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Contratto di Sviluppo Software su Misura

Contratto di Sviluppo Software su Misura

L. 633/1941 artt. 64-bis–64-quater; Codice Civile artt. 1655–1677; GDPR art. 28

ai sensi degli artt. 1655–1677 Codice Civile e degli artt. 64-bis–64-quater L. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore)

Parti

PARTI

Committente:

Denominazione: [Committente Denominazione]

C.F. / P.IVA: [Committente C F]

Sede: [Committente Sede]

PEC: [Committente P E C]

Fornitore (Software House / Sviluppatore):

Denominazione: [Fornitore Denominazione]

C.F. / P.IVA: [Fornitore C F]

Sede: [Fornitore Sede]

PEC: [Fornitore P E C]

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 — Oggetto

ART. 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Committente incarica il Fornitore, che accetta, dello sviluppo su misura del seguente software: [Oggetto Sviluppo]

Le specifiche funzionali e tecniche complete (SRS — Software Requirements Specification) sono contenute nell'Allegato A al presente contratto, parte integrante dello stesso.

Art. 2 — Piano SAL

ART. 2 — PIANO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Piano SAL e milestones: [Piano S A L]

Data di inizio: [Data Inizio Progetto] — Data di consegna finale: [Data Consegna Finale]

Il Committente approva formalmente ogni SAL entro 15 giorni lavorativi dalla consegna del relativo milestone. Il silenzio protratto oltre tale termine vale come approvazione tacita.

Art. 3 — Corrispettivo e Pagamenti

ART. 3 — CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Corrispettivo totale: € [Corrispettivo Totale], IVA al 22% esclusa. Il corrispettivo è erogato per quote corrispondenti a ogni SAL approvato, entro [Termini Pagamento] giorni dalla data della fattura.

I ritardi di pagamento generano automaticamente interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre a € 40,00 forfettari di spese di recupero per ogni fattura insoluta.

Art. 4 — Titolarità e Proprietà Intellettuale

ART. 4 — TITOLARITÀ DEL SOFTWARE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Titolarità del software sviluppato: [Titolarita Software]

Il trasferimento dei diritti patrimoniali al Committente avviene per iscritto ai sensi dell'art. 110 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (LDA), contestualmente al saldo del corrispettivo. I diritti morali dell'autore restano inalienabili ex art. 22 LDA.

Consegna del codice sorgente: [Consegna Codice Sorgente]

Regime delle librerie di terze parti: [Regime Librerie]

Art. 5 — Garanzia e Collaudo

ART. 5 — GARANZIA POST-RILASCIO E COLLAUDO

Durata della garanzia per correzione bug: [Durata Garanzia] mesi dalla messa in produzione. Durante il periodo di garanzia il Fornitore corregge gratuitamente i bug emersi che riproducano un difetto rispetto alle specifiche (Allegato A), con tempi di risoluzione: bug bloccanti entro 2 giorni lavorativi; bug critici entro 5 giorni lavorativi; bug minori entro 15 giorni lavorativi.

La garanzia per difformità e vizi si applica ai sensi degli artt. 1667–1668 c.c. (prescrizione 2 anni dalla consegna; denuncia entro 60 giorni dalla scoperta).

Art. 6 — GDPR e Trattamento Dati

ART. 6 — PRIVACY BY DESIGN E NOMINA EX ART. 28 GDPR

Il software è progettato nel rispetto del principio di privacy by design e privacy by default ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Fornitore è nominato Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR per i dati personali ai quali accede durante le fasi di sviluppo, test e manutenzione. Il Fornitore si impegna a implementare misure tecniche e organizzative adeguate ex art. 32 GDPR (cifratura, controllo accessi, audit log) e a non trattare i dati per finalità diverse da quelle del presente contratto. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla conformità.

Art. 7 — Penale e Risoluzione

ART. 7 — PENALE PER RITARDO E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Penale per ritardo nella consegna di ogni SAL: € [Penale Ritardo] per ogni giorno di ritardo rispetto alle date del piano SAL (art. 1382 c.c.). Il pagamento della penale non esclude il risarcimento del maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c.: il ritardo superiore a 30 giorni su un SAL; la consegna di software con vizi gravi che rendano il prodotto inutilizzabile e non corretti entro 10 giorni dalla segnalazione; la violazione degli obblighi GDPR che esponga il Committente a sanzioni del Garante.

Art. 8 — Foro Competente

ART. 8 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Le controversie nascenti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del [Foro Competente]. Legge applicabile: diritto italiano.

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Le Parti approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.: Art. 7 (penale e clausola risolutiva espressa); Art. 8 (foro competente).

