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Contratto di Somministrazione

Contratto di Somministrazione

artt. 1559–1570 c.c. — forniture periodiche o continuative

Intestazione

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Artt. 1559–1570 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Parti

SOMMINISTRANTE:

Denominazione: [Somministrante Denominazione]

Partita IVA: [Somministrante P I V A]

Sede legale: [Somministrante Sede]

PEC: [Somministrante P E C]

SOMMINISTRATARIO:

Denominazione: [Somministratario Denominazione]

Partita IVA: [Somministratario P I V A]

Sede legale: [Somministratario Sede]

PEC: [Somministratario P E C]

Le parti come sopra identificate convengono e stipulano il seguente Contratto di Somministrazione.

Art. 1 — Oggetto

Art. 1 — OGGETTO DELLA SOMMINISTRAZIONE

Il Somministrante si obbliga a eseguire, verso il corrispettivo pattuito, prestazioni periodiche di fornitura dei seguenti beni/servizi: [Oggetto Beni].

Quantità per periodo: [Quantita Per Periodo].

Cadenza delle consegne: [Cadenza Consegne].

Luogo di consegna: [Luogo Consegna].

Art. 2 — Prezzo e Pagamento

Art. 2 — PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il prezzo unitario è fissato in [Prezzo Unitario] (IVA esclusa). Il prezzo è soggetto a revisione secondo il seguente meccanismo: [Clausola Revisione Prezzo].

Il Somministratario si obbliga a pagare ogni singola fornitura entro [Termini Pagamento] giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa via SDI (D.Lgs. 127/2015). In caso di ritardo, si applicano automaticamente gli interessi moratori ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, al tasso BCE + 8 punti percentuali.

Art. 3 — Esclusiva

Art. 3 — CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Esclusiva pattuita: [Esclusiva]. La clausola di esclusiva è soggetta a specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. ed è conforme ai limiti previsti dal Regolamento UE 2022/720 in materia di accordi verticali.

Art. 4 — Qualità e Garanzie

Art. 4 — QUALITÀ, CONTROLLI E GARANZIE

I beni o servizi somministrati devono essere conformi alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato A al presente contratto. La denuncia di difetti o non conformità deve essere effettuata per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta ex art. 1495 c.c. richiamato. Il Somministrante è tenuto a sostituire o riparare i beni difettosi a proprie spese.

Art. 5 — Durata e Recesso

Art. 5 — DURATA E RECESSO

Il presente contratto ha durata [Durata], con decorrenza dal [Data Inizio].

Data di scadenza (se determinata): [Data Fine].

Ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando preavviso scritto di [Preavviso Days] giorni a mezzo PEC, nel rispetto dell'art. 1569 c.c.

Art. 6 — Risoluzione

Art. 6 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di: mancato pagamento di due o più forniture consecutive; inadempimento grave alle specifiche tecniche di qualità che pregiudichi la continuità produttiva del Somministratario; violazione della clausola di esclusiva.

Art. 7 — Foro Competente

Art. 7 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il [Foro Competente]. Questa clausola, in quanto derogatoria della competenza territoriale, richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c.

Approvazione Specifica

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Le parti approvano specificamente le clausole: Art. 3 (esclusiva), Art. 5 (recesso), Art. 6 (clausola risolutiva espressa), Art. 7 (foro derogatorio).

Firme

[Data Luogo Firma]

Il Somministrante: [Somministrante Denominazione]

Firma: _______________________________

Il Somministratario: [Somministratario Denominazione]

Firma: _______________________________

Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

Firma Somministrante: _______________________________

Firma Somministratario: _______________________________

Somministrante

________________

Signature

Somministratario

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Somministrazione?

Il Contratto di Somministrazione in Italia è il contratto con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo, a eseguire a favore dell'altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. La materia è disciplinata dagli artt. 1559-1570 del Codice Civile.

L'art. 1559 c.c. definisce la somministrazione come il contratto con cui una parte si obbliga, dietro corrispettivo, a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose: il tratto distintivo è la durata del rapporto, che lo differenzia dalla compravendita, in cui la prestazione è unica. L'art. 1560 c.c. disciplina la determinazione della quantità (per l'intero fabbisogno o entro un minimo e un massimo), l'art. 1564 c.c. la risoluzione per inadempimento — ammessa solo per inadempimenti di notevole importanza e tali da menomare la fiducia nei successivi adempimenti — e l'art. 1569 c.c. il recesso dai contratti a tempo indeterminato con congruo preavviso. È frequente la clausola di esclusiva a favore del somministrante o del somministrato (artt. 1567-1568 c.c.).

