Contratto di Trasporto di Cose
artt. 1678–1702 c.c. — responsabilità ex recepto; Convenzione CMR (L. 1361/1960)
Intestazione
CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE
Artt. 1678–1702 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) — D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286
Parti
MITTENTE:
Denominazione: [Mittente Denominazione]
Partita IVA: [Mittente P I V A]
Sede legale: [Mittente Sede]
PEC: [Mittente P E C]
VETTORE:
Denominazione: [Vettore Denominazione]
Partita IVA: [Vettore P I V A]
Sede legale: [Vettore Sede]
PEC: [Vettore P E C]
DESTINATARIO:
Denominazione: [Destinatario Denominazione]
Le parti stipulano il seguente Contratto di Trasporto di Cose.
Art. 1 — Oggetto
Art. 1 — OGGETTO DEL TRASPORTO
Il Vettore si obbliga a trasportare la seguente merce: [Descrizione Merce].
Luogo di ritiro: [Luogo Ritiro].
Luogo di consegna: [Luogo Consegna].
Data di ritiro: [Data Ritiro]. Data di consegna: [Data Consegna].
Valore dichiarato della merce: [Valore Merce].
Art. 2 — Nolo
Art. 2 — NOLO E TERMINI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo del trasporto (nolo) è pari a [Nolo] (IVA al 22% esclusa). Il Mittente si obbliga a pagare la fattura emessa dal Vettore entro [Termini Pagamento Nolo] giorni dalla sua ricezione. In caso di ritardo nel pagamento tra imprese, si applicano gli interessi moratori automatici ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (tasso BCE + 8 punti percentuali).
Art. 3 — Responsabilità
Art. 3 — RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
Normativa applicabile: [Normativa Applicabile]. Il Vettore è responsabile della perdita e dell'avaria della merce dalla presa in carico alla consegna ex art. 1693 c.c. (trasporti nazionali) / art. 17 Convenzione CMR (trasporti internazionali), salvo prova del caso fortuito, della natura o vizi della merce, del difetto di imballaggio, o del fatto del Mittente/Destinatario.
Il valore dichiarato della merce ex art. 1694 c.c. è [Valore Merce]. Il Mittente dichiara di disporre di assicurazione merce (cargo): [Assicurazione Merce].
La denuncia di danni apparenti deve essere effettuata alla consegna; la denuncia di danni non apparenti entro 8 giorni lavorativi dalla consegna (art. 1697 c.c.; 7 giorni ex CMR). L'azione risarcitoria si prescrive in 1 anno dalla consegna o dalla data in cui avrebbe dovuto avvenire (art. 1698 c.c.; 1 anno ex CMR, 3 anni in caso di dolo).
Art. 4 — Foro Competente
Art. 4 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il [Foro Competente]. Questa clausola, in quanto derogatoria della competenza territoriale, richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c.
Approvazione Specifica
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.
Le parti approvano specificamente: Art. 4 (foro competente derogatorio).
Firme
[Data Luogo Firma]
Il Mittente: [Mittente Denominazione]
Firma: _______________________________
Il Vettore: [Vettore Denominazione]
Firma: _______________________________
Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.
Firma Mittente: _______________________________
Firma Vettore: _______________________________
Mittente
________________
Signature
Vettore
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Trasporto di Cose?
Il Contratto di Trasporto di Cose in Italia è il contratto con cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire merci da un luogo a un altro per conto del mittente, assumendone la custodia durante il tragitto. La disciplina è dettata dagli artt. 1678-1702 del Codice Civile; per l'autotrasporto si applica il D.Lgs. 286/2005 e, per i trasporti internazionali su strada, la Convenzione CMR del 1956.
Il trasporto (art. 1678 c.c.) obbliga il vettore a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Nel trasporto di cose, il vettore risponde della perdita e dell'avaria delle merci dal momento in cui le riceve a quello della riconsegna, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose o dell'imballaggio, ovvero dal fatto del mittente o del destinatario (art. 1693 c.c., responsabilità ex recepto). Il destinatario acquista i diritti nascenti dal contratto al momento dell'arrivo o della richiesta di riconsegna (art. 1689 c.c.).
Lo strumento è impiegato nelle forniture industriali e commerciali con movimentazione di merci tra stabilimenti o verso i clienti, nelle spedizioni e-commerce, nel trasporto di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP) con veicoli specializzati e nel trasporto di macchinari e beni di valore. Si distingue dalla spedizione, in cui lo spedizioniere si obbliga a concludere il contratto di trasporto per conto del mittente.
