Contratto di Servizi di Pulizia
Codice Civile artt. 1655–1677; D.Lgs. 81/2008 art. 26; D.Lgs. 276/2003 art. 29
CONTRATTO DI SERVIZI DI PULIZIA
ai sensi del Codice Civile artt. 1655–1677 e del D.Lgs. 81/2008
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
COMMITTENTE:
Ragione Sociale: [Denominazione Committente]
Partita IVA: [Partita Iva Committente]
Sede Legale: [Sede Committente]
PEC: [Pec Committente]
Referente / Facility Manager: [Referente Facility Committente]
IMPRESA DI PULIZIE (Appaltatrice):
Ragione Sociale: [Denominazione Impresa Pulizie]
Partita IVA: [Partita Iva Impresa Pulizie]
Sede: [Sede Impresa Pulizie]
PEC: [Pec Impresa Pulizie]
CCNL applicato al personale: [Ccnl Applicato]
Art. 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO E LOCALI
L'Impresa di Pulizie si obbliga, con organizzazione propria di mezzi e personale e a proprio rischio di impresa (art. 1655 c.c.), a svolgere i servizi di pulizia e igiene ambientale nei locali del Committente.
Descrizione dei locali: [Descrizione Locali]
Indirizzo dei locali: [Ubicazione Locali]
Orari di accesso: [Orari Accesso]
Frequenza degli interventi di pulizia ordinaria: [Frequenza Ordinaria]
Il piano di pulizia dettagliato con le attività previste per ogni frequenza è allegato come Allegato B (Piano di Pulizia).
Art. 3 — MATERIALI, PRODOTTI E ATTREZZATURE
Fornitore dei prodotti e delle attrezzature di pulizia: [Materiali Fornitore]
L'Impresa di Pulizie si impegna a utilizzare esclusivamente prodotti conformi alla normativa vigente (schede di sicurezza MSDS disponibili ex Reg. CE 1907/2006 REACH), a stoccarli in sicurezza e a non lasciare residui chimici nei locali del Committente al termine di ogni intervento.
Art. 4 — CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Canone mensile per il servizio di pulizia ordinaria: € [Canone Mensile] (IVA al 22% esclusa).
Termini di pagamento: [Termini Pagamento]. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano automaticamente gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE + 8 punti percentuali) e il rimborso forfettario delle spese di recupero di € 40,00.
Art. 5 — PENALI PER MANCATO INTERVENTO O QUALITÀ INSUFFICIENTE
In caso di mancato effettuazione dell'intervento o di qualità del servizio non conforme agli standard concordati, accertata mediante sopralluogo congiunto o report fotografico, il Committente avrà diritto a una penale di € [Penale Giornaliera] per ogni intervento non eseguito o non conforme, ex art. 1382 del Codice Civile.
Il massimale cumulativo delle penali è pari al 15% del canone annuo. Al superamento del massimale o in caso di inadempimenti reiterati (oltre 3 inadempienze nel trimestre), il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Art. 6 — SICUREZZA SUL LAVORO, DURC E DUVRI
DURC dell'Impresa di Pulizie verificato prima della firma: [Durc Verificato].
DUVRI elaborato: [Duvri Elaborato]. Le parti si impegnano ad aggiornare il DUVRI ogni volta che le condizioni di lavoro o i rischi da interferenza cambiano, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
L'Impresa di Pulizie si obbliga a: (a) presentare il DURC aggiornato ogni trimestre; (b) comunicare per iscritto l'elenco nominativo dei dipendenti autorizzati ad accedere ai locali; (c) assicurare che il personale sia dotato dei DPI necessari; (d) rispettare tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori (art. 17).
Il Committente risponde in solido per retribuzioni e contributi non versati dall'Impresa di Pulizie ai propri dipendenti nei due anni successivi alla cessazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 276/2003.
