Contratto di Licenza di Brevetto
D.Lgs. 30/2005 (CPI) artt. 63–65, 122, 138; Codice Civile artt. 1571 ss.
CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
ai sensi del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), artt. 63–65, 122 e 138
PARTI DEL CONTRATTO
LICENZIANTE (Titolare del brevetto):
Denominazione / Nome: [Denominazione Licenziante]
Sede legale / Residenza: [Sede Licenziante]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Licenziante]
Legale rappresentante: [Rappresentante Licenziante]
PEC: [Pec Licenziante]
LICENZIATARIO:
Denominazione / Nome: [Denominazione Licenziatario]
Sede legale: [Sede Licenziatario]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Licenziatario]
Legale rappresentante: [Rappresentante Licenziatario]
PEC: [Pec Licenziatario]
Art. 1 — BREVETTO LICENZIATO
Numero di brevetto: [Numero Brevettolicenza]
Titolo dell'invenzione: [Titolo Invenzione Licenza]
Data di scadenza del brevetto: [Scadenza Brevettolicenza]
La visura brevettuale aggiornata è allegata al presente contratto come Allegato A.
Art. 2 — CONCESSIONE DELLA LICENZA
Il licenziante [Denominazione Licenziante] concede al licenziatario [Denominazione Licenziatario] una licenza di brevetto di tipo: [Tipo Licenza].
Territorio: [Territoriolicenza].
Durata: [Durata Licenza] anni dalla data di decorrenza [Data Decorrenza Licenza].
Sublicenza a terzi: [Sub Licenza Consentita].
La licenza conferisce al licenziatario il diritto di produrre, usare, mettere in commercio, vendere e importare, nel territorio indicato, prodotti realizzati secondo il brevetto, nonché di utilizzare il procedimento brevettato.
Art. 3 — CORRISPETTIVO E ROYALTY
Il licenziatario corrisponde al licenziante il seguente corrispettivo per la licenza del brevetto, strutturato come: [Struttura].
Percentuale di royalty: [Percentuale Royalty]% sul netto fatturato dei prodotti realizzati sfruttando il brevetto.
Minimo garantito annuale: € [Minimo Garantito], dovuto indipendentemente dalle vendite effettive.
Rendicontazione e pagamento: [Periodicita Rendiconto]. Il licenziatario trasmette al licenziante rendiconti dettagliati delle vendite e delle royalty maturate entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo di rendicontazione.
Il licenziante ha diritto di verificare l'accuratezza dei rendiconti tramite revisore indipendente designato dal licenziante, con spese a carico del licenziatario se emergono errori superiori al 5% del dovuto.
In caso di ritardo nel pagamento, maturano interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (transazioni commerciali B2B: saggio BCE + 8 punti percentuali).
Art. 4 — OBBLIGHI DI SFRUTTAMENTO E DIFESA DEL BREVETTO
Il licenziatario si impegna a sfruttare il brevetto attivamente nel territorio licenziato, avviando la produzione commerciale entro 24 mesi dalla data di decorrenza della licenza, e a compiere ogni ragionevole sforzo (best efforts) per massimizzare le vendite dei prodotti brevettati.
Il licenziatario è tenuto a notificare prontamente al licenziante qualsiasi contraffazione del brevetto di cui venga a conoscenza nel territorio. La difesa del brevetto contro i contraffattori spetta al licenziante; il licenziatario esclusivo ha la facoltà di agire in proprio ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 30/2005 (CPI) se il licenziante non agisce entro 90 giorni dalla notifica.
Art. 5 — TRASCRIZIONE UIBM
Le parti si impegnano a procedere alla trascrizione del presente contratto di licenza presso l'UIBM ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/2005 (CPI) entro 30 giorni dalla firma, per garantire l'opponibilità della licenza ai terzi. Le spese di trascrizione sono a carico del licenziatario.
