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Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci

Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci

Codice Civile artt. 1470–1547; D.Lgs. 231/2002

ai sensi degli artt. 1470–1547 del Codice Civile e del D.Lgs. 231/2002

PARTI CONTRAENTI

VENDITORE:

Denominazione: [Denominazione Venditore Merci]

Sede legale / Magazzino: [Sede Venditore Merci]

Partita IVA: [Partita Iva Venditore Merci]

Legale rappresentante: [Legale Rappresentante Venditore Merci]

PEC: [Pec Venditore Merci]

COMPRATORE:

Denominazione: [Denominazione Compratore Merci]

Sede legale: [Sede Compratore Merci]

Partita IVA: [Partita Iva Compratore Merci]

Legale rappresentante: [Legale Rappresentante Compratore Merci]

PEC: [Pec Compratore Merci]

Art. 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO (artt. 1470 e 1346 c.c.)

Il Venditore vende e trasferisce al Compratore, che acquista, il seguente lotto di merci e scorte di magazzino:

[Descrizione Merci]

Tipologia del lotto: [Categoria Lotto]. Criterio di valorizzazione: [Criteri Valorizzazione]. Inventario allegato (Allegato A): [Inventario Allegato Merci].

Art. 2 — PREZZO E PAGAMENTO (D.Lgs. 231/2002)

Il prezzo del lotto, determinato [Tipo Prezzo Merci], è pari a € [Prezzo Merci],00 (IVA esclusa). L'IVA sarà applicata secondo le aliquote vigenti per ciascuna categoria merceologica ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Modalità e termini di pagamento: [Termini Pagamento Merci]. Pagamento a mezzo bonifico bancario all'IBAN: [Iban Venditore Merci].

In caso di ritardo nel pagamento, si applicano automaticamente gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 nella misura del saggio BCE + 8 punti percentuali, nonché il rimborso forfettario di € 40,00 per le spese di recupero, senza necessità di preventiva costituzione in mora.

Art. 3 — CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

La consegna delle merci avverrà entro il [Data Consegna Merci] presso: [Luogo Consegna Merci].

Il rischio di perimento o deterioramento accidentale delle merci si trasferisce al Compratore al momento della consegna materiale o della messa a disposizione, secondo la modalità concordata. Le operazioni di carico sugli automezzi del Compratore (o del vettore da esso incaricato) avvengono a spese e rischio del Compratore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 4 — GARANZIA PER VIZI (artt. 1490–1495 c.c.)

Il Venditore garantisce che le merci cedute sono conformi alla descrizione e all'inventario allegato e non presentano vizi occulti che le rendano inidonee all'uso ovvero ne diminuiscano sensibilmente il valore. Il Compratore deve denunciare i vizi apparenti al momento della consegna o entro 8 giorni dalla consegna stessa, e i vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta, a pena di decadenza ex art. 1495, comma 1, c.c. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna. Per le merci di fine stagione o fine serie vendute 'nello stato di fatto', la garanzia è limitata all'assenza di vizi dolosamente taciuti.

Art. 5 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale il Venditore. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., le parti approvano specificamente le clausole relative alle limitazioni di garanzia e al foro esclusivo.

FIRME

Luogo: [Citta Firma Merci], data: [Data Firma Merci]

Venditore: [Denominazione Venditore Merci]

Legale rappresentante: [Legale Rappresentante Venditore Merci]

Firma: _________________________

Compratore: [Denominazione Compratore Merci]

Legale rappresentante: [Legale Rappresentante Compratore Merci]

Firma: _________________________

Approvazione specifica ex art. 1341, comma 2, c.c.: Art. 4 (limitazioni di garanzia); Art. 5 (foro esclusivo).

Firma Venditore: _________________________ Firma Compratore: _________________________

Venditore / Legale Rappresentante

________________

Signature

Compratore / Legale Rappresentante

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci?

Il Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci in Italia è il contratto con cui un'impresa cede in blocco le proprie scorte di magazzino, rimanenze e merci a un acquirente, di norma in ambito B2B, dietro pagamento del prezzo. La disciplina è data dalle norme sulla vendita di cui agli artt. 1470-1547 del Codice Civile; per i termini di pagamento commerciali si applica il D.Lgs. 231/2002 in materia di ritardi nelle transazioni commerciali.

La vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà delle merci verso il pagamento del prezzo (art. 1470 c.c.). La cessione in blocco di uno stock presenta peculiarità rispetto alla vendita di singoli beni: la determinazione dell'oggetto avviene tipicamente mediante inventario allegato, con indicazione di quantità, categorie merceologiche, codici prodotto e valore, valutato al costo o al minore valore di mercato secondo i principi contabili. Restano applicabili la garanzia per i vizi (artt. 1490 ss. c.c.) e per la mancanza di qualità.

