Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali
D.Lgs. 30/2005 (CPI) artt. 98–99; Dir. UE 2016/943; art. 1382 c.c.
ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)
per la protezione di informazioni riservate, know-how e segreti industriali
ai sensi degli artt. 98–99 D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) — Direttiva UE 2016/943
1. PARTI
Parte Divulgante
[Divulgante Ragione Sociale], con sede legale in [Divulgante Sede L], P.IVA [Divulgante Partita Iva], in persona del legale rappresentante [Divulgante Rappresentante], PEC [Divulgante P E C];
Parte Ricevente
[Ricevente Ragione Sociale], con sede legale in [Ricevente Sede Legale], P.IVA [Ricevente Partita Iva], in persona del legale rappresentante [Ricevente Rappresentante], PEC [Ricevente P E C].
Tipo accordo: [Tipo Nda].
2. PREMESSE E CONTESTO
Le parti intendono avviare o approfondire la seguente collaborazione o trattativa: [Contesto Collaborazione].
Nel corso di tale collaborazione o trattativa, ciascuna parte potrà avere accesso a informazioni riservate dell'altra parte che costituiscono segreti industriali ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), che recepisce la Direttiva UE 2016/943. La firma del presente accordo è condizione necessaria per l'avvio di qualsiasi scambio di informazioni tra le parti.
3. DEFINIZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE
Sono considerate «Informazioni Riservate» le seguenti categorie di dati, documenti e informazioni:
[Categorie Informazioni Riservate]
Non sono considerate Informazioni Riservate e non rientrano nell'ambito di tutela del presente accordo le informazioni che rientrano nelle seguenti esclusioni: [Esclusioni].
4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La parte ricevente si obbliga irrevocabilmente a: (a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate, con lo stesso grado di diligenza applicato alla protezione delle proprie informazioni riservate di pari valore, e comunque con diligenza non inferiore a quella richiesta da un operatore professionale del settore; (b) non divulgare, cedere, comunicare o rendere accessibili le Informazioni Riservate a terzi, salvo consenso scritto della parte divulgante o obbligo di legge; (c) non usare le Informazioni Riservate per finalità diverse da quelle espressamente convenute: [Finalita Uso]; (d) limitare l'accesso alle Informazioni Riservate ai propri dipendenti, collaboratori o consulenti che ne abbiano stretto bisogno per la finalità convenuta, vincolandoli a un obbligo di riservatezza equivalente a quello del presente accordo.
5. DURATA E RESTITUZIONE DEI MATERIALI
Il presente accordo decorre dal [Data Decorrenza]. L'obbligo di riservatezza ha durata: [Durata Riservatezza]. [Durata Personalizzata]
Alla cessazione del presente accordo o su richiesta scritta della parte divulgante, la parte ricevente si obbliga a restituire o distruggere, senza indugio e previo avviso scritto, tutti i supporti fisici e digitali contenenti Informazioni Riservate, confermando per iscritto l'avvenuta restituzione o distruzione.
6. CLAUSOLA PENALE E RIMEDI (art. 99 D.Lgs. 30/2005)
In caso di violazione degli obblighi di riservatezza, la parte inadempiente corrisponde alla parte divulgante una penale di [Penale Violazione], salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c. e salvi i rimedi di cui agli artt. 124–131 D.Lgs. 30/2005 (CPI): inibitoria, ritiro dal mercato dei prodotti realizzati con le Informazioni Riservate, pubblicazione della sentenza.
La parte divulgante può richiedere provvedimenti cautelari d'urgenza ex artt. 700 e 701 c.p.c. innanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa competente, anche ante causam, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di [Foro Competente], Sezione Specializzata in materia di Impresa, ai sensi del D.Lgs. 168/2003 e della L. 27/2012.
La clausola di deroga alla competenza territoriale è approvata specificamente ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.
8. FIRME
Stipulato in [Luogo Firma], in data [Data Decorrenza].
Parte Divulgante — [Divulgante Ragione Sociale] — [Divulgante Rappresentante]: ____________________________
Parte Ricevente — [Ricevente Ragione Sociale] — [Ricevente Rappresentante]: ____________________________
Approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c. — clausola penale (art. 6) e foro esclusivo (art. 7):
[Divulgante Rappresentante]: ____________________________ [Ricevente Rappresentante]: ____________________________
Parte Divulgante
________________
Signature
Parte Ricevente
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali?