Art. 6 — RISOLUZIONE E LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa), in caso di: mancato pagamento delle royalty o del minimo garantito per oltre 30 giorni dalla scadenza; fallimento o insolvenza del licenziatario; sublicenza non autorizzata del brevetto a terzi; violazione degli obblighi di sfruttamento per oltre 12 mesi consecutivi.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Tribunale delle Imprese della città di [Luogo Firma Licenza].
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Firma Licenza], [Data Firma Licenza]
Licenziante: [Denominazione Licenziante]
Rappresentato da: [Rappresentante Licenziante]
Firma: _________________________
Licenziatario: [Denominazione Licenziatario]
Rappresentato da: [Rappresentante Licenziatario]
Firma: _________________________
Licenziante (Titolare del Brevetto)
________________
Signature
Licenziatario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Licenza di Brevetto?
Il Contratto di Licenza di Brevetto in Italia è il contratto con cui il titolare di un brevetto (licenziante) concede a un altro soggetto (licenziatario) il diritto di sfruttare l'invenzione, conservando la titolarità del diritto, dietro pagamento di royalty o di un corrispettivo. La materia è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), in particolare dagli artt. 63-65 sul diritto di brevetto e dagli artt. 120-122 sui profili giurisdizionali e di trascrizione, oltre che dalle norme generali sui contratti.
A differenza della cessione, che trasferisce in via definitiva la titolarità del brevetto, la licenza attribuisce solo il diritto di utilizzare l'invenzione nei limiti e per la durata pattuiti, lasciando il brevetto in capo al licenziante. La licenza può essere esclusiva, quando il licenziatario è l'unico legittimato allo sfruttamento (anche nei confronti dello stesso licenziante, se così pattuito), o non esclusiva, quando il licenziante può concedere più licenze parallele. Può inoltre essere limitata per territorio, per ambito applicativo o per durata.
Lo strumento è preferito alla cessione quando il titolare intende continuare a sfruttare il brevetto, concedere licenze multiple in mercati diversi, mantenere il controllo sull'invenzione e percepire un flusso di royalty nel tempo. È centrale nei rapporti di trasferimento tecnologico, nelle collaborazioni industriali e nella valorizzazione dei portafogli brevettuali.
Il contratto deve identificare le parti, individuare il brevetto (numero, titolo, data di deposito e concessione, ufficio di registrazione), definire l'ambito (esclusiva, territorio, campo d'uso), la durata, le royalty, gli obblighi di sfruttamento e le garanzie di validità. La licenza può essere trascritta presso l'UIBM per l'opponibilità ai terzi (art. 138 CPI). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione di brevetto, licenza di marchio, sviluppo software con cessione IP e cessione dei diritti d'autore.
Quando serve Contratto di Licenza di Brevetto?
Il contratto di licenza di brevetto in Italia è lo strumento appropriato in tutte le situazioni in cui il titolare del brevetto vuole consentire a terzi lo sfruttamento commerciale dell'invenzione senza dismettere definitivamente la titolarità. La licenza è preferita alla cessione quando il licenziante prevede di continuare a sfruttare il brevetto in altri mercati o settori, quando intende concedere più licenze parallele a più licenziatari in territori diversi, quando vuole mantenere il controllo sull'invenzione con la possibilità di non rinnovare la licenza a scadenza, o quando valuta che il flusso cumulato di royalty future ecceda il valore attuale di una cessione una tantum. Le situazioni più comuni in cui un contratto di licenza di brevetto si rende necessario in Italia comprendono: accordi di trasferimento tecnologico tra un ente di ricerca pubblico (università, CNR, IIT, ENEA) e un'impresa industriale per lo sfruttamento di un'invenzione brevettata sviluppata con fondi pubblici o nell'ambito di un programma di ricerca finanziato; accordo tra un inventore persona fisica o una PMI e una grande impresa manifatturiera per la produzione industriale su scala dell'invenzione, con accesso a canali di distribuzione che il licenziante da solo non potrebbe raggiungere; cross-licenza (accordo di licenza incrociata) tra imprese tecnologiche che si concedono reciprocamente accesso ai rispettivi portafogli brevettuali per evitare costose controversie di contraffazione e liberare spazio all'innovazione; accordo di licenza come componente fondamentale di un accordo di joint venture o collaborazione industriale in cui le parti condividono tecnologie protette; licenza su brevetti standard essenziali (SEP) con obbligo FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory) ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, frequente nei settori delle telecomunicazioni e dell'elettronica; accordo di licenza con un distributore esclusivo che richiede il diritto di fabbricare o adattare localmente il prodotto brevettato per il mercato italiano. Prima di concludere il contratto, è fondamentale eseguire la due diligence sul brevetto: verifica dello stato in vigore nel Registro UIBM tramite il Portale uibm.gov.it, verifica del pagamento aggiornato delle tasse di rinnovo annuali, assenza di opposizioni o azioni di nullità pendenti avanti al Tribunale delle Imprese o all'EPO, verifica dell'assenza di licenze esclusive trascritte incompatibili con la nuova licenza.
