Atto di Cessione di Brevetto
D.Lgs. 30/2005 (CPI) artt. 63–65, 138; Codice Civile artt. 1470 ss.
ATTO DI CESSIONE DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
ai sensi del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), artt. 63–65 e 138
PARTI DELL'ATTO
CEDENTE:
Denominazione / Nome: [Denominazione Cedente]
Sede legale / Residenza: [Sede Or Residenza Cedente]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Cedente]
Legale rappresentante: [Rappresentante Cedente]
PEC: [Pec Cedente]
CESSIONARIO:
Denominazione / Nome: [Denominazione Cessionario]
Sede legale / Residenza: [Sede Cessionario]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Cessionario]
Legale rappresentante: [Rappresentante Cessionario]
PEC: [Pec Cessionario]
Le parti come sopra identificate stipulano il presente atto di cessione di brevetto per invenzione industriale.
Art. 1 — OGGETTO DELLA CESSIONE
Il cedente [Denominazione Cedente] trasferisce e cede al cessionario [Denominazione Cessionario], che accetta, la piena e integrale titolarità del seguente brevetto per invenzione industriale:
Numero di brevetto / domanda: [Numero Brevetto]
Titolo dell'invenzione: [Titolo Invenzione]
Data di deposito: [Data Deposito]
Data di concessione: [Data Concessione]
Ufficio di registrazione: [Ufficio Registrazione]
Classi IPC: [Classi I P C]
Data di scadenza: [Scadenza Brevetto]
La visura brevettuale aggiornata è allegata al presente atto come Allegato A e ne costituisce parte integrante.
Con il presente atto il cedente trasferisce al cessionario tutti i diritti di esclusiva riconosciuti dal D.Lgs. 30/2005 (CPI), ivi compresi: il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto o il procedimento brevettato; il diritto di concedere licenze; il diritto di cedere ulteriormente il brevetto; nonché ogni diritto di priorità e ogni domanda di brevetto correlata (divisionale, PCT, continuation) espressamente inclusa nella presente cessione.
Art. 2 — CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A fronte della cessione del brevetto di cui all'art. 1, il cessionario corrisponde al cedente il prezzo convenuto di € [Prezzo Cessione] (importo concordato tra le parti).
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento].
Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sull'IBAN del cedente: [Iban Cedente].
In caso di ritardo nel pagamento, matureranno interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (saggio BCE maggiorato di 8 punti percentuali), applicabili nei rapporti tra imprenditori.
Art. 3 — GARANZIE DEL CEDENTE
Il cedente dichiara e garantisce al cessionario che:
(a) è il solo ed esclusivo titolare del brevetto indicato all'art. 1, senza co-titolari, e dispone pienamente del diritto di cedere il brevetto;
(b) il brevetto è in vigore, le tasse di rinnovo sono state regolarmente pagate all'UIBM (o all'EPO) fino alla data del presente atto, e non vi sono importi scaduti e non pagati;
(c) il brevetto non è gravato da pegni, sequestri, usufrutto o altri diritti reali di terzi;
(d) non pendono azioni di nullità, decadenza o contraffazione avanti al Tribunale delle Imprese competente o all'UIBM/EPO relativamente al brevetto;
(e) le licenze esistenti a favore di terzi sono indicate nell'Allegato B. Cessione non esistente di licenze: [Licenze Esistenti];
(f) l'invenzione non viola diritti di proprietà intellettuale di terzi.
Il cedente si impegna a tenere indenne il cessionario da qualsiasi pretesa di terzi derivante da fatti anteriori alla data di efficacia della cessione.
Art. 4 — TRASCRIZIONE PRESSO L'UIBM
La parte designata per la trascrizione è: [Responsabile Trascrizione].
La domanda di trascrizione del presente atto presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) verrà presentata entro [Termine Trascrizione] giorni dalla firma del presente atto, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/2005 (CPI).
Le tasse di trascrizione sono a carico della parte che presenta la domanda, salvo diverso accordo. Le spese notarili eventualmente sostenute per l'autenticazione delle firme sono a carico del cessionario.
Le parti si impegnano a cooperare e a fornire la documentazione necessaria per il buon esito della trascrizione.
Art. 5 — TASSE DI RINNOVO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Le tasse di rinnovo del brevetto scadenti anteriormente alla data di firma del presente atto sono a carico del cedente, che ne garantisce il regolare pagamento.