Lo strumento è impiegato per gli approvvigionamenti continuativi di materie prime e componenti, per le forniture ricorrenti di prodotti alla distribuzione, per l'erogazione di utenze e servizi in abbonamento e per le forniture periodiche a strutture sanitarie e pubbliche. Garantisce stabilità e programmazione del rapporto.

Il contratto deve identificare le parti, descrivere i beni o servizi e le relative specifiche, fissare le quantità (con eventuali minimi e massimi), il prezzo e i meccanismi di revisione, la cadenza delle prestazioni, l'eventuale esclusiva, la durata e il recesso. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di compravendita di beni mobili, fornitura continuativa, appalto di servizi e contratto di distribuzione.

Quando serve Contratto di Somministrazione?

Il Contratto di Somministrazione in Italia è necessario ogni volta che un'impresa stabilisce rapporti di fornitura ripetuti e programmati nel tempo, anziché acquisti spot occasionali. Le situazioni tipiche comprendono: (1) acquisti industriali continuativi di materie prime, componenti o semilavorati (es. acciaio, plastica, tessuti, componenti elettronici) da un unico fornitore per un periodo prefissato; (2) fornitura ricorrente di prodotti alimentari a ristoranti, mense aziendali, grande distribuzione organizzata (GDO); (3) erogazione continuativa di servizi come energia elettrica, gas, telecomunicazioni, servizi IT in abbonamento; (4) forniture di prodotti farmaceutici o medicali a ospedali, farmacie o case di riposo; (5) contratti di private label con produttori che fabricano per conto del distributore a marchio. Il contratto scritto diventa indispensabile quando la fornitura prevede quantità minime garantite (take-or-pay), clausole di esclusiva (art. 1567 c.c.), prezzi collegati a indici di revisione o accordi quadro con ordini aperti. Il Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente non richiede l'iscrizione del contratto, ma la Agenzia delle Entrate lo registra in caso d'uso entro 20 giorni. Dal punto di vista delle relazioni commerciali, il contratto di somministrazione è preferibile all'ordine aperto quando: le quantità sono variabili nell'arco del contratto ma il fornitore deve garantire la disponibilità (es. produzione su previsione di fabbisogno); le parti vogliono disciplinare condizioni quadro che reggano gli ordini plurimi evitando di rinegoziare a ogni acquisto; il valore cumulato della fornitura supera soglie rilevanti per il controllo dei pagamenti, dei cambi valuta o delle garanzie bancarie. Il contratto di somministrazione con quantitativi minimi garantiti è strumento essenziale per le imprese che si approvvigionano da mercati volatili (materie prime agricole, metalli preziosi, energia): consente di bloccare prezzi certi su un volume base e ridurre l'esposizione al rischio di mercato. Ai fini della tutela dalla dipendenza economica, la L. 192/1998 (subfornitura) e il D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento) si applicano anche ai contratti di somministrazione quando il somministratario è un'impresa medio-piccola che dipende economicamente dal somministrante per oltre il 50% del proprio fatturato: in tal caso il recesso abusivo ex art. 9 L. 192/1998 può dare luogo a risarcimento del danno e invalidità della clausola.

