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Regolamento Aziendale Interno

Regolamento Aziendale Interno

Codice Civile artt. 2104–2106; L. 300/1970 artt. 4 e 7

ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

Art. 1 — DATORE DI LAVORO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Aziendale Interno è adottato da:

Ragione sociale: [Ragione Sociale]

Sede legale: [Sede Legale]

Codice Fiscale / Partita IVA: [Partita Iva]

Legale Rappresentante: [Legale Rappresentante]

Il presente Regolamento si applica a tutte le unità produttive dell'azienda: [Unita Produttive]

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile: [Ccnl Applicabile]

Art. 2 — ORARIO DI LAVORO E PRESENZE

L'orario ordinario di lavoro è il seguente: [Orario Settimanale].

Le presenze sono rilevate mediante: [Modalita Presenze]. I lavoratori sono tenuti a timbrare regolarmente l'entrata e l'uscita. Ritardi e uscite anticipate non autorizzate devono essere comunicate tempestivamente al responsabile diretto.

Le ferie, i permessi e i congedi devono essere richiesti con congruo anticipo secondo le procedure aziendali e le disposizioni del CCNL applicabile. In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve darne comunicazione all'azienda entro l'inizio del proprio orario di lavoro e trasmettere il certificato medico nei termini di legge.

Art. 3 — LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Lavoro agile attivato: [Smart Working Previsto]. Ove attivato, il lavoro agile è disciplinato dalla L. 81/2017 (artt. 18–23) e dall'accordo individuale stipulato per iscritto tra azienda e lavoratore, depositato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I lavoratori in modalità agile sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità concordate, il diritto alla disconnessione al di fuori di esse e le misure di sicurezza informatica indicate dall'azienda. Le norme disciplinari del presente Regolamento si applicano integralmente anche durante la prestazione in modalità agile.

Art. 4 — UTILIZZO DEGLI STRUMENTI AZIENDALI

Gli strumenti aziendali assegnati ai dipendenti comprendono: [Strumenti Assegnati].

Tali strumenti sono messi a disposizione esclusivamente per finalità lavorative. L'utilizzo personale è consentito solo in misura marginale e non deve interferire con le attività lavorative. È vietato installare software non autorizzati, accedere a siti web non pertinenti all'attività lavorativa, divulgare credenziali di accesso a terzi o utilizzare gli strumenti per attività illecite o lesive dell'immagine aziendale.

Accordo sindacale / autorizzazione INL per controllo a distanza: [Accordo Sindacale Controlli]. Nel rispetto dell'art. 4, comma 2, L. 300/1970, i lavoratori sono informati che l'azienda può effettuare controlli sugli strumenti di lavoro assegnati, secondo le modalità specificate nell'informativa privacy ai sensi degli artt. 13–14 del Reg. UE 2016/679.

Art. 5 — NORME DI CONDOTTA

I dipendenti sono tenuti a svolgere le proprie mansioni con diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto dell'art. 2104 c.c. e delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici.

Nei rapporti con colleghi, clienti e fornitori, i dipendenti devono mantenere un comportamento rispettoso e professionale, astenendosi da qualsiasi forma di discriminazione, molestia o violenza, in conformità al D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) e alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ove applicabile.

I dipendenti hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza su tutte le informazioni aziendali riservate, i segreti industriali e il know-how dell'azienda, ai sensi degli artt. 98–99 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 6 — CODICE DISCIPLINARE E SANZIONI

Tipologie di infrazione previste: [Gravita_infrazioni].

Le infrazioni disciplinari sono punite con sanzioni proporzionate alla loro gravità, fino alla sanzione massima di: [Sanzioni Massime].

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dell'art. 7 della L. 300/1970: il datore di lavoro contesta per iscritto l'addebito al lavoratore, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni scritte o orali entro 5 giorni di calendario dalla notifica della contestazione, con l'assistenza di un rappresentante sindacale. Il provvedimento disciplinare non può essere irrogato prima della scadenza di tale termine e deve essere comunicato per iscritto con adeguata motivazione.

Nessuna sanzione può essere irrogata per infrazioni non contemplate nel presente codice disciplinare, né in misura superiore a quella massima prevista dal CCNL [Ccnl Applicabile] applicabile.

