Contratto di Trasporto di Merci su Strada
Codice Civile artt. 1678–1702; D.Lgs. 286/2005
CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
ai sensi degli artt. 1678–1702 del Codice Civile (R.D. 262/1942) e del D.Lgs. 286/2005
PARTI CONTRATTUALI
MITTENTE:
Ragione Sociale: [Mittente Ragione Sociale]
Partita IVA: [Mittente Partita Iva]
Sede Legale: [Mittente Sede Legale]
VETTORE:
Ragione Sociale: [Vettore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Vettore Partita Iva]
Iscrizione Albo Autotrasportatori n.: [Vettore Numero Albo]
DESTINATARIO:
Denominazione: [Destinatario Nome]
Indirizzo di consegna: [Destinatario Indirizzo]
Art. 1 — Oggetto del Trasporto
Il Mittente affida al Vettore, che accetta, il trasporto delle seguenti merci:
[Descrizione Merci Trasporto]
Peso lordo totale: [Peso Bruto] kg
Valore commerciale dichiarato: € [Valore Commerciale Trasporto]
Categoria: [Tipo Merci Pericolose]
Tipo di trasporto: [Modalita Trasporto Strada]
Art. 2 — Percorso, Ritiro e Consegna
Luogo di ritiro (partenza): [Luogo Ritiro]
Data prevista di ritiro: [Data Ritiro Prevista]
Data prevista di consegna al destinatario: [Data Consegna Prevista]
Il Vettore si impegna a consegnare le merci al Destinatario presso [Destinatario Indirizzo] entro la data indicata, nello stesso stato in cui le ha ricevute (art. 1693 c.c.).
Art. 3 — Nolo e Pagamento
Il corrispettivo (nolo) pattuito per il presente trasporto è pari a € [Importo Nolo].
Spese accessorie: [Spese Accessorie]
Il pagamento è dovuto entro [Termini Pagamento Trasporto] giorni dalla presentazione della fattura con relativa lettera di vettura firmata dal Destinatario.
In caso di ritardo nel pagamento maturano automaticamente interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (saggio BCE + 8 punti percentuali) e il rimborso forfettario di € 40,00.
Art. 4 — Responsabilità del Vettore
Il Vettore risponde della perdita e del danneggiamento delle merci dalla presa in consegna alla consegna al Destinatario (art. 1693 c.c.), salvo prova della causa a lui non imputabile.
Per i trasporti internazionali su strada si applicano i limiti di responsabilità della Convenzione CMR (L. 1621/1960) — massimo 8,33 DSP/kg di peso lordo mancante — salvo dolo o colpa grave del Vettore (art. 29 CMR).
Il Destinatario deve verificare le merci al momento della consegna e apporre riserve motivate sulla lettera di vettura in caso di danni apparenti. Per danni non apparenti la contestazione scritta deve essere inviata al Vettore entro 8 giorni dalla consegna (art. 1698 c.c.) a mezzo raccomandata A/R o PEC.
Art. 5 — Penali per Ritardo
In caso di ritardo nella consegna rispetto alla data concordata ex Art. 2, il Mittente applica la seguente penale (art. 1382 c.c.): [Penale Ritardo Consegna]
Il Mittente si riserva il risarcimento del maggior danno dimostrato (art. 1382, comma 2, c.c.).
Art. 6 — Obblighi di Sicurezza
Il Vettore dichiara di operare nel rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), del Reg. CE 561/2006 (tempi di guida e riposo), del Reg. UE 165/2014 (tachigrafo digitale) e, per merci pericolose, dell'ADR vigente. Il Mittente garantisce la correttezza delle dichiarazioni sulla natura, il peso e la classificazione della merce.
Art. 7 — Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per controversie di natura non doganale, le Parti concordano di esperire previamente un tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010. In caso di esito negativo della mediazione, il Tribunale competente è quello del luogo di partenza del trasporto.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Citta Trasporto], [Data Firma Trasporto]
Il Mittente
[Mittente Ragione Sociale]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Vettore
[Vettore Ragione Sociale]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Mittente
________________
Signature
Il Vettore
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Trasporto di Merci su Strada?
