Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)
Reg. UE 2016/679 art. 28; Decisione CE 2021/914 (SCC); D.Lgs. 196/2003
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
PARTI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
[Denominazione Titolare Nomina], con sede legale in [Sede Titolare Nomina], P.IVA/C.F. [Partita Iva Titolare Nomina], PEC [Pec Titolare Nomina], in persona del legale rappresentante [Rappresentante Titolare Nomina] (di seguito 'il Titolare').
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
[Denominazione Responsabile], con sede legale in [Sede Responsabile], P.IVA/C.F. [Partita Iva Responsabile], PEC [Pec Responsabile], in persona del legale rappresentante [Rappresentante Responsabile], DPO (se nominato): [Dpo Responsabile] (di seguito 'il Responsabile').
PREMESSE
Il Titolare ha stipulato con il Responsabile un contratto di servizi avente ad oggetto: [Oggetto Servizio]. Nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto, il Responsabile tratta dati personali per conto e su istruzione del Titolare, rivestendo pertanto la qualifica di 'Responsabile del trattamento' ai sensi dell'art. 4 n. 8 e dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Con il presente accordo, il Titolare nomina formalmente il Responsabile e ne definisce gli obblighi e le istruzioni.
Art. 1 — OGGETTO, NATURA E DURATA DEL TRATTAMENTO
Oggetto del trattamento: [Oggetto Servizio]. Categorie di interessati: [Categorie Interessati]. Categorie di dati trattati: [Categorie Dati Nomina]. Durata della nomina: [Durata Contratto]. Al termine del contratto il Responsabile cancellerà o restituirà al Titolare tutti i dati personali, eliminando le copie esistenti, salvo obblighi di legge che impongano la conservazione (art. 28.3.g GDPR). Il Responsabile attesterà per iscritto la cancellazione o la restituzione entro 30 giorni dalla cessazione del contratto.
Art. 2 — ISTRUZIONI DEL TITOLARE E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, compresa la trasmissione di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, a meno che non vi sia obbligato dalla normativa dell'Unione o nazionale (art. 28.3.a GDPR). In tal caso, il Responsabile informerà il Titolare prima del trattamento, salvo che il diritto applicabile vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Responsabile garantirà che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano vincolate alla riservatezza o soggette a obblighi professionali di riservatezza.
Il referente del Titolare per le comunicazioni ex art. 28 GDPR è: [Referente Privacy Titolare].
Art. 3 — MISURE DI SICUREZZA (ART. 32 GDPR)
Il Responsabile adotta le seguenti misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento: [Misure Sicurezza Adottate]. Il Responsabile fornisce al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza, compresi i risultati di penetration test, le certificazioni e i rapporti di audit, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Titolare. Il Titolare o un soggetto da esso incaricato ha il diritto di effettuare audit e ispezioni presso il Responsabile, con preavviso scritto di almeno 10 giorni lavorativi (art. 28.3.h GDPR).
Art. 4 — SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile è autorizzato a ricorrere a sub-responsabili del trattamento con modalità: [Autorizzazione Sub Responsabili]. In caso di autorizzazione generale, il Responsabile informerà il Titolare di qualsiasi modifica prevista riguardante l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili, almeno 30 giorni prima, dando al Titolare la possibilità di opporsi. Il Responsabile deve imporre a ogni sub-responsabile, mediante contratto scritto, gli stessi obblighi di protezione dati previsti dalla presente nomina. Se il sub-responsabile non adempie, il Responsabile rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare (art. 28.4 GDPR). Trasferimenti extra-UE: [Trasferimento Extra Ue Nomina]. Garanzia adottata: [Garanzia Extra Ue Nomina].
