Contratto di Licenza di Marchio
D.Lgs. 30/2005 (CPI) art. 23; artt. 138, 196 CPI; Codice Civile artt. 1571 ss.
CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO REGISTRATO
ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) e degli artt. 138 e 196 CPI
PARTI DEL CONTRATTO
LICENZIANTE (Titolare del marchio):
Denominazione / Nome: [Denominazione Licenziante Marchio]
Sede legale: [Sede Licenziante Marchio]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Licenziante Marchio]
Legale rappresentante: [Rappresentante Licenziante Marchio]
PEC: [Pec Licenziante Marchio]
LICENZIATARIO:
Denominazione / Nome: [Denominazione Licenziatario Marchio]
Sede legale: [Sede Licenziatario Marchio]
Codice fiscale / Partita IVA: [Cf Piva Licenziatario Marchio]
Legale rappresentante: [Rappresentante Licenziatario Marchio]
PEC: [Pec Licenziatario Marchio]
Art. 1 — MARCHIO LICENZIATO
Denominazione / Descrizione: [Denominazione Marchiolicenza]
Numero di registrazione: [Numero Registrazione Marchiolicenza]
Classi di Nizza e prodotti/servizi: [Classi Nizza Licenza]
Prossimo rinnovo decennale: [Scadenza Rinnovo Marchiolicenza]
La visura marchi aggiornata è allegata come Allegato A. Il licenziante [Denominazione Licenziante Marchio] dichiara di essere il solo titolare del marchio e di avere piena facoltà di concedere la presente licenza.
Art. 2 — CONCESSIONE DELLA LICENZA
Il licenziante [Denominazione Licenziante Marchio] concede al licenziatario [Denominazione Licenziatario Marchio] una licenza di tipo: [Tipo Licenza Marchio].
Territorio: [Territorio Licenza Marchio].
Durata: [Durata Licenza Marchio] anni dalla data di decorrenza [Data Decorrenza Licenza Marchio].
Sublicenza a terzi: [Sub Licenza Marchio].
La licenza autorizza il licenziatario ad usare il marchio sui prodotti e servizi indicati nelle classi di Nizza di cui all'art. 1, nel territorio e per la durata stabiliti, nel rispetto del brand book allegato (Allegato C).
Art. 3 — CONTROLLO QUALITÀ (obbligatorio ai sensi dell'art. 23, comma 4, CPI)
Il licenziatario è tenuto a rispettare i seguenti standard qualitativi minimi, concordati a garanzia della non decettività del marchio ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30/2005 (CPI):
[Standard Qualitativi]
Il licenziante ha diritto di verificare il rispetto degli standard qualitativi tramite ispezioni periodiche (con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi) e di richiedere la sospensione dell'uso del marchio su prodotti/servizi non conformi fino al ripristino della conformità.
Art. 4 — CORRISPETTIVO E ROYALTY
Struttura del corrispettivo: [Tipo Royalty Marchio].
Percentuale di royalty: [Percentuale Royalty Marchio]% sul netto fatturato dei prodotti/servizi contraddistinti dal marchio.
Minimo garantito annuale: € [Minimo Garantito Marchio], dovuto indipendentemente dal fatturato effettivo.
Rendicontazione: trimestrale. Il licenziatario trasmette rendiconti contabili entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre. Il licenziante ha diritto di richiedere verifica contabile da parte di un revisore indipendente.
In caso di ritardo nel pagamento, maturano interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 nelle transazioni commerciali B2B (saggio BCE + 8 punti percentuali; € 40 forfettari per spese di recupero).
Art. 5 — TRASCRIZIONE UIBM / EUIPO
Le parti si impegnano a presentare domanda di trascrizione del presente contratto di licenza presso l'UIBM (per i marchi nazionali) e/o presso l'EUIPO (per i marchi dell'Unione Europea) entro 30 giorni dalla firma, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/2005 (CPI), per rendere la licenza opponibile ai terzi. Le tasse di trascrizione sono a carico del licenziatario.
