Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio
D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 43-46; D.M. 388/2003; D.M. 2 settembre 2021
LETTERA DI NOMINA DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO
ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. b), e 43-46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
DATI DEL DATORE DI LAVORO
Ragione sociale / Nome: [Datore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Sede legale: [Datore Sede Legale]
Unità produttiva / sede operativa: [Datore Unita Produttiva]
Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]
DATI DEL LAVORATORE DESIGNATO
Nome e cognome: [Addetto Nome Cognome]
Codice fiscale: [Addetto Codice Fiscale]
Qualifica / mansione: [Addetto Mansione]
Reparto / area di competenza: [Addetto Reparto]
OGGETTO: Nomina ad Addetto al Primo Soccorso e Antincendio
Gent.le [Addetto Nome Cognome],
Con la presente, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro — TUSL), La designo formalmente quale:
Tipologia di incarico: [Tipo Incarico]
Livello di rischio antincendio (D.M. 2 settembre 2021): [Livello Rischio Antincendio]
Gruppo di appartenenza per il primo soccorso (D.M. 388/2003): [Gruppo Azienda Primo Soccorso]
La presente nomina decorre dal [Data Decorrenza], a condizione che Lei abbia completato o stia frequentando il percorso formativo obbligatorio come di seguito indicato.
1. BASE NORMATIVA
La presente designazione è effettuata in adempimento agli obblighi previsti:
— dall'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008: obbligo non delegabile del datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione delle emergenze;
— dall'art. 43, commi 1-4, del D.Lgs. 81/2008: disposizioni sull'organizzazione delle misure di emergenza, diritti e obblighi degli addetti designati;
— dall'art. 44 del D.Lgs. 81/2008: diritti dei lavoratori designati (esonero da penalizzazioni, accesso a informazioni e attrezzature);
— dall'art. 45 del D.Lgs. 81/2008: obblighi di primo soccorso e rinvio al D.M. 388/2003;
— dall'art. 46 del D.Lgs. 81/2008: prevenzione incendi e rinvio alle disposizioni del D.M. 2 settembre 2021.
2. FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Stato della formazione: [Formazione Completata]
Ente formatore: [Ente Formatore]
Data di completamento del corso: [Data Corso]
Scadenza dell'aggiornamento periodico: [Scadenza Aggiornamento]
L'addetto designato è tenuto a completare il percorso formativo obbligatorio prima di assumere le funzioni operative e a frequentare i corsi di aggiornamento periodici entro le scadenze previste dalla normativa vigente. Il costo della formazione è a totale carico del datore di lavoro e il tempo dedicato alla formazione è computato come orario di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008.
3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
L'addetto designato è tenuto a:
— intervenire prontamente in caso di infortunio o malore dei lavoratori, prestando il primo soccorso secondo le procedure apprese durante la formazione obbligatoria e allertando il 118 e i soccorsi specializzati;
— agire in caso di incendio o emergenza secondo il Piano di Emergenza aziendale, coordinando l'evacuazione del personale e allertando il 115 (Vigili del Fuoco);
— verificare periodicamente la funzionalità dei presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso ex D.M. 388/2003, art. 5) e delle attrezzature antincendio (estintori, idranti);
— partecipare alle esercitazioni periodiche di evacuazione e alle prove di gestione delle emergenze;
— segnalare al RSPP e al datore di lavoro eventuali carenze o inefficienze nei presidi di sicurezza.
4. DIRITTI DELL'ADDETTO DESIGNATO
Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2008, l'addetto designato non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'attività svolta nell'adempimento del proprio incarico. L'addetto ha diritto a:
— essere informato su tutti i rischi presenti nell'unità produttiva di pertinenza;
— disporre di tempo sufficiente per adempiere ai propri compiti di emergenza, senza subire penalizzazioni retributive o disciplinari;
— accedere alle attrezzature e ai presidi di sicurezza necessari all'espletamento delle funzioni.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Nomina], [Data Nomina]
Il Datore di Lavoro
[Datore Ragione Sociale]
In persona di: [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il sottoscritto [Addetto Nome Cognome], presa visione della presente lettera di nomina, dichiara di:
— aver ricevuto copia della presente nomina;
— accettare l'incarico conferito ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
— essere consapevole degli obblighi e delle responsabilità connessi all'incarico;
— impegnarsi a frequentare i corsi di formazione obbligatori e gli aggiornamenti periodici.
Firma dell'addetto: _________________________ Data: _________________________
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
L'Addetto Designato
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio?
La Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 43, 44, 45, 46.
