico Nome Cognome],
Con la presente, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, La nomino quale medico competente ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera a), e 38-42 del medesimo decreto, con decorrenza dal [Data Decorrenza], per le unità produttive di cui sopra.
1. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Il medico competente nominato è tenuto a:
— collaborare con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai rischi professionali presenti nelle unità produttive indicate;
— effettuare la sorveglianza sanitaria sui [Numero Lavoratori Esposti] lavoratori esposti ai seguenti rischi: [Rischi Professionali];
— effettuare visite preventive prima dell'adibizione alla mansione a rischio, visite periodiche con frequenza [Frequenza Visite], visite su richiesta del lavoratore, visite al rientro da assenza superiore a 60 giorni, e visite alla cessazione dell'esposizione al rischio (art. 41 D.Lgs. 81/2008);
— esprimere per iscritto il giudizio di idoneità alla mansione specifica con le eventuali prescrizioni o limitazioni (art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/2008);
— istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio di ciascun lavoratore esposto (art. 25, comma 1, lettera c) D.Lgs. 81/2008);
— effettuare sopralluoghi agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al RSPP;
— trasmettere all'INAIL, entro il 31 marzo di ogni anno, la Relazione Sanitaria con i dati aggregati anonimi (art. 40 D.Lgs. 81/2008);
— informare il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.
2. CORRISPETTIVO PROFESSIONALE
Per le prestazioni professionali oggetto del presente incarico è concordato il seguente compenso:
— Visita preventiva / periodica per ciascun lavoratore: € [Corrispettivo Visita]
— Sopralluogo annuale agli ambienti di lavoro: € [Corrispettivo Sopralluogo]
Il compenso sarà fatturato a consuntivo delle prestazioni effettuate con frequenza trimestrale. Gli importi sono comprensivi di spese generali di studio e si intendono al netto di IVA e ritenuta d'acconto ove applicabili. Nel rispetto del principio dell'equo compenso di cui alla L. 12 novembre 2023, n. 49, le parti concordano che il presente corrispettivo è adeguato all'importanza dell'incarico e alla complessità dei rischi da monitorare.
3. DURATA E RECESSO
Il presente incarico ha durata: [Durata Incarico], con decorrenza dal [Data Decorrenza].
Ciascuna parte può recedere dall'incarico con un preavviso scritto di [Preavviso Recesso] giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso, il medico uscente è tenuto a consegnare al datore di lavoro tutte le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori ex art. 25, comma 1, lettera c) D.Lgs. 81/2008.
4. TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI
I dati sanitari individuali dei lavoratori sono trattati dal medico competente in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). La comunicazione al datore di lavoro è limitata al solo giudizio di idoneità alla mansione, in forma anonima quanto ai dati clinici, nel rispetto dell'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Nomina], [Data Nomina]
Il Datore di Lavoro
[Datore Ragione Sociale]
In persona di: [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Medico Competente Nominato
[Medico Nome Cognome]
Dichiara di accettare il presente incarico e di possedere i requisiti abilitativi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Medico Competente
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Nomina del Medico Competente?
La Lettera di Nomina del Medico Competente in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 25, 38, 39, 40, 41, 42.
La normativa che regola la figura e i compiti del medico competente è concentrata negli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008. L'art. 38 stabilisce i requisiti professionali abilitanti: specializzazione in Medicina del Lavoro, iscrizione nell'apposito elenco ministeriale e aggiornamento continuo (ECM). L'art. 39 definisce le modalità di svolgimento dell'attività: il medico competente può operare come dipendente dell'azienda, come libero professionista esterno, o nell'ambito di una struttura sanitaria convenzionata. L'art. 41 elenca gli accertamenti sanitari obbligatori (visita preventiva, periodica, al rientro da assenza, a richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto), mentre l'art. 40 impone la trasmissione annuale all'INAIL della Relazione Sanitaria con dati aggregati anonimi.
La nomina è obbligatoria ogni volta che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rileva rischi per la salute che richiedono sorveglianza sanitaria: esposizione a rumore oltre i valori di azione (D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII), a vibrazioni, ad agenti chimici pericolosi (Titolo IX), a cancerogeni e mutageni (Capo II, Titolo IX), ad agenti biologici (Titolo X), a movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), a lavoro ai videoterminali per oltre 20 ore settimanali (Titolo VII), a lavoro notturno, ad amianto (Titolo XI). La mancata nomina ove obbligatoria espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
Quando serve Lettera di Nomina del Medico Competente?