Art. 6 — RISOLUZIONE, EFFETTI DELLA CESSAZIONE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa), in caso di: mancato pagamento delle royalty o del minimo garantito per oltre 30 giorni; violazione degli standard qualitativi di cui all'art. 3 non sanata entro 30 giorni dalla diffida; sublicenza non autorizzata del marchio a terzi; fallimento del licenziatario.
Alla cessazione del contratto per qualsiasi causa, il licenziatario è tenuto a cessare immediatamente qualsiasi uso del marchio e a distruggere o restituire al licenziante tutto il materiale promozionale recante il marchio. Un periodo di sell-off di 60 giorni è concesso per lo smaltimento delle sole scorte di magazzino già prodotte alla data di cessazione.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Tribunale delle Imprese competente per la sede del licenziante.
Le clausole di foro convenzionale (art. 6) e di limitazione della responsabilità sono soggette alla specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Firma Marchiolicenza], [Data Firma Marchiolicenza]
Licenziante: [Denominazione Licenziante Marchio]
Rappresentato da: [Rappresentante Licenziante Marchio]
Firma: _________________________
Licenziatario: [Denominazione Licenziatario Marchio]
Rappresentato da: [Rappresentante Licenziatario Marchio]
Firma: _________________________
Approvazione specifica ex art. 1341, comma 2, Codice Civile — Clausole artt. 3 (qualità) e 6 (foro, risoluzione):
Firma Licenziante: _________________________ Firma Licenziatario: _________________________
Licenziante (Titolare del Marchio)
________________
Signature
Licenziatario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Licenza di Marchio?
Il Contratto di Licenza di Marchio in Italia è il contratto con cui il titolare di un marchio registrato (licenziante) concede a un altro soggetto (licenziatario) il diritto di usare il segno per contraddistinguere prodotti o servizi, conservando la titolarità del marchio, dietro corrispettivo. La materia è disciplinata dall'art. 23 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), oltre che dagli artt. 138 e 196 CPI sulla trascrizione e dalle norme generali sui contratti.
L'art. 23 CPI consente la licenza del marchio, anche non esclusiva, per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per cui è registrato. La norma pone, a tutela del pubblico, l'obbligo per il licenziatario di rispettare standard qualitativi idonei a evitare l'inganno del consumatore: nella licenza non esclusiva il licenziatario deve usare il marchio per prodotti o servizi uguali, per qualità, a quelli del titolare e degli altri licenziatari. Il controllo di qualità da parte del licenziante è quindi un elemento centrale e funzionale alla validità della licenza.
Lo strumento è tipico del franchising, in cui il franchisor concede l'uso del marchio insieme al know-how e al sistema commerciale, e del merchandising, in cui il marchio è applicato a prodotti di settori diversi da quello originario. È impiegato ogni volta che un soggetto vuole usare legittimamente un marchio altrui senza acquisirne la titolarità.
Il contratto deve identificare le parti, individuare il marchio (numero di registrazione UIBM/EUIPO/WIPO), definire i prodotti o servizi, l'ambito territoriale, l'esclusività o meno, le royalty, gli obblighi di controllo qualità e la durata. La licenza può essere trascritta presso l'UIBM per l'opponibilità ai terzi (artt. 138 e 196 CPI). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione del marchio, licenza di brevetto, licenza dei diritti d'autore e sviluppo software con cessione IP.
Quando serve Contratto di Licenza di Marchio?
