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Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale

Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale

Codice Civile art. 2104; art. 2103 c.c. — GDPR art. 88

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE

ex art. 2104 c.c. — art. 2103 c.c. — GDPR art. 88

DATI IDENTIFICATIVI

Azienda: [Datore Ragione Sociale] (P.IVA: [Datore Partita Iva])

CCNL applicato: [Ccnl Applicato]

Dipendente: [Lavoratore Nome Cognome]

Codice fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]

Mansione / qualifica: [Lavoratore Mansione]

Unità organizzativa: [Unita Organizzativa]

Periodo di valutazione: dal [Periodo Valutazione Inizio] al [Periodo Valutazione Fine]

Valutatore: [Valutatore]

SEZIONE A — VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI (ex art. 2103 c.c.)

A1. Competenze tecniche e professionali: [Giudizio Competenze Tecniche]

A2. Qualità e accuratezza del lavoro svolto: [Giudizio Qualita Lavoro]

A3. Comportamenti organizzativi (diligenza ex art. 2104 c.c.): [Giudizio Comportamento]

A4. Puntualità e assiduità: [Giudizio Puntualita]

SEZIONE B — VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo 1: [Obiettivo1 Descrizione]

Livello di raggiungimento: [Obiettivo1 Raggiungimento]%

Obiettivo 2: [Obiettivo2 Descrizione]

Livello di raggiungimento: [Obiettivo2 Raggiungimento]%

Commenti del valutatore sugli obiettivi: [Commenti Obiettivi Valutatore]

SEZIONE C — GIUDIZIO COMPLESSIVO E SVILUPPO

Giudizio complessivo: [Giudizio Complessivo]

Azioni di sviluppo raccomandate: [Azioni Sviluppo]

Collegamento a premi di risultato aziendali: [Collegamento Premi]

SEZIONE D — OSSERVAZIONI DEL DIPENDENTE

[Osservazioni Dipendente]

(Il dipendente ha facoltà di aggiungere osservazioni o dissenso motivato. La firma attesta la presa visione della valutazione, non necessariamente l'accordo con il giudizio.)

NOTA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 GDPR)

I dati personali contenuti nella presente scheda sono trattati da [Datore Ragione Sociale], quale titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6(1)(b) e (c) del Reg. UE 2016/679 (GDPR), dell'art. 88 GDPR e degli artt. 113-114 D.Lgs. 196/2003. La scheda è conservata nel fascicolo del dipendente per il periodo necessario e nel rispetto delle policy aziendali di retention. Sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione ex artt. 15-21 GDPR.

FIRME

[Luogo Valutazione], [Data Valutazione]

Il Valutatore: [Valutatore]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il Dipendente: [Lavoratore Nome Cognome]

Firma (presa visione): _________________________ Data: _________________________

Il Valutatore

________________

Signature

Il Dipendente

________________

Signature

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Che cos'è Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale?

La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia è l'atto disciplinato da art. 2104 c.c.; art. 2103 c.c.

L'adozione di un sistema di valutazione strutturato risponde a molteplici esigenze: supportare le decisioni di gestione del personale (promozioni, premi, formazione, piani di sviluppo), documentare formalmente la performance del lavoratore in previsione di eventuali procedimenti disciplinari ex art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), e rispettare i principi di correttezza e trasparenza nella gestione del rapporto di lavoro. La valutazione, per essere attendibile e giuridicamente rilevante, deve essere svolta in modo oggettivo, basata su criteri predefiniti e comunicati al lavoratore, e raccolta in un documento sottoscritto sia dal valutatore che dal dipendente.

La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia, se collegata a premi di risultato aziendali disciplinati da accordi sindacali, contribuisce all'erogazione di emolumenti con regime fiscale agevolato ex art. 1, commi 182-190, L. 208/2015, verificati dall'Agenzia delle Entrate. Il modello disponibile su forms-legal.com è strutturato per soddisfare i requisiti della prassi HR italiana e i principi del GDPR (Reg. UE 2016/679) in materia di trattamento dei dati personali dei dipendenti. La scheda di valutazione del personale è lo strumento cardine dei sistemi di performance management aziendali, utilizzata per misurare in modo sistematico e documentato le prestazioni lavorative del dipendente rispetto a obiettivi predefiniti e standard di competenza. In Italia, la sua adozione è regolata dall'art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) e dall'art. 2103 c.c. (mansioni e dequalificazione): la valutazione delle prestazioni costituisce la base giuridica per decisioni di progressione di carriera, assegnazione di mansioni superiori o inferiori, e per l'avvio di procedimenti disciplinari. La Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato (sent. n. 26010/2020) che la scheda di valutazione, se adottata e comunicata al lavoratore con criteri trasparenti, costituisce prova documentale utilizzabile in giudizio. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (Provvedimento n. 443/2019) ha stabilito che la valutazione delle prestazioni rientra nel trattamento di dati personali ex art. 88 GDPR e richiede una base giuridica (contratto di lavoro o interesse legittimo del datore) nonché informativa ex art. 13 GDPR.

