Atto di Cessione del Marchio
D.Lgs. 30/2005 (CPI) art. 23; artt. 138, 196 CPI; Codice Civile artt. 1470 ss.
ATTO DI CESSIONE DEL MARCHIO REGISTRATO
ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) e degli artt. 138 e 196 CPI
PARTI DELL'ATTO
CEDENTE (Titolare del marchio):
Denominazione / Nome: [Denominazione Cedente Marchio]
Sede legale / Residenza: [Sede Cedente Marchio]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Cedente Marchio]
Legale rappresentante: [Rappresentante Cedente Marchio]
PEC: [Pec Cedente Marchio]
CESSIONARIO (Acquirente del marchio):
Denominazione / Nome: [Denominazione Cessionario Marchio]
Sede legale / Residenza: [Sede Cessionario Marchio]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Cessionario Marchio]
Legale rappresentante: [Rappresentante Cessionario Marchio]
PEC: [Pec Cessionario Marchio]
Art. 1 — OGGETTO DELLA CESSIONE
Il cedente [Denominazione Cedente Marchio] trasferisce e cede al cessionario [Denominazione Cessionario Marchio], che accetta, la piena, esclusiva e definitiva titolarità del seguente marchio registrato:
Denominazione / Descrizione del marchio: [Denominazione Marchio]
Tipo di marchio: [Tipo Marchio]
Numero di registrazione: [Numero Registrazione Marchio]
Ufficio di registrazione: [Ufficio Registrazione Marchio]
Classi di Nizza e prodotti/servizi: [Classi Nizza Marchio]
Data di registrazione: [Data Registrazione Marchio]
Prossimo rinnovo: [Scadenza Rinnovo Marchio]
Portata della cessione: [Cessione]
Con il presente atto il cessionario subentra nella piena titolarità del marchio e in tutti i diritti ad esso connessi, inclusi: il diritto di impedire a terzi l'uso di segni identici o simili per prodotti/servizi identici o simili idonei a generare confusione nel pubblico (art. 20 CPI); il diritto di concedere licenze; il diritto di cedere ulteriormente il marchio; il diritto di agire in giudizio contro i contraffattori.
La visura marchi aggiornata è allegata al presente atto come Allegato A.
Art. 2 — CORRISPETTIVO E PAGAMENTO
A fronte della cessione del marchio di cui all'art. 1, il cessionario corrisponde al cedente il prezzo convenuto di € [Prezzo Cessione Marchio].
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento Marchio].
Pagamento tramite bonifico bancario sull'IBAN: [Iban Cedente Marchio].
Art. 3 — DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE
Il cedente dichiara e garantisce che: (a) è il solo ed esclusivo titolare del marchio indicato nell'art. 1 e dispone del pieno diritto di cederlo; (b) il marchio è valido, registrato e in vigore, e il rinnovo decennale più recente è stato regolarmente pagato; (c) il marchio non è gravato da pegni, sequestri, licenze esclusive trascritte incompatibili con la presente cessione, o altri diritti di terzi; (d) non pendono avanti al Tribunale delle Imprese o all'UIBM/EUIPO azioni di nullità, decadenza o contraffazione relativamente al marchio; (e) la cessione non crea inganno del pubblico sulle caratteristiche dei prodotti/servizi, in conformità all'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 30/2005 (CPI).
Il cedente si impegna a manlevare e tenere indenne il cessionario da qualsiasi pretesa di terzi derivante da fatti anteriori alla data di efficacia della cessione.
Art. 4 — TRASCRIZIONE UIBM / EUIPO
Le parti si impegnano a procedere alla trascrizione del presente atto di cessione presso l'UIBM (per i marchi nazionali italiani) e/o presso l'EUIPO (per i marchi dell'Unione Europea), ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/2005 (CPI), al fine di rendere la cessione opponibile ai terzi.
La domanda di trascrizione sarà presentata dal cessionario entro 30 giorni dalla firma del presente atto. Le tasse di trascrizione sono a carico del cessionario.
Art. 5 — RINNOVO DEL MARCHIO
Il cessionario subentra in tutti gli obblighi di mantenimento e rinnovo del marchio. Il prossimo rinnovo decennale, in scadenza il [Scadenza Rinnovo Marchio], è a carico esclusivo del cessionario.
Il cedente garantisce che le tasse di mantenimento del marchio sono regolari fino alla data di firma del presente atto.