Il Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile artt. 1678-1702; D.Lgs. 286/2005 (contratto di trasporto di merci su strada).
Le parti del contratto di trasporto su strada sono: il mittente o caricatore (soggetto che consegna le merci al vettore con le relative istruzioni di trasporto), il vettore (impresa iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi, tenuto dal Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), e il destinatario (soggetto che riceve le merci al luogo di consegna). Mittente e destinatario possono coincidere (es. trasferimento tra magazzini della stessa azienda) o essere soggetti distinti (es. vendita CIF — costo, assicurazione e nolo — o FOB). In alcuni contratti quadro interviene anche uno spedizioniere (it-contratto-spedizione) che organizza il trasporto per conto del mittente ma non esegue direttamente il trasporto.
La responsabilità del vettore per la perdita e il danneggiamento della merce durante il trasporto è disciplinata dall'art. 1693 c.c.: il vettore risponde dei sinistri verificatisi dalla presa in consegna della merce alla consegna al destinatario e si libera soltanto provando che il danno deriva da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della merce, dall'imballaggio inadeguato del mittente o da ordini di quest'ultimo (art. 1693, comma 1, c.c.). La responsabilità è pertanto presunta a carico del vettore: è lui a dover fornire la prova liberatoria. Per il trasporto internazionale su strada tra Paesi che hanno ratificato la Convenzione CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, Ginevra 19 maggio 1956, recepita in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621), si applica un regime uniforme di responsabilità con limiti risarcitori (8,33 DSP per chilogrammo di peso lordo della merce mancante o danneggiata, art. 23 CMR), derogabili in caso di dolo o colpa grave del vettore (art. 29 CMR). Il modello disponibile su forms-legal.com è strutturato per i contratti nazionali ex Codice Civile e include clausole adattabili ai trasporti internazionali CMR.
Quando serve Contratto di Trasporto di Merci su Strada?
Il Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui merci devono essere spostate fisicamente su strada mediante autoveicoli commerciali affidati a un vettore professionale.
Prima situazione: accordo quadro di trasporto continuativo. Un'impresa manifatturiera, commerciale o della grande distribuzione organizzata (GDO) affida a un'impresa di autotrasporto il trasporto regolare e ripetuto delle proprie merci (materie prime in arrivo, prodotti finiti in uscita, rifornimenti ai punti vendita). Un contratto quadro scritto definisce le condizioni generali valide per tutti i singoli viaggi: tariffe, percorsi standard, finestre temporali di consegna, responsabilità e penali per ritardo. Senza contratto scritto, ogni singolo trasporto è soggetto solo alle disposizioni di legge, senza le tutele aggiuntive concordate tra le parti.
Seconda situazione: trasporto eccezionale una tantum. Un'azienda deve organizzare il trasporto di macchinari pesanti, arredi, strutture prefabbricate o merci di grande volume per una commessa specifica. In questi casi un contratto spot con un vettore qualificato definisce il percorso obbligatorio, le autorizzazioni necessarie (per trasporti eccezionali ex D.M. 24 marzo 2020 del MIT), le attrezzature richieste per il carico e lo scarico, il corrispettivo e le responsabilità.
Terza situazione: trasporto di merci pericolose ADR. Il trasporto su strada di merci classificate come pericolose (prodotti chimici, carburanti, esplosivi, gas, materiali radioattivi) richiede il contratto ADR con indicazione della classe di pericolo, del numero UN, del gruppo di imballaggio, delle istruzioni scritte per il conducente e dell'equipaggiamento specifico del veicolo. Il vettore deve disporre di un CSTMP (Consulente per la Sicurezza del Trasporto delle Merci Pericolose).
Quarta situazione: trasporto internazionale CMR. Le merci esportate in altri Paesi europei (o importate in Italia da Paesi che hanno ratificato la CMR) viaggiano con la lettera di vettura CMR (it-lettera-di-vettura-cmr), che documenta i termini del contratto di trasporto internazionale e la responsabilità del vettore per la tratta.
