Contratto di Deposito di Merci
Codice Civile artt. 1766–1782 (deposito)
CONTRATTO DI DEPOSITO DI MERCI
ai sensi degli artt. 1766–1782 del Codice Civile (R.D. 262/1942)
PARTI CONTRATTUALI
DEPOSITANTE:
Ragione Sociale: [Depositante Ragione Sociale]
Partita IVA: [Depositante Partita Iva]
Sede Legale: [Depositante Sede Legale]
DEPOSITARIO:
Ragione Sociale: [Depositari Ragione Sociale]
Partita IVA: [Depositario Partita Iva]
Sede Legale: [Depositario Sede Legale]
Le parti come sopra identificate convengono e stipulano il seguente contratto di deposito di merci.
Art. 1 — Oggetto del Deposito
Il Depositante consegna al Depositario, che accetta, le seguenti merci:
[Descrizione Merci]
Valore assicurativo dichiarato: € [Valore Assicurativo]
Condizioni di conservazione richieste: [Condizioni Conservazione]
Art. 2 — Luogo di Deposito e Durata
Le merci sono depositate presso: [Indirizzo Magazzino]
Il deposito ha inizio in data [Data Inizio Deposito] e scade in data [Data Scadenza Deposito].
Salvo disdetta con preavviso scritto di [Preavviso Disdetta] giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC, il contratto si intende automaticamente rinnovato per uguale periodo.
Art. 3 — Obblighi del Depositario
Il Depositario si obbliga a:
a) custodire le merci con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.);
b) non servirsi delle merci depositate senza il consenso scritto del Depositante (art. 1770 c.c.);
c) non depositare le merci presso terzi senza preventiva autorizzazione scritta del Depositante (art. 1771 c.c.);
d) consentire al Depositante l'accesso al magazzino per l'ispezione delle merci, previo preavviso di 24 ore;
e) restituire le merci nello stesso stato in cui le ha ricevute (art. 1776 c.c.);
f) comunicare immediatamente al Depositante qualsiasi evento dannoso (furto, incendio, allagamento) e sporgere denuncia alle Autorità competenti.
Art. 4 — Corrispettivo e Modalità di Pagamento
Il corrispettivo per il servizio di deposito è pari a [Tariffa Stoccaggio].
La fatturazione avviene con cadenza [Frequenza Fatturazione], con pagamento entro [Termini Pagamento] giorni dalla data della fattura.
In caso di ritardo nel pagamento maturano automaticamente interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (saggio BCE + 8 punti percentuali) e il rimborso forfettario di € 40,00 per le spese di recupero.
Il Depositario esercita il diritto di ritenzione sulle merci depositate fino al completo pagamento del corrispettivo e delle spese (art. 1781 c.c.).
Art. 5 — Responsabilità e Assicurazione
Il Depositario risponde della perdita e del deterioramento delle merci durante il periodo di custodia, salvo che provi la causa a lui non imputabile (art. 1768 c.c.).
Il risarcimento è limitato al valore assicurativo dichiarato ex Art. 1 del presente contratto, salvo prova di valore maggiore.
Le parti concordano che il Depositante stipuli una polizza assicurativa all-risk sulle merci depositate per l'intero valore dichiarato. In alternativa, il Depositario potrà stipulare la polizza a spese del Depositante, con indicazione di quest'ultimo come beneficiario.
Art. 6 — Risoluzione e Restituzione
Alla scadenza del contratto o a seguito di disdetta regolare, il Depositante è tenuto a ritirare le merci entro 5 giorni lavorativi. Il mancato ritiro nel termine assegnato legittima il Depositario ad applicare una tariffa aggiuntiva per il periodo eccedente e a diffidare il Depositante ex art. 1454 c.c.
Qualora il Depositante si trovasse in stato di insolvenza o fallimento (procedura concorsuale ex D.Lgs. 14/2019 — Codice della Crisi d'Impresa), il Depositario informerà senza ritardo il Curatore.
Art. 7 — Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto, le parti concordano di esperire previamente un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Ove la mediazione non abbia esito positivo, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo di esecuzione del contratto.
Approvazione Specifica ex art. 1341, comma 2, c.c.
Il Depositante dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 5 (limitazione di responsabilità e massimale di risarcimento); Art. 6 (clausola risolutiva espressa e termini di ritiro); Art. 7 (foro competente esclusivo).