Art. 5 — ASSISTENZA AL TITOLARE E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Responsabile assiste il Titolare, nella misura possibile, nell'adempimento degli obblighi di risposta alle richieste degli interessati ex artt. 15–22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). Il Responsabile inoltrerà al Titolare, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, qualsiasi richiesta di un interessato relativa ai dati trattati per conto del Titolare, senza evaderla autonomamente. Il Responsabile assiste il Titolare anche nell'adempimento degli obblighi ex artt. 32–36 GDPR: sicurezza del trattamento, notifica data breach al Garante, comunicazione agli interessati, valutazione d'impatto (DPIA) e consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6 — NOTIFICA DATA BREACH
In caso di violazione dei dati personali (data breach) di cui venga a conoscenza, il Responsabile notificherà al Titolare (al referente [Referente Privacy Titolare]) la violazione entro [Termine Notifica Breach Ore] ore dalla scoperta, anche se non tutti i dettagli sono disponibili. La notifica conterrà le informazioni previste dall'art. 33, par. 3 GDPR: descrizione della natura della violazione, categorie e numero approssimativo di interessati coinvolti, possibili conseguenze, misure adottate. Il Titolare valuterà la notificabilità al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore dalla scoperta (art. 33 GDPR) e la necessità di comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR).
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Firma], [Data Firma]
Titolare del Trattamento: [Denominazione Titolare Nomina]
In persona di: [Rappresentante Titolare Nomina]
Firma: _________________________
Responsabile del Trattamento: [Denominazione Responsabile]
In persona di: [Rappresentante Responsabile]
Firma: _________________________
Titolare del Trattamento
________________
Signature
Responsabile del Trattamento
________________
Signature
Che cos'è Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)?
La Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR) in Italia è l'atto disciplinato da Reg. UE 2016/679 art. 28; D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy); Decisione CE 2021/914 (SCC).
La Nomina a Responsabile del Trattamento in Italia si distingue dall'Informativa Privacy (che si rivolge all'interessato finale) e dal Registro dei Trattamenti (documento interno del titolare): è un contratto B2B tra il titolare e il suo fornitore di servizi, che regola i diritti e le obbligazioni di entrambe le parti in materia di protezione dei dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali, nelle proprie linee guida e provvedimenti, ha più volte sottolineato l'obbligo di formalizzare tutti i rapporti con i responsabili del trattamento con un contratto conforme all'art. 28 GDPR, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda fornitrice e dalla natura della prestazione — che sia hosting, consulenza contabile, marketing digitale o sviluppo software. Forms-legal.com mette a disposizione questo template aggiornato alle Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea (Decisione di esecuzione 2021/914) per i trasferimenti verso responsabili extra-UE, con moduli specifici per il rapporto titolare-responsabile (Modulo 2) e responsabile-sub-responsabile (Modulo 4), conforme alle Raccomandazioni EDPB 01/2020 sulle misure supplementari.
Quando serve Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)?
La Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR in Italia è necessaria ogni volta che un titolare del trattamento affida a un soggetto esterno attività che comportano il trattamento di dati personali per conto del titolare. Le situazioni più frequenti in cui tale nomina è obbligatoria comprendono: utilizzo di software gestionale in cloud (ERP, CRM, contabilità) accessibile dal provider e dai suoi collaboratori; affidamento dell'elaborazione paghe a uno studio di consulenza del lavoro o a una società specializzata; utilizzo di piattaforme di email marketing (Mailchimp, Sendinblue, ActiveCampaign, HubSpot, Brevo) per l'invio di comunicazioni commerciali o transazionali; utilizzo di servizi di hosting e storage in cloud (AWS, Azure, Google Cloud, Hetzner, OVHcloud) dove risiedono dati degli interessati; incarico a un call center per la gestione delle richieste dei clienti; utilizzo di sistemi di videosorveglianza gestiti da un operatore di sicurezza esterno; affidamento a un'agenzia di marketing digitale che accede al CRM, agli analytics o ai dati di targeting del titolare.
La nomina va stipulata prima dell'avvio del trattamento, non in corso d'opera o a posteriori. Qualsiasi contratto di servizi con un fornitore che abbia accesso a dati personali dei clienti, dipendenti o utenti del titolare deve includere o avere allegata la nomina ex art. 28 GDPR. Il mancato rispetto di questo obbligo espone il titolare — non il responsabile — alla sanzione del Garante privacy, oltre alla responsabilità solidale per i danni subiti dagli interessati ai sensi dell'art. 82 GDPR. La nomina è altresì necessaria nei rapporti infragruppo: anche una capogruppo che accede ai dati personali delle controllate (es. per la gestione delle HR centralizzata o per la reportistica finanziaria consolidata) deve ricevere nomina ex art. 28 GDPR dalla controllata titolare del trattamento, a meno che non sussistano i presupposti per la contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR.
Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni italiane (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Camera di Commercio) il fornitore che processa i dati per conto dell'ente pubblico riceve di norma la nomina a responsabile esterno del trattamento, disciplinata anche dalle Linee guida AgID e dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Il Garante per la protezione dei dati personali, nei propri provvedimenti sanzionatori, ha più volte evidenziato che la presenza di un DPA (Data Processing Agreement) unilaterale del provider non è sufficiente se non è stato personalizzato con le specifiche istruzioni del titolare e firmato da entrambe le parti, come richiesto dall'art. 28, par. 3 e 9 GDPR.
Cosa includere nel tuo Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)
Un contratto di Nomina a Responsabile del Trattamento conforme all'art. 28 GDPR e alle linee guida dell'EDPB (European Data Protection Board, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR) deve contenere elementi specifici e non può essere sostituito da una semplice informativa o da una clausola contrattuale generica inserita nel contratto di servizi. Il primo elemento obbligatorio è la descrizione dettagliata del trattamento: oggetto specifico del trattamento (es. 'gestione della piattaforma SaaS di email marketing'), durata (pari al contratto principale di servizi), natura delle operazioni (raccolta, archiviazione, trasmissione, consultazione), finalità (le stesse del titolare, mai del responsabile che non può usare i dati per fini propri), tipologie di dati personali (anagrafici, di contatto, dati di navigazione), categorie di interessati (clienti, dipendenti, lead).
Il secondo elemento è l'elenco delle istruzioni del titolare al responsabile: il responsabile deve agire solo nel perimetro definito dalle istruzioni scritte del titolare; qualsiasi trattamento non autorizzato lo renderebbe contitolare o autonomo titolare con tutte le conseguenti responsabilità. Il terzo elemento è la lista delle misure di sicurezza adottate dal responsabile ex art. 32 GDPR: crittografia dei dati in transito (TLS 1.2+) e a riposo (AES-256), pseudonimizzazione, controllo accessi con autenticazione a due fattori, procedure di backup e disaster recovery, penetration test periodici, certificazioni ISO 27001 o SOC 2 Type II se applicabili. Il quarto elemento è la disciplina dei sub-responsabili: elenco allegato aggiornabile con preavviso di 30 giorni al titolare, diritto di opposizione del titolare, obbligo di flow-down degli obblighi GDPR verso i sub-responsabili. Forms-legal.com include nel template allegato la lista dei principali sub-responsabili tecnologici (AWS, Google, Stripe) con i relativi paesi di stabilimento. Il quinto elemento riguarda i diritti degli interessati: il responsabile deve assistere il titolare nel rispondere alle richieste degli interessati ex artt. 15–22 GDPR entro i termini di legge (30 giorni). Il sesto è la procedura di data breach: obbligo di notifica al titolare entro 24 ore dalla scoperta, con contenuto minimo conforme all'art. 33.3 GDPR.
Come compilare il tuo Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)
Per compilare correttamente la Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR in Italia è necessario raccogliere le informazioni su entrambe le parti e sulla natura specifica del trattamento affidato al fornitore. Nella sezione titolare del trattamento inserire: denominazione sociale completa, sede legale con indirizzo completo, partita IVA a 11 cifre, numero REA e Camera di Commercio di iscrizione, indirizzo PEC attivo, nome e recapiti del legale rappresentante e/o del referente privacy designato (responsabile interno o DPO se nominato). Nella sezione responsabile del trattamento inserire gli stessi dati identificativi per il fornitore, aggiungendo il nome e i contatti del DPO del responsabile se nominato — questa informazione è necessaria per le comunicazioni in caso di data breach o richieste degli interessati.
