Contratto di Spedizione
Codice Civile artt. 1737–1741 (spedizione)
CONTRATTO DI SPEDIZIONE
ai sensi degli artt. 1737–1741 del Codice Civile (R.D. 262/1942)
PARTI CONTRATTUALI
COMMITTENTE:
Ragione Sociale / Nome: [Committente Nome]
Partita IVA: [Committente Partita Iva Sped]
Sede Legale: [Committente Sede Legale Sped]
SPEDIZIONIERE:
Ragione Sociale: [Spedizionier Nome]
Partita IVA: [Spedizioniere Partita Iva]
Sede Operativa: [Spedizioniere Sede Operativa]
Iscrizione Albo Spedizionieri Doganali: [Spedizioniere Numero Albo]
Art. 1 — Oggetto e Incarico
Il Committente affida allo Spedizioniere, che accetta in nome proprio ma per conto del Committente (art. 1737 c.c.), l'incarico di organizzare la spedizione delle seguenti merci:
[Descrizione Merci Sped]
Valore commerciale dichiarato: € [Valore Commerciale]
Merci pericolose: [Merci Pericolose]
Art. 2 — Percorso e Modalità di Trasporto
Luogo di presa in consegna: [Luogo Partenza]
Destinazione finale: [Destinazione Finale]
Modalità di trasporto: [Modalita Trasporto]
Termini Incoterms 2020: [Termini Incoterms]
Art. 3 — Obblighi dello Spedizioniere
Lo Spedizioniere si obbliga a:
a) scegliere i vettori con la diligenza del professionista del settore (art. 1739 c.c. — culpa in eligendo);
b) ottenere le migliori condizioni di nolo disponibili sul mercato nell'interesse del Committente;
c) curare le pratiche doganali di esportazione e/o importazione presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ove richieste;
d) trasmettere al Committente tutti i documenti di trasporto (DDT, CMR, AWB, polizza di carico) e informarlo sull'andamento della spedizione;
e) segnalare immediatamente al Committente qualsiasi evento anomalo (perdita, avaria, ritardo, mancato ritiro da parte del destinatario).
Art. 4 — Compenso, Provvigione e Rimborso Spese
Il compenso dello Spedizioniere è pari a: [Provvigione Spedizioniere]
Il Committente rimborsa allo Spedizioniere tutte le spese documentate anticipate nell'interesse del Committente (nolo, diritti doganali, spese portuali, premi assicurativi).
Il pagamento è dovuto entro [Termini Pagamento Sped] giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo maturano automaticamente interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (saggio BCE + 8 punti) e rimborso forfettario di € 40,00.
Lo Spedizioniere esercita il privilegio speciale sulle merci e sui documenti in suo possesso per il pagamento del compenso e delle spese (art. 1740 c.c.).
Art. 5 — Assicurazione delle Merci
Assicurazione concordata: [Assicurazione Merci]
Le Parti si danno atto che, in assenza di istruzioni o di assicurazione stipulata dal Committente, lo Spedizioniere non risponde della perdita o avaria derivanti da rischi del trasporto non coperti da assicurazione.
Art. 6 — Responsabilità dello Spedizioniere
Lo Spedizioniere risponde verso il Committente per la diligente esecuzione del mandato di spedizione (art. 1737 c.c.) e per la corretta scelta dei vettori. La responsabilità dello Spedizioniere per la perdita o avaria delle merci durante il trasporto fisico è limitata agli atti del vettore da lui scelto; per agire contro il vettore il Committente si avvarrà dell'azione surrogatoria o delle azioni dirette previste dalla legge applicabile al contratto di trasporto (CMR, Montreal, Codice della Navigazione).
Art. 7 — Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per le spedizioni internazionali si applicano le Convenzioni di diritto uniforme dei trasporti ratificate dall'Italia (CMR, Convenzione di Montreal 1999). Le controversie tra le Parti saranno devolute, previo tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, al Tribunale del luogo di partenza della spedizione.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Citta Sped], [Data Firma Sped]
Il Committente
[Committente Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Lo Spedizioniere
[Spedizionier Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Committente
________________
Signature
Lo Spedizioniere
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Spedizione?