Firma specifica del Depositante per approvazione clausole: _________________________
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Citta Firma], [Data Firma Contratto]
Il Depositante
[Depositante Ragione Sociale]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Depositario
[Depositari Ragione Sociale]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Depositante
________________
Signature
Il Depositario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Deposito di Merci?
Il Contratto di Deposito di Merci in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile artt. 1766-1782 (deposito).
Nei rapporti commerciali tra imprese il deposito è quasi sempre oneroso (art. 1767 c.c. derogato per accordo), con corrispettivo calcolato a tempo, volume o peso. Le imprese che svolgono professionalmente l'attività di custodia e stoccaggio rientrano nella disciplina dei magazzini generali (artt. 1787-1797 c.c.) e possono emettere fede di deposito e nota di pegno, titoli rappresentativi circolanti che consentono la cessione del credito restitutorio senza trasferimento fisico della merce. La Camera di Commercio territorialmente competente tiene il registro dei magazzini generali autorizzati.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina il deposito di merci sotto regime doganale sospensivo ai sensi del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, artt. 237-242): in questo caso il gestore del deposito doganale risponde in solido del pagamento dei dazi doganali con il titolare delle merci.
La distinzione rispetto al Contratto di Logistica e Magazzinaggio è fondamentale: nel deposito puro l'obbligo del depositario è passivo (custodia e restituzione in natura); nel contratto di logistica si aggiungono servizi attivi come la gestione delle scorte con sistema WMS (Warehouse Management System), il picking, il packing e la preparazione delle spedizioni, con conseguente applicazione delle norme sull'appalto di servizi (artt. 1655-1677 c.c.). La qualificazione corretta del contratto incide sulla responsabilità contrattuale, sul regime IVA e sulle garanzie assicurative da prevedere. Su forms-legal.com è disponibile il modello completo per la redazione di questo contratto nel pieno rispetto della normativa italiana vigente.
Quando serve Contratto di Deposito di Merci?
Il Contratto di Deposito di Merci in Italia è necessario ogni volta che un'impresa o un operatore logistico assume in custodia beni mobili di terzi per un periodo determinato o indeterminato. Le situazioni tipiche che richiedono la stipulazione di questo contratto sono molteplici e variegate nell'ambito del commercio, dell'industria e della distribuzione.
Stoccaggio di prodotti finiti in attesa di distribuzione: un'azienda produttrice o commerciale che ha necessità di stoccare le proprie merci presso magazzini di terzi in attesa della distribuzione ai punti vendita stipula il Contratto di Deposito di Merci per fissare le responsabilità del depositario per perdita, furto e deterioramento, le tariffe di stoccaggio e le modalità di accesso e movimentazione delle merci durante il periodo di custodia.
Magazzini generali e titoli rappresentativi: i magazzini generali autorizzati dalla Camera di Commercio stipulano contratti di deposito per l'emissione di fedi di deposito e note di pegno (art. 1790 c.c.), consentendo all'imprenditore di ottenere finanziamenti bancari utilizzando le merci come garanzia reale senza spossessamento fisico dei beni.
Deposito doganale e merci in transito internazionale: nel commercio internazionale, le merci in transito o in attesa di sdoganamento vengono depositate in magazzini doganali sotto la sorveglianza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il contratto regola i rapporti tra il gestore del deposito doganale e il titolare delle merci ai sensi del Reg. UE 952/2013.
Deposito temporaneo per traslochi, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali: in occasione di traslochi o lavori di ristrutturazione, mobili, attrezzature, archivi cartacei e macchinari vengono temporaneamente consegnati a un depositario. In questo contesto il contratto scritto è indispensabile per definire la durata, il corrispettivo e le responsabilità.
Deposito di merci deteriorabili in celle frigorifere: per prodotti alimentari, farmaceutici e biologici che richiedono condizioni controllate di temperatura e umidità, il Contratto di Deposito di Merci deve specificare i parametri ambientali garantiti dal depositario, i sistemi di monitoraggio attivi e le conseguenze della loro violazione, inclusa la responsabilità per il deterioramento delle merci per interruzione della catena del freddo.
In tutti questi casi il contratto scritto è indispensabile ad probationem per provare l'esistenza e le condizioni del rapporto davanti al Tribunale civile in caso di controversia.
Cosa includere nel tuo Contratto di Deposito di Merci
Il Contratto di Deposito di Merci in Italia deve contenere elementi essenziali precisi per essere valido, opponibile e tutelante per entrambe le parti, nel rispetto del Codice Civile artt. 1766-1782 e delle norme commerciali applicabili.