Le tasse di rinnovo scadenti successivamente alla data di firma sono a carico del cessionario, che subentra in tutti gli obblighi di mantenimento del brevetto.
In caso di mancato pagamento delle tasse di rinnovo da parte del cessionario, il brevetto decade ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 30/2005 (CPI): tale rischio è interamente a carico del cessionario successivamente alla data di firma.
Art. 6 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente atto le parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva del Tribunale delle Imprese (sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale) indicato di comune accordo.
Le clausole limitative della responsabilità del cedente sono soggette alla specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Firma], [Data Firma]
Il Cedente: [Denominazione Cedente]
Rappresentato da: [Rappresentante Cedente]
Firma: _________________________
Il Cessionario: [Denominazione Cessionario]
Rappresentato da: [Rappresentante Cessionario]
Firma: _________________________
Approvazione specifica ex art. 1341, comma 2, Codice Civile:
Le parti approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 6 (Foro competente); Art. 3 (Limitazioni di garanzia).
Firma Cedente: _________________________ Firma Cessionario: _________________________
Cedente (Titolare del Brevetto)
________________
Signature
Cessionario (Acquirente del Brevetto)
________________
Signature
Che cos'è Atto di Cessione di Brevetto?
L'Atto di Cessione di Brevetto in Italia è il contratto con cui il titolare di un brevetto per invenzione (o per modello di utilità) trasferisce in via definitiva a un cessionario la piena titolarità del diritto di proprietà industriale. La materia è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), in particolare dagli artt. 63-65 sul diritto di brevetto e dall'art. 138 sulla trascrizione, oltre che dalle norme generali sulla vendita di cui agli artt. 1470-1495 del Codice Civile.
A differenza della licenza, che attribuisce solo il diritto di sfruttare il brevetto conservando la titolarità in capo al licenziante, la cessione comporta il trasferimento integrale e definitivo del diritto: il cedente esce dal rapporto e il cessionario diventa il nuovo titolare, legittimato a sfruttare, licenziare o ulteriormente cedere l'invenzione. La cessione può riguardare il brevetto già concesso o la domanda di brevetto in corso di esame.
Gli ambiti applicativi più frequenti sono il trasferimento tecnologico tra università o enti pubblici di ricerca e imprese private, le operazioni di fusione e acquisizione in cui il portafoglio brevettuale è un asset strategico, gli spin-off e la valorizzazione della ricerca finanziata con fondi pubblici. L'atto regola la garanzia di validità e di titolarità del brevetto, l'assenza di vincoli o licenze pregresse, le clausole di manleva e il corrispettivo.
Per essere opponibile ai terzi e a successivi aventi causa, la cessione deve essere trascritta presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ai sensi dell'art. 138 CPI: chi trascrive per primo prevale. La forma scritta è necessaria per la trascrizione. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di licenza di brevetto, cessione del marchio e cessione dei diritti d'autore.
Quando serve Atto di Cessione di Brevetto?
L'atto di cessione di brevetto in Italia si rende necessario in numerose situazioni operative e strategiche legate alla gestione del patrimonio di proprietà industriale. La cessione è lo strumento corretto — e non la licenza — ogni volta che il titolare intende dismettere definitivamente ogni diritto sul brevetto. Le situazioni più frequenti in cui una cessione di brevetto si rivela indispensabile comprendono: (a) spin-off e trasferimento tecnologico tra università, enti pubblici di ricerca (CNR, ENEA, Istituto Italiano di Tecnologia) e imprese private nell'ambito di contratti di valorizzazione della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici nazionali ed europei; (b) operazioni di fusione e acquisizione (M&A) in cui la società target possiede un portafoglio brevettuale strategico che viene trasferito alla società acquirente come parte del deal principale; (c) ristrutturazioni aziendali con conferimento di ramo d'azienda in una newco, ove i brevetti seguono il ramo ceduto in applicazione analogica dell'art. 2558 Codice Civile sulla successione nei contratti; (d) liquidazione di start-up innovative registrate al Registro Imprese ai sensi della L. 221/2012, che cedono il brevetto come asset principale per soddisfare i creditori; (e) cessione da inventore persona fisica alla propria società, operazione che richiede particolare attenzione per evitare riqualificazioni fiscali come reddito da lavoro dipendente o da capitale; (f) separazione tra soci di una start-up con assegnazione del brevetto a uno dei contendenti nell'ambito di accordi transattivi; (g) acquisizione di brevetti per costruire una posizione di mercato difensiva (patent aggregation) o per azioni di patent assertion nei confronti di concorrenti che utilizzino tecnologie simili. Prima di procedere, le parti devono effettuare una due diligence brevettuale approfondita: verifica dello stato in vigore nel Registro UIBM disponibile online tramite il Portale UIBM (uibm.gov.it), verifica del pagamento regolare di tutte le tasse di rinnovo scadute, assenza di licenze esclusive trascritte incompatibili con la libera cessione, assenza di procedimenti di nullità o di contraffazione pendenti avanti al Tribunale delle Imprese competente in base al territorio.
