Contratto di Consulenza Professionale
Codice Civile artt. 2229–2238; D.Lgs. 231/2002 (interessi di mora B2B)
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
ai sensi degli artt. 2229–2238 del Codice Civile
PREMESSE E PARTI CONTRAENTI
IL COMMITTENTE:
Denominazione: [Denominazione Committente]
Forma giuridica: [Forma Giuridica Committente]
Sede legale: [Sede Committente]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Partita Iva Committente]
Legale Rappresentante: [Legale Rappresentante Committente]
PEC: [Pec Committente]
IL CONSULENTE:
Nome / Denominazione: [Nome Consulente]
Partita IVA: [Partita Iva Consulente]
Albo professionale: [Albo Professionale] — N. iscrizione: [Numero Iscrizione Albo]
Sede / Studio: [Sede Studio]
PEC: [Pec Consulente]
Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano il presente Contratto di Consulenza Professionale.
Art. 1 — OGGETTO DELL'INCARICO
Il Committente affida al Consulente, che accetta, il seguente incarico di consulenza professionale: [Oggetto Consulenza].
La natura dell'obbligazione del Consulente è: [Obbligazione Mezzi Risultato]. In conformità all'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Consulente risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Art. 2 — MODALITÀ DI ESECUZIONE E AUTONOMIA DEL CONSULENTE
Il Consulente esegue la prestazione in piena autonomia organizzativa e professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Committente, nel rispetto dell'art. 2229 c.c. Luogo di esecuzione: [Luogo Esecuzione].
Il Consulente non è inserito nell'organizzazione aziendale del Committente e non è soggetto al suo potere direttivo. Qualsiasi indicazione del Committente sulle modalità di esecuzione ha natura di coordinamento funzionale e non di subordinazione.
Art. 3 — DURATA E DECORRENZA
Il presente contratto ha durata: [Durata Incarico]. L'incarico decorre dal [Data Inizio] e si concluderà il [Data Fine], salvo proroga concordata per iscritto tra le parti.
Art. 4 — COMPENSO, SPESE E TERMINI DI PAGAMENTO
Il compenso per la presente consulenza è pari a € [Importo Compenso] (al netto di IVA e ritenuta d'acconto), calcolato secondo la modalità: [Modalita Calcolo]. Tariffa oraria: € [Tariffa Oraria]/ora. Acconto alla firma: € [Acconto].
Le fatture emesse dal Consulente saranno saldate entro [Termini Pagamento Giorni] giorni dalla data di ricezione. In caso di ritardo, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (attuazione Direttiva 2011/7/UE), maturano automaticamente interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, nonché il rimborso forfettario delle spese di recupero pari a € 40 per ogni fattura scaduta. Rimborso spese documentate: [Rimborso Spese].
Art. 5 — RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Clausola di riservatezza: [Clausola Riservatezza]. Il Consulente si obbliga a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni riservate del Committente (know-how, dati finanziari, liste clienti, strategie) acquisite nell'esecuzione dell'incarico, ai sensi degli artt. 98–99 del D.Lgs. 30/2005 (CPI). L'obbligo di riservatezza permane per 5 anni dalla cessazione del contratto.
Trattamento dati per conto del Committente: [Trattamento Dati Per Conto]. Ove il Consulente tratti dati personali per conto del Committente, le parti stipuleranno apposito Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), da allegarsi al presente contratto.
Art. 6 — PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
La titolarità degli elaborati prodotti nell'esecuzione del presente incarico (relazioni, modelli, documenti, software, banche dati) è attribuita come segue: [Titolarita Elaborati], ai sensi degli artt. 107–110 della L. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore). I diritti morali di paternità e integrità dell'opera rimangono in capo al Consulente ex art. 20 LDA, indipendentemente dalla cessione dei diritti patrimoniali.
Art. 7 — RECESSO E RISOLUZIONE
Ciascuna parte può recedere dal presente contratto con preavviso scritto di [Preavviso Recesso Giorni] giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata A/R. Il recesso del Committente non pregiudica il diritto del Consulente al compenso per le attività già svolte (art. 2237 c.c.). In caso di recesso per giusta causa, il termine di preavviso non è dovuto.
Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di: mancato pagamento del compenso oltre 60 giorni dalla scadenza; violazione degli obblighi di riservatezza; comportamento gravemente contrario alla deontologia professionale dell'ordine di appartenenza del Consulente.