Quinta situazione: trasporto in conto proprio che diventa conto terzi. Un'impresa che storicamente utilizzava veicoli propri (conto proprio ex art. 30 D.Lgs. 285/1992) e decide di esternalizzare il trasporto a un vettore professionale ha bisogno di un contratto di trasporto scritto che disciplini la transizione e le nuove responsabilità.
Cosa includere nel tuo Contratto di Trasporto di Merci su Strada
Il Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia deve contenere elementi essenziali previsti dagli artt. 1678-1702 c.c. e dal D.Lgs. 286/2005, integrati dalla prassi del settore e dai contratti collettivi nazionali dei trasportatori. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato con tutte le sezioni obbligatorie.
Primo elemento: identificazione completa delle parti. Mittente (ragione sociale, partita IVA, sede legale, IBAN per i pagamenti); vettore (ragione sociale, partita IVA, numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi, licenza comunitaria per vettori UE ex Reg. CE 1072/2009); destinatario (se diverso dal mittente: denominazione, indirizzo di consegna, referente e telefono). Per autotrasportatori extra-UE: numero dell'autorizzazione bilaterale o CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti).
Secondo elemento: descrizione delle merci. Tipologia merceologica con denominazione commerciale esatta; numero di colli, imballi, pallet, container; peso lordo totale (in kg o tonnellate); dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza in cm o m); valore commerciale dichiarato (rilevante per il calcolo del risarcimento in caso di perdita). Per merci ADR: classe di pericolo, numero UN, gruppo di imballaggio, etichette di pericolo, istruzioni di emergenza scritte ex cap. 5.4 ADR.
Terzo elemento: percorso e modalità di esecuzione. Indirizzo esatto del punto di ritiro (con orari di apertura del magazzino e nominativo del referente) e indirizzo esatto del punto di consegna. Percorso obbligatorio o preferenziale (tunnels da evitare, ponti con limitazioni di portata, ZTL). Finestra temporale di consegna (time window): orario entro cui il vettore deve consegnare, con penale in caso di ritardo. Requisiti del veicolo (frigorifero, cisterna, pianale, autoarticolato, furgone).
Quarto elemento: nolo e pagamento. Corrispettivo di trasporto indicato sia a corpo (importo fisso per singolo viaggio) sia con eventuale tariffa variabile (€/tonnellata, €/km, €/ora). Ripartizione dei costi accessori (pedaggi autostradali, servizi portuali o interportuali, soste forzate). Termini di pagamento (30/60/90 giorni dalla data della fattura, o pagamento anticipato). Riferimento al D.Lgs. 286/2005 e ai costi minimi di sicurezza pubblicati dall'Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto.
Quinto elemento: responsabilità del vettore e polizza assicurativa. Richiamo della presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c. per i sinistri avvenuti durante la custodia della merce. Indicazione dei limiti di responsabilità applicabili: per trasporto nazionale, responsabilità illimitata salvo prove di esonero; per trasporto CMR (L. 1621/1960), limite di 8,33 DSP/kg. Numero della polizza RC Merci Trasportate del vettore, compagnia assicurativa, massimale e franchigia: il mittente deve verificare che il massimale copra almeno il valore delle merci trasportate.
Sesto elemento: lettera di vettura e documenti di trasporto. Per trasporto nazionale: Documento di Trasporto (DDT) ex D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472. Per trasporto internazionale: lettera di vettura CMR (it-lettera-di-vettura-cmr) in tre originali (uno per il mittente, uno per il destinatario, uno per il vettore). Il vettore deve apporre riserve motivate sulla lettera di vettura se riceve le merci con imballaggio danneggiato o con numero di colli non corrispondente alla bolla (art. 8 CMR).
Settimo elemento: termini di contestazione dei danni. Per trasporto nazionale: 8 giorni dalla consegna per danni non apparenti (art. 1698 c.c.). Per trasporto CMR: 7 giorni dalla consegna per danni non apparenti (art. 30 CMR). La contestazione deve avvenire in forma scritta (raccomandata A/R o PEC) con descrizione dettagliata dei danni e documentazione fotografica. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza del diritto risarcitorio.
