Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
D.Lgs. 81/2008 artt. 74-79; Reg. UE 2016/425
VERBALE DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
ai sensi degli artt. 74-79 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del Reg. UE 2016/425
DATI AZIENDALI
Datore di lavoro / Azienda: [Datore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Sede legale / Unità produttiva: [Datore Sede Legale]
Soggetto che effettua la consegna: [Consegnatario]
DATI DEL LAVORATORE
Nome e cognome: [Lavoratore Nome Cognome]
Codice fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]
Qualifica / mansione: [Lavoratore Qualifica]
Reparto / cantiere: [Lavoratore Reparto]
DPI CONSEGNATI
Calzature di sicurezza: [Elenco Scarpe]
Elmetto / casco: [Elenco Elmo]
Guanti di protezione: [Elenco Guanti]
Altri DPI: [Elenco Altri Dpi]
I DPI elencati sono stati selezionati in relazione ai seguenti rischi residui individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
[Rischio Residuo]
Tutti i DPI sopra elencati recano la marcatura CE in conformità al Reg. UE 2016/425 e sono stati forniti gratuitamente ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
FORMAZIONE ALL'USO DEI DPI
Formazione all'uso erogata: [Formazione Erogata]
Formatore: [Formatore Dpi]
Modalità: [Modalita Formazione]
Data della formazione: [Data Formazione]
La formazione ha riguardato: le situazioni in cui è obbligatorio indossare i DPI; le modalità di indossamento corretto e regolazione; la verifica dell'efficienza prima dell'uso; la manutenzione ordinaria; le condizioni che determinano la necessità di sostituzione immediata; l'obbligo di segnalazione di difetti e anomalie ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 81/2008.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art. 78 D.Lgs. 81/2008)
Il lavoratore destinatario dei DPI è tenuto a:
— utilizzare i DPI conformemente all'informazione e alla formazione ricevuta e alle istruzioni impartite;
— aver cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
— segnalare immediatamente qualsiasi difetto, inconveniente o deterioramento dei DPI al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Consegna], [Data Consegna]
Il Consegnatario per il Datore di Lavoro
[Datore Ragione Sociale]
[Consegnatario]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Lavoratore [Lavoratore Nome Cognome] dichiara:
— di aver ricevuto i DPI sopra elencati in buono stato e conformi alle caratteristiche indicate;
— di aver ricevuto e compreso la formazione all'uso dei DPI consegnati;
— di essere consapevole degli obblighi di utilizzo e cura previsti dall'art. 78 del D.Lgs. 81/2008.
Firma del lavoratore: _________________________ Data: _________________________
Il Datore di Lavoro / Consegnatario
________________
Signature
Il Lavoratore
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?
Il Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in Italia è il documento con cui il datore di lavoro attesta la fornitura gratuita dei DPI al lavoratore e la relativa formazione all'uso, in adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 74-79 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro — TUSL). Questo documento rappresenta la prova documentale che il datore di lavoro ha assolto l'obbligo fondamentale di dotare i lavoratori esposti a rischi residui dei dispositivi di protezione individuale idonei e conformi alla normativa.
L'art. 74 del D.Lgs. 81/2008 definisce il DPI come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. L'art. 75 stabilisce che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti sufficientemente da misure tecniche di prevenzione collettiva. L'art. 76 fissa i requisiti dei DPI: devono essere conformi alle norme di attuazione delle direttive comunitarie (Reg. UE 2016/425), adeguati ai rischi da prevenire, ergonomici, compatibili con l'eventuale presenza di altri DPI, conformi alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. L'art. 77 disciplina gli obblighi del datore di lavoro: fornire i DPI gratuitamente, mantenerli efficienti e in buone condizioni igieniche, assicurare la formazione all'uso.
Il verbale di consegna assolve a una triplice funzione giuridica. Costituisce prova documentale della fornitura gratuita del DPI ex art. 77 TUSL. Attesta l'avvenuta formazione all'uso, rendendo il lavoratore consapevole del corretto utilizzo. Trasferisce formalmente al lavoratore la responsabilità di custodire e utilizzare correttamente il dispositivo ex art. 78 TUSL. Su forms-legal.com è disponibile il modello completo, personalizzabile per qualsiasi settore produttivo italiano.
Quando serve Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?
Il Verbale di Consegna dei DPI in Italia deve essere redatto in diverse occasioni che scandiscono la vita del rapporto tra il lavoratore e i dispositivi di protezione individuale in dotazione. La prima e principale occasione è l'assunzione di un nuovo lavoratore che viene adibito a mansioni che richiedono l'uso di DPI, o l'assegnazione di un lavoratore già dipendente a nuove mansioni con rischi residui che necessitano protezione individuale. In entrambi i casi, la consegna dei DPI e la relativa formazione all'uso devono avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere la mansione a rischio.