Art. 7 — SICUREZZA SUL LAVORO

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, con particolare riferimento agli obblighi del lavoratore di cui all'art. 20 del medesimo Decreto: prendersi cura della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro; utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti; segnalare immediatamente al preposto o al datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e alle procedure di sicurezza aziendali.

Art. 8 — DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore in data [Data Decorrenza], previa affissione nell'apposita bacheca aziendale in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 300/1970.

Il Regolamento viene consegnato a ciascun dipendente all'atto dell'assunzione o, per i dipendenti già in servizio, alla data di adozione. La firma per presa visione non sostituisce l'affissione obbligatoria ma la integra.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al CCNL [Ccnl Applicabile], alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi applicabili in materia di lavoro.

APPROVAZIONE E FIRMA

[Luogo Approvazione], [Data Approvazione]

Il Datore di Lavoro / Legale Rappresentante:

[Ragione Sociale]

Rappresentato da: [Legale Rappresentante]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il dipendente dichiara di aver ricevuto copia del presente Regolamento Aziendale Interno e di averne preso visione.

Nome dipendente: _________________________

Firma: _________________________ Data: _________________________

Datore di Lavoro / Legale Rappresentante

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Regolamento Aziendale Interno?

Il Regolamento Aziendale Interno in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile art. 2104; L. 300/1970 art. 4 e 7.

Dal punto di vista pratico, il Regolamento Aziendale Interno comprende di norma: l'orario di lavoro e le modalità di rilevazione delle presenze; le norme sull'utilizzo degli strumenti aziendali (computer, telefoni, e-mail, internet, veicoli); le regole di comportamento all'interno e all'esterno dell'azienda nell'esercizio della funzione lavorativa; le procedure per le assenze, le ferie, i permessi e le malattie; le norme sulla riservatezza e sulla tutela delle informazioni aziendali riservate (segreto industriale e know-how tutelati dagli artt. 98–99 del D.Lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale); il codice disciplinare con l'elencazione delle infrazioni e delle relative sanzioni. Nelle aziende soggette al D.Lgs. 231/2001, il regolamento si integra con il Codice Etico e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231).

La piattaforma forms-legal.com mette a disposizione un modello professionale di Regolamento Aziendale Interno aggiornato alle più recenti norme italiane, compresa la disciplina del lavoro agile (L. 81/2017) e le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sul monitoraggio dei lavoratori. Il modello è compilabile online e scaricabile in formato PDF o DOCX, pronto per l'affissione e la distribuzione ai dipendenti. Il regolamento aziendale italiano costituisce un atto unilaterale del datore di lavoro vincolante per tutti i dipendenti che operano nell'unita produttiva, integrando il contratto individuale di lavoro senza necessita di accettazione espressa da parte del lavoratore.

Quando serve Regolamento Aziendale Interno?

Il Regolamento Aziendale Interno in Italia è necessario ogni volta che un datore di lavoro intenda disciplinare formalmente i comportamenti dei propri dipendenti ed esercitare il potere disciplinare in modo legalmente valido. Alcune situazioni concrete in cui il regolamento diventa indispensabile sono le seguenti.

Al momento dell'assunzione dei primi dipendenti: senza un regolamento affisso ex art. 7 L. 300/1970, nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata validamente, rendendo di fatto impossibile gestire infrazioni o comportamenti scorretti. Con l'introduzione di nuovi strumenti tecnologici — computer, smartphone aziendali, accesso a sistemi informatici, veicoli con GPS — il regolamento deve disciplinare le modalità di utilizzo e i controlli consentiti, nel rispetto dell'art. 4 L. 300/1970 e del GDPR (Reg. UE 2016/679). In caso di avvio dello smart working (lavoro agile, L. 81/2017), il regolamento deve essere aggiornato o integrato con specifiche norme sull'orario di reperibilità, il diritto alla disconnessione e le misure di sicurezza informatica nel luogo scelto dal lavoratore.

