Contratto di Somministrazione
artt. 1559–1570 c.c. — forniture periodiche o continuative
Intestazione
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Artt. 1559–1570 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Parti
SOMMINISTRANTE:
Denominazione: [Somministrante Denominazione]
Partita IVA: [Somministrante P I V A]
Sede legale: [Somministrante Sede]
PEC: [Somministrante P E C]
SOMMINISTRATARIO:
Denominazione: [Somministratario Denominazione]
Partita IVA: [Somministratario P I V A]
Sede legale: [Somministratario Sede]
PEC: [Somministratario P E C]
Le parti come sopra identificate convengono e stipulano il seguente Contratto di Somministrazione.
Art. 1 — Oggetto
Art. 1 — OGGETTO DELLA SOMMINISTRAZIONE
Il Somministrante si obbliga a eseguire, verso il corrispettivo pattuito, prestazioni periodiche di fornitura dei seguenti beni/servizi: [Oggetto Beni].
Quantità per periodo: [Quantita Per Periodo].
Cadenza delle consegne: [Cadenza Consegne].
Luogo di consegna: [Luogo Consegna].
Art. 2 — Prezzo e Pagamento
Art. 2 — PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO
Il prezzo unitario è fissato in [Prezzo Unitario] (IVA esclusa). Il prezzo è soggetto a revisione secondo il seguente meccanismo: [Clausola Revisione Prezzo].
Il Somministratario si obbliga a pagare ogni singola fornitura entro [Termini Pagamento] giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa via SDI (D.Lgs. 127/2015). In caso di ritardo, si applicano automaticamente gli interessi moratori ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, al tasso BCE + 8 punti percentuali.
Art. 3 — Esclusiva
Art. 3 — CLAUSOLA DI ESCLUSIVA
Esclusiva pattuita: [Esclusiva]. La clausola di esclusiva è soggetta a specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. ed è conforme ai limiti previsti dal Regolamento UE 2022/720 in materia di accordi verticali.
Art. 4 — Qualità e Garanzie
Art. 4 — QUALITÀ, CONTROLLI E GARANZIE
I beni o servizi somministrati devono essere conformi alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato A al presente contratto. La denuncia di difetti o non conformità deve essere effettuata per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta ex art. 1495 c.c. richiamato. Il Somministrante è tenuto a sostituire o riparare i beni difettosi a proprie spese.
Art. 5 — Durata e Recesso
Art. 5 — DURATA E RECESSO
Il presente contratto ha durata [Durata], con decorrenza dal [Data Inizio].
Data di scadenza (se determinata): [Data Fine].
Ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando preavviso scritto di [Preavviso Days] giorni a mezzo PEC, nel rispetto dell'art. 1569 c.c.
Art. 6 — Risoluzione
Art. 6 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di: mancato pagamento di due o più forniture consecutive; inadempimento grave alle specifiche tecniche di qualità che pregiudichi la continuità produttiva del Somministratario; violazione della clausola di esclusiva.
Art. 7 — Foro Competente
Art. 7 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il [Foro Competente]. Questa clausola, in quanto derogatoria della competenza territoriale, richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c.
Approvazione Specifica
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.
Le parti approvano specificamente le clausole: Art. 3 (esclusiva), Art. 5 (recesso), Art. 6 (clausola risolutiva espressa), Art. 7 (foro derogatorio).
Firme
[Data Luogo Firma]
Il Somministrante: [Somministrante Denominazione]
Firma: _______________________________
Il Somministratario: [Somministratario Denominazione]
Firma: _______________________________
Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.
Firma Somministrante: _______________________________
Firma Somministratario: _______________________________
Somministrante
________________
Signature
Somministratario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Somministrazione?
Il Contratto di Somministrazione in Italia è il contratto con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo, a eseguire a favore dell'altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. La materia è disciplinata dagli artt. 1559-1570 del Codice Civile.