Il Contratto di Spedizione in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile artt. 1737-1741 (spedizione); artt. 1678-1702 (trasporto).
Nell'ordinamento italiano lo spedizioniere agisce in nome proprio nei rapporti con i vettori e con i terzi, mentre i rapporti interni con il committente sono retti dalle norme sul mandato (artt. 1703-1730 c.c.) in quanto compatibili con la disciplina speciale degli artt. 1737-1741 c.c. La Camera di Commercio tiene il Registro delle Imprese in cui devono iscriversi le imprese di spedizione. Per le operazioni che comportano la presentazione di dichiarazioni doganali all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, lo spedizioniere deve essere iscritto all'Albo degli Spedizionieri Doganali, istituito dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1612 e regolato dal D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374. La Fedespedi (Federazione Italiana Spedizionieri), associata a Confindustria, raccoglie le principali imprese di settore e pubblica le Condizioni Generali di Contratto degli Spedizionieri, ampiamente adottate nella prassi commerciale nazionale e internazionale.
Sul piano internazionale, a seconda della modalità di trasporto prescelta dallo spedizioniere per eseguire il mandato, si applicano diverse convenzioni: la Convenzione CMR (L. 6 dicembre 1960, n. 1621) per il trasporto su strada internazionale; le Regole dell'Aja-Visby (L. 8 giugno 1936, n. 1078) e le Regole di Rotterdam per il trasporto marittimo; la Convenzione di Montreal 1999 (D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 96) per il trasporto aereo. Il contratto di spedizione deve chiaramente indicare quale regime di responsabilità si applica ai vettori che lo spedizioniere sceglierà per eseguire il trasporto, in modo da consentire al committente di valutare l'adeguatezza della copertura assicurativa sulle merci. Sul portale forms-legal.com il modello è predisposto per consentire alle parti di definire compiutamente ogni aspetto del mandato di spedizione, dalle istruzioni operative alla gestione dei sinistri, nel pieno rispetto del diritto italiano vigente e delle convenzioni internazionali applicabili.
Quando serve Contratto di Spedizione?
Il Contratto di Spedizione in Italia è necessario ogni volta che un'impresa o un operatore commerciale intende affidare a un professionista specializzato l'organizzazione di una o più spedizioni di merci, senza gestire direttamente i rapporti con i singoli vettori, le pratiche doganali e la documentazione di trasporto. Le situazioni tipiche che richiedono la formalizzazione di un contratto di spedizione sono molteplici e riguardano tanto il commercio domestico quanto quello internazionale.
La prima situazione tipica riguarda le esportazioni extra-UE: un'impresa manifatturiera italiana che esporta prodotti verso paesi terzi (USA, Cina, Emirati Arabi Uniti, Brasile) ha necessità di un operatore che si occupi dell'intera catena logistica — ritiro della merce in fabbrica, predisposizione della documentazione doganale di esportazione (dichiarazione EX1 presso l'Agenzia delle Dogane), scelta del vettore marittimo o aereo, gestione della lettera di credito documentario — senza che l'imprenditore debba confrontarsi direttamente con ciascuno di questi soggetti.
La seconda situazione tipica concerne le importazioni: un importatore italiano di materie prime o di beni di consumo affida allo spedizioniere il ritiro delle merci presso il fornitore straniero, il loro trasporto sino al porto o all'aeroporto italiano, lo sdoganamento in importazione (dichiarazione IM4) con calcolo e versamento di dazio e IVA all'importazione, e la consegna finale al magazzino dell'importatore.