Il contratto deve identificare mittente, vettore e destinatario, descrivere la merce (peso, volume, colli, eventuale pericolosità), i luoghi e i termini di presa in carico e consegna, il nolo e le modalità di pagamento, e regolare la responsabilità e i limiti risarcitori. Per l'autotrasporto rileva l'iscrizione del vettore all'Albo. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di somministrazione, deposito, compravendita di beni mobili e subfornitura.
Quando serve Contratto di Trasporto di Cose?
Il Contratto di Trasporto di Cose in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un mittente affida a un vettore professionista il trasporto di merci verso una destinazione, contro il pagamento di un nolo. Le situazioni tipiche includono: (1) forniture industriali tra produttori e distributori o dettaglianti, dove la merce deve essere trasportata da uno stabilimento all'altro su territorio nazionale o verso altri Paesi UE; (2) e-commerce B2B e B2C, con spedizioni di prodotti a clienti finali tramite corrieri espressi o operatori di logistica; (3) trasporto di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP) che richiedono veicoli specializzati e documentazione specifica; (4) trasporto di macchinari, attrezzature industriali o beni di valore elevato per i quali il cliente vuole un contratto scritto con limiti di responsabilità aumentati ex art. 1694 c.c.; (5) contratti quadro con operatori logistici (3PL — Third Party Logistics) per la gestione continuativa delle spedizioni. Il contratto scritto è essenziale per definire i limiti di responsabilità, i termini di consegna, le modalità di denuncia dei danni e le coperture assicurative, evitando costose controversie in caso di sinistri. La forma scritta diventa indispensabile anche quando le parti vogliono derogare ai limiti indennizzatori legali ex art. 1694 c.c. (dichiarazione di valore superiore a quello di mercato) oppure quando vogliono estendere contrattualmente la responsabilità del vettore a ipotesi non previste dalla legge. Nei contratti quadro con 3PL, la Camera Arbitrale di Milano e la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano gestiscono la maggior parte delle controversie in materia di trasporto grazie a clausole compromissorie specifiche; l'indicazione del foro arbitrale nel contratto evita lunghe procedure ordinarie. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica il «Costo minimo di esercizio» dell'autotrasporto (aggiornato trimestralmente), quale parametro utile per verificare la congruità del nolo pattuito rispetto ai costi operativi del vettore (gasolio, pedaggi, assicurazione, manutenzione). Nei contratti di subfornitura disciplinati dalla L. 192/1998, il committente che impone condizioni contrattuali palesemente squilibrate al subfornitore-vettore può incorrere nel divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998.
Cosa includere nel tuo Contratto di Trasporto di Cose
Il Contratto di Trasporto di Cose conforme al diritto italiano deve contenere: (1) Identificazione delle parti: mittente, vettore (con numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex D.Lgs. 395/2000), destinatario; denominazione, P.IVA, sede legale, PEC; (2) Descrizione della merce: tipologia, peso lordo, volume, numero di colli, eventuale natura pericolosa (classe ADR) o deperibile (temperatura ATP); (3) Luogo e data di presa in carico e di destinazione: indirizzo esatto del luogo di ritiro e di consegna; (4) Termini di consegna: data o finestra temporale di consegna; penale per ritardo; (5) Nolo: importo del corrispettivo, modalità e termini di pagamento (D.Lgs. 231/2002 per interessi moratori automatici); (6) Responsabilità del vettore: responsabilità ex recepto (art. 1693 c.c.); eventuale dichiarazione di valore per aumentare il limite di risarcimento (art. 1694 c.c.); limite CMR per trasporti internazionali (8,33 DSP/kg); (7) Copertura assicurativa: indicare se il vettore ha assicurazione RCV e i massimali, o se il mittente ha polizza cargo; (8) Denuncia dei danni: termini di denuncia per danni apparenti (alla consegna) e non apparenti (8 giorni ex art. 1697 c.c.; 7 giorni lavorativi ex CMR); (9) Normativa applicabile: diritto italiano per trasporti nazionali; Convenzione CMR per trasporti internazionali su strada; (10) Foro competente con doppia firma ex art. 1341 c.c. Il modello forms-legal.com include la scheda di trasporto obbligatoria ex D.Lgs. 286/2005. La clausola sulla dichiarazione di valore ex art. 1694 c.c. deve riportare il valore dichiarato in euro per unità di peso e il meccanismo di calcolo del maggior risarcimento: «In caso di perdita o avaria, il vettore risponde fino al valore dichiarato di € ___ per kg lordo, a fronte del pagamento di un'integrazione di nolo del ___% dell'importo eccedente il limite legale». La clausola di ritenzione del vettore (art. 1686 co. 3 c.c.) deve specificare le condizioni in cui il vettore può esercitare il diritto di ritenzione sulle merci per il nolo non pagato, prevedendo la notifica al mittente e al proprietario della merce. Le Condizioni Generali di Trasporto Confetra (versione aggiornata 2020) costituiscono il riferimento standard della prassi italiana: richiamarle nel contratto quadro per rinvio integrale riduce il rischio di lacune normative. Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2013, n. 22063 ha stabilito che la limitazione convenzionale di responsabilità del vettore ex art. 1694 c.c. non opera quando il danno è causato da dolo o colpa grave del vettore stesso: in tali casi il risarcimento è integrale a prescindere dal massimale contrattuale.