Nella sezione oggetto e natura del trattamento descrivere con precisione: quale prestazione di servizi è affidata al responsabile (es. 'fornitura di piattaforma SaaS per la gestione delle relazioni con i clienti — CRM', oppure 'elaborazione delle buste paga e gestione degli adempimenti previdenziali INPS/INAIL'); quali operazioni di trattamento svolge il responsabile (raccolta, archiviazione, elaborazione, trasmissione, cancellazione — specificare solo quelle realmente effettuate); quali categorie di dati personali vengono trattate (anagrafici, di contatto, di pagamento, di comportamento online, di salute se applicabili) e quali categorie di interessati sono coinvolte (clienti, dipendenti, prospect, fornitori). Nella sezione misure di sicurezza descrivere le misure adottate dal responsabile ex art. 32 GDPR, richiedendo al responsabile di allegare la propria politica di sicurezza informatica o la documentazione delle certificazioni ISO 27001, SOC 2 Type II se disponibili. Nella sezione sub-responsabili inserire o allegare la lista dei fornitori terzi (sub-processori) utilizzati dal responsabile che a loro volta trattano i dati del titolare, con paese di stabilimento. Nella sezione trasferimenti extra-UE indicare la garanzia adottata (Clausole Contrattuali Standard Decisione 2021/914, Data Privacy Framework UE-USA per provider certificati) per ciascun trasferimento verso paesi non coperti da decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Concludere con durata allineata al contratto di servizi principale, legge applicabile (legge italiana e giurisdizione del Tribunale competente), data, firma autografa del titolare e controfirma del responsabile.
Requisiti legali per Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)
La Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR in Italia deve rispettare i requisiti dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, applicabile direttamente in tutta l'UE dal 25 maggio 2018. L'art. 28, par. 3 impone che il contratto contenga obbligatoriamente le seguenti clausole: obbligo del responsabile di trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare; obbligo di riservatezza dei soggetti autorizzati al trattamento; adozione di misure di sicurezza adeguate ex art. 32 GDPR; rispetto delle condizioni per il ricorso a sub-responsabili; assistenza al titolare nell'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15–22 GDPR); assistenza al titolare per la sicurezza, le notifiche di data breach, la DPIA e la consultazione preventiva; cancellazione o restituzione dei dati al termine del contratto; messa a disposizione delle informazioni necessarie per dimostrare la conformità e consentire audit. L'art. 28, par. 9 stabilisce che il contratto deve essere stipulato in forma scritta, incluso il formato elettronico. L'art. 83, par. 4 GDPR sanziona la violazione degli obblighi ex art. 28 con sanzioni fino a € 10.000.000 o al 2% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente.
Per i trasferimenti di dati verso responsabili stabiliti in paesi terzi non coperti da decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il titolare deve adottare garanzie appropriate ex art. 46 GDPR: le Clausole Contrattuali Standard (SCC) nella versione aggiornata dalla Decisione di esecuzione 2021/914 della Commissione Europea, che include moduli specifici per il rapporto titolare-responsabile (Modulo 2) e responsabile-sub-responsabile (Modulo 4); il Data Privacy Framework UE-USA (DPF, adottato con Decisione di adeguatezza della Commissione il 10 luglio 2023) per i trasferimenti verso operatori USA certificati al registro DPF; le Norme vincolanti d'impresa (BCR, Binding Corporate Rules) per i trasferimenti infragruppo verso paesi terzi. L'EDPB ha pubblicato le Raccomandazioni 01/2020 sulle misure supplementari per i trasferimenti extra-UE (crittografia end-to-end, pseudonimizzazione), richiedendo anche la conduzione di un Transfer Impact Assessment (TIA) per ogni paese terzo di destinazione. Il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha sanzionato più aziende per nomina mancante o carente ex art. 28 GDPR — tra i provvedimenti più noti: il provvedimento del 9 giugno 2022 nei confronti di un comune che non aveva nominato responsabile il fornitore SaaS della piattaforma di e-government, con sanzione di € 10.000. Tutti i provvedimenti sono pubblicati nella banca dati garanteprivacy.it.
Errori comuni da evitare nel tuo Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)
Tra gli errori più frequenti nella gestione delle nomine ex art. 28 GDPR in Italia vi è la mancata mappatura completa dei responsabili del trattamento: molte aziende stipulano la nomina con il fornitore del CRM o della piattaforma di email marketing, dimenticando provider cloud (AWS, Azure, Google Cloud), servizi di analisi del traffico web (Google Analytics 4, Adobe Analytics), strumenti di comunicazione interna (Slack, Microsoft Teams, Zoom), piattaforme di pagamento e gestione dei gateway (Stripe, PayPal, Nexi, Satispay), studi commercialisti, consulenti del lavoro e studi legali che accedono ai dati dei dipendenti o dei clienti. Tutti questi soggetti devono avere la nomina ex art. 28 GDPR in forma scritta, stipulata prima che il trattamento abbia inizio.