La Lettera di Nomina del Medico Competente in Italia è necessaria in tutti i contesti lavorativi in cui il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individua rischi per la salute dei lavoratori che richiedono monitoraggio sanitario specializzato. L'obbligo nasce contestualmente all'avvio dell'attività aziendale nei settori ad alta esposizione e si rinnova ogni volta che cambiano significativamente le condizioni di lavoro o la composizione della forza lavoro.
La nomina è richiesta immediatamente all'atto dell'assunzione del primo lavoratore esposto a rischi specifici, o al massimo prima che il lavoratore inizi a svolgere le mansioni a rischio, poiché la visita preventiva deve precedere l'adibizione alla mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Nei settori in cui l'esposizione è strutturale — industria chimica, metalmeccanica, edilizia, sanità, agricoltura — la nomina è pressoché universale e deve essere rinnovata a ogni cambio di professionista.
La sostituzione del medico competente precedente impone la redazione di una nuova lettera di nomina: dimissioni, trasferimento, pensionamento, revoca o scadenza contrattuale richiedono la designazione immediata di un successore per evitare interruzioni nella sorveglianza sanitaria. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS) verificano la continuità della nomina nelle ispezioni periodiche.
La nomina è altresì necessaria quando nuove lavorazioni o nuovi macchinari introdotti in azienda creano esposizioni a rischi non previsti nel DVR originario, che deve essere aggiornato ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. In tali casi, il datore di lavoro deve coinvolgere il medico competente già nella fase di valutazione del nuovo rischio, prima dell'avvio delle nuove attività.
Cosa includere nel tuo Lettera di Nomina del Medico Competente
La Lettera di Nomina del Medico Competente conforme al D.Lgs. 81/2008 deve contenere una serie di elementi specifici che garantiscano la validità giuridica del conferimento dell'incarico e la chiarezza operativa del rapporto professionale tra il datore di lavoro e il professionista.
**Identificazione del datore di lavoro**: ragione sociale, partita IVA, sede legale, elenco delle unità produttive coperte dall'incarico, e nominativo del legale rappresentante. La nomina deve indicare esplicitamente tutte le sedi e i reparti soggetti a sorveglianza sanitaria.
**Identificazione del medico competente**: nome e cognome, numero di iscrizione all'Ordine dei Medici, specializzazione in Medicina del Lavoro (o altro titolo abilitante ex art. 38 D.Lgs. 81/2008), e numero di iscrizione nell'elenco ministeriale dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute.
**Oggetto dell'incarico**: descrizione dei rischi professionali presenti nell'azienda per cui è richiesta sorveglianza sanitaria (rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, lavoro notturno, ecc.) con riferimento agli articoli del D.Lgs. 81/2008 applicabili.
**Compiti del medico competente**: elenco delle attività obbligatorie ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008: collaborazione alla valutazione dei rischi, visite preventive e periodiche, giudizi di idoneità, custodia cartelle sanitarie, sopralluoghi agli ambienti di lavoro, Relazione Sanitaria annuale all'INAIL ex art. 40, comunicazione al RLS dei risultati anonimi aggregati.
**Corrispettivo professionale**: compenso concordato, con indicazione delle modalità di fatturazione, nel rispetto del D.M. 24 luglio 1999 sulle tariffe minime e dell'equo compenso ex L. 49/2023.
**Durata e rinnovo**: periodo di durata dell'incarico, clausola di rinnovo automatico o rinegoziazione, e condizioni di recesso. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato e personalizzabile per qualsiasi settore produttivo italiano.
Come compilare il tuo Lettera di Nomina del Medico Competente
La compilazione della Lettera di Nomina del Medico Competente in Italia richiede la raccolta preventiva di alcune informazioni fondamentali sull'azienda e sul professionista selezionato. Seguire questa procedura garantisce un documento completo e conforme al D.Lgs. 81/2008.
Nel campo **datore di lavoro** inserire la denominazione completa dell'impresa (ragione sociale e forma giuridica), la partita IVA, la sede legale, e l'elenco di tutte le unità produttive soggette alla sorveglianza sanitaria del medico nominato. Se l'azienda è articolata su più sedi, è possibile nominare lo stesso medico per tutte le unità o medici diversi per unità diverse — ma ciascuna nomina deve essere documentata separatamente.