Cosa includere nel tuo Atto di Cessione di Brevetto
Un atto di cessione di brevetto in Italia giuridicamente solido deve contenere specifici elementi essenziali per essere valido, trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi del CPI (D.Lgs. 30/2005). Gli elementi imprescindibili sono i seguenti. Identificazione completa delle parti: il cedente e il cessionario devono essere indicati con denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA, numero REA e Camera di Commercio di appartenenza, legale rappresentante pro tempore con i relativi poteri, e indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), che ha valore di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD). Per le persone fisiche vanno indicati nome completo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza. Esatta individuazione del brevetto ceduto: numero di brevetto o di domanda, titolo dell'invenzione, data di deposito, data di concessione, ufficio di registrazione (UIBM o EPO — Ufficio Europeo dei Brevetti), classi IPC (Classificazione Internazionale dei Brevetti), stati di convalida per i brevetti europei, durata residua e data di scadenza dei 20 anni decorrenti dalla data di deposito (art. 60 CPI). Allegare sempre la visura brevettuale aggiornata dell'UIBM come documento di riferimento (Allegato A). Dichiarazione di integrale titolarità e garanzie: il cedente deve dichiarare di essere unico e pieno titolare, che il brevetto è libero da pesi, vincoli, sequestri, licenze esclusive trascritte o diritti di prelazione a favore di terzi, che le tasse di rinnovo sono state regolarmente pagate fino alla data di stipula, e che non pendono azioni di nullità, decadenza o contraffazione avanti al Tribunale delle Imprese competente. Prezzo e modalità di pagamento: indicare il corrispettivo totale in euro con il formato italiano (es. € 50.000,00 — punto come separatore delle migliaia, virgola per i decimali) e le modalità di pagamento (bonifico bancario con IBAN del cedente, numero di rate, date di scadenza, condizioni per eventuali earn-out in percentuale sui ricavi futuri derivanti dallo sfruttamento del brevetto). Su forms-legal.com sono disponibili modelli aggiornati con clausole di prezzo variabile e milestone di pagamento legate alle performance commerciali. Impegno alla trascrizione: stabilire quale parte si incarica di depositare l'istanza di trascrizione presso l'UIBM, entro quale termine dalla firma (si raccomanda 30 giorni), e chi sopporta le relative tasse e spese di trascrizione. Clausola di manleva: il cedente si impegna a tenere indenne il cessionario da qualsiasi pretesa di terzi in relazione a fatti anteriori alla data di cessione, incluse eventuali pretese di co-inventori non indicati nell'atto. Riserve e brevetti correlati: specificare se la cessione include domande divisionali, domande di estensione internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty, WIPO), domande di brevetto europeo in corso di esame, e brevetti correlati (continuation, divisional). Legge applicabile e foro competente: il Tribunale delle Imprese (sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale) è il foro esclusivo per le controversie brevettuali in Italia, individuato per territorio secondo le norme del Codice di Procedura Civile.