Un secondo errore comune è utilizzare DPA generici forniti unilateralmente dal responsabile (il c.d. 'click-through DPA' di Google o AWS) senza verificare che contengano tutte le clausole obbligatorie dell'art. 28 GDPR e siano personalizzati con le istruzioni specifiche del titolare. Un terzo errore è non aggiornare la nomina quando cambiano i sub-responsabili del provider: se il fornitore SaaS cambia provider cloud o introduce un nuovo sub-processor, deve informare il titolare con preavviso, che può opporsi. Altre insidie ricorrenti: non prevedere il diritto di audit del titolare sul responsabile (clausola spesso omessa per 'imbarazzo commerciale', ma obbligatoria ex art. 28.3.h GDPR); non definire una procedura di data breach con tempistiche chiare (24 ore per la notifica al titolare è la prassi raccomandata dal Garante); non includere le clausole di cancellazione/restituzione dei dati al termine del contratto; qualificare erroneamente come responsabile del trattamento un soggetto che è in realtà contitolare, con conseguente inapplicabilità delle tutele ex art. 28 GDPR.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/policies/nomina-responsabile-trattamento-art-28
"Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR) (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/policies/nomina-responsabile-trattamento-art-28.
@misc{formslegal-nomina-responsabile-trattamento-art-28,
author = {{Forms Legal}},
title = {Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR) (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/policies/nomina-responsabile-trattamento-art-28}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è obbligatoria ogni volta che il titolare del trattamento si avvale di un soggetto esterno (fornitore, prestatore di servizi, consulente) che tratta dati personali per conto del titolare. La distinzione fondamentale è che il responsabile tratta i dati seguendo le istruzioni del titolare per finalità del titolare, non per finalità proprie. Sono casi tipici di responsabili del trattamento: fornitori di software gestionale in cloud (SaaS) che accedono ai dati dei clienti del titolare; società di elaborazione paghe che trattano i dati dei dipendenti; agenzie di marketing che gestiscono database di contatti del cliente; fornitori di hosting e cloud storage che memorizzano dati personali; call center che gestiscono richieste di clienti; studi commercialisti e consulenti del lavoro; provider di email marketing (Mailchimp, Sendinblue, HubSpot). La mancata stipula del contratto di nomina è una violazione del GDPR sanzionabile dal Garante per la protezione dei dati personali fino a € 10.000.000 o al 2% del fatturato mondiale annuo ai sensi dell'art. 83, par. 4 del GDPR.
L'art. 28, par. 3 del GDPR elenca il contenuto minimo obbligatorio del contratto di nomina a responsabile del trattamento (DPA — Data Processing Agreement). Il contratto deve prevedere che il responsabile: tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche in caso di trasferimento dati verso paesi terzi (art. 28.3.a GDPR); garantisca che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette a obblighi legali (art. 28.3.b); adotti tutte le misure di sicurezza richieste dall'art. 32 GDPR (crittografia, pseudonimizzazione, disponibilità, integrità, riservatezza) (art. 28.3.c); rispetti le condizioni per il ricorso a un sub-responsabile (art. 28.2 e 28.4): obbligo di informare il titolare, consentire opposizione, imporre gli stessi obblighi al sub-responsabile (art. 28.3.d); assista il titolare nel garantire i diritti degli interessati ex artt. 15–22 GDPR (art. 28.3.e); assista il titolare negli adempimenti ex artt. 32–36 GDPR (sicurezza, data breach, DPIA, consultazione preventiva del Garante) (art. 28.3.f); cancelli o restituisca tutti i dati al termine della prestazione, salvo obbligo legale di conservazione (art. 28.3.g); metta a disposizione tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità e consenta audit e ispezioni del titolare o di un soggetto da esso incaricato (art. 28.3.h).