Nel campo **medico competente** inserire nome e cognome completi, codice fiscale, numero di iscrizione all'Ordine dei Medici della provincia di appartenenza, titolo specialistico posseduto (es. specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita presso l'Università degli Studi di Milano), e numero di iscrizione nell'elenco dei medici competenti del Ministero della Salute: questo dato è verificabile sul portale ufficiale del Ministero.
Nel campo **rischi e mansioni** descrivere i rischi professionali specifici per cui è richiesta la sorveglianza, facendo riferimento ai Titoli del D.Lgs. 81/2008 applicabili (es. Titolo VIII Capo I per il rumore, Titolo IX per gli agenti chimici) e al numero di lavoratori esposti per ciascuna categoria di rischio.
Nel campo **corrispettivo** indicare il compenso concordato per le visite preventive, le visite periodiche, i sopralluoghi e la Relazione Sanitaria annuale. Le tariffe di riferimento sono indicate nel D.M. 24 luglio 1999, anche se nella pratica le parti sono libere di negoziare importi diversi nel rispetto dell'equo compenso ex L. 49/2023.
Nel campo **durata** specificare il termine dell'incarico (es. un anno rinnovabile) e le condizioni di recesso anticipato, che devono consentire un passaggio ordinato delle cartelle sanitarie al successore.
Requisiti legali per Lettera di Nomina del Medico Competente
La Lettera di Nomina del Medico Competente in Italia si inserisce in un sistema normativo complesso che impone requisiti precisi sia al professionista che al datore di lavoro. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) costituisce la fonte normativa principale: l'art. 18, comma 1, lettera a) impone l'obbligo di nomina ove la sorveglianza sanitaria sia prevista dalla normativa specifica; l'art. 38 definisce i titoli abilitativi; l'art. 25 elenca i compiti del medico competente; gli artt. 39-41 regolano le modalità di esercizio e gli accertamenti sanitari; l'art. 42 stabilisce i provvedimenti conseguenti al giudizio di inidoneità.
L'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende visita preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore (se ritenuta correlata ai rischi professionali), al rientro da assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, e alla cessazione dell'esposizione. Il medico competente deve esprimere per iscritto il giudizio di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41, comma 6, con le eventuali prescrizioni di limitazioni temporanee o permanenti.
La violazione dell'obbligo di nomina del medico competente ove obbligatorio configura il reato previsto dall'art. 55, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, punito con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. L'organo di vigilanza competente è l'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS) per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per il sistema di sicurezza nel suo complesso. Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 tutelano la riservatezza dei dati sanitari dei lavoratori, consentendone il trattamento solo per le finalità previste dal rapporto di lavoro.
Il medico competente è tenuto a istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore soggetto a sorveglianza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e dell'allegato IIIA al medesimo decreto. La cartella deve essere custodita con garanzia di riservatezza e, alla cessazione del rapporto di lavoro, consegnata al lavoratore o trasmessa all'INAIL su richiesta. L'omessa tenuta della cartella sanitaria è sanzionata con arresto fino a un mese o ammenda da 246,82 a 986,15 euro ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
Sul piano previdenziale, le malattie professionali accertate dal medico competente devono essere denunciate all'INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 139-140. Il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi (art. 29, comma 1 D.Lgs. 81/2008) e collabora con il datore di lavoro e il RSPP alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), apportando il contributo tecnico-scientifico per i rischi di natura sanitaria. Ogni anno, entro il 31 marzo, il medico competente redige la relazione annuale sul proprio operato ex art. 40, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere al datore di lavoro e agli Organismi Paritetici Territoriali (OPT) ove previsto dal CCNL applicabile. La mancata redazione o trasmissione della relazione annuale espone il medico competente a sanzione amministrativa fino a 3.071,27 euro ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Nomina del Medico Competente
Nella gestione della nomina del medico competente in Italia, i datori di lavoro commettono errori sistematici che espongono l'azienda a sanzioni e compromettono la tutela della salute dei lavoratori. Identificare queste insidie preventivamente è essenziale per una corretta gestione del sistema di prevenzione aziendale.
