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Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)

Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)

Reg. UE 2016/679 art. 28; Decisione CE 2021/914 (SCC); D.Lgs. 196/2003

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

PARTI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

[Denominazione Titolare Nomina], con sede legale in [Sede Titolare Nomina], P.IVA/C.F. [Partita Iva Titolare Nomina], PEC [Pec Titolare Nomina], in persona del legale rappresentante [Rappresentante Titolare Nomina] (di seguito 'il Titolare').

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:

[Denominazione Responsabile], con sede legale in [Sede Responsabile], P.IVA/C.F. [Partita Iva Responsabile], PEC [Pec Responsabile], in persona del legale rappresentante [Rappresentante Responsabile], DPO (se nominato): [Dpo Responsabile] (di seguito 'il Responsabile').

PREMESSE

Il Titolare ha stipulato con il Responsabile un contratto di servizi avente ad oggetto: [Oggetto Servizio]. Nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto, il Responsabile tratta dati personali per conto e su istruzione del Titolare, rivestendo pertanto la qualifica di 'Responsabile del trattamento' ai sensi dell'art. 4 n. 8 e dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Con il presente accordo, il Titolare nomina formalmente il Responsabile e ne definisce gli obblighi e le istruzioni.

Art. 1 — OGGETTO, NATURA E DURATA DEL TRATTAMENTO

Oggetto del trattamento: [Oggetto Servizio]. Categorie di interessati: [Categorie Interessati]. Categorie di dati trattati: [Categorie Dati Nomina]. Durata della nomina: [Durata Contratto]. Al termine del contratto il Responsabile cancellerà o restituirà al Titolare tutti i dati personali, eliminando le copie esistenti, salvo obblighi di legge che impongano la conservazione (art. 28.3.g GDPR). Il Responsabile attesterà per iscritto la cancellazione o la restituzione entro 30 giorni dalla cessazione del contratto.

Art. 2 — ISTRUZIONI DEL TITOLARE E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, compresa la trasmissione di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, a meno che non vi sia obbligato dalla normativa dell'Unione o nazionale (art. 28.3.a GDPR). In tal caso, il Responsabile informerà il Titolare prima del trattamento, salvo che il diritto applicabile vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Responsabile garantirà che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano vincolate alla riservatezza o soggette a obblighi professionali di riservatezza.

Il referente del Titolare per le comunicazioni ex art. 28 GDPR è: [Referente Privacy Titolare].

Art. 3 — MISURE DI SICUREZZA (ART. 32 GDPR)

Il Responsabile adotta le seguenti misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento: [Misure Sicurezza Adottate]. Il Responsabile fornisce al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza, compresi i risultati di penetration test, le certificazioni e i rapporti di audit, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Titolare. Il Titolare o un soggetto da esso incaricato ha il diritto di effettuare audit e ispezioni presso il Responsabile, con preavviso scritto di almeno 10 giorni lavorativi (art. 28.3.h GDPR).

Art. 4 — SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile è autorizzato a ricorrere a sub-responsabili del trattamento con modalità: [Autorizzazione Sub Responsabili]. In caso di autorizzazione generale, il Responsabile informerà il Titolare di qualsiasi modifica prevista riguardante l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili, almeno 30 giorni prima, dando al Titolare la possibilità di opporsi. Il Responsabile deve imporre a ogni sub-responsabile, mediante contratto scritto, gli stessi obblighi di protezione dati previsti dalla presente nomina. Se il sub-responsabile non adempie, il Responsabile rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare (art. 28.4 GDPR). Trasferimenti extra-UE: [Trasferimento Extra Ue Nomina]. Garanzia adottata: [Garanzia Extra Ue Nomina].