Un nuovo verbale è necessario ogni volta che vengono sostituiti i DPI precedentemente consegnati per usura, scadenza, deterioramento o perché non più idonei al rischio: in tal caso il lavoratore deve restituire il DPI vecchio e riceverne uno nuovo, con relativa documentazione. L'aggiornamento del DVR che individui nuovi rischi o nuove mansioni soggette a DPI richiede la consegna di dispositivi aggiuntivi o diversi, documentata con un nuovo verbale o un addendum al precedente.
Il verbale è necessario anche quando il lavoratore perde, danneggia o deteriora i DPI in dotazione: in tal caso, prima di procedere alla sostituzione, il datore di lavoro può avviare un'indagine per accertare eventuali responsabilità, ma deve in ogni caso garantire che il lavoratore sia dotato di DPI idonei.
Nelle procedure di appalto e subappalto, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ai sensi degli artt. 89 e 92 del D.Lgs. 81/2008, può richiedere alle imprese esecutrici la produzione dei verbali di consegna DPI per verificare che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano dotati dei dispositivi previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Cosa includere nel tuo Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Un Verbale di Consegna dei DPI valido e conforme al D.Lgs. 81/2008 deve contenere elementi specifici che ne garantiscano l'efficacia probatoria e la completezza delle informazioni rilevanti per la sicurezza del lavoratore.
**Identificazione del datore di lavoro**: ragione sociale, partita IVA, sede legale e unità produttiva di riferimento, con indicazione del legale rappresentante o del preposto che effettua materialmente la consegna.
**Identificazione del lavoratore**: nome e cognome completi, codice fiscale, qualifica contrattuale, reparto e mansione specifica. L'identificazione deve essere univoca per consentire l'abbinamento certo tra lavoratore e DPI consegnati.
**Descrizione dettagliata dei DPI**: per ciascun dispositivo consegnato indicare: denominazione tecnica e tipo, marca, modello e numero di serie (se presente), taglia/misura, norma EN di riferimento, marcatura CE con eventuale numero dell'organismo notificato, categoria (I, II o III ai sensi del Reg. UE 2016/425), scadenza o vita utile stimata, data di consegna.
**Rischi per cui sono previsti i DPI**: riferimento alla sezione del DVR che individua il rischio residuo per cui ciascun DPI è stato selezionato, con citazione degli artt. applicabili del D.Lgs. 81/2008 (es. art. 196 per il rumore, art. 163 per la movimentazione manuale, art. 77 per la generalità dei DPI).
**Formazione all'uso**: attestazione che il lavoratore ha ricevuto formazione specifica sull'uso corretto di ciascun DPI consegnato, con indicazione del soggetto che ha erogato la formazione e delle modalità (pratica, teorica, su scheda tecnica).
**Obblighi e firma del lavoratore**: dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto i DPI, di aver compreso le istruzioni d'uso, di impegnarsi a utilizzarli correttamente ex art. 78 D.Lgs. 81/2008, e di segnalare prontamente qualsiasi anomalia. Su forms-legal.com il modello include tutte le sezioni necessarie per la conformità al TUSL.
Come compilare il tuo Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
La compilazione del Verbale di Consegna dei DPI in Italia richiede precisione nella descrizione dei dispositivi forniti e nella documentazione della formazione erogata. Seguire questa guida operativa garantisce la completezza e la validità del documento ai fini ispettivi e giudiziari.
Nel campo **datore di lavoro** inserire la denominazione completa dell'azienda, la partita IVA, la sede legale e l'unità produttiva di riferimento. Se la consegna avviene tramite il preposto o il responsabile di reparto anziché direttamente dal legale rappresentante, indicare nome e qualifica del soggetto delegato alla consegna.
Nel campo **lavoratore** inserire nome e cognome completi, codice fiscale, qualifica contrattuale, reparto e mansione specifica che richiede l'uso dei DPI. Se il lavoratore è straniero e non parla fluentemente l'italiano, annotare la lingua in cui è stata svolta la formazione e il nominativo dell'interprete.
Nel campo **DPI consegnati** compilare la tabella con tutti i dispositivi forniti, indicando per ciascuno: denominazione, marca, modello, taglia, norma EN applicata, marcatura CE, categoria e data di consegna. Non omettere la taglia: un DPI di misura errata può essere inefficace come un DPI assente.