**Nomina di un medico non iscritto nell'elenco ministeriale**: selezionare un medico privo dell'iscrizione nell'elenco dei medici competenti del Ministero della Salute ex art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 rende la nomina nulla e le visite sanitarie prive di valore legale. Prima della nomina, verificare sempre la posizione del professionista sull'apposita banca dati ministeriale.
**Nomina generica senza specificazione dei rischi e delle unità produttive**: una lettera di nomina che non identifichi i rischi specifici da monitorare e le sedi coperte non consente al medico di pianificare la sorveglianza sanitaria in modo adeguato e non è sufficiente ai fini della verifica da parte dell'ASL/ATS.
**Interruzione della sorveglianza sanitaria per carenza di nomina**: il licenziamento o le dimissioni del medico competente precedente non esimono dal continuare la sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve nominare un sostituto prima che si verifichino scadenze di visite periodiche, pena la violazione degli obblighi di cui all'art. 18 TUSL.
**Mancata trasmissione della Relazione Sanitaria all'INAIL**: il medico competente è tenuto a trasmettere annualmente all'INAIL, entro il 31 marzo di ogni anno, la Relazione Sanitaria con i dati aggregati anonimi ex art. 40 D.Lgs. 81/2008 tramite il portale INAIL. La mancata trasmissione è una violazione a carico del medico e indirettamente del datore che non l'ha sollecitata.
**Mancato rispetto del principio di periodicità delle visite**: le visite periodiche devono essere effettuate con la frequenza stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario — di norma ogni anno o ogni due anni a seconda del rischio. Ritardi sistematici espongono il datore di lavoro a responsabilità civile in caso di malattia professionale.
**Mancata comunicazione al RLS dei risultati anonimi collettivi**: l'art. 25, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 81/2008 impone al medico competente di informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sui risultati della sorveglianza sanitaria in forma anonima e collettiva, ove richiesto. Trascurare questo adempimento priva il RLS delle informazioni necessarie per la propria funzione di vigilanza.
**Incarico conferito a professionista non in possesso dei requisiti**: l'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 richiede specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure specializzazione equipollente riconosciuta. Nominare un medico privo della specializzazione e dell'iscrizione nell'elenco ministeriale invalida la nomina e costituisce reato.
**Omessa valutazione dei rischi in collaborazione**: un errore frequente consiste nel considerare il medico competente un professionista esterno con funzioni meramente esecutive. L'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 impone invece la sua collaborazione attiva alla valutazione dei rischi, rendendo il DVR carente e potenzialmente invalido in sede ispettiva o processuale se tale apporto è assente.
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}Domande frequenti
L'obbligo di nominare il medico competente sorge in capo al datore di lavoro ogniqualvolta il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. 81/2008, evidenzi l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute che richiedono sorveglianza sanitaria. L'art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di nominare il medico competente quando previsto dalla normativa specifica di settore o quando il DVR lo richieda. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza di agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), agenti chimici, cancerogeni o mutageni, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi, lavoro ai videoterminali per più di 20 ore settimanali, notturno, lavori in quota, amianto e altri rischi espressamente elencati nei Titoli specifici del D.Lgs. 81/2008 (dal Titolo V al Titolo XI). La mancata nomina, ove obbligatoria, costituisce reato punito con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
L'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti professionali che il medico competente deve possedere per esercitare la funzione. Può assumere l'incarico di medico competente il medico chirurgo che sia in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica; libera docenza in Medicina del Lavoro; specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale, con documentata esperienza quinquennale nel campo della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori; docenza o libera docenza in Tossicologia Industriale, in Igiene Industriale, in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro con documentata esperienza quinquennale. Il medico competente deve inoltre essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e mantenere un aggiornamento professionale continuo di almeno 15 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) ogni anno nel settore della medicina del lavoro.
Il medico competente nominato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 svolge un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione aziendale. I suoi compiti principali comprendono: la collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP nella predisposizione del DVR, con particolare riguardo alla valutazione dei rischi che richiedono sorveglianza sanitaria; l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a rischi specifici, mediante visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, al rientro da assenza superiore a 60 giorni e alla cessazione del rapporto (art. 41 D.Lgs. 81/2008); l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica in forma scritta con eventuale prescrizione di limitazioni o misure correttive; la custodia e l'aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio di ciascun lavoratore ex art. 25, comma 1, lettera c); la comunicazione all'INAIL, tramite il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), dei dati epidemiologici anonimi aggregati; la trasmissione all'INAIL dei dati sanitari in forma aggregata nella Relazione Sanitaria annuale (art. 40 D.Lgs. 81/2008).