Art. 7 — DURATA, DISDETTA E RECESSO
Il presente contratto ha durata di [Durata Mesi] mesi dalla data di firma, con proroga automatica per periodi uguali salvo disdetta scritta a mezzo PEC con preavviso di 30 giorni dalla scadenza. Il Committente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento per giusta causa ex art. 1671 del Codice Civile, con obbligo di indennizzo per le spese sostenute dall'Impresa.
Art. 8 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto sarà competente il Tribunale del luogo di esecuzione del servizio, salvo che le parti abbiano diversamente stabilito con accordo scritto specificamente approvato ex art. 1341, c. 2 del Codice Civile.
FIRME
[Luogo Firma], [Data Firma]
Il Committente:
[Denominazione Committente]
Firma: _________________________ Data: _________________________
L'Impresa di Pulizie:
[Denominazione Impresa Pulizie]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Approvazione specifica clausole ex art. 1341, c. 2 c.c. (Art. 5 penali; Art. 7 disdetta e recesso; Art. 8 foro competente):
Il Committente: _________________________ L'Impresa: _________________________
Committente
________________
Signature
Impresa di Pulizie (Appaltatrice)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Servizi di Pulizia?
Il Contratto di Servizi di Pulizia in Italia è il contratto con cui un'impresa specializzata si obbliga, dietro corrispettivo, a eseguire prestazioni di pulizia e igiene ambientale a favore di un committente. Lo strumento si inquadra nell'appalto di servizi disciplinato dagli artt. 1655-1677 del Codice Civile e implica il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
L'appalto (art. 1655 c.c.) è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo. Nel servizio di pulizia l'impresa appaltatrice organizza personale e attrezzature per garantire la pulizia dei locali secondo frequenze e standard concordati. Rilevano gli obblighi in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, tra cui la valutazione dei rischi da interferenze e la redazione del DUVRI, e la verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC), oltre alla responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Lo strumento è impiegato per la pulizia ordinaria di uffici e studi, la sanificazione di strutture sanitarie, la gestione del turnaround di strutture ricettive e la pulizia di superfici commerciali e industriali. Il contratto disciplina frequenze, materiali, sicurezza e responsabilità.
Il contratto deve identificare le parti, descrivere i locali e i servizi (con planimetrie e frequenze), indicare il corrispettivo, il CCNL applicato al personale, gli obblighi di sicurezza e DURC e le penali. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di servizi di manutenzione, servizi informatici IT, servizi di marketing digitale e sviluppo software su misura.
Quando serve Contratto di Servizi di Pulizia?
Il Contratto di Servizi di Pulizia in Italia è necessario in tutti i contesti in cui la pulizia e la sanificazione di locali viene affidata a un'impresa professionale esterna. I principali scenari di utilizzo comprendono: pulizia ordinaria di uffici, studi professionali e uffici pubblici (svuotatura cestini, pulizia bagni, aspirazione, lavaggio pavimenti); pulizia di strutture sanitarie (ospedali, cliniche, ambulatori) con protocolli di sanificazione e disinfezione conformi alle Linee Guida del Ministero della Salute; pulizia di strutture ricettive (hotel, B&B, residence) con turnaround delle camere tra un ospite e l'altro; pulizia di centri commerciali, supermercati e grande distribuzione con pulizia continua durante l'orario di apertura; pulizia di stabilimenti industriali con gestione di rifiuti speciali e adeguamento alle normative HACCP (Reg. CE 852/2004) per gli ambienti alimentari; pulizia post-cantiere (rimozione di detriti, polveri, cemento, silicone) al termine di lavori edili; sanificazione straordinaria (COVID-19, epidemie, infestazioni) con prodotti biocidi registrati al Ministero della Salute; pulizia di aree esterne (parcheggi, cortili, scale di accesso). In tutti questi contesti, la mancanza di un contratto scritto con frequenze definite e penali rende impossibile la contestazione delle inadempienze e l'applicazione degli standard qualitativi concordati. Per le strutture ricettive soggette alla classificazione alberghiera regionale (L. 135/2001 e normative regionali di settore), il contratto di pulizia deve essere coerente con i requisiti minimi di igiene previsti per la categoria: le stelle alberghiere impongono standard documentabili di pulizia delle camere, dei servizi comuni e delle aree ristorazione. Le strutture sanitarie e sociosanitarie soggette all'accreditamento del Ministero della Salute (D.Lgs. 502/1992) devono documentare i protocolli di pulizia e sanificazione nell'ambito del sistema di gestione della qualità: il contratto di pulizia e il piano di sanificazione allegato sono documenti verificabili dalla ASL territoriale in sede di ispezione. Per gli stabilimenti alimentari soggetti al Reg. CE 852/2004 (HACCP), il piano di pulizia e sanificazione è parte integrante del piano HACCP aziendale: deve indicare la natura dei prodotti detergenti e disinfettanti usati, le relative schede tecniche e le procedure di risciacquo per evitare contaminazioni crociate.