Ottavo elemento: clausole speciali. Eventuale possibilità di subappalto a subvettori (indicando se il vettore principale resta responsabile verso il mittente); clausola di riservatezza per merci di pregio o strategiche; clausola di revisione del nolo per variazioni del costo del carburante (meccanismo di indicizzazione al prezzo mensile del gasolio pubblicato dal MIT); clausola penale ex art. 1382 c.c. per ritardo nella consegna; foro competente.
Come compilare il tuo Contratto di Trasporto di Merci su Strada
Per compilare correttamente il Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia procedere fase per fase.
Passo 1 — Verifica preliminare del vettore. Prima di compilare il contratto, verificare che il vettore sia iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi consultando il portale ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mit.gov.it, sezione Albo Autotrasportatori). Il numero di iscrizione all'Albo deve essere riportato nel contratto. Richiedere al vettore copia della licenza comunitaria (per trasporti internazionali UE) e del certificato della polizza RC Merci Trasportate.
Passo 2 — Sezione parti. Inserire ragione sociale, partita IVA, sede legale e numero di iscrizione all'Albo del vettore; ragione sociale, partita IVA e sede del mittente; denominazione e indirizzo del destinatario se diverso. Indicare il responsabile operativo di ciascuna parte (nome, telefono, e-mail) per la comunicazione in caso di problemi durante il trasporto.
Passo 3 — Sezione merci. Compilare la descrizione accurata delle merci: tipologia, numero di colli, peso lordo (pesare le merci prima della consegna al vettore), dimensioni, valore commerciale. Per merci ADR: compilare la sezione ADR con classe, UN, gruppo di imballaggio e allegare le istruzioni scritte per il conducente in italiano, inglese e nella lingua del Paese di destinazione.
Passo 4 — Sezione percorso e tempi. Indicare gli indirizzi precisi di ritiro e consegna con codice postale; specificare le finestre temporali; segnalare eventuali restrizioni di accesso al sito di ritiro o consegna (altezza massima del veicolo, peso massimo, necessità di prenotazione dello spazio di scarico).
Passo 5 — Sezione nolo. Concordare il corrispettivo totale o la tariffa applicabile e inserirla nel contratto. Specificare chi sostiene i pedaggi autostradali e le spese di traghetto (se il percorso prevede tratti marittimi). Indicare i termini di pagamento della fattura del vettore (es. 30 giorni data fattura).
Passo 6 — Sezione responsabilità. Inserire il numero della polizza RC Merci Trasportate del vettore e verificare che il massimale copra il valore delle merci trasportate. Per merci di valore superiore al massimale della polizza del vettore, il mittente può stipulare una propria polizza merci per la differenza.
Passo 7 — Firma e archiviazione. Il contratto deve essere firmato da entrambe le parti (mittente e vettore) prima dell'inizio del trasporto. Per contratti quadro continuativi, è buona pratica fare controfirmare anche il capitolato tecnico allegato. Conservare i contratti firmati e tutte le lettere di vettura per almeno 10 anni ai fini probatori e fiscali.
Requisiti legali per Contratto di Trasporto di Merci su Strada
Il Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia è soggetto a requisiti normativi che toccano il diritto civile, il diritto amministrativo del trasporto e le norme di sicurezza stradale.
Iscrizione all'Albo (D.Lgs. 395/2000 e D.Lgs. 286/2005): il vettore deve essere iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi. L'art. 26 D.Lgs. 286/2005 prevede sanzioni amministrative per il committente che affida il trasporto a un vettore non iscritto all'Albo: la sanzione può raggiungere il doppio del corrispettivo di trasporto convenuto.