La terza situazione riguarda il commercio elettronico transfrontaliero: le aziende che operano nei mercati online internazionali (Amazon, eBay, marketplace B2B) affidano a operatori di spedizioni 3PL (Third Party Logistics) la gestione degli ordini, la stampa delle etichette di spedizione, la scelta del vettore in base al paese di destinazione e al rapporto qualità-prezzo, e il monitoraggio della consegna. In questi rapporti continuativi il contratto di spedizione fissa le tariffe, i livelli di servizio e le procedure in caso di merce persa o danneggiata.
La quarta situazione riguarda i trasporti multimodali: quando la merce deve percorrere segmenti con diverse modalità (es. camion dalla fabbrica al porto di Genova, nave dal porto di Genova a Rotterdam, camion da Rotterdam all'acquirente tedesco), lo spedizioniere coordina ogni tratto e risponde verso il committente dell'intera catena, semplificando la gestione dei documenti e delle assicurazioni. In tutti questi scenari, la redazione di un contratto scritto e dettagliato è essenziale per evitare ambiguità sulla responsabilità, sul compenso e sulle procedure di gestione dei sinistri.
Cosa includere nel tuo Contratto di Spedizione
Il Contratto di Spedizione in Italia deve contenere elementi essenziali determinati dalla legge e dalla prassi commerciale per essere efficace e tutelare adeguatamente entrambe le parti. forms-legal.com struttura il modello in sezioni che coprono tutti i punti critici.
Primo elemento — identificazione delle parti: ragione sociale completa, sede legale, partita IVA, numero REA della Camera di Commercio, legale rappresentante e indirizzo PEC del committente e dello spedizioniere. Per gli spedizionieri doganali occorre indicare anche il numero di iscrizione all'Albo. La corretta identificazione è necessaria per il foro competente e per le comunicazioni doganali.
Secondo elemento — descrizione delle merci: natura merceologica precisa, numero di colli, peso lordo totale, dimensioni degli imballi, valore commerciale per la determinazione dell'assicurazione e del valore in dogana, codice doganale della nomenclatura combinata (NC) a otto cifre per le operazioni extra-UE. Per merci pericolose è obbligatorio indicare la classe ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, attuato con L. 12 agosto 1962, n. 1839), l'UN Number, il gruppo di imballaggio e le istruzioni di emergenza (scheda di sicurezza SDS).
Terzo elemento — percorso e modalità di trasporto: luogo di presa in consegna delle merci (es. franco fabbrica del venditore — EXW, oppure porto di Genova imbarco — FCA), destinazione finale, modalità prescelta (strada, mare, aereo, multimodale), transit time indicativo, e termini Incoterms 2020 applicabili alla compravendita sottostante, che determinano chi sopporta i costi e i rischi del trasporto.
Quarto elemento — istruzioni operative: orario di ritiro, riferimento del magazzino di partenza e persona di contatto, condizioni di imballaggio richieste, documenti che il mittente deve preparare (fattura commerciale, packing list, certificato di origine EUR1 o REX, documenti sanitari TRACES per prodotti di origine animale o vegetale), modalità di comunicazione degli aggiornamenti sullo stato della spedizione.
Quinto elemento — compenso e provvigione: l'art. 1739, comma 1, c.c. sancisce il diritto dello spedizioniere al rimborso delle spese anticipate e alla provvigione pattuita. Il contratto deve indicare in modo distinto: la provvigione dello spedizioniere (importo fisso per spedizione o percentuale sul nolo), le spese che lo spedizioniere anticiperà per conto del committente (nolo, dazio doganale, IVA all'importazione, diritti portuali, spese di sdoganamento), i termini di pagamento e la valuta. Si applica il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per gli interessi di mora nelle transazioni B2B.
Sesto elemento — privilegio dello spedizioniere: ai sensi dell'art. 1740 c.c., lo spedizioniere ha un privilegio speciale sulle merci e sui documenti in suo possesso a garanzia del pagamento della provvigione e delle spese anticipate. Il contratto deve regolare espressamente l'esercizio di questo diritto e le modalità di svincolo delle merci.