Il regolamento è altresì necessario in occasione di rinnovi contrattuali o di variazioni organizzative rilevanti (fusioni, acquisizioni, cambi di sede), nonché ogni volta che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile venga rinnovato e contenga nuove previsioni disciplinari. Le aziende che adottano il Modello 231 devono dotarsi di un regolamento coerente con il Codice Etico aziendale e con le procedure previste dall'Organismo di Vigilanza (OdV).

Il regolamento deve essere aggiornato anche quando l'azienda adotta nuove tecnologie di controllo dei dipendenti (videosorveglianza, geolocalizzazione, badge elettronici) soggette all'accordo sindacale o all'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 4 L. 300/1970, come modificato dall'art. 23 D.Lgs. 151/2015. L'omessa revisione del regolamento in tali circostanze rende inefficaci le clausole sui controlli tecnologici introdotte successivamente.

Cosa includere nel tuo Regolamento Aziendale Interno

Il Regolamento Aziendale Interno in Italia deve contenere determinati elementi essenziali per essere giuridicamente efficace e operativamente completo. Di seguito i principali.

**Identificazione delle parti e ambito di applicazione**: ragione sociale e sede legale del datore di lavoro; unità produttive o sedi cui il regolamento si applica; categorie di lavoratori destinatari (dipendenti a tempo indeterminato, determinato, apprendisti, somministrati ex D.Lgs. 81/2015).

**Orario di lavoro e presenze**: orario ordinario settimanale di riferimento; modalità di rilevazione delle presenze (badge, timbratura, sistema digitale); procedure per comunicare assenze, ritardi, permessi e ferie; norme sullo straordinario e sui riposi compensativi, nel rispetto del D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro).

**Utilizzo degli strumenti aziendali**: regole sull'uso di computer, smartphone, e-mail e accesso a internet durante l'orario di lavoro; divieto o limitazione dell'uso personale; modalità di monitoraggio consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 300/1970 previo accordo sindacale con RSU/RSA o autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per i sistemi di controllo a distanza; informativa sul trattamento dei dati personali dei lavoratori ex artt. 13–14 del Reg. UE 2016/679 e art. 88 GDPR.

**Codice di condotta e comportamenti vietati**: norme di comportamento nei confronti di colleghi, clienti e fornitori; divieto di molestie e discriminazioni (D.Lgs. 198/2006, Codice delle Pari Opportunità); conflitto di interessi; divieto di divulgazione di informazioni riservate (art. 98 D.Lgs. 30/2005, CPI) e di know-how aziendale.

**Codice disciplinare**: elencazione tassativa delle infrazioni (lievi, gravi, gravissime) e delle corrispondenti sanzioni (ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento disciplinare con o senza preavviso); procedura di contestazione ex art. 7 L. 300/1970 (contestazione scritta, termine di 5 giorni per le controdeduzioni, provvedimento motivato); rinvio al CCNL applicabile per le fattispecie non espressamente indicate.

**Sicurezza sul lavoro**: rimando al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex D.Lgs. 81/2008; obblighi del lavoratore in materia di sicurezza (art. 20 D.Lgs. 81/2008); procedure per la segnalazione di incidenti e quasi-incidenti.

**Disposizioni finali**: modalità di comunicazione e aggiornamento del regolamento; firma per presa visione del lavoratore; data di entrata in vigore; riferimento ai CCNL e agli accordi aziendali applicabili.

Come compilare il tuo Regolamento Aziendale Interno

Per compilare correttamente il Regolamento Aziendale Interno in Italia utilizzando il modello disponibile su forms-legal.com, seguire questi passaggi.

**Dati aziendali**: inserire la denominazione sociale completa, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda, nonché le unità produttive cui il regolamento si applica. Se l'azienda opera in più sedi, indicare se il regolamento è unico per tutte o se esistono appendici specifiche per singola unità.

**CCNL di riferimento**: indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile (es. CCNL Commercio, CCNL Metalmeccanici, CCNL Studi Professionali), poiché il regolamento deve integrarsi con le previsioni collettive senza peggiorarle (principio del favor praestatoris).

**Orario di lavoro**: specificare l'orario ordinario settimanale (di norma 40 ore ex art. 3, D.Lgs. 66/2003), la distribuzione giornaliera, le pause e le eventuali modalità di flessibilità oraria o smart working concordate.

