Contratto di Licenza d'Uso di Opera
L. 633/1941 artt. 12–19, 107–114; art. 22 (diritti morali inalienabili); art. 110
CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI OPERA DELL'INGEGNO
ai sensi degli artt. 12–19 e 107–114 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore)
PARTI DEL CONTRATTO
LICENZIANTE (Autore / Titolare dei diritti):
Nome / Denominazione: [Nome Licenziante Opera]
Residenza / Sede: [Sede Licenziante Opera]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Licenziante Opera]
PEC: [Pec Licenziante Opera]
LICENZIATARIO (Utente dell'opera):
Denominazione / Nome: [Denominazione Licenziatario Opera]
Sede / Residenza: [Sede Licenziatario Opera]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Licenziatario Opera]
Legale rappresentante: [Rappresentante Licenziatario Opera]
PEC: [Pec Licenziatario Opera]
Art. 1 — OPERA LICENZIATA
Titolo / Descrizione: [Titolo Opera Licenza]
Tipo di opera: [Tipo Opera Licenza]
Descrizione dettagliata: [Descrizione Opera Licenza]
Il licenziante [Nome Licenziante Opera] dichiara di essere il titolare dei diritti patrimoniali d'autore sull'opera sopra descritta ai sensi della Legge 633/1941 (LDA).
Art. 2 — CONCESSIONE DELLA LICENZA
Il licenziante [Nome Licenziante Opera] concede al licenziatario [Denominazione Licenziatario Opera] una licenza di tipo [Tipolicenza Opera] per l'uso dell'opera, nei seguenti termini:
Scopo e uso autorizzato: [Scopolicense]
Territorio: [Territoriolicense]
Durata: [Durata Licenza Opera]
Modifiche all'opera autorizzate: [Modifiche Consentite]
Qualsiasi uso dell'opera al di fuori di quanto espressamente indicato nel presente articolo richiede autorizzazione scritta preventiva del licenziante, ai sensi del principio interpretativo dell'art. 119 della Legge 633/1941.
I diritti morali dell'autore (diritto alla paternità e diritto all'integrità dell'opera, artt. 20–22 LDA) sono inalienabili e rimangono in capo all'autore in ogni caso, indipendentemente dalla licenza concessa.
Art. 3 — CORRISPETTIVO E ATTRIBUZIONE
Il licenziatario corrisponde al licenziante il corrispettivo di € [Corrispettivo Opera] con la seguente modalità: [Modalita Pagamento Opera].
Il licenziatario è tenuto ad apporre la seguente attribuzione dell'autore su ogni utilizzo dell'opera: [Attribuzione].
Art. 4 — GARANZIE E DIVIETI
Il licenziante garantisce di essere il titolare dei diritti patrimoniali ceduti in licenza e che l'opera non viola i diritti di terzi.
Il licenziatario non può sublicenziare l'opera a terzi senza il preventivo consenso scritto del licenziante. La violazione di questa disposizione costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Firma Opera], [Data Firma Opera]
Licenziante: [Nome Licenziante Opera]
Firma: _________________________
Licenziatario: [Denominazione Licenziatario Opera]
Rappresentato da: [Rappresentante Licenziatario Opera]
Firma: _________________________
Licenziante (Autore / Titolare dei Diritti)
________________
Signature
Licenziatario (Utente dell'Opera)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Licenza d'Uso di Opera?
Il Contratto di Licenza d'Uso di Opera in Italia è il contratto con cui l'autore o il titolare dei diritti (licenziante) concede a un altro soggetto (licenziatario) il diritto di utilizzare un'opera dell'ingegno per uno scopo, una durata e un territorio determinati, conservando la titolarità dei diritti. La materia è disciplinata dalla Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), in particolare dagli artt. 12-19 sui diritti di utilizzazione economica e dagli artt. 107-114 sulla trasmissione dei diritti, con l'art. 110 sulla prova scritta.
A differenza della cessione, che trasferisce in via definitiva i diritti patrimoniali, la licenza attribuisce solo facoltà di utilizzazione limitate e temporanee, lasciando in capo al licenziante la titolarità dei diritti. Restano in ogni caso inalienabili i diritti morali d'autore (art. 22 L. 633/1941), tra cui la paternità e l'integrità dell'opera. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva e va delimitata quanto alle modalità di sfruttamento (riproduzione, comunicazione al pubblico, elaborazione), al territorio e alla durata.