Settimo elemento — assicurazione delle merci: specificare se lo spedizioniere è incaricato di stipulare la polizza assicurativa (all-risk o clausola B/C delle Institute Cargo Clauses) per conto del committente, il valore assicurato (valore merce + nolo + 10% lucro cessante), il beneficiario in caso di sinistro e la compagnia assicuratrice.
Ottavo elemento — clausole di limitazione di responsabilità: le Condizioni Generali Fedespedi prevedono limitazioni della responsabilità dello spedizioniere. Tali clausole, qualificabili come clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. nei contratti tra imprenditori, devono essere specificamente approvate per iscritto con doppia sottoscrizione, altrimenti sono inefficaci.
Nono elemento — legge applicabile e foro competente: per le spedizioni nazionali, Tribunale del luogo di esecuzione del contratto. Per le spedizioni internazionali, legge applicabile determinata dal Reg. UE 593/2008 (Roma I) e foro designato dalle parti nei limiti del Reg. UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis). In alternativa, clausola arbitrale CCI o Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.
Come compilare il tuo Contratto di Spedizione
Per compilare correttamente il Contratto di Spedizione in Italia sul portale forms-legal.com, seguire questa procedura operativa passo per passo.
Passo 1 — Dati del committente: inserire la ragione sociale completa dell'impresa che affida l'incarico, il numero di partita IVA, la sede legale con CAP e Comune, il nome del legale rappresentante e l'indirizzo PEC aziendale. Per le ditte individuali indicare nome, cognome e partita IVA del titolare.
Passo 2 — Dati dello spedizioniere: inserire ragione sociale, partita IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, numero di iscrizione all'Albo degli Spedizionieri Doganali se applicabile, indirizzo PEC e referente operativo assegnato alla commessa.
Passo 3 — Descrizione delle merci: compilare con cura la scheda merceologica. Il codice NC a otto cifre è reperibile nella banca dati TARIC della Commissione europea (accessible online). Per merci ADR richiedere al mittente la scheda di sicurezza (SDS ex Reg. UE 2015/830) e indicare classe, UN Number, gruppo di imballaggio.
Passo 4 — Percorso e termini Incoterms: specificare i termini Incoterms 2020 della compravendita sottostante, che determinano il punto in cui il rischio si trasferisce dall'esportatore all'importatore. Lo spedizioniere ha bisogno di questa informazione per organizzare il ritiro e stabilire chi è il soggetto assicurante per i rischi del trasporto.
Passo 5 — Compenso: indicare la struttura tariffaria concordata: tariffa fissa per spedizione, tariffa per kg o per metro cubo, oppure percentuale sul nolo. Indicare i termini di pagamento (es. 30 giorni data fattura). Verificare l'applicabilità degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002.
Passo 6 — Assicurazione: decidere se affidarla allo spedizioniere come mandatario assicurativo (più comodo per il committente) o se provvedere autonomamente tramite polizza aperta annua. Indicare il valore assicurato e le clausole Institute Cargo Clauses applicabili.
Passo 7 — Autorizzazioni e documenti doganali: indicare se il committente dispone di numeri di autorizzazione per esportazioni di beni a duplice uso (dual-use), numeri REX per l'origine preferenziale, codici EORI (Economic Operators Registration and Identification) necessari per le dichiarazioni doganali UE.
Passo 8 — Firma: il contratto viene firmato dal legale rappresentante del committente e dello spedizioniere, o da procuratori speciali. Per la validità verso terzi delle clausole derivanti dalle Condizioni Generali Fedespedi, le clausole vessel atorie (es. limitazioni di responsabilità) devono essere specificamente sottoscritte in calce al contratto ex art. 1341 c.c.
Requisiti legali per Contratto di Spedizione
Il Contratto di Spedizione in Italia è soggetto a precisi requisiti normativi che il redattore deve verificare prima della stipula e durante l'esecuzione del mandato.