Identificazione completa delle parti: denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero REA presso la Camera di Commercio, legale rappresentante con indicazione dei poteri, indirizzo PEC per tutte le comunicazioni aventi valore legale. Nei contratti con magazzini generali è richiesta anche l'indicazione del numero di autorizzazione ministeriale.
Descrizione precisa delle merci depositate: tipologia merceologica, quantità, peso lordo e netto, volume in metri cubi, valore assicurativo dichiarato, numero di colli e eventuale numero di lotto o codice EAN. Per merci pericolose (D.Lgs. 81/2008 e ADR) allegare le schede di sicurezza MSDS e indicare la classe di pericolosità. Una descrizione vaga rende difficile accertare la responsabilità del depositario per eventuali ammanchi o deterioramenti.
Luogo di deposito e condizioni di conservazione: indirizzo preciso del magazzino, identificazione dello spazio assegnato (box, area dedicata, scaffalatura, cella frigorifera), temperatura e umidità richieste, certificazioni di conformità (BRC, IFS, AIB per settore alimentare; GDP dell'AIFA per farmaceutico; norme antincendio ex D.P.R. 151/2011 dei Vigili del Fuoco).
Durata del contratto: data di inizio e data di scadenza o meccanismo di rinnovo automatico con preavviso di disdetta per iscritto. La clausola di rinnovo tacito è clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e richiede specifica approvazione scritta.
Corrispettivo e termini di pagamento: tariffa per metro cubo, per pallet o per giorno; periodicità della fatturazione; termini di pagamento. Nelle transazioni commerciali tra imprese si applica il D.Lgs. 231/2002 per gli interessi di mora automatici (saggio BCE + 8 punti percentuali) e il rimborso forfettario di € 40 per le spese di recupero.
Obbligazioni del depositario: custodia diligente ex art. 1768 c.c., accesso del depositante per ispezioni su preavviso ragionevole, comunicazione tempestiva al depositante e all'Autorità di Pubblica Sicurezza di danni, furti o eventi avversi, obbligo di non servirsi della cosa senza consenso (art. 1770 c.c.).
Responsabilità e suoi limiti: valore massimo rimborsabile in caso di perdita o deterioramento, eventuale deroga ai limiti di responsabilità per clausola specifica con doppia firma ex art. 1341, c. 2 c.c. Questa clausola richiede specifica approvazione scritta quando inserita in condizioni generali predisposte da una parte.
Copertura assicurativa all-risk: chi stipula la polizza (depositante o depositario), compagnia assicuratrice, massimale per sinistro e annuo, beneficiario in caso di liquidazione del danno.
Diritto di ritenzione del depositario ex art. 1781 c.c. per il pagamento del corrispettivo e delle spese di custodia: clausola essenziale per tutelare il depositario in caso di inadempimento del depositante.
Foro competente — Tribunale civile del luogo di esecuzione del contratto (art. 20 c.p.c.) o foro convenzionale pattuito — con eventuale clausola di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Forms-legal.com offre il modello completo con tutte le clausole essenziali.
Come compilare il tuo Contratto di Deposito di Merci
Per compilare correttamente il Contratto di Deposito di Merci in Italia occorre seguire un iter preciso che garantisce la completezza e la validità del documento.
Passo 1 — Identificazione delle parti: inserire la ragione sociale completa del depositante e del depositario, con sede legale, numero di Registro Imprese (REA) e Camera di Commercio di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA. Indicare il nome del legale rappresentante che firma il contratto, il relativo titolo (amministratore delegato, procuratore con poteri documentati) e la PEC ufficiale.
Passo 2 — Descrizione delle merci: compilare l'inventario dettagliato dei beni consegnati (tipologia merceologica con codice doganale se applicabile, numero di colli, peso lordo e netto, volume in metri cubi, valore assicurativo dichiarato, numero di lotto). Per merci pericolose allegare le schede di sicurezza MSDS e indicare la classe ADR e l'UN number.
Passo 3 — Luogo e condizioni di deposito: specificare l'indirizzo esatto del magazzino e le condizioni ambientali richieste (temperatura, umidità, illuminazione). Per alimenti indicare la conformità al Reg. CE 852/2004 (sistema HACCP); per prodotti farmaceutici le Good Distribution Practice (GDP) dell'AIFA; per impianti con pericolo di incendio la conformità al D.P.R. 151/2011 e al D.Lgs. 81/2008.
