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Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio

Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio

D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 43-46; D.M. 388/2003; D.M. 2 settembre 2021

LETTERA DI NOMINA DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. b), e 43-46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

DATI DEL DATORE DI LAVORO

Ragione sociale / Nome: [Datore Ragione Sociale]

Partita IVA: [Datore Partita Iva]

Sede legale: [Datore Sede Legale]

Unità produttiva / sede operativa: [Datore Unita Produttiva]

Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]

DATI DEL LAVORATORE DESIGNATO

Nome e cognome: [Addetto Nome Cognome]

Codice fiscale: [Addetto Codice Fiscale]

Qualifica / mansione: [Addetto Mansione]

Reparto / area di competenza: [Addetto Reparto]

OGGETTO: Nomina ad Addetto al Primo Soccorso e Antincendio

Gent.le [Addetto Nome Cognome],

Con la presente, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro — TUSL), La designo formalmente quale:

Tipologia di incarico: [Tipo Incarico]

Livello di rischio antincendio (D.M. 2 settembre 2021): [Livello Rischio Antincendio]

Gruppo di appartenenza per il primo soccorso (D.M. 388/2003): [Gruppo Azienda Primo Soccorso]

La presente nomina decorre dal [Data Decorrenza], a condizione che Lei abbia completato o stia frequentando il percorso formativo obbligatorio come di seguito indicato.

1. BASE NORMATIVA

La presente designazione è effettuata in adempimento agli obblighi previsti:

— dall'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008: obbligo non delegabile del datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione delle emergenze;

— dall'art. 43, commi 1-4, del D.Lgs. 81/2008: disposizioni sull'organizzazione delle misure di emergenza, diritti e obblighi degli addetti designati;

— dall'art. 44 del D.Lgs. 81/2008: diritti dei lavoratori designati (esonero da penalizzazioni, accesso a informazioni e attrezzature);

— dall'art. 45 del D.Lgs. 81/2008: obblighi di primo soccorso e rinvio al D.M. 388/2003;

— dall'art. 46 del D.Lgs. 81/2008: prevenzione incendi e rinvio alle disposizioni del D.M. 2 settembre 2021.

2. FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Stato della formazione: [Formazione Completata]

Ente formatore: [Ente Formatore]

Data di completamento del corso: [Data Corso]

Scadenza dell'aggiornamento periodico: [Scadenza Aggiornamento]

L'addetto designato è tenuto a completare il percorso formativo obbligatorio prima di assumere le funzioni operative e a frequentare i corsi di aggiornamento periodici entro le scadenze previste dalla normativa vigente. Il costo della formazione è a totale carico del datore di lavoro e il tempo dedicato alla formazione è computato come orario di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

L'addetto designato è tenuto a:

— intervenire prontamente in caso di infortunio o malore dei lavoratori, prestando il primo soccorso secondo le procedure apprese durante la formazione obbligatoria e allertando il 118 e i soccorsi specializzati;

— agire in caso di incendio o emergenza secondo il Piano di Emergenza aziendale, coordinando l'evacuazione del personale e allertando il 115 (Vigili del Fuoco);

— verificare periodicamente la funzionalità dei presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso ex D.M. 388/2003, art. 5) e delle attrezzature antincendio (estintori, idranti);

— partecipare alle esercitazioni periodiche di evacuazione e alle prove di gestione delle emergenze;

— segnalare al RSPP e al datore di lavoro eventuali carenze o inefficienze nei presidi di sicurezza.

4. DIRITTI DELL'ADDETTO DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2008, l'addetto designato non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'attività svolta nell'adempimento del proprio incarico. L'addetto ha diritto a:

— essere informato su tutti i rischi presenti nell'unità produttiva di pertinenza;

— disporre di tempo sufficiente per adempiere ai propri compiti di emergenza, senza subire penalizzazioni retributive o disciplinari;

— accedere alle attrezzature e ai presidi di sicurezza necessari all'espletamento delle funzioni.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Nomina], [Data Nomina]

Il Datore di Lavoro

[Datore Ragione Sociale]

In persona di: [Datore Legale Rappresentante]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il sottoscritto [Addetto Nome Cognome], presa visione della presente lettera di nomina, dichiara di:

— aver ricevuto copia della presente nomina;

— accettare l'incarico conferito ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. 81/2008;

— essere consapevole degli obblighi e delle responsabilità connessi all'incarico;

— impegnarsi a frequentare i corsi di formazione obbligatori e gli aggiornamenti periodici.

Firma dell'addetto: _________________________ Data: _________________________

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

L'Addetto Designato

________________

Signature

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Che cos'è Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio?

La Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 43, 44, 45, 46.

L'obbligo di designare lavoratori incaricati della gestione delle emergenze è assoluto e riguarda tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di dipendenti. Il Testo Unico Sicurezza distingue due figure fondamentali: l'addetto al primo soccorso, disciplinato dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, che interviene in caso di infortuni o malori del personale; e l'addetto antincendio e gestione delle emergenze, la cui formazione è regolata dal D.M. 2 settembre 2021 e dal D.M. 10 marzo 1998 (per le aziende preesistenti).

