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Lettera di Nomina del Medico Competente

Lettera di Nomina del Medico Competente

D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 25, 38-42; D.M. 24 luglio 1999

LETTERA DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. a), 25, 38-42 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

DATI DEL DATORE DI LAVORO

Ragione sociale / Nome: [Datore Ragione Sociale]

Partita IVA: [Datore Partita Iva]

Sede legale: [Datore Sede Legale]

Unità produttive / sedi operative soggette all'incarico: [Unita Produttive]

Settore di attività / ATECO: [Settore Ateco]

Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]

DATI DEL MEDICO COMPETENTE NOMINATO

Nome e cognome: [Medico Nome Cognome]

Codice fiscale: [Medico Codice Fiscale]

Iscrizione all'Ordine dei Medici: [Medico Iscrizione Ordine]

Titolo abilitativo (art. 38 D.Lgs. 81/2008): [Medico Specializzazione]

Iscrizione elenco Ministero della Salute: [Medico Iscrizione Ministero]

Studio / struttura sanitaria: [Medico Studio Professionale]

OGGETTO: Nomina a Medico Competente

Egregio/a [Medico Nome Cognome],

Con la presente, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, La nomino quale medico competente ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera a), e 38-42 del medesimo decreto, con decorrenza dal [Data Decorrenza], per le unità produttive di cui sopra.

1. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25 D.Lgs. 81/2008)

Il medico competente nominato è tenuto a:

— collaborare con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai rischi professionali presenti nelle unità produttive indicate;

— effettuare la sorveglianza sanitaria sui [Numero Lavoratori Esposti] lavoratori esposti ai seguenti rischi: [Rischi Professionali];

— effettuare visite preventive prima dell'adibizione alla mansione a rischio, visite periodiche con frequenza [Frequenza Visite], visite su richiesta del lavoratore, visite al rientro da assenza superiore a 60 giorni, e visite alla cessazione dell'esposizione al rischio (art. 41 D.Lgs. 81/2008);

— esprimere per iscritto il giudizio di idoneità alla mansione specifica con le eventuali prescrizioni o limitazioni (art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/2008);

— istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio di ciascun lavoratore esposto (art. 25, comma 1, lettera c) D.Lgs. 81/2008);

— effettuare sopralluoghi agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al RSPP;

— trasmettere all'INAIL, entro il 31 marzo di ogni anno, la Relazione Sanitaria con i dati aggregati anonimi (art. 40 D.Lgs. 81/2008);

— informare il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.

2. CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Per le prestazioni professionali oggetto del presente incarico è concordato il seguente compenso:

— Visita preventiva / periodica per ciascun lavoratore: € [Corrispettivo Visita]

— Sopralluogo annuale agli ambienti di lavoro: € [Corrispettivo Sopralluogo]

Il compenso sarà fatturato a consuntivo delle prestazioni effettuate con frequenza trimestrale. Gli importi sono comprensivi di spese generali di studio e si intendono al netto di IVA e ritenuta d'acconto ove applicabili. Nel rispetto del principio dell'equo compenso di cui alla L. 12 novembre 2023, n. 49, le parti concordano che il presente corrispettivo è adeguato all'importanza dell'incarico e alla complessità dei rischi da monitorare.

3. DURATA E RECESSO

Il presente incarico ha durata: [Durata Incarico], con decorrenza dal [Data Decorrenza].

Ciascuna parte può recedere dall'incarico con un preavviso scritto di [Preavviso Recesso] giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso, il medico uscente è tenuto a consegnare al datore di lavoro tutte le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori ex art. 25, comma 1, lettera c) D.Lgs. 81/2008.

4. TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

I dati sanitari individuali dei lavoratori sono trattati dal medico competente in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). La comunicazione al datore di lavoro è limitata al solo giudizio di idoneità alla mansione, in forma anonima quanto ai dati clinici, nel rispetto dell'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Nomina], [Data Nomina]

Il Datore di Lavoro

[Datore Ragione Sociale]

In persona di: [Datore Legale Rappresentante]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il Medico Competente Nominato

[Medico Nome Cognome]

Dichiara di accettare il presente incarico e di possedere i requisiti abilitativi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

Il Medico Competente

________________

Signature

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Che cos'è Lettera di Nomina del Medico Competente?

La Lettera di Nomina del Medico Competente in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 25, 38, 39, 40, 41, 42.

La normativa che regola la figura e i compiti del medico competente è concentrata negli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008. L'art. 38 stabilisce i requisiti professionali abilitanti: specializzazione in Medicina del Lavoro, iscrizione nell'apposito elenco ministeriale e aggiornamento continuo (ECM). L'art. 39 definisce le modalità di svolgimento dell'attività: il medico competente può operare come dipendente dell'azienda, come libero professionista esterno, o nell'ambito di una struttura sanitaria convenzionata. L'art. 41 elenca gli accertamenti sanitari obbligatori (visita preventiva, periodica, al rientro da assenza, a richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto), mentre l'art. 40 impone la trasmissione annuale all'INAIL della Relazione Sanitaria con dati aggregati anonimi.