Requisito normativo 1 — Iscrizione all'Albo degli Spedizionieri Doganali (L. 1612/1960; D.Lgs. 374/1990): per la presentazione di dichiarazioni doganali all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in nome e per conto del committente, ovvero in nome proprio come dichiarante indiretto, lo spedizioniere deve essere iscritto all'Albo. L'esercizio abusivo dell'attività di spedizioniere doganale è sanzionato administrativamente. Il numero di iscrizione all'Albo va indicato nel contratto.
Requisito normativo 2 — Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013): per le spedizioni con paesi extra-UE, lo spedizioniere deve rispettare le procedure di dichiarazione doganale di esportazione (sistema AIDA — Automazione Integrata Dogane e Accise dell'Agenzia delle Dogane) e di importazione. Le dichiarazioni doganali false o incomplete espongono il dichiarante a sanzioni amministrative e penali ex D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.
Requisito normativo 3 — Merci pericolose (ADR, IMDG, IATA): per il trasporto di merci pericolose su strada si applica l'Accordo ADR recepito con L. 1839/1962 e il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 41. Lo spedizioniere che riceve merci pericolose ha l'obbligo di verificare la corretta classificazione, imballaggio, etichettatura e documentazione fornita dal mittente. La mancata verifica genera corresponsabilità per incidenti stradali.
Requisito normativo 4 — Controllo delle esportazioni (Reg. UE 428/2009 — beni a duplice uso): per le merci soggette a regime di controllo delle esportazioni (equipaggiamenti elettronici, software crittografico, materiali per industria nucleare o chimica), lo spedizioniere è tenuto a verificare che il committente disponga dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La spedizione non autorizzata di beni dual-use comporta sanzioni penali ex D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.
Requisito normativo 5 — Sanzioni internazionali (Reg. UE 833/2014 e ss.mm.; Reg. UE 269/2014): le imprese italiane che utilizzano servizi di spedizione internazionale devono verificare che le spedizioni non violino le sanzioni economiche UE, USA (OFAC) e ONU. Lo spedizioniere è tenuto a effettuare screening delle controparti sulle liste sanzionate prima di eseguire il mandato. La violazione espone a sanzioni penali e amministrative gravissime.
Requisito normativo 6 — Protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 — GDPR): i dati personali dei mittenti, dei destinatari e dei referenti operativi trattati nell'ambito del contratto di spedizione devono essere gestiti nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy). Il contratto deve contenere clausola di trattamento dei dati personali con indicazione delle finalità, della base giuridica e dei tempi di conservazione.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Spedizione
Nella redazione e nell'esecuzione del Contratto di Spedizione in Italia si riscontrano errori ricorrenti che generano controversie, perdite economiche e responsabilità legali. La prassi commerciale degli spedizionieri italiani — documentata dalle sentenze del Tribunale di Genova (principale foro marittimo e di spedizione) e del Tribunale di Milano — evidenzia che la maggior parte delle controversie nasce da lacune contrattuali, errori nella classificazione delle merci e mancata copertura assicurativa adeguata. Ecco i principali errori da evitare.
Errore 1 — Confondere spedizioniere e vettore: attribuire allo spedizioniere obbligazioni tipiche del vettore (trasporto fisico, responsabilità ex art. 1693 c.c. per perdita e avaria) senza che questi abbia espressamente accettato tale ruolo. Lo spedizioniere risponde solo per la diligente esecuzione del mandato: culpa in eligendo nella scelta del vettore e corretto adempimento delle istruzioni. Se si vuole attribuire allo spedizioniere la responsabilità del vettore (spedizioniere-vettore), occorre una clausola esplicita in tal senso e il compenso ne deve tenere conto.
Errore 2 — Istruzioni incomplete o errate sulle merci: fornire descrizioni merceologiche vaghe, pesi sottodichiarati, omissione della classificazione ADR per merci pericolose, o codici doganali NC errati. Questi errori generano: dichiarazioni doganali false sanzionabili dall'Agenzia delle Dogane, incidenti ADR per imballaggio inadeguato, e ritardi alle frontiere per documentazione mancante.