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 30/2005 (CPI) artt. 98–99; Dir. UE 2016/943; art. 2105 c.c.
La protezione dei segreti industriali in Italia non richiede la registrazione presso un ufficio brevetti — come avviene per marchi (UIBM, EUIPO) e brevetti (UIBM, EPO) — ma si fonda su tre requisiti cumulativi stabiliti dall'art. 98, comma 1, CPI: (1) le informazioni non devono essere generalmente note alle persone che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione (requisito della segretezza); (2) le informazioni devono avere valore economico derivante dalla loro segretezza (requisito del valore commerciale); (3) il loro legittimo detentore deve adottare misure ragionevoli di mantenimento della segretezza (requisito delle misure di protezione). L'NDA scritto costituisce proprio quella «misura ragionevole» di protezione che consolida la posizione giuridica del titolare del segreto in caso di controversia davanti al Tribunale delle Imprese (Sezione Specializzata in materia di Impresa istituita ex D.Lgs. 168/2003, L. 27/2012).
Nel settore tecnologico italiano, l'NDA è indispensabile nelle trattative preliminari tra startup e investitori (nei round seed e Series A), nei rapporti tra committente e software house durante lo sviluppo di software personalizzato, nelle collaborazioni di ricerca e sviluppo tra aziende, nelle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) durante la fase di due diligence, e nel coinvolgimento di consulenti tecnici esterni (solution architect, CTO as a Service, data scientist, auditor di sicurezza informatica). Senza NDA scritto, il titolare delle informazioni rischia di non poter provare in giudizio l'adozione delle «misure ragionevoli di protezione» richieste dall'art. 98 CPI, perdendo la tutela legale dei propri segreti industriali.
L'art. 99 CPI prevede le sanzioni civili per la violazione: il titolare del segreto industriale leso ha diritto a chiedere l'inibitoria della condotta lesiva, il risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante, con possibilità di chiedere la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione ai sensi dell'art. 125 CPI), la distruzione dei prodotti e dei materiali realizzati con le informazioni riservate, e la pubblicazione della sentenza. Sul piano penale, la divulgazione abusiva di segreti industriali configura il reato di cui all'art. 623 del Codice Penale (rivelazione di segreti scientifici e industriali, reclusione fino a due anni), con aggravante se commessa da un dipendente o collaboratore.
L'obbligo di riservatezza in costanza di rapporto di lavoro subordinato è già previsto dall'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà), ma cessa con la fine del rapporto. L'NDA estende questo obbligo nel tempo e lo estende ai collaboratori autonomi (consulenti, agenti, professionisti con partita IVA) che non sono soggetti all'art. 2105 c.c. Il modello di forms-legal.com è redatto in conformità alle norme italiane vigenti e alla Direttiva UE 2016/943, con clausole adattabili per NDA unilaterale (monodirezionale) e bilaterale (bidirezionale).
Quando serve Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali?
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia è necessario in una serie di situazioni pratiche tipiche del settore tecnologico, industriale e dei servizi professionali. La prima situazione è la condivisione di informazioni con un potenziale partner commerciale prima della firma di un accordo definitivo: presentazione di un algoritmo proprietario, di un prototipo, di dati di performance interni o di una lista clienti nel corso di trattative per una partnership, una licenza tecnologica o un'acquisizione. In questi contesti, il soggetto che condivide le informazioni ha tutto l'interesse a formalizzare per iscritto l'obbligo di riservatezza prima di rivelare qualsiasi dato sensibile.
La seconda situazione è l'engagement di fornitori di servizi IT — software house, agenzie di testing, consulenti di sicurezza informatica, auditor di codice sorgente — che devono accedere a sistemi o a codice proprietario per svolgere il loro incarico. Senza NDA firmato prima dell'accesso, la divulgazione del codice sorgente a un fornitore non vincolato da obblighi contrattuali di riservatezza può privare il titolare della tutela ex art. 98 CPI per mancanza del requisito delle «misure ragionevoli».