La lettera di nomina svolge tre funzioni giuridicamente rilevanti. Anzitutto, individua nominativamente il lavoratore designato, consentendo l'applicazione dei diritti e degli obblighi previsti dagli artt. 20 e 43 del D.Lgs. 81/2008. In secondo luogo, formalizza il consenso del lavoratore all'incarico, poiché — pur non potendo il lavoratore rifiutare senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 43, comma 3 — la ricezione e l'accettazione documentate tutelano entrambe le parti. In terzo luogo, costituisce prova documentale dell'adempimento dell'obbligo datoriale in sede di ispezione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS).

La mancata designazione degli addetti configura la violazione punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/2008. Su forms-legal.com è disponibile il modello conforme aggiornato al quadro normativo vigente, personalizzabile per qualsiasi settore produttivo italiano.

Quando serve Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio?

La Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia deve essere redatta e consegnata al lavoratore in una serie di circostanze specifiche e ricorrenti nella vita aziendale. L'occasione principale è la costituzione di una nuova azienda o l'avvio di una nuova unità produttiva: prima dell'inizio dell'attività, il datore di lavoro deve designare gli addetti alle emergenze e garantire che essi abbiano completato o si siano iscritti ai corsi di formazione obbligatoria previsti dal D.M. 388/2003 e dal D.M. 2 settembre 2021.

La nomina è altresì necessaria ogni volta che si verifica un cambiamento nella forza lavoro che riduce il numero degli addetti disponibili: dimissioni, trasferimenti ad altra sede, pensionamento, lungo periodo di malattia o maternità dell'addetto designato richiedono la pronta sostituzione con la redazione di una nuova lettera di nomina. Il Piano di Emergenza aziendale, aggiornato periodicamente in conformità all'art. 43 del D.Lgs. 81/2008, deve rispecchiare la composizione aggiornata del gruppo di emergenza.

L'aggiornamento della nomina è obbligatorio quando scadono gli attestati di formazione: ogni tre anni per il primo soccorso (art. 3, comma 3, D.M. 388/2003) e ogni cinque anni per l'antincendio ai livelli medio ed elevato (D.M. 2021). Anche modifiche significative all'organizzazione aziendale, alla tipologia di rischio, all'ampliamento dei locali o all'introduzione di nuove lavorazioni pericolose impongono la revisione delle nomine nel contesto di un aggiornamento del DVR ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. 81/2008.

Infine, la nomina diventa urgente in seguito a ispezione dell'ITL o dell'ASL che abbia rilevato la mancanza o l'inadeguatezza degli addetti, e a seguito di infortuni gravi che abbiano evidenziato lacune nel sistema di gestione delle emergenze.

Cosa includere nel tuo Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio

Una Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio conforme al D.Lgs. 81/2008 deve contenere una serie di elementi essenziali che ne garantiscono la validità giuridica e l'efficacia operativa. La corretta redazione del documento tutela il datore di lavoro da responsabilità penali e amministrative e fornisce all'addetto un quadro chiaro dei compiti affidatigli.

**Identificazione del datore di lavoro**: ragione sociale o nome completo, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale e unità produttiva di riferimento, nonché il nominativo del legale rappresentante che sottoscrive il documento.

**Identificazione del lavoratore nominato**: nome e cognome completi, codice fiscale, mansione contrattuale e reparto o unità produttiva di appartenenza. È fondamentale che il lavoratore sia identificato in maniera univoca per evitare ambiguità in caso di emergenza o ispezione.

**Tipologia di incarico**: specificare se la nomina riguarda il primo soccorso (D.M. 388/2003), l'antincendio e gestione delle emergenze (D.M. 2 settembre 2021), o entrambe le funzioni. Per l'antincendio, indicare il livello di rischio dell'azienda (basso, medio, elevato) in conformità al D.M. 2021.

**Riferimento normativo esplicito**: citazione degli artt. 18, comma 1, lettera b), e 43-46 del D.Lgs. 81/2008, del D.M. 388/2003 per il primo soccorso e del D.M. 2 settembre 2021 per l'antincendio.

**Obblighi di formazione**: indicazione del corso da frequentare o già completato, con estremi dell'attestato (ente formatore, data, ore complessive) e scadenza dell'aggiornamento periodico. Il D.M. 388/2003 divide le aziende in Gruppo A (16 ore di formazione), Gruppo B e C (12 ore).

**Compiti e responsabilità dell'addetto**: descrizione sintetica delle mansioni in emergenza — allertamento dei soccorsi, primo intervento, assistenza al 118/VVF, coordinamento evacuazione — con rinvio al Piano di Emergenza aziendale.