Il contratto di licenza di marchio in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un soggetto vuole usare legittimamente il marchio altrui per contraddistinguere prodotti o servizi nell'ambito di una propria attività commerciale, senza acquisire la titolarità permanente del marchio stesso. Le occasioni più frequenti che richiedono un contratto di licenza di marchio in Italia comprendono: franchising commerciale — il franchisor concede ai franchisee il diritto di usare il marchio, il know-how operativo e il sistema commerciale sviluppato dal franchisor in cambio di un diritto d'ingresso e di un canone periodico, rispettando gli standard qualitativi del marchio; la licenza del marchio è il contratto fondamentale del franchising, spesso abbinato al contratto di affiliazione commerciale (L. 129/2004) e al manuale operativo. Distribuzione selettiva — il produttore autorizza distributori qualificati a vendere prodotti con il proprio marchio, garantendo standard di presentazione, assistenza post-vendita e qualità conformi al posizionamento del brand; la rete di distribuzione di lusso è il caso tipico. Accordo di merchandising — il titolare di un marchio famoso (sportivo, musicale, cinematografico, personaggio di fantasia) concede a produttori di abbigliamento, accessori, articoli per la casa e gadget il diritto di apporre il marchio sui loro prodotti per sfruttarne la notorietà; il corrispettivo è solitamente una royalty sul fatturato con minimo garantito. Co-branding — due imprese si concedono reciprocamente il diritto di usare il proprio marchio su prodotti o campagne comuni, rivolti a un pubblico combinato che apprezza entrambi i brand; richiede contratti separati che regolino i diritti di ciascuna parte sul brand dell'altra. Licenza infragruppo — una capogruppo (spesso una holding IP residente in un paese a regime fiscale favorevole) concede alle società operative controllate il diritto di usare il marchio del gruppo in cambio di royalty, con implicazioni di transfer pricing ai sensi delle linee guida OCSE che richiedono attenta valutazione. Trasferimento tecnologico con marchio abbinato — un'impresa che cede una licenza di tecnologia include la licenza del marchio associato alla tecnologia, garantendo al licenziatario sia la protezione brevettuale sia la riconoscibilità commerciale del prodotto. Prima di procedere, le parti devono verificare la validità e la disponibilità del marchio nel Registro UIBM o EUIPO, la pendenza di eventuali opposizioni o azioni di decadenza, l'esistenza di licenze esclusive preesistenti incompatibili nel medesimo territorio, e lo status di marchio rinomato che estende la protezione oltre le classi registrate.
Cosa includere nel tuo Contratto di Licenza di Marchio
Un contratto di licenza di marchio italiano valido, completo e trascrivibile deve contenere gli elementi seguenti senza lacune, pena l'invalidità o l'inapponibilità della licenza. Identificazione delle parti: licenziante (titolare del marchio) e licenziatario con denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero REA, Camera di Commercio, nominativo del legale rappresentante con poteri di firma, PEC (Posta Elettronica Certificata) per le comunicazioni formali. Esatta individuazione del marchio: numero di registrazione UIBM (es. MI2023C00XXXX), EUIPO o WIPO, data di deposito e data di registrazione, denominazione del marchio (per i denominativi) o descrizione del segno (per i figurativi), tipo di marchio (denominativo, figurativo, misto, tridimensionale, di colore, sonoro), classi di Nizza coperte dalla registrazione con indicazione dettagliata dei prodotti e servizi protetti, stato di validità e data di scadenza del prossimo rinnovo decennale ex art. 15 CPI. Allegare obbligatoriamente la visura marchi aggiornata come Allegato A. Tipo di licenza: esclusiva, non esclusiva o unica; se esclusiva, specificare se anche il licenziante rinuncia all'uso diretto nel territorio concesso. Territorio geografico e classi di prodotti/servizi: indicare con precisione il territorio (es. solo territorio italiano, Unione Europea, mondiale) e le classi di Nizza specifiche per cui è concessa la licenza, perché la licenza può essere parziale (solo alcune classi) mentre il licenziante mantiene altre classi. Il modello su forms-legal.com include tabella interattiva delle classi di Nizza per selezionare le classi applicabili. Durata: termine iniziale in anni, condizioni di rinnovo automatico o negoziato, condizioni di recesso anticipato da parte di ciascuna delle parti con preavviso scritto. Corrispettivo: struttura delle royalty con percentuale sul netto fatturato, definizione esatta della base di calcolo e delle deduzioni ammissibili (resi verificabili, sconti documentati, IVA, dazi doganali), minimo garantito annuale in euro come soglia minima