Tempi di guida e riposo (Reg. CE 561/2006): il conducente non può guidare più di 9 ore al giorno (eccezionalmente 10 per non più di 2 volte a settimana) e più di 56 ore a settimana; il riposo giornaliero minimo è di 11 ore consecutive. Il tachigrafo digitale (Reg. UE 165/2014) registra i tempi di guida e riposo e deve essere funzionante e non manomesso. Le violazioni gravi comportano fermo del veicolo in sede stradale e sanzioni penali a carico del conducente e, in certi casi, dell'impresa.
Pesi e dimensioni (D.Lgs. 285/1992 — Codice della Strada, artt. 62-64): peso totale a pieno carico massimo 44 tonnellate per autotreni e autoarticolati; larghezza massima 2,55 m (2,60 m per veicoli isotermici); lunghezza massima 18,75 m per autotreni. Per trasporti eccezionali (carichi indivisibili eccedenti i limiti ordinari) è necessaria l'autorizzazione della Motorizzazione Civile ex D.M. 24 marzo 2020.
Merci pericolose ADR: per il trasporto di merci pericolose su strada si applica il Regolamento ADR (versione 2023/2025), recepito in Italia con provvedimenti nazionali. Il vettore deve disporre di un CSTMP (Consulente per la Sicurezza del Trasporto delle Merci Pericolose, qualifica disciplinata dall'art. 11 D.Lgs. 35/2010) e il veicolo deve essere equipaggiato secondo le norme ADR (estintori, kit antispandimento, segnaletica arancio).
Responsabilità del vettore (art. 1693 c.c. per trasporto nazionale; art. 17 CMR per trasporto internazionale): la responsabilità del vettore è presunta per i sinistri dalla presa in consegna alla consegna. Termini di decadenza per la contestazione: art. 1698 c.c. (8 giorni per danni non apparenti) per il trasporto nazionale; art. 30 CMR (7 giorni per danni non apparenti) per il trasporto internazionale. Termini di prescrizione: art. 1702 c.c. (1 anno dalla consegna per il trasporto nazionale; 3 anni per dolo o colpa grave); art. 32 CMR (1 anno, 3 anni per dolo o colpa grave) per il trasporto internazionale.
D.Lgs. 286/2005 (contratto di trasporto su strada): il decreto impone la forma scritta per i contratti di trasporto di durata superiore a 30 giorni e disciplina il corrispettivo minimo di sicurezza calcolato sui costi dell'impresa di autotrasporto (carburante, autostrade, costo orario del conducente). L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) vigila sul rispetto delle regole di concorrenza nel settore.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Trasporto di Merci su Strada
Nella redazione e nell'esecuzione del Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia si riscontrano errori ricorrenti che espongono mittenti e vettori a controversie, perdite economiche e sanzioni amministrative.
1. Non verificare l'iscrizione del vettore all'Albo Autotrasportatori. Affidare il trasporto a un soggetto non iscritto all'Albo viola il D.Lgs. 286/2005 e rende corresponsabile il committente. La verifica è immediata sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Descrizione generica delle merci. Omettere il peso esatto, il numero di colli o la classificazione ADR sulla lettera di vettura o sul DDT. In caso di sinistro, il vettore contesterà i valori dichiarati per ridurre il risarcimento. Una distinta di carico dettagliata e firmata da entrambe le parti al momento della presa in consegna previene ogni contestazione.
3. Mancata verifica della polizza RC Merci Trasportate. Non controllare che il vettore disponga di una polizza assicurativa attiva con massimale adeguato al valore delle merci trasportate. Se il vettore è insolvente e non assicurato, il mittente o il destinatario non recuperano il danno dalle merci perse o danneggiate.
4. Omissione delle riserve sulla lettera di vettura. Il vettore che prende in carico merci con imballaggio danneggiato o con numero di colli non corrispondente alla bolla deve apporre riserve motivate sulla lettera di vettura o sul DDT al momento della presa in consegna. Senza riserve, la responsabilità per il danno preesistente ricade interamente sul vettore, che non potrà rivalersi sul mittente.