Passo 4 — Durata e corrispettivo: indicare la data di inizio del deposito, la scadenza e le condizioni di rinnovo. Specificare la tariffa di stoccaggio (per metro cubo al mese, per pallet settimanale, ecc.), le tariffe per movimentazione in entrata e in uscita e la periodicità di fatturazione (mensile, trimestrale).
Passo 5 — Responsabilità e assicurazione: decidere se pattuire un limite massimo di responsabilità del depositario per singolo sinistro e inserire la clausola con doppia firma ex art. 1341 c.c. Specificare la polizza assicurativa all-risk (numero polizza, compagnia assicuratrice, massimale, beneficiario).
Passo 6 — Clausole speciali: inserire il diritto di ritenzione ex art. 1781 c.c., la clausola risolutiva espressa per mancato pagamento del corrispettivo (art. 1456 c.c.), il divieto di subdeposito senza consenso (art. 1771 c.c.) e la clausola GDPR per i dati personali eventualmente trattati (art. 28 Reg. UE 2016/679).
Passo 7 — Firma: il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna parte o da un suo procuratore con poteri documentati. Se il contratto contiene condizioni generali predisposte da una parte, le clausole onerose per l'altra (limitazioni di responsabilità, foro esclusivo, rinnovo automatico, decadenze) richiedono specifica approvazione scritta con doppia firma ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.
Requisiti legali per Contratto di Deposito di Merci
Il Contratto di Deposito di Merci in Italia è soggetto a specifici requisiti normativi che il redattore deve verificare prima della firma, nel rispetto del Codice Civile, del diritto doganale europeo e della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Requisito 1 — Forma contrattuale: il deposito si perfeziona con la consegna della cosa (contratto reale, art. 1766 c.c.) e non richiede forma scritta ad substantiam. La forma scritta è tuttavia necessaria ad probationem per esercitare il diritto di ritenzione ex art. 1781 c.c. e per azionare le clausole contrattuali in giudizio.
Requisito 2 — Autorizzazione per magazzini generali: le imprese che esercitano l'attività di deposito in forma di magazzini generali e intendono emettere fedi di deposito e note di pegno devono essere autorizzate e iscritte nel registro tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente (artt. 1787-1789 c.c.).
Requisito 3 — Deposito doganale e regime sospensivo: le merci depositate in regime di sospensione doganale richiedono l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi del Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione). Il gestore del deposito doganale è responsabile in solido del pagamento dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione in caso di irregolarità.
Requisito 4 — Normativa per merci pericolose e deperibili: per prodotti chimici, infiammabili, tossici o radioattivi, il deposito deve rispettare il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), il D.Lgs. 105/2015 (Seveso III — rischi di incidenti rilevanti) e i requisiti antincendio del D.P.R. 151/2011. Per prodotti alimentari si applica il Reg. CE 852/2004 (HACCP) e il Reg. UE 178/2002 (sicurezza alimentare). Per prodotti farmaceutici le GDP (Good Distribution Practice) dell'AIFA.
Requisito 5 — Trattamento dei dati personali (GDPR): se il contratto comporta il trattamento di dati personali del depositante o dei suoi clienti (es. elenchi di destinatari sulle etichette delle merci, dati di tracking delle spedizioni), il depositario agisce come responsabile del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e deve essere nominato con apposito atto scritto che indichi le istruzioni del titolare e le misure di sicurezza adottate.
Requisito 6 — Clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.: le clausole che limitano la responsabilità del depositario (oltre la deroga legale), che prevedono rinnovo automatico tacito, foro esclusivo convenzionale o decadenze brevi per la denuncia dei danni richiedono specifica approvazione per iscritto da parte del contraente che non le ha predisposte (doppia firma). In mancanza, tali clausole sono inefficaci e inopponibili.
Requisito 7 — Imposta di bollo e registro: le scritture private non soggette a IVA presentate per la registrazione scontano l'imposta di bollo da € 16 ogni 4 facciate/100 righe (D.P.R. 642/1972). L'imposta di registro si applica in caso d'uso (art. 5 D.P.R. 131/1986) in misura fissa di € 200.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Deposito di Merci
Nella redazione del Contratto di Deposito di Merci in Italia si riscontrano errori ricorrenti che espongono le parti a controversie, perdite economiche e responsabilità non previste. La conoscenza di questi errori è fondamentale per redigere un contratto solido.
Errore 1 — Descrizione vaga delle merci: omettere l'inventario dettagliato con quantità, peso e valore dichiarato rende impossibile determinare l'entità dei danni in caso di perdita parziale o totale. Il Tribunale non può liquidare il risarcimento senza prova concreta del valore delle merci smarrite o deteriorate. La soluzione è allegare al contratto l'elenco completo delle merci consegnate al momento della presa in carico.