Errore 3 — Condizioni Generali Fedespedi non specificamente approvate: inserire nel contratto le limitazioni di responsabilità dello spedizioniere contenute nelle Condizioni Generali Fedespedi senza far firmare al committente una specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. Tali clausole sono inefficaci e non proteggono lo spedizioniere in caso di contestazione.
Errore 4 — Mancata assicurazione delle merci o valore assicurato insufficiente: non affidare allo spedizioniere la stipula della polizza e non provvedere autonomamente. In caso di perdita totale delle merci durante un trasporto marittimo, i limiti di responsabilità delle Regole dell'Aja-Visby (666,67 DSP per collo o 2 DSP per kg di peso lordo, il maggiore) o della CMR (8,33 DSP per kg) coprono spesso solo una minima parte del danno reale, lasciando il committente con un'ingente perdita non recuperata.
Errore 5 — Mancata verifica delle autorizzazioni di esportazione per beni dual-use: spedire equipaggiamenti elettronici, software o materiali a duplice uso senza le autorizzazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy espone il committente e lo spedizioniere a sanzioni penali gravissime ex D.Lgs. 105/2012, con possibilità di sequestro della merce e sospensione dell'attività.
Errore 6 — Omissione della clausola sul privilegio dello spedizioniere: non regolare nel contratto il privilegio ex art. 1740 c.c. che consente allo spedizioniere di trattenere le merci in caso di mancato pagamento. Senza una clausola chiara, nascono controversie sul diritto di ritenzione e i tempi per il recupero del credito si allungano.
Errore 7 — Termini Incoterms non indicati o non aggiornati alla versione 2020: usare termini Incoterms obsoleti (es. C&F anziché CFR per i trasporti marittimi) o non indicare affatto il termine di resa, generando ambiguità sul punto di trasferimento del rischio e sui soggetti obbligati a stipulare l'assicurazione.
Errore 8 — Mancata verifica delle sanzioni internazionali: non controllare le controparti nelle liste sanzionate UE, OFAC e ONU prima di eseguire una spedizione internazionale, con rischio di violazione dei Reg. UE 833/2014 e successivi, comportante sanzioni penali e confisca dei beni.
Errore 9 — Assenza di clausola sulla sub-spedizione: lo spedizioniere che conferisce a sua volta il mandato a un sub-spedizioniere (pratica comune nelle catene logistiche internazionali) deve disciplinare nel contratto le condizioni di sub-spedizione e le responsabilità tra i due spedizionieri. Senza tale clausola, il committente potrebbe non sapere a chi rivolgersi in caso di sinistro e lo spedizioniere principale potrebbe trovarsi esposto verso il committente per responsabilità originate dal sub-spedizioniere che ha scelto.
Errore 10 — Mancata conservazione della documentazione di spedizione: il contratto deve disciplinare i tempi e le modalità di conservazione dei documenti di spedizione (lettere di vettura, polizze di carico, dichiarazioni doganali, manifesti di carico). Per le controversie con le autorità doganali il termine di prescrizione dell'azione è di tre anni (art. 221 Reg. UE 952/2013 — Codice Doganale dell'Unione); per le controversie contrattuali con i vettori, la prescrizione CMR è di un anno dalla consegna o dalla data prevista di consegna (art. 32 Convenzione CMR). Lo spedizioniere deve mantenere archivio completo per almeno cinque anni dalla conclusione di ogni operazione, assicurando la disponibilità dei documenti in caso di ispezione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o di controversia arbitrale o giudiziaria.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Spedizione (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/shipping/contratto-spedizione
"Contratto di Spedizione (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/shipping/contratto-spedizione.