Come compilare il tuo Contratto di Trasporto di Cose
Per compilare correttamente il Contratto di Trasporto di Cose in Italia: (1) Dati delle parti — inserire denominazione, P.IVA, numero REA (dal Registro Imprese / Camera di Commercio), sede e PEC del mittente e del vettore; verificare che il vettore sia iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori (ricerca disponibile sul portale del MIT — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). (2) Descrizione della merce — specificare tipo di bene, quantità (pezzi, kg, m³), imballaggio, eventuali istruzioni di movimentazione (es. «non ribaltare», «fragile»); per merci pericolose ADR indicare la classe e il numero ONU. (3) Tragitto — indicare l'indirizzo esatto del ritiro e della destinazione; specificare se il vettore deve fornire sponda idraulica, carrello elevatore o altri mezzi per la movimentazione. (4) Corrispettivo — indicare il nolo in € (IVA esclusa) o la tariffa a km; specificare i termini di pagamento (max 30 o 60 giorni ex D.Lgs. 231/2002); includere l'IBAN del vettore per i bonifici. (5) Responsabilità — se la merce ha un valore elevato, dichiararlo per iscritto per aumentare il limite di risarcimento del vettore ex art. 1694 c.c.; considerare la sottoscrizione di una polizza cargo aggiuntiva. (6) Firme — la lettera di vettura CMR deve essere firmata da mittente e vettore; il duplicato del mittente è la ricevuta di presa in carico della merce. Per i trasporti di merci pericolose (classi ADR 1-9), il mittente deve compilare il «Documento di Trasporto Merci Pericolose» come previsto dall'Accordo ADR (D.Lgs. 35/2010) indicando: numero ONU, denominazione tecnica, classe, gruppo di imballaggio, quantità totale, nome del mittente e del destinatario, numero dell'eventuale certificazione del contenitore. Il documento deve essere conservato a bordo del mezzo insieme alla scheda di sicurezza SDS del materiale. Per i trasporti refrigerati ATP (merci alimentari fresche, carni, prodotti ittici, prodotti caseari), indicare nel contratto la temperatura di trasporto richiesta in gradi Celsius (es. 0–4°C per carni refrigerate; -18°C per prodotti surgelati) e il certificato ATP del veicolo che dimostra il rispetto delle condizioni termiche. La clausola di penale per ritardo deve essere calibrata: Cass. civ. Sez. III, 15 marzo 2012, n. 4101 ha ribadito che la penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice ex art. 1384 c.c. anche d'ufficio, senza necessità di domanda della parte.