La terza situazione è la collaborazione con freelance o consulenti tecnici esterni — CTO on demand, solution architect, data scientist, pen tester — coinvolti su progetti coperti da brevetto non ancora depositato o su processi industriali segreti. Per i lavoratori autonomi, l'art. 2105 c.c. non si applica: l'NDA è l'unico strumento contrattuale per tutelare le informazioni riservate nel corso e dopo la collaborazione, poiché il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. (forma scritta ad substantiam, corrispettivo obbligatorio, limite di durata massima tre anni) ha un ambito di applicazione diverso.
La quarta situazione è la due diligence tecnica in una M&A transaction: il target condivide con l'acquirente codice sorgente, architetture di sistema, contratti con fornitori chiave, piani industriali, dati finanziari non pubblici e informazioni sui clienti — tutte informazioni per cui l'NDA è la prima misura di protezione da porre in essere, spesso prima di qualsiasi altra negoziazione (Letter of Intent, accordo di esclusiva). La quinta situazione è la partecipazione a bandi di gara o a procedure di selezione in cui è richiesta la disclosure di know-how tecnico nella fase di offerta: il partecipante ha interesse a vincolare la stazione appaltante o il committente all'obbligo di riservatezza prima di rivelare dettagli tecnici proprietari.
La sesta situazione è la creazione di joint venture o consorzi di imprese per la partecipazione a commesse complesse (appalti pubblici di grande valore, commesse internazionali), in cui ciascun partner porta know-how specifico che non vuole sia accessibile agli altri partner oltre i limiti strettamente necessari. In questo caso l'NDA bilaterale tra i futuri partecipanti alla joint venture è lo strumento appropriato per regolare la condivisione delle informazioni riservate nella fase di costituzione e operatività del consorzio.
Cosa includere nel tuo Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia deve contenere elementi essenziali per essere efficace ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e del Codice Civile. L'assenza di ciascuno di questi elementi può compromettere la tutela legale delle informazioni riservate o rendere l'NDA impugnabile in giudizio.
Primo elemento: l'identificazione precisa delle parti, con denominazione sociale completa, sede legale, partita IVA, numero REA della Camera di Commercio, PEC e nome del legale rappresentante. Indicare anche la qualità delle parti nel rapporto (parte divulgante/disclosing party; parte ricevente/receiving party; o entrambi se bilaterale).
Secondo elemento: la definizione precisa delle informazioni riservate, con elenco delle categorie coperte dall'NDA (codice sorgente, algoritmi, know-how manifatturiero, dati di clienti, prezzi interni, strategie commerciali, risultati R&S, disegni tecnici, formule, processi produttivi) e, altrettanto importante, l'elenco delle esclusioni — informazioni già di pubblico dominio indipendentemente dalla volontà delle parti; informazioni già in possesso documentato della parte ricevente prima della divulgazione; informazioni ricevute legittimamente da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza; informazioni sviluppate autonomamente dalla parte ricevente senza utilizzo di informazioni riservate. Questa definizione è cruciale: un NDA con definizione troppo ampia rischia la nullità per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.).
Terzo elemento: la tipologia dell'NDA (unilaterale o bilaterale) e le obbligazioni specifiche: divieto di divulgazione a terzi non autorizzati; divieto di uso per fini diversi dalla finalità convenuta; obbligo di protezione con lo stesso standard di sicurezza usato per le proprie informazioni riservate (standard «same care» o «reasonable care»); obbligo di comunicare immediatamente l'eventuale violazione o smarrimento delle informazioni riservate; obbligo di limitare l'accesso alle informazioni riservate ai soli dipendenti o collaboratori che ne abbiano strettamente bisogno per la finalità convenuta (need to know), con adozione di misure organizzative interne adeguate (registro degli accessi, formazione del personale, accordi di riservatezza interni ex art. 2105 c.c. per i dipendenti).