Lo strumento è impiegato per l'uso di fotografie, immagini, testi, software, musica e opere audiovisive in contesti commerciali, professionali e istituzionali, quando l'utilizzatore ha bisogno di sfruttare l'opera senza acquisirne la titolarità permanente. Consente al titolare di concedere usi multipli e di conservare il controllo sull'opera.
Il contratto deve identificare le parti, descrivere con precisione l'opera, individuare i diritti concessi, l'ampiezza territoriale e temporale, l'esclusività o meno, le modalità di utilizzo e il corrispettivo. L'art. 110 L. 633/1941 richiede la prova scritta della trasmissione dei diritti. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione dei diritti d'autore, licenza di marchio, sviluppo software con cessione IP e cessione di brevetto.
Quando serve Contratto di Licenza d'Uso di Opera?
Il contratto di licenza d'uso di opera in Italia diviene necessario in tutte le situazioni in cui un soggetto ha bisogno di usare un'opera dell'ingegno altrui per scopi commerciali, professionali o istituzionali senza acquisirne la titolarità permanente e senza voler cedere a terzi il controllo dell'opera. La licenza è lo strumento appropriato in numerosi contesti operativi quotidiani: uso di fotografie o immagini per campagne pubblicitarie, siti web aziendali, brochure, cataloghi di prodotto — il fotografo o l'agenzia fotografica concede al cliente una licenza non esclusiva per un periodo e un utilizzo precisi (es. uso web per 12 mesi in Italia); senza licenza scritta, l'uso dell'immagine costituisce contraffazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 158 LDA. Uso di musica in video promozionali, colonne sonore di eventi aziendali, podcast o spot radiofonici — il titolare dei diritti musicali (compositore, casa discografica, o SIAE come mandataria) concede la licenza per lo specifico utilizzo indicato; per l'uso pubblico di musica valgono anche le tariffe SIAE. Uso di testi giornalistici o editoriali per rassegne stampa aziendali — la testata giornalistica concede all'azienda la licenza per riprodurre articoli nella rassegna stampa interna o per pubblicarli sul sito corporate. Licenza di software applicativo — il produttore del software concede all'utente finale il diritto di installare e usare il programma secondo i termini della EULA (End User License Agreement) per un numero definito di dispositivi o utenti. Uso di modelli grafici, template, font, illustrazioni e fotografie di stock — i marketplace digitali (Adobe Stock, Shutterstock, Getty Images) operano esclusivamente su licenze d'uso standardizzate con diverse tier di autorizzazioni. Contratti di edizione (artt. 118–135 LDA) — con cui l'autore concede all'editore il diritto di pubblicare l'opera in una certa forma e diffusione, è una forma speciale di licenza d'uso disciplinata dalla LDA. Accordi di franchising o co-branding che includono diritti di uso su materiali grafici, contenuti editoriali, manuali operativi e materiali promozionali del franchisor. Prima di usare qualsiasi opera dell'ingegno altrui senza aver stipulato una licenza scritta e ricevuto l'autorizzazione del titolare, è essenziale ricordare che la violazione del diritto d'autore configura sia illecito civile (art. 158 LDA, con risarcimento del danno e inibitoria) sia reato penale (art. 171 LDA, con ammenda fino a € 4.096 per le violazioni non commerciali e fino a 4 anni di reclusione per le violazioni a fini di lucro), con sanzioni significative anche per le violazioni inconsapevoli.