Lo strumento è frequente nella cessione delle scorte nell'ambito o a margine di una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nella liquidazione dello stock di un'impresa che cessa l'attività o riduce le giacenze, e nella vendita di rimanenze a grossisti, concorrenti o piattaforme di stock-trading. La cessione del magazzino è spesso disciplinata con contratto autonomo rispetto ai beni strumentali e agli immateriali.

Il contratto deve identificare le parti, descrivere lo stock con il dettaglio dell'inventario allegato, fissare il prezzo e l'IVA, le modalità e i termini di consegna e di pagamento, le garanzie sulla qualità e conformità delle merci e l'eventuale patto di riservato dominio. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione d'azienda, compravendita di attrezzature e logistica e magazzinaggio.

Quando serve Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci?

Un Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci in Italia è necessario in diversi contesti operativi. La situazione più comune riguarda la cessione contestuale o separata delle scorte di magazzino nell'ambito di una cessione d'azienda o di un ramo d'azienda: in questo caso il magazzino può essere oggetto di un contratto separato dai beni strumentali e dagli immateriali, con valutazione autonoma basata su inventario. Un'altra situazione frequente è la liquidazione dello stock da parte di un'impresa che cessa l'attività, intende ridurre le giacenze eccessive o cambia il proprio mix produttivo, cedendo le rimanenze a un concorrente, a un grossista, a una piattaforma di stock-trading o a un'impresa di smaltimento. La vendita all'ingrosso di stock di merce a fine stagione, di prodotti con scadenza ravvicinata (pur non ancora scaduti) o di prodotti fuori moda costituisce un'altra fattispecie tipica, frequente nella moda, nel food e nel farmaceutico. Le procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 14/2019, accordo di ristrutturazione dei debiti) richiedono la vendita del magazzino a valore di realizzo con inventario notarile o peritale a garanzia dei creditori. Infine, la permuta di merci tra imprese (art. 1552 c.c.) richiede la stessa documentazione del contratto di compravendita, applicando per analogia le norme sulla vendita a entrambe le prestazioni. Nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO), i contratti di cessione di stock di magazzino sono strumenti frequenti nelle negoziazioni con discount, outlet e piattaforme di e-commerce B2B che acquistano eccedenze produttive; in tali rapporti, il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e la L. 119/2011 (legge sulle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari) prevedono specifici obblighi informativi a carico del cedente. In ambito internazionale, la vendita di merci tra imprese italiane ed estere può essere regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG — Convenzione di Vienna 1980, ratificata dall'Italia con L. 765/1985): la CISG si applica automaticamente quando le parti hanno sedi in Paesi diversi aderenti alla Convenzione, salvo esclusione espressa nel contratto. Per le merci soggette a controlli doganali (import-export), il contratto di compravendita deve includere il codice NC (Nomenclatura Combinata dell'UE) delle merci, necessario per le dichiarazioni doganali ai sensi del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).