L'art. 1559 c.c. definisce la somministrazione come il contratto con cui una parte si obbliga, dietro corrispettivo, a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose: il tratto distintivo è la durata del rapporto, che lo differenzia dalla compravendita, in cui la prestazione è unica. L'art. 1560 c.c. disciplina la determinazione della quantità (per l'intero fabbisogno o entro un minimo e un massimo), l'art. 1564 c.c. la risoluzione per inadempimento — ammessa solo per inadempimenti di notevole importanza e tali da menomare la fiducia nei successivi adempimenti — e l'art. 1569 c.c. il recesso dai contratti a tempo indeterminato con congruo preavviso. È frequente la clausola di esclusiva a favore del somministrante o del somministrato (artt. 1567-1568 c.c.).
Lo strumento è impiegato per gli approvvigionamenti continuativi di materie prime e componenti, per le forniture ricorrenti di prodotti alla distribuzione, per l'erogazione di utenze e servizi in abbonamento e per le forniture periodiche a strutture sanitarie e pubbliche. Garantisce stabilità e programmazione del rapporto.
Il contratto deve identificare le parti, descrivere i beni o servizi e le relative specifiche, fissare le quantità (con eventuali minimi e massimi), il prezzo e i meccanismi di revisione, la cadenza delle prestazioni, l'eventuale esclusiva, la durata e il recesso. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di compravendita di beni mobili, fornitura continuativa, appalto di servizi e contratto di distribuzione.
Quando serve Contratto di Somministrazione?
Il Contratto di Somministrazione in Italia è necessario ogni volta che un'impresa stabilisce rapporti di fornitura ripetuti e programmati nel tempo, anziché acquisti spot occasionali. Le situazioni tipiche comprendono: (1) acquisti industriali continuativi di materie prime, componenti o semilavorati (es. acciaio, plastica, tessuti, componenti elettronici) da un unico fornitore per un periodo prefissato; (2) fornitura ricorrente di prodotti alimentari a ristoranti, mense aziendali, grande distribuzione organizzata (GDO); (3) erogazione continuativa di servizi come energia elettrica, gas, telecomunicazioni, servizi IT in abbonamento; (4) forniture di prodotti farmaceutici o medicali a ospedali, farmacie o case di riposo; (5) contratti di private label con produttori che fabricano per conto del distributore a marchio. Il contratto scritto diventa indispensabile quando la fornitura prevede quantità minime garantite (take-or-pay), clausole di esclusiva (art. 1567 c.c.), prezzi collegati a indici di revisione o accordi quadro con ordini aperti. Il Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente non richiede l'iscrizione del contratto, ma la Agenzia delle Entrate lo registra in caso d'uso entro 20 giorni. Dal punto di vista delle relazioni commerciali, il contratto di somministrazione è preferibile all'ordine aperto quando: le quantità sono variabili nell'arco del contratto ma il fornitore deve garantire la disponibilità (es. produzione su previsione di fabbisogno); le parti vogliono disciplinare condizioni quadro che reggano gli ordini plurimi evitando di rinegoziare a ogni acquisto; il valore cumulato della fornitura supera soglie rilevanti per il controllo dei pagamenti, dei cambi valuta o delle garanzie bancarie. Il contratto di somministrazione con quantitativi minimi garantiti è strumento essenziale per le imprese che si approvvigionano da mercati volatili (materie prime agricole, metalli preziosi, energia): consente di bloccare prezzi certi su un volume base e ridurre l'esposizione al rischio di mercato. Ai fini della tutela dalla dipendenza economica, la L. 192/1998 (subfornitura) e il D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento) si applicano anche ai contratti di somministrazione quando il somministratario è un'impresa medio-piccola che dipende economicamente dal somministrante per oltre il 50% del proprio fatturato: in tal caso il recesso abusivo ex art. 9 L. 192/1998 può dare luogo a risarcimento del danno e invalidità della clausola.
