Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali
Codice Civile artt. 1470–1495; D.Lgs. 231/2002
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ATTREZZATURE AZIENDALI
ai sensi degli artt. 1470–1495 del Codice Civile e del D.Lgs. 231/2002
PARTI CONTRAENTI
VENDITORE:
Denominazione: [Denominazione Venditore]
Sede legale: [Sede Venditore]
Partita IVA: [Partita Iva Venditore]
Legale rappresentante: [Legale Rappresentante Venditore]
PEC: [Pec Venditore]
COMPRATORE:
Denominazione: [Denominazione Compratore]
Sede legale: [Sede Compratore]
Partita IVA: [Partita Iva Compratore]
Legale rappresentante: [Legale Rappresentante Compratore]
PEC: [Pec Compratore]
Art. 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO (art. 1470 c.c.)
Il Venditore vende e trasferisce al Compratore, che acquista, le seguenti attrezzature aziendali:
[Descrizione Attrezzature]
Stato generale: [Stato Attrezzature]. Dotate di marcatura CE e documentazione di conformità: [Certificazione C E].
Art. 2 — PREZZO E PAGAMENTO (D.Lgs. 231/2002)
Il prezzo di vendita è convenuto in € [Prezzo Netto],00 (IVA esclusa), oltre a IVA al [Aliquota I V A].
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]. IBAN del Venditore: [Iban Venditore].
Termini di pagamento: [Termini Pagamento].
Decorso il termine, si applicano automaticamente gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 nella misura del saggio BCE maggiorato di 8 punti percentuali, nonché il rimborso forfettario di € 40,00 per le spese di recupero del credito.
Art. 3 — CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
La consegna delle attrezzature avverrà entro il [Data Consegna] presso: [Luogo Consegna].
Il rischio di perimento accidentale si trasferisce al Compratore al momento della consegna materiale delle attrezzature. Qualora il trasporto sia a cura del Compratore (consegna EXW — franco fabbrica), il rischio si trasferisce al momento della messa a disposizione presso la sede del Venditore.
Art. 4 — GARANZIA PER VIZI (artt. 1490–1495 c.c.)
Il Venditore garantisce il Compratore dai vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso convenuto o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile. Il Compratore deve denunciare i vizi al Venditore entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza (art. 1495, comma 1, c.c.). L'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495, comma 3, c.c.). In caso di vizi, il Compratore può esercitare l'azione redibitoria (risoluzione) o l'azione estimatoria (riduzione del prezzo) ex art. 1492 c.c.
Art. 5 — RISERVA DELLA PROPRIETÀ (art. 1523 c.c.)
Clausola di riserva della proprietà: [Riserva Proprietà]. Qualora convenuta, il Venditore si riserva la proprietà delle attrezzature fino al pagamento integrale del prezzo ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile. Il Compratore assume i rischi di perimento dalla consegna ed è responsabile della conservazione dei beni.
Art. 6 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente il Tribunale del luogo di sede legale del Venditore. Le clausole limitative della responsabilità del Venditore sono approvate specificamente ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile.
FIRME
Luogo e data: [Citta Contratto], [Data Contratto]
Venditore: [Denominazione Venditore]
Rappresentato da: [Legale Rappresentante Venditore]
Firma: _________________________
Compratore: [Denominazione Compratore]
Rappresentato da: [Legale Rappresentante Compratore]
Firma: _________________________
Approvazione specifica ex art. 1341, comma 2, c.c.: Art. 4 (Garanzia vizi — limitazioni); Art. 6 (Foro esclusivo).
Firma Venditore: _________________________ Firma Compratore: _________________________
Venditore / Legale Rappresentante
________________
Signature
Compratore / Legale Rappresentante
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali?