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Nel Contratto di Spedizione in Italia la distinzione tra spedizioniere e vettore è determinante per la ripartizione della responsabilità. Lo spedizioniere (artt. 1737-1741 c.c.) agisce come mandatario: conclude in nome proprio i contratti di trasporto con i vettori per conto del committente e compie le operazioni accessorie (pratiche doganali, assicurazione, documentazione). La sua responsabilità si limita alla diligente esecuzione del mandato — in particolare alla culpa in eligendo nella scelta del vettore — e non si estende alla perdita o all'avaria della merce durante il trasporto fisico, che rimane a carico del vettore ex art. 1693 c.c. Il vettore, invece, assume direttamente il rischio del trasporto: risponde della perdita e dell'avaria della merce dalla presa in consegna alla consegna, salvo prova della causa non imputabile (art. 1693 c.c.). Nella prassi esiste la figura del cosiddetto spedizioniere-vettore, che cumula le due funzioni: verso il committente si impegna come vettore (garantisce il risultato del trasporto), poi subappalta l'esecuzione fisica a vettori terzi. In questo caso la responsabilità è quella del vettore, più gravosa per lo spedizioniere-vettore. Il contratto deve indicare espressamente quale ruolo assume il soggetto, per evitare contestazioni.
Nel Contratto di Spedizione in Italia il compenso dello spedizioniere si compone di due voci distinte: la provvigione per il servizio di organizzazione e il rimborso delle spese anticipate. La provvigione viene concordata come importo fisso per singola spedizione o come percentuale sul nolo pagato ai vettori. L'art. 1739, comma 1, c.c. garantisce allo spedizioniere il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute nell'interesse del committente: nolo, dazi doganali, IVA all'importazione, diritti portuali, premi assicurativi. Se il compenso non è stato pattuito, l'art. 1739, comma 2, c.c. prevede che si applichi la tariffa professionale degli spedizionieri o, in mancanza, l'uso. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il ritardato pagamento fa maturare automaticamente interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002. A garanzia del pagamento della provvigione e delle spese, l'art. 1740 c.c. riconosce allo spedizioniere un privilegio speciale sulle merci, sui documenti e sul ricavato della loro vendita. Questo privilegio ha natura di garanzia reale e consente allo spedizioniere di trattenere le merci fino al saldo del credito, senza necessità di azione giudiziaria preventiva. Il contratto deve disciplinare le condizioni di esercizio di questo diritto e le modalità per lo svincolo delle merci da parte del committente.
Nel Contratto di Spedizione in Italia la responsabilità per perdita e avaria della merce segue regole diverse a seconda del ruolo assunto. Lo spedizioniere puro risponde verso il committente solo nei seguenti casi: ha scelto un vettore non idoneo o non affidabile (culpa in eligendo); ha impartito istruzioni errate al vettore; non ha stipulato l'assicurazione nonostante l'incarico ricevuto dal committente (art. 1737 c.c.); non ha informato tempestivamente il committente di circostanze sopravvenute rilevanti. Per i danni fisici alla merce causati dal vettore durante il trasporto, il committente deve agire direttamente contro il vettore responsabile: per il trasporto stradale internazionale, i limiti di responsabilità CMR (L. 1621/1960) sono 8,33 DSP per kg di peso lordo mancante; per il trasporto aereo, 19 DSP per kg (Convenzione di Montreal 1999); per il trasporto marittimo, i limiti delle Regole dell'Aja-Visby (666,67 DSP per collo). Nella pratica commerciale italiana, molti contratti di spedizione prevedono l'adesione alle Condizioni Generali Fedespedi, che contengono limitazioni specifiche di responsabilità: per essere vincolanti verso il committente imprenditore, tali clausole devono essere specificamente approvate per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c.
Nel Contratto di Spedizione in Italia, per le spedizioni internazionali extra-UE, lo spedizioniere gestisce un complesso di documenti doganali e commerciali che variano in base alla modalità di trasporto e al paese di destinazione. Per l'esportazione: dichiarazione di esportazione EX1 nel sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fattura commerciale conforme, packing list dettagliata, documento di trasporto (CMR per la strada, polizza di carico o sea waybill per il mare, AWB per l'aereo). Per l'utilizzo di preferenze tariffarie: certificato EUR1 emesso dalla Camera di Commercio o dichiarazione REX del mittente registrato esportatore, oppure Form A per i paesi SPG. Per le operazioni sanitarie: certificati veterinari o fitosanitari, notifica TRACES (Trade Control and Expert System della Commissione UE) per i prodotti di origine animale o vegetale. Per i prodotti soggetti a controllo: licenze di esportazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per beni dual-use (Reg. UE 428/2009). Lo spedizioniere doganale iscritto all'Albo risponde verso l'Agenzia delle Dogane per le dichiarazioni rese in veste di dichiarante indiretto e per il pagamento dei diritti doganali.