Cosa includere nel tuo Contratto di Licenza di Brevetto
Un contratto di licenza di brevetto italiano valido, completo e opponibile ai terzi deve contenere i seguenti elementi essenziali senza eccezioni. Identificazione delle parti: licenziante e licenziatario con denominazione completa o nome, sede legale o residenza, codice fiscale e partita IVA, Camera di Commercio e numero REA, legale rappresentante con poteri di firma, PEC (Posta Elettronica Certificata) per le comunicazioni formali ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Esatta individuazione del brevetto licenziato: numero di brevetto o di domanda pendente, titolo dell'invenzione come registrato all'UIBM o all'EPO, data di deposito, data di concessione, ufficio di registrazione, classi IPC (Classificazione Internazionale dei Brevetti) di riferimento, lista degli stati di convalida per i brevetti europei, durata residua del brevetto e data di scadenza dei 20 anni ex art. 60 CPI. Allegare obbligatoriamente la visura brevettuale aggiornata dal Portale UIBM come Allegato A. Tipo di licenza: esclusiva o non esclusiva; se esclusiva, specificare se il licenziante si riserva comunque il diritto di sfruttamento diretto nel territorio. Ambito territoriale: indicare con precisione i paesi in cui il licenziatario può produrre, usare, vendere o importare il prodotto o processo brevettato; in Italia, il territorio corrisponde ai paesi in cui il brevetto è valido e convalidato (nazionale UIBM o stati EPO di designazione). Durata della licenza: a tempo determinato (con possibilità di rinnovo) o per l'intera durata residua del brevetto; specificare le condizioni di rinnovo automatico o rinegoziato e le condizioni di recesso anticipato. Corrispettivo e struttura delle royalty: percentuale di royalty sul netto fatturato (net sales) dei prodotti brevettati con definizione esatta della base di calcolo e delle deduzioni ammissibili (resi, sconti commerciali, IVA, costi di trasporto); minimo garantito annuale in euro; periodicità di rendicontazione (trimestrale o semestrale) e pagamento; diritto di audit del licenziante tramite revisore indipendente con preavviso di almeno 30 giorni. Il modello su forms-legal.com include sezione dedicata al calcolo del minimo garantito e alle deduzioni ammissibili dalla base royalty. Obblighi di sfruttamento del licenziatario: best efforts per la commercializzazione, termine massimo per avviare la produzione, volume minimo di vendite come condizione per mantenere l'esclusiva. Sublicenza: consentita o vietata, con o senza consenso preventivo scritto del licenziante. Difesa del brevetto: chi sostiene i costi delle azioni civili o penali contro i contraffattori; obbligo del licenziatario di notificare prontamente al licenziante le violazioni del brevetto di cui venga a conoscenza. Grant-back clause: disciplina dei miglioramenti apportati all'invenzione dal licenziatario durante la licenza, con indicazione se i miglioramenti appartengono al licenziatario, al licenziante, o sono oggetto di licenza automatica in favore del licenziante. Trascrizione UIBM: quale parte presenta l'istanza di trascrizione telematica sul Portale UIBM, entro quale termine dalla firma del contratto, chi sopporta le tasse di trascrizione. Risoluzione anticipata: cause di risoluzione per inadempimento grave, insolvenza o fallimento del licenziatario, mancato raggiungimento del minimo garantito per due anni consecutivi. Legge applicabile italiana e Tribunale delle Imprese competente quale foro esclusivo per le controversie brevettuali.