L'obbligo di designare lavoratori incaricati della gestione delle emergenze è assoluto e riguarda tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di dipendenti. Il Testo Unico Sicurezza distingue due figure fondamentali: l'addetto al primo soccorso, disciplinato dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, che interviene in caso di infortuni o malori del personale; e l'addetto antincendio e gestione delle emergenze, la cui formazione è regolata dal D.M. 2 settembre 2021 e dal D.M. 10 marzo 1998 (per le aziende preesistenti).
La lettera di nomina svolge tre funzioni giuridicamente rilevanti. Anzitutto, individua nominativamente il lavoratore designato, consentendo l'applicazione dei diritti e degli obblighi previsti dagli artt. 20 e 43 del D.Lgs. 81/2008. In secondo luogo, formalizza il consenso del lavoratore all'incarico, poiché — pur non potendo il lavoratore rifiutare senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 43, comma 3 — la ricezione e l'accettazione documentate tutelano entrambe le parti. In terzo luogo, costituisce prova documentale dell'adempimento dell'obbligo datoriale in sede di ispezione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS).
La mancata designazione degli addetti configura la violazione punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/2008. Su forms-legal.com è disponibile il modello conforme aggiornato al quadro normativo vigente, personalizzabile per qualsiasi settore produttivo italiano.
Quando serve Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio?
La Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia deve essere redatta e consegnata al lavoratore in una serie di circostanze specifiche e ricorrenti nella vita aziendale. L'occasione principale è la costituzione di una nuova azienda o l'avvio di una nuova unità produttiva: prima dell'inizio dell'attività, il datore di lavoro deve designare gli addetti alle emergenze e garantire che essi abbiano completato o si siano iscritti ai corsi di formazione obbligatoria previsti dal D.M. 388/2003 e dal D.M. 2 settembre 2021.
La nomina è altresì necessaria ogni volta che si verifica un cambiamento nella forza lavoro che riduce il numero degli addetti disponibili: dimissioni, trasferimenti ad altra sede, pensionamento, lungo periodo di malattia o maternità dell'addetto designato richiedono la pronta sostituzione con la redazione di una nuova lettera di nomina. Il Piano di Emergenza aziendale, aggiornato periodicamente in conformità all'art. 43 del D.Lgs. 81/2008, deve rispecchiare la composizione aggiornata del gruppo di emergenza.
L'aggiornamento della nomina è obbligatorio quando scadono gli attestati di formazione: ogni tre anni per il primo soccorso (art. 3, comma 3, D.M. 388/2003) e ogni cinque anni per l'antincendio ai livelli medio ed elevato (D.M. 2021). Anche modifiche significative all'organizzazione aziendale, alla tipologia di rischio, all'ampliamento dei locali o all'introduzione di nuove lavorazioni pericolose impongono la revisione delle nomine nel contesto di un aggiornamento del DVR ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. 81/2008.
Infine, la nomina diventa urgente in seguito a ispezione dell'ITL o dell'ASL che abbia rilevato la mancanza o l'inadeguatezza degli addetti, e a seguito di infortuni gravi che abbiano evidenziato lacune nel sistema di gestione delle emergenze.
Cosa includere nel tuo Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio
Una Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio conforme al D.Lgs. 81/2008 deve contenere una serie di elementi essenziali che ne garantiscono la validità giuridica e l'efficacia operativa. La corretta redazione del documento tutela il datore di lavoro da responsabilità penali e amministrative e fornisce all'addetto un quadro chiaro dei compiti affidatigli.
**Identificazione del datore di lavoro**: ragione sociale o nome completo, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale e unità produttiva di riferimento, nonché il nominativo del legale rappresentante che sottoscrive il documento.
**Identificazione del lavoratore nominato**: nome e cognome completi, codice fiscale, mansione contrattuale e reparto o unità produttiva di appartenenza. È fondamentale che il lavoratore sia identificato in maniera univoca per evitare ambiguità in caso di emergenza o ispezione.
**Tipologia di incarico**: specificare se la nomina riguarda il primo soccorso (D.M. 388/2003), l'antincendio e gestione delle emergenze (D.M. 2 settembre 2021), o entrambe le funzioni. Per l'antincendio, indicare il livello di rischio dell'azienda (basso, medio, elevato) in conformità al D.M. 2021.
**Riferimento normativo esplicito**: citazione degli artt. 18, comma 1, lettera b), e 43-46 del D.Lgs. 81/2008, del D.M. 388/2003 per il primo soccorso e del D.M. 2 settembre 2021 per l'antincendio.