Art. 6 — LEGGE APPLICABILE, FORO E CLAUSOLE VESSATORIE
Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Tribunale delle Imprese nella cui circoscrizione si trova la sede del cessionario.
Le clausole di limitazione della responsabilità (art. 3) e la clausola di foro convenzionale (art. 6) sono soggette alla specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, con la doppia sottoscrizione in calce al presente atto.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Firma Marchio], [Data Firma Marchio]
Il Cedente: [Denominazione Cedente Marchio]
Rappresentato da: [Rappresentante Cedente Marchio]
Firma: _________________________
Il Cessionario: [Denominazione Cessionario Marchio]
Rappresentato da: [Rappresentante Cessionario Marchio]
Firma: _________________________
Approvazione specifica ex art. 1341, comma 2, Codice Civile — Clausole artt. 3 e 6:
Firma Cedente: _________________________ Firma Cessionario: _________________________
Cedente (Titolare del Marchio)
________________
Signature
Cessionario (Acquirente del Marchio)
________________
Signature
Che cos'è Atto di Cessione del Marchio?
L'Atto di Cessione del Marchio in Italia è il contratto con cui il titolare di un marchio registrato ne trasferisce in via definitiva la piena titolarità a un cessionario. La materia è disciplinata dall'art. 23 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), oltre che dagli artt. 138 e 196 CPI sulla trascrizione e dalle norme sulla vendita di cui agli artt. 1470 ss. del Codice Civile.
L'art. 23 CPI stabilisce che il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato. La riforma del 1992 ha superato il vincolo del trasferimento congiunto dell'azienda, consentendo la cessione libera del marchio; resta però fermo il limite, posto a tutela del pubblico, che dal trasferimento non derivi inganno nei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nella percezione del consumatore. A differenza della licenza, la cessione fa uscire il cedente dal rapporto e attribuisce al cessionario la titolarità piena.
Le circostanze tipiche comprendono le operazioni di fusione e acquisizione in cui il brand è uno degli asset principali, la dismissione di una linea di prodotti, le riorganizzazioni di gruppo e la valorizzazione del portafoglio marchi. L'atto individua con precisione il marchio ceduto mediante il numero di registrazione (UIBM per i marchi nazionali, EUIPO per i marchi dell'Unione, WIPO per i marchi internazionali) e regola garanzie di validità e titolarità, assenza di licenze pregresse, clausole di manleva e corrispettivo.
Per l'opponibilità ai terzi la cessione deve essere trascritta presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex artt. 138 e 196 CPI; in difetto di trascrizione, prevale chi per primo abbia trascritto in buona fede. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di licenza di marchio, cessione di brevetto e cessione dei diritti d'autore.
Quando serve Atto di Cessione del Marchio?
L'atto di cessione del marchio in Italia diviene necessario in una serie di situazioni operative e straordinarie legate alla gestione strategica del patrimonio di proprietà industriale aziendale. La cessione è lo strumento appropriato — e non la licenza — ogni volta che il titolare vuole alienare definitivamente il marchio e cessare ogni rapporto di titolarità con il segno distintivo. Le circostanze più frequenti che richiedono un atto di cessione del marchio in Italia includono: operazioni di fusione e acquisizione (M&A) in cui il brand è uno degli asset principali della transazione e il contratto di compravendita delle quote o azioni non è sufficiente a trasferire formalmente la titolarità del marchio, che deve essere trascritta separatamente all'UIBM o all'EUIPO per produrre effetti verso i terzi; cessione d'azienda o di ramo d'azienda ai sensi degli artt. 2555 e seguenti del Codice Civile, dove il marchio segue il ramo ceduto ma va comunque trascritto formalmente per assicurare l'opponibilità ai terzi creditori e ai successivi acquirenti; liquidazione coatta o volontaria dell'impresa titolare del marchio, con cessione del brand a terzi per massimizzare il valore di liquidazione nell'interesse dei creditori; separazione consensuale o contenziosa tra soci fondatori di una start-up, con distribuzione degli asset immateriali, in cui uno dei soci acquisisce il marchio dall'entità comune come parte dell'accordo transattivo; riorganizzazioni infragruppo finalizzate alla centralizzazione della proprietà intellettuale in una holding IP con sede in un paese a regime fiscale vantaggioso per le royalty (es. Paesi Bassi, Irlanda), con successiva concessione di licenze alle società operative; cessione da fondatore o inventore persona fisica alla propria start-up in fase di istituzionalizzazione per attività di raccolta fondi (seed round, Serie A), poiché gli investitori richiedono che tutti gli asset IP siano formalmente intestati alla società; acquisizione strategica di marchi concorrenti o complementari per consolidare la posizione di mercato in un determinato settore. Prima di procedere, le parti devono svolgere una due diligence marchi completa: verifica della validità e della titolarità nel Registro UIBM (ricerca disponibile gratuitamente su uibm.gov.it) o nell'EUIPO, assenza di licenze esclusive trascritte che impedirebbero la libera disponibilità, assenza di azioni di nullità o decadenza pendenti avanti al Tribunale delle Imprese competente per territorio, e analisi delle classi di Nizza coperte per verificare che la protezione sia adeguata ai piani commerciali del cessionario.