Art. 5 — ASSISTENZA AL TITOLARE E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Responsabile assiste il Titolare, nella misura possibile, nell'adempimento degli obblighi di risposta alle richieste degli interessati ex artt. 15–22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). Il Responsabile inoltrerà al Titolare, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, qualsiasi richiesta di un interessato relativa ai dati trattati per conto del Titolare, senza evaderla autonomamente. Il Responsabile assiste il Titolare anche nell'adempimento degli obblighi ex artt. 32–36 GDPR: sicurezza del trattamento, notifica data breach al Garante, comunicazione agli interessati, valutazione d'impatto (DPIA) e consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 — NOTIFICA DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali (data breach) di cui venga a conoscenza, il Responsabile notificherà al Titolare (al referente [Referente Privacy Titolare]) la violazione entro [Termine Notifica Breach Ore] ore dalla scoperta, anche se non tutti i dettagli sono disponibili. La notifica conterrà le informazioni previste dall'art. 33, par. 3 GDPR: descrizione della natura della violazione, categorie e numero approssimativo di interessati coinvolti, possibili conseguenze, misure adottate. Il Titolare valuterà la notificabilità al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore dalla scoperta (art. 33 GDPR) e la necessità di comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR).

SOTTOSCRIZIONE

[Luogo Firma], [Data Firma]

Titolare del Trattamento: [Denominazione Titolare Nomina]

In persona di: [Rappresentante Titolare Nomina]

Firma: _________________________

Responsabile del Trattamento: [Denominazione Responsabile]

In persona di: [Rappresentante Responsabile]

Firma: _________________________

Titolare del Trattamento

________________

Signature

Responsabile del Trattamento

________________

Signature

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Che cos'è Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)?

La Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR) in Italia è l'atto disciplinato da Reg. UE 2016/679 art. 28; D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy); Decisione CE 2021/914 (SCC).

La Nomina a Responsabile del Trattamento in Italia si distingue dall'Informativa Privacy (che si rivolge all'interessato finale) e dal Registro dei Trattamenti (documento interno del titolare): è un contratto B2B tra il titolare e il suo fornitore di servizi, che regola i diritti e le obbligazioni di entrambe le parti in materia di protezione dei dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali, nelle proprie linee guida e provvedimenti, ha più volte sottolineato l'obbligo di formalizzare tutti i rapporti con i responsabili del trattamento con un contratto conforme all'art. 28 GDPR, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda fornitrice e dalla natura della prestazione — che sia hosting, consulenza contabile, marketing digitale o sviluppo software. Forms-legal.com mette a disposizione questo template aggiornato alle Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea (Decisione di esecuzione 2021/914) per i trasferimenti verso responsabili extra-UE, con moduli specifici per il rapporto titolare-responsabile (Modulo 2) e responsabile-sub-responsabile (Modulo 4), conforme alle Raccomandazioni EDPB 01/2020 sulle misure supplementari.

Quando serve Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)?

La Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR in Italia è necessaria ogni volta che un titolare del trattamento affida a un soggetto esterno attività che comportano il trattamento di dati personali per conto del titolare. Le situazioni più frequenti in cui tale nomina è obbligatoria comprendono: utilizzo di software gestionale in cloud (ERP, CRM, contabilità) accessibile dal provider e dai suoi collaboratori; affidamento dell'elaborazione paghe a uno studio di consulenza del lavoro o a una società specializzata; utilizzo di piattaforme di email marketing (Mailchimp, Sendinblue, ActiveCampaign, HubSpot, Brevo) per l'invio di comunicazioni commerciali o transazionali; utilizzo di servizi di hosting e storage in cloud (AWS, Azure, Google Cloud, Hetzner, OVHcloud) dove risiedono dati degli interessati; incarico a un call center per la gestione delle richieste dei clienti; utilizzo di sistemi di videosorveglianza gestiti da un operatore di sicurezza esterno; affidamento a un'agenzia di marketing digitale che accede al CRM, agli analytics o ai dati di targeting del titolare.