Cosa includere nel tuo Contratto di Somministrazione

Il Contratto di Somministrazione conforme al diritto italiano deve contenere: (1) Identificazione delle parti: denominazione o nome e cognome, partita IVA, sede legale, codice REA (dal Registro Imprese / Camera di Commercio), PEC; (2) Oggetto: descrizione precisa dei beni o servizi oggetto della somministrazione, con specifiche tecniche, riferimento a schede tecniche allegate o a norme di qualità (es. norme UNI/EN/ISO); (3) Quantità: quantità determinate o determinabili per singola consegna o per periodo (mese, trimestre), con eventuale minimo garantito (take-or-pay) e massimo contrattuale; (4) Prezzo: corrispettivo unitario o forfettario per periodo, con clausola di revisione collegata a indici ISTAT o quotazioni internazionali; (5) Termini e modalità di consegna: cadenza (giornaliera, settimanale, mensile), luogo di consegna, Incoterms, modalità di trasporto; (6) Qualità e controllo: sistema di controllo qualità, dichiarazione di conformità CE o italiana, procedura di contestazione vizi (art. 1495 c.c. richiamato); (7) Termini di pagamento: giorni dalla ricezione della fattura con richiamo al D.Lgs. 231/2002 (interessi moratori automatici); (8) Esclusiva: clausola ex art. 1567 c.c. con doppia firma se inserita in condizioni generali; (9) Durata e recesso: termine del contratto, preavviso di recesso ex art. 1569 c.c.; (10) Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per i casi di inadempimento grave; (11) Foro competente con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Il modello forms-legal.com include già la struttura per la doppia approvazione delle clausole vessatorie richiesta dall'art. 1341 c.c., indispensabile per la loro efficacia. Ulteriori clausole raccomandate dalla prassi commerciale italiana e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: (12) Clausola take-or-pay: stabilisce l'obbligo del somministratario di ritirare i quantitativi minimi garantiti o, in alternativa, di pagare al somministrante il corrispettivo come se li avesse ritirati, salva la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva; la Cassazione (Cass. Sez. II n. 5869/2016) ne ha confermato la piena legittimità. (13) Clausola di tolleranza qualitativa: definisce le soglie di difformità qualitativa entro le quali il lotto è considerato conforme, e quelle oltre le quali il somministratario può rifiutare la consegna e richiedere la sostituzione entro un termine perentorio (es. 5 giorni lavorativi), limitando l'applicazione dell'art. 1495 c.c. (denuncia vizi entro 8 giorni dalla scoperta). (14) Clausola force majeure: elenca eventi di forza maggiore (pandemie, embarghi, interruzione catene di approvvigionamento) che sospendono l'obbligo di consegna senza responsabilità del somministrante ex art. 1256 c.c., con termine massimo di sospensione oltre il quale ciascuna parte può recedere. (15) Garanzia bancaria o fideiussione a prima richiesta a garanzia del pagamento del prezzo: particolarmente rilevante per somministrazioni di elevato valore o quando il somministratario non è noto al fornitore.

Come compilare il tuo Contratto di Somministrazione

Per compilare correttamente il Contratto di Somministrazione in Italia, seguire questi passi: (1) Dati delle parti — inserire denominazione completa, partita IVA, numero REA (indicato nella visura camerale ottenibile dal Registro Imprese / Camera di Commercio), sede legale e PEC; indicare il legale rappresentante con nome, cognome e qualifica. (2) Oggetto — allegare o richiamare le schede tecniche dei prodotti; specificare la norma di qualità applicabile (es. EN 13445 per recipienti a pressione, ISO 9001:2015 per il sistema di gestione qualità del fornitore). (3) Quantità e prezzo — indicare il quantitativo minimo e massimo per periodo; specificare il prezzo unitario in € (IVA esclusa) e la clausola di revisione (es. «il prezzo è aggiornato semestralmente in funzione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali — IPPI»). (4) Consegna — indicare incoterms (es. DAP — Delivered At Place, per consegne a destino), luogo di consegna e tolleranze di quantità (es. +/- 5%). (5) Pagamento — indicare i giorni di pagamento dalla ricezione della fattura (max 30 o 60 giorni tra imprese ex D.Lgs. 231/2002); specificare l'IBAN per i bonifici. (6) Firme — sottoscrivere in calce e approvare specificamente le clausole di esclusiva, recesso e foro ex art. 1341 c.c. con doppia firma. Per le sezioni più tecniche del contratto: nella sezione Qualità, indicare il nome del sistema di certificazione del fornitore (es. Organismo di Certificazione SGS Italia S.p.A., Bureau Veritas Italia S.r.l.), il numero di certificato ISO 9001 e la data di scadenza; allegare l'ultima dichiarazione di conformità CE (DoC) se i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione di una direttiva europea (es. Reg. UE 305/2011 per materiali da costruzione; Dir. 2014/35/UE — LVD — per apparecchiature elettriche a bassa tensione). Nella sezione Contestazione vizi, specificare la procedura di contestazione: «Il somministratario dovrà denunciare i vizi apparenti entro 8 giorni dalla ricezione del lotto tramite PEC all'indirizzo indicato nella sezione I; i vizi occulti devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e comunque entro 12 mesi dalla consegna (art. 1495 c.c. come derogato contrattualmente)». Nella sezione Penale, indicare la percentuale del valore del lotto non consegnato o non conforme che costituisce la penale (es. 5% del valore del lotto) e aggiungere la clausola di riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. («Le parti riconoscono che la penale è stata determinata equamente e rinunciano a richiederne la riduzione, salvo che essa risulti manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c.»). Al momento della firma, verificare che entrambe le parti abbiano apposto la propria firma o sigla su ogni pagina del contratto e sui suoi allegati per evitare contestazioni sull'autenticità.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Somministrazione