Cosa includere nel tuo Contratto di Servizi di Pulizia
Un Contratto di Servizi di Pulizia conforme al diritto italiano deve includere i seguenti elementi essenziali. Primo: l'identificazione completa delle parti con denominazione, partita IVA, codice fiscale, sede legale, numero REA della Camera di Commercio, PEC e legale rappresentante; per l'impresa di pulizie indicare il CCNL applicato al proprio personale e le eventuali certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 14001 per la gestione ambientale). Secondo: la descrizione precisa dei locali oggetto del servizio con planimetria allegata (Allegato A), indicazione della superficie in mq, tipologia delle superfici (marmo, parquet, linoleum, moquette, PVC) e dei locali (uffici, servizi igienici, cucina, reception, magazzino, scala). Terzo: il piano di pulizia dettagliato (Allegato B) con frequenze per ogni tipologia di attività (giornaliera, settimanale, mensile, semestrale, annuale) e descrizione delle attività previste per ogni intervento. Quarto: le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature, con obbligo di utilizzo di prodotti a norma di legge (schede di sicurezza MSDS disponibili ex Reg. CE 1907/2006 REACH) e, ove richiesto dal committente, prodotti certificati Ecolabel o biologici. Quinto: il corrispettivo mensile con le modalità di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 (interessi moratori BCE + 8 punti in caso di ritardo, € 40 forfettari di recupero); le penali per mancato intervento o qualità insufficiente ex art. 1382 c.c. Sesto: le clausole di sicurezza sul lavoro con obbligo del DURC, del DVR specifico per l'appalto e del DUVRI, identificazione del responsabile della sicurezza dell'impresa. Settimo: la gestione delle chiavi e degli accessi con registro degli accessi, elenco nominativo del personale autorizzato e polizza RC dell'impresa. Ottavo: la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 con le misure di tutela (verifica DURC, copia buste paga). forms-legal.com ha incluso tutti gli elementi nel modello. La clausola di revisione del corrispettivo è particolarmente importante nei contratti pluriennali: il CCNL Pulizie/Multiservizi prevede adeguamenti retributivi periodici che si riflettono sul costo del servizio; una clausola di aggiornamento ISTAT (variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI) o di adeguamento ai rinnovi contrattuali protegge l'equilibrio economico del contratto nel tempo. La clausola di cessione del contratto (art. 1406 c.c.) deve essere regolata: in caso di cessione dell'azienda del committente o di cambio gestionale, il contratto di pulizia deve essere espressamente ceduto o risolto, per evitare che il cessionario sia vincolato da obbligazioni non conosciute. La Corte di Cassazione, con sentenza Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 2019, n. 8196, ha confermato che la clausola penale ex art. 1382 c.c. inserita nel contratto di appalto di servizi è legittima e non richiede prova del danno concreto: il giudice può ridurne l'importo solo se manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c. La clausola GDPR di designazione dell'impresa di pulizie come Responsabile del Trattamento (art. 28 Reg. UE 2016/679) è obbligatoria quando i dipendenti dell'impresa accedono ad ambienti in cui sono visibili dati personali dei dipendenti del committente.