Cosa includere nel tuo Atto di Cessione del Marchio
Un atto di cessione del marchio italiano giuridicamente corretto e trascrivibile deve contenere elementi precisi e completi per essere efficace verso tutti i soggetti interessati. Identificazione delle parti: cedente e cessionario devono essere descritti con denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero REA e Camera di Commercio di iscrizione, nominativo del legale rappresentante con indicazione dei poteri di firma, e indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD). Esatta individuazione del marchio ceduto: numero di registrazione (es. MI2023C00XXXX per marchi nazionali UIBM; n. XXXXXXXXX per marchi UE EUIPO; numero internazionale WIPO per marchi Madrid), data di deposito e data di registrazione, denominazione del marchio (per i marchi denominativi), descrizione per i marchi figurativi o misti, tipo di marchio (denominativo, figurativo, misto, tridimensionale, di colore, sonoro), classi di Nizza coperte con specificazione dettagliata dei prodotti e servizi, stato di validità e data di scadenza del periodo decennale in corso con verifica del pagamento dei rinnovi all'UIBM, ufficio di registrazione competente. Allegare la visura marchi aggiornata come Allegato A e includerla nell'atto per riferimento. Oggetto e portata della cessione: specificare se la cessione è totale o parziale (per alcune classi di Nizza), se include le domande di registrazione pendenti non ancora concesse, le eventuali varianti o estensioni internazionali registrate in altri paesi, e l'avviamento (goodwill) commerciale eventualmente associato al marchio. Dichiarazione di non ingannevolezza: il cessionario si impegna a mantenere le caratteristiche qualitative dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, nel rispetto del divieto di inganno del pubblico sancito dall'art. 23, c. 1 CPI; il modello su forms-legal.com include questa clausola in forma predefinita. Garanzie del cedente: titolarità esclusiva del marchio e assenza di comproprietari, validità del marchio con rinnovi regolarmente pagati, assenza di pesi o vincoli (pegni, usufrutto, licenze esclusive trascritte), assenza di contestazioni pendenti in materia di nullità, decadenza o contraffazione avanti al Tribunale delle Imprese. Corrispettivo: prezzo in euro con formato italiano (punto separatore migliaia, virgola decimale) e modalità di pagamento (bonifico bancario unica soluzione, rate con date di scadenza, prezzo variabile legato a milestone commerciali). Obbligo di trascrizione UIBM: quale parte si incarica di presentare l'istanza di trascrizione telematica sul Portale UIBM, entro quale termine dalla firma (si raccomanda 30 giorni), chi sopporta le tasse di trascrizione e le spese notarili eventuali per l'autenticazione delle firme. Clausola di manleva del cedente per pretese di terzi sorte anteriormente alla data di efficacia della cessione. Legge applicabile e Tribunale delle Imprese competente per territorio quale foro esclusivo per le controversie in materia di marchi.