**Obblighi di formazione**: indicazione del corso da frequentare o già completato, con estremi dell'attestato (ente formatore, data, ore complessive) e scadenza dell'aggiornamento periodico. Il D.M. 388/2003 divide le aziende in Gruppo A (16 ore di formazione), Gruppo B e C (12 ore).
**Compiti e responsabilità dell'addetto**: descrizione sintetica delle mansioni in emergenza — allertamento dei soccorsi, primo intervento, assistenza al 118/VVF, coordinamento evacuazione — con rinvio al Piano di Emergenza aziendale.
**Accettazione dell'incarico**: sezione dedicata alla firma dell'addetto che attesta di aver preso visione della nomina, di accettare l'incarico e di essere consapevole degli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.
**Data di decorrenza e durata**: data di efficacia della nomina, generalmente coincidente con il completamento della formazione obbligatoria o con la data di consegna del documento se il lavoratore è già formato.
Come compilare il tuo Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio
La compilazione della Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia richiede attenzione ai dati aziendali e alla situazione formativa del lavoratore designato. Seguire questa guida passo per passo assicura la conformità al D.Lgs. 81/2008 e la completezza documentale richiesta in sede di ispezione.
Nel campo **datore di lavoro** inserire la denominazione completa dell'azienda (ragione sociale, forma giuridica), la partita IVA, la sede legale e l'indirizzo dell'unità produttiva dove opera l'addetto se diversa dalla sede legale. Il legale rappresentante deve essere indicato con nome, cognome e qualifica (es. Amministratore Delegato, Direttore, Titolare).
Nel campo **lavoratore** specificare nome, cognome, codice fiscale, qualifica contrattuale e reparto. Se l'azienda è suddivisa in più reparti o piani, indicare con precisione l'area di competenza dell'addetto per consentire un intervento rapido e mirato.
Nel campo **tipologia di nomina** selezionare l'incarico specifico: primo soccorso, antincendio con livello di rischio (basso/medio/elevato secondo D.M. 2021), o doppia funzione. Per le aziende con meno di cinque dipendenti in attività a basso rischio, la stessa persona può svolgere entrambi i ruoli.
Nel campo **formazione** indicare se il lavoratore ha già completato il corso obbligatorio, riportando il nome dell'ente formatore accreditato, la data del corso, il numero di ore e gli estremi dell'attestato. Se il lavoratore non ha ancora completato la formazione, specificare la data di iscrizione al corso pianificato e l'ente erogatore.
Nel campo **data di nomina e decorrenza** inserire la data di redazione del documento e la data di efficacia della nomina, tenendo presente che l'addetto può assumere pienamente le funzioni solo dopo aver conseguito la formazione obbligatoria.
Far firmare il documento al datore di lavoro (o suo delegato) e far apporre la firma di presa visione e accettazione al lavoratore nominato. Consegnare una copia firmata all'addetto e conservare l'originale nel fascicolo sicurezza aziendale assieme al DVR e agli attestati di formazione.
Requisiti legali per Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio
La Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia si inserisce in un quadro normativo articolato e cogente. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) costituisce la fonte principale: l'art. 18, comma 1, lettera b) impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze; l'art. 43 disciplina in dettaglio le misure organizzative da adottare (prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso); gli artt. 44-46 regolano i diritti degli addetti designati.
Per il primo soccorso, il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 suddivide le aziende in tre gruppi (A, B, C) e stabilisce ore di formazione (16 per il Gruppo A; 12 per B e C) e aggiornamento triennale. Per la prevenzione incendi, il D.M. 2 settembre 2021 ha sostituito il vecchio D.M. 10 marzo 1998 per le aziende di nuova classificazione, definendo tre livelli di rischio con corsi da 4, 8 e 16 ore e aggiornamento quinquennale.
La violazione dell'obbligo di nomina è sanzionata penalmente dall'art. 55, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro a carico del datore di lavoro. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS) sono gli organi di vigilanza competenti all'accertamento delle violazioni. In caso di infortuni connessi alla mancata designazione di addetti qualificati, il datore di lavoro può incorrere in responsabilità penale per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme antinfortunistiche, reati procedibili d'ufficio.
Sul versante della prevenzione incendi, il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche) introduce il concetto di Responsabile dell'Attività (RA) e del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) per le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. L'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 rimanda ai decreti del Ministro dell'Interno per la disciplina di attuazione. Le aziende con attività a rischio di incendio elevato (categoria C del D.M. 2 settembre 2021) devono garantire che gli addetti antincendio completino il corso da 16 ore con prova pratica sull'uso degli estintori e sulle procedure di evacuazione. L'assenza di personale formato al momento di un'ispezione dei Vigili del Fuoco costituisce causa di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, con rilevanti conseguenze operative per l'impresa.