Come compilare il tuo Contratto di Servizi di Pulizia
Per compilare il Contratto di Servizi di Pulizia in Italia procedere nel seguente ordine. Sezione Parti: per il committente indicare ragione sociale, partita IVA, sede legale, PEC e referente per la gestione del contratto (facility manager o responsabile amministrativo); per l'impresa di pulizie indicare ragione sociale, partita IVA, numero REA, PEC, CCNL applicato ai dipendenti e responsabile del servizio. Sezione Locali: allegare la planimetria dell'immobile (Allegato A) con indicazione di superfici in mq per tipologia e la destinazione d'uso di ogni locale; indicare gli orari di accesso consentiti (es. dalle 7:00 alle 8:30 e dalle 18:00 alle 20:00 nei giorni feriali). Sezione Piano di Pulizia: compilare la scheda delle frequenze (Allegato B) per ogni area e ogni tipo di attività; specificare le attività incluse negli interventi ordinari settimanali e quelle periodiche (es. lucidatura pavimenti semestrale, lavaggio vetri mensile, sanificazione profonda annuale). Sezione Prodotti: specificare se i prodotti sono forniti dall'impresa (inclusi nel prezzo) o dal committente (esclusi); allegare le schede tecniche dei principali prodotti utilizzati. Sezione Corrispettivo: indicare il canone mensile, i termini di pagamento, le modalità di fatturazione (fattura mensile posticipata) e le condizioni di adeguamento ISTAT annuale. Sezione Sicurezza: allegare il modulo DUVRI e richiedere la copia del DVR aggiornato dell'impresa prima dell'inizio del servizio; inserire l'obbligo di presentazione del DURC aggiornato ogni trimestre. Sezione Accesso: compilare il registro degli accessi con nome, cognome e documento d'identità dei dipendenti autorizzati; specificare le procedure di riconsegna delle chiavi alla cessazione. Firme: due originali con firma autografa o firma digitale qualificata (D.Lgs. 82/2005). Prima di firmare, verificare che l'impresa di pulizie sia iscritta alla Camera di Commercio per l'attività di pulizia (codice ATECO 81.21 per la pulizia generale di edifici; 81.22 per la pulizia specializzata di edifici industriali; 81.29 per altri servizi di pulizia): l'iscrizione è verificabile gratuitamente sul Registro delle Imprese online. Richiedere il certificato di iscrizione CCIAA aggiornato come allegato al contratto. Per i contratti di valore annuale superiore a € 200.000, valutare l'inserimento di una clausola di revisione prezzi collegata agli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi, per proteggere l'equilibrio economico nelle fasi di elevata inflazione (come verificatosi nel 2022-2023 con incrementi retributivi CCNL e costi energetici). La clausola di limitazione della responsabilità (art. 1229 c.c. — valida solo per colpa lieve, non per dolo o colpa grave) e la clausola di foro esclusivo (art. 1341 c.c. — richiede doppia firma per le clausole vessatorie nei contratti standard) devono essere sottoposte specificamente all'attenzione della controparte prima della firma.