Come compilare il tuo Contratto di Licenza di Brevetto
Per compilare correttamente il contratto di licenza di brevetto in Italia, seguire questa procedura strutturata in fasi distinte. Fase preparatoria prima della firma: (1) richiedere la visura brevettuale aggiornata all'UIBM (Portale uibm.gov.it, sezione 'Ricerca brevetti') per verificare lo stato in vigore del brevetto, l'assenza di trascrizioni pregiudiziali, la regolarità dei pagamenti delle tasse di rinnovo annuali e l'identità dei co-inventori registrati; per i brevetti europei verificare anche all'EPO (epo.org, sezione 'Patent search') i paesi di convalida e le opposizioni pendenti; (2) valutare il brevetto sotto il profilo commerciale: durata residua dei 20 anni dalla data di deposito, ampiezza delle rivendicazioni come concesse dall'UIBM o dall'EPO, eventuale portafoglio di brevetti correlati (divisional, PCT, continuation) da licenziare congiuntamente, mercato di riferimento e potenziale delle royalty; (3) determinare la struttura del corrispettivo tenendo conto della prassi nel settore industriale di riferimento: nelle scienze della vita le royalty sul fatturato variano tipicamente tra il 5% e il 12%; nell'elettronica e nei semiconduttori tra il 1% e il 5%; nei settori manifatturieri tradizionali tra il 2% e il 6%; (4) verificare i profili antitrust se le parti hanno quote di mercato significative, per accertarsi di rientrare nel porto sicuro del TTBER (Reg. UE 316/2014, 20% per accordi tra concorrenti, 30% per accordi tra non concorrenti). Compilazione del modello: inserire i dati identificativi completi delle parti; descrivere il brevetto copiando i dati dalla visura UIBM (numero, titolo, date, classi IPC) per evitare errori che renderebbero la trascrizione invalida; selezionare il tipo di licenza con precisione; indicare il territorio di validità; strutturare il corrispettivo con formula esplicita di calcolo delle royalty, percentuale, definizione della base imponibile e delle deduzioni ammissibili, minimo garantito in cifra assoluta, frequenza di rendicontazione e pagamento; inserire la clausola di rendicontazione con diritto di audit del licenziante; disciplinare la sublicenza (vietata salvo consenso scritto è la clausola più comune); prevedere la grant-back clause sui miglioramenti con indicazione esplicita della titolarità; stabilire chi procede alla trascrizione UIBM e chi anticipa le tasse. Firma: scrittura privata con firma autografa o digitale qualificata ai sensi dell'art. 20 CAD. Dopo la firma: presentare domanda di trascrizione all'UIBM telematicamente entro il termine contrattuale stabilito; avviare le attività di sfruttamento nei tempi previsti rispettando gli obblighi di sfruttamento; istituire un sistema di rendicontazione delle royalty fin dalla prima vendita; comunicare all'UIBM eventuali modifiche al contratto che richiedano nuova trascrizione.