Errore 2 — Clausole di limitazione di responsabilità non specificamente approvate: inserire nei moduli standard del depositario clausole che limitano la responsabilità senza richiedere la specifica approvazione scritta del depositante ex art. 1341, co. 2, c.c. Tali clausole, pur valide nella struttura, sono inefficaci se non espressamente approvate con doppia firma. In giudizio, il giudice le considera come non apposte e applica il regime generale di responsabilità del Codice Civile.
Errore 3 — Assenza di copertura assicurativa: omettere la stipula o la verifica della polizza all-risk sulle merci depositate. In caso di incendio, alluvione, furto con scasso o sventamento, senza assicurazione il danno economico ricade per intero sul depositante se il depositario riesce a dimostrare la causa non imputabile ex art. 1768 c.c.
Errore 4 — Confondere deposito e logistica: qualificare come semplice deposito (art. 1766 c.c.) un contratto che include in realtà servizi attivi di gestione delle scorte, preparazione ordini e preparazione spedizioni. Questa qualificazione errata crea incertezza sul regime di responsabilità applicabile: nel deposito puro risponde solo per perdita/deterioramento; nel contratto misto di logistica risponde anche per errori nel picking, nella preparazione degli ordini e nei ritardi.
Errore 5 — Omettere il diritto di ritenzione: non inserire la clausola ex art. 1781 c.c. che consente al depositario di trattenere le merci fino al saldo completo del corrispettivo e delle spese di custodia. Senza questa clausola il depositario è obbligato a restituire la merce anche senza avere ricevuto il pagamento, con necessità di avviare separata azione giudiziaria per il recupero del credito.
Errore 6 — Ignorare le norme doganali per merci in transito internazionale: stipulare un contratto di deposito senza verificare il regime doganale applicabile alle merci. Il deposito di merci extra-UE in assenza di autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli espone il depositario a responsabilità solidale per dazi doganali non corrisposti.
Errore 7 — Mancata nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR: quando il depositario gestisce dati personali dei clienti del depositante (es. destinatari delle merci, dati di tracking), opera come responsabile del trattamento. Senza l'apposito atto scritto di nomina, entrambe le parti rischiano sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali fino a € 20 milioni o al 4% del fatturato mondiale annuo (art. 83 Reg. UE 2016/679).
Errore 8 — Prezzo non aggiornato con indici di costo: per contratti di deposito a lungo termine (oltre 12 mesi), non inserire una clausola di adeguamento del corrispettivo agli indici ISTAT del costo del lavoro e dell'energia espone il depositario al rischio di erogare il servizio in perdita, senza possibilità di rinegoziazione unilaterale.
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Il Contratto di Deposito di Merci in Italia impone al depositario l'obbligo di custodire la cosa ricevuta e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.). La custodia deve avvenire con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) e il depositario risponde dei danni derivanti da perdita o deterioramento delle merci, salvo provi che la perdita o il deterioramento siano avvenuti per causa a lui non imputabile. Per le aziende che esercitano professionalmente l'attività di custodia (magazzini generali iscritti presso la Camera di Commercio ai sensi degli artt. 1787-1789 c.c.), la responsabilità è valutata con il metro del professionista: la soglia di diligenza richiesta è più elevata rispetto al depositario occasionale. Il depositario non può servirsi della cosa depositata senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.), né può depositarla presso un terzo senza autorizzazione (art. 1771 c.c.), pena il risarcimento dei danni ulteriori che ne derivino. Nelle operazioni con magazzini generali riconosciuti, il depositario può emettere fede di deposito e nota di pegno (art. 1790 c.c.) che consentono la circolazione del credito restitutorio senza trasferimento fisico della merce.
Il corrispettivo del Contratto di Deposito di Merci in Italia può essere stabilito liberamente dalle parti: l'art. 1767 c.c. prevede la gratuità solo come elemento naturale del contratto, derogabile per accordo. Nei contratti commerciali tra imprese il deposito è quasi sempre oneroso. Il corrispettivo può essere calcolato a tempo (giornaliero, mensile, annuale), a volume (per metro cubo occupato), a peso (per tonnellata o quintale) o in forma mista. Le spese per la conservazione della merce — imballaggio protettivo, refrigerazione, trattamenti antiparassitari, spese di manodopera per movimentazione interna — sono a carico del depositante salvo diversa pattuizione. Il depositario ha diritto di ritenzione sulla cosa depositata per il pagamento del compenso e delle spese (art. 1781 c.c.): può rifiutarsi di restituire la merce fino al saldo del dovuto. In caso di inadempimento prolungato del depositante il depositario può agire per il recupero del credito, ma non può vendere la merce di propria iniziativa senza autorizzazione giudiziaria. Nelle transazioni commerciali B2B tra imprese si applicano gli interessi di mora automatici ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (tasso BCE + 8 punti percentuali) e il rimborso forfettario di € 40 per i costi di recupero.