Cosa includere nel tuo Contratto di Licenza d'Uso di Opera
Un contratto di licenza d'uso di opera italiano corretto, completo e idoneo a provare i diritti del licenziatario in giudizio deve contenere i seguenti elementi essenziali senza lacune. Identificazione delle parti: licenziante (autore o titolare dei diritti patrimoniali) e licenziatario con denominazione o nome completo, codice fiscale o partita IVA, sede legale o residenza, PEC, e — per le persone giuridiche — Camera di Commercio, numero REA e nominativo del legale rappresentante con poteri di firma. Descrizione precisa e inequivoca dell'opera licenziata: titolo esatto, tipologia di opera (testo letterario, fotografia, illustrazione, software applicativo, opera musicale, audiovisivo), data di creazione e prima divulgazione o pubblicazione, formato di consegna (risoluzione per le immagini, versione e piattaforma per il software, durata per le opere audiovisive). Per le raccolte di opere multiple (archivio fotografico, serie di articoli, raccolta musicale), allegare l'inventario completo delle opere licenziate. Diritti concessi con riferimento esplicito agli articoli LDA: elenco analitico e specifico dei diritti patrimoniali oggetto della licenza (riproduzione art. 13, distribuzione art. 17, comunicazione al pubblico art. 16, traduzione art. 18, elaborazione art. 18, noleggio e prestito art. 18-bis) con indicazione di esclusività o non esclusività per ciascun diritto; specificare se è concesso il diritto di sub-licenziare a terzi (vietato salvo espressa autorizzazione), il diritto di creare opere derivate (adattamenti, traduzioni, versioni aggiornate del software) e il diritto di cedere la licenza a terzi in caso di cessione dell'azienda licenziataria. Scopo definito e circoscritto dell'utilizzo: indicare con precisione lo scopo consentito (es. pubblicazione sul sito web aziendale www.azienda.it per 12 mesi, stampa di 5.000 copie della brochure di presentazione, diffusione televisiva del video promozionale in Italia durante la campagna X); qualsiasi uso eccedente lo scopo indicato configura violazione della licenza e contraffazione del diritto d'autore. Territorio: area geografica in cui il licenziatario può usare l'opera (solo Italia, Unione Europea, mondiale); la scelta del territorio influisce significativamente sul corrispettivo. Durata con data di scadenza precisa: se non specificata, la durata si presume per l'intera vita del diritto d'autore (art. 25 LDA: vita dell'autore più 70 anni), circostanza generalmente non voluta dal licenziante; è sempre opportuno inserire una scadenza precisa con eventuale possibilità di rinnovo. Corrispettivo: somma fissa una tantum per tutto il periodo della licenza, canone periodico (mensile, annuale), royalty percentuale calcolata sui ricavi derivanti dai prodotti che incorporano l'opera, o licenza gratuita con obbligo di attribuzione; il modello su forms-legal.com consente di configurare la struttura di corrispettivo più adatta al tipo di opera e all'uso previsto. Clausola di attribuzione e menzione dell'autore: specificare come e dove deve essere riportato il nome dell'autore (credit line) nell'utilizzo dell'opera licenziata, nel rispetto del diritto morale alla paternità (art. 20 LDA); per le immagini fotografiche l'attributo è obbligatorio anche nella licenza. Garanzie del licenziante: dichiarazione di titolarità esclusiva dei diritti patrimoniali licenziati, assenza di licenze esclusive precedenti incompatibili, assenza di contestazioni di terzi pendenti, assenza di violazioni di diritti altrui nell'opera. Disciplina delle modifiche: se il licenziatario può modificare, adattare o creare opere derivate dall'opera licenziata, con indicazione della titolarità delle opere derivate; in assenza di autorizzazione, qualsiasi modifica viola il diritto morale all'integrità (art. 20 LDA). Legge applicabile italiana e Tribunale ordinario competente per foro.
Come compilare il tuo Contratto di Licenza d'Uso di Opera
Per compilare correttamente il contratto di licenza d'uso di opera in Italia, procedere per fasi distinte con attenzione ai requisiti legali specifici dell'ordinamento italiano. Fase preparatoria prima della firma: (1) identificare l'opera con precisione attraverso titolo, tipologia, data di creazione e autore; per opere non originali (elaborazioni di opere preesistenti, traduzioni, adattamenti), verificare prima l'esistenza di diritti di terzi sull'opera originaria e la necessità di autorizzazione separata dal titolare dell'opera base; (2) verificare la titolarità dei diritti patrimoniali dell'opera da licenziare — l'autore persona fisica è titolare per default (art. 6 LDA: l'autore è colui che crea l'opera), ma i diritti potrebbero essere stati precedentemente ceduti a una casa editrice, a un'agenzia fotografica o al datore di lavoro per le opere create nell'esercizio delle mansioni (art. 12-bis LDA per il software); (3) definire con precisione lo scopo della licenza — uso su sito web, stampa, broadcasting, social media, merchandising — ogni utilizzo non espressamente autorizzato è