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Contratto di Subfornitura

Contratto di Subfornitura

L. 18 giugno 1998, n. 192 — subfornitura nelle attività produttive

Intestazione

CONTRATTO DI SUBFORNITURA

L. 18 giugno 1998, n. 192 (Subfornitura nelle attività produttive) — D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

Parti

COMMITTENTE:

Denominazione: [Committente Denominazione]

Partita IVA: [Committente P I V A]

Sede legale: [Committente Sede]

PEC: [Committente P E C]

SUBFORNITORE:

Denominazione: [Subfornitore Denominazione]

Partita IVA: [Subfornitore P I V A]

Sede legale: [Subfornitore Sede]

PEC: [Subfornitore P E C]

Le parti stipulano il seguente Contratto di Subfornitura ai sensi della L. 192/1998.

Art. 1 — Oggetto

Art. 1 — OGGETTO E SPECIFICHE TECNICHE

Il Subfornitore si obbliga a realizzare per il Committente, su specifiche tecniche definite dal Committente (Allegato A): [Oggetto Subfornitura].

Quantità per periodo: [Quantita Periodo].

Art. 2 — Corrispettivo e Pagamento

Art. 2 — CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo unitario è pari a [Corrispettivo] (IVA esclusa). Il Committente si obbliga a pagare le fatture del Subfornitore entro [Termini Pagamento] giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa via SDI (D.Lgs. 127/2015), ai sensi dell'art. 3 della L. 192/1998 e del D.Lgs. 231/2002. In caso di ritardo, si applicano interessi moratori automatici al tasso BCE + 8 punti percentuali.

Art. 3 — Consegna e Penale

Art. 3 — TERMINI DI CONSEGNA E PENALE PER RITARDO

Termini e luogo di consegna: [Termini Consegna].

In caso di ritardo nella consegna imputabile al Subfornitore, si applica la penale di [Penale Ritardo], ex art. 1382 c.c.

Art. 4 — Qualità

Art. 4 — STANDARD DI QUALITÀ E CONTROLLO

Standard di qualità: [Standard Qualita].

Autorizzazione a subappaltare: [Subcontratto Ammesso]. Qualsiasi ulteriore subappalto richiede autorizzazione scritta preventiva del Committente.

Art. 5 — Riservatezza e PI

Art. 5 — RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Subfornitore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza sulle specifiche tecniche, i disegni, i processi produttivi e qualsiasi altra informazione riservata ricevuta dal Committente, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (segreti commerciali) e degli artt. 2598–2600 c.c. I disegni, le specifiche e il know-how trasmessi dal Committente rimangono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 6 — Durata e Recesso

Art. 6 — DURATA E RECESSO

Il presente contratto ha durata [Durata], con decorrenza dal [Data Inizio].

Data di scadenza (se determinata): [Data Fine].

La cessazione del contratto senza congruo preavviso scritto di almeno 90 giorni a mezzo PEC può configurare abuso di dipendenza economica ex art. 9 della L. 192/1998.

Art. 7 — Foro Competente

Art. 7 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il [Foro Competente]. La clausola, in quanto derogatoria della competenza territoriale, richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c.

Approvazione Specifica

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Le parti approvano specificamente: Art. 3 (penale per ritardo), Art. 6 (recesso e cessazione), Art. 7 (foro competente derogatorio).

Firme

[Data Luogo Firma]

Il Committente: [Committente Denominazione]

Firma: _______________________________

Il Subfornitore: [Subfornitore Denominazione]

Firma: _______________________________

Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

Firma Committente: _______________________________

Firma Subfornitore: _______________________________

Committente

________________

Signature

Subfornitore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Subfornitura?

Il Contratto di Subfornitura in Italia è l'atto disciplinato da L. 18 giugno 1998, n. 192; artt. 1559–1570 c.c.