Quando serve Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale?

La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia viene utilizzata in diverse circostanze del ciclo di vita del rapporto di lavoro. La situazione più frequente è la valutazione annuale o semestrale delle prestazioni, che consente al datore di lavoro di monitorare sistematicamente l'andamento lavorativo di ogni dipendente e di pianificare le attività di formazione e sviluppo. La scheda è essenziale al termine del periodo di prova ex art. 2096 c.c., per documentare il giudizio sull'apprendista o sul neo-assunto e decidere se confermare o sciogliere il rapporto.

Altri contesti rilevanti includono: la valutazione in vista di un passaggio di livello o di categoria ex art. 2103 c.c., in cui la scheda documenta lo svolgimento di mansioni superiori; l'avvio di un percorso di Performance Improvement Plan (PIP) in caso di prestazioni insufficienti, che precede formalmente un eventuale procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970; la valutazione collegata all'erogazione di premi di produttività aziendali disciplinati da accordi sindacali, rilevante ai fini dell'imposta sostitutiva del 10% per i premi di risultato; le valutazioni nell'ambito di sistemi MBO (Management by Objectives) in cui gli obiettivi individuali sono concordati all'inizio dell'anno e verificati alla fine. L'INPS riconosce l'importanza della documentazione delle performance ai fini di eventuali contenziosi sulla corretta qualificazione del rapporto di lavoro. La scheda di valutazione è necessaria in tutti i contesti aziendali strutturati con cicli di performance annuali o semestrali. Diventa indispensabile quando il datore di lavoro intende adottare misure organizzative basate sulle prestazioni: promozioni verticali, aumenti retributivi legati al merito, assegnazione di premi di produttività ex art. 51 TUIR, o decisioni di mobilità interna. È altresì necessaria come documento probatorio prima dell'avvio di un procedimento disciplinare per scarso rendimento: il Tribunale del lavoro di Milano (ord. 3 febbraio 2022) ha ritenuto non provato il licenziamento per scarso rendimento in assenza di schede di valutazione sistematiche. Nelle pubbliche amministrazioni, la valutazione della performance individuale è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) e successive modifiche (D.Lgs. 74/2017). Nelle aziende private che applicano sistemi di premi variabili (MBO, bonus annuali), la scheda fornisce il fondamento contrattuale per l'erogazione o il diniego del premio.

Cosa includere nel tuo Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale

Una Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia completa e giuridicamente utile deve contenere i seguenti elementi. L'intestazione deve riportare dati del datore di lavoro (ragione sociale, partita IVA, sede), dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, mansione, livello di inquadramento CCNL, unità organizzativa), periodo di valutazione (data inizio e data fine) e nome del valutatore.

Le aree di valutazione devono essere predefinite e misurabili: competenze tecniche-professionali, risultati e obiettivi, comportamenti organizzativi, qualità del lavoro, assiduità e puntualità, capacità di sviluppo. Per ciascuna area va indicato un giudizio su scala (es. 1-5 o descrittiva: insufficiente/sufficiente/buono/ottimo) con commento narrativo obbligatorio del valutatore. La sezione obiettivi deve elencare gli obiettivi assegnati per il periodo, il livello di raggiungimento e il peso percentuale di ciascun obiettivo sulla valutazione complessiva.

Una sezione dedicata alle osservazioni del lavoratore è indispensabile per il contraddittorio (principio del giusto procedimento), con spazio per la firma del lavoratore con eventuale dissenso motivato. La sezione conclusiva deve indicare il giudizio complessivo, le azioni di sviluppo raccomandate (formazione, affiancamento), e l'eventuale collegamento a premi di risultato o passaggi di livello. Infine, firme di valutatore e lavoratore con data, e la dicitura relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR. forms-legal.com fornisce un modello strutturato per tutti questi elementi.

Come compilare il tuo Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale

Per compilare correttamente la Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia, il responsabile HR o il valutatore diretto deve seguire questi passaggi. Prima della valutazione: raccogliere i dati oggettivi sul lavoratore (presenze, obiettivi assegnati, risultati misurabili), richiedere eventuale autovalutazione del dipendente, e verificare il livello di inquadramento CCNL aggiornato.