Art. 8 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso connessa, le parti eleggono come foro esclusivamente competente il [Foro Principale], con approvazione specifica della presente clausola ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
FIRME E APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE ONEROSE
[Luogo Firma], [Data Firma]
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., le parti approvano specificatamente le seguenti clausole: Art. 5 (riservatezza post-contrattuale), Art. 7 (clausola risolutiva espressa), Art. 8 (foro convenzionale).
IL COMMITTENTE: [Denominazione Committente]
Firma: _________________________ Data: _________________________
IL CONSULENTE: [Nome Consulente]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Committente
________________
Signature
Consulente
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Consulenza Professionale?
Il Contratto di Consulenza Professionale in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile artt. 2229–2238; D.Lgs. 231/2002.
Nell'ambito della consulenza professionale italiana, si distingue tra: professionisti ordinistici (iscritti ad albi: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, psicologi, notai) — il cui incarico è regolato dagli artt. 2229–2238 c.c. e dalle norme dell'ordine di appartenenza; e consulenti non ordinistici (consulenti di management, formatori, marketing strategist, IT consultant, coach aziendali) — che operano come lavoratori autonomi con partita IVA ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d'opera) o, se organizzati in forma d'impresa, come appaltatori ex artt. 1655–1677 c.c.
L'obbligazione tipica del consulente professionale è di mezzi (o di diligenza): il professionista si obbliga a impiegare la propria competenza professionale con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'incarico (art. 1176, comma 2, c.c.), rispondendo del risultato negativo solo in caso di negligenza professionale. Eccezionalmente, per problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità del professionista è limitata ai casi di dolo e colpa grave (art. 2236 c.c.). La piattaforma forms-legal.com offre un modello professionale di Contratto di Consulenza aggiornato alle norme italiane vigenti, compresa la disciplina degli interessi di mora nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) e le clausole sulla titolarità degli elaborati.
Quando serve Contratto di Consulenza Professionale?
Il Contratto di Consulenza Professionale in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un'azienda, un ente o un privato si avvale di un professionista esterno per attività specialistiche che richiedono competenze non presenti internamente all'organizzazione.
Alcune situazioni tipiche: incarico a un avvocato per la gestione di un contenzioso o la redazione di contratti; consulenza strategica di un commercialista per la ristrutturazione aziendale o la pianificazione fiscale; progettazione tecnica affidata a un ingegnere o a un architetto per un intervento edilizio; consulenza di marketing digitale per il lancio di un nuovo prodotto; formazione manageriale da parte di un coach o di un formatore aziendale; consulenza IT per l'implementazione di sistemi ERP o CRM; supporto di un consulente del lavoro per la gestione delle risorse umane e dei rapporti sindacali.
Il contratto scritto è indispensabile per: definire con precisione l'oggetto dell'incarico ed evitare controversie sul perimetro del servizio; stabilire il compenso e i termini di pagamento con richiamo al D.Lgs. 231/2002 (interessi moratori automatici nelle transazioni B2B); disciplinare la titolarità degli elaborati prodotti (report, modelli, codice software) e la riservatezza delle informazioni aziendali; regolare le condizioni di recesso e di risoluzione del contratto in caso di inadempimento; rispettare gli obblighi informativi previsti dall'art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) circa l'obbligo di preventivo scritto al cliente.
Il contratto di consulenza professionale e' necessario anche per le consulenze una tantum di importo elevato, dove la documentazione scritta protegge entrambe le parti in caso di contestazione sul perimetro dell'incarico, sul compenso concordato e sulle responsabilita per i risultati ottenuti, specialmente quando il consulente opera in maniera autonoma senza supervisione diretta da parte del committente.
Cosa includere nel tuo Contratto di Consulenza Professionale
Il Contratto di Consulenza Professionale in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere giuridicamente valido e operativamente efficace.
**Identificazione completa delle parti**: per il committente — denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA, numero REA presso la Camera di Commercio, PEC, legale rappresentante; per il consulente — nome e cognome (o ragione sociale se professionista associato), partita IVA, albo professionale e numero di iscrizione (se professionista ordinistico), sede dello studio, PEC, estremi della polizza assicurativa professionale.