indipendente dalle vendite, periodicità di rendicontazione trimestrale o semestrale, pagamento entro X giorni dal ricevimento della rendicontazione, diritto di audit del licenziante tramite revisore indipendente con preavviso minimo. Clausola di controllo qualità obbligatoria ex art. 23, c. 4 CPI: standard qualitativi minimi dei prodotti o servizi con specifiche dettagliate, diritto di ispezione periodica del licenziante presso i siti produttivi o di erogazione del servizio, obbligo di approvazione preventiva dei materiali promozionali prima della loro pubblicazione, obbligo di rispettare il manuale del brand (brand book) del licenziante, diritto del licenziante di richiedere il ritiro immediato dei prodotti non conformi dal mercato. Obblighi specifici del licenziatario: obbligo di sfruttamento effettivo del marchio nel territorio per evitare la decadenza da non uso quinquennale ex art. 24 CPI, rispetto assoluto degli standard qualitativi, obbligo di segnalare prontamente al licenziante le contraffazioni del marchio rilevate nel territorio, divieto di modificare il marchio o di depositare marchi simili che possano creare confusione. Sublicenza: consentita o vietata, con o senza consenso preventivo scritto del licenziante caso per caso. Trascrizione UIBM: quale parte richiede la trascrizione telematica sul Portale UIBM, entro quale termine dalla firma, chi anticipa le tasse di trascrizione. Manleva: il licenziante garantisce la titolarità e la validità del marchio e manleva il licenziatario da ogni pretesa di terzi anteriore alla firma. Effetti della cessazione: cessazione immediata dell'uso, periodo di sell-off concordato per le scorte, obbligo di rimuovere il marchio da tutti i canali digitali e fisici, distruzione o restituzione dei materiali con marchio, cessazione delle sublicenze dipendenti. Legge italiana applicabile e Tribunale delle Imprese competente per foro esclusivo.
Come compilare il tuo Contratto di Licenza di Marchio
Per compilare correttamente il contratto di licenza di marchio in Italia, seguire questa procedura step-by-step con attenzione ai requisiti imperativi del CPI. Fase preparatoria prima della firma: (1) richiedere la visura aggiornata del marchio all'UIBM (Portale uibm.gov.it, sezione 'Banca dati marchi') o all'EUIPO (eSearch plus) per verificare validità attuale, classi di Nizza protette, data di scadenza del rinnovo decennale, titolarità registrata e assenza di trascrizioni pregiudiziali (licenze esclusive preesistenti, pegni, sequestri); (2) valutare la reputazione del marchio e accertare se gode di status di marchio rinomato ex art. 20, c. 1, lett. c, CPI, che estende la protezione a settori merceologici diversi da quelli registrati; (3) verificare l'esistenza di accordi di distribuzione esclusiva o franchising già in essere nel territorio di interesse che potrebbero limitare la nuova licenza; (4) definire con precisione gli standard qualitativi minimi richiesti per adempiere in modo sostanziale all'obbligo imperativo dell'art. 23, c. 4 CPI — una clausola meramente formale rischia di non essere considerata sufficiente dal giudice; (5) verificare i profili antitrust se le parti hanno quote di mercato significative, per accertare la compatibilità con il TTBER (Reg. UE 316/2014) e la L. 287/1990 gestita dall'AGCM. Compilazione del modello: inserire i dati identificativi completi delle parti; copiare fedelmente i dati del marchio dalla visura UIBM o EUIPO per evitare errori che renderebbero la trascrizione invalida; selezionare il tipo di licenza con indicazione precisa dell'esclusività; definire territorio e classi di Nizza con precisione; strutturare il corrispettivo con percentuale di royalty, base di calcolo analitica, minimo garantito in cifra assoluta, periodicità di rendicontazione; redigere la clausola di controllo qualità con meccanismi concreti e verificabili (ispezioni, approvazione campioni, brand book allegato); disciplinare la sublicenza; inserire l'obbligo di trascrizione UIBM con termine massimo di 30 giorni dalla firma e attribuzione delle spese; inserire la clausola di manleva del licenziante per pretese di terzi anteriori. Firma: scrittura privata con firma autografa o digitale qualificata; per marchi di elevato valore, la firma autenticata da notaio agevola la trascrizione UIBM e fornisce data certa opponibile ai terzi. Dopo la firma: presentare domanda di trascrizione telematica all'UIBM tramite il Portale UIBM entro il termine contrattuale; comunicare agli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'esistenza del marchio e della licenza per le operazioni di sequestro doganale di merce contraffatta alle frontiere (registro delle dogane UIBM); consegnare al licenziatario il brand book completo con le linee guida d'uso del marchio per garantire la coerenza del brand.