vietato e configura contraffazione; (4) determinare il corrispettivo equo in base al tipo e all'entità dell'uso: la tariffa per un'immagine per uso editoriale locale è radicalmente diversa da quella per un'immagine per campagna pubblicitaria nazionale su tutti i media; (5) per le licenze software: verificare se il software include componenti open source con licenze copyleft (GPL, AGPL) che potrebbero imporre vincoli sull'uso del licenziatario. Compilazione del modello: inserire i dati identificativi completi delle parti; descrivere l'opera in modo univoco senza ambiguità; selezionare dall'elenco i diritti patrimoniali da licenziare con il nome degli articoli LDA; specificare con precisione scopo, territorio e durata — questi tre parametri sono il cuore della licenza e devono essere chiari per evitare usi non autorizzati; indicare il corrispettivo e le modalità di pagamento (unica soluzione, canone periodico, royalty con base di calcolo definita); inserire la clausola di attribuzione obbligatoria dell'autore con la formula esatta da usare (es. «Foto di Mario Rossi» o «© 2025 Mario Rossi, tutti i diritti riservati»); specificare se l'opera può essere modificata e, in caso affermativo, la titolarità delle opere derivate; inserire le garanzie del licenziante. Per le licenze software: specificare versione del programma, piattaforme compatibili (Windows, macOS, Linux, iOS, Android), numero massimo di installazioni contemporanee consentite, numero di utenti autorizzati, diritto inalienabile di effettuare copia di backup ex art. 64-ter LDA, eventuali limitazioni d'uso (es. solo uso interno aziendale, divieto di noleggio a terzi). Firma: scrittura privata con firma autografa su carta o firma digitale qualificata ex art. 20 D.Lgs. 82/2005 (CAD); l'invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) certifica data e ora della trasmissione, fornendo la data certa necessaria in caso di contestazioni. Consegna dell'opera: specificare in quale formato viene consegnata l'opera (file JPG ad alta risoluzione 300 dpi, file SVG vettoriale, codice sorgente Python con documentazione, file master WAV non compresso, ecc.); la consegna nel formato di lavoro originale è condizione essenziale per il pieno godimento della licenza.
Requisiti legali per Contratto di Licenza d'Uso di Opera
Il contratto di licenza d'uso di opera in Italia è soggetto alle seguenti norme imperative dell'ordinamento che non possono essere derogate nemmeno con accordo esplicito delle parti. Forma scritta ad probationem (art. 110 LDA): la licenza deve risultare per iscritto per essere provata in giudizio davanti al Tribunale ordinario competente; il contratto orale non è provabile e rende il licenziatario privo di titolo giuridico opponibile al licenziante o ai suoi eredi; la firma digitale qualificata ex art. 20 D.Lgs. 82/2005 (CAD) equivale alla sottoscrizione autografa. Inalienabilità assoluta dei diritti morali (artt. 20–22 LDA): il diritto alla paternità dell'opera (diritto di essere riconosciuto come autore) e il diritto all'integrità dell'opera (diritto di opporsi a modifiche lesive dell'onore o della reputazione) sono diritti della personalità dell'autore, inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili; qualsiasi clausola contraria è nulla di pieno diritto (nullità assoluta). Interpretazione restrittiva a favore dell'autore (art. 119 LDA): in caso di dubbio interpretativo su quali diritti siano stati licenziati, il contratto si interpreta sempre in modo favorevole all'autore; il trasferimento non si estende mai alle forme di utilizzo non previste o non esistenti al momento della firma — ciò è particolarmente rilevante per i nuovi media digitali (streaming, NFT, metaverso) che potrebbero non essere stati contemplati nelle licenze firmate prima della loro diffusione commerciale. Diritti inalienabili del licenziatario di software (artt. 64-ter, c. 2 e 64-quater LDA): il diritto di effettuare la copia di backup del software e il diritto di decompilare il codice oggetto ai fini dell'interoperabilità con altri programmi non possono essere contrattualmente esclusi, pena la nullità automatica della clausola restrittiva; questi diritti spettano al licenziatario anche in presenza di una licenza che non li menzioni esplicitamente. Equo compenso per copia privata (art. 71-sexies LDA): il diritto a un equo compenso per la copia privata su supporti vergini è gestito collettivamente dalla SIAE e non può essere oggetto di rinuncia contrattuale da parte dell'autore; il produttore o l'importatore di supporti vergini è il soggetto obbligato, non il licenziatario privato. Norma sulla durata non specificata: in assenza di indicazione contrattuale esplicita, la durata della licenza si intende pari all'intera durata della protezione del diritto d'autore (vita dell'autore più 70 anni post mortem ex art. 25 LDA), con potenziali obblighi economici a lunghissimo termine per il licenziatario. Norme anticoncorrenziali: le licenze esclusive su opere che costituiscono standard de facto o che abbiano ampia diffusione di mercato possono sollevare questioni di compatibilità con l'art. 101 TFUE e con la L. 287/1990 gestita dall'AGCM.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Licenza d'Uso di Opera