Il Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali in Italia è il contratto con cui un'impresa o un privato trasferisce a un acquirente la proprietà di macchinari, impianti, apparecchiature informatiche, strumenti o veicoli aziendali, dietro pagamento del prezzo. La disciplina è dettata dalle norme sulla vendita di cui agli artt. 1470-1495 del Codice Civile; per i pagamenti nelle transazioni commerciali si applica il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta ai ritardi di pagamento.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.). Tra i profili più rilevanti per i beni strumentali vi è la garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490 ss. c.c.), per cui il venditore risponde dei vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, e la garanzia per evizione (artt. 1483 ss. c.c.).
Lo strumento è impiegato nell'acquisto di macchinari di produzione nuovi o usati, nella dismissione di attrezzature in caso di cessazione o rinnovo tecnologico, nelle operazioni connesse a cessioni di ramo d'azienda e nelle permute di beni strumentali. La forma scritta, pur non sempre richiesta ad substantiam per i beni mobili, è essenziale per la prova del prezzo, delle garanzie, dei termini di consegna e di collaudo.
Il contratto deve identificare le parti, descrivere analiticamente l'attrezzatura (marca, modello, matricola, anno, stato d'uso, certificazioni CE), indicare il prezzo con la relativa IVA, le modalità di consegna e collaudo, le garanzie e l'eventuale patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) a tutela del venditore in caso di pagamento dilazionato. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione d'azienda, compravendita di magazzino e merci e appalto edile.
Quando serve Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali?
Un Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali in Italia è necessario ogni volta che un'impresa acquista o vende macchinari, impianti industriali, apparecchiature informatiche, strumenti di misura, veicoli aziendali o qualsiasi altro bene strumentale di valore significativo. Le situazioni più frequenti comprendono: l'acquisto di macchinari di produzione da un'altra impresa (usati o nuovi); la vendita di attrezzature in occasione di cessazione di attività o liquidazione; la cessione di beni strumentali a seguito di aggiornamento tecnologico; l'acquisto di impianti nell'ambito di un contratto di appalto o di cessione di ramo d'azienda; la permuta di attrezzature con altre (art. 1552 c.c., applicando per analogia le norme sulla compravendita). Per attrezzature di elevato valore (oltre € 10.000,00) o che richiedono collaudo tecnico, la forma scritta è praticamente indispensabile per definire con certezza le specifiche tecniche, i termini di consegna, la procedura di collaudo e le garanzie. Per l'acquisto di beni usati con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. (patto di riservato dominio), la forma scritta è necessaria per l'opponibilità ai terzi creditori del compratore. In caso di acquisto da soggetti in procedura concorsuale, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore richiede sempre documentazione scritta. Il documento è altresì utile per beneficiare degli incentivi fiscali nazionali (Piano Industria 5.0, ex Piano Transizione 4.0) che richiedono documentazione della spesa. In Italia, il Piano Industria 5.0 (art. 1 commi 1051-1063 L. 178/2020 e successive disposizioni attuative) riconosce un credito d'imposta commisurato al costo di acquisto dei beni strumentali nuovi: il contratto di compravendita è il documento primario richiesto dall'Agenzia delle Entrate per la verifica del beneficio, insieme alla fattura d'acquisto e alla perizia asseverata sull'interconnessione del macchinario. Le società di leasing che acquistano attrezzature per concederle in locazione finanziaria all'impresa utilizzatrice richiedono sempre un contratto di compravendita redatto secondo gli standard bancari, con specifica indicazione della destintazione del bene (uso in leasing) e della clausola di trasferimento della proprietà alla società di leasing prima della concessione in uso all'utilizzatore finale. Per l'acquisto di attrezzature soggette a collaudo obbligatorio ex D.Lgs. 81/2008 (Allegato VII — verifiche periodiche) — gru, piattaforme elevabili, impianti di sollevamento, serbatoi in pressione — il contratto deve indicare l'obbligo del venditore di trasmettere le ultime verifiche periodiche eseguite e il libretto dell'attrezzatura, nonché i rapporti di prova dell'ente notificato. In ambito agricolo, la compravendita di macchine operatrici agricole (trattori, mietitrebbie, irroratrici) è soggetta al D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine) e al D.Lgs. 81/2008: il contratto deve attestare la conformità ai requisiti tecnici CE e all'obbligo di immatricolazione presso il MIPAF (Ministero dell'Agricoltura). Il contratto è necessario anche quando l'attrezzatura è acquistata nell'ambito di programmi di sostegno regionale o comunitario (fondi FESR, PSR): le norme europee sulla tracciabilità degli investimenti co-finanziati richiedono conservazione del contratto per almeno 10 anni dalla chiusura del programma.