Quarto elemento: la durata dell'obbligo di riservatezza — termine definito (es. cinque anni dalla divulgazione) per informazioni con valenza commerciale temporanea; durata indeterminata (fino a quando le informazioni restano segrete) per know-how strutturale, algoritmi, codice sorgente e processi industriali che mantengono il loro valore economico nel tempo. La durata deve essere indicata con riferimento a un evento certo (data di firma, data di cessazione della collaborazione) e non può essere indefinitamente proroga automatica senza limite alcuno, perché una clausola di riservatezza perpetua su qualsiasi informazione è suscettibile di essere valutata come contraria all'ordine pubblico economico se di fatto impedisce la libera circolazione di informazioni ormai pubbliche.
Quinto elemento: la clausola penale (art. 1382 c.c.) con importo determinato o determinabile, ragionevole e proporzionato al valore delle informazioni protette e al danno prevedibile in caso di violazione; importi manifestamente eccessivi possono essere ridotti dal Tribunale ex art. 1384 c.c. La penale non deve essere cumulata con il risarcimento del danno maggiore senza una specifica previsione contrattuale. Per NDA su operazioni di elevato valore economico (M&A, partnership su brevetti, contratti di licenza tecnologica su know-how industriale di valore milionario) è opportuno prevedere sia una clausola penale per il danno minimo presunto sia il diritto del divulgante di chiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito.
Sesto elemento: la previsione della restituzione o distruzione documentata dei materiali riservati alla cessazione del rapporto, con dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta restituzione/distruzione di tutti i supporti (anche digitali — copie su cloud, email, dispositivi personali), entro un termine definito dalla cessazione (es. sette giorni lavorativi).
Settimo elemento: il foro competente — Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale (D.Lgs. 168/2003, L. 27/2012) — o la clausola compromissoria arbitrale (Camera Arbitrale di Milano, ICC). Le clausole di deroga alla competenza ex art. 1341, comma 2, c.c. richiedono la doppia sottoscrizione tra imprenditori. Ottavo elemento: la clausola di riservatezza sull'esistenza stessa dell'NDA (meta-riservatezza), frequente nelle operazioni M&A e nei rapporti startup-investitore, che vieta alla parte ricevente di rivelare anche solo l'esistenza delle trattative o della collaborazione. Su forms-legal.com il modello include tutti questi elementi in forma bilanciata per NDA sia unilaterali sia bilaterali.
Come compilare il tuo Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali
Per compilare l'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia con il modello di forms-legal.com, seguire questi passaggi metodici per ogni sezione.
Sezione 1 — Tipo di NDA. Scegliere tra NDA unilaterale (solo la parte ricevente si obbliga alla riservatezza) e NDA bilaterale (entrambe le parti si scambiano informazioni riservate e si obbligano reciprocamente). La scelta dipende dall'equilibrio commerciale del rapporto: nelle trattative startup-investitore l'NDA è tipicamente unilaterale a vantaggio della startup; nelle partnership tecnologiche tra pari è bilaterale. L'NDA bilaterale richiede che entrambe le parti abbiano effettivamente informazioni riservate da tutelare: un NDA formalmente bilaterale in cui solo una parte divulga informazioni rilevanti è assimilato a un NDA unilaterale.
Sezione 2 — Definizione delle informazioni riservate. Personalizzare l'elenco delle categorie in base alla specifica operazione: per uno sviluppo software includere codice sorgente, specifiche tecniche, architettura di sistema, credenziali di accesso, documentazione API; per un processo industriale includere formule, parametri di processo, disegni tecnici, know-how di produzione; per una M&A includere dati finanziari non pubblici, contratti con clienti chiave, dati sui dipendenti. Definire anche le esclusioni con precisione, evitando formulazioni che potrebbero essere interpretate come esclusioni eccessive che svuotano l'NDA di contenuto.
Sezione 3 — Finalità ammessa. Specificare l'unica finalità per cui la parte ricevente è autorizzata a utilizzare le informazioni (es. «esclusivamente per valutare la possibilità di una collaborazione commerciale per lo sviluppo congiunto del prodotto X»). Una finalità troppo generica (es. «per scopi commerciali») non delimita sufficientemente l'uso consentito e può generare controversie.
Sezione 4 — Durata. Optare per un termine definito (tre-cinque anni) per informazioni con valenza temporanea — prezzi, strategie di marketing, promozioni, pipeline commerciale; per il know-how strutturale o il codice sorgente preferire la durata «finché le informazioni restano segrete e soddisfano i requisiti dell'art. 98 CPI», aggiungendo un termine minimo garantito (es. «e comunque non prima di sette anni dalla firma»).