**Policy sugli strumenti aziendali**: selezionare le categorie di strumenti forniti ai dipendenti (PC, smartphone, auto aziendale, badge) e indicare le modalità di utilizzo consentite e i controlli previsti. Verificare preventivamente di disporre dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione INL per i sistemi di controllo a distanza.

**Codice disciplinare**: completare l'elenco delle infrazioni e delle sanzioni partendo dalla base del CCNL e aggiungendo le specificità aziendali. Assicurarsi che le sanzioni siano graduate in modo proporzionale. Prima dell'applicazione di qualunque sanzione, il codice disciplinare deve essere affisso in azienda.

**Firma e pubblicazione**: una volta completato, il regolamento deve essere: 1) affisso in bacheca aziendale (luogo fisicamente accessibile a tutti i dipendenti); 2) consegnato a ciascun dipendente, che firma per presa visione; 3) trasmesso alle RSU/RSA presenti in azienda. Conservare le ricevute di presa visione nel fascicolo personale di ciascun lavoratore.

Errori comuni da evitare nel tuo Regolamento Aziendale Interno

Il Regolamento Aziendale Interno in Italia è spesso redatto in modo approssimativo, esponendo il datore di lavoro a rischi giuridici significativi. Questi sono gli errori più frequenti.

Omissione dell'affissione: il codice disciplinare non viene affisso in bacheca prima di irrogare sanzioni, rendendo queste ultime illegittime e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale competente. La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che la pubblicità ex art. 7 L. 300/1970 è condizione di validità delle sanzioni.

Controlllo a distanza senza accordo sindacale: l'installazione di sistemi GPS sui veicoli aziendali, il monitoraggio della navigazione internet o l'analisi delle e-mail dei dipendenti senza il preventivo accordo con RSU/RSA o l'autorizzazione INL costituisce violazione dell'art. 4 L. 300/1970, configurando anche una violazione del GDPR punibile dal Garante per la protezione dei dati personali.

Sanzioni sproporzionate o non previste: irrogare sanzioni più gravi di quelle contemplate dal CCNL applicabile o per infrazioni non elencate nel codice disciplinare pubblicato espone il datore a ricorsi del lavoratore e all'annullamento del provvedimento.

Mancata integrazione con la normativa sullo smart working: il regolamento non viene aggiornato quando l'azienda introduce il lavoro agile (L. 81/2017), lasciando privi di disciplina aspetti fondamentali come il diritto alla disconnessione, le fasce di reperibilità e le misure di sicurezza informatica.

Assenza di clausola sul segreto professionale: omettere il riferimento alla riservatezza delle informazioni aziendali e al divieto di divulgazione del know-how (artt. 98–99 D.Lgs. 30/2005, CPI) priva l'azienda di tutela in caso di fuoriuscita di informazioni confidenziali ad opera di dipendenti o ex dipendenti.

Mancata distinzione tra norme di condotta e codice disciplinare: i regolamenti che mescolano le norme generali di comportamento con il codice disciplinare senza la necessaria separazione creano ambiguita sull'efficacia delle singole clausole. Le clausole onerose (decadenze, limitazioni, foro convenzionale) richiedono specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c. Mancato aggiornamento post-D.Lgs. 81/2008: i regolamenti non aggiornati al Testo Unico Sicurezza omettono gli obblighi del lavoratore ex art. 20 D.Lgs. 81/2008 (uso dei DPI, segnalazione dei rischi, procedure di emergenza). Regolamento non differenziato per categoria: i dirigenti sono esclusi dalla disciplina dell'orario ex art. 17 D.Lgs. 66/2003; il CCNL Dirigenti ha regime sanzionatorio proprio. Applicare le stesse norme a tutte le categorie senza distinzione puo creare inefficacia di singole clausole. Policy informatica non aggiornata al GDPR: le norme sull'uso degli strumenti informatici che non richiamano il Reg. UE 2016/679 e le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sui controlli dei lavoratori espongono il datore di lavoro a procedimenti del Garante. Omessa formazione dei responsabili HR: i responsabili delle risorse umane devono essere formati sulle procedure disciplinari ex art. 7 L. 300/1970 per evitare vizi formali nei provvedimenti.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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