Requisiti legali per Contratto di Licenza di Marchio
Il contratto di licenza di marchio in Italia è soggetto ai seguenti requisiti normativi imperativi derivanti dal D.Lgs. 30/2005 (CPI), dal Codice Civile e dalla normativa europea, che non possono essere derogati nemmeno con accordo esplicito delle parti. Obbligo di controllo qualità (art. 23, c. 4 CPI): la licenza di marchio deve prevedere il controllo del licenziante sulle caratteristiche dei prodotti o servizi del licenziatario; questa è una norma imperativa, la cui violazione comporta la nullità assoluta della licenza e, se persistente, la decadenza del marchio per decettività (art. 14, c. 2 CPI) — l'unico caso in cui una norma contrattuale mancante può portare alla perdita del diritto di proprietà industriale del licenziante. Trascrizione UIBM per l'opponibilità ai terzi (art. 138 CPI): la licenza non trascritta è valida tra le parti ma non vincola terzi in buona fede, compresi i creditori del licenziante che procedano esecutivamente sul marchio e i successivi acquirenti del marchio in buona fede; la trascrizione si effettua telematicamente tramite il Portale UIBM con presentazione di copia dell'atto e pagamento delle tasse aggiornate. Divieto di decettività post-licenza (artt. 14, c. 2 e 23, c. 1 CPI): il marchio non deve diventare idoneo a ingannare il pubblico sulle caratteristiche essenziali dei prodotti o servizi in conseguenza della licenza; se il licenziatario abbassa la qualità in modo sistematico, il marchio può essere dichiarato decaduto dal Tribunale delle Imprese su domanda di qualsiasi interessato. Rinnovo decennale del marchio (art. 15 CPI): il licenziante rimane responsabile del rinnovo del marchio ogni 10 anni durante la licenza; il contratto deve disciplinare chi sostiene le spese di rinnovo e prevedere l'obbligo del licenziante di notificare al licenziatario la scadenza imminente. Norme antitrust europee (TTBER Reg. UE 316/2014; L. 287/1990 — AGCM): le licenze esclusive di marchio combinate con restrizioni territoriali possono presentare profili anticoncorrenziali se le parti hanno quote di mercato superiori alle soglie di sicurezza del TTBER (20% per accordi tra concorrenti, 30% per accordi tra non concorrenti); le restrizioni hardcore (fissazione prezzi di rivendita, ripartizione mercati tra concorrenti) sono vietate in ogni caso. Doppia sottoscrizione per clausole vessatorie (art. 1341, c. 2 c.c.): limitazioni di responsabilità del licenziante, clausole di foro convenzionale esclusivo e penali di risoluzione devono essere specificamente approvate per iscritto con doppia firma separata dal licenziatario ai sensi dell'art. 1341, c. 2 c.c., pena l'inefficacia di tali clausole. Decadenza da non uso (art. 24 CPI): il marchio decade se non viene usato nel territorio per cinque anni consecutivi; il contratto deve prevedere l'obbligo del licenziatario di usare effettivamente il marchio nel territorio licenziato, perché la decadenza da non uso del licenziatario si ripercuote sul titolare che non può difendere il marchio nel territorio non usato.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Licenza di Marchio
Le insidie più frequenti nel contratto di licenza di marchio italiano rappresentano errori che possono determinare la nullità della licenza, la decadenza del marchio e la perdita degli investimenti commerciali del licenziatario. Omettere la clausola di controllo qualità o renderla meramente formale è l'errore più grave perché viola direttamente l'art. 23, c. 4 CPI: la licenza senza controllo qualità effettivo è nulla per norma imperativa, il che significa che il licenziatario non ha titolo per usare il marchio e il licenziante rischia la decadenza del marchio per decettività (art. 14, c. 2 CPI), perdendo definitivamente il proprio diritto di proprietà