**Accettazione dell'incarico**: sezione dedicata alla firma dell'addetto che attesta di aver preso visione della nomina, di accettare l'incarico e di essere consapevole degli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

**Data di decorrenza e durata**: data di efficacia della nomina, generalmente coincidente con il completamento della formazione obbligatoria o con la data di consegna del documento se il lavoratore è già formato.

Come compilare il tuo Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio

La compilazione della Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia richiede attenzione ai dati aziendali e alla situazione formativa del lavoratore designato. Seguire questa guida passo per passo assicura la conformità al D.Lgs. 81/2008 e la completezza documentale richiesta in sede di ispezione.

Nel campo **datore di lavoro** inserire la denominazione completa dell'azienda (ragione sociale, forma giuridica), la partita IVA, la sede legale e l'indirizzo dell'unità produttiva dove opera l'addetto se diversa dalla sede legale. Il legale rappresentante deve essere indicato con nome, cognome e qualifica (es. Amministratore Delegato, Direttore, Titolare).

Nel campo **lavoratore** specificare nome, cognome, codice fiscale, qualifica contrattuale e reparto. Se l'azienda è suddivisa in più reparti o piani, indicare con precisione l'area di competenza dell'addetto per consentire un intervento rapido e mirato.

Nel campo **tipologia di nomina** selezionare l'incarico specifico: primo soccorso, antincendio con livello di rischio (basso/medio/elevato secondo D.M. 2021), o doppia funzione. Per le aziende con meno di cinque dipendenti in attività a basso rischio, la stessa persona può svolgere entrambi i ruoli.

Nel campo **formazione** indicare se il lavoratore ha già completato il corso obbligatorio, riportando il nome dell'ente formatore accreditato, la data del corso, il numero di ore e gli estremi dell'attestato. Se il lavoratore non ha ancora completato la formazione, specificare la data di iscrizione al corso pianificato e l'ente erogatore.

Nel campo **data di nomina e decorrenza** inserire la data di redazione del documento e la data di efficacia della nomina, tenendo presente che l'addetto può assumere pienamente le funzioni solo dopo aver conseguito la formazione obbligatoria.

Far firmare il documento al datore di lavoro (o suo delegato) e far apporre la firma di presa visione e accettazione al lavoratore nominato. Consegnare una copia firmata all'addetto e conservare l'originale nel fascicolo sicurezza aziendale assieme al DVR e agli attestati di formazione.

Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio

Nella redazione e nella gestione della Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia, i datori di lavoro commettono frequentemente errori che ne compromettono la validità o creano esposizioni a sanzioni. Conoscere le insidie più ricorrenti consente di evitarle in modo sistematico.

**Nomina di lavoratori non ancora formati come operativi**: l'errore più comune è designare un lavoratore come addetto operativo prima che abbia completato il corso obbligatorio previsto dal D.M. 388/2003 o dal D.M. 2021. La nomina può precedere la formazione, ma le funzioni operative decorrono solo dal conseguimento dell'attestato. Il documento deve specificare questa distinzione temporale con chiarezza.

**Mancato aggiornamento della nomina alla scadenza degli attestati**: trascurare il rinnovo triennale della formazione al primo soccorso o quinquennale per l'antincendio rende di fatto l'addetto non operativo. Il datore di lavoro deve istituire un sistema di monitoraggio delle scadenze formative collegato al registro delle nomine. L'utilizzo di un calendario condiviso con alert automatici — con anticipo di almeno 60 giorni sulla scadenza — è la soluzione più efficace per evitare lacune di copertura.

**Numero insufficiente di addetti rispetto ai turni**: nominare un solo addetto per tutta l'azienda espone il datore di lavoro a carenze di copertura durante assenze, ferie o malattia. Il Piano di Emergenza aziendale, aggiornato periodicamente ex art. 43 D.Lgs. 81/2008, deve prevedere almeno un sostituto formato per ogni turno lavorativo e per ogni edificio dell'unità produttiva. Per le aziende su più piani o padiglioni, ogni area deve avere il proprio addetto designato.

**Nomina generica senza specificazione delle funzioni**: una lettera che non distingua tra addetto al primo soccorso (D.M. 388/2003), addetto antincendio a livello basso, medio o elevato (D.M. 2 settembre 2021), e addetto all'evacuazione non consente all'interessato di conoscere con precisione i propri compiti e non è sufficiente ai fini della verifica ispettiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS).

**Mancata raccolta della firma di accettazione del lavoratore**: senza la prova della ricezione e accettazione da parte del lavoratore, il documento ha valore probatorio limitato in caso di contestazioni in sede giudiziaria o amministrativa.

**Omessa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**: l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 prevede che il RLS debba essere consultato in merito all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. Le nomine degli addetti alle emergenze rientrano in questa categoria e il RLS deve esserne informato. Omettere questa consultazione non invalida la nomina, ma costituisce una violazione procedurale che può essere contestata in sede di verifica sindacale o ispettiva. È buona prassi allegare alla nomina la comunicazione inviata al RLS e la sua eventuale risposta o presa d'atto.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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