Come compilare il tuo Atto di Cessione del Marchio
Per compilare correttamente l'atto di cessione del marchio in Italia, seguire questa procedura strutturata step-by-step con attenzione ai dettagli normativi e pratici. Prima della firma — fase di due diligence: (1) richiedere la visura aggiornata del marchio attraverso il Portale UIBM (uibm.gov.it, sezione 'Banca dati marchi') o tramite la piattaforma eSearch plus dell'EUIPO per i marchi UE, per verificare stato di validità, titolarità registrata, classi di Nizza coperte, data di scadenza del rinnovo decennale e assenza di trascrizioni pregiudiziali (licenze esclusive, pegni, sequestri conservativi); (2) verificare se esistono co-titolari registrati all'UIBM o all'EUIPO: la cessione dell'intero marchio richiede il consenso e la firma di tutti i titolari pro quota, pena l'inefficacia parziale dell'atto per le quote non cedute; (3) condurre una ricerca di anteriorità marchi nelle stesse classi di Nizza per escludere conflitti con marchi di terzi che potrebbero contestare la titolarità del cessionario; (4) verificare l'esistenza di licenze in corso, verificando nel Registro UIBM le trascrizioni annotate: le licenze esclusive trascritte seguono il marchio ceduto e vincolano il cessionario; le licenze non trascritte non sono opponibili al cessionario in buona fede. Compilazione del modello: inserire i dati identificativi completi delle parti; copiare i dati del marchio dalla visura UIBM o EUIPO per evitare errori che renderebbero invalida la trascrizione; specificare il corrispettivo concordato con modalità di pagamento dettagliate, prevedendo clausola di interesse per i ritardi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 nei rapporti tra imprese; inserire le dichiarazioni e garanzie del cedente con data di riferimento certa; inserire la clausola di non ingannevolezza; stabilire chi si occupa della trascrizione e chi anticipa le tasse di trascrizione. Firma: l'atto può essere firmato come scrittura privata con firma autografa o con firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 (CAD); la firma autenticata da notaio agevola la trascrizione UIBM ma non è obbligatoria per legge; la PEC garantisce data certa di trasmissione. Dopo la firma: presentare istanza di trascrizione all'UIBM telematicamente tramite il Portale UIBM entro il termine contrattuale stabilito; pagare le tasse di trascrizione nelle misure aggiornate indicate sul sito uibm.gov.it; ricevere la conferma di trascrizione con il numero di annotazione nel Registro dei Marchi; comunicare ai licenziatari esistenti, ai distributori e agli uffici doganali (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) il cambio di titolarità per le operazioni di tutela doganale anti-contraffazione.
Requisiti legali per Atto di Cessione del Marchio
La cessione del marchio registrato in Italia è soggetta a precisi obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 30/2005 (CPI), dal Codice Civile e dalla normativa europea. Forma scritta ad probationem: non è richiesta a pena di nullità inter partes, ma è necessaria per la trascrizione ai sensi dell'art. 138 CPI e indispensabile come prova del contratto in giudizio avanti al Tribunale delle Imprese o al Tribunale ordinario competente. Trascrizione UIBM obbligatoria per l'opponibilità: l'art. 138 CPI stabilisce che la cessione non è opponibile ai terzi in buona fede finché non è trascritta nel Registro dei Marchi tenuto dall'UIBM; senza trascrizione, un secondo cessionario che abbia acquistato in buona fede e trascritto per primo prevarrà sul primo cessionario non trascritto, indipendentemente dalla data dell'atto. Rinnovo decennale del marchio: dopo la cessione, il cessionario subentra nell'obbligo di rinnovare il marchio ogni 10 anni (art. 15 CPI) mediante pagamento delle tasse di rinnovo all'UIBM; la scadenza è annotata nel Registro e verificabile online; il mancato rinnovo porta alla decadenza del marchio (art. 26 CPI). Obbligo di non ingannevolezza post-cessione: l'art. 23, c. 1 CPI vieta che la cessione crei inganno del pubblico riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti o servizi; il cessionario che modifichi radicalmente la qualità del prodotto rischia che la cessione sia dichiarata nulla e il marchio decaduto per decettività (art. 14, c. 2 CPI). Marchi collettivi e marchi di certificazione: la cessione di marchi collettivi (art. 11 CPI) e marchi di certificazione (art. 11-bis CPI) è soggetta a regole speciali e richiede l'approvazione dell'ente titolare del regolamento d'uso. Decadenza per non uso (art. 24 CPI): il cessionario deve effettivamente usare il marchio nel territorio nei cinque anni successivi alla cessione per evitare che il marchio decada per non uso; in caso di marchi parzialmente ceduti (alcune classi), l'obbligo di uso si applica separatamente per ciascuna classe ceduta. Doppia sottoscrizione per clausole vessatorie (art. 1341, c. 2 c.c.): le limitazioni di responsabilità, le clausole di foro convenzionale e le penali di risoluzione devono essere approvate specificamente per iscritto dal cessionario con doppia firma.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Cessione del Marchio