Le insidie più frequenti nel contratto di licenza d'uso di opera italiano sono numerose e generano conseguenze pratiche rilevanti che è possibile prevenire con una corretta redazione. Non definire chiaramente lo scopo e le modalità di utilizzo consentite è l'errore più diffuso: il licenziatario, ritenendo di avere una licenza ampia, estende l'uso al di là di quanto pattuito — ad esempio usa una fotografia concessa per una brochure stampata anche sui canali social e nel sito web, configurando una violazione del diritto d'autore ex art. 158 LDA con richiesta di risarcimento aggiuntivo da parte dell'autore. Non specificare la durata della licenza con una data precisa è il secondo errore più comune: in assenza di termine, la licenza si presume concessa per l'intera durata del diritto d'autore (vita dell'autore più 70 anni post mortem), vincolando il licenziante in modo inatteso per decenni. Non includere la clausola di attribuzione dell'autore con la formula esatta da utilizzare viola il diritto morale alla paternità dell'opera (art. 20 LDA) e può dare luogo a un'azione risarcitoria per violazione del diritto morale, separata e autonoma rispetto al contratto di licenza. Non disciplinare il diritto del licenziatario di modificare l'opera — in particolare per il software — lascia aperto il conflitto con il diritto morale all'integrità (art. 20 LDA): qualsiasi modifica non autorizzata può essere contestata dall'autore come lesiva della sua reputazione. Per le licenze software, non indicare il numero di installazioni consentite, i dispositivi autorizzati o il numero di utenti simultanei genera un uso eccedente la licenza difficile da provare e quantificare. Concedere una licenza esclusiva senza verificare che non esistano licenze preesistenti incompatibili già concesse a terzi porta a responsabilità contrattuale del licenziante verso il nuovo licenziatario esclusivo per impossibilità parziale della prestazione. Non prevedere clausole chiare su cosa accade ai prodotti realizzati con l'opera alla scadenza della licenza — in particolare il sell-off period per le scorte di magazzino che incorporano l'immagine o il marchio licenziato — genera controversie immediate alla cessazione del rapporto contrattuale. Prima di firmare qualsiasi contratto di licenza d'uso su opere di valore commerciale rilevante, la verifica di un avvocato specializzato in diritto d'autore o di un consulente in proprietà intellettuale è fortemente raccomandata.
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Il contratto di licenza d'uso di opera è l'accordo con cui l'autore (licenziante) concede a un altro soggetto (licenziatario) il diritto di usare o sfruttare la propria opera dell'ingegno per uno scopo, una durata e un territorio determinati, mantenendo la titolarità e i diritti morali sull'opera. La licenza conviene all'autore quando vuole continuare a controllare l'opera, concedere usi multipli a soggetti diversi (licenze non esclusive), o limitare l'uso a un progetto specifico. Conviene al licenziatario quando ha bisogno dell'opera per un uso definito e limitato nel tempo (es. una campagna pubblicitaria annuale, l'uso di un'immagine in una pubblicazione), senza voler acquisire la piena proprietà. La cessione (artt. 107–114 LDA), invece, trasferisce definitivamente i diritti patrimoniali e non è revocabile. La scelta dipende dall'interesse: se il licenziatario vuole piena libertà di usare l'opera senza limitazioni future, è preferibile la cessione; se si tratta di un uso specifico e circoscritto, la licenza è più appropriata e spesso meno costosa. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 LDA, i diritti morali dell'autore (paternità, integrità) sono inalienabili sia nella cessione sia nella licenza.
Il contratto di licenza d'uso di opera può licenziare uno o più dei diritti patrimoniali riconosciuti dalla L. 633/1941: il diritto di riproduzione (art. 13 LDA — stampa, copiatura digitale, fotografia); il diritto di trascrizione (art. 14 — riduzione a forma scritta di un'opera orale); il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione (art. 15); il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 — diffusione televisiva, streaming, web, radio); il diritto di distribuzione (art. 17 — vendita di copie fisiche); il diritto di traduzione e di rielaborazione (art. 18); il diritto di noleggio e prestito (art. 18-bis); il diritto di elaborazione per software (art. 64-bis). La licenza deve specificare puntualmente quali diritti vengono concessi, perché le clausole generiche vengono interpretate restrittivamente a favore dell'autore (art. 119 LDA). La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) gestisce in modo collettivo alcuni di questi diritti per determinate categorie di opere (soprattutto musicali e audiovisive); la licenza privata può coesistere con la gestione collettiva SIAE per gli usi non coperti dalla licenza individuale.