industriale. Non effettuare la trascrizione UIBM entro termini ragionevoli lascia la licenza inopponibile ai terzi in buona fede: in caso di cessione del marchio a un terzo ignaro della licenza non trascritta, il licenziatario perde tutti i diritti di uso senza diritto a risarcimento dal terzo acquirente in buona fede. Non verificare l'esistenza di licenze esclusive preesistenti nel territorio rende impossibile la concessione della nuova licenza nello stesso territorio e per le stesse classi, configurando un inadempimento contrattuale del licenziante fin dalla firma. Non prevedere un obbligo di sfruttamento effettivo del marchio da parte del licenziatario nel territorio, nelle licenze esclusive, rischia che il marchio decada per non uso quinquennale nel territorio licenziato (art. 24 CPI) senza che il licenziante possa difenderlo — perché è il licenziatario esclusivo che usa il marchio, non il licenziante. Strutturare royalty senza minimo garantito annuale espone il licenziante a proventi nulli se il licenziatario non commercializza attivamente, lasciandolo vincolato alla licenza esclusiva senza ricavi. Non disciplinare adeguatamente i diritti del licenziatario al termine della licenza, in particolare il periodo di sell-off per le scorte di magazzino e l'obbligo di rimozione del marchio dai canali digitali, genera contenziosi immediati alla cessazione con uso prolungato non autorizzato del marchio da parte del licenziatario. Non coordinare il contratto di licenza del marchio con il contratto di distribuzione o franchising sottostante crea incongruenze e vuoti normativi tra i due documenti, con rischio di interpretazioni contraddittorie in caso di controversia. Ignorare le implicazioni antitrust nelle licenze esclusive combinate con restrizioni territoriali, in particolare nei settori con alta concentrazione di mercato, rischia sanzioni dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) fino al 10% del fatturato mondiale della parte inadempiente e nullità delle clausole restrittive vietate.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Licenza di Marchio (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/intellectual-property/contratto-licenza-marchio
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}Domande frequenti
Il contratto di licenza di marchio in Italia è l'accordo con cui il titolare di un marchio registrato (licenziante) concede a un altro soggetto (licenziatario) il diritto di usare il marchio per prodotti o servizi determinati, in un territorio e per un periodo definiti, in cambio di un corrispettivo (royalty), mantenendo la titolarità del marchio ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/2005 (CPI). I tre principali tipi di licenza di marchio nel diritto italiano sono: (a) licenza esclusiva — il licenziante si impegna a non concedere altre licenze ad altri soggetti nello stesso territorio e per gli stessi prodotti/servizi; spesso il licenziante rinuncia egli stesso all'uso diretto del marchio nel territorio concesso; il licenziatario esclusivo ha la legittimazione attiva per agire contro i contraffattori (art. 122 CPI); (b) licenza non esclusiva — il licenziante può concedere la stessa licenza a più soggetti in parallelo e continuare a usare il marchio in prima persona; è la struttura tipica dei franchising e delle reti di distribuzione; (c) licenza unica — il licenziante può continuare a usare il marchio in prima persona ma si impegna a non concedere altri licenziatari (posizione intermedia tra esclusiva e non esclusiva). La scelta del tipo di licenza dipende dalla struttura commerciale: l'esclusiva è preferita dai licenziatari che intendono investire nel marchio; la non esclusiva è preferita dai licenzianti che vogliono massimizzare la penetrazione di mercato con più distributori.