Sezione 5 — Clausola penale. Indicare un importo ragionevole e proporzionato, es. «€ 50.000 per ogni singola violazione accertata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno». Evitare importi simbolici (rendono la clausola inefficace) o eccessivamente elevati (rischio di riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c.).
Sezione 6 — Firma. Firmare in duplice originale con firma autografa; inviare copia via PEC per garantire la data certa. Applicare la marca da bollo (€ 16 ogni 4 facciate/100 righe) sull'originale del contratto non soggetto a IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Per la firma digitale, utilizzare una firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 24 CAD.
Requisiti legali per Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia si inserisce in un quadro normativo articolato che il professionista deve padroneggiare per redigere un NDA efficace e tutelare adeguatamente gli interessi del cliente.
L'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 (CPI) definisce le informazioni aziendali riservate tutelabili (non generalmente note, con valore economico, soggette a misure ragionevoli di protezione) e il campo di applicazione della tutela. L'art. 99 CPI prevede le sanzioni civili per l'indebita acquisizione, rivelazione o utilizzo delle informazioni riservate — inibitoria, risarcimento, distruzione dei prodotti illeciti — rinviando agli artt. 124-131 CPI per le misure di tutela in giudizio, inclusa la tutela cautelare ex art. 125 CPI anche ante causam.
La Direttiva UE 2016/943, recepita in Italia con D.Lgs. 63/2018 e integrata nel CPI, ha armonizzato la disciplina europea dei segreti commerciali, rafforzando le possibilità di tutela cautelare (sequestro, inibitoria urgente) e ampliando le categorie di informazioni protette, estendendo la tutela alle informazioni «economicamente rilevanti» anche se non tecnicamente «industriali».
L'art. 2105 c.c. (Codice Civile) estende l'obbligo di riservatezza ai lavoratori subordinati in costanza di rapporto, ma l'obbligo cessa con la cessazione del rapporto di lavoro: l'NDA è l'unico strumento per estendere la tutela nel tempo e verso i collaboratori non subordinati.
L'art. 1382 c.c. disciplina la clausola penale (liquidazione anticipata del danno); l'art. 1384 c.c. consente al giudice di ridurla se manifestamente eccessiva rispetto al pregiudizio effettivo o al valore del rapporto.
L'art. 1341, comma 2, c.c. impone la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie tra imprenditori — foro esclusivo, clausola penale elevata, limitazioni di responsabilità del divulgante. La mancanza della doppia firma rende queste clausole inefficaci.
Il D.P.R. 642/1972 impone la marca da bollo (€ 16/4 facciate) sulle scritture private non soggette a IVA. Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 si applicano alle informazioni riservate che contengono dati personali: in questo caso l'NDA deve coordinarsi con un Data Processing Agreement (DPA) ex art. 28 GDPR se la parte ricevente tratta dati personali per conto della parte divulgante. Il D.Lgs. 168/2003 (L. 27/2012) attribuisce la competenza per le controversie in materia di proprietà industriale, inclusi i segreti commerciali, alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali
Nella redazione dell'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia si commettono errori frequenti che ne compromettono l'efficacia in giudizio o nella gestione pratica del rapporto. Identificare questi errori preventivamente è fondamentale per redigere un NDA che regga a un esame legale approfondito.
1. Definizione generica delle informazioni riservate. Descrivere le informazioni come «tutte le informazioni scambiate tra le parti» viola il requisito di determinatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.) e rende difficile provare in giudizio che una specifica informazione era coperta dall'NDA. L'elenco delle categorie deve essere specifico e contestualizzato all'operazione concreta.
2. Omissione delle esclusioni dalla riservatezza. Informazioni già pubblicamente disponibili, già note alla parte ricevente prima della firma con prova documentale, o ricevute legittimamente da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza non possono essere coperte dall'NDA; l'assenza di tali esclusioni genera contenziosi inutili e indebolisce l'NDA in giudizio.