Cosa includere nel tuo Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali
Un Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali conforme al diritto italiano deve includere i seguenti elementi essenziali. L'identificazione completa delle parti: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero REA presso la Camera di Commercio, nome del legale rappresentante con poteri di firma e PEC. La descrizione analitica dell'attrezzatura ceduta: marca, modello, matricola o numero di serie, anno di fabbricazione, stato d'uso (nuovo, usato, ricondizionato), eventuali omologazioni o certificazioni (CE, ATEX, PED) e dotazioni incluse. La specifica del prezzo: importo netto, aliquota IVA applicabile (ordinaria 22% o ridotta ove applicabile), importo IVA e totale lordo; modalità di pagamento (bonifico bancario con IBAN del venditore, assegno circolare, rimessa diretta) e termini di pagamento con richiamo al D.Lgs. 231/2002 per gli interessi moratori automatici nei rapporti B2B. Le modalità di consegna: luogo di consegna (sede del venditore, del compratore, magazzino del vettore), data o termine di consegna, ripartizione del rischio di perimento accidentale secondo le regole degli Incoterms 2020 (ICC) ove applicato o secondo l'art. 1510 c.c. I termini di collaudo: la procedura di verifica tecnica al momento della consegna, il termine per segnalare vizi apparenti (art. 1490 c.c.), il diritto del compratore di rifiutare la merce non conforme (art. 1453 c.c.). Le garanzie: garanzia legale per vizi occulti ai sensi degli artt. 1490–1495 c.c. (azione redibitoria o estimatoria entro un anno dalla consegna per i beni mobili, con denuncia entro 8 giorni dalla scoperta); garanzia convenzionale aggiuntiva del venditore o del produttore. La clausola di riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. se il pagamento è dilazionato. Sul portale forms-legal.com è disponibile una checklist aggiornata per la verifica di tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita di attrezzature aziendali. Un ottavo elemento fondamentale è la clausola sulla documentazione tecnica da trasferire contestualmente all'attrezzatura: dichiarazioni di conformità CE, manuali d'uso e manutenzione in italiano, schemi elettrici e pneumatici, libretti di omologazione, attestati di taratura degli strumenti di misura e software di controllo (con relative licenze). La mancata consegna di questi documenti configura inadempimento parziale che legittima la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. (Cass. civ. Sez. II, n. 26170/2020). Un nono elemento è la clausola sulle garanzie preesistenti: il venditore deve dichiarare espressamente l'assenza di pesi, privilegi, diritti di terzi o fermi amministrativi sull'attrezzatura ceduta; l'Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere fermi amministrativi su beni mobili ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/1973 per debiti tributari del venditore, rendendo il bene non liberamente alienabile. Un decimo elemento è la clausola di attribuzione del rischio durante il trasporto: in assenza di accordo specifico, si applica l'art. 1510 c.c. (il rischio passa al compratore dalla consegna al vettore); nei contratti tra imprese, l'uso degli Incoterms 2020 (ICC) — in particolare EXW (franco fabbrica) o DAP (reso luogo di destino) — è la prassi internazionalmente riconosciuta. Un undicesimo elemento per i beni di alto valore (oltre € 50.000,00) è la clausola di attestazione dello stato di funzionamento: prima della firma del contratto, il compratore o un tecnico di sua fiducia ha il diritto di verificare il funzionamento dell'attrezzatura in condizioni operative normali; il verbale di verifica firmato da entrambe le parti documenta lo stato accertato.