Sì. L'art. 110 della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941) stabilisce che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve risultare per iscritto. Questo requisito di forma scritta ad probationem si applica sia alla cessione che alla licenza dei diritti patrimoniali d'autore: in mancanza di prova scritta, il contratto non può essere fatto valere in giudizio per dimostrare il diritto del licenziatario. Nella pratica professionale italiana, tutti i contratti di licenza d'uso di opere dell'ingegno sono stipulati in forma scritta. Non è richiesto il notaio né la registrazione obbligatoria presso l'Agenzia delle Entrate (la registrazione avviene solo in caso d'uso o volontariamente). Le licenze di brevetto, invece, non richiedono forma scritta ad probationem ai sensi del CPI, ma la forma scritta è comunque necessaria per la trascrizione UIBM. La firma digitale qualificata (art. 20 D.Lgs. 82/2005 — CAD) è pienamente ammessa e ha il medesimo valore probatorio della firma autografa.
L'uso dell'opera al di fuori dei limiti definiti nella licenza (per scopo, territorio, durata o modalità non consentite) configura una violazione del contratto e, allo stesso tempo, una contraffazione del diritto d'autore tutelata penalmente dall'art. 171 LDA e civilmente dall'art. 158 LDA. L'autore/licenziante può agire: (a) con azione di risoluzione del contratto di licenza per inadempimento (art. 1453 c.c.), richiedendo la restituzione dei vantaggi ottenuti e il risarcimento del danno; (b) con azione civile per contraffazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 158 LDA, richiedendo l'inibitoria dell'uso non autorizzato, la rimozione dell'opera dai canali non autorizzati, la pubblicazione della sentenza, e il risarcimento del danno incluso il lucro cessante; (c) con denuncia penale per violazione del diritto d'autore (art. 171 LDA, reato punito con ammenda o reclusione a seconda della gravità). Il contratto di licenza dovrebbe prevedere clausole di monitoraggio e di audit, l'obbligo del licenziatario di fornire report periodici sull'utilizzo, e una clausola penale (art. 1382 c.c.) per gli usi non autorizzati, che semplifichi la quantificazione del danno senza dover provare il pregiudizio effettivo in giudizio.
La licenza di software in Italia è disciplinata dalla L. 633/1941 con una sezione speciale (artt. 64-bis–64-quater LDA) che recepisce la Direttiva CE 91/250 (codificata nella Dir. 2009/24/CE). Le particolarità della licenza di software rispetto ad altre opere riguardano: (a) la copia di backup — il licenziatario ha il diritto inalienabile di effettuare una copia di riserva del software (art. 64-ter, c. 2 LDA), anche se il contratto lo vieta; (b) la decompilazione a fini di interoperabilità — il licenziatario può decompilare il codice oggetto senza autorizzazione quando è necessario per garantire l'interoperabilità del software con altri programmi e quando il produttore non ha reso disponibili le informazioni necessarie (art. 64-quater LDA); queste facoltà non possono essere contrattualmente escluse; (c) la distinzione tra codice sorgente e codice oggetto — la licenza deve specificare se comprende il diritto di accedere e modificare il codice sorgente, oppure solo il diritto di usare il programma compilato; (d) il tipo di licenza software — proprietaria (tutti i diritti riservati, uso concesso su licenza), open source (GPL, MIT, Apache, Creative Commons), freeware (uso gratuito ma diritti d'autore riservati); ogni tipo richiede clausole specifiche. La SIAE non gestisce collettivamente i diritti sul software, a differenza della musica e delle opere audiovisive.
La registrazione del contratto di licenza d'uso presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) non è obbligatoria per legge, ma può essere utile in alcune circostanze. La SIAE gestisce il repertorio delle opere e la riscossione collettiva di alcune categorie di compensi (esecuzione pubblica di musica, equo compenso per copia privata, diritti SIAE per la diffusione televisiva e radiofonica). Se il contratto di licenza riguarda opere musicali o audiovisive registrate nel repertorio SIAE, è opportuno notificare alla SIAE il cambio del soggetto autorizzato a percepire i compensi di gestione collettiva riferiti all'opera licenziata. Per le altre categorie di opere (testi, immagini, software, opere grafiche), la SIAE non gestisce la riscossione collettiva e non è necessaria alcuna comunicazione. Il deposito volontario dell'opera presso la SIAE (deposito legale) è invece uno strumento per creare prova della paternità e della data di creazione: non incide sulla licenza ma rafforza la posizione probatoria dell'autore in caso di contenzioso sulla titolarità.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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