Un profilo di rilievo crescente riguarda la subfornitura digitale e quella nel settore dei servizi ICT: lo sviluppo software su specifica del committente, il testing, la gestione di infrastrutture cloud e la fornitura di servizi di back-office su specifici capitolati funzionali del committente rientrano nell'ambito applicativo della L. 192/1998, ove la personalizzazione sulle specifiche del committente sia l'elemento caratterizzante. Il D.Lgs. 23 luglio 2020, n. 101 (attuazione della Direttiva UE 2016/943 sui segreti commerciali) ha rafforzato la tutela del know-how trasferito dal committente al subfornitore: il contratto deve prevedere clausole di riservatezza specifiche che obblighino il subfornitore a non divulgare le specifiche tecniche, i disegni e i processi produttivi del committente, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La violazione di queste clausole costituisce appropriazione indebita di segreti commerciali e può essere perseguita sia civilmente (risarcimento del danno) sia penalmente (art. 623 c.p.). Sul piano della responsabilità da prodotto, il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (attuazione della Direttiva CEE 85/374) — ora inglobato nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 114-127) — prevede che il produttore del bene finale e il fornitore di componenti difettosi rispondano in solido per i danni causati ai consumatori: il committente include spesso nel contratto di subfornitura una clausola di manleva (indennizzo) per i costi di richiamo prodotto e delle azioni risarcitorie imputabili ai vizi del componente del subfornitore.

Quando serve Contratto di Subfornitura?

Il Contratto di Subfornitura in Italia è necessario ogni volta che un'impresa manifatturiera o di servizi esternalizza la produzione di componenti, lavorazioni o servizi a un fornitore esterno che lavora su specifica del committente. Le situazioni più comuni includono: (1) produzione meccanica e metalmeccanica: un'azienda automotive che affida a un subfornitore la produzione di componenti stampati, lavorati a CNC o assemblati secondo disegni proprietari; (2) industria tessile e abbigliamento: un brand di moda che affida la confezione di capi a laboratori esterni su propri modelli e tessuti; (3) elettronica e componentistica: un produttore di apparati che affida la produzione di circuiti stampati (PCB) o cablaggi a un EMS (Electronic Manufacturing Services); (4) alimentare: un'impresa che esternalizza la produzione di semilavorati alimentari (es. sughi, impasti) secondo proprie ricette e capitolati tecnici; (5) servizi informatici: un'azienda software che affida lo sviluppo di moduli applicativi a una software house esterna secondo specifiche funzionali proprie. Il contratto scritto è indispensabile per documentare le specifiche tecniche, i prezzi, i termini di pagamento e le garanzie di qualità, e per invocare le tutele della L. 192/1998 in caso di controversia.

Una casistica rilevante riguarda le catene di subfornitura internazionale (cross-border subcontracting): quando il subfornitore è stabilito in un Paese UE diverso dall'Italia, il contratto deve contenere una clausola di scelta della legge applicabile (art. 3 Reg. CE 593/2008 — «Roma I»). Scegliere la legge italiana come legge applicabile consente al committente italiano di invocare le tutele della L. 192/1998 nei confronti del subfornitore estero. In mancanza di scelta, si applica la legge del Paese in cui il fornitore ha la residenza abituale (art. 4 Reg. Roma I), che potrebbe non prevedere tutele equivalenti contro l'abuso di dipendenza economica. La clausola di giurisdizione (art. 23 Reg. CE 44/2001 / artt. 25 Reg. UE 1215/2012 — «Bruxelles I bis») deve designare il Tribunale italiano competente: l'omissione espone il committente al rischio di dover affrontare il contenzioso all'estero. Nel settore automotive, i contratti di subfornitura con componentisti Tier 1 e Tier 2 sono soggetti agli standard IATF 16949:2016 (Quality Management System for Automotive): il contratto deve richiamare espressamente questi standard di qualità come requisiti contrattuali obbligatori, con diritto del committente di effettuare audit di sistema e di prodotto presso le sedi del subfornitore.

Cosa includere nel tuo Contratto di Subfornitura

Il Contratto di Subfornitura conforme alla L. 192/1998 e al Codice Civile italiano deve contenere: (1) Identificazione delle parti: denominazione, partita IVA, sede legale, numero REA (Registro Imprese / Camera di Commercio), PEC e legale rappresentante del committente e del subfornitore; (2) Oggetto e specifiche tecniche: descrizione dettagliata dei prodotti o servizi da realizzare, con allegato delle specifiche tecniche, disegni, capitolati o standard di qualità applicabili (es. ISO 9001:2015, IATF 16949 per automotive); (3) Corrispettivo: prezzo unitario o totale in €, determinato o determinabile; clausola di revisione del prezzo se necessaria; (4) Termini di consegna: date o periodi di consegna, luogo di consegna, Incoterms; penale per ritardo ex art. 1382 c.c.; (5) Termini di pagamento: non superiori a 60 giorni dalla consegna (art. 3 L. 192/1998; D.Lgs. 231/2002); interessi moratori automatici al tasso BCE + 8 punti; (6) Garanzia di qualità: specifiche di controllo, procedure di non conformità, diritti del committente in caso di difetti; (7) Diritti di proprietà intellettuale: chi è titolare dei disegni, delle specifiche, dei modelli e del know-how trasmesso; (8) Riservatezza: obbligo del subfornitore di non divulgare le specifiche tecniche del committente (D.Lgs. 63/2018 sui segreti commerciali); (9) Divieto di subcontratto senza autorizzazione scritta del committente; (10) Clausola di dipendenza economica e divieto di abuso (art. 9 L. 192/1998); (11) Foro competente con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Il modello forms-legal.com integra tutte le clausole obbligatorie ex L. 192/1998 e le best practice della prassi contrattuale italiana.