Cosa includere nel tuo Contratto di Somministrazione
Il Contratto di Somministrazione conforme al diritto italiano deve contenere: (1) Identificazione delle parti: denominazione o nome e cognome, partita IVA, sede legale, codice REA (dal Registro Imprese / Camera di Commercio), PEC; (2) Oggetto: descrizione precisa dei beni o servizi oggetto della somministrazione, con specifiche tecniche, riferimento a schede tecniche allegate o a norme di qualità (es. norme UNI/EN/ISO); (3) Quantità: quantità determinate o determinabili per singola consegna o per periodo (mese, trimestre), con eventuale minimo garantito (take-or-pay) e massimo contrattuale; (4) Prezzo: corrispettivo unitario o forfettario per periodo, con clausola di revisione collegata a indici ISTAT o quotazioni internazionali; (5) Termini e modalità di consegna: cadenza (giornaliera, settimanale, mensile), luogo di consegna, Incoterms, modalità di trasporto; (6) Qualità e controllo: sistema di controllo qualità, dichiarazione di conformità CE o italiana, procedura di contestazione vizi (art. 1495 c.c. richiamato); (7) Termini di pagamento: giorni dalla ricezione della fattura con richiamo al D.Lgs. 231/2002 (interessi moratori automatici); (8) Esclusiva: clausola ex art. 1567 c.c. con doppia firma se inserita in condizioni generali; (9) Durata e recesso: termine del contratto, preavviso di recesso ex art. 1569 c.c.; (10) Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per i casi di inadempimento grave; (11) Foro competente con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Il modello forms-legal.com include già la struttura per la doppia approvazione delle clausole vessatorie richiesta dall'art. 1341 c.c., indispensabile per la loro efficacia. Ulteriori clausole raccomandate dalla prassi commerciale italiana e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: (12) Clausola take-or-pay: stabilisce l'obbligo del somministratario di ritirare i quantitativi minimi garantiti o, in alternativa, di pagare al somministrante il corrispettivo come se li avesse ritirati, salva la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva; la Cassazione (Cass. Sez. II n. 5869/2016) ne ha confermato la piena legittimità. (13) Clausola di tolleranza qualitativa: definisce le soglie di difformità qualitativa entro le quali il lotto è considerato conforme, e quelle oltre le quali il somministratario può rifiutare la consegna e richiedere la sostituzione entro un termine perentorio (es. 5 giorni lavorativi), limitando l'applicazione dell'art. 1495 c.c. (denuncia vizi entro 8 giorni dalla scoperta). (14) Clausola force majeure: elenca eventi di forza maggiore (pandemie, embarghi, interruzione catene di approvvigionamento) che sospendono l'obbligo di consegna senza responsabilità del somministrante ex art. 1256 c.c., con termine massimo di sospensione oltre il quale ciascuna parte può recedere. (15) Garanzia bancaria o fideiussione a prima richiesta a garanzia del pagamento del prezzo: particolarmente rilevante per somministrazioni di elevato valore o quando il somministratario non è noto al fornitore.
Come compilare il tuo Contratto di Somministrazione
Per compilare correttamente il Contratto di Somministrazione in Italia, seguire questi passi: (1) Dati delle parti — inserire denominazione completa, partita IVA, numero REA (indicato nella visura camerale ottenibile dal Registro Imprese / Camera di Commercio), sede legale e PEC; indicare il legale rappresentante con nome, cognome e qualifica. (2) Oggetto — allegare o richiamare le schede tecniche dei prodotti; specificare la norma di qualità applicabile (es. EN 13445 per recipienti a pressione, ISO 9001:2015 per il sistema di gestione qualità del fornitore). (3) Quantità e prezzo — indicare il quantitativo minimo e massimo per periodo; specificare il prezzo unitario in € (IVA esclusa) e la clausola di revisione (es. «il prezzo è aggiornato semestralmente in funzione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali — IPPI»). (4) Consegna — indicare incoterms (es. DAP — Delivered At Place, per consegne a destino), luogo di consegna e tolleranze di quantità (es. +/- 5%). (5) Pagamento — indicare i giorni di pagamento dalla ricezione della fattura (max 30 o 60 giorni tra imprese ex D.Lgs. 231/2002); specificare l'IBAN per i bonifici. (6) Firme — sottoscrivere in calce e approvare specificamente le clausole di esclusiva, recesso e foro ex art. 1341 c.c. con doppia firma. Per le sezioni più tecniche del contratto: nella sezione Qualità, indicare il nome del sistema di certificazione del fornitore (es. Organismo di Certificazione SGS Italia S.p.A., Bureau Veritas Italia S.r.l.), il numero di certificato ISO 9001 e la