Come compilare il tuo Atto di Cessione di Brevetto
Per compilare correttamente l'atto di cessione di brevetto in Italia, seguire questa procedura strutturata step-by-step. Prima della firma — fase di due diligence: (1) richiedere la visura brevettuale aggiornata all'UIBM (disponibile gratuitamente sul Portale UIBM uibm.gov.it, sezione 'Ricerca brevetti') per verificare lo stato in vigore del brevetto, l'assenza di trascrizioni pregiudiziali (licenze esclusive trascritte, pegni, sequestri conservativi) e la regolarità di tutti i pagamenti di rinnovo; (2) verificare l'esistenza di co-inventori o co-titolari registrati all'UIBM: la cessione dell'intero brevetto richiede il consenso e la firma di tutti i titolari, pena l'inefficacia parziale dell'atto; (3) verificare se il brevetto è gravato da impegni FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory) derivanti dalla dichiarazione del titolare originario a un organismo di standardizzazione tecnica (ETSI, IEEE, ISO): in tal caso la cessione deve prevedere esplicitamente il mantenimento degli impegni FRAND da parte del cessionario; (4) verificare la situazione fiscale del cedente per valutare il regime applicabile alla plusvalenza da cessione. Compilazione del modello: inserire i dati identificativi completi di entrambe le parti con tutti i riferimenti fiscali e camerali; indicare i dati del brevetto copiandoli letteralmente dalla visura UIBM (numero, titolo, data di deposito e concessione, classi IPC) per evitare errori che potrebbero rendere invalida la trascrizione; determinare il prezzo di cessione in euro con formato italiano e le modalità di pagamento (unica soluzione alla firma, oppure con acconto alla firma e saldo a trascrizione UIBM avvenuta come condizione sospensiva, oppure con earn-out in percentuale sui ricavi futuri del prodotto brevettato con rendicontazione annuale); inserire le dichiarazioni e garanzie del cedente con riferimento esplicito alla data di efficacia; specificare quale parte cura la trascrizione UIBM e il termine massimo (consigliato: 30 giorni); allegare la visura brevettuale come Allegato A e l'eventuale elenco delle licenze esistenti come Allegato B; indicare il Tribunale delle Imprese competente. Firma e autenticazione: l'atto può essere firmato come scrittura privata semplice con firma autografa o con firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), che è equiparata alla sottoscrizione autografa; per agevolare la trascrizione UIBM e fornire data certa incontestabile, molte parti optano per la firma autenticata da notaio o per l'invio tramite PEC (che certifica data e ora di trasmissione). Dopo la firma: presentare istanza di trascrizione all'UIBM telematicamente tramite il Portale UIBM allegando copia conforme o dichiarazione autentica dell'atto; pagare le tasse di trascrizione (verificare importi aggiornati su uibm.gov.it); attendere la conferma della trascrizione che rende l'atto opponibile ai terzi; comunicare ai licenziatari non esclusivi esistenti il cambio di titolarità.
Requisiti legali per Atto di Cessione di Brevetto
La cessione di brevetto in Italia è soggetta ai seguenti adempimenti normativi obbligatori o fortemente raccomandati dal D.Lgs. 30/2005 e dal Codice Civile. Forma scritta: non richiesta ad substantiam per la validità inter partes, ma necessaria per la trascrizione UIBM (art. 138 CPI) e per la prova del contratto. Trascrizione UIBM: ai sensi dell'art. 138 CPI, la trascrizione è l'unica modalità per rendere l'atto opponibile ai terzi e ai successivi acquirenti del brevetto; la domanda di trascrizione deve contenere i dati identificativi dell'atto, le parti e il brevetto. Imposta di registro e IVA: le cessioni di brevetto tra soggetti passivi IVA scontano IVA al 22%; quelle fuori campo IVA (es. cessioni da persone fisiche non imprenditori) scontano imposta di registro proporzionale. Tasse di rinnovo: il cedente deve garantire il pagamento di tutte le tasse scadute prima della cessione; le annualità future sono a carico del cessionario. Invenzioni dei dipendenti (art. 64 CPI): se il brevetto è stato sviluppato da un dipendente nell'ambito delle sue mansioni, occorre verificare la corretta titolarità in capo al datore di lavoro cedente per evitare contestazioni; se l'invenzione è stata sviluppata fuori dall'orario di lavoro senza risorse aziendali (art. 64, c. 3 CPI), la titolarità spetta al dipendente. Segreti industriali correlati: spesso il brevetto è accompagnato da know-how non brevettato protetto come segreto industriale (artt. 98–99 CPI); l'atto dovrebbe disciplinare anche il trasferimento di tale know-how o prevedere apposito NDA.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Cessione di Brevetto
La cessione di brevetto in Italia presenta insidie frequenti che possono rendere l'atto inefficace, contestabile o fiscalmente oneroso. L'errore più grave è omettere la trascrizione presso l'UIBM: senza trascrizione, il cessionario è titolare solo tra le parti ma non può opporre il proprio acquisto a terzi, con il rischio di perdere il brevetto a favore di un secondo acquirente in buona fede che abbia trascritto per primo (art. 138 CPI). Un secondo errore ricorrente è non verificare lo stato del brevetto prima della firma: brevetti decaduti per mancato pagamento delle tasse (art. 75 CPI) o dichiarati nulli dal Tribunale delle Imprese non hanno valore commerciale, e il cedente in mala fede risponde per evizione. Non specificare se la cessione include le domande di brevetto correlate (divisional, PCT, continuation) genera controversie post-cessione sulla titolarità delle protezioni parallele. Dimenticare di gestire le licenze esistenti non trascritte può sorprendere il cessionario con un licenziatario che rivendica diritti sull'invenzione. Infine, sottovalutare le implicazioni fiscali — in particolare il regime Patent Box e il trattamento delle plusvalenze — può comportare una tassazione inattesa che erode il valore economico dell'operazione. Prima di firmare qualsiasi cessione di brevetto di valore rilevante, è opportuno consultare un consulente brevettuale iscritto all'albo o un avvocato specializzato in proprietà intellettuale.