Come compilare il tuo Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali
Per compilare correttamente il Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali seguire questi passaggi. Nella sezione parti: inserire denominazione completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA del venditore e del compratore; verificare i poteri di firma del legale rappresentante tramite visura camerale aggiornata; annotare la PEC di entrambe le parti per le comunicazioni formali. Nella sezione descrizione beni: indicare per ogni attrezzatura marca, modello, numero di serie, anno di fabbricazione, stato d'uso e dotazioni incluse; allegare schede tecniche o fotografie che documentano lo stato dell'attrezzatura alla data di vendita. Nel campo prezzo: indicare il prezzo unitario e totale netto, l'aliquota IVA (22% standard per beni strumentali, salvo agevolazioni), il totale lordo; specificare l'IBAN del venditore per il pagamento via bonifico e i termini (es. 30 o 60 giorni dal ricevimento della fattura). Nella sezione consegna: indicare l'indirizzo esatto del luogo di consegna; se i rischi di trasporto sono a carico del compratore specificarlo esplicitamente con riferimento agli Incoterms 2020 (es. EXW — franco fabbrica — o DAP — reso luogo di destino — ICC). Per la garanzia: specificare il tipo (legale ex art. 1490 c.c. o convenzionale estesa), la durata e le modalità di attivazione; se il bene è usato, le parti possono pattuire una riduzione del termine di garanzia legale ma non eliminarlo completamente. Per il collaudo: indicare la procedura di verifica tecnica, il soggetto incaricato (personale tecnico del venditore o terzo) e il termine per le contestazioni. Conservare l'originale firmato da entrambe le parti, la fattura di vendita e la bolla di consegna (documento di trasporto). Nella sezione relativa agli incentivi fiscali (Piano Industria 5.0): indicare nel contratto la specifica destinazione del bene (produzione, trasformazione, stoccaggio), la descrizione dell'interconnessione prevista al sistema informatico aziendale e il riferimento al codice di investimento Piano Industria 5.0; allegare al contratto la perizia asseverata del perito abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto all'albo) che attesta la conformità del bene ai requisiti del beneficio fiscale. Per le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (D.Lgs. 81/2008, Allegato VII — gru, piattaforme elevabili, serbatoi in pressione, ascensori): indicare nel contratto la data dell'ultima verifica periodica eseguita dall'ASL o dall'ente notificato competente, allegare il rapporto di verifica e precisare se il venditore trasferisce anche la posizione amministrativa di proprietario dell'attrezzatura presso l'ASL (necessaria per prenotare le successive verifiche periodiche). Firmato il contratto e ricevuta la consegna, il compratore deve aggiornare il proprio registro delle attrezzature ai fini della valutazione del rischio ex D.Lgs. 81/2008 (art. 28) e comunicare la nuova acquisizione al servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Requisiti legali per Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali
La compravendita di attrezzature aziendali tra imprese in Italia è soggetta ai seguenti requisiti normativi. L'art. 1470 del Codice Civile definisce la compravendita come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Per i beni mobili non registrati, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità, ma è fortemente raccomandata ad probationem. L'art. 1490 c.c. impone al venditore la garanzia per i vizi della cosa venduta che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; l'azione si prescrive in un anno dalla consegna per i beni mobili, ma richiede denuncia al venditore entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (art. 1495 c.c.). La garanzia per evizione ex art. 1483 c.c. obbliga il venditore a garantire al compratore il pacifico godimento del bene venduto. Nei rapporti B2B tra imprese, il D.Lgs. 231/2002 stabilisce: tasso di mora automatico (saggio BCE + 8 punti), termini legali di pagamento (30 giorni dalle fatture, prorogabili fino a 60 per accordo scritto), compenso forfettario di recupero di € 40,00 per ogni fattura non pagata. Per attrezzature soggette a normativa di sicurezza (Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 17/2010), il venditore deve garantire la marcatura CE, il libretto uso e manutenzione in italiano e la dichiarazione di conformità CE. Per i beni mobili registrati occorre la trascrizione del trasferimento nei registri pubblici competenti per l'opponibilità ai terzi. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 26170/2020) ha affermato che la vendita di un macchinario industriale priva di dichiarazione CE di conformità configura vizio che rende il bene inidoneo all'uso cui è destinato ex art. 1490 c.c., con diritto del compratore alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo. Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), all'Allegato V, stabilisce i requisiti minimi di sicurezza per le attrezzature di lavoro già immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore delle direttive di armonizzazione: il datore di lavoro acquirente deve verificare che l'attrezzatura sia adeguata alle norme del D.Lgs. 81/2008, anche se priva di marcatura CE. L'art. 1523 c.c. (riserva di proprietà) è applicabile alle attrezzature aziendali con pagamento dilazionato: la clausola è opponibile ai creditori del compratore e al curatore fallimentare a condizione che il contratto abbia data certa anteriore al pignoramento o alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 2704 c.c.). Gli incentivi fiscali del Piano Industria 5.0 (ex Transizione 4.0) per i beni strumentali richiedono documentazione specifica del contratto di acquisto, della fattura e dell'interconnessione del macchinario al sistema aziendale; la corretta redazione del contratto di compravendita è quindi fondamentale anche ai fini dell'accesso al credito d'imposta previsto dall'art. 1 commi 1051-1063 L. 178/2020.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali
I principali errori da evitare nella redazione di un Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali in Italia riguardano sia aspetti legali che operativi. Il primo errore frequente è la descrizione generica dell'attrezzatura: indicare solo 'tornio usato' senza marca, modello e numero di serie genera contenziosi sull'identità del bene consegnato rispetto a quello promesso e rende impossibile agire in garanzia. Il secondo errore è non fissare la procedura di collaudo: senza una clausola di accettazione tecnica, il compratore che non contesta la merce alla consegna rischia di perdere il diritto alla garanzia per i vizi apparenti che avrebbe potuto rilevare con ordinaria diligenza (art. 1491 c.c.). Il terzo errore riguarda il mancato richiamo al D.Lgs. 231/2002 per gli interessi di mora: nei contratti B2B gli interessi moratori maturano automaticamente al tasso BCE + 8 punti dal giorno successivo alla scadenza pattuita, senza necessità di costituzione in mora, ma la clausola contrattuale chiarisce i termini di pagamento e previene contestazioni. Il quarto errore è dimenticare la clausola di riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. nelle vendite con pagamento dilazionato: senza questa clausola, in caso di insolvenza del compratore i beni consegnati diventano di sua proprietà e il venditore perde la tutela reale sul bene non ancora pagato. Il quinto errore è non verificare la conformità normativa delle attrezzature: la vendita di macchinari sprovvisti di marcatura CE o con documentazione di sicurezza incompleta espone il venditore a responsabilità civile e penale ai sensi del D.Lgs. 17/2010 e del D.Lgs. 81/2008. Il sesto errore è non disciplinare il trasferimento della documentazione tecnica: manuali d'uso, schemi elettrici, libretti di manutenzione, certificazioni di taratura e dichiarazioni di conformità CE devono essere consegnati contestualmente all'attrezzatura; la loro mancata consegna integra inadempimento parziale che può giustificare la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. Il settimo errore è non prevedere la clausola penale ex art. 1382 c.c. per il ritardo nella consegna: senza penale contrattuale, il compratore deve provare il danno effettivo subito per il ritardo, con onere probatorio gravoso; la clausola penale predetermina l'importo del risarcimento e incentiva il venditore al rispetto dei termini. L'ottavo errore è omettere di specificare chi sostiene i costi di trasporto e i rischi durante il trasporto: senza indicazione degli Incoterms 2020 (ICC) o di clausole equivalenti, si applica la norma suppletiva dell'art. 1510 c.c. che pone il rischio a carico del compratore dalla consegna al vettore; nei contratti tra imprese questo può sorprendere il compratore che ritiene di acquisire il rischio solo alla consegna nel proprio stabilimento. Il nono errore è non verificare la presenza di fermi amministrativi o privilegi sui macchinari: l'Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere fermi amministrativi su beni mobili (art. 86 D.P.R. 602/1973); un'attrezzatura fermata non può essere liberamente trasferita al compratore. Il decimo errore è non considerare le implicazioni per il Piano Industria 5.0: le attrezzature acquistate per beneficiare del credito d'imposta ex art. 1 commi 1051-1063 L. 178/2020 devono soddisfare requisiti tecnici specifici di interconnessione e tracciabilità documentale che devono essere descritti nel contratto e attestati dal fornitore con perizia asseverata. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 26170/2020) ha ribadito che nella compravendita di attrezzature industriali usate il venditore risponde dei vizi occulti ex art. 1490 c.c. anche quando il compratore e' un operatore professionale del settore, a meno che il contratto non contenga un'esplicita clausola di esonero preceduta da specifica informativa tecnica scritta al compratore.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Compravendita di Attrezzature Aziendali (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/bills-of-sale/contratto-compravendita-attrezzature
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L'art. 1490 del Codice Civile italiano stabilisce che il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi della cosa venduta che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. La garanzia si applica anche per le attrezzature usate, salvo che il venditore e il compratore abbiano espressamente escluso o limitato la garanzia per scritto in relazione allo stato d'uso del bene. Il compratore deve denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla sua scoperta (art. 1495, comma 1, c.c.); se non lo fa, decade dalla garanzia. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene (art. 1495, comma 3, c.c.). In caso di vizio, il compratore può scegliere tra: l'azione redibitoria (risoluzione del contratto con restituzione del prezzo, art. 1492 c.c.) o l'azione estimatoria (riduzione del prezzo in misura proporzionale al vizio, art. 1492 c.c.). Le parti possono pattuire per iscritto una riduzione del termine di garanzia per i beni usati, ma non possono escluderla del tutto se il venditore ha taciuto dolosamente i vizi.
La riserva di proprietà (patto di riservato dominio) è una clausola contrattuale disciplinata dall'art. 1523 del Codice Civile che permette al venditore di consegnare l'attrezzatura al compratore mantenendone la proprietà fino al pagamento integrale del prezzo. In caso di insolvenza o fallimento del compratore, il venditore con riserva di proprietà può rivendicare il bene come propria cosa e ottenerlo di ritorno senza insinuarsi al passivo fallimentare come creditore chirografario. La riserva di proprietà si inserisce sempre in contratti di vendita con pagamento dilazionato (rate mensili o trimestrali) di attrezzature di valore elevato. Affinché la clausola sia opponibile ai creditori del compratore e alla procedura concorsuale, la legge richiede che il contratto abbia data certa (scrittura privata registrata, atto notarile o scrittura privata con firma autenticata) e che il bene sia individuato con precisione. Nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede di beni mobili, tuttavia, la riserva di proprietà non è opponibile se il compratore ha ceduto il bene a terzi in buona fede prima del pagamento integrale, a causa del principio del possesso vale titolo sancito dall'art. 1153 c.c. per i beni mobili non registrati.
Nei contratti di compravendita tra imprese (B2B) in Italia, il D.Lgs. 231/2002 (attuativo della Direttiva UE 2011/7/UE sui ritardi di pagamento) stabilisce un regime automatico di interessi moratori che matura senza necessità di costituzione in mora scritta. Il tasso di mora è pari al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 punti percentuali, pubblicato semestralmente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il termine legale di pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di consegna del bene (se successiva); le parti possono concordare per iscritto un termine diverso fino a 60 giorni. Decorso il termine, gli interessi moratori al tasso BCE + 8% maturano automaticamente dal giorno successivo e il creditore ha diritto a un rimborso forfettario di € 40,00 per ogni fattura non onorata a titolo di spese di recupero, nonché al risarcimento dei costi di recupero del credito eccedenti tale importo forfettario (es. spese legali). Clausole contrattuali che derogano al rialzo il tasso o anticipano i termini di mora sono valide tra imprenditori, mentre clausole peggiorative per il creditore (tasso inferiore, termini eccessivamente lunghi) possono essere dichiarate nulle dal Tribunale come gravemente inique ex art. 7 D.Lgs. 231/2002.
