Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale
Codice Civile art. 2104; art. 2103 c.c. — GDPR art. 88
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE
ex art. 2104 c.c. — art. 2103 c.c. — GDPR art. 88
DATI IDENTIFICATIVI
Azienda: [Datore Ragione Sociale] (P.IVA: [Datore Partita Iva])
CCNL applicato: [Ccnl Applicato]
Dipendente: [Lavoratore Nome Cognome]
Codice fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]
Mansione / qualifica: [Lavoratore Mansione]
Unità organizzativa: [Unita Organizzativa]
Periodo di valutazione: dal [Periodo Valutazione Inizio] al [Periodo Valutazione Fine]
Valutatore: [Valutatore]
SEZIONE A — VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI (ex art. 2103 c.c.)
A1. Competenze tecniche e professionali: [Giudizio Competenze Tecniche]
A2. Qualità e accuratezza del lavoro svolto: [Giudizio Qualita Lavoro]
A3. Comportamenti organizzativi (diligenza ex art. 2104 c.c.): [Giudizio Comportamento]
A4. Puntualità e assiduità: [Giudizio Puntualita]
SEZIONE B — VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Obiettivo 1: [Obiettivo1 Descrizione]
Livello di raggiungimento: [Obiettivo1 Raggiungimento]%
Obiettivo 2: [Obiettivo2 Descrizione]
Livello di raggiungimento: [Obiettivo2 Raggiungimento]%
Commenti del valutatore sugli obiettivi: [Commenti Obiettivi Valutatore]
SEZIONE C — GIUDIZIO COMPLESSIVO E SVILUPPO
Giudizio complessivo: [Giudizio Complessivo]
Azioni di sviluppo raccomandate: [Azioni Sviluppo]
Collegamento a premi di risultato aziendali: [Collegamento Premi]
SEZIONE D — OSSERVAZIONI DEL DIPENDENTE
[Osservazioni Dipendente]
(Il dipendente ha facoltà di aggiungere osservazioni o dissenso motivato. La firma attesta la presa visione della valutazione, non necessariamente l'accordo con il giudizio.)
NOTA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 GDPR)
I dati personali contenuti nella presente scheda sono trattati da [Datore Ragione Sociale], quale titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6(1)(b) e (c) del Reg. UE 2016/679 (GDPR), dell'art. 88 GDPR e degli artt. 113-114 D.Lgs. 196/2003. La scheda è conservata nel fascicolo del dipendente per il periodo necessario e nel rispetto delle policy aziendali di retention. Sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione ex artt. 15-21 GDPR.
FIRME
[Luogo Valutazione], [Data Valutazione]
Il Valutatore: [Valutatore]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Dipendente: [Lavoratore Nome Cognome]
Firma (presa visione): _________________________ Data: _________________________
Il Valutatore
________________
Signature
Il Dipendente
________________
Signature
Che cos'è Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale?
La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia è l'atto disciplinato da art. 2104 c.c.; art. 2103 c.c.
L'adozione di un sistema di valutazione strutturato risponde a molteplici esigenze: supportare le decisioni di gestione del personale (promozioni, premi, formazione, piani di sviluppo), documentare formalmente la performance del lavoratore in previsione di eventuali procedimenti disciplinari ex art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), e rispettare i principi di correttezza e trasparenza nella gestione del rapporto di lavoro. La valutazione, per essere attendibile e giuridicamente rilevante, deve essere svolta in modo oggettivo, basata su criteri predefiniti e comunicati al lavoratore, e raccolta in un documento sottoscritto sia dal valutatore che dal dipendente.
La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia, se collegata a premi di risultato aziendali disciplinati da accordi sindacali, contribuisce all'erogazione di emolumenti con regime fiscale agevolato ex art. 1, commi 182-190, L. 208/2015, verificati dall'Agenzia delle Entrate. Il modello disponibile su forms-legal.com è strutturato per soddisfare i requisiti della prassi HR italiana e i principi del GDPR (Reg. UE 2016/679) in materia di trattamento dei dati personali dei dipendenti. La scheda di valutazione del personale è lo strumento cardine dei sistemi di performance management aziendali, utilizzata per misurare in modo sistematico e documentato le prestazioni lavorative del dipendente rispetto a obiettivi predefiniti e standard di competenza. In Italia, la sua adozione è regolata dall'art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) e dall'art. 2103 c.c. (mansioni e dequalificazione): la valutazione delle prestazioni costituisce la base giuridica per decisioni di progressione di carriera, assegnazione di mansioni superiori o inferiori, e per l'avvio di procedimenti disciplinari. La Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato (sent. n. 26010/2020) che la scheda di valutazione, se adottata e comunicata al lavoratore con criteri trasparenti, costituisce prova documentale utilizzabile in giudizio. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (Provvedimento n. 443/2019) ha stabilito che la valutazione delle prestazioni rientra nel trattamento di dati personali ex art. 88 GDPR e richiede una base giuridica (contratto di lavoro o interesse legittimo del datore) nonché informativa ex art. 13 GDPR.