Tre ulteriori clausole sono raccomandate dalla prassi contrattuale italiana e spesso omesse nei contratti tra PMI: (a) la clausola di «back-to-back»: quando il committente ha a sua volta un contratto con un cliente finale (general contractor), la clausola back-to-back trasferisce al subfornitore gli stessi termini e condizioni del contratto principale pertinenti alla sua parte di lavoro (delivery schedule, standard di qualità, penali); questa clausola è particolarmente comune in edilizia e nei contratti EPC (Engineering, Procurement, Construction); (b) la clausola di «step-in right»: il committente si riserva il diritto di subentrare direttamente nella gestione del subfornitore (o di sostituirlo) qualora il subfornitore sia inadempiente e il mancato completamento rischi di pregiudicare il contratto con il cliente finale; (c) la clausola di «preferred supplier status»: il committente si impegna ad assegnare al subfornitore un volume minimo garantito di ordini per un periodo definito, in cambio di un impegno di capacità produttiva del subfornitore. La Cassazione, Sez. I, n. 18186/2018 ha ribadito che l'assenza di un corrispettivo determinato o determinabile nel contratto di subfornitura costituisce causa di nullità ex art. 2 L. 192/1998; di conseguenza, nelle clausole di «volume garantito» il prezzo deve essere almeno determinabile tramite un listino o un meccanismo di calcolo chiaramente definito.

Come compilare il tuo Contratto di Subfornitura

Per compilare correttamente il Contratto di Subfornitura in Italia: (1) Dati delle parti — inserire denominazione completa, partita IVA, numero REA ottenibile dal Registro Imprese della Camera di Commercio competente, sede legale e PEC di committente e subfornitore; indicare il nominativo del legale rappresentante e il relativo potere di firma. (2) Oggetto — allegare le specifiche tecniche, i disegni CAD o i capitolati come Allegato A al contratto; se le specifiche vengono aggiornate nel corso del rapporto, definire la procedura di revisione (es. approvazione scritta del subfornitore entro 5 giorni). (3) Corrispettivo — indicare il prezzo unitario in € (IVA esclusa) e le quantità minime e massime per periodo; se il prezzo è soggetto a revisione, agganciarlo a un indice verificabile (es. indice ISTAT dei prezzi alla produzione). (4) Consegna — specificare luogo e data di consegna, Incoterms applicabili (es. DAP — Delivered At Place), tolleranze di quantità; inserire penale per ritardo ex art. 1382 c.c. (es. 0,1% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo). (5) Pagamento — indicare i giorni dalla consegna o dalla fattura (max 60 giorni ex L. 192/1998); specificare l'IBAN del subfornitore. (6) Qualità — allegare il piano di controllo qualità e la procedura di gestione delle non conformità. (7) Firme — sottoscrivere il contratto e approvare specificamente le clausole di foro, penale ed eventuali clausole di recesso con doppia firma ex art. 1341 c.c.