Requisiti legali per Contratto di Licenza di Brevetto
Il contratto di licenza di brevetto in Italia è disciplinato principalmente dal D.Lgs. 30/2005 (CPI) e dal Codice Civile, con importanti implicazioni di diritto della concorrenza europeo e nazionale. Forma scritta: non richiesta ad substantiam dal CPI per la validità inter partes, ma necessaria per la trascrizione UIBM ai sensi dell'art. 138 CPI e per la prova in giudizio avanti al Tribunale delle Imprese competente; la firma digitale qualificata ex art. 20 D.Lgs. 82/2005 (CAD) è equiparata alla firma autografa. Trascrizione UIBM — condizione di opponibilità ai terzi: l'art. 138 CPI stabilisce che la licenza di brevetto è opponibile ai terzi in buona fede solo dopo la trascrizione nel Registro dei Brevetti tenuto dall'UIBM; senza trascrizione, la licenza non vincola il successivo acquirente del brevetto che abbia acquistato in buona fede e trascritto il suo acquisto. Durata massima della licenza: non esiste un limite legale di durata nel diritto italiano, ma la licenza non può estendersi oltre la durata del brevetto (in genere 20 anni dalla data di deposito ai sensi dell'art. 60 CPI); esiste la possibilità del Certificato Complementare di Protezione (CPC) per farmaci e fitosanitari ex Reg. UE 469/2009, che può estendere la durata effettiva della protezione fino a 5 anni aggiuntivi. Norme antitrust europee (TTBER Reg. UE 316/2014): crea un porto sicuro per gli accordi di licenza tra imprese con quote di mercato inferiori alle soglie; le restrizioni hardcore sono vietate in ogni caso; l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è l'autorità nazionale preposta all'applicazione della L. 287/1990. Nullità delle clausole anti-contestazione: sono nulle le clausole che vietano al licenziatario di contestare la validità del brevetto in sede di azione di nullità ex art. 59 CPI (principio Lear v. Adkins, adottato dalla Corte di Giustizia UE nella giurisprudenza Windsurfing e Lucazeau). Invenzioni dei dipendenti (art. 64 CPI): il datore di lavoro ha diritto al brevetto per le invenzioni realizzate dal dipendente nell'ambito delle mansioni; il dipendente ha diritto a equa retribuzione aggiuntiva per le invenzioni occasionali e al corrispettivo per le invenzioni libere da commissione aziendale. Certificato Complementare di Protezione (CPC, Reg. UE 469/2009): estende la durata effettiva del brevetto per prodotti farmaceutici e fitosanitari che hanno richiesto autorizzazione all'immissione in commercio; il contratto di licenza deve contemplare anche i CPC esistenti.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Licenza di Brevetto
Le insidie più frequenti nel contratto di licenza di brevetto italiano generano contenziosi lunghi e costosi avanti al Tribunale delle Imprese, evitabili con una redazione contrattuale attenta. Non specificare chiaramente se la licenza è esclusiva o non esclusiva crea ambiguità sul diritto del licenziatario di agire autonomamente contro i contraffattori ex art. 122 CPI: solo il licenziatario esclusivo ha questa legittimazione attiva, e senza esclusiva esplicita il licenziatario dipende dall'iniziativa del licenziante per far valere i propri investimenti. Non includere un obbligo di sfruttamento effettivo del brevetto nelle licenze esclusive lascia il licenziante intrappolato: non può concedere la licenza ad altri e il brevetto rischia di restare non commercializzato per l'intera durata, perdendo il suo valore di mercato e la posizione competitiva. Strutturare le royalty senza definire chiaramente la base di calcolo (netto fatturato vs prezzo di listino, con o senza deduzioni per sconti e resi) genera dispute contabili nei rendiconti periodici, spesso difficili da risolvere senza ricorrere al diritto di audit. Omettere il diritto di audit del licenziante sui libri contabili del licenziatario rende impossibile la verifica dell'accuratezza delle royalty dichiarate, esponendo il licenziante a sottodeclarazione sistematica dei ricavi. Non disciplinare la grant-back clause lascia ambigua la titolarità dei miglioramenti all'invenzione sviluppati dal licenziatario durante la licenza, creando conflitti sulla proprietà di innovazioni derivate di elevato valore. Inserire clausole vietate dal TTBER (Reg. UE 316/2014) — come il divieto assoluto di contestare la validità del brevetto o la fissazione del prezzo di rivendita dei prodotti brevettati — rende l'accordo parzialmente o totalmente inapplicabile con rischi di sanzione dell'AGCM. Non prevedere cosa accade alla licenza in caso di fallimento del licenziatario è un'omissione grave: il curatore fallimentare ha la facoltà di proseguire o sciogliere i contratti in corso ai sensi del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), e la clausola contrattuale deve prevedere il diritto del licenziante di risolvere la licenza in caso di apertura di procedura concorsuale. Infine, trascurare la trascrizione UIBM è l'errore più comune: senza trascrizione, la licenza non è opponibile al successivo acquirente del brevetto, vanificando gli investimenti del licenziatario.