Requisiti legali per Contratto di Trasporto di Cose
Il Contratto di Trasporto di Cose in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali: (a) Forma: nessun requisito formale ad substantiam; il documento di trasporto (DDT o lettera di vettura CMR) ha valore probatorio. (b) Albo Autotrasportatori: i vettori professionisti devono essere iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex D.Lgs. 395/2000; il committente che affida il trasporto a soggetti non iscritti può essere sanzionato ex art. 26 D.Lgs. 286/2005. (c) Assicurazione RC: obbligatoria per i veicoli adibiti al trasporto di merci ex D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). (d) D.Lgs. 286/2005: scheda di trasporto o documento equivalente obbligatorio per i trasporti su strada; tracciabilità della catena di subvezione. (e) Convenzione CMR (L. 1361/1960): applicabile a tutti i trasporti internazionali su strada che partono o arrivano in Italia o transitano per l'Italia, con copertura minima 8,33 DSP/kg. (f) ADR (D.Lgs. 35/2010): obbligo di documentazione specifica per merci pericolose. (g) Registro Imprese: nessun obbligo di iscrizione del contratto; registrazione all'Agenzia delle Entrate in caso d'uso (D.P.R. 131/1986, imposta fissa € 200). L'art. 1696 c.c. stabilisce la prescrizione delle azioni verso il vettore nel termine di un anno dalla consegna o dalla data in cui avrebbe dovuto avvenire; tale termine è inderogabile in deroga sfavorevole al mittente o al destinatario ma può essere allungato convenzionalmente. Il D.Lgs. 286/2005, art. 6-bis (introdotto dalla L. 127/2015), vieta l'imposizione al vettore di oneri economici aggiuntivi rispetto al nolo contrattualmente pattuito: costi di sosta, attese e operazioni di carico/scarico sono a carico del committente se non incluse nel nolo. La Consulta Giuridica della Confetra ha chiarito (Circ. n. 3/2021) che il committente è solidalmente responsabile delle violazioni del Codice della Strada commesse dal vettore in caso di carico sovradimensionato, quando il mittente abbia fornito istruzioni specifiche di carico: art. 10 D.Lgs. 285/1992. I contratti di trasporto con Pubblica Amministrazione devono rispettare i termini di pagamento di 30 giorni (60 per enti ospedalieri) ex art. 4 D.Lgs. 231/2002, con interessi automatici al tasso BCE + 8 punti in caso di ritardo.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Trasporto di Cose
Nel Contratto di Trasporto di Cose in Italia si commettono frequentemente i seguenti errori: (1) Mancata dichiarazione del valore della merce: senza dichiarazione scritta del valore, il vettore risponde nei limiti di legge (art. 1694 c.c. per trasporti nazionali; 8,33 DSP/kg per CMR), spesso insufficienti per merci di elevato valore commerciale. (2) Omessa denuncia nei termini: non denunciare i danni apparenti alla consegna o i danni non apparenti entro 8 giorni ex art. 1697 c.c. comporta la decadenza dal diritto al risarcimento; Cass. civ. Sez. III, 11 giugno 2018, n. 15100 ha confermato che la decadenza opera automaticamente. (3) Affidamento del trasporto a vettori non iscritti all'Albo: espone il committente a sanzioni amministrative e alla difficoltà di recuperare il risarcimento in caso di sinistro, poiché il vettore non iscritto potrebbe non avere copertura assicurativa adeguata. (4) Mancato controllo dell'assicurazione RC del vettore: il committente dovrebbe richiedere il certificato di assicurazione prima di affidare merci di valore. (5) Clausola di esonero di responsabilità del vettore troppo ampia: clausole che escludono integralmente la responsabilità del vettore per colpa lieve sono valide, ma quelle che escludono la responsabilità per colpa grave o dolo sono nulle ex art. 1229 c.c. (6) Confusione tra DDT e lettera di vettura CMR: in un trasporto internazionale su strada il DDT italiano non sostituisce la lettera di vettura CMR che deve essere redatta in triplice copia in conformità all'art. 5 Convenzione CMR; la mancanza della CMR non pregiudica l'applicazione della Convenzione ma crea difficoltà probatorie. (7) Mancata apposizione delle riserve alla consegna: il destinatario che accetta la merce senza riserve perde il diritto di agire contro il vettore per danni apparenti (art. 1697 c.c.; art. 30 Convenzione CMR); le riserve devono essere apposte sul documento di trasporto con firma del vettore. (8) Inserimento di una clausola di foro diverso da quello del luogo di spedizione o di destinazione senza doppia firma: la proroga di competenza territoriale in condizioni generali richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. altrimenti è inefficace (Cass. civ. Sez. VI, 3 luglio 2019, n. 17818). (9) Nolo pattuito al di sotto dei costi minimi di esercizio pubblicati dal MIT: viola il D.Lgs. 286/2005 art. 7-bis e può essere contestato dall'Ispettorato del Lavoro e dalla Guardia di Finanza nelle verifiche sul dumping nel settore dell'autotrasporto. (10) Mancata previsione della tracciabilità della catena di subvezione: quando il vettore affida il trasporto a subvettori senza darne comunicazione al committente, si crea un «buco» di responsabilità in caso di sinistro; inserire la clausola di obbligo di comunicazione della subvezione con identificazione del subvettore e verifica della sua iscrizione all'Albo.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Trasporto di Cose (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-trasporto-di-cose
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}Domande frequenti
Il Contratto di Trasporto di Cose in Italia introduce la cosiddetta responsabilità ex recepto del vettore, disciplinata dall'art. 1693 del Codice Civile. Questa forma di responsabilità significa che il vettore è responsabile della perdita o del deterioramento delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve fino al momento in cui le consegna al destinatario, a meno che non provi che la perdita o il deterioramento sono derivati da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario. La responsabilità ex recepto è dunque più gravosa di quella ordinaria: il vettore non deve provare di aver adottato la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), ma deve fornire la prova liberatoria specifica di uno dei casi di esonero. In caso di perdita totale della merce, il risarcimento è pari al valore dichiarato o, in mancanza, al valore di mercato al luogo e al momento della consegna al vettore (art. 1697 c.c.). Per il trasporto internazionale su strada, la Convenzione CMR del 1956 (ratificata dall'Italia con L. 1361/1960) stabilisce limiti indennizzatori in DSP (Diritti Speciali di Prelievo): 8,33 DSP per chilogrammo lordo di merce perduta o danneggiata.