Requisiti legali per Contratto di Servizi di Pulizia
I requisiti legali del Contratto di Servizi di Pulizia in Italia derivano da diverse normative. Il Codice Civile (artt. 1655–1677) regola l'appalto con oggetto determinato (art. 1346 c.c.) e responsabilità per vizi con denuncia entro 60 giorni dalla scoperta (art. 1667 c.c.). Il D.Lgs. 81/2008 impone: verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa di pulizie (art. 26, c. 1); elaborazione del DUVRI per la gestione dei rischi da interferenza (art. 26, c. 3); indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26, c. 5). L'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente per le retribuzioni e i contributi non versati dall'impresa ai propri dipendenti nei due anni successivi alla cessazione dell'appalto: la verifica periodica del DURC è lo strumento principale di tutela. Il CCNL Pulizie/Multiservizi fissa i minimi retributivi obbligatori per i dipendenti del settore: un'offerta economica incongruamente bassa è spesso segnale di evasione contributiva e retributiva. Il D.Lgs. 231/2002 disciplina i termini di pagamento B2B (massimo 60 giorni) e gli interessi moratori automatici (BCE + 8 punti, € 40 di recupero forfettario). Le clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, decadenze, fori convenzionali) richiedono la doppia sottoscrizione ex art. 1341, c. 2 c.c. Per le strutture sanitarie si applica la normativa speciale del Ministero della Salute sui protocolli di sanificazione; per gli ambienti alimentari si applica il Reg. CE 852/2004 (HACCP). La Corte di Cassazione, Sez. Unite, con ordinanza 27 maggio 2021, n. 14828, ha confermato che la responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 riguarda sia le retribuzioni che i contributi previdenziali e i premi assicurativi INAIL, e che il committente può essere escusso direttamente dall'INPS o dall'INAIL per i contributi non versati dall'impresa di pulizie, senza necessità di preventiva escussione dell'appaltatore. L'art. 26, c. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa di pulizie mediante: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; DURC aggiornato; autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale firmata dal legale rappresentante. La Guardia di Finanza e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro possono richiedere questi documenti in sede di ispezione: la loro mancanza espone il committente a sanzioni amministrative. Il Reg. CE 1907/2006 (REACH) impone all'impresa di pulizie di disporre delle schede di sicurezza (SDS — Safety Data Sheet) per ogni prodotto chimico utilizzato nei locali del committente: il committente ha diritto di richiedere e ricevere tali schede come condizione contrattuale.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Servizi di Pulizia
Gli errori più frequenti nella redazione del Contratto di Servizi di Pulizia in Italia sono i seguenti. Primo errore: non allegare il piano di pulizia con le frequenze dettagliate per ogni area e ogni tipo di attività — senza questo documento, qualsiasi contestazione sulla qualità del servizio è destinata a essere respinta per mancanza di parametri oggettivi. Secondo errore: non verificare il DURC dell'impresa di pulizie prima della firma e periodicamente durante l'esecuzione — il committente che non effettua questa verifica è solidalmente responsabile per i contributi non versati ai lavoratori dell'impresa (art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003). Terzo errore: non elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) — l'omissione espone il committente a sanzioni amministrative fino a € 3.200 e a responsabilità penale in caso di infortuni sul lavoro. Quarto errore: non definire le penali per mancato intervento o qualità insufficiente — senza clausola penale ex art. 1382 c.c. il committente deve provare il danno concreto subito, operazione difficile e costosa per un servizio soggettivo come la pulizia. Quinto errore: non regolare la gestione delle chiavi e degli accessi con un registro firmato e l'elenco nominativo del personale autorizzato — in caso di furto durante le ore di pulizia, il committente si troverà in difficoltà probatoria senza questi documenti. Sesto errore: non richiedere la polizza RC dell'impresa di pulizie come condizione per l'avvio del servizio — senza polizza, i danni ai pavimenti, agli arredi e alle attrezzature causati durante le operazioni di pulizia rischiano di non essere risarciti. Settimo errore: accettare un'offerta economica incongruamente bassa senza verificare la congruità rispetto ai minimi del CCNL Pulizie/Multiservizi — il risparmio apparente espone il committente al rischio di responsabilità solidale per retribuzioni non pagate. Ottavo errore: omettere la clausola di sostituzione del personale addetto alle pulizie — il committente ha diritto contrattuale di richiedere la sostituzione di un addetto che non soddisfa gli standard qualitativi o che ha causato incidenti; senza una clausola esplicita, l'impresa potrebbe opporre resistenza a tale richiesta invocando il potere direttivo sui propri dipendenti. Nono errore: non inserire la clausola di riservatezza e GDPR che designa l'impresa di pulizie come Responsabile del Trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 nei casi in cui il personale acceda ad ambienti con dati personali visibili: l'omissione espone il committente a sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Decimo errore: non prevedere la procedura di contestazione scritta (contestazione in forma documentata entro 24-48 ore dall'intervento non conforme): la contestazione verbale è difficilmente provabile in giudizio e rende inefficace la clausola penale.