Cosa includere nel tuo Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci

Un Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci conforme al diritto italiano deve includere elementi essenziali ben precisi. L'identificazione delle parti: denominazione o nome, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero REA presso la Camera di Commercio, legale rappresentante con poteri di firma, PEC. L'oggetto del contratto richiede il massimo dettaglio: quantità totale dei beni ceduti (numero di unità, peso, volume), categorie merceologiche, codici prodotto o SKU, lotto e data di produzione o scadenza per merci soggette, valore complessivo di inventario (al costo o al valore di mercato se inferiore secondo il principio del costo o mercato previsto dai principi contabili OIC 13). L'inventario allegato è elemento contrattuale essenziale: deve essere redatto, datato e firmato da entrambe le parti (o da un perito terzo nominato consensualmente) immediatamente prima della firma del contratto; esso risolve ex ante la questione della consistenza del magazzino e riduce il rischio di contestazioni post-chiusura. Il prezzo totale deve essere determinato o determinabile: può essere fissato a corpo (prezzo fisso indipendente dalla consistenza esatta) o a misura (prezzo unitario per categoria moltiplicato per le quantità realmente rilevate dall'inventario); in questo secondo caso la formula di calcolo va descritta con precisione. Le modalità e i termini di pagamento nei rapporti B2B devono rispettare il D.Lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali: termine legale 30 giorni dalla fattura, prorogabile fino a 60 per accordo scritto; interessi moratori automatici al saggio BCE + 8 punti. Le condizioni di consegna: luogo di consegna o ritiro, data o termine, modalità di carico e trasporto; le norme sugli Incoterms 2020 (ICC) sono applicabili per riferimento contrattuale. Le garanzie: garanzia legale per vizi ex artt. 1490–1495 c.c. con termini di denuncia entro 8 giorni dalla scoperta; esclusione o limitazione convenzionale della garanzia per i beni usati o di fine stock. La forms-legal.com mette a disposizione un modello completo con inventario tipo e schede di collaudo merci integrate. Un nono elemento essenziale è la clausola di risoluzione per inadempimento parziale: in caso di consegna incompleta o di merci non conformi, il compratore ha diritto alla risoluzione parziale o totale del contratto (art. 1455 c.c. — inadempimento di non scarsa importanza); la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. automatizza questo meccanismo, stabilendo preventivamente quali inadempienze (es. mancata consegna entro X giorni, merci con umidità superiore a Y%) determinano la risoluzione di diritto. Un decimo elemento spesso trascurato è la clausola di riserva della proprietà ex art. 1523 c.c.: nelle vendite con pagamento differito o rateale, il venditore conserva la proprietà delle merci fino al pagamento integrale del prezzo, con diritto di rivendicarle in caso di insolvenza del compratore — la riserva deve essere pattuita per iscritto e il contratto deve avere data certa anteriore a eventuali procedure esecutive per essere opponibile ai terzi (Cass. civ. Sez. I, n. 26243/2019). Un undicesimo elemento utile per magazzini di valore rilevante è la clausola di due diligence pre-acquisto: il compratore ha diritto a un periodo di ispezione (es. 5 giorni lavorativi) durante il quale può effettuare campionature, analisi di laboratorio e verifiche della tracciabilità; allo scadere del periodo senza rilievi scritti, le merci si intendono accettate nelle condizioni descritte dall'inventario. Il dodicesimo elemento è la nomina di un arbitro o perito per la risoluzione delle controversie tecniche: nelle compravendite di magazzino, le contestazioni più frequenti riguardano la qualità e la quantità delle merci; inserire la clausola che demanda la decisione tecnica a un perito della Camera di Commercio territorialmente competente (Albo CTU del Tribunale) riduce il contenzioso giudiziario.

Come compilare il tuo Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci

Per compilare correttamente il Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci in Italia seguire questi passaggi operativi. Nella sezione parti: inserire i dati identificativi completi di venditore e compratore, verificando la corrispondenza con la visura camerale aggiornata presso la Camera di Commercio; annotare PEC di entrambe le parti per le comunicazioni formali e le eventuali diffide. Prima della firma: redigere l'inventario dettagliato del magazzino con categorie, quantità, codici SKU, date di produzione/scadenza e valore unitario; farlo firmare da entrambe le parti nella stessa data del contratto o allegarlo come Allegato A; per magazzini di valore elevato (oltre € 50.000,00) si raccomanda la presenza di un perito commerciale nominato consensualmente. Nel campo prezzo: indicare se il prezzo è a corpo (es. € 120.000,00 per l'intero lotto) o a misura (es. € 2,50/kg per ogni kg di materia prima risultante dall'inventario); per le compravendite a misura, precisare la formula di calcolo finale e il termine per la rettifica del prezzo. Nella sezione modalità di pagamento: indicare i termini (30 o 60 giorni dalla fattura ai sensi del D.Lgs. 231/2002), le modalità (bonifico bancario con IBAN del venditore) e le eventuali garanzie (fideiussione, pegno su merci). Per la consegna: definire il luogo esatto (magazzino del venditore, del compratore, vettore terzo), la data, le modalità di carico (franco magazzino venditore o porto pagato a destino). Nella clausola garanzie: specificare se la garanzia legale per vizi è piena o limitata convenzionalmente (es. esclusione per merce di fine stock in vendita 'nello stato di fatto' — clausola ammissibile ex art. 1490 c.c. se il compratore era a conoscenza dei vizi). Conservare il contratto firmato, l'inventario allegato, la fattura di vendita e i documenti di trasporto. Aspetti pratici aggiuntivi per la corretta compilazione: nel campo destinatario per le merci soggette a tracciabilità alimentare ex Reg. CE 178/2002, inserire il numero di registrazione SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) o il codice operatore del settore alimentare (OSA) del compratore; tale dato è necessario per il corretto aggiornamento del registro di tracciabilità 'un passo avanti/un passo indietro' imposto dall'art. 18 del Regolamento. Per le merci soggette a RAEE (D.Lgs. 49/2014), inserire nel contratto il numero iscrizione RENTRI (D.M. 4/08/2022) del produttore e del distributore; dal 13 febbraio 2024 il sistema RENTRI è obbligatorio per la gestione documentale dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per le compravendite di stock con pagamento a misura, prevedere una clausola di tolleranza (es. ±3% sul peso totale) oltre la quale scatta la rettifica automatica del prezzo: questa clausola evita controversie su differenze minimali tra l'inventario iniziale e le quantità effettivamente consegnate. Al termine della compilazione del wizard su forms-legal.com, il documento viene generato in formato PDF/DOCX: firmare entrambe le copie originali, consegnarne una a ciascuna parte e allegare l'inventario come Allegato A con le firme apposte da entrambe le parti sulle stesse pagine firmate del contratto.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci

I principali errori da evitare nella redazione di un Contratto di Compravendita di Magazzino e Merci in Italia riguardano la gestione dell'inventario, della garanzia e degli aspetti fiscali. Il primo errore frequente è l'assenza o l'imprecisione dell'inventario allegato: senza un inventario dettagliato e firmato da entrambe le parti, le contestazioni sulla consistenza e sul valore del magazzino sono quasi inevitabili, e il compratore può trovarsi a pagare per merci che non ha ricevuto o che erano in condizioni diverse da quelle dichiarate. Il secondo errore è vendere merci scadute, deteriorate o non conformi alla normativa igienico-sanitaria senza idonea comunicazione al compratore: la vendita di prodotti alimentari scaduti o privi di tracciabilità ex Reg. CE 178/2002 configura non solo inadempimento contrattuale ma anche illecito amministrativo sanzionato dall'ASL e dal Ministero della Salute. Il terzo errore riguarda la mancata emissione della fattura al momento della cessione: ritardare la fatturazione per ragioni di cassa espone il venditore a sanzioni fiscali del 90%–180% dell'IVA non fatturata ai sensi del D.Lgs. 471/1997. Il quarto errore consiste nel fissare un prezzo a misura senza definire con precisione la formula di calcolo e le tolleranze di resa: differenze tra il peso/volume dichiarato in inventario e quello effettivamente rilevato al momento della consegna generano contenziosi sul prezzo finale. Il quinto errore è escludere la garanzia per vizi senza adeguata informativa scritta al compratore: la clausola 'venduto nello stato di fatto' è valida solo se il compratore era concretamente a conoscenza dei vizi al momento del contratto, altrimenti il giudice la considera nulla per dolo del venditore. Il sesto errore è non prevedere la riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. nelle vendite con pagamento dilazionato: senza questa clausola, in caso di fallimento del compratore le merci già consegnate ma non ancora pagate diventano parte del patrimonio della procedura concorsuale e il venditore perde la tutela reale. Il settimo errore è omettere il verbale di consegna firmato da entrambe le parti: senza verbale, il venditore non può provare quando è stata effettuata la consegna (rilevante per la decorrenza della garanzia e dei termini di pagamento) e il compratore non può provare lo stato delle merci al momento della ricezione. L'ottavo errore è trascurare gli obblighi di tracciabilità normativa (Reg. CE 178/2002 per alimenti; D.Lgs. 49/2014 per RAEE) che impongono specifici registri e documentazione separata rispetto ai normali documenti di trasporto. Il nono errore è non regolare le conseguenze dell'inadempimento parziale: se il venditore consegna solo parte del magazzino concordato, il compratore può chiedere la risoluzione solo se l'inadempimento è di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. evita la valutazione discrezionale del giudice. Il decimo errore è non indicare chiaramente la data di riferimento per la composizione del magazzino: lo stock di un magazzino varia continuamente; l'inventario deve essere redatto in una data precisa (tipicamente il giorno della firma) e il contratto deve prevedere cosa accade se la composizione effettiva alla consegna differisce dall'inventario per variazioni fisiologiche (vendite nel periodo intercorso, scarti). La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 18243/2017) ha confermato che la differenza tra l'inventario contrattuale e la consistenza effettiva al momento della consegna, quando non espressamente regolata, rientra nella garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. con gli ordinari termini di denuncia. L'undicesimo errore da evitare e' trascurare la normativa doganale nelle compravendite internazionali di merci: per le esportazioni extra-UE il contratto deve indicare i codici NC (Nomenclatura Combinata) di ciascuna categoria di merce, necessari per la dichiarazione doganale ex Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione); l'omissione o l'indicazione errata dei codici NC espone il venditore a sanzioni doganali e al blocco della spedizione. Il dodicesimo errore consiste nel non regolare contrattualmente il regime dell'IVA applicabile nelle cessioni intracomunitarie: la vendita di merci a soggetti IVA di altri Stati UE costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 D.L. 331/1993 a condizione che il compratore abbia un numero VIES valido e le merci siano effettivamente trasportate nello Stato membro di destinazione; l'omessa verifica del VIES e della prova di trasporto espone il venditore all'IVA italiana al 22% in caso di accertamento (Cass. civ. Sez. V, n. 7438/2021).

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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