5. Non rispettare i termini di contestazione dei danni. Il destinatario che accetta la merce senza riserve e non contesta entro 8 giorni i danni non apparenti (art. 1698 c.c.; 7 giorni per CMR, art. 30) perde ogni azione risarcitoria contro il vettore. La contestazione deve avvenire per iscritto (raccomandata A/R o PEC) con indicazione dettagliata dei danni e, ove possibile, documentazione fotografica.
6. Clausole sui tempi di consegna incompatibili con i tempi di guida e riposo. Inserire nel contratto clausole che impongono al vettore tempi di consegna incompatibili con il Reg. CE 561/2006 (es. consegna entro 12 ore per percorsi che richiedono più di 9 ore di guida). Tali clausole sono inefficaci e il committente che le impone può essere ritenuto corresponsabile in caso di incidente causato dalla stanchezza del conducente.
7. Non disciplinare il subappalto. Non inserire nel contratto una clausola che regoli se il vettore può subappaltare il trasporto a un subvettore e con quali limiti. In assenza di disciplina, il vettore principale può subappaltare senza informare il mittente, ma rimane responsabile verso quest'ultimo per l'esecuzione del trasporto (art. 1693 c.c. applicato per analogia).
8. Ignorare le norme ADR per merci pericolose. Trasportare merci che rientrano nelle classi ADR senza rispettare le norme di imballaggio, etichettatura, documentazione e equipaggiamento del veicolo espone al fermo del veicolo, a sanzioni penali per il conducente e all'invalidità della copertura assicurativa in caso di sinistro, con conseguente responsabilità diretta del mittente per i danni causati dalla merce.
9. Mancata conservazione della documentazione. Non conservare contratti, lettere di vettura, DDT, ricevute di consegna firmata dal destinatario. La documentazione è essenziale in caso di contenzioso davanti al Tribunale e per eventuali controlli fiscali o della Guardia di Finanza sulle attività commerciali connesse al trasporto.
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}Domande frequenti
Nel Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia la responsabilità per la perdita e il danneggiamento ricade sul vettore (art. 1693 c.c.), che risponde dei danni dalla presa in consegna della merce fino alla consegna al destinatario. Il vettore si libera dalla responsabilità solo se prova che il danno è derivato da caso fortuito, natura o vizio della merce, o da cause imputabili al mittente o al destinatario. Il D.Lgs. 286/2005 stabilisce i criteri per la determinazione del corrispettivo minimo di sicurezza e le condizioni minime dei contratti. Per i trasporti internazionali su strada si applica la Convenzione CMR (L. 1621/1960), che limita la responsabilità del vettore a 8,33 DSP per chilogrammo di peso lordo della merce mancante. In caso di dolo o colpa grave del vettore, i limiti di responsabilità CMR non si applicano (art. 29 CMR). Il mittente deve verificare che la polizza RC Merci Trasportate del vettore copra il valore delle merci affidate al trasporto; in caso contrario, è opportuno stipulare una propria polizza merci.
Nel trasporto di merci su strada in Italia la lettera di vettura è il documento fondamentale che accompagna le merci e prova l'avvenuta presa in consegna da parte del vettore. Per il trasporto nazionale si utilizza il Documento di Trasporto (DDT) ai sensi del D.P.R. 472/1996, che deve contenere: data di emissione, dati del mittente e del destinatario, descrizione della merce (natura, quantità, peso lordo), dati del vettore, luogo e data di consegna, eventuali istruzioni speciali. Per il trasporto internazionale si utilizza la lettera di vettura CMR (Convenzione CMR, L. 1621/1960), che deve contenere (art. 6 CMR): luogo e data di compilazione, nome e indirizzo del mittente, del vettore e del destinatario, luogo e data di presa in carico, luogo di consegna, natura e quantità della merce, numero colli, peso lordo, istruzioni per le dogane. Le riserve apposte dal vettore alla lettera di vettura circa il numero di colli o le condizioni apparenti della merce sono essenziali per tutelare il vettore in caso di contestazione successiva.