Per la parte fiscale e amministrativa: il contratto di subfornitura non è soggetto a registrazione obbligatoria in termine fisso presso l'Agenzia delle Entrate; la registrazione avviene «in caso d'uso» con imposta fissa di €200 (art. 5 co. 2 D.P.R. 131/1986). Tuttavia, la marca da bollo ex D.P.R. 642/1972 (€16,00 ogni 4 pagine o 100 righe) è dovuta sull'originale del contratto se redatto come scrittura privata semplice. Per i contratti con fornitori esteri UE, l'IVA segue le regole del reverse charge (art. 17 D.P.R. 633/1972): il committente italiano deve integrare la fattura del fornitore UE con IVA italiana. Per i fornitori extra-UE, il committente applica l'IVA all'importazione tramite bolletta doganale. La clausola GDPR ex art. 28 Reg. UE 2016/679 (Data Processing Agreement — DPA) è obbligatoria se nell'esecuzione del contratto il subfornitore tratta dati personali per conto del committente (es. anagrafiche clienti, dati dei dipendenti): in tal caso il subfornitore è «responsabile del trattamento» e il DPA deve specificare l'oggetto, la durata, la natura, le finalità, le categorie di dati e le istruzioni del titolare. L'omissione del DPA espone il committente a sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali fino al 2% del fatturato mondiale annuo (art. 83 par. 4 GDPR). Nella modulistica forms-legal.com il campo «clausola GDPR — DPA» è incluso come sezione opzionale ma raccomandata.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Subfornitura

Nel redigere un Contratto di Subfornitura in Italia si commettono frequentemente i seguenti errori: (1) Mancata indicazione del prezzo o corrispettivo: l'art. 2 L. 192/1998 richiede che il prezzo sia determinato o determinabile a pena di nullità del contratto; indicare un prezzo «da concordarsi» senza un meccanismo di determinazione rende la clausola economica nulla. (2) Termini di pagamento superiori a 60 giorni: l'art. 3 L. 192/1998 fissa il termine massimo di 60 giorni; clausole che prevedono pagamenti a 90 o 120 giorni sono nulle per contrasto con norma inderogabile. (3) Clausola di modifica unilaterale delle specifiche: riservare al committente il diritto di modificare unilateralmente le specifiche tecniche o i quantitativi senza consenso del subfornitore costituisce abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998. (4) Omessa doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.: clausole di foro derogatorio, penale e limitazione di responsabilità inserite in condizioni generali sono inefficaci senza approvazione specifica per iscritto. (5) Assenza di clausola sulla proprietà intellettuale: mancata definizione di chi è titolare dei disegni, delle specifiche e del know-how produttivo trasmesso al subfornitore espone il committente al rischio di uso non autorizzato delle proprie informazioni riservate.

6. Omessa clausola GDPR (DPA ex art. 28 GDPR). Quando il subfornitore accede a dati personali del committente nell'esecuzione del contratto (es. anagrafiche clienti per la personalizzazione del prodotto, dati dei dipendenti del committente per la gestione della sicurezza in stabilimento), il contratto deve includere un Data Processing Agreement conforme all'art. 28 Reg. UE 2016/679. L'omissione espone entrambe le parti a sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali.

7. Clausola di recesso senza preavviso adeguato. Inserire una clausola di recesso immediato dal contratto — senza preavviso o con preavviso irrisorio — costituisce abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998 quando il subfornitore ha effettuato investimenti specifici (attrezzature dedicate, formazione) in ragionevole affidamento sulla continuità del rapporto. La Cassazione, Sez. I, n. 18186/2018 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per interruzione arbitraria del rapporto di subfornitura.

8. Dimenticare la clausola di subcontratto. L'art. 2 L. 192/1998 richiede che il contratto stabilisca le condizioni per l'eventuale subcontratto (subfornitore di secondo livello): senza questa clausola, il subfornitore potrebbe a sua volta subappaltare la lavorazione a terzi non verificati dal committente, con possibili problemi di qualità e di riservatezza delle specifiche tecniche.

9. Non regolare la forza maggiore e l'eccessiva onerosità sopravvenuta. La mancanza di una clausola di forza maggiore e di hardship lascia le parti esposte agli artt. 1256-1259 c.c. (impossibilità sopravvenuta) e 1467 c.c. (eccessiva onerosità): in caso di interruzione delle catene di fornitura o di impennate dei costi delle materie prime (come verificatosi nel 2021-2022), le parti devono rinegoziare o subire le conseguenze previste dal Codice Civile senza un meccanismo contrattuale predefinito.

10. Non aggiornare il contratto quando cambiano le specifiche tecniche. Nel corso di un rapporto di subfornitura pluriennale, le specifiche tecniche evolvono: nuove revisioni dei disegni, nuovi standard di qualità, nuovi capitolati. Le modifiche alle specifiche tecniche devono essere formalizzate con addendum scritti e approvati da entrambe le parti; le specifiche non aggiornate nel contratto creano incertezza su quale versione prevalga in caso di non conformità.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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