Nel redigere un Contratto di Somministrazione in Italia si incorre frequentemente nei seguenti errori: il primo è l'omessa doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole di esclusiva e del foro derogatorio: tali clausole, se inserite in condizioni generali predisposte da una sola parte, sono inefficaci senza l'approvazione specifica per iscritto; la conseguenza è la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale e l'inapplicabilità del foro scelto, con possibile radicamento della competenza al foro del convenuto. Il secondo errore è il prezzo indeterminato o la clausola di revisione vaga: un prezzo non determinato né determinabile ex art. 1346 c.c. rende il contratto nullo; le clausole di revisione del prezzo devono fare riferimento a indici certi e verificabili (es. ISTAT, Platts per le materie prime energetiche, London Metal Exchange per i metalli) e non a valutazioni unilaterali delle parti. Il terzo errore è la mancanza di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: senza di essa, la risoluzione per inadempimento di singole prestazioni richiede una valutazione giudiziale sull'importanza dell'inadempimento ex art. 1564 c.c., con tempi e incertezze; il giudice può rigettare la domanda di risoluzione se l'inadempimento è ritenuto di scarso rilievo. Il quarto errore è la clausola di esclusiva di approvvigionamento superiore a 5 anni: viola il Reg. UE 2022/720 art. 9 e può comportare la nullità dell'intera clausola per violazione delle norme antitrust; l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) può avviare un procedimento e irrogare sanzioni fino al 10% del fatturato. Il quinto errore è il mancato richiamo al D.Lgs. 231/2002 per gli interessi moratori: senza clausola espressa, gli interessi si applicano comunque ma l'assenza di un termine di pagamento pattuito rende più complessa la liquidazione del credito in sede giudiziale. Il sesto errore è l'omissione della clausola di tolleranza qualitativa: senza di essa, il somministratario può rifiutare intere partite per difetti minimi, con costi logistici elevati per il somministrante; la Cassazione (Cass. Sez. II n. 3234/2021) ha confermato che la mancanza di soglie di tolleranza contrattuale obbliga il giudice ad applicare i criteri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. per valutare la legittimità del rifiuto. Il settimo errore è la clausola take-or-pay formulata senza tetto massimo di penale: la Cassazione (Cass. Sez. II n. 5869/2016) consente la riduzione d'ufficio della penale ex art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva; prevedere una penale proporzionata (es. 5-10% del valore del lotto non ritirato) e un massimale complessivo annuo. L'ottavo errore è non includere la clausola di forza maggiore con definizione tassativa degli eventi e con obbligo di notifica entro 48 ore: senza tale clausola, la sospensione dell'obbligo di consegna per eventi imprevedibili si regola ex art. 1256 c.c. (impossibilità temporanea) senza protezione negoziale strutturata, con rischio di contestazioni. Il nono errore è non ottenere la visura camerale aggiornata del somministratario prima della firma: il contratto con una società in stato di liquidazione o insolvenza è valido ma il credito del somministrante è a rischio; verificare il Registro Imprese / Camera di Commercio e, se necessario, richiedere una garanzia bancaria a prima richiesta come condizione della fornitura. Il decimo errore è trascurare la disciplina dei dati personali (Reg. UE 2016/679 — GDPR): nella somministrazione di servizi IT o di prodotti che trattano dati personali (es. software, dispositivi medicali), il contratto deve includere o allegare un Data Processing Agreement (DPA) ex art. 28 GDPR, specificando le misure di sicurezza adottate dal somministrante-responsabile del trattamento; l'omissione espone entrambe le parti a sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali fino al 4% del fatturato mondiale.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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