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}Domande frequenti
L'atto di cessione di brevetto è il contratto con cui il titolare (cedente) trasferisce definitivamente la titolarità di un brevetto per invenzione a un altro soggetto (cessionario), che subentra in tutti i diritti di esclusiva riconosciuti dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). La cessione è necessaria in diverse situazioni: quando una start-up vende un brevetto a un investitore o a una grande impresa, quando un inventore persona fisica cede la proprietà a una società, quando avviene una fusione o scissione aziendale e i brevetti vengono riassegnati. A differenza della licenza, la cessione è definitiva: il cedente non conserva alcun diritto di sfruttamento economico. Ai sensi dell'art. 63 CPI, il brevetto è trasmissibile sia tra vivi sia mortis causa; per la trasmissione inter vivos, la forma scritta è indispensabile per procedere alla trascrizione presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
La trascrizione dell'atto di cessione presso l'UIBM non è condizione di validità del contratto tra le parti, ma è essenziale per l'opponibilità ai terzi. L'art. 138 CPI (D.Lgs. 30/2005) stabilisce che gli atti che trasferiscono diritti di proprietà industriale sono opponibili ai terzi solo dopo la trascrizione nel registro dei brevetti tenuto dall'UIBM. Se il cedente cedesse lo stesso brevetto a due soggetti diversi, prevarrebbe chi ha trascritto per primo in buona fede, indipendentemente dalla data dell'atto. La domanda di trascrizione va presentata all'UIBM (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) telematicamente o tramite sportello, allegando copia autentica o dichiarazione dell'atto, con pagamento della tassa di trascrizione. Non è richiesto l'intervento del notaio, ma la firma delle parti deve essere autenticata o l'atto redatto in forma idonea alla trascrizione. Il cessionario ha interesse a procedere con la trascrizione tempestivamente per consolidare la propria posizione.
Nel silenzio delle parti, il cedente risponde secondo le norme sulla garanzia per evizione e per i vizi proprie della vendita (Codice Civile artt. 1483–1495), adattate alla natura del diritto ceduto. Le garanzie tipicamente inserite nell'atto di cessione di brevetto in Italia includono: (a) garanzia di titolarità esclusiva — il cedente è l'unico titolare e il brevetto non è gravato da usufrutto, pegno, licenze esclusive o sequestri; (b) garanzia di validità — il brevetto è in vigore, le tasse di rinnovo sono state regolarmente pagate all'UIBM, non sono pendenti opposizioni o azioni di nullità avanti al Tribunale delle Imprese; (c) garanzia di originalità — il brevetto non viola diritti di PI di terzi; (d) assenza di procedimenti giudiziali o arbitrali pendenti relativi al brevetto. Se il cedente ha concesso licenze in precedenza, deve darne comunicazione; le licenze trascritte sono opponibili al cessionario ai sensi dell'art. 138 CPI. Le parti possono concordare una clausola di manleva e indennizzo a carico del cedente per ogni pretesa di terzi sorta anteriormente alla data di cessione.