La nomina va stipulata prima dell'avvio del trattamento, non in corso d'opera o a posteriori. Qualsiasi contratto di servizi con un fornitore che abbia accesso a dati personali dei clienti, dipendenti o utenti del titolare deve includere o avere allegata la nomina ex art. 28 GDPR. Il mancato rispetto di questo obbligo espone il titolare — non il responsabile — alla sanzione del Garante privacy, oltre alla responsabilità solidale per i danni subiti dagli interessati ai sensi dell'art. 82 GDPR. La nomina è altresì necessaria nei rapporti infragruppo: anche una capogruppo che accede ai dati personali delle controllate (es. per la gestione delle HR centralizzata o per la reportistica finanziaria consolidata) deve ricevere nomina ex art. 28 GDPR dalla controllata titolare del trattamento, a meno che non sussistano i presupposti per la contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR.

Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni italiane (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Camera di Commercio) il fornitore che processa i dati per conto dell'ente pubblico riceve di norma la nomina a responsabile esterno del trattamento, disciplinata anche dalle Linee guida AgID e dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Il Garante per la protezione dei dati personali, nei propri provvedimenti sanzionatori, ha più volte evidenziato che la presenza di un DPA (Data Processing Agreement) unilaterale del provider non è sufficiente se non è stato personalizzato con le specifiche istruzioni del titolare e firmato da entrambe le parti, come richiesto dall'art. 28, par. 3 e 9 GDPR.

Cosa includere nel tuo Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)

Un contratto di Nomina a Responsabile del Trattamento conforme all'art. 28 GDPR e alle linee guida dell'EDPB (European Data Protection Board, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR) deve contenere elementi specifici e non può essere sostituito da una semplice informativa o da una clausola contrattuale generica inserita nel contratto di servizi. Il primo elemento obbligatorio è la descrizione dettagliata del trattamento: oggetto specifico del trattamento (es. 'gestione della piattaforma SaaS di email marketing'), durata (pari al contratto principale di servizi), natura delle operazioni (raccolta, archiviazione, trasmissione, consultazione), finalità (le stesse del titolare, mai del responsabile che non può usare i dati per fini propri), tipologie di dati personali (anagrafici, di contatto, dati di navigazione), categorie di interessati (clienti, dipendenti, lead).

Il secondo elemento è l'elenco delle istruzioni del titolare al responsabile: il responsabile deve agire solo nel perimetro definito dalle istruzioni scritte del titolare; qualsiasi trattamento non autorizzato lo renderebbe contitolare o autonomo titolare con tutte le conseguenti responsabilità. Il terzo elemento è la lista delle misure di sicurezza adottate dal responsabile ex art. 32 GDPR: crittografia dei dati in transito (TLS 1.2+) e a riposo (AES-256), pseudonimizzazione, controllo accessi con autenticazione a due fattori, procedure di backup e disaster recovery, penetration test periodici, certificazioni ISO 27001 o SOC 2 Type II se applicabili. Il quarto elemento è la disciplina dei sub-responsabili: elenco allegato aggiornabile con preavviso di 30 giorni al titolare, diritto di opposizione del titolare, obbligo di flow-down degli obblighi GDPR verso i sub-responsabili. Forms-legal.com include nel template allegato la lista dei principali sub-responsabili tecnologici (AWS, Google, Stripe) con i relativi paesi di stabilimento. Il quinto elemento riguarda i diritti degli interessati: il responsabile deve assistere il titolare nel rispondere alle richieste degli interessati ex artt. 15–22 GDPR entro i termini di legge (30 giorni). Il sesto è la procedura di data breach: obbligo di notifica al titolare entro 24 ore dalla scoperta, con contenuto minimo conforme all'art. 33.3 GDPR.

Come compilare il tuo Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)

Per compilare correttamente la Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR in Italia è necessario raccogliere le informazioni su entrambe le parti e sulla natura specifica del trattamento affidato al fornitore. Nella sezione titolare del trattamento inserire: denominazione sociale completa, sede legale con indirizzo completo, partita IVA a 11 cifre, numero REA e Camera di Commercio di iscrizione, indirizzo PEC attivo, nome e recapiti del legale rappresentante e/o del referente privacy designato (responsabile interno o DPO se nominato). Nella sezione responsabile del trattamento inserire gli stessi dati identificativi per il fornitore, aggiungendo il nome e i contatti del DPO del responsabile se nominato — questa informazione è necessaria per le comunicazioni in caso di data breach o richieste degli interessati.