**Oggetto dell'incarico determinato** (art. 1346 c.c.): descrizione precisa e circostanziata delle attività di consulenza affidate, con specificazione della natura dell'obbligazione (di mezzi o di risultato) e, ove applicabile, degli obiettivi specifici da perseguire. L'indeterminatezza dell'oggetto può causare la nullità del contratto.
**Durata e modalità di esecuzione**: data di inizio e termine dell'incarico (a tempo determinato, a progetto, continuativo); luogo di esecuzione (sede del committente, studio del consulente, in modalità agile); autonomia del consulente nell'organizzazione del proprio lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.
**Compenso e pagamento**: importo del compenso (forfait, tariffa oraria, per fasi/SAL); modalità di calcolo e rendicontazione (time sheet, report attività); termini di pagamento con richiamo al D.Lgs. 231/2002 (max 30 giorni dalla fattura; interessi moratori automatici BCE + 8 punti + € 40 forfettari per ogni fattura scaduta); indicazione dell'IVA (22% ordinaria) e dell'eventuale ritenuta d'acconto (20%, art. 25 D.P.R. 600/1973); rimborso spese documentate.
**Riservatezza e titolarità degli elaborati**: obbligo del consulente di mantenere la riservatezza sulle informazioni aziendali del committente (know-how, dati, strategie) durante e dopo il contratto; clausola sulla titolarità degli elaborati prodotti (cessione dei diritti patrimoniali d'autore al committente ex artt. 107–110 LDA o licenza d'uso; con indicazione che i diritti morali rimangono in capo al consulente ex art. 20 LDA). forms-legal.com include nel modello una clausola di riservatezza conforme agli artt. 98–99 del D.Lgs. 30/2005 (CPI) per la tutela del know-how aziendale.
**Recesso e risoluzione**: preavviso di recesso (art. 2237 c.c. per i professionisti ordinistici, libera pattuizione per gli altri); clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) per specifici inadempimenti; penale per ritardo (art. 1382 c.c.); eventuale clausola di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 come condizione preventiva al contenzioso; legge applicabile italiana e foro competente.
Come compilare il tuo Contratto di Consulenza Professionale
Per compilare correttamente il Contratto di Consulenza Professionale in Italia utilizzando il modello disponibile su forms-legal.com, seguire questi passaggi.
**Dati del committente**: inserire la denominazione completa, la sede legale, la partita IVA, il numero REA presso la Camera di Commercio e la PEC. Il legale rappresentante che firma deve avere i poteri di firma risultanti dalla visura camerale aggiornata.
**Dati del consulente**: per i professionisti iscritti ad albo (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.), indicare l'ordine di appartenenza, il numero di iscrizione e gli estremi della polizza assicurativa professionale. Il D.L. 138/2011 (conv. L. 148/2011) e le norme dei singoli ordini professionali impongono agli iscritti di indicare i dati della polizza nei contratti con i clienti.
**Oggetto dell'incarico**: descrivere in modo preciso e dettagliato le attività di consulenza affidate, evitando formulazioni generiche. Specificare se l'obbligazione è di mezzi (il consulente si impegna a operare diligentemente) o di risultato (il consulente garantisce il raggiungimento di un obiettivo specifico). La natura dell'obbligazione determina il regime di responsabilità applicabile (art. 2236 c.c. per i professionisti ordinistici).
**Compenso e fatturazione**: indicare l'importo del compenso e la modalità di calcolo (forfait totale, tariffa oraria con stima delle ore, compenso per fasi). Specificare se il compenso è al netto o al lordo di IVA e ritenuta d'acconto. Inserire i termini di pagamento con richiamo al D.Lgs. 231/2002 per attivare automaticamente gli interessi moratori in caso di ritardo.
**Clausola di riservatezza**: selezionare la durata dell'obbligo di riservatezza (durante il contratto e per un periodo successivo, di norma 2–5 anni) e le categorie di informazioni riservate (dati finanziari, liste clienti, strategie commerciali, know-how tecnico).
**Firme**: il contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Le clausole onerose (limitazioni di responsabilità, foro convenzionale, penali) richiedono doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
Requisiti legali per Contratto di Consulenza Professionale
Il Contratto di Consulenza Professionale in Italia deve rispettare una serie di requisiti giuridici essenziali previsti dal Codice Civile, dalla normativa professionale e dalla disciplina fiscale.