Le insidie più frequenti nell'atto di cessione del marchio in Italia sono diverse e possono rendere l'atto inefficace, contestabile o fiscalmente oneroso se non gestite con attenzione. L'errore più grave è omettere la trascrizione presso l'UIBM: senza trascrizione nel Registro dei Marchi, il cessionario è titolare solo tra le parti ma non può opporre il proprio acquisto ai terzi in buona fede, con il rischio di perdere il marchio a favore di un secondo acquirente che abbia trascritto per primo (art. 138 CPI) — un rischio reale nelle cessioni di marchi di valore in contesti di M&A con più potenziali acquirenti. Un secondo errore ricorrente è non effettuare la due diligence sul marchio prima della firma: marchi nulli per mancanza di capacità distintiva (art. 13 CPI), marchi decaduti per non uso quinquennale (art. 24 CPI) o marchi oggetto di opposizione pendente non hanno valore commerciale certo, e il cedente in mala fede risponde per evizione ai sensi del Codice Civile. Non prevedere la clausola di non ingannevolezza può esporre il cessionario a un'azione di decadenza del marchio proposta da un concorrente avanti al Tribunale delle Imprese se la qualità dei prodotti subisce un deterioramento significativo post-cessione. Trascurare di gestire le licenze esistenti non trascritte può sorprendere il cessionario con un licenziatario che rivendica il diritto contrattuale di usare il marchio, creando conflitti commerciali immediati. Non coordinare la cessione del marchio con la cessione dell'avviamento aziendale (goodwill) quando il marchio è l'asset principale dell'impresa crea problemi di valutazione ai fini dell'imposta di registro e potenziali contestazioni fiscali. Non verificare la decadenza da non uso prima della firma è un altro errore frequente: se il marchio non è stato usato per cinque anni consecutivi, chiunque può chiederne la decadenza avanti all'UIBM o al Tribunale delle Imprese, rendendo l'acquisto privo di valore. Prima di sottoscrivere qualsiasi cessione di marchio di valore rilevante, è fortemente consigliata la consulenza di un consulente in proprietà industriale iscritto all'albo o di un avvocato specializzato in diritto dei marchi.
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}Domande frequenti
L'atto di cessione del marchio è il contratto con cui il titolare (cedente) trasferisce definitivamente la proprietà di un marchio registrato (o di una domanda di registrazione) a un altro soggetto (cessionario), che subentra in tutti i diritti di esclusiva riconosciuti dall'art. 20 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, CPI). Ricorrere a una cessione — anziché a una licenza — è necessario quando si vuole alienare definitivamente il marchio: operazioni di M&A in cui il brand è incluso nel patrimonio ceduto, liquidazioni d'impresa, cessioni di ramo d'azienda, riorganizzazioni infragruppo, separazioni tra soci con distribuzione degli asset di proprietà intellettuale. La cessione del marchio può avvenire separatamente dall'azienda cui il marchio appartiene solo a condizione che non vi sia inganno del pubblico riguardo alle caratteristiche dei prodotti o servizi contraddistinti (art. 23, c. 1 CPI). La forma scritta è indispensabile per procedere alla trascrizione presso l'UIBM, che è il presupposto per rendere l'atto opponibile ai terzi (art. 138 CPI).
Sì, nel diritto italiano vigente (D.Lgs. 30/2005 art. 23) la cessione del marchio registrato può essere parziale (limitata ad alcuni prodotti o servizi) o totale, e può avvenire separatamente dall'azienda o da un suo ramo, purché non vi sia inganno del pubblico in ordine alle caratteristiche essenziali dei prodotti o servizi per cui il marchio è stato registrato. Prima della riforma del 1992, il marchio doveva essere ceduto insieme all'azienda; questa regola è stata abrogata per adeguarsi alla normativa europea. Rimane tuttavia il divieto di cessione ingannevole: se il marchio identifica prodotti di una certa qualità o provenienza geografica e la cessione porta a un abbassamento qualitativo inaccettabile, la cessione può essere impugnata. Nella pratica, questa condizione si risolve includendo nell'atto una clausola in cui il cessionario si impegna a mantenere gli standard qualitativi associati al marchio, analogamente a quanto richiesto per le licenze dall'art. 23, c. 4 CPI. Per i marchi collettivi e i marchi di certificazione le regole sono più stringenti e richiedono anche l'approvazione dell'ente proprietario del regolamento d'uso.