Nel campo **rischi** associare ciascun DPI al rischio per cui è previsto, con riferimento alla sezione del DVR. Questa correlazione dimostra che la scelta del DPI è stata effettuata in modo ragionato e proporzionato al rischio specifico, non genericamente.
Nel campo **formazione** descrivere in modo sintetico ma preciso le istruzioni impartite: modalità di indossamento, verifica dell'efficienza prima dell'uso, manutenzione ordinaria, condizioni che richiedono la sostituzione immediata. Far firmare il lavoratore in corrispondenza di questa sezione come conferma della comprensione.
Conservare l'originale firmato nel fascicolo sicurezza del lavoratore, consegnare una copia al lavoratore e tenere una copia nel registro generale dei DPI consegnati.
Requisiti legali per Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Il Verbale di Consegna dei DPI in Italia si inserisce nel quadro normativo del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), che dedica gli artt. 74-79 alla disciplina dei Dispositivi di Protezione Individuale. L'art. 74 definisce il DPI; l'art. 75 stabilisce i casi in cui devono essere impiegati; l'art. 76 i requisiti di idoneità; l'art. 77 gli obblighi del datore di lavoro (fornitura gratuita, manutenzione, formazione); l'art. 78 gli obblighi del lavoratore (utilizzo corretto, cura, segnalazione difetti); l'art. 79 rimanda ai criteri per l'individuazione dei DPI stabiliti dall'Allegato VIII e IX al TUSL.
La normativa comunitaria di riferimento è il Reg. UE 2016/425 del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale, che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE imponendo requisiti più stringenti di valutazione della conformità e marcatura CE. Per i DPI di Categoria III (protezione da rischi mortali), il Regolamento richiede il controllo di produzione di tipo CE da parte di un organismo notificato.
La violazione dell'obbligo di fornitura dei DPI è sanzionata dall'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/2008 con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La mancata formazione all'uso dei DPI (art. 77, comma 4, lett. b) è parimenti sanzionata. In caso di infortuni causati dall'assenza o dall'inadeguatezza dei DPI, il datore di lavoro può rispondere penalmente per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme antinfortunistiche, con aggravante dell'art. 590, comma 3 c.p. Organi di vigilanza competenti: Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS).
Il datore di lavoro è tenuto a mantenere in efficienza i DPI e ad assicurarne le condizioni igieniche adeguate mediante manutenzione, riparazione e sostituzione necessarie ex art. 77, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 81/2008. La periodicità della manutenzione e il criterio per la sostituzione devono essere documentati nel programma di manutenzione dei DPI, che costituisce parte integrante del sistema di gestione della sicurezza. Per i DPI soggetti a scadenza (ad esempio, facciali filtranti P3 o imbracature per lavori in quota), la data di fabbricazione e il termine di utilizzo devono essere verificati prima di ogni consegna.
Il Reg. UE 2016/425 ha introdotto il requisito della Dichiarazione di Conformità UE (DoC) per tutti i DPI, che deve essere conservata dal datore di lavoro e resa disponibile alle autorità di vigilanza su richiesta. Per i DPI di Categoria III (protezione contro i rischi suscettibili di causare la morte o lesioni gravi e permanenti), tra cui dispositivi anticaduta, autorespiratori e DPI contro agenti chimici pericolosi, il fascicolo tecnico del produttore deve essere valutato da un organismo notificato accreditato. Il mancato rispetto di tali requisiti può comportare, oltre alle sanzioni penali per il datore di lavoro, il ritiro del prodotto dal mercato da parte dell'autorità di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 152 di attuazione del Reg. UE 2016/425.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Nella gestione dei DPI e nella redazione del verbale di consegna, le aziende italiane commettono errori ricorrenti che ne compromettono la validità come prova documentale e creano esposizioni a sanzioni in sede ispettiva. Conoscere queste insidie consente di strutturare correttamente il sistema documentale dei DPI.
**Fornitura di DPI privi di marcatura CE**: acquistare DPI non marcati CE o con marcatura falsificata è una violazione sia del D.Lgs. 81/2008 che del Reg. UE 2016/425. Prima dell'acquisto, verificare sempre la presenza della marcatura CE, del numero dell'organismo notificato per i DPI di Cat. II e III, e della norma EN applicata.
**Verbale generico senza descrizione specifica dei DPI**: un verbale che riporta genericamente "consegnati guanti e scarpe antinfortunistiche" senza marca, modello, taglia e norma EN non è sufficientemente dettagliato per dimostrare la conformità dei dispositivi al rischio specifico identificato nel DVR.
