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Contratto di Trasporto di Cose

Contratto di Trasporto di Cose

artt. 1678–1702 c.c. — responsabilità ex recepto; Convenzione CMR (L. 1361/1960)

Intestazione

CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE

Artt. 1678–1702 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) — D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286

Parti

MITTENTE:

Denominazione: [Mittente Denominazione]

Partita IVA: [Mittente P I V A]

Sede legale: [Mittente Sede]

PEC: [Mittente P E C]

VETTORE:

Denominazione: [Vettore Denominazione]

Partita IVA: [Vettore P I V A]

Sede legale: [Vettore Sede]

PEC: [Vettore P E C]

DESTINATARIO:

Denominazione: [Destinatario Denominazione]

Le parti stipulano il seguente Contratto di Trasporto di Cose.

Art. 1 — Oggetto

Art. 1 — OGGETTO DEL TRASPORTO

Il Vettore si obbliga a trasportare la seguente merce: [Descrizione Merce].

Luogo di ritiro: [Luogo Ritiro].

Luogo di consegna: [Luogo Consegna].

Data di ritiro: [Data Ritiro]. Data di consegna: [Data Consegna].

Valore dichiarato della merce: [Valore Merce].

Art. 2 — Nolo

Art. 2 — NOLO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del trasporto (nolo) è pari a [Nolo] (IVA al 22% esclusa). Il Mittente si obbliga a pagare la fattura emessa dal Vettore entro [Termini Pagamento Nolo] giorni dalla sua ricezione. In caso di ritardo nel pagamento tra imprese, si applicano gli interessi moratori automatici ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (tasso BCE + 8 punti percentuali).

Art. 3 — Responsabilità

Art. 3 — RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

Normativa applicabile: [Normativa Applicabile]. Il Vettore è responsabile della perdita e dell'avaria della merce dalla presa in carico alla consegna ex art. 1693 c.c. (trasporti nazionali) / art. 17 Convenzione CMR (trasporti internazionali), salvo prova del caso fortuito, della natura o vizi della merce, del difetto di imballaggio, o del fatto del Mittente/Destinatario.

Il valore dichiarato della merce ex art. 1694 c.c. è [Valore Merce]. Il Mittente dichiara di disporre di assicurazione merce (cargo): [Assicurazione Merce].

La denuncia di danni apparenti deve essere effettuata alla consegna; la denuncia di danni non apparenti entro 8 giorni lavorativi dalla consegna (art. 1697 c.c.; 7 giorni ex CMR). L'azione risarcitoria si prescrive in 1 anno dalla consegna o dalla data in cui avrebbe dovuto avvenire (art. 1698 c.c.; 1 anno ex CMR, 3 anni in caso di dolo).

Art. 4 — Foro Competente

Art. 4 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il [Foro Competente]. Questa clausola, in quanto derogatoria della competenza territoriale, richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c.

Approvazione Specifica

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Le parti approvano specificamente: Art. 4 (foro competente derogatorio).

Firme

[Data Luogo Firma]

Il Mittente: [Mittente Denominazione]

Firma: _______________________________

Il Vettore: [Vettore Denominazione]

Firma: _______________________________

Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

Firma Mittente: _______________________________

Firma Vettore: _______________________________

Mittente

________________

Signature

Vettore

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Trasporto di Cose?

Il Contratto di Trasporto di Cose in Italia è il contratto con cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire merci da un luogo a un altro per conto del mittente, assumendone la custodia durante il tragitto. La disciplina è dettata dagli artt. 1678-1702 del Codice Civile; per l'autotrasporto si applica il D.Lgs. 286/2005 e, per i trasporti internazionali su strada, la Convenzione CMR del 1956.

Il trasporto (art. 1678 c.c.) obbliga il vettore a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Nel trasporto di cose, il vettore risponde della perdita e dell'avaria delle merci dal momento in cui le riceve a quello della riconsegna, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose o dell'imballaggio, ovvero dal fatto del mittente o del destinatario (art. 1693 c.c., responsabilità ex recepto). Il destinatario acquista i diritti nascenti dal contratto al momento dell'arrivo o della richiesta di riconsegna (art. 1689 c.c.).

Lo strumento è impiegato nelle forniture industriali e commerciali con movimentazione di merci tra stabilimenti o verso i clienti, nelle spedizioni e-commerce, nel trasporto di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP) con veicoli specializzati e nel trasporto di macchinari e beni di valore. Si distingue dalla spedizione, in cui lo spedizioniere si obbliga a concludere il contratto di trasporto per conto del mittente.

Il contratto deve identificare mittente, vettore e destinatario, descrivere la merce (peso, volume, colli, eventuale pericolosità), i luoghi e i termini di presa in carico e consegna, il nolo e le modalità di pagamento, e regolare la responsabilità e i limiti risarcitori. Per l'autotrasporto rileva l'iscrizione del vettore all'Albo. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di somministrazione, deposito, compravendita di beni mobili e subfornitura.

Quando serve Contratto di Trasporto di Cose?