Forma del contratto (art. 2229 c.c.): la forma scritta non è richiesta ad substantiam per la validità del contratto, che può concludersi anche verbalmente. Tuttavia, la forma scritta è necessaria ad probationem (per la prova in giudizio) e rappresenta una tutela fondamentale per entrambe le parti. Per le professioni ordinistiche (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.), l'art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) impone l'obbligo di preventivo scritto al cliente, con indicazione del compenso previsto o dei criteri per la sua determinazione.
Obbligo di iscrizione all'albo (art. 2229 c.c.): per le professioni protette (regolamentate per legge), l'esercizio senza iscrizione all'albo è reato ex art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione). Il contratto concluso da un professionista non iscritto all'albo può essere annullabile.
D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento): nei contratti B2B, i termini di pagamento sono al massimo 30 giorni dalla fattura (o 60 giorni nei settori speciali); gli interessi moratori maturano automaticamente al tasso BCE + 8 punti; il creditore ha diritto al rimborso forfettario di € 40 per spese di recupero.
Trattamento dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003): se il consulente tratta dati personali del committente o di suoi clienti nell'esecuzione dell'incarico, deve essere nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 con apposito atto scritto.
D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) artt. 9-10: impone ai professionisti ordinistici l'obbligo di fornire al cliente, prima della conclusione del contratto, un preventivo scritto di massima sulla parcella o sui criteri per la sua determinazione, nonche informazioni sulle condizioni della polizza professionale obbligatoria. D.Lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria): per alcune categorie di controversie la mediazione e' condizione di procedibilita dell'azione giudiziaria; il contratto di consulenza relativo a tali materie dovrebbe prevedere espressamente il tentativo di mediazione davanti a un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia prima del ricorso al Tribunale. D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio): i professionisti ordinistici (avvocati, commercialisti, notai, revisori) sono soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e devono effettuare l'adeguata verifica del cliente (KYC) e segnalare le operazioni sospette all'UIF (Unita di Informazione Finanziaria) presso la Banca d'Italia. Il contratto di consulenza deve prevedere la raccolta dei documenti identificativi necessari per l'adeguata verifica.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Consulenza Professionale
Il Contratto di Consulenza Professionale in Italia è frequentemente redatto in modo carente, con conseguenze giuridiche, fiscali e previdenziali rilevanti. Questi sono gli errori più comuni.
Oggetto generico o indeterminato: un contratto che descrive l'incarico in termini vaghi (es. 'consulenza aziendale') non consente di determinare il perimetro del servizio, espone a controversie sul compenso dovuto e, nei casi estremi, può configurare nullità per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.). La descrizione dell'incarico deve essere sufficientemente specifica da permettere al Giudice del Lavoro o al Tribunale di valutare se e in che misura il consulente ha adempiuto.
Mancata regolazione della titolarità degli elaborati: senza un'espressa clausola di cessione, il consulente rimane titolare dei diritti patrimoniali d'autore sugli elaborati prodotti (relazioni, modelli, software, banche dati) ai sensi della L. 633/1941 (LDA). Il committente che utilizza tali elaborati senza titolo può essere esposto ad azioni per violazione del diritto d'autore.
Absenza di richiamo al D.Lgs. 231/2002: il diritto agli interessi moratori automatici e ai € 40 forfettari spetta per legge nelle transazioni B2B, ma il mancato richiamo può generare contestazioni in sede di recupero credito.
Riqualificazione come lavoro subordinato: un contratto che prevede orario fisso, luogo di lavoro imposto, retribuzione mensile fissa e assenza di rischio economico del consulente può essere riqualificato come lavoro subordinato dal Giudice del Lavoro, con oneri previdenziali (INPS) e fiscali (IRPEF) a carico del committente.