**Mancata documentazione della formazione all'uso**: consegnare i DPI senza registrare l'avvenuta formazione all'uso è una violazione distinta dall'art. 77, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008. La firma del lavoratore sul verbale di consegna deve attestare sia la ricezione del DPI sia la comprensione delle istruzioni d'uso.
**Mancato rinnovo della documentazione alla sostituzione dei DPI**: quando un DPI viene sostituito per usura o scadenza, è necessario aggiornare la documentazione. Tenere verbali di consegna riferiti a DPI non più in uso crea confusione e non riflette la situazione reale.
**Omissione della taglia**: consegnare un DPI non adatto alle misure antropometriche del lavoratore lo rende inefficace quanto un DPI assente. La taglia è un elemento essenziale da riportare nel verbale, in particolare per guanti, scarpe, caschi, imbracature e facciali filtranti.
**Mancata correlazione tra DPI e rischi del DVR**: il verbale di consegna deve richiamare il rischio specifico per il quale il DPI è stato individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Un verbale che elenca i DPI consegnati senza collegarli al rischio residuo del DVR non dimostra la coerenza del sistema preventivo e può essere contestato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) in sede ispettiva.
**Firma del solo responsabile, senza quella del lavoratore**: la prova che il lavoratore ha ricevuto il DPI e compreso le istruzioni d'uso si fonda sulla doppia firma — datore di lavoro/consegnatario e lavoratore ricevente. Un verbale firmato da un solo soggetto non assolve la funzione probatoria; in caso di contestazione, l'onere della prova ricade interamente sull'azienda ai sensi dell'art. 2087 c.c.
**Conservazione inadeguata del verbale**: i verbali di consegna DPI devono essere conservati per almeno dieci anni dall'evento e messi a disposizione dell'ASL/ATS e dell'ITL su richiesta. L'archiviazione in formato esclusivamente digitale è ammessa solo con sistema di conservazione documentale a norma del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che garantisca l'integrità e l'immodificabilità dei documenti nel tempo. Forms-legal.com consente di generare verbali conformi e di salvarli in formato PDF idoneo alla conservazione digitale a norma.
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}Domande frequenti
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, come individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. 81/2008. L'art. 75 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI vengono classificati in tre categorie ai sensi del Reg. UE 2016/425: Categoria I (rischi minimi, es. guanti da lavoro leggeri), Categoria II (rischi intermedi, es. scarpe antinfortunistiche, cuffie), Categoria III (rischi mortali o danni irreversibili, es. autorespiratori, imbracature di sicurezza). La scelta dei DPI appropriati spetta al datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il medico competente, tenendo conto delle caratteristiche del lavoratore (taglia, eventuali patologie, eventuali condizioni di gravidanza), della severità del rischio e della durata dell'esposizione. L'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 impone che i DPI forniti rechino la marcatura CE e siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza del Reg. UE 2016/425.
No. L'art. 77, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce chiaramente che i DPI devono essere forniti gratuitamente dal datore di lavoro. Qualsiasi accordo che addebiti al lavoratore il costo dei DPI è nullo per violazione di norma imperativa, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia firmato tale accordo: il divieto è inderogabile. Il datore di lavoro deve sostenere non solo il costo di acquisto dei DPI, ma anche tutte le spese connesse alla loro manutenzione, riparazione, sostituzione e controllo periodico. L'art. 77, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro assicuri il funzionamento dei DPI e ne verifichi la scadenza e l'efficienza, sostituendo prontamente quelli deteriorati, scaduti o difettosi. L'unica eccezione riguarda l'abuso o il danneggiamento doloso dei DPI da parte del lavoratore: in tal caso il datore può avviare procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970, ma non può comunque addebitare al lavoratore il costo dei DPI sostituiti.
L'art. 78 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del lavoratore in materia di DPI. Il lavoratore deve: utilizzare i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro conformemente all'informazione e alla formazione ricevuta; aver cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche; segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto, inconveniente o situazione che ritenga costituire un pericolo per la sicurezza (es. DPI deteriorato, non più funzionale); non rifiutarsi di indossare i DPI previsti dal DVR per la propria mansione. Il rifiuto reiterato e ingiustificato di indossare i DPI costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali e può dare luogo a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 7 della L. 300/1970. Nei casi più gravi, il rifiuto sistematico di utilizzare i DPI obbligatori può giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966, o per giusta causa ex art. 2119 c.c. se mette a rischio l'incolumità propria e altrui.