data di scadenza; allegare l'ultima dichiarazione di conformità CE (DoC) se i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione di una direttiva europea (es. Reg. UE 305/2011 per materiali da costruzione; Dir. 2014/35/UE — LVD — per apparecchiature elettriche a bassa tensione). Nella sezione Contestazione vizi, specificare la procedura di contestazione: «Il somministratario dovrà denunciare i vizi apparenti entro 8 giorni dalla ricezione del lotto tramite PEC all'indirizzo indicato nella sezione I; i vizi occulti devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e comunque entro 12 mesi dalla consegna (art. 1495 c.c. come derogato contrattualmente)». Nella sezione Penale, indicare la percentuale del valore del lotto non consegnato o non conforme che costituisce la penale (es. 5% del valore del lotto) e aggiungere la clausola di riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. («Le parti riconoscono che la penale è stata determinata equamente e rinunciano a richiederne la riduzione, salvo che essa risulti manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c.»). Al momento della firma, verificare che entrambe le parti abbiano apposto la propria firma o sigla su ogni pagina del contratto e sui suoi allegati per evitare contestazioni sull'autenticità.
Requisiti legali per Contratto di Somministrazione
Il Contratto di Somministrazione in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali: (a) Forma: nessun requisito formale ad substantiam; la forma scritta è raccomandata ad probationem (art. 2725 c.c.). (b) Registro: registrazione all'Agenzia delle Entrate in caso d'uso entro 20 giorni, imposta fissa € 200 (D.P.R. 131/1986, art. 3 Tariffa Parte II); marca da bollo ex D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 100 righe o 4 facciate). (c) Antitrust: le clausole di esclusiva e i vincoli di approvvigionamento devono rispettare il Reg. UE 2022/720 e l'art. 101 TFUE / L. 287/1990 (Antitrust italiano); esclusiva di approvvigionamento max 5 anni. (d) Ritardi di pagamento: il D.Lgs. 231/2002 si applica automaticamente nelle transazioni tra imprese; il tasso di interessi moratori è BCE + 8 punti percentuali; il termine massimo di pagamento è di norma 30 giorni (60 giorni se pattuito e non gravemente iniquo). (e) Fatturazione elettronica: obbligo di fattura elettronica tramite SDI per tutti i soggetti passivi IVA ex D.Lgs. 127/2015. La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza n. 22385 del 13 ottobre 2020, ha statuito che la qualificazione di un contratto come somministrazione piuttosto che come compravendita plurima dipende dall'accertamento dell'unitarietà del vincolo contrattuale nel programma originario delle parti: se fin dall'inizio le parti hanno previsto un programma di forniture ripetute nel tempo, si è in presenza di somministrazione anche se i singoli ordini vengono emessi via via; se le parti concludono ogni volta un contratto autonomo, si tratta di plurime compravendite. La distinzione rileva per: la prescrizione (nella somministrazione 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c. per i corrispettivi annuali o periodale, 10 anni per il saldo complessivo; nella compravendita 10 anni ex art. 2946 c.c.); la decadenza per denunzia dei vizi (art. 1495 c.c.): 8 giorni dalla scoperta; la disciplina antitrust delle clausole di esclusiva (vietate oltre 5 anni nel contratto di somministrazione ex Reg. UE 2022/720). Sul piano della responsabilità solidale del committente, l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 non si applica alla somministrazione di beni ma si applica — attenzione — se la somministrazione viene riqualificata come appalto di servizi in frode alla legge; il committente potrebbe essere chiamato solidalmente a rispondere per i debiti contributivi del fornitore nei confronti di INPS e INAIL.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Somministrazione
Nel redigere un Contratto di Somministrazione in Italia si incorre frequentemente nei seguenti errori: il primo è l'omessa doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole di esclusiva e del foro derogatorio: tali clausole, se inserite in condizioni generali predisposte da una sola parte, sono inefficaci senza l'approvazione specifica per iscritto; la conseguenza è la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale e l'inapplicabilità del foro scelto, con possibile radicamento della competenza al foro del convenuto. Il secondo errore è il prezzo indeterminato o la clausola di revisione vaga: un prezzo non determinato né determinabile ex art. 1346 c.c. rende il contratto nullo; le clausole di revisione del prezzo devono fare riferimento a indici certi e