Nel Contratto di Deposito di Merci in Italia il depositario risponde della perdita e del deterioramento delle merci depositate, salvo che dimostri la causa a lui non imputabile (art. 1768 c.c.): forza maggiore, vizio intrinseco della merce, imballaggio inidoneo fornito dal depositante. La prova liberatoria è a carico del depositario. Il furto non equivale automaticamente a forza maggiore: se il depositario non ha adottato le misure di sicurezza adeguate alla natura dei beni (sistemi antintrusione, guardiania, videosorveglianza), risponde dei danni. Le parti possono pattuire limitazioni di responsabilità per tipologie di merce o per valore, purché tali clausole siano specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. (doppia firma) quando inserite in condizioni generali predisposte da una parte. È prassi assicurare le merci depositate: il contratto deve prevedere chi stipula la polizza all-risk (depositante o depositario) e il beneficiario in caso di sinistro. Nei magazzini generali la responsabilità è disciplinata anche dal regolamento interno pubblicato presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
Il Contratto di Deposito di Merci in Italia disciplina principalmente la custodia e conservazione di beni mobili da parte del depositario, che ha un obbligo essenzialmente passivo di conservazione e restituzione in natura (artt. 1766-1782 c.c.). Il contratto di logistica e magazzinaggio, invece, aggiunge servizi attivi: ricevimento, smistamento, picking, packing, gestione delle scorte, preparazione degli ordini, spedizione verso i destinatari finali. Sotto il profilo giuridico il contratto di logistica è un contratto atipico misto, che combina elementi del deposito, dell'appalto di servizi (artt. 1655-1677 c.c.) e talvolta del trasporto (artt. 1678-1702 c.c.). La distinzione ha rilievo per la responsabilità: nel deposito puro il depositario risponde secondo l'art. 1768 c.c.; nel contratto di logistica la responsabilità si estende all'errata preparazione degli ordini, ai ritardi nelle spedizioni, alle discrepanze di inventario. La qualificazione corretta del contratto incide anche sul regime IVA dei servizi prestati.
Il Contratto di Deposito di Merci in Italia non richiede la forma scritta ad substantiam: il deposito è valido anche verbalmente ai sensi dell'art. 1766 c.c. La forma scritta è tuttavia essenziale ad probationem e per la tutela delle parti in caso di controversia davanti al Tribunale civile del luogo di esecuzione (art. 20 c.p.c.). Le scritture private non autenticate relative a operazioni soggette a IVA scontano l'imposta di registro solo in caso d'uso (registrazione facoltativa, art. 5 D.P.R. 131/1986 — Testo Unico Imposta di Registro). La marca da bollo da € 16 ogni 4 facciate o 100 righe si applica alle scritture private non soggette a IVA presentate per la registrazione (D.P.R. 642/1972). Per i magazzini generali che emettono titoli rappresentativi (fede di deposito più nota di pegno), il depositario deve essere autorizzato e iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio competente. In ambito doganale, il deposito di merci in regime di sospensione doganale richiede l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il rispetto del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, artt. 237-242).
Nel Contratto di Deposito di Merci in Italia, alla scadenza del termine pattuito il depositante è obbligato a ritirare la merce. Se non lo fa, il depositario può intimargli di provvedere al ritiro entro un termine congruo (diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.) e richiedere il corrispettivo per il periodo aggiuntivo di occupazione del magazzino, solitamente a tariffa maggiorata. Decorso inutilmente il termine, il depositario può agire giudizialmente per ottenere l'autorizzazione alla vendita della merce deperibile o alla deposizione presso terzi a spese del depositante. Il contratto deve prevedere espressamente le conseguenze del mancato ritiro: maggiorazione tariffaria, clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e diritto di ritenzione (art. 1781 c.c.) fino al saldo del dovuto. Nelle controversie, il giudice competente è il Tribunale in funzione civile del luogo di esecuzione del contratto o del foro convenzionale pattuito.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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