Il controllo di qualità del licenziante nella licenza di marchio è un obbligo imposto dall'art. 23, c. 4 del D.Lgs. 30/2005 (CPI), che sancisce la nullità della licenza di marchio che non preveda il controllo del licenziante sulle caratteristiche dei prodotti o servizi del licenziatario. La ratio di questa norma è che il marchio è uno strumento di comunicazione che identifica l'origine commerciale e la qualità dei prodotti: se il licenziatario può usare il marchio su prodotti di qualità inferiore senza controllo, il marchio diventa ingannevole per i consumatori e può essere dichiarato decaduto per decettività (art. 14, c. 2 CPI). Nella pratica, la clausola di controllo qualità può essere strutturata in vari modi: standard qualitativi minimi definiti nel contratto (specifiche tecniche, certificazioni, materiali); diritto del licenziante di effettuare ispezioni periodiche presso i siti produttivi del licenziatario; obbligo del licenziatario di sottoporre campioni di prodotto all'approvazione preventiva del licenziante prima del lancio; obbligo di rispettare il manuale del brand (brand book) del licenziante; diritto del licenziante di richiedere il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi. Una clausola di controllo qualità generica o puramente formale (che non preveda meccanismi effettivi di verifica) potrebbe non essere considerata sufficiente e mettere a rischio la validità del marchio.
La trascrizione del contratto di licenza di marchio presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è l'adempimento previsto dall'art. 138 CPI (D.Lgs. 30/2005) che rende la licenza opponibile ai terzi. Senza trascrizione, la licenza è valida e vincolante tra le parti (licenziante e licenziatario), ma non è opponibile a soggetti terzi in buona fede: se il licenziante cedesse il marchio a un terzo ignaro della licenza, il terzo acquirente non sarebbe tenuto a rispettare la licenza non trascritta. La trascrizione è particolarmente importante per: (a) le licenze esclusive di lungo periodo in cui il licenziatario ha effettuato o prevede investimenti significativi; (b) le licenze che attribuiscono al licenziatario la legittimazione ad agire contro i contraffattori; (c) i franchising in cui la licenza del marchio è il cuore del rapporto commerciale. La domanda di trascrizione si presenta telematicamente all'UIBM tramite il Portale UIBM (uibm.gov.it), allegando estratto dell'atto di licenza o dichiarazione delle parti, con pagamento delle tasse di trascrizione. Per i marchi dell'Unione Europea, la trascrizione della licenza va richiesta all'EUIPO (e-Filing); per i marchi WIPO, all'OMPI.
La struttura del corrispettivo in una licenza di marchio italiano può assumere diverse forme, a seconda della natura del marchio, del settore commerciale e del rapporto tra le parti. Le strutture più comuni sono: (a) royalty percentuale sul fatturato netto — l'importo più diffuso, calcolato come percentuale (tipicamente 2-10%) delle vendite nette dei prodotti/servizi contraddistinti dal marchio, al netto di resi, sconti, IVA; (b) somma fissa annuale — un canone annuo predeterminato, preferito dal licenziante quando non vuole dipendere dalle performance commerciali del licenziatario; (c) minimo garantito annuale più royalty variabili — struttura ibrida: il licenziatario paga una royalty minima garantita (che il licenziante incassa indipendentemente dalle vendite) più una royalty variabile se le vendite superano la soglia di minimo; (d) lump sum una tantum — pagamento unico per l'intera durata della licenza, tipico per licenze di breve durata o per mercati di dimensioni ridotte e prevedibili. Il contratto deve stabilire: la base di calcolo (netto fatturato con deduzioni definite), la periodicità di rendicontazione e pagamento (trimestrale o semestrale), l'obbligo di rendicontazione accurata, il diritto di audit del licenziante, la clausola di interessi moratori per il ritardato pagamento ai sensi del D.Lgs. 231/2002 nei rapporti B2B.