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio
Nella redazione e nella gestione della Lettera di Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e Antincendio in Italia, i datori di lavoro commettono frequentemente errori che ne compromettono la validità o creano esposizioni a sanzioni. Conoscere le insidie più ricorrenti consente di evitarle in modo sistematico.
**Nomina di lavoratori non ancora formati come operativi**: l'errore più comune è designare un lavoratore come addetto operativo prima che abbia completato il corso obbligatorio previsto dal D.M. 388/2003 o dal D.M. 2021. La nomina può precedere la formazione, ma le funzioni operative decorrono solo dal conseguimento dell'attestato. Il documento deve specificare questa distinzione temporale con chiarezza.
**Mancato aggiornamento della nomina alla scadenza degli attestati**: trascurare il rinnovo triennale della formazione al primo soccorso o quinquennale per l'antincendio rende di fatto l'addetto non operativo. Il datore di lavoro deve istituire un sistema di monitoraggio delle scadenze formative collegato al registro delle nomine. L'utilizzo di un calendario condiviso con alert automatici — con anticipo di almeno 60 giorni sulla scadenza — è la soluzione più efficace per evitare lacune di copertura.
**Numero insufficiente di addetti rispetto ai turni**: nominare un solo addetto per tutta l'azienda espone il datore di lavoro a carenze di copertura durante assenze, ferie o malattia. Il Piano di Emergenza aziendale, aggiornato periodicamente ex art. 43 D.Lgs. 81/2008, deve prevedere almeno un sostituto formato per ogni turno lavorativo e per ogni edificio dell'unità produttiva. Per le aziende su più piani o padiglioni, ogni area deve avere il proprio addetto designato.
**Nomina generica senza specificazione delle funzioni**: una lettera che non distingua tra addetto al primo soccorso (D.M. 388/2003), addetto antincendio a livello basso, medio o elevato (D.M. 2 settembre 2021), e addetto all'evacuazione non consente all'interessato di conoscere con precisione i propri compiti e non è sufficiente ai fini della verifica ispettiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS).
**Mancata raccolta della firma di accettazione del lavoratore**: senza la prova della ricezione e accettazione da parte del lavoratore, il documento ha valore probatorio limitato in caso di contestazioni in sede giudiziaria o amministrativa.
**Omessa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**: l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 prevede che il RLS debba essere consultato in merito all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. Le nomine degli addetti alle emergenze rientrano in questa categoria e il RLS deve esserne informato. Omettere questa consultazione non invalida la nomina, ma costituisce una violazione procedurale che può essere contestata in sede di verifica sindacale o ispettiva. È buona prassi allegare alla nomina la comunicazione inviata al RLS e la sua eventuale risposta o presa d'atto.
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La nomina degli addetti al primo soccorso e antincendio è un obbligo del datore di lavoro non delegabile ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Ogni datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal numero di dipendenti, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, primo soccorso e gestione delle emergenze. Non è possibile affidare tale compito a soggetti esterni in sostituzione: i lavoratori designati devono essere dipendenti dell'azienda, oppure, nelle imprese con un unico lavoratore, il datore di lavoro può svolgere direttamente tale funzione. La mancata nomina costituisce violazione punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/2008. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono essere consultati nella scelta degli addetti.
Gli addetti al primo soccorso devono frequentare corsi di formazione specifici disciplinati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, che suddivide le aziende in tre gruppi in base alla tipologia di attività e al numero di dipendenti. Le aziende del Gruppo A (attività pericolose, oltre 5 dipendenti) devono garantire ai propri addetti una formazione di 16 ore; quelle del Gruppo B e C (rischio basso/medio) una formazione di 12 ore. La formazione è obbligatoriamente periodica con aggiornamento ogni 3 anni. Gli addetti antincendio seguono invece corsi basati sul D.M. 10 marzo 1998 e, dal 2021, sul D.M. 2 settembre 2021 che ha riformato la disciplina. Il nuovo D.M. 2021 prevede tre livelli di rischio (basso, medio, elevato) con percorsi formativi di rispettivamente 4, 8 e 16 ore, più esercitazioni pratiche. Gli attestati di formazione antincendio hanno validità quinquennale e devono essere rinnovati tramite specifici corsi di aggiornamento. La mancata formazione degli addetti designati espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali.