Durante la compilazione: inserire nella sezione «Dati Identificativi» ragione sociale del datore, nome e cognome del lavoratore, codice fiscale, mansione, livello CCNL e periodo di valutazione. Per ciascuna area di valutazione, assegnare il giudizio numerico o descrittivo sulla scala predefinita e aggiungere un commento narrativo concreto e specifico. Nella sezione «Obiettivi» indicare ciascun obiettivo assegnato all'inizio del periodo, il risultato effettivamente raggiunto (con dati numerici ove possibile) e il livello di conseguimento percentuale. Compilare la sezione «Azioni di Sviluppo» con indicazioni specifiche su formazione, corsi o percorsi di miglioramento suggeriti. Terminare con il giudizio complessivo sintetico.

Al termine della compilazione: organizzare un colloquio di restituzione (feedback) con il lavoratore, illustrare il giudizio e raccogliere eventuali osservazioni del dipendente nella sezione apposita. Far firmare la scheda ad entrambe le parti. Archiviare nel fascicolo del lavoratore rispettando i criteri del GDPR e della policy aziendale di conservazione documentale. Il valutatore deve compilare la scheda entro il termine previsto dal calendario HR aziendale, solitamente nel primo trimestre dell'anno successivo a quello valutato. Per ogni competenza, scegliere il giudizio tra Eccellente, Buono, Sufficiente, Da migliorare, Insufficiente, basandosi su osservazioni concrete e documentate durante il periodo di riferimento. La sezione 'Obiettivi raggiunti' deve riportare il grado di completamento di ciascun obiettivo SMART concordato nella scheda precedente: indicare la percentuale di raggiungimento e le eventuali circostanze esterne che hanno influito sul risultato. Il campo 'Punti di forza e aree di sviluppo' deve essere compilato con esempi specifici e comportamenti osservati, evitando giudizi generici come 'buon lavoratore' o 'spesso in ritardo' senza documentazione. Prima della firma, il valutatore deve condurre un colloquio di feedback con il dipendente, illustrando i risultati della valutazione e raccogliendo osservazioni: le note del dipendente devono essere riportate nella sezione apposita. La scheda firmata deve essere conservata nel fascicolo personale del dipendente per almeno 5 anni e trasmessa al responsabile HR per l'inserimento nel sistema informatico di gestione delle risorse umane.

Errori comuni da evitare nel tuo Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale

Gli errori più frequenti nella redazione e utilizzo della Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia sono i seguenti. Il primo e più comune è la valutazione puramente soggettiva e non documentata: giudizi vaghi come 'atteggiamento non idoneo' senza riscontri oggettivi non hanno valore probatorio davanti al Tribunale del lavoro. Il secondo errore è non comunicare previamente al lavoratore i criteri di valutazione: la sorpresa del giudizio negativo, non preceduta da feedback intermedi, può essere contestata dal lavoratore come violazione del principio di correttezza.

Un terzo errore frequente è includere nella scheda valutazioni su aspetti non pertinenti alla prestazione lavorativa (vita privata, orientamento politico, sindacalizzazione): questo viola l'art. 8 St. lav. e il GDPR, con conseguente responsabilità del datore davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Altra problematica è la mancanza della firma del lavoratore o l'assenza di una sezione per le sue osservazioni, che priva il documento del valore del contraddittorio. Infine, la conservazione della scheda oltre i termini necessari, senza policy aziendale di retention allineata al GDPR, espone il datore a sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale (art. 83 GDPR). Si raccomanda di instaurare un sistema di valutazione periodica, con criteri condivisi con le organizzazioni sindacali rappresentative e comunicati ai lavoratori tramite apposito regolamento aziendale. Il primo errore è la 'leniency bias': il valutatore tende a dare giudizi positivi a tutti per evitare conflitti, rendendo la scheda inutile ai fini gestionali e legali. Il secondo errore è l'effetto alone (halo effect): valutare tutte le competenze in base a un'unica caratteristica prominente (es. puntualità o simpatia) invece di analizzare ciascuna area separatamente. Il terzo errore è non documentare le osservazioni con esempi concreti: giudizi come 'scarsamente motivato' senza episodi specifici non sono utilizzabili in un procedimento disciplinare o in giudizio. Il quarto errore è omettere il colloquio di feedback: la scheda compilata senza confronto con il dipendente perde il valore di strumento di sviluppo e può essere impugnata per violazione del contraddittorio. Il quinto errore è utilizzare criteri di valutazione diversi per dipendenti della stessa categoria: la mancanza di uniformità espone l'azienda a ricorsi per trattamento discriminatorio ex D.Lgs. 216/2003 e D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). Il sesto errore è non conservare la scheda nel fascicolo personale: in assenza di documentazione storica, il datore di lavoro non può dimostrare un pattern di scarso rendimento necessario per il licenziamento.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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