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Il contratto di licenza di brevetto in Italia è l'accordo con cui il titolare del brevetto (licenziante) concede a un altro soggetto (licenziatario) il diritto di sfruttare l'invenzione brevettata — producendo, usando, vendendo o importando il prodotto o processo brevettato — per un determinato periodo, territorio e ambito, in cambio di un corrispettivo (royalty), mantenendo la titolarità del brevetto. La differenza fondamentale con la cessione è che nella licenza il licenziante rimane proprietario del brevetto: alla scadenza della licenza, i diritti di sfruttamento tornano esclusivamente al licenziante. La licenza può essere esclusiva (solo il licenziatario può sfruttare il brevetto nel territorio e nel settore indicati, spesso nemmeno il licenziante può farlo durante la durata) o non esclusiva (il licenziante può concedere licenze parallele ad altri soggetti). La licenza esclusiva conferisce al licenziatario la legittimazione attiva per agire contro i contraffattori ai sensi dell'art. 122 CPI, facoltà che il licenziatario non esclusivo non ha in via autonoma.
Le royalty in un contratto di licenza di brevetto italiano possono essere strutturate in diversi modi: (a) royalty variabili calcolate come percentuale del netto fatturato (net sales) dei prodotti brevettati, solitamente tra il 2% e il 15% a seconda del settore e del valore dell'invenzione; (b) royalty fisse per unità prodotta o venduta; (c) somma forfettaria una tantum (lump sum) per l'intera durata della licenza, indipendentemente dalle vendite; (d) struttura mista: un pagamento iniziale (upfront) più royalty variabili sulle vendite; (e) milestone payments: somme legate al raggiungimento di specifici obiettivi (ottenimento di certificazioni, prima vendita commerciale, vendite cumulative superiori a una soglia). Il contratto deve stabilire: la base di calcolo delle royalty (netto fatturato o prezzo di listino), le deduzioni ammissibili (resi, sconti, IVA), il periodo di rendicontazione (trimestrale o semestrale), l'obbligo del licenziatario di fornire rendiconti accurati con documentazione contabile, il diritto del licenziante di effettuare audit dei libri contabili del licenziatario tramite revisore indipendente. Il minimo garantito (minimum royalty) è una clausola importante per assicurare al licenziante un flusso minimo di entrate anche in caso di basse vendite, e può essere configurato come condizione per mantenere l'esclusiva.
Nel contratto di licenza di brevetto italiano, il licenziatario può assumere obblighi di utilizzo che variano a seconda della negoziazione tra le parti. L'obbligo di sfruttamento (best efforts o reasonable efforts) è particolarmente rilevante nelle licenze esclusive: il licenziante ha interesse a garantire che il brevetto venga effettivamente commercializzato, poiché durante la licenza esclusiva non può concedere licenze ad altri. Le clausole tipiche includono: obbligo di avviare la produzione commerciale entro un termine (es. 24 mesi dalla firma); obbligo di raggiungere un minimo di vendite o di royalty per mantenere l'esclusiva; obbligo di notificare al licenziante le contraffazioni del brevetto di cui il licenziatario venga a conoscenza; obbligo di non sublicenziare senza il consenso scritto del licenziante; obbligo di mantenere la qualità dei prodotti per tutelare la reputazione associata all'invenzione; obbligo di riportare miglioramenti apportati all'invenzione (grant-back clause). Le clausole di grant-back — con cui il licenziatario cede o concede in licenza i miglioramenti al licenziante — devono essere valutate attentamente per evitare profili anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 101 TFUE e della normativa UE sugli accordi di trasferimento di tecnologia (Regolamento UE 316/2014 TTBER).