Il D.Lgs. 81/2008 non stabilisce un numero minimo specifico di addetti al primo soccorso e antincendio, demandando la determinazione al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato ai sensi degli artt. 28-29 del medesimo decreto. Il numero adeguato deve essere commisurato alle caratteristiche dell'azienda: numero di lavoratori presenti, turni di lavoro, tipologia di rischio, estensione dei locali, numero di unità produttive e presenza di lavoratori vulnerabili. In linea generale, è necessario garantire che in ogni momento della giornata lavorativa sia presente almeno un addetto formato e disponibile per ciascuna delle funzioni (primo soccorso e antincendio), tenendo conto di assenze, malattie e ferie. Il lavoratore designato non può rifiutare l'incarico, salvo esistenza di giustificato motivo ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. La scelta deve privilegiare lavoratori con adeguate capacità fisiche, disponibilità e, preferibilmente, pregresse esperienze in materia.
Il D.Lgs. 81/2008 non prevede espressamente un obbligo di maggiorazione retributiva per gli addetti al primo soccorso e antincendio. Tuttavia, lo svolgimento di questi compiti durante l'orario di lavoro rientra tra le attività retribuite normalmente, e i lavoratori devono essere messi nelle condizioni di esercitare le funzioni senza perdita retributiva. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili possono prevedere indennità specifiche per il personale addetto alla sicurezza: ad esempio, il CCNL Metalmeccanici Industria e il CCNL Chimici possono contemplare emolumenti aggiuntivi per gli incarichi di addetto antincendio o al pronto soccorso. È prassi consolidata, pur non obbligatoria per legge, riconoscere un'indennità di funzione ai sensi dell'art. 2099, comma 2 del Codice Civile. La formazione obbligatoria deve essere svolta durante l'orario di lavoro, con oneri a totale carico del datore di lavoro, e il tempo dedicato alla formazione è computato come orario di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008.
La disponibilità continua degli addetti alle emergenze è un requisito essenziale del sistema di gestione della sicurezza aziendale. Il Piano di Emergenza elaborato ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (e per le nuove aziende del D.M. 2 settembre 2021) deve prevedere esplicitamente le sostituzioni degli addetti in caso di assenza, malattia o ferie. Il datore di lavoro deve pertanto nominare un numero sufficiente di addetti formati per garantire la copertura in tutti i turni e in tutte le condizioni operative. In caso di emergenza in cui l'addetto designato non sia disponibile e non sia stato previsto un sostituto adeguatamente formato, la responsabilità ricade sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/2008. Se dall'incidente derivano lesioni o danni ai lavoratori, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere penalmente per omicidio colposo o lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590 c.p., art. 589 c.p.). Il Ispettorato Territoriale del Lavoro verifica la disponibilità effettiva degli addetti nelle ispezioni ordinarie e straordinarie.
La nomina degli addetti al primo soccorso e antincendio è un atto interno aziendale e non richiede comunicazione preventiva a enti esterni come l'INAIL o il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF). Tuttavia, diversi adempimenti connessi richiedono rapporti con enti pubblici. L'INAIL deve essere informato mediante denuncia di infortunio (modello telematico sul portale INAIL) qualora si verifichino infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 1124/1965. Per le attività soggette a controllo antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o valuta il Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio): questi procedimenti riguardano l'immobile e l'attività, non la nomina individuale degli addetti. La documentazione della nomina deve essere conservata nell'azienda e resa disponibile in caso di ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS).
La nomina degli addetti al primo soccorso e antincendio non ha una scadenza automatica prevista dalla legge: essa rimane valida fino a revoca esplicita o fino a quando l'addetto non cessa il rapporto di lavoro con l'azienda. Tuttavia, esistono scadenze periodiche collegate alla formazione che determinano la necessità di aggiornare il documento di nomina. La formazione al primo soccorso deve essere aggiornata ogni tre anni ai sensi del D.M. 388/2003 (art. 3, comma 3): alla scadenza del triennio, il lavoratore deve frequentare un corso di aggiornamento per mantenere la designazione operativa. La formazione antincendio, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021, deve essere rinnovata ogni cinque anni per i livelli medio ed elevato. Ogni volta che cambiano significativamente le condizioni di lavoro, l'organizzazione aziendale, la tipologia di rischio o i lavoratori presenti, il datore di lavoro deve rivalutare le nomine e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La sostituzione di un addetto dimissionario o trasferito impone una nuova nomina formale e l'avvio del percorso formativo per il sostituto.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modello completo di Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per datori di lavoro italiani. Attesta la consegna al lavoratore dei DPI individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi e la relativa formazione all'uso, in conformità agli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza
Modello ufficiale di Verbale di Formazione e Informazione dei Lavoratori sulla Sicurezza per datori di lavoro italiani. Documenta l'avvenuta formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità agli artt. 36 (informazione) e 37 (formazione) del D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.