Il Contratto di Trasporto di Cose in Italia non richiede la forma scritta ad substantiam: può essere concluso verbalmente o anche per comportamenti concludenti (carico della merce, emissione della lettera di vettura). Tuttavia la lettera di vettura — documento di trasporto che accompagna la merce — assolve la funzione di prova del contratto, delle condizioni pattuite e dello stato della merce alla presa in carico. Per il trasporto nazionale su strada, il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (recante disciplina dell'autotrasporto) prevede l'obbligo di scheda di trasporto o documento equivalente (es. CMR per trasporti internazionali) per l'identificazione del titolare del contratto e del committente. Per il trasporto internazionale su strada nell'area CMR, la lettera di vettura CMR (redatta in triplice copia: mittente, destinatario, vettore) è il documento contrattuale standard. Dal punto di vista fiscale, il contratto scritto è registrabile all'Agenzia delle Entrate in caso d'uso (imposta fissa € 200, D.P.R. 131/1986); la fattura per il servizio di trasporto è emessa con aliquota IVA ordinaria al 22%.
Nel Contratto di Trasporto di Cose in Italia, i termini per la denuncia dei danni variano in base alla normativa applicabile. Per il trasporto nazionale (Codice Civile, artt. 1690–1696 c.c.): la denuncia di danni apparenti deve essere effettuata all'atto della consegna; la denuncia di danni non apparenti deve avvenire entro 8 giorni dalla consegna (art. 1697 c.c.). L'azione per il risarcimento si prescrive in 1 anno dalla consegna o dalla data in cui avrebbe dovuto avvenire (art. 1698 c.c.). Per il trasporto internazionale su strada (Convenzione CMR): danni apparenti — riserve al momento della consegna; danni non apparenti — entro 7 giorni lavorativi dalla consegna; perdita totale — entro 21 giorni calcolabili dalla data di consegna pattuita. L'azione si prescrive in 1 anno (3 anni in caso di dolo o colpa equivalente al dolo). La denuncia deve essere fatta in forma scritta a mezzo PEC o raccomandata per garantire la data certa. L'omessa denuncia nei termini previsti comporta la perdita del diritto al risarcimento (decadenza ex art. 1697 c.c.).
Nel Contratto di Trasporto di Cose in Italia, la responsabilità del vettore si modifica in presenza di merci particolari. Per le merci deperibili (generi alimentari, farmaceutici, fiori recisi), l'art. 1686 c.c. consente al vettore di sospendere il trasporto e richiedere istruzioni al mittente se un ostacolo impedisce la consegna: in caso di pericolo imminente di deterioramento, può procedere alla vendita. Il mittente deve dichiarare la natura deperibile della merce e, se necessario, indicare le condizioni di temperatura (catena del freddo per trasporto ATP — Accordo internazionale sui trasporti di derrate deperibili). Per le merci pericolose (ADR — Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), la classificazione e l'imballaggio devono rispettare l'Accordo ADR (ratificato dall'Italia) e il mittente deve fornire la documentazione prevista (scheda di sicurezza SDS, etichette ADR, documento di trasporto ADR). Il mittente risponde verso il vettore per i danni causati dalla mancata dichiarazione della pericolosità della merce (art. 1691 c.c.).