Il giudizio di idoneità alla mansione specifico emesso dal medico competente ai sensi dell'art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 può essere idoneità piena, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni temporanee o permanenti, oppure inidoneità temporanea o permanente. Avverso il giudizio di idoneità, sia il datore di lavoro che il lavoratore possono presentare ricorso entro trenta giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (Azienda Sanitaria Locale — ASL/ATS), che dispone una visita di revisione nella persona di un medico specialista in medicina del lavoro designato dall'organo stesso (art. 41, comma 9 D.Lgs. 81/2008). Il giudizio dell'organo di vigilanza è definitivo in sede amministrativa. Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le misure indicate nel giudizio di idoneità; in caso di inidoneità permanente, deve valutare la possibilità di adibirlo a mansioni diverse compatibili con lo stato di salute (c.d. obbligo di repêchage sanitario), prima di procedere al licenziamento per sopravvenuta incapacità (art. 3 L. 604/1966).
La nomina del medico competente deve essere formalizzata per iscritto attraverso una lettera di nomina o un contratto di prestazione professionale che definisca chiaramente: l'identità del professionista e i suoi titoli abilitativi, con riferimento all'iscrizione nell'elenco del Ministero della Salute ex art. 38, comma 4 D.Lgs. 81/2008; l'ambito dell'incarico (unità produttive coperte, tipologie di rischi da monitorare, numero di lavoratori da sottoporre a sorveglianza); il calendario delle visite periodiche e preventive; le modalità di accesso all'azienda per le sopralluoghi congiuntamente al RSPP; i corrispettivi professionali, nel rispetto delle tariffe minime del D.M. 24 luglio 1999 e dell'equo compenso ex L. 49/2023 (art. 2229-2238 c.c. per i professionisti intellettuali); la durata dell'incarico e le modalità di rinnovo o recesso. La collaborazione con il medico competente può essere strutturata sia con un professionista interno all'azienda (dipendente con rapporto subordinato, frequente nelle grandi imprese) sia con un professionista esterno a partita IVA (la soluzione più comune per le PMI italiane), con onorari commisurati al numero di lavoratori e alla complessità dei rischi.
Il medico competente è tenuto a rispettare rigorosi obblighi di riservatezza sui dati sanitari individuali dei lavoratori, che rientrano nella categoria delle informazioni sanitarie particolarmente sensibili ai sensi degli artt. 9 e 88 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008. Le cartelle sanitarie e di rischio, istituite dal medico competente per ogni lavoratore ex art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, devono essere conservate con la massima riservatezza e trasmesse al datore di lavoro solo in forma anonima e aggregata. Al datore di lavoro, il medico competente comunica esclusivamente il giudizio di idoneità alla mansione (art. 41, comma 6), senza rivelare la diagnosi né i dati clinici individuali: tale obbligo di riservatezza è tutelato sia dall'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) che dall'art. 25, comma 1, lettera c) del TUSL. L'INAIL riceve i dati sanitari in forma aggregata e anonima attraverso la Relazione Sanitaria annuale (art. 40 D.Lgs. 81/2008), mentre il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) raccoglie i dati epidemiologici collettivi.
La cessazione del rapporto con il medico competente — per scadenza del contratto, recesso, dimissioni del professionista o revoca da parte del datore di lavoro — comporta una serie di adempimenti obbligatori. Il medico uscente è tenuto a consegnare al datore di lavoro tutte le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, che ne è il custode ai fini della continuità della sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve nominare senza indugio un nuovo medico competente, poiché il periodo privo di copertura medica espone all'accertamento di violazione dell'art. 18 TUSL da parte dell'ITL. Il medico competente entrante deve prendere visione delle cartelle sanitarie preesistenti per garantire la continuità della sorveglianza. In caso di scioglimento o cessazione dell'azienda, le cartelle sanitarie devono essere conservate per almeno dieci anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio (quarant'anni per gli agenti cancerogeni e mutageni ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/2008), e consegnate all'INAIL per la conservazione centralizzata.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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