La distinzione tra responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) e contitolare del trattamento (art. 26 GDPR) è fondamentale per determinare quali obblighi contrattuali e quale responsabilità gravano sui soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento è un soggetto esterno che tratta dati personali per conto e su istruzioni del titolare, per finalità del titolare: il responsabile non determina autonomamente né finalità né mezzi del trattamento; agisce come strumento del titolare. Il contitolare del trattamento è invece un soggetto che, insieme al titolare, determina congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, pur rimanendo soggetti giuridici distinti: l'esempio più comune è quello della piattaforma Facebook/Meta che con il titolare di una fan page determina congiuntamente le finalità dell'analisi del comportamento degli utenti (sentenza Corte di Giustizia UE 29 luglio 2019, Fashion ID). La corretta qualificazione incide sul tipo di accordo: nomina ex art. 28 per il responsabile, accordo di contitolarità ex art. 26 per i contitolari. Un errore di qualificazione può determinare la nullità del contratto e l'inapplicabilità delle misure di sicurezza concordate in sede di accertamento del Garante per la protezione dei dati personali.
La catena dei sub-responsabili del trattamento è disciplinata dall'art. 28, par. 2 e 4 del GDPR. Il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile (sub-responsabile o sub-processor) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. L'autorizzazione generale è la forma più comune nella prassi contrattuale: il titolare autorizza il responsabile a ricorrere ai sub-responsabili indicati in una lista allegata al contratto, aggiornabile dal responsabile previa comunicazione preventiva al titolare con un ragionevole preavviso (di norma 30–60 giorni) che consenta al titolare di opporsi. Nel caso di autorizzazione specifica, ogni nuovo sub-responsabile richiede il consenso esplicito del titolare. In entrambi i casi, il responsabile deve imporre al sub-responsabile gli stessi obblighi di protezione dati che gli derivano dal contratto principale con il titolare (art. 28.4 GDPR): se il sub-responsabile non adempie, il responsabile resta pienamente responsabile nei confronti del titolare. L'elenco dei principali sub-responsabili (es. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure per il cloud; Twilio per gli SMS; SendGrid per l'email) deve essere indicato nel contratto di nomina o nel relativo allegato, con paese di stabilimento e garanzie adottate per i trasferimenti extra-UE.
In caso di violazione dei dati personali (data breach) subita dal responsabile del trattamento, il contratto di nomina ex art. 28 GDPR deve prevedere obblighi precisi di notifica al titolare, che a sua volta è tenuto a rispettare i termini imposti dagli artt. 33 e 34 del GDPR. Il responsabile deve notificare al titolare del trattamento la violazione senza ingiustificato ritardo, e comunque in tempo utile per consentire al titolare di rispettare il termine di 72 ore dalla scoperta per la notifica al Garante per la protezione dei dati personali (art. 33.2 GDPR). La notifica del responsabile deve contenere: descrizione della natura della violazione, categorie e numero approssimativo di persone fisiche coinvolte, categorie e numero approssimativo di registrazioni di dati coinvolte, conseguenze probabili della violazione, misure adottate o proposte. Se la violazione rischia di causare un rischio elevato per i diritti degli interessati, il titolare deve anche comunicarla agli interessati stessi senza ingiustificato ritardo (art. 34 GDPR). Il contratto di nomina deve indicare esplicitamente i tempi di notifica del responsabile al titolare (prassi: entro 24 ore dalla scoperta, anche se non tutti i dettagli sono disponibili) e il referente del responsabile per le segnalazioni di data breach.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Informativa Privacy GDPR (Clienti e Sito Web)
Documento informativo obbligatorio che il titolare del trattamento deve fornire agli interessati (clienti, utenti del sito web) prima di raccogliere dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
Cookie Policy
Documento informativo che descrive i cookie e i tracker utilizzati dal sito web, la loro classificazione per categoria e durata, le modalità di gestione del consenso e le opzioni di opt-out, in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 giugno 2021 e al Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Registro delle Attività di Trattamento
Documento interno obbligatorio ex art. 30 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) che raccoglie tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte dal titolare del trattamento (o dal responsabile), con descrizione delle finalità, delle categorie di dati, dei destinatari, delle misure di sicurezza e dei periodi di conservazione.
Condizioni Generali di Vendita Online (E-commerce)
Documento che regola i rapporti tra venditore e consumatore nelle vendite online, disciplinando ordini, prezzi, consegna, diritto di recesso di 14 giorni e garanzia legale di conformità ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e del D.Lgs. 70/2003.