3. Mancata specificazione della finalità d'uso. Senza indicare l'unica finalità per cui la parte ricevente è autorizzata a usare le informazioni, la parte ricevente potrebbe sostenere di averle usate in modo conforme all'NDA per uno scopo diverso da quello del divulgante.
4. Clausola penale manifestamente eccessiva. Un importo sproporzionato al valore delle informazioni o al danno prevedibile (es. «€ 10 milioni per qualsiasi violazione, anche minima») verrà ridotto dal Tribunale ex art. 1384 c.c. a un valore proporzionato, vanificando la funzione deterrente della clausola. La riduzione giudiziale è quasi automatica quando la penale è dieci o più volte superiore al danno prevedibile.
5. Assenza di obblighi di restituzione/distruzione. La mancanza di una clausola che imponga alla parte ricevente di restituire o distruggere documentalmente tutte le copie delle informazioni riservate alla fine del rapporto rende impossibile verificare che la parte ricevente abbia cessato di utilizzare le informazioni.
6. Mancata doppia sottoscrizione delle clausole ex art. 1341, comma 2, c.c. Le clausole di foro esclusivo, penale elevata e limitazioni di responsabilità richiedono specifica approvazione per iscritto tra imprenditori; la mancanza della doppia firma le rende inefficaci.
7. NDA non coordinato con il GDPR. Se le informazioni riservate contengono dati personali di clienti, dipendenti o terzi, è necessario predisporre anche un DPA ex art. 28 GDPR, nominando la parte ricevente responsabile del trattamento. Senza DPA, il titolare si espone alle sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali (fino a € 20 milioni o 4% del fatturato mondiale).
8. NDA non firmato prima della divulgazione. Questa sembra un'ovvietà ma è l'errore più grave: condividere informazioni riservate prima della firma dell'NDA priva il titolare della prova delle «misure ragionevoli di protezione» richieste dall'art. 98 CPI e può compromettere irrimediabilmente la tutela del segreto industriale.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/intellectual-property/accordo-riservatezza-nda-tecnologico
"Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/intellectual-property/accordo-riservatezza-nda-tecnologico.
@misc{formslegal-accordo-riservatezza-nda-tecnologico,
author = {{Forms Legal}},
title = {Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/intellectual-property/accordo-riservatezza-nda-tecnologico}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia è fondato sugli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale — CPI), che recepisce la Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate. Ai sensi dell'art. 98 CPI, costituiscono informazioni aziendali riservate le informazioni che soddisfano cumulativamente tre requisiti: (1) non sono generalmente note alle persone che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione (requisito della segretezza); (2) hanno valore economico in quanto segrete (requisito del valore commerciale); (3) sono soggette a misure ragionevoli di mantenimento della segretezza da parte del loro legittimo detentore (requisito delle misure di protezione). Rientrano tipicamente nell'ambito di tutela: codice sorgente non rilasciato, algoritmi proprietari, metodologie di sviluppo software, architetture di sistema, prezzi e margini interni, liste clienti e fornitori, strategie commerciali, risultati di ricerca e sviluppo (R&S), prototipi e brevetti non ancora depositati, know-how produttivo e industriale, database proprietari. L'NDA formalizza le misure di protezione richieste dall'art. 98 CPI, rendendo opponibile a terzi la natura riservata delle informazioni e attribuendo alle parti la base giuridica per agire in giudizio davanti al Tribunale delle Imprese in caso di indebita divulgazione, con possibilità di richiesta di misure cautelari urgenti ex art. 125 CPI.
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia può essere strutturato in due forme principali. L'NDA unilaterale o monodirezionale protegge le informazioni riservate di una sola parte (il divulgante): la parte ricevente (il destinatario) si obbliga alla riservatezza, mentre il divulgante non assume obblighi speculari. Questa forma è tipica nei rapporti tra un'azienda e un potenziale fornitore di servizi, un consulente, un investitore o un candidato selezionato per una posizione di fiducia. L'NDA bilaterale o bidirezionale prevede che entrambe le parti si scambino informazioni riservate e si obblighino reciprocamente alla riservatezza: è la forma utilizzata nelle joint venture, nei project partnership, nelle trattative di fusione e acquisizione (M&A) e nelle collaborazioni tecnologiche tra pari. Nel diritto italiano, entrambe le forme sono valide ai sensi degli artt. 98-99 CPI e dell'art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale). Dal punto di vista formale, non esiste una forma scritta prescritta ad substantiam per l'NDA nel diritto privato italiano: tuttavia la forma scritta è essenziale ad probationem e costituisce la prova delle «misure ragionevoli di mantenimento della segretezza» richieste dall'art. 98 CPI per la tutelabilità del segreto industriale. La firma digitale qualificata (art. 24 CAD) equivale alla firma autografa e produce prova della data certa tramite marcatura temporale.