FIRME

[Luogo Firma], [Data Firma]

Il Committente: [Committente Denominazione]

Firma: _________________________

Il Fornitore: [Fornitore Denominazione]

Firma: _________________________

Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.:

Committente — Firma: _________________________

Fornitore — Firma: _________________________

Committente

________________

Signature

Fornitore

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Sviluppo Software su Misura?

Il Contratto di Sviluppo Software su Misura in Italia è il contratto con cui un fornitore si obbliga a realizzare per il committente un sistema informatico progettato specificamente per le sue esigenze, non reperibile come prodotto standard. Lo strumento si fonda sulla Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), in particolare sugli artt. 64-bis-64-quater sui programmi per elaboratore, e sulla disciplina dell'appalto di cui agli artt. 1655-1677 del Codice Civile.

Lo sviluppo su misura si caratterizza per la realizzazione di un software personalizzato, con specifiche concordate tra le parti e una struttura di progetto articolata in fasi. Gli artt. 64-bis ss. L. 633/1941 attribuiscono all'autore i diritti esclusivi sul programma; il contratto deve quindi disciplinare espressamente la titolarità del software, distinguendo le ipotesi di cessione dei diritti al committente da quelle di concessione in licenza, e regolando la sorte del codice sorgente. La struttura di appalto (art. 1655 c.c.) comporta l'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte, con collaudo e garanzia per i vizi.

Lo strumento è impiegato per la realizzazione di gestionali aziendali personalizzati, piattaforme web e applicazioni mobili, sistemi integrati di fatturazione elettronica e soluzioni verticali su misura. Il progetto è di norma scandito da stati di avanzamento e collaudi intermedi.

Il contratto deve identificare le parti, descrivere le specifiche funzionali e tecniche, disciplinare i SAL, il collaudo, la garanzia sui vizi, la titolarità del codice e dei diritti, la manutenzione e gli aspetti di protezione dei dati (GDPR). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di servizi informatici IT, servizi di marketing digitale, servizi di traduzione e servizi fotografici e video.

Quando serve Contratto di Sviluppo Software su Misura?

Il Contratto di Sviluppo Software su Misura in Italia è necessario ogni volta che un committente commissiona a un fornitore esterno la realizzazione di un sistema informatico progettato specificamente per le proprie esigenze, e non reperibile come prodotto commerciale standard. Il primo e più comune scenario è lo sviluppo di gestionali aziendali personalizzati: sistemi ERP su misura, CRM aziendali, software di contabilità e fatturazione elettronica integrata (nel rispetto del D.Lgs. 127/2015 e delle specifiche tecniche SDI dell'Agenzia delle Entrate), sistemi di gestione del magazzino, piattaforme di project management. Il secondo scenario è lo sviluppo di piattaforme web e applicazioni mobile: e-commerce con logiche di business specifiche, marketplace B2B o B2C, portali di prenotazione, applicazioni su iOS e Android per clienti finali, sistemi di accesso clienti (customer portal). Il terzo scenario è lo sviluppo di software industriale e di controllo: sistemi SCADA per il monitoraggio di impianti industriali, software per macchinari CNC con protocolli proprietari, sistemi embedded, firmware per dispositivi IoT. Il quarto scenario è lo sviluppo di sistemi informativi sanitari: cartelle cliniche elettroniche, sistemi di telemedicina, software per la gestione di studi medici — settore soggetto anche alla normativa MDR (Reg. UE 2017/745) se il software ha funzione diagnostica o terapeutica qualificandosi come dispositivo medico, nonché alle Linee Guida AGENAS e al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0). Il quinto scenario è lo sviluppo di piattaforme SaaS da commercializzare verso terzi: in questo caso la titolarità del codice rimane di norma in capo al fornitore, che concede una licenza d'uso al committente; il contratto deve regolare il regime della proprietà intellettuale diversamente rispetto a uno sviluppo classico. Il sesto scenario è l'integrazione e il middleware tra sistemi legacy: connettori tra sistemi ERP e piattaforme e-commerce, ETL per la migrazione di dati tra database eterogenei, API Gateway per l'esposizione di servizi legacy verso applicazioni moderne. Il settimo scenario è lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning personalizzati: in questo caso il contratto deve affrontare le questioni aperte sulla titolarità dei modelli addestrati, delle output generate dall'AI e del dataset di training — temi che il Regolamento UE sull'AI (AI Act, Reg. UE 2024/1689) inizierà a disciplinare in modo organico. In tutti questi contesti, la mancanza di un contratto scritto con specifiche funzionali allegate espone il committente al rischio di controversie sul perimetro del lavoro, di dispute sulla titolarità del codice e di perdita dell'investimento in caso di insolvenza del fornitore.