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}Domande frequenti
Sì. L'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti dall'impresa appaltatrice (l'impresa di pulizie) e dal subappaltatore ai lavoratori impiegati nell'appalto, nei due anni successivi alla cessazione dell'appalto. Ciò significa che, se l'impresa di pulizie non paga regolarmente stipendi e contributi INPS/INAIL ai propri dipendenti che operano nei locali del committente, questi ultimi possono agire direttamente contro il committente per il recupero dei crediti lavorativi. Per proteggersi, il committente deve: (a) verificare la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prima della firma del contratto e periodicamente durante l'esecuzione (ogni 3-4 mesi); (b) richiedere le copie delle buste paga dei lavoratori impiegati nell'appalto con cadenza periodica; (c) inserire nel contratto una clausola che obbliga l'impresa di pulizie a fornire il DURC aggiornato a ogni richiesta e a esibire le prove dei pagamenti retributivi, con facoltà di sospendere i pagamenti del corrispettivo in caso di irregolarità contributiva (c.d. clausola di tutela del committente).
Il settore delle pulizie è disciplinato dal CCNL per le imprese di pulizia/multiservizi, siglato dalle principali organizzazioni datoriali (Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Servizi, Anip-Confindustria, Fise-Confindustria) e dalle organizzazioni sindacali FILLeA-CGIL, FIlCA-CISL e FeNEAL-UIL. Il CCNL Pulizie/Multiservizi articola i lavoratori in categorie professionali (da A a D, con sottolivelli) e fissa minimi tabellari, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, progressioni di anzianità e regimi di flessibilità oraria. Il committente che non applica il giusto CCNL ai lavoratori impiegati nel proprio appalto rischia la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003. In fase di gara o di affidamento, è prassi consolidata verificare che il prezzo offerto dall'impresa di pulizie sia congruo rispetto ai minimi CCNL applicabili (c.d. verifica della congruità economica dell'offerta), per escludere il rischio di appalto non genuino mascherante sfruttamento dei lavoratori.
La fornitura dei prodotti e delle attrezzature dipende dalle pattuizioni contrattuali. Nel modello più diffuso in Italia (appalto di servizi pieno), l'impresa di pulizie fornisce tutti i materiali di consumo (detergenti, panni, carta igienica, sacchi spazzatura) e le attrezzature (aspirapolvere, lavasciuga, carrelli) necessari per eseguire la prestazione, inclusi nel corrispettivo pattuito. Il committente fornisce soltanto l'accesso ai locali, l'acqua e l'energia elettrica necessari per la pulizia. In alternativa, il committente può scegliere di fornire i materiali di consumo (modello parziale), riducendo il corrispettivo per la sola componente del lavoro. Il contratto deve specificare chiaramente: (a) chi fornisce e a proprio carico i materiali di consumo e le attrezzature; (b) le caratteristiche dei prodotti (es. prodotti biologici, certificati Ecolabel, schede di sicurezza MSDS disponibili ex Reg. CE 1907/2006 REACH); (c) le modalità di stoccaggio dei prodotti chimici nei locali del committente (obbligo del D.Lgs. 81/2008, art. 227 ss. per le sostanze chimiche pericolose); (d) la responsabilità per danni causati dall'uso di prodotti non conformi alle superfici da trattare (es. danneggiamento di pavimenti pregiati).
La gestione delle chiavi, dei badge e delle credenziali di accesso ai locali è una delle clausole più delicate del contratto di pulizia, strettamente connessa alla responsabilità per furto o danneggiamento di beni del committente durante le operazioni di pulizia. Il contratto deve prevedere: (a) l'elenco nominativo dei dipendenti dell'impresa di pulizie autorizzati ad accedere ai locali, con obbligo di comunicare preventivamente ogni variazione; (b) le modalità di consegna e riconsegna delle chiavi/badge con registro di accesso firmato; (c) il divieto di duplicazione delle chiavi e di accesso a locali non compresi nel servizio; (d) la responsabilità dell'impresa per furto o danneggiamento verificatosi durante le operazioni di pulizia, con previsione della polizza RC dell'impresa come requisito contrattuale; (e) l'attivazione del sistema di allarme e il comportamento in caso di apertura accidentale. Ai fini GDPR, l'accesso ai locali del committente da parte dei dipendenti dell'impresa di pulizie può comportare il trattamento incidentale di dati personali visibili nelle postazioni di lavoro: il contratto deve prevedere obblighi di riservatezza per il personale addetto.