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia non prevede un termine massimo legale per la durata dell'obbligo di riservatezza, a differenza del patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 2125 c.c. (limitato a cinque anni per i dirigenti e tre anni per gli altri lavoratori). Le parti sono libere di fissare la durata in modo coerente con la natura delle informazioni protette. La prassi italiana e internazionale distingue tra: obbligo a termine definito (due-cinque anni dalla divulgazione o dalla cessazione della collaborazione), adatto per informazioni con valenza commerciale temporanea — prezzi, strategie, promozioni; obbligo a tempo indeterminato, tipico per know-how strutturale, algoritmi, codice sorgente e segreti di produzione che mantengono il loro valore economico indipendentemente dal tempo; obbligo vigente finché le informazioni rimangono segrete, che cessa automaticamente quando le informazioni entrano nel pubblico dominio per causa non imputabile al destinatario. La Dir. UE 2016/943, recepita con D.Lgs. 63/2018 e confluita nel CPI, protegge il segreto industriale senza limiti temporali purché i tre requisiti dell'art. 98 CPI siano mantenuti. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'obbligo di riservatezza cessa automaticamente quando le informazioni entrano nel pubblico dominio per causa non imputabile al destinatario, indipendentemente dal termine contrattuale previsto nell'NDA.
La violazione dell'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia espone la parte inadempiente a responsabilità civile e, in certi casi, penale. Sul piano civile, l'art. 99 del D.Lgs. 30/2005 (CPI) prevede che il titolare del segreto industriale leso abbia diritto a: inibitoria della condotta lesiva (art. 124 CPI), con misura cautelare anche ante causam ex art. 125 CPI se sussistono fumus boni iuris e periculum in mora; distruzione o ritiro dal mercato dei prodotti realizzati con le informazioni riservate; risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante, anche con ricorso alla retroversione degli utili — art. 125 CPI). La clausola penale contrattuale (art. 1382 c.c.) inserita nell'NDA consente di determinare preventivamente il risarcimento minimo, evitando la difficile prova del danno effettivo. Sul piano penale, la divulgazione abusiva di segreti industriali è perseguibile ai sensi dell'art. 623 c.p. (reclusione fino a due anni), con aggravante se commessa da dipendente o collaboratore. La frode in materia di diritto d'autore per il codice sorgente integra i reati della L. 633/1941. Il Tribunale delle Imprese (Sezione Specializzata) è il giudice competente per le azioni di violazione della proprietà industriale.
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia, per essere efficace nel contesto digitale, deve essere integrato da misure tecniche e organizzative specifiche che soddisfino il requisito delle «misure ragionevoli di mantenimento della segretezza» di cui all'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 (CPI). Le misure raccomandate dalla prassi italiana e dalla Direttiva UE 2016/943 comprendono: marcatura esplicita dei documenti riservati con l'etichetta «Riservato — Soggetto a NDA» o equivalente; accesso ai sistemi informativi limitato tramite credenziali personali non condivise, con log di accesso conservati; cifratura dei file condivisi tramite strumenti crittografici (AES-256, TLS 1.3 per le trasmissioni); utilizzo di piattaforme di condivisione sicura (data room virtuale) per la due diligence e le trattative M&A; watermarking digitale dei documenti per tracciare l'origine in caso di diffusione non autorizzata; accordi DPA (Data Processing Agreement) con i fornitori cloud ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR), che regolano il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti nelle informazioni riservate. L'NDA deve indicare esplicitamente i canali di comunicazione autorizzati per la trasmissione delle informazioni riservate (PEC, piattaforme sicure, mail aziendali) e il divieto di trasmissione su canali non sicuri. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla conformità al GDPR dei sistemi di gestione delle informazioni riservate contenenti dati personali.