Nel Contratto di Spedizione in Italia l'assicurazione delle merci in transito è un elemento fondamentale che deve essere regolato espressamente nel contratto. Lo spedizioniere può essere incaricato di stipulare la polizza come mandatario assicurativo del committente, oppure il committente provvede autonomamente tramite polizza aperta annua. Le coperture assicurative più diffuse nelle spedizioni internazionali si basano sulle Institute Cargo Clauses dell'International Underwriting Association: la Clausola A (all-risk) copre tutti i rischi di perdita e danno fisico alla merce, salvo le esclusioni specificate (deterioramento per vizi propri, dolo del committente); la Clausola B copre incendi, esplosioni, naufragio, ribaltamento; la Clausola C copre solo perdita totale o avaria comune. Il valore assicurato deve essere calcolato come valore commerciale della merce più il nolo e il 10% per lucro cessante. Il contratto di spedizione deve specificare: se l'assicurazione è inclusa nel servizio o è a carico del committente, il valore assicurato, le clausole applicabili, il nome della compagnia assicuratrice e le istruzioni in caso di sinistro (denuncia entro i termini previsti dalla polizza, conservazione della merce e dei documenti di danno per il perito).
Nel Contratto di Spedizione in Italia la responsabilità per i danni derivanti da istruzioni errate o incomplete segue regole precise dettate dalla disciplina del mandato (artt. 1703-1730 c.c.) applicata in via analogica al contratto di spedizione. Se il committente fornisce istruzioni errate — descrizione inesatta della merce, peso sottodichiarato, mancanza dei documenti doganali necessari — e lo spedizioniere le esegue in buona fede senza sollevare eccezioni, la responsabilità per i danni che ne derivano è a carico del committente. Tuttavia, lo spedizioniere ha l'obbligo professionale di segnalare tempestivamente le istruzioni che ritiene errate, contraddittorie o che presentino rischi per l'operazione (art. 1737 c.c. in relazione all'art. 1710 c.c. sul mandato). Se lo spedizioniere esegue istruzioni palesemente errate senza sollevare eccezioni, può vedersi opporre una corresponsabilità. In caso di urgenza e impossibilità di contattare il committente, lo spedizioniere può agire nell'interesse di questi in forza dell'art. 2028 c.c. sulla gestione di affari altrui. Il contratto deve prevedere clausole specifiche sulle modalità di trasmissione delle istruzioni (PEC, portale online, sistema TMS) e i tempi di risposta del committente in caso di situazioni impreviste.
Nel Contratto di Spedizione in Italia, diversamente dalle controversie immobiliari e condominiali, la mediazione civile obbligatoria ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non si applica automaticamente come condizione di procedibilità per le controversie commerciali in materia di spedizione e trasporto. Tuttavia, il contratto può contenere una clausola di mediazione contrattuale volontaria che impone alle parti di tentare la mediazione presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia (es. Camera di Commercio di Milano, Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano) prima di adire il Tribunale. In alternativa, per le controversie di valore significativo nelle spedizioni internazionali, è frequente l'inserimento di una clausola arbitrale CCI (Camera di Commercio Internazionale) con sede a Parigi, o di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano. La scelta del foro interno deve tenere conto della competenza per territorio (art. 20 c.p.c.: luogo di esecuzione dell'obbligazione o domicilio del convenuto) e del valore della controversia che determina la competenza per materia tra Giudice di Pace e Tribunale.
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