verificabili (es. ISTAT, Platts per le materie prime energetiche, London Metal Exchange per i metalli) e non a valutazioni unilaterali delle parti. Il terzo errore è la mancanza di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: senza di essa, la risoluzione per inadempimento di singole prestazioni richiede una valutazione giudiziale sull'importanza dell'inadempimento ex art. 1564 c.c., con tempi e incertezze; il giudice può rigettare la domanda di risoluzione se l'inadempimento è ritenuto di scarso rilievo. Il quarto errore è la clausola di esclusiva di approvvigionamento superiore a 5 anni: viola il Reg. UE 2022/720 art. 9 e può comportare la nullità dell'intera clausola per violazione delle norme antitrust; l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) può avviare un procedimento e irrogare sanzioni fino al 10% del fatturato. Il quinto errore è il mancato richiamo al D.Lgs. 231/2002 per gli interessi moratori: senza clausola espressa, gli interessi si applicano comunque ma l'assenza di un termine di pagamento pattuito rende più complessa la liquidazione del credito in sede giudiziale. Il sesto errore è l'omissione della clausola di tolleranza qualitativa: senza di essa, il somministratario può rifiutare intere partite per difetti minimi, con costi logistici elevati per il somministrante; la Cassazione (Cass. Sez. II n. 3234/2021) ha confermato che la mancanza di soglie di tolleranza contrattuale obbliga il giudice ad applicare i criteri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. per valutare la legittimità del rifiuto. Il settimo errore è la clausola take-or-pay formulata senza tetto massimo di penale: la Cassazione (Cass. Sez. II n. 5869/2016) consente la riduzione d'ufficio della penale ex art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva; prevedere una penale proporzionata (es. 5-10% del valore del lotto non ritirato) e un massimale complessivo annuo. L'ottavo errore è non includere la clausola di forza maggiore con definizione tassativa degli eventi e con obbligo di notifica entro 48 ore: senza tale clausola, la sospensione dell'obbligo di consegna per eventi imprevedibili si regola ex art. 1256 c.c. (impossibilità temporanea) senza protezione negoziale strutturata, con rischio di contestazioni. Il nono errore è non ottenere la visura camerale aggiornata del somministratario prima della firma: il contratto con una società in stato di liquidazione o insolvenza è valido ma il credito del somministrante è a rischio; verificare il Registro Imprese / Camera di Commercio e, se necessario, richiedere una garanzia bancaria a prima richiesta come condizione della fornitura. Il decimo errore è trascurare la disciplina dei dati personali (Reg. UE 2016/679 — GDPR): nella somministrazione di servizi IT o di prodotti che trattano dati personali (es. software, dispositivi medicali), il contratto deve includere o allegare un Data Processing Agreement (DPA) ex art. 28 GDPR, specificando le misure di sicurezza adottate dal somministrante-responsabile del trattamento; l'omissione espone entrambe le parti a sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali fino al 4% del fatturato mondiale.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Somministrazione (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-somministrazione
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}Domande frequenti
Il Contratto di Somministrazione in Italia si distingue dal contratto di compravendita di beni mobili (artt. 1470–1547 c.c.) per il suo carattere di durata: nella somministrazione il somministrante si obbliga a eseguire prestazioni periodiche o continuative nel tempo (art. 1559 c.c.), mentre nella vendita il trasferimento della proprietà avviene con un unico atto. La differenza è rilevante sotto diversi profili: (1) la somministrazione può prevedere clausole di esclusiva (art. 1567 c.c.) che vietano al somministratario di rifornirsi da terzi o al somministrante di fornire ad altri nella medesima zona; (2) il corrispettivo nella somministrazione è determinato in relazione a ogni singola prestazione, anche se pattuito in modo unitario (art. 1560 c.c.); (3) in caso di grave inadempimento di una singola prestazione, il diritto di risoluzione si estende all'intero contratto se la singola prestazione è essenziale per l'economia del rapporto (art. 1564 c.c.); (4) la disciplina delle garanzie per vizi si applica ai singoli lotti consegnati, con termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. richiamato. La Cassazione ha più volte precisato (Cass. civ., sez. II, n. 22385/2020) che il carattere periodico e programmatico dell'obbligo di fornitura è il dato distintivo della somministrazione.