L'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia e l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. (Codice Civile) operano su piani distinti e complementari. L'art. 2105 c.c. impone al lavoratore subordinato, in costanza del rapporto di lavoro, di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa e di non usarle in modo da poter recare a essa pregiudizio. Questo obbligo legale di riservatezza cessa automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro. L'NDA integra e rafforza la tutela legale in tre modi: (1) estende l'obbligo di riservatezza oltre la cessazione del rapporto — cosa che l'art. 2105 c.c. da solo non garantisce, se non per il tramite del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. con forma ad substantiam e corrispettivo obbligatorio; (2) specifica dettagliatamente le categorie di informazioni riservate, evitando contestazioni sulla loro natura segreta in giudizio; (3) introduce una clausola penale (art. 1382 c.c.) che facilita la prova del danno. Per i collaboratori autonomi — co.co.co., professionisti con partita IVA, consulenti — l'art. 2105 c.c. non si applica direttamente: l'NDA diventa l'unico strumento contrattuale per tutelare le informazioni riservate nel corso e dopo la collaborazione. La Corte di Cassazione (Cass. n. 14974/2020) ha confermato che l'NDA post-contrattuale è valido tra imprese e collaboratori autonomi purché non comprima eccessivamente la libertà professionale del collaboratore.
Le controversie relative all'Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali in Italia rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa istituite presso i Tribunali delle principali città (Milano, Roma, Torino, Napoli, Venezia, ecc.), ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e della L. 27/2012. Le sezioni specializzate conoscono le controversie in materia di diritti di proprietà industriale (CPI), comprese quelle sui segreti commerciali ex artt. 98-99 CPI. I tempi del giudizio ordinario in Italia variano: in primo grado, le controversie di media complessità richiedono in media tre-cinque anni nelle sedi principali; l'appello aggiunge altri due-quattro anni. Per questo motivo, l'NDA tecnologico include spesso una clausola di mediazione obbligatoria preventiva (D.Lgs. 28/2010) e/o una clausola compromissoria arbitrale — Camera Arbitrale di Milano, Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale, ICC — che riduce i tempi a dodici-ventiquattro mesi per l'arbitrato ordinario. Il provvedimento cautelare d'urgenza ex artt. 700-701 c.p.c. (inibitoria ante causam) può essere ottenuto dalla Sezione Specializzata in pochi giorni in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, garantendo protezione immediata in caso di violazione imminente o in corso. La mediazione preventiva non è obbligatoria nelle controversie di proprietà industriale (materia esclusa dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010), ma è raccomandata come strumento di risoluzione rapida e confidenziale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Contratto SaaS (Software as a Service)
Modello professionale di Contratto SaaS (Software as a Service) per l'Italia: disciplina l'erogazione di software in cloud con livelli di servizio (SLA), canone periodico, trattamento dati ex art. 28 GDPR e portabilità dei dati, in conformità al Codice Civile e al D.Lgs. 82/2005 (CAD).
Contratto di Sviluppo Software su Misura
Contratto per lo sviluppo di software personalizzato su misura in Italia, con disciplina degli stati di avanzamento lavori (SAL), del collaudo, della titolarità del codice sorgente secondo LDA artt. 64-bis ss. e della protezione dei dati GDPR.
Contratto di Consulenza Professionale
Modello completo di Contratto di Consulenza Professionale per l'Italia. Regola l'incarico a un professionista intellettuale con obbligazione di mezzi o di risultato, compenso, termini di pagamento con richiamo al D.Lgs. 231/2002, riservatezza, titolarità degli elaborati e recesso, in conformità agli artt. 2229–2238 del Codice Civile.
Contratto di Licenza di Marchio
Modello italiano di contratto di licenza di marchio registrato, conforme al D.Lgs. 30/2005 (CPI) artt. 23 e 138. Concede al licenziatario il diritto di usare il marchio per prodotti e servizi definiti, con clausole di controllo qualità obbligatorie, royalty e trascrizione UIBM per l'opponibilità ai terzi.