Mancata nomina a Responsabile del trattamento GDPR: quando il consulente tratta dati personali dei clienti del committente nell'esercizio dell'incarico, l'assenza di nomina ex art. 28 Reg. UE 2016/679 espone il committente a sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Polizza professionale non menzionata: per i professionisti ordinistici, la mancata menzione degli estremi della polizza professionale nel contratto viola l'art. 5 del D.L. 138/2011 (conv. L. 148/2011). Clausola di non concorrenza troppo ampia: imporre al consulente divieti di concorrenza post-contratto senza limiti di durata e territorio rende la clausola nulla per eccessiva limitazione della liberta professionale ex art. 2596 c.c. (max 5 anni). Compenso non conforme ai parametri ministeriali: per avvocati (D.M. 55/2014), ingegneri e architetti (D.M. 17/06/2016) i parametri ministeriali sono riferimento per la liquidazione giudiziale del compenso; parcelle inferiori senza accordo scritto specifico possono essere integrate dal Giudice. Mancata gestione del conflitto di interessi: i professionisti ordinistici sono tenuti a dichiarare preventivamente al cliente qualsiasi situazione di conflitto di interessi (es. l'avvocato che assiste entrambe le parti in una negoziazione, il commercialista che certifica i bilanci di un'azienda di cui e' anche amministratore); la mancata disclosure e' illecito disciplinare presso l'ordine professionale competente. Omessa nomina a Responsabile del trattamento GDPR: quando il consulente accede ai dati personali del committente nell'esecuzione dell'incarico, l'assenza della nomina ex art. 28 Reg. UE 2016/679 espone il committente a sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Contratto di Consulenza Professionale (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/services/contratto-consulenza-professionale
"Contratto di Consulenza Professionale (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/services/contratto-consulenza-professionale.
@misc{formslegal-contratto-consulenza-professionale,
author = {{Forms Legal}},
title = {Contratto di Consulenza Professionale (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/services/contratto-consulenza-professionale}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La distinzione tra il Contratto di Consulenza Professionale in Italia e il contratto di lavoro subordinato è fondamentale e ha conseguenze giuridiche, fiscali e previdenziali molto rilevanti. Il consulente professionale (art. 2229 e ss. c.c.) opera in piena autonomia organizzativa, senza vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del committente, con orari autoprodotti e strumenti propri o concordati. Il lavoratore subordinato, invece, è inserito nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro ed è soggetto al suo potere direttivo, di controllo e disciplinare ex art. 2094 c.c. La Corte di Cassazione ha elaborato nel tempo numerosi criteri per distinguere le due fattispecie (cd. indici rivelatori della subordinazione): orario fisso imposto, luogo di lavoro determinato dal datore, assenza di rischio economico in capo al prestatore, integrazione strutturale nell'organizzazione del committente. Un contratto di consulenza che maschera in realtà un rapporto di lavoro subordinato può essere riqualificato d'ufficio dal Giudice del Lavoro, con conseguente applicazione di tutte le tutele del diritto del lavoro (TFR, contributi INPS, ferie, malattia) e sanzioni amministrative per il committente ai sensi del D.Lgs. 81/2015. Anche la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co., art. 409, n. 3, c.p.c.) si distingue dalla consulenza professionale per la sua natura parasubordinata e la continuità della prestazione.
Il Contratto di Consulenza Professionale in Italia dà tipicamente luogo a un'obbligazione di mezzi, non di risultato: il consulente si obbliga a svolgere la propria attività professionale con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'incarico (art. 1176, comma 2, c.c.) e, nel caso di attività che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.). Questo significa che il consulente non garantisce il raggiungimento di un determinato risultato pratico (es. una sentenza favorevole per l'avvocato, un'azienda risanata per il consulente d'impresa), ma si impegna a impiegare le migliori competenze professionali disponibili per perseguire l'obiettivo concordato. Tuttavia, le parti possono convenzionalmente qualificare in modo diverso l'obbligazione: alcuni incarichi di consulenza (es. progettazione di un software, redazione di un documento specifico) possono essere strutturati come obbligazioni di risultato, con conseguente diverso regime di responsabilità. In ogni caso, il consulente risponde per inosservanza dei normali obblighi di diligenza professionale, e la polizza assicurativa professionale è lo strumento di tutela principale per il committente in caso di danno da negligenza professionale. Alcuni ordini professionali italiani (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti) impongono l'obbligo di polizza professionale per l'iscrizione all'albo.