Le penali per il mancato rispetto delle frequenze e degli standard di qualità della pulizia sono disciplinate dall'art. 1382 del Codice Civile (clausola penale). Il contratto di pulizia deve definire: (a) le frequenze minime garantite per ogni tipologia di attività (es. vuotatura cestini e pulizia bagni giornaliera, aspirazione moquette due volte a settimana, lavaggio vetri mensile, sanificazione profonda trimestrale); (b) i parametri di qualità misurabili (es. assenza di polvere su superfici orizzontali, odore neutro dopo il servizio, assenza di aloni sui pavimenti lucidati); (c) il sistema di contestazione del mancato intervento o della qualità insufficiente (sopralluogo congiunto, report fotografico entro 24 ore dall'intervento da contestare); (d) la penale giornaliera per intervento non effettuato o non conforme, con massimale e facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c. in caso di inadempimenti reiterati. Il giudice può ridurre la penale se manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.), ma la clausola penale resta lo strumento più efficace per disincentivare le inadempienze senza dover provare il danno concreto.
Sì, ogni impresa di pulizie che abbia anche un solo lavoratore subordinato è obbligata per legge a elaborare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a del D.Lgs. 81/2008. Il DVR per il settore delle pulizie deve valutare i rischi specifici dell'attività: rischio scivolamento su pavimenti bagnati (uno dei più frequenti del settore), rischio da agenti chimici (detergenti, candeggina, acido muriatico — ex art. 227 ss. D.Lgs. 81/2008), rischio biologico (gestione di rifiuti e biancheria contaminata), rischio ergonomico (posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi), rischio elettrico (uso di macchine lavasciuga, aspirapolvere in ambienti bagnati). Il committente ha l'obbligo di fornire all'impresa di pulizie informazioni sui rischi specifici presenti nei propri locali (art. 26, c. 1, lett. b D.Lgs. 81/2008) e di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ove applicabile. Il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza comporta sanzioni penali e amministrative a carico sia del datore di lavoro dell'impresa di pulizie sia, in alcuni casi, del committente.
La risoluzione anticipata del Contratto di Servizi di Pulizia in Italia per inadempimento grave è disciplinata dagli artt. 1453-1457 del Codice Civile. L'art. 1456 c.c. consente di inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa che determina automaticamente la risoluzione al verificarsi di specifici inadempimenti (es. mancato servizio per più di tre giorni consecutivi senza preavviso, DURC irregolare persistente, infortuni gravi per mancata adozione delle misure di sicurezza). In mancanza di clausola risolutiva espressa, il committente deve diffidare l'impresa ad adempiere entro un termine congruo ex art. 1454 c.c. e, in caso di mancato adempimento, ricorrere al Tribunale per la risoluzione giudiziale o per la risoluzione stragiudiziale tramite notifica del preavviso di risoluzione. La Corte di Cassazione, con sentenza Cass. civ. Sez. II, 10 novembre 2018, n. 28740, ha confermato che la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. opera automaticamente al verificarsi dell'inadempimento qualificato, senza necessità di pronuncia giudiziale, e che il committente può immediatamente affidarsi a un'altra impresa di pulizie senza attendere la conclusione di un giudizio. La comunicazione di risoluzione deve essere inviata all'impresa tramite raccomandata a/r o PEC, specificando l'inadempimento contestato e la data di effetto della risoluzione. Il committente che risolve il contratto deve consentire all'impresa di ritirare le proprie attrezzature entro un termine ragionevole e deve restituire o trattenere il deposito cauzionale in funzione dei danni subiti, documentati da perizia o da sopralluogo congiunto.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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