Nel Contratto di Trasporto di Cose in Italia, il corrispettivo del vettore (nolo o tariffa di trasporto) è liberamente negoziabile tra le parti nel rispetto dell'art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale). Il D.Lgs. 286/2005, nel testo modificato dalla L. 190/2014 e dalla L. 232/2016, ha abolito le tariffe minime obbligatorie per l'autotrasporto, lasciando la determinazione del prezzo alla negoziazione tra le parti. Per il trasporto internazionale, il nolo è generalmente espresso in €/tonnellata o €/km o in tariffa a forfait. Le condizioni economiche standard sono contenute nelle Condizioni Generali di Trasporto della Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) o dell'ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile). Il pagamento del nolo segue i termini pattuiti; in caso di ritardo tra imprese, si applicano gli interessi moratori automatici ex D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE + 8 punti). Il vettore ha diritto di ritenzione sulla merce trasportata per il corrispettivo non pagato (art. 1686 co. 3 c.c.).
Nel Contratto di Trasporto di Cose in Italia, il vettore può avvalersi di subvettori per l'esecuzione del trasporto (art. 1700 c.c.), a meno che non sia stato convenuto che il trasporto debba essere eseguito personalmente. Il vettore principale rimane responsabile verso il mittente per il fatto del subvettore come se il fatto fosse suo proprio (art. 1700 co. 1 c.c.). Per il trasporto internazionale su strada, la Convenzione CMR (artt. 3 e 34) prevede la responsabilità del vettore principale per i subvettori da esso incaricati. Tuttavia, il vettore successivo, accettando la merce con la lettera di vettura CMR, assume responsabilità propria nei confronti dei vettori successivi e del mittente (art. 34 CMR). Nei trasporti nazionali italiani, il D.Lgs. 286/2005, art. 7, prevede obblighi di tracciabilità della catena di subvezione (committente → vettore → subvettori) per prevenire il dumping nei costi di esercizio. Il committente che affida il trasporto a vettori non iscritti all'Albo degli Autotrasportatori (art. 5 D.Lgs. 395/2000) può essere sanzionato.
Nel Contratto di Trasporto di Cose in Italia, la copertura assicurativa è fondamentale data la responsabilità ex recepto del vettore. Le principali coperture sono: (1) Assicurazione di responsabilità civile del vettore (RCV o CMR insurance): copre la responsabilità del vettore per perdita, danneggiamento o ritardo nel trasporto, fino ai massimali di legge (8,33 DSP/kg per CMR) o ai massimali contrattuali superiori se pattuiti; obbligatoria per i vettori professionisti ex D.Lgs. 395/2000, art. 9-bis. (2) Assicurazione merce (cargo insurance): stipulata dal mittente o dal destinatario per coprire la merce per il suo valore reale, indipendentemente dalle limitazioni di responsabilità del vettore; disciplinata dall'art. 1882 ss. c.c. (contratto di assicurazione) e dalle condizioni standard Institute Cargo Clauses (A), (B), (C) del Lloyd's. (3) Clausola di aumento del limite di responsabilità: il mittente può dichiarare il valore della merce alla consegna per ottenere dal vettore un limite di risarcimento superiore a quello legale (art. 1694 c.c.), pagando un'integrazione di nolo. Si consiglia di specificare nel contratto di trasporto la copertura assicurativa applicabile e di allegare il certificato di assicurazione.
Nel Contratto di Trasporto di Cose in Italia, gli adempimenti documentali e fiscali comprendono: (1) Documento di trasporto (DDT): per le spedizioni di beni in cui la fattura è differita, è obbligatorio il DDT ex D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, che deve riportare data, mittente, destinatario, descrizione della merce, quantità e causale del trasferimento. (2) Lettera di vettura CMR: per i trasporti internazionali su strada nell'area CMR, il documento di trasporto CMR sostituisce il DDT e ha valore contrattuale. (3) Fattura elettronica: il vettore emette fattura per il servizio di trasporto tramite il Sistema di Interscambio (SDI) ex D.Lgs. 127/2015, con IVA al 22% (art. 16 D.P.R. 633/1972); i servizi di trasporto internazionale possono beneficiare della non imponibilità ex art. 9 D.P.R. 633/1972. (4) Scheda di trasporto o documento equivalente: obbligatoria ex D.Lgs. 286/2005 per l'identificazione del committente e del vettore. (5) Iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori: i vettori professionisti devono essere iscritti all'Albo ex D.Lgs. 395/2000, consultabile presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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