Nel Contratto di Consulenza Professionale tra imprenditori o professionisti (transazioni commerciali B2B), il D.Lgs. 231/2002 (attuazione della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento) disciplina gli interessi moratori in modo automatico e inderogabile in senso sfavorevole al creditore. In assenza di diversa pattuizione, il termine legale di pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (60 giorni se il debitore è una pubblica amministrazione o in specifici settori). Decorso inutilmente tale termine senza che il committente abbia effettuato il pagamento, il consulente matura automaticamente — senza necessità di messa in mora (art. 1219 c.c.) — interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali (tasso pubblicato semestralmente dalla Banca d'Italia e dall'AGCM). Oltre agli interessi moratori, il consulente ha diritto al rimborso forfettario delle spese di recupero del credito nella misura di € 40 per ogni fattura non pagata, nonché al rimborso delle ulteriori spese di recupero documentate che eccedano tale importo forfettario (art. 6 D.Lgs. 231/2002). Queste tutele si applicano automaticamente anche senza richiamo esplicito nel contratto, ma è buona prassi citarle espressamente per evitare contestazioni.
La titolarità degli elaborati prodotti dal consulente nell'esecuzione dell'incarico è una delle questioni più delicate del Contratto di Consulenza Professionale in Italia e deve essere regolata espressamente nel contratto, in assenza di norme di legge che ne determinino automaticamente l'attribuzione. Per quanto riguarda i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte (relazioni, elaborati grafici, testi, codice software, banche dati), la L. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore) attribuisce originariamente la titolarità all'autore (il consulente), con l'eccezione delle opere create da dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni (art. 12-bis LDA) — eccezione che non si applica ai lavoratori autonomi. Pertanto, senza una clausola contrattuale di cessione, il consulente rimane titolare dei diritti patrimoniali d'autore sugli elaborati prodotti. Il contratto può prevedere: a) cessione integrale dei diritti patrimoniali d'autore al committente (art. 107 LDA, deve essere per iscritto; i diritti morali di paternità e integrità dell'opera rimangono comunque in capo al consulente ex art. 20 LDA); b) licenza d'uso al committente, con il consulente che mantiene la titolarità; c) che gli elaborati siano strumento dell'incarico e il consulente li ritenga coperti da riservatezza anche dopo la cessazione. Diverso è il discorso per invenzioni brevettabili prodotte su commissione (art. 65 D.Lgs. 30/2005, CPI): spettano di norma al committente, salvo diversa pattuizione, se l'incarico era specificamente rivolto all'attività inventiva.
Per il Contratto di Consulenza Professionale in Italia, la regola generale è la seguente. L'imposta di registro: il contratto di consulenza è soggetto a imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso (art. 5 D.P.R. 131/1986), cioè quando il contratto viene depositato presso la cancelleria di un Tribunale o di altra autorità nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo. Non è necessaria la registrazione preventiva all'Agenzia delle Entrate. L'imposta di bollo: la marca da bollo (€ 16 ogni 4 facciate o 100 righe di testo) è dovuta sulle scritture private non soggette ad IVA quando vengono formate o utilizzate in Italia. Tuttavia, se il contratto è soggetto ad IVA — come avviene quando entrambe le parti hanno partita IVA e il contratto riguarda una prestazione commerciale — la marca da bollo non è dovuta sulle copie tenute dalle parti. È invece dovuta in caso d'uso in giudizio. La fattura del consulente con partita IVA è soggetta a IVA al 22% (salvo regimi speciali) e, se il consulente è iscritto a cassa di previdenza professionale, alla ritenuta d'acconto del 20% da parte del committente (art. 25 D.P.R. 600/1973) da versare all'Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo. La firma digitale ex art. 20 D.Lgs. 82/2005 (CAD) è equivalente alla sottoscrizione autografa e consente la conclusione del contratto per via telematica.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Contratto di Prestazione di Servizi (Generico B2B)
Modello completo di Contratto di Prestazione di Servizi per rapporti B2B tra imprese italiane. Disciplina la fornitura continuativa o spot di servizi con corrispettivo, livelli di servizio (SLA), penali per ritardo, interessi di mora D.Lgs. 231/2002 e clausole GDPR, in conformità agli artt. 1655–1677 del Codice Civile (appalto di servizi).
Regolamento Aziendale Interno
Modello completo di Regolamento Aziendale Interno per aziende italiane. Stabilisce le norme di comportamento dei dipendenti, l'utilizzo degli strumenti aziendali, le sanzioni disciplinari e le procedure di contestazione, in conformità all'art. 2104 c.c. e allo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
Accordo di Riservatezza (NDA) per Know-How e Segreti Industriali
Modello di Accordo di Riservatezza (NDA) per la protezione di informazioni riservate, know-how tecnologico e segreti industriali in Italia, ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) e del Reg. UE 2016/679 (GDPR).