Cosa includere nel tuo Contratto di Sviluppo Software su Misura

Il Contratto di Sviluppo Software su Misura in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere giuridicamente completo, tecnicamente preciso e resistente a eventuali controversie in fase di esecuzione o post-consegna. Il primo elemento è l'identificazione completa delle parti: per il committente, ragione sociale o denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede legale, PEC istituzionale, numero REA della Camera di Commercio competente, nome e qualifica del referente di progetto; per il fornitore, ragione sociale, partita IVA, numero REA, PEC, eventuali certificazioni tecnologiche (ISO 9001, ISO/IEC 27001 per la sicurezza informatica), nome del project manager designato per il progetto. Il secondo elemento è la specifica funzionale e tecnica (SRS — Software Requirements Specification): documento allegato come Allegato A al contratto, firmato da entrambe le parti, che definisce in dettaglio tutte le funzionalità del software da sviluppare (user story, casi d'uso, wireframe), i requisiti di integrazione con sistemi terzi (API, database, ERP, sistemi di pagamento), i requisiti non funzionali (performance — es. tempi di risposta massimi — disponibilità, scalabilità, sicurezza, accessibilità WCAG 2.1 se richiesta). L'SRS è il documento di riferimento per il collaudo: senza di esso, non esistono parametri oggettivi per verificare se il software consegnato rispetti i requisiti concordati. Il terzo elemento è il piano SAL con timeline e deliverable: suddivisione del progetto in fasi (analisi, design, sviluppo, testing, deployment) con le date previste di ogni milestone, i deliverable attesi per ogni SAL (mockup, prototipo navigabile, versione beta, versione definitiva) e le quote di corrispettivo sbloccabili a ogni milestone. Il quarto elemento essenziale è la clausola sulla titolarità del software: cessione scritta dei diritti patrimoniali di utilizzazione al committente ex artt. 107–110 LDA al saldo del corrispettivo, con specifica indicazione dei diritti ceduti (riproduzione, distribuzione, modifica, creazione di opere derivate); regime delle librerie e dei framework di terze parti inclusi nel software (elenco allegato delle licenze open source — MIT, Apache 2.0, GPL, LGPL — con le relative restrizioni d'uso); obblighi del fornitore di consegnare il codice sorgente completo con documentazione tecnica (architettura del sistema, documentazione API, manuale utente) alla consegna finale. Il quinto elemento è la procedura di collaudo: durata del periodo di testing (es. 30 giorni lavorativi dalla consegna), utilizzo di un bug tracker condiviso, classificazione dei bug per gravità (blocker, critical, major, minor) con i relativi SLA di risoluzione, procedura di accettazione formale (firma del verbale di collaudo positivo). Il sesto elemento è la garanzia post-rilascio (6-12 mesi dalla messa in produzione) per la correzione gratuita dei bug, con SLA garantiti, e le condizioni della manutenzione evolutiva successiva (a corpo o a tempo). Il settimo elemento è la clausola GDPR: nomina del fornitore come Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR se accede a dati personali durante lo sviluppo o il testing, e attestazione dell'impegno del fornitore a rispettare il principio di privacy by design ex art. 25 GDPR nell'architettura del sistema. L'ottavo elemento sono le penali per ritardo nella consegna dei SAL ex art. 1382 c.c. (quantificate in percentuale del corrispettivo per ogni settimana di ritardo) e la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per inadempimenti gravi (es. abbandono del progetto, consegna di software gravemente difforme dalle specifiche). Su forms-legal.com il modello professionale integra tutti questi elementi, con campi guidati per la compilazione di ogni sezione critica — dalla specifica funzionale alle penali, dalla titolarità del codice alla nomina GDPR — permettendo a committente e fornitore di strutturare un contratto completo senza omissioni rischiose.