La trascrizione dell'atto di cessione del marchio presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, operante presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) avviene mediante presentazione di apposita istanza telematica tramite il Portale UIBM (uibm.gov.it). La domanda di trascrizione deve contenere: i dati identificativi del marchio (numero di registrazione, data di registrazione, denominazione del marchio, classi di Nizza), i dati del cedente e del cessionario, copia dell'atto di cessione o dichiarazione autenticata dell'avvenuta cessione. Il pagamento delle tasse di trascrizione va effettuato contestualmente alla domanda; gli importi sono aggiornati periodicamente sul sito UIBM. Dopo la trascrizione, l'UIBM aggiorna il Registro dei Marchi d'Impresa annotando il nuovo titolare. Per i marchi dell'Unione Europea (marchio UE), la trascrizione della cessione va invece richiesta all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), con procedura analoga sul portale eSearch plus/eTMview. Nei marchi WIPO a designazione Italia registrati tramite il sistema di Madrid, la trascrizione va richiesta all'WIPO/OMPI. L'art. 196 CPI prevede norme specifiche sulla trascrizione applicabili ai segni distintivi in genere.
Le garanzie del cedente nell'atto di cessione del marchio sono fondamentali per tutelare il cessionario da rischi che potrebbero pregiudicare il godimento del diritto acquistato. Le dichiarazioni e garanzie standard includono: (a) titolarità esclusiva — il cedente è il solo titolare del marchio, non vi sono comproprietari, né è stato ceduto in pegno o in usufrutto; (b) validità — il marchio è registrato, in vigore, e i rinnovi decennali sono stati regolarmente pagati all'UIBM; non pendono domande di nullità o decadenza avanti al Tribunale delle Imprese o all'UIBM; (c) assenza di licenze esclusive trascritte che impedirebbero il pieno godimento da parte del cessionario; (d) originalità — il marchio non lede diritti anteriori di terzi (marchi anteriori in classi identiche o simili per prodotti/servizi identici o simili, art. 12 CPI); (e) assenza di liti pendenti in materia di contraffazione o concorrenza sleale. Se il cedente ha concesso licenze non esclusive non trascritte, deve indicarle nell'atto; il cessionario può concordare di subentrare nelle licenze o richiedere che vengano estinte prima della firma. Clausola di manleva: il cedente si impegna a tenere indenne il cessionario da ogni pretesa di terzi relativa a fatti anteriori alla data di efficacia della cessione.
Il marchio non registrato (detto marchio di fatto) tutela il primo utilizzatore in buona fede nella zona geografica di uso effettivo (art. 12, c. 1, lett. b, CPI), ma non è soggetto a registrazione e trascrizione UIBM. La cessione del marchio di fatto è possibile come trasferimento negoziale dei diritti di fatto, ma non beneficia della protezione della trascrizione e non è opponibile ai terzi in modo formale. La cessione del marchio di fatto avviene tipicamente nell'ambito della cessione dell'azienda o del ramo d'azienda che utilizza il segno distintivo, poiché il marchio di fatto è inscindibile dall'attività con cui è associato. Se si desidera trasferire un marchio non ancora registrato con la certezza di tutela erga omnes, la strategia corretta è depositare preventivamente la domanda di registrazione all'UIBM e successivamente cedere la domanda, che è anch'essa trascrivibile ai sensi dell'art. 138 CPI. In ogni caso, l'atto di cessione del marchio di fatto deve specificare la zona geografica di uso, i prodotti/servizi per cui è stato utilizzato, e deve includere documentazione probatoria dell'uso anteriore (fatture, cataloghi, pubblicità) come allegati.
Il trattamento fiscale della cessione del marchio in Italia dipende dalla qualità del cedente. Per le imprese che cedono il marchio, il corrispettivo genera una plusvalenza tassata come reddito d'impresa (IRES 24% e IRAP 3,9% per le società, IRPEF a scaglioni per le ditte individuali). Le plusvalenze da cessione di marchi aziendali possono beneficiare del regime Patent Box (art. 6 D.L. 146/2021) che consente una variazione in diminuzione pari al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per lo sviluppo del marchio. Per le cessioni soggette a IVA (tra soggetti passivi), si applica l'aliquota ordinaria del 22%; per le cessioni fuori campo IVA (privati non imprenditori) si applica l'imposta di registro proporzionale. La tassa di trascrizione UIBM è a carico della parte richiedente, solitamente il cessionario. La marca da bollo (€ 16 ogni 4 facciate) è dovuta sulle scritture private non soggette a IVA. Si raccomanda di consultare un commercialista o avvocato tributarista per ottimizzare il carico fiscale, in particolare per le cessioni infragruppo che potrebbero essere soggette alle norme transfer pricing se le parti sono correlate.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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