La sublicenza del marchio — ossia la concessione, da parte del licenziatario, di una sub-licenza d'uso del marchio a un terzo — richiede sempre l'autorizzazione espressa del licenziante (titolare del marchio), salvo che il contratto di licenza non la preveda espressamente. Senza autorizzazione, la sublicenza è nulla e il licenziante può agire sia per violazione del contratto sia per contraffazione del marchio. Nelle strutture di franchising, la sublicenza è frequente: il franchisor (licenziante) concede al master franchisee (licenziatario principale) il diritto di sub-licenziare il marchio agli affiliati locali (sub-franchisee); il contratto deve regolare i termini di ciascuna sublicenza, garantire al licenziante il controllo qualità sulle attività degli affiliati, e prevedere meccanismi di responsabilità del master franchisee per le violazioni degli affiliati. La sublicenza crea una catena di licenze: licenziante → licenziatario → sub-licenziatario; se la licenza principale si risolve (per inadempimento o scadenza), la sublicenza dipendente si estingue automaticamente a meno che il sub-licenziatario non abbia diritti autonomamente tutelati dalla legge. Il contratto deve sempre specificare se la sublicenza è consentita e a quali condizioni, per evitare usi del marchio al di fuori del perimetro controllato dal licenziante con rischio di decadenza per decettività.
Alla scadenza o risoluzione del contratto di licenza di marchio, il licenziatario deve cessare immediatamente qualsiasi uso del marchio nei prodotti, nella pubblicità, nelle comunicazioni commerciali e nel materiale promozionale. L'uso del marchio dopo la cessazione della licenza configura contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 CPI e dà luogo a responsabilità civile e penale. Le questioni pratiche più delicate alla cessazione includono: (a) le scorte di magazzino — il contratto dovrebbe prevedere un periodo di sell-off (tipicamente 60-90 giorni dalla cessazione) durante il quale il licenziatario può vendere le scorte esistenti con il marchio; (b) i materiali promozionali — il licenziatario deve distruggere o restituire al licenziante tutti i materiali con il marchio (brochure, packaging, segnaletica, siti web); (c) i canali digitali — il licenziatario deve rimuovere il marchio da tutti i siti web, profili social e piattaforme digitali; (d) i sub-licenziatari — il licenziatario deve far cessare le sublicenze dipendenti; (e) la restituzione dei diritti di distribuzione — nel franchising, la cessazione della licenza richiede l'aggiornamento dei contratti di fornitura, dei sistemi informatici e del materiale di punto vendita. Le clausole di sopravvivenza del contratto (survival clauses) devono prevedere quali obblighi permangono dopo la cessazione: riservatezza, non concorrenza, rendicontazione delle royalty dell'ultimo periodo, risoluzione delle controversie pendenti.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modello italiano di atto di cessione del marchio registrato, conforme al Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) art. 23. Trasferisce la piena titolarità del marchio con garanzie di validità, impegno alla trascrizione presso l'UIBM e clausola di manleva.
Contratto di Licenza di Brevetto
Modello italiano di contratto di licenza di brevetto, conforme al D.Lgs. 30/2005 (CPI) artt. 63–65. Concede al licenziatario il diritto di sfruttare un brevetto per invenzione dietro pagamento di royalty, definendo esclusività, territorio, durata e obblighi di utilizzo.
Contratto di Licenza d'Uso di Opera
Modello italiano di contratto di licenza d'uso di opera dell'ingegno, conforme alla Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), artt. 12–19, 107–114. Concede al licenziatario diritti di sfruttamento dell'opera per uno specifico scopo, durata e territorio, preservando la titolarità dell'autore e i diritti morali inalienabili.
Contratto di Sviluppo con Cessione della Proprietà Intellettuale
Modello italiano di contratto di sviluppo software su commissione con cessione integrale della proprietà intellettuale al committente, conforme alla L. 633/1941 artt. 64-bis ss. e al D.Lgs. 30/2005 (CPI) art. 65. Disciplina SAL, collaudo, garanzia sui vizi del software e trasferimento del codice sorgente.