Il conducente di veicoli adibiti al trasporto merci su strada in Italia deve rispettare il Reg. CE 561/2006 (tempi di guida e riposo) e il Reg. UE 165/2014 (tachigrafo digitale). I limiti principali sono: tempo di guida giornaliero massimo di 9 ore (eccezionalmente 10 ore per non più di 2 volte la settimana); tempo di guida settimanale massimo di 56 ore; riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive (con la possibilità di riduzione a 9 ore per non più di 3 volte tra due riposi settimanali); pausa obbligatoria di 45 minuti ogni 4,5 ore di guida (sostituibile da due pause di 15 e 30 minuti in sequenza). Il tachigrafo digitale deve registrare tutti i tempi di guida, riposo e pausa: manomissioni o irregolarità del tachigrafo sono reati penali. Le violazioni gravi comportano il fermo immediato del veicolo in sede stradale. Il committente che impone al vettore tempi di consegna incompatibili con questi limiti può essere ritenuto corresponsabile in caso di incidente.
Nel Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia il nolo (corrispettivo del trasporto) è determinato liberamente tra le parti, ma il D.Lgs. 286/2005 ha introdotto il meccanismo del corrispettivo minimo di sicurezza. L'Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblica periodicamente i costi minimi di esercizio dell'impresa di autotrasporto (costo del carburante, pedaggi autostradali, costo orario del conducente). Il nolo può essere determinato: a corpo (forfait per ogni viaggio), a cottimo (per ogni tonnellata trasportata), a distanza (per ogni chilometro percorso), o con tariffa oraria. Le penali per ritardo nella consegna devono essere proporzionate al danno subito e indicate nel contratto (clausola penale ex art. 1382 c.c.). Il contratto deve anche indicare come si ripartiscono i costi dei pedaggi autostradali, delle soste forzate (es. attesa allo scarico) e delle eventuali spese accessorie (carico/scarico, imballaggio, accompagnamento).
Nel Contratto di Trasporto di Merci su Strada in Italia i termini per la contestazione dei danni sono stabiliti dal Codice Civile e, per il trasporto internazionale, dalla Convenzione CMR. Per il trasporto nazionale (art. 1698 c.c.): il destinatario che accetta la merce senza riserve e paga il nolo perde ogni diritto per danni apparenti; per danni non apparenti (non rilevabili al momento della consegna) ha 8 giorni dalla consegna per inviare la denuncia scritta al vettore. Per il trasporto internazionale CMR (art. 30 CMR): per danni apparenti la riserva deve essere apposta sulla lettera di vettura al momento della consegna; per danni non apparenti la contestazione scritta deve pervenire al vettore entro 7 giorni dalla consegna (escluse le domeniche e i festivi). Il termine di prescrizione per le azioni di responsabilità contro il vettore nazionale è di 1 anno dalla consegna (art. 1702 c.c.); per il trasporto internazionale CMR il termine è di 1 anno, elevato a 3 anni in caso di dolo o colpa grave del vettore. La contestazione deve avvenire per iscritto, via raccomandata A/R o PEC, con descrizione dettagliata dei danni e documentazione fotografica.
La distinzione tra conto proprio e conto terzi è fondamentale nel sistema italiano del trasporto merci su strada. Il trasporto in conto proprio (art. 30 D.Lgs. 285/1992) è eseguito dall'impresa con propri veicoli per esigenze connesse alla propria attività: la merce trasportata appartiene all'impresa o è da questa venduta, acquistata, prodotta o riparata. Non è necessaria la licenza di autotrasporto, ma il veicolo deve riportare la scritta 'CONTO PROPRIO' ed essere iscritto nell'apposito elenco del Comune. Il trasporto in conto terzi è l'attività professionale di trasportare merci per conto altrui dietro corrispettivo: richiede l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, tenuto dal Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori presso il MIT, e il possesso dei requisiti del D.Lgs. 395/2000 (onorabilità, capacità professionale, stabilimento). I vettori UE che operano in cabotaggio in Italia devono possedere la licenza comunitaria (Reg. CE 1072/2009) e rispettare le norme italiane sul lavoro e sul trasporto applicabili in Italia.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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