Il Contratto di Trasporto di Cose in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un mittente affida a un vettore professionista il trasporto di merci verso una destinazione, contro il pagamento di un nolo. Le situazioni tipiche includono: (1) forniture industriali tra produttori e distributori o dettaglianti, dove la merce deve essere trasportata da uno stabilimento all'altro su territorio nazionale o verso altri Paesi UE; (2) e-commerce B2B e B2C, con spedizioni di prodotti a clienti finali tramite corrieri espressi o operatori di logistica; (3) trasporto di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP) che richiedono veicoli specializzati e documentazione specifica; (4) trasporto di macchinari, attrezzature industriali o beni di valore elevato per i quali il cliente vuole un contratto scritto con limiti di responsabilità aumentati ex art. 1694 c.c.; (5) contratti quadro con operatori logistici (3PL — Third Party Logistics) per la gestione continuativa delle spedizioni. Il contratto scritto è essenziale per definire i limiti di responsabilità, i termini di consegna, le modalità di denuncia dei danni e le coperture assicurative, evitando costose controversie in caso di sinistri. La forma scritta diventa indispensabile anche quando le parti vogliono derogare ai limiti indennizzatori legali ex art. 1694 c.c. (dichiarazione di valore superiore a quello di mercato) oppure quando vogliono estendere contrattualmente la responsabilità del vettore a ipotesi non previste dalla legge. Nei contratti quadro con 3PL, la Camera Arbitrale di Milano e la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano gestiscono la maggior parte delle controversie in materia di trasporto grazie a clausole compromissorie specifiche; l'indicazione del foro arbitrale nel contratto evita lunghe procedure ordinarie. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica il «Costo minimo di esercizio» dell'autotrasporto (aggiornato trimestralmente), quale parametro utile per verificare la congruità del nolo pattuito rispetto ai costi operativi del vettore (gasolio, pedaggi, assicurazione, manutenzione). Nei contratti di subfornitura disciplinati dalla L. 192/1998, il committente che impone condizioni contrattuali palesemente squilibrate al subfornitore-vettore può incorrere nel divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998.

Cosa includere nel tuo Contratto di Trasporto di Cose

Il Contratto di Trasporto di Cose conforme al diritto italiano deve contenere: (1) Identificazione delle parti: mittente, vettore (con numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex D.Lgs. 395/2000), destinatario; denominazione, P.IVA, sede legale, PEC; (2) Descrizione della merce: tipologia, peso lordo, volume, numero di colli, eventuale natura pericolosa (classe ADR) o deperibile (temperatura ATP); (3) Luogo e data di presa in carico e di destinazione: indirizzo esatto del luogo di ritiro e di consegna; (4) Termini di consegna: data o finestra temporale di consegna; penale per ritardo; (5) Nolo: importo del corrispettivo, modalità e termini di pagamento (D.Lgs. 231/2002 per interessi moratori automatici); (6) Responsabilità del vettore: responsabilità ex recepto (art. 1693 c.c.); eventuale dichiarazione di valore per aumentare il limite di risarcimento (art. 1694 c.c.); limite CMR per trasporti internazionali (8,33 DSP/kg); (7) Copertura assicurativa: indicare se il vettore ha assicurazione RCV e i massimali, o se il mittente ha polizza cargo; (8) Denuncia dei danni: termini di denuncia per danni apparenti (alla consegna) e non apparenti (8 giorni ex art. 1697 c.c.; 7 giorni lavorativi ex CMR); (9) Normativa applicabile: diritto italiano per trasporti nazionali; Convenzione CMR per trasporti internazionali su strada; (10) Foro competente con doppia firma ex art. 1341 c.c. Il modello forms-legal.com include la scheda di trasporto obbligatoria ex D.Lgs. 286/2005. La clausola sulla dichiarazione di valore ex art. 1694 c.c. deve riportare il valore dichiarato in euro per unità di peso e il meccanismo di calcolo del maggior risarcimento: «In caso di perdita o avaria, il vettore risponde fino al valore dichiarato di € ___ per kg lordo, a fronte del pagamento di un'integrazione di nolo del ___% dell'importo eccedente il limite legale». La clausola di ritenzione del vettore (art. 1686 co. 3 c.c.) deve specificare le condizioni in cui il vettore può esercitare il diritto di ritenzione sulle merci per il nolo non pagato, prevedendo la notifica al mittente e al proprietario della merce. Le Condizioni Generali di Trasporto Confetra (versione aggiornata 2020) costituiscono il riferimento standard della prassi italiana: richiamarle nel contratto quadro per rinvio integrale riduce il rischio di lacune normative. Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2013, n. 22063 ha stabilito che la limitazione convenzionale di responsabilità del vettore ex art. 1694 c.c. non opera quando il danno è causato da dolo o colpa grave del vettore stesso: in tali casi il risarcimento è integrale a prescindere dal massimale contrattuale.