La consegna di macchinari industriali in Italia deve essere accompagnata da una serie di documenti obbligatori o comunque necessari per la validità della transazione e la sicurezza del compratore. Il documento di trasporto (DDT) o bolla di consegna ai sensi del D.P.R. 472/1996, che attesta la consegna della merce e costituisce prova della data di consegna rilevante per decorrenza della garanzia e degli eventuali termini di pagamento. La fattura di vendita con indicazione del numero di serie dell'attrezzatura, dell'aliquota IVA e di tutti i dati obbligatori ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA). Per macchinari soggetti alla Direttiva Macchine 2006/42/CE: il libretto di istruzioni e manutenzione in lingua italiana, la dichiarazione CE di conformità firmata dal fabbricante con indicazione delle norme tecniche rispettate (EN ISO). Il certificato di collaudo o il verbale di accettazione tecnica firmato da entrambe le parti, con indicazione di eventuali difetti rilevati alla consegna o riserve formulate dal compratore. Eventuali certificazioni di manutenzione, verifiche periodiche o revisioni già effettuate sull'attrezzatura usata. La scheda di sicurezza (scheda tecnica) per le sostanze o preparati chimici presenti nei fluidi dell'attrezzatura. La conservazione di questi documenti è fondamentale anche per fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Industria 5.0 (ex Transizione 4.0) e dal credito d'imposta per beni strumentali.
La marcatura CE è obbligatoria in Italia (e in tutta l'Unione Europea) per la commercializzazione di macchinari e attrezzature disciplinate dalle direttive comunitarie recepite, tra cui la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010), la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE. La marcatura CE certifica che il macchinario soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente stabiliti dalle direttive applicabili; essa deve essere apposta dal fabbricante o dall'importatore prima dell'immissione sul mercato europeo. La vendita di macchinari sprovvisti della marcatura CE obbligatoria, o con documentazione CE falsificata o incompleta, configura un illecito commerciale e amministrativo sanzionato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con sanzioni da € 1.549,00 a € 9.296,00 ai sensi del D.Lgs. 17/2010, oltre a sanzioni penali in caso di dolo o colpa grave. In caso di infortuni sul lavoro causati da attrezzature non conformi, il venditore (e il datore di lavoro che ha acquistato) possono essere chiamati a rispondere civilmente e penalmente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Per le attrezzature usate già immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore delle direttive vigenti, si applicano i requisiti minimi di sicurezza dell'allegato V del D.Lgs. 81/2008; il venditore deve comunque garantire l'idoneità del bene all'uso dichiarato.
Per i contratti di compravendita di attrezzature aziendali soggetti a IVA (che è il caso ordinario nelle transazioni tra soggetti con partita IVA), la registrazione all'Agenzia delle Entrate non è obbligatoria in termine fisso, ma solo 'in caso d'uso' ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Registro). Il caso d'uso si verifica quando il contratto è depositato presso cancellerie giudiziarie o uffici della P.A. per ottenere un'istanza o un provvedimento (es. in un giudizio civile o per ottenere la detraibilità ai fini del bando Industria 5.0). La registrazione comporta il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) per gli atti soggetti a IVA, salvo che il contratto contenga disposizioni estranee all'IVA soggette ad aliquota proporzionale. Per i contratti tra soggetti privati non soggetti a IVA, l'imposta di registro proporzionale del 3% del valore dei beni mobili ceduti è dovuta in termine fisso entro 20 giorni dalla firma. La fattura emessa dal venditore soggetto IVA costituisce il principale documento fiscale della transazione ed è sufficiente per la registrazione contabile e la deducibilità fiscale del costo di acquisto dell'attrezzatura.
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