La frequenza di sostituzione dei DPI non è fissata da una norma generale, ma dipende dal tipo di dispositivo, dall'intensità dell'uso, dalle condizioni operative e dalle indicazioni del costruttore. Il datore di lavoro deve assicurare la manutenzione, la riparazione e la sostituzione dei DPI obsoleti o non più funzionali ai sensi dell'art. 77, comma 4 del D.Lgs. 81/2008. Per alcune categorie di DPI esistono scadenze specifiche previste dalla normativa tecnica o dalle norme EN armonizzate: le maschere facciali filtranti (FFP2, FFP3) hanno una durata limitata dichiarata dal produttore; le imbracature di sicurezza devono essere sostituite dopo ogni caduta, indipendentemente dallo stato apparente; le calzature di sicurezza hanno una vita utile stimata di 1-3 anni in condizioni di uso intenso; le protezioni uditive (tappi, cuffie) vanno sostituite secondo le indicazioni del produttore. Il verbale di consegna DPI deve essere aggiornato a ogni nuova consegna, sostituzione o restituzione di dispositivi, in modo da mantenere una documentazione continua e verificabile in sede ispettiva. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) verifica sistematicamente i registri di consegna DPI nelle ispezioni sulla sicurezza.
La formazione all'uso corretto dei DPI è un obbligo esplicito del datore di lavoro ai sensi dell'art. 77, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, che impone di assicurare che i lavoratori conoscano le situazioni in cui è necessario indossare il DPI, le modalità di indossamento corretto, la durata e la frequenza di utilizzo, le procedure di verifica dell'efficienza, la manutenzione ordinaria e le condizioni che determinano la necessità di sostituzione. La formazione all'uso dei DPI deve essere erogata prima della consegna dei dispositivi e deve essere specifica per ciascuna tipologia di DPI fornita. Non è sufficiente consegnare il foglio di istruzione del costruttore: il datore di lavoro (o il preposto delegato) deve dimostrare praticamente il corretto indossamento e verificare la comprensione da parte del lavoratore. La formazione deve essere ripetuta ogni volta che cambiano le condizioni di utilizzo, vengono introdotti nuovi DPI o sopravvengono rischi non preesistenti. L'erogazione della formazione deve essere documentata nel verbale di consegna DPI o in un registro separato della formazione, con firma del lavoratore che ne attesta la ricezione.
Il verbale di consegna DPI è lo strumento documentale fondamentale per provare che il datore di lavoro ha adempiuto all'obbligo di fornitura gratuita dei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/2008), ma da solo non è sufficiente a dimostrare la piena conformità al sistema prevenzionistico. Per una tutela completa, il verbale di consegna deve essere accompagnato dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che identifichi i rischi e i DPI necessari (artt. 28-29 D.Lgs. 81/2008), dalla documentazione della formazione all'uso dei DPI erogata al lavoratore (art. 77, comma 4 D.Lgs. 81/2008), dal registro delle verifiche periodiche dei DPI forniti e delle relative sostituzioni, dagli attestati di conformità CE dei DPI acquistati (Reg. UE 2016/425). In sede giudiziaria, in caso di infortunio correlato all'uso di DPI, il verbale di consegna firmato dal lavoratore costituisce prova fondamentale che il datore di lavoro ha messo a disposizione il dispositivo. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione (Cass. pen., Sez. IV) ha chiarito che la sola consegna non esime il datore dall'obbligo di vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori: l'omessa vigilanza costituisce anch'essa violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008.
Tutti i DPI immessi sul mercato europeo e utilizzati nell'ambiente di lavoro devono obbligatoriamente recare la marcatura CE e rispettare i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal Reg. UE 2016/425 (in vigore dal 21 aprile 2018, che ha abrogato la precedente Direttiva 89/686/CEE). La marcatura CE attesta che il dispositivo è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità e risponde ai requisiti del Regolamento, ed è rilasciata dal fabbricante o dall'importatore dell'UE. Per i DPI di Categoria II e III, la marcatura CE deve essere accompagnata dal numero identificativo dell'organismo notificato che ha svolto il controllo di produzione. Oltre alla marcatura CE, i DPI devono rispettare le norme tecniche armonizzate europee (norme EN) specifiche per ciascuna categoria: EN ISO 20345:2022 per le calzature di sicurezza, EN 352 per i protettori auditivi, EN 166 per la protezione degli occhi, EN 361 per le imbracature anticaduta, EN 149:2001+A1:2009 per i facciali filtranti FFP. Il datore di lavoro deve verificare, al momento dell'acquisto, la presenza di marcatura CE e delle norme EN applicate, che devono essere indicate nella documentazione del prodotto e nella scheda tecnica.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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