Il Contratto di Somministrazione in Italia non richiede la forma scritta ad substantiam: può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti (art. 1559 c.c.). Tuttavia la forma scritta è fortemente raccomandata ad probationem (art. 2725 c.c.) per poter provare in giudizio le condizioni di fornitura — prezzi, quantità, cadenze, esclusiva — in caso di contestazioni. La scrittura diventa essenziale quando il contratto contiene clausole di esclusiva (art. 1567 c.c.), clausole penali (art. 1382 c.c.), o deroghe alla competenza territoriale che richiedono doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Dal punto di vista fiscale, la registrazione all'Agenzia delle Entrate è obbligatoria in caso d'uso entro 20 giorni (imposta di registro in misura fissa € 200, D.P.R. 131/1986). Se il contratto eccede 100 righe o 4 facciate, è dovuta la marca da bollo di € 16 ogni 100 righe ex D.P.R. 642/1972.
Nel Contratto di Somministrazione in Italia, l'obbligo di ritiro delle quantità minime è fondamentale per l'equilibrio del contratto. L'art. 1560 c.c. stabilisce che, se le parti non hanno determinato la quantità, vale quella corrispondente al normale fabbisogno del somministratario al tempo della conclusione del contratto. Se il contratto prevede quantità minime garantite (c.d. take-or-pay), il mancato ritiro costituisce inadempimento contrattuale che legittima: (a) la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. o la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. se pattuita; (b) la richiesta di risarcimento del danno o l'applicazione della clausola penale ex art. 1382 c.c. pari alle quantità non ritirate valorizzate al prezzo contrattuale, salvo la riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. se la penale è manifestamente eccessiva; (c) il recesso per inadempimento ripetuto ex art. 1564 c.c. se il mancato ritiro costituisce grave inadempimento. La Cassazione (Cass. civ., sez. II, n. 5869/2016) ha confermato che la clausola take-or-pay è legittima in quanto espressione dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.
L'esclusiva nel Contratto di Somministrazione in Italia è disciplinata dall'art. 1567 c.c. e può essere: (1) esclusiva a favore del somministratario (esclusiva di acquisto): il somministrante si impegna a non fornire lo stesso tipo di beni o servizi ad altri nella stessa zona geografica o nello stesso settore; (2) esclusiva a favore del somministrante (esclusiva di approvvigionamento): il somministratario si impegna a rifornirsi esclusivamente dal somministrante per un determinato tipo di beni o servizi. Entrambe le forme sono soggette al controllo antitrust: il Regolamento UE 2022/720 (sugli accordi verticali) e l'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'UE, recepito dalla L. 287/1990 (Antitrust), vietano le clausole di esclusiva che abbiano per oggetto o effetto la restrizione significativa della concorrenza. L'esclusiva di approvvigionamento non può, in linea generale, superare 5 anni (Reg. UE 2022/720, art. 9). La clausola di esclusiva deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c. se è inserita in condizioni generali di contratto.