Come compilare il tuo Contratto di Sviluppo Software su Misura

La compilazione del Contratto di Sviluppo Software su Misura in Italia richiede una fase preparatoria strutturata, in cui committente e fornitore definiscono e documentano tutti gli elementi tecnici e legali del progetto prima di procedere alla firma. Prima della compilazione del contratto, il committente deve: redigere o commissionare la specifica funzionale (SRS) del software, che descriva in dettaglio tutte le funzionalità richieste, le integrazioni con sistemi terzi e i requisiti non funzionali di performance e sicurezza; definire il budget complessivo del progetto e la ripartizione in SAL; verificare se il software tratterà dati personali degli utenti e, in caso affermativo, predisporre la nomina ex art. 28 GDPR per il fornitore e valutare se è necessaria una DPIA ex art. 35 GDPR. Nella sezione dati del committente, inserire: ragione sociale o denominazione completa, codice fiscale, partita IVA, sede legale con indirizzo completo, PEC istituzionale, nome e qualifica del referente tecnico di progetto (CTO, responsabile IT, project manager interno). Nella sezione dati del fornitore, inserire: ragione sociale completa, partita IVA, numero REA della Camera di Commercio, sede legale, PEC, eventuali certificazioni tecnologiche possedute, nome e qualifica del project manager designato per questo specifico progetto. Nella sezione oggetto del contratto, descrivere sinteticamente il software da sviluppare e rinviare all'Allegato A (SRS) per la descrizione funzionale completa: è fondamentale che l'SRS sia allegato al contratto come parte integrante e sia firmato da entrambe le parti. Nella sezione piano SAL, inserire per ogni milestone: denominazione del SAL (es. SAL 1 — Analisi e Design), data prevista di completamento, deliverable attesi (es. documento di analisi funzionale, mockup di interfaccia, prototipo navigabile, versione beta, versione finale), quota di corrispettivo da sbloccate al completamento del SAL (es. 30% alla firma, 20% al SAL 1, 30% al SAL 2, 20% al collaudo). Nella sezione corrispettivo, indicare l'importo totale del contratto (IVA esclusa), il piano di fatturazione collegato ai SAL, le modalità di pagamento (bonifico bancario entro 30 o 60 giorni dalla fattura) e gli interessi moratori automatici ex D.Lgs. 231/2002 in caso di ritardo. Nella sezione titolarità del software, specificare se i diritti patrimoniali sul software sviluppato sono ceduti al committente (opzione standard — specifica che la cessione avviene ex artt. 107–110 LDA al saldo del corrispettivo totale) o se il fornitore mantiene la titolarità concedendo una licenza d'uso esclusiva; allegare l'elenco delle librerie open source incluse nel software con le rispettive licenze. Nella sezione collaudo, indicare la durata del periodo di testing (es. 30 giorni lavorativi), i criteri di classificazione dei bug per gravità, i tempi di risoluzione garantiti per ogni categoria e la procedura di accettazione formale. Le clausole limitative della responsabilità del fornitore e le penali devono essere espressamente approvate con doppia firma ex art. 1341, comma 2, c.c. Il contratto deve essere firmato in duplice originale; per la firma digitale qualificata è sufficiente un originale elettronico per parte.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Sviluppo Software su Misura

Gli errori più frequenti nella redazione del Contratto di Sviluppo Software su Misura in Italia sono responsabili della maggior parte delle controversie tra committenti e fornitori nel settore ICT. Il primo errore è non allegare le specifiche funzionali firmate: senza un documento SRS allegato e controfirmato da entrambe le parti, non esiste un parametro oggettivo per valutare se il software consegnato rispetti i requisiti concordati, generando dispute infinite su cosa fosse incluso nel prezzo e cosa sia una «change request» aggiuntiva. Il secondo errore è non regolare la titolarità del codice sorgente con clausola scritta ex art. 110 LDA: il committente che ha pagato lo sviluppo ma non ha acquisito per iscritto i diritti patrimoniali non è il proprietario del software e potrebbe non poterlo modificare, aggiornare o affidare la manutenzione a un fornitore diverso senza il consenso dello sviluppatore originale. Il terzo errore è non prevedere l'escrow o la consegna progressiva del codice sorgente a ogni SAL: se il fornitore diventa insolvente a metà progetto, il committente perde l'investimento e non ha accesso al codice sviluppato fino a quel momento, salvo intervento del curatore fallimentare ex D.Lgs. 14/2019. Il quarto errore è definire SAL senza criteri di accettazione (acceptance criteria): un SAL approvato senza criteri oggettivi non garantisce la qualità del software consegnato e rende impossibile al committente rifiutare milestone difettosi senza essere accusato di inadempimento. Il quinto errore è omettere la clausola di privacy by design e la nomina del Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR per i software che trattano dati personali: il committente-titolare del trattamento risponde delle violazioni GDPR del software acquisito, con sanzioni fino a € 20 milioni o 4% del fatturato mondiale. Il sesto errore è non disciplinare il regime delle librerie open source incluse nel software: le librerie con licenza GNU GPL impongono la pubblicazione del codice sorgente delle applicazioni derivate — un obbligo che il committente potrebbe scoprire solo dopo la consegna, quando il software è già in produzione. Il settimo errore è non includere penali per ritardo nella consegna dei SAL: senza penali (art. 1382 c.c.), il committente può far valere solo il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., che deve provare in giudizio con oneri processuali significativi. L'ottavo errore è non prevedere la procedura di accettazione formale del collaudo: senza un verbale firmato di accettazione del software, il committente che utilizza il software potrebbe essere ritenuto tacitamente accettante dell'opera, perdendo i diritti di garanzia per i vizi non ancora manifestati (art. 1667, comma 2, c.c.).

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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