La nomina è obbligatoria ogni volta che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rileva rischi per la salute che richiedono sorveglianza sanitaria: esposizione a rumore oltre i valori di azione (D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII), a vibrazioni, ad agenti chimici pericolosi (Titolo IX), a cancerogeni e mutageni (Capo II, Titolo IX), ad agenti biologici (Titolo X), a movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), a lavoro ai videoterminali per oltre 20 ore settimanali (Titolo VII), a lavoro notturno, ad amianto (Titolo XI). La mancata nomina ove obbligatoria espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008.

Quando serve Lettera di Nomina del Medico Competente?

La Lettera di Nomina del Medico Competente in Italia è necessaria in tutti i contesti lavorativi in cui il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individua rischi per la salute dei lavoratori che richiedono monitoraggio sanitario specializzato. L'obbligo nasce contestualmente all'avvio dell'attività aziendale nei settori ad alta esposizione e si rinnova ogni volta che cambiano significativamente le condizioni di lavoro o la composizione della forza lavoro.

La nomina è richiesta immediatamente all'atto dell'assunzione del primo lavoratore esposto a rischi specifici, o al massimo prima che il lavoratore inizi a svolgere le mansioni a rischio, poiché la visita preventiva deve precedere l'adibizione alla mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Nei settori in cui l'esposizione è strutturale — industria chimica, metalmeccanica, edilizia, sanità, agricoltura — la nomina è pressoché universale e deve essere rinnovata a ogni cambio di professionista.

La sostituzione del medico competente precedente impone la redazione di una nuova lettera di nomina: dimissioni, trasferimento, pensionamento, revoca o scadenza contrattuale richiedono la designazione immediata di un successore per evitare interruzioni nella sorveglianza sanitaria. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS) verificano la continuità della nomina nelle ispezioni periodiche.

La nomina è altresì necessaria quando nuove lavorazioni o nuovi macchinari introdotti in azienda creano esposizioni a rischi non previsti nel DVR originario, che deve essere aggiornato ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. In tali casi, il datore di lavoro deve coinvolgere il medico competente già nella fase di valutazione del nuovo rischio, prima dell'avvio delle nuove attività.

Cosa includere nel tuo Lettera di Nomina del Medico Competente

La Lettera di Nomina del Medico Competente conforme al D.Lgs. 81/2008 deve contenere una serie di elementi specifici che garantiscano la validità giuridica del conferimento dell'incarico e la chiarezza operativa del rapporto professionale tra il datore di lavoro e il professionista.

**Identificazione del datore di lavoro**: ragione sociale, partita IVA, sede legale, elenco delle unità produttive coperte dall'incarico, e nominativo del legale rappresentante. La nomina deve indicare esplicitamente tutte le sedi e i reparti soggetti a sorveglianza sanitaria.

**Identificazione del medico competente**: nome e cognome, numero di iscrizione all'Ordine dei Medici, specializzazione in Medicina del Lavoro (o altro titolo abilitante ex art. 38 D.Lgs. 81/2008), e numero di iscrizione nell'elenco ministeriale dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute.

**Oggetto dell'incarico**: descrizione dei rischi professionali presenti nell'azienda per cui è richiesta sorveglianza sanitaria (rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, lavoro notturno, ecc.) con riferimento agli articoli del D.Lgs. 81/2008 applicabili.

**Compiti del medico competente**: elenco delle attività obbligatorie ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008: collaborazione alla valutazione dei rischi, visite preventive e periodiche, giudizi di idoneità, custodia cartelle sanitarie, sopralluoghi agli ambienti di lavoro, Relazione Sanitaria annuale all'INAIL ex art. 40, comunicazione al RLS dei risultati anonimi aggregati.

**Corrispettivo professionale**: compenso concordato, con indicazione delle modalità di fatturazione, nel rispetto del D.M. 24 luglio 1999 sulle tariffe minime e dell'equo compenso ex L. 49/2023.

**Durata e rinnovo**: periodo di durata dell'incarico, clausola di rinnovo automatico o rinegoziazione, e condizioni di recesso. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato e personalizzabile per qualsiasi settore produttivo italiano.

Come compilare il tuo Lettera di Nomina del Medico Competente

La compilazione della Lettera di Nomina del Medico Competente in Italia richiede la raccolta preventiva di alcune informazioni fondamentali sull'azienda e sul professionista selezionato. Seguire questa procedura garantisce un documento completo e conforme al D.Lgs. 81/2008.