Dopo la trascrizione dell'atto di cessione, il cessionario subentra in tutti gli obblighi di mantenimento del brevetto, incluso il pagamento delle tasse di rinnovo annuali all'UIBM (o all'EPO per i brevetti europei con effetto in Italia). Le tasse di rinnovo crescono anno per anno ed è essenziale che il cessionario ne sia consapevole al momento della valutazione del prezzo di cessione. Nell'atto è opportuno specificare: (a) il pagamento delle tasse fino alla data del rogito è a carico del cedente; (b) le tasse successive alla data di efficacia della cessione sono a carico del cessionario; (c) il cedente garantisce che non vi sono tasse scadute e non pagate. In caso di mancato pagamento delle tasse di rinnovo, il brevetto decade (art. 75 CPI) e il cessionario perde il bene acquistato: la verifica dello stato del brevetto nel Registro UIBM prima della firma è quindi una due diligence fondamentale. Il costo di un brevetto europeo con effetti in Italia dal 4° anno può variare da poche centinaia a diverse migliaia di euro annui.
Il regime fiscale della cessione di brevetto in Italia dipende dalla natura del cedente. Se il cedente è un'impresa, il corrispettivo della cessione concorre al reddito d'impresa; le plusvalenze da cessione di brevetti possono beneficiare del regime Patent Box (art. 6 D.L. 146/2021) introdotto nel 2021, che prevede una variazione in diminuzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione al bene ceduto (nella versione vigente). Se il cedente è l'inventore persona fisica non imprenditore, il corrispettivo è tassato come reddito diverso (art. 67, lett. g, TUIR) con aliquota marginale IRPEF. Quanto all'imposta di registro, la cessione di diritti di proprietà industriale è soggetta a imposta di registro in misura fissa (€ 200) quando il contratto è assoggettato a IVA; in caso contrario, l'aliquota è proporzionale (3% secondo la tariffa D.P.R. 131/1986). L'IVA si applica nelle cessioni tra soggetti passivi IVA (aliquota ordinaria 22%). La marca da bollo (€ 16 ogni 4 facciate) è dovuta sulle scritture private non soggette a registrazione obbligatoria presentate in giudizio o utilizzate come prova.
Le licenze di brevetto regolarmente trascritte presso l'UIBM sono opponibili al cessionario: il nuovo titolare subentra nella posizione del licenziante e deve rispettare i termini delle licenze in essere, inclusi l'obbligo di non interferire con lo sfruttamento del licenziatario e il diritto del licenziatario a percepire le proprie utilità. Le licenze non trascritte, invece, non sono opponibili al cessionario che abbia acquistato in buona fede (art. 138 CPI): il cessionario potrebbe richiedere la cessazione dell'uso non autorizzato. Nell'atto di cessione è quindi fondamentale che il cedente dichiari espressamente se esistono licenze (esclusive o non esclusive), anche se non trascritte, e il cessionario decida consapevolmente se accettare il subentro o richiedere la risoluzione delle licenze come condizione sospensiva. Le licenze esclusive conferiscono al licenziatario la legittimazione attiva ad agire contro i contraffattori (art. 122 CPI), circostanza rilevante per la valutazione commerciale del brevetto.
Sì. Il brevetto europeo, una volta concesso dall'EPO e convalidato in Italia, produce effetti come un brevetto nazionale italiano. La cessione può riguardare i diritti del brevetto europeo limitatamente al territorio italiano, configurando una cessione territorialmente parziale. In tal caso, la trascrizione si effettua presso l'UIBM per gli effetti italiani del brevetto europeo, mentre le quote relative ad altri paesi rimangono in capo al cedente salvo diverso accordo. Nei brevetti europei con effetto unitario (brevetto unitario, in vigore in alcuni stati UE dal 2023), la cessione è invece unitaria per tutti i paesi partecipanti e va iscritta nel registro del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB/UPC). L'atto di cessione deve indicare con precisione il numero di deposito/concessione del brevetto, il titolo dell'invenzione, l'ufficio di registrazione (UIBM per nazionali/EPO per europei) e i paesi per i quali opera la cessione, onde evitare ambiguità interpretative che potrebbero pregiudicare l'efficacia della trascrizione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modello italiano di atto di cessione del marchio registrato, conforme al Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) art. 23. Trasferisce la piena titolarità del marchio con garanzie di validità, impegno alla trascrizione presso l'UIBM e clausola di manleva.
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