Nella sezione oggetto e natura del trattamento descrivere con precisione: quale prestazione di servizi è affidata al responsabile (es. 'fornitura di piattaforma SaaS per la gestione delle relazioni con i clienti — CRM', oppure 'elaborazione delle buste paga e gestione degli adempimenti previdenziali INPS/INAIL'); quali operazioni di trattamento svolge il responsabile (raccolta, archiviazione, elaborazione, trasmissione, cancellazione — specificare solo quelle realmente effettuate); quali categorie di dati personali vengono trattate (anagrafici, di contatto, di pagamento, di comportamento online, di salute se applicabili) e quali categorie di interessati sono coinvolte (clienti, dipendenti, prospect, fornitori). Nella sezione misure di sicurezza descrivere le misure adottate dal responsabile ex art. 32 GDPR, richiedendo al responsabile di allegare la propria politica di sicurezza informatica o la documentazione delle certificazioni ISO 27001, SOC 2 Type II se disponibili. Nella sezione sub-responsabili inserire o allegare la lista dei fornitori terzi (sub-processori) utilizzati dal responsabile che a loro volta trattano i dati del titolare, con paese di stabilimento. Nella sezione trasferimenti extra-UE indicare la garanzia adottata (Clausole Contrattuali Standard Decisione 2021/914, Data Privacy Framework UE-USA per provider certificati) per ciascun trasferimento verso paesi non coperti da decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Concludere con durata allineata al contratto di servizi principale, legge applicabile (legge italiana e giurisdizione del Tribunale competente), data, firma autografa del titolare e controfirma del responsabile.

Errori comuni da evitare nel tuo Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)

Tra gli errori più frequenti nella gestione delle nomine ex art. 28 GDPR in Italia vi è la mancata mappatura completa dei responsabili del trattamento: molte aziende stipulano la nomina con il fornitore del CRM o della piattaforma di email marketing, dimenticando provider cloud (AWS, Azure, Google Cloud), servizi di analisi del traffico web (Google Analytics 4, Adobe Analytics), strumenti di comunicazione interna (Slack, Microsoft Teams, Zoom), piattaforme di pagamento e gestione dei gateway (Stripe, PayPal, Nexi, Satispay), studi commercialisti, consulenti del lavoro e studi legali che accedono ai dati dei dipendenti o dei clienti. Tutti questi soggetti devono avere la nomina ex art. 28 GDPR in forma scritta, stipulata prima che il trattamento abbia inizio.

Un secondo errore comune è utilizzare DPA generici forniti unilateralmente dal responsabile (il c.d. 'click-through DPA' di Google o AWS) senza verificare che contengano tutte le clausole obbligatorie dell'art. 28 GDPR e siano personalizzati con le istruzioni specifiche del titolare. Un terzo errore è non aggiornare la nomina quando cambiano i sub-responsabili del provider: se il fornitore SaaS cambia provider cloud o introduce un nuovo sub-processor, deve informare il titolare con preavviso, che può opporsi. Altre insidie ricorrenti: non prevedere il diritto di audit del titolare sul responsabile (clausola spesso omessa per 'imbarazzo commerciale', ma obbligatoria ex art. 28.3.h GDPR); non definire una procedura di data breach con tempistiche chiare (24 ore per la notifica al titolare è la prassi raccomandata dal Garante); non includere le clausole di cancellazione/restituzione dei dati al termine del contratto; qualificare erroneamente come responsabile del trattamento un soggetto che è in realtà contitolare, con conseguente inapplicabilità delle tutele ex art. 28 GDPR.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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