Come compilare il tuo Contratto di Trasporto di Cose

Per compilare correttamente il Contratto di Trasporto di Cose in Italia: (1) Dati delle parti — inserire denominazione, P.IVA, numero REA (dal Registro Imprese / Camera di Commercio), sede e PEC del mittente e del vettore; verificare che il vettore sia iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori (ricerca disponibile sul portale del MIT — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). (2) Descrizione della merce — specificare tipo di bene, quantità (pezzi, kg, m³), imballaggio, eventuali istruzioni di movimentazione (es. «non ribaltare», «fragile»); per merci pericolose ADR indicare la classe e il numero ONU. (3) Tragitto — indicare l'indirizzo esatto del ritiro e della destinazione; specificare se il vettore deve fornire sponda idraulica, carrello elevatore o altri mezzi per la movimentazione. (4) Corrispettivo — indicare il nolo in € (IVA esclusa) o la tariffa a km; specificare i termini di pagamento (max 30 o 60 giorni ex D.Lgs. 231/2002); includere l'IBAN del vettore per i bonifici. (5) Responsabilità — se la merce ha un valore elevato, dichiararlo per iscritto per aumentare il limite di risarcimento del vettore ex art. 1694 c.c.; considerare la sottoscrizione di una polizza cargo aggiuntiva. (6) Firme — la lettera di vettura CMR deve essere firmata da mittente e vettore; il duplicato del mittente è la ricevuta di presa in carico della merce. Per i trasporti di merci pericolose (classi ADR 1-9), il mittente deve compilare il «Documento di Trasporto Merci Pericolose» come previsto dall'Accordo ADR (D.Lgs. 35/2010) indicando: numero ONU, denominazione tecnica, classe, gruppo di imballaggio, quantità totale, nome del mittente e del destinatario, numero dell'eventuale certificazione del contenitore. Il documento deve essere conservato a bordo del mezzo insieme alla scheda di sicurezza SDS del materiale. Per i trasporti refrigerati ATP (merci alimentari fresche, carni, prodotti ittici, prodotti caseari), indicare nel contratto la temperatura di trasporto richiesta in gradi Celsius (es. 0–4°C per carni refrigerate; -18°C per prodotti surgelati) e il certificato ATP del veicolo che dimostra il rispetto delle condizioni termiche. La clausola di penale per ritardo deve essere calibrata: Cass. civ. Sez. III, 15 marzo 2012, n. 4101 ha ribadito che la penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice ex art. 1384 c.c. anche d'ufficio, senza necessità di domanda della parte.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Trasporto di Cose

Nel Contratto di Trasporto di Cose in Italia si commettono frequentemente i seguenti errori: (1) Mancata dichiarazione del valore della merce: senza dichiarazione scritta del valore, il vettore risponde nei limiti di legge (art. 1694 c.c. per trasporti nazionali; 8,33 DSP/kg per CMR), spesso insufficienti per merci di elevato valore commerciale. (2) Omessa denuncia nei termini: non denunciare i danni apparenti alla consegna o i danni non apparenti entro 8 giorni ex art. 1697 c.c. comporta la decadenza dal diritto al risarcimento; Cass. civ. Sez. III, 11 giugno 2018, n. 15100 ha confermato che la decadenza opera automaticamente. (3) Affidamento del trasporto a vettori non iscritti all'Albo: espone il committente a sanzioni amministrative e alla difficoltà di recuperare il risarcimento in caso di sinistro, poiché il vettore non iscritto potrebbe non avere copertura assicurativa adeguata. (4) Mancato controllo dell'assicurazione RC del vettore: il committente dovrebbe richiedere il certificato di assicurazione prima di affidare merci di valore. (5) Clausola di esonero di responsabilità del vettore troppo ampia: clausole che escludono integralmente la responsabilità del vettore per colpa lieve sono valide, ma quelle che escludono la responsabilità per colpa grave o dolo sono nulle ex art. 1229 c.c. (6) Confusione tra DDT e lettera di vettura CMR: in un trasporto internazionale su strada il DDT italiano non sostituisce la lettera di vettura CMR che deve essere redatta in triplice copia in conformità all'art. 5 Convenzione CMR; la mancanza della CMR non pregiudica l'applicazione della Convenzione ma crea difficoltà probatorie. (7) Mancata apposizione delle riserve alla consegna: il destinatario che accetta la merce senza riserve perde il diritto di agire contro il vettore per danni apparenti (art. 1697 c.c.; art. 30 Convenzione CMR); le riserve devono essere apposte sul documento di trasporto con firma del vettore. (8) Inserimento di una clausola di foro diverso da quello del luogo di spedizione o di destinazione senza doppia firma: la proroga di competenza territoriale in condizioni generali richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. altrimenti è inefficace (Cass. civ. Sez. VI, 3 luglio 2019, n. 17818). (9) Nolo pattuito al di sotto dei costi minimi di esercizio pubblicati dal MIT: viola il D.Lgs. 286/2005 art. 7-bis e può essere contestato dall'Ispettorato del Lavoro e dalla Guardia di Finanza nelle verifiche sul dumping nel settore dell'autotrasporto. (10) Mancata previsione della tracciabilità della catena di subvezione: quando il vettore affida il trasporto a subvettori senza darne comunicazione al committente, si crea un «buco» di responsabilità in caso di sinistro; inserire la clausola di obbligo di comunicazione della subvezione con identificazione del subvettore e verifica della sua iscrizione all'Albo.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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