La trascrizione del contratto di licenza di brevetto presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) non è obbligatoria per la validità della licenza tra le parti, ma è fortemente raccomandata perché rende la licenza opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 138 CPI (D.Lgs. 30/2005). Senza trascrizione, la licenza non è opponibile ai successivi acquirenti del brevetto o a terzi in buona fede. In particolare: se il licenziante cedesse il brevetto a un terzo dopo aver concesso la licenza, il terzo acquirente non sarebbe vincolato dalla licenza non trascritta se ha acquistato in buona fede e ha trascritto il suo acquisto. Se invece la licenza è trascritta, il nuovo proprietario subentra nel contratto di licenza e deve rispettarne i termini. La trascrizione è particolarmente importante per le licenze esclusive di lunga durata, per le licenze su brevetti di grande valore commerciale e ogni volta che il licenziatario intende effettuare investimenti significativi basandosi sul diritto di sfruttamento. La domanda di trascrizione si presenta telematicamente all'UIBM con le stesse modalità della trascrizione delle cessioni, allegando copia dell'atto e pagando le tasse di trascrizione.
La nullità del brevetto licenziato è un rischio che il licenziatario deve valutare attentamente prima di stipulare il contratto. Se il brevetto viene dichiarato nullo dal Tribunale delle Imprese competente (o dall'EPO in sede di opposizione per i brevetti europei), il diritto di esclusiva cessa retroattivamente: il brevetto non ha mai prodotto effetti. In tal caso, il licenziatario ha pagato royalty per un diritto inesistente e può agire per la restituzione delle somme versate ai sensi delle norme sull'indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) o sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Tuttavia, alcune sentenze e dottrina italiana applicano l'eccezione de minimis: se il licenziatario ha comunque beneficiato di un vantaggio competitivo grazie al brevetto (anche se poi dichiarato nullo), la restituzione delle royalty potrebbe essere limitata. Il contratto di licenza dovrebbe sempre includere: la garanzia del licenziante sulla validità del brevetto; una clausola sull'allocazione del rischio di nullità; la previsione di chi sostiene i costi per difendere il brevetto in caso di opposizione o azione di nullità da terzi. Il Tribunale delle Imprese è il foro esclusivo per le controversie brevettuali in Italia.
I contratti di licenza di brevetto in Italia sono soggetti al diritto della concorrenza sia a livello nazionale (L. 287/1990, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — AGCM) sia a livello europeo (art. 101 TFUE e Regolamento UE 316/2014, Technology Transfer Block Exemption Regulation — TTBER). Il TTBER crea un porto sicuro per gli accordi di trasferimento di tecnologia tra imprese con quote di mercato non superiori al 20% (per accordi tra concorrenti) o al 30% (per accordi tra non concorrenti). Le restrizioni hardcore vietate in ogni caso includono: fissazione dei prezzi di vendita dei prodotti brevettati, ripartizione dei mercati tra concorrenti, limitazione della produzione. Le restrizioni escluse (non coperte dal porto sicuro ma valutabili caso per caso) includono: obblighi di cessione esclusiva dei diritti sui miglioramenti (one-way grant-back), obblighi di non contestazione della validità del brevetto in alcuni contesti. Per le licenze su brevetti standard essenziali (SEP), si applicano obblighi FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory) imposti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Prima di concludere licenze esclusive in settori con quote di mercato elevate, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto della concorrenza.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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