L'art. 1564 del Codice Civile prevede una disciplina speciale della risoluzione per inadempimento nei Contratti di Somministrazione in Italia. A differenza della regola generale dell'art. 1453 c.c. — dove qualsiasi inadempimento di non scarsa importanza può condurre alla risoluzione — nell'art. 1564 c.c. il diritto di risoluzione dell'intero contratto sorge solo se l'inadempimento di una singola prestazione ha «notevole importanza» ed è tale da compromettere l'affidamento nell'esattezza delle successive prestazioni. Ciò significa che: (a) un singolo ritardo o un vizio in un lotto non giustifica automaticamente la risoluzione dell'intero contratto; (b) il giudice valuta l'importanza dell'inadempimento in relazione all'economia complessiva del rapporto; (c) se l'inadempimento riguarda una prestazione separabile e di scarso rilievo, il diritto di risoluzione è limitato a quella singola prestazione (art. 1565 c.c.). Per prevenire controversie interpretative, si raccomanda di inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che individui specificamente gli inadempimenti che legittimano la risoluzione automatica.
Nel Contratto di Somministrazione in Italia, prezzo e quantità sono elementi essenziali del contratto ex art. 1346 c.c. (oggetto determinato o determinabile). L'art. 1560 c.c. stabilisce che, se le parti non hanno determinato la quantità, si intende quella corrispondente al normale fabbisogno del somministratario al momento della conclusione del contratto. Per il prezzo, l'art. 1561 c.c. prevede che, se non è stato determinato, si applicano le norme della vendita (art. 1474 c.c.): prezzo corrente di borsa o di mercato, o — in mancanza — prezzo determinato da un terzo arbitratore. Le parti possono inserire clausole di revisione del prezzo (price revision clause) collegate a indici (es. indice ISTAT dei prezzi alla produzione, quotazioni internazionali delle materie prime) per proteggersi dalle variazioni di mercato. Il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica al pagamento di ogni singola fornitura, con interessi moratori automatici al tasso BCE + 8 punti percentuali in caso di ritardo oltre i 30 o 60 giorni contrattualmente previsti.
Nel Contratto di Somministrazione in Italia, la disciplina del recesso dipende dalla durata del contratto. Per i contratti a tempo indeterminato, l'art. 1569 c.c. riconosce a ciascuna parte il diritto di recedere dando congruo preavviso nel termine usuale del commercio, o — in mancanza di usi — in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione. Per i contratti a tempo determinato, il recesso anticipato non è ammesso salvo giusta causa, a meno che le parti abbiano inserito una clausola di recesso convenzionale ad nutum. Se la facoltà di recesso è concessa soltanto a una delle parti o a condizioni diverse per le due parti (recesso asimmetrico), la clausola costituisce una clausola potenzialmente vessatoria ex art. 1341 c.c. che richiede doppia approvazione scritta. La L. 192/1998 (subfornitura) prevede ulteriori tutele contro il recesso abusivo in alcuni contratti di fornitura caratterizzati da dipendenza economica, applicabile per analogia anche ad alcuni contratti di somministrazione sbilanciati.
Per ogni singola consegna nell'ambito del Contratto di Somministrazione in Italia, il somministrante emette: (1) documento di trasporto (DDT) ai sensi del D.P.R. 472/1996, da conservare fino all'emissione della fattura; (2) fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) ai sensi del D.Lgs. 127/2015 (obbligo per i soggetti passivi IVA dal 2019), con applicazione dell'IVA al 22% salvo beni/servizi a aliquota ridotta. La fattura deve riportare le informazioni richieste dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 (numero progressivo, data, dati delle parti, descrizione beni/servizi, imponibile, aliquota IVA, imposta). Ai fini dell'imposta di registro, la registrazione del contratto scritto è in caso d'uso (D.P.R. 131/1986, Tariffa Parte II); la marca da bollo ex D.P.R. 642/1972 è dovuta (€ 16 ogni 100 righe o 4 facciate) sulle scritture soggette a registrazione. I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario permettono di tracciare le transazioni ai fini antilavaggio (D.Lgs. 231/2007) e delle verifiche fiscali.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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