Nel campo **datore di lavoro** inserire la denominazione completa dell'impresa (ragione sociale e forma giuridica), la partita IVA, la sede legale, e l'elenco di tutte le unità produttive soggette alla sorveglianza sanitaria del medico nominato. Se l'azienda è articolata su più sedi, è possibile nominare lo stesso medico per tutte le unità o medici diversi per unità diverse — ma ciascuna nomina deve essere documentata separatamente.

Nel campo **medico competente** inserire nome e cognome completi, codice fiscale, numero di iscrizione all'Ordine dei Medici della provincia di appartenenza, titolo specialistico posseduto (es. specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita presso l'Università degli Studi di Milano), e numero di iscrizione nell'elenco dei medici competenti del Ministero della Salute: questo dato è verificabile sul portale ufficiale del Ministero.

Nel campo **rischi e mansioni** descrivere i rischi professionali specifici per cui è richiesta la sorveglianza, facendo riferimento ai Titoli del D.Lgs. 81/2008 applicabili (es. Titolo VIII Capo I per il rumore, Titolo IX per gli agenti chimici) e al numero di lavoratori esposti per ciascuna categoria di rischio.

Nel campo **corrispettivo** indicare il compenso concordato per le visite preventive, le visite periodiche, i sopralluoghi e la Relazione Sanitaria annuale. Le tariffe di riferimento sono indicate nel D.M. 24 luglio 1999, anche se nella pratica le parti sono libere di negoziare importi diversi nel rispetto dell'equo compenso ex L. 49/2023.

Nel campo **durata** specificare il termine dell'incarico (es. un anno rinnovabile) e le condizioni di recesso anticipato, che devono consentire un passaggio ordinato delle cartelle sanitarie al successore.

Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Nomina del Medico Competente

Nella gestione della nomina del medico competente in Italia, i datori di lavoro commettono errori sistematici che espongono l'azienda a sanzioni e compromettono la tutela della salute dei lavoratori. Identificare queste insidie preventivamente è essenziale per una corretta gestione del sistema di prevenzione aziendale.

**Nomina di un medico non iscritto nell'elenco ministeriale**: selezionare un medico privo dell'iscrizione nell'elenco dei medici competenti del Ministero della Salute ex art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 rende la nomina nulla e le visite sanitarie prive di valore legale. Prima della nomina, verificare sempre la posizione del professionista sull'apposita banca dati ministeriale.

**Nomina generica senza specificazione dei rischi e delle unità produttive**: una lettera di nomina che non identifichi i rischi specifici da monitorare e le sedi coperte non consente al medico di pianificare la sorveglianza sanitaria in modo adeguato e non è sufficiente ai fini della verifica da parte dell'ASL/ATS.

**Interruzione della sorveglianza sanitaria per carenza di nomina**: il licenziamento o le dimissioni del medico competente precedente non esimono dal continuare la sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve nominare un sostituto prima che si verifichino scadenze di visite periodiche, pena la violazione degli obblighi di cui all'art. 18 TUSL.

**Mancata trasmissione della Relazione Sanitaria all'INAIL**: il medico competente è tenuto a trasmettere annualmente all'INAIL, entro il 31 marzo di ogni anno, la Relazione Sanitaria con i dati aggregati anonimi ex art. 40 D.Lgs. 81/2008 tramite il portale INAIL. La mancata trasmissione è una violazione a carico del medico e indirettamente del datore che non l'ha sollecitata.

**Mancato rispetto del principio di periodicità delle visite**: le visite periodiche devono essere effettuate con la frequenza stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario — di norma ogni anno o ogni due anni a seconda del rischio. Ritardi sistematici espongono il datore di lavoro a responsabilità civile in caso di malattia professionale.

**Mancata comunicazione al RLS dei risultati anonimi collettivi**: l'art. 25, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 81/2008 impone al medico competente di informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sui risultati della sorveglianza sanitaria in forma anonima e collettiva, ove richiesto. Trascurare questo adempimento priva il RLS delle informazioni necessarie per la propria funzione di vigilanza.

**Incarico conferito a professionista non in possesso dei requisiti**: l'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 richiede specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure specializzazione equipollente riconosciuta. Nominare un medico privo della specializzazione e dell'iscrizione nell'elenco ministeriale invalida la nomina e costituisce reato.

**Omessa valutazione dei rischi in collaborazione**: un errore frequente consiste nel considerare il medico competente un professionista esterno con funzioni meramente esecutive. L'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 impone invece la sua collaborazione attiva alla valutazione dei rischi, rendendo il DVR carente e potenzialmente invalido in sede ispettiva o processuale se tale apporto è assente.

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