Quando serve Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale?
La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia viene utilizzata in diverse circostanze del ciclo di vita del rapporto di lavoro. La situazione più frequente è la valutazione annuale o semestrale delle prestazioni, che consente al datore di lavoro di monitorare sistematicamente l'andamento lavorativo di ogni dipendente e di pianificare le attività di formazione e sviluppo. La scheda è essenziale al termine del periodo di prova ex art. 2096 c.c., per documentare il giudizio sull'apprendista o sul neo-assunto e decidere se confermare o sciogliere il rapporto.
Altri contesti rilevanti includono: la valutazione in vista di un passaggio di livello o di categoria ex art. 2103 c.c., in cui la scheda documenta lo svolgimento di mansioni superiori; l'avvio di un percorso di Performance Improvement Plan (PIP) in caso di prestazioni insufficienti, che precede formalmente un eventuale procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970; la valutazione collegata all'erogazione di premi di produttività aziendali disciplinati da accordi sindacali, rilevante ai fini dell'imposta sostitutiva del 10% per i premi di risultato; le valutazioni nell'ambito di sistemi MBO (Management by Objectives) in cui gli obiettivi individuali sono concordati all'inizio dell'anno e verificati alla fine. L'INPS riconosce l'importanza della documentazione delle performance ai fini di eventuali contenziosi sulla corretta qualificazione del rapporto di lavoro. La scheda di valutazione è necessaria in tutti i contesti aziendali strutturati con cicli di performance annuali o semestrali. Diventa indispensabile quando il datore di lavoro intende adottare misure organizzative basate sulle prestazioni: promozioni verticali, aumenti retributivi legati al merito, assegnazione di premi di produttività ex art. 51 TUIR, o decisioni di mobilità interna. È altresì necessaria come documento probatorio prima dell'avvio di un procedimento disciplinare per scarso rendimento: il Tribunale del lavoro di Milano (ord. 3 febbraio 2022) ha ritenuto non provato il licenziamento per scarso rendimento in assenza di schede di valutazione sistematiche. Nelle pubbliche amministrazioni, la valutazione della performance individuale è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) e successive modifiche (D.Lgs. 74/2017). Nelle aziende private che applicano sistemi di premi variabili (MBO, bonus annuali), la scheda fornisce il fondamento contrattuale per l'erogazione o il diniego del premio.
Cosa includere nel tuo Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale
Una Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia completa e giuridicamente utile deve contenere i seguenti elementi. L'intestazione deve riportare dati del datore di lavoro (ragione sociale, partita IVA, sede), dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, mansione, livello di inquadramento CCNL, unità organizzativa), periodo di valutazione (data inizio e data fine) e nome del valutatore.
Le aree di valutazione devono essere predefinite e misurabili: competenze tecniche-professionali, risultati e obiettivi, comportamenti organizzativi, qualità del lavoro, assiduità e puntualità, capacità di sviluppo. Per ciascuna area va indicato un giudizio su scala (es. 1-5 o descrittiva: insufficiente/sufficiente/buono/ottimo) con commento narrativo obbligatorio del valutatore. La sezione obiettivi deve elencare gli obiettivi assegnati per il periodo, il livello di raggiungimento e il peso percentuale di ciascun obiettivo sulla valutazione complessiva.
Una sezione dedicata alle osservazioni del lavoratore è indispensabile per il contraddittorio (principio del giusto procedimento), con spazio per la firma del lavoratore con eventuale dissenso motivato. La sezione conclusiva deve indicare il giudizio complessivo, le azioni di sviluppo raccomandate (formazione, affiancamento), e l'eventuale collegamento a premi di risultato o passaggi di livello. Infine, firme di valutatore e lavoratore con data, e la dicitura relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR. forms-legal.com fornisce un modello strutturato per tutti questi elementi.
Come compilare il tuo Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale
Per compilare correttamente la Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia, il responsabile HR o il valutatore diretto deve seguire questi passaggi. Prima della valutazione: raccogliere i dati oggettivi sul lavoratore (presenze, obiettivi assegnati, risultati misurabili), richiedere eventuale autovalutazione del dipendente, e verificare il livello di inquadramento CCNL aggiornato.
Durante la compilazione: inserire nella sezione «Dati Identificativi» ragione sociale del datore, nome e cognome del lavoratore, codice fiscale, mansione, livello CCNL e periodo di valutazione. Per ciascuna area di valutazione, assegnare il giudizio numerico o descrittivo sulla scala predefinita e aggiungere un commento narrativo concreto e specifico. Nella sezione «Obiettivi» indicare ciascun obiettivo assegnato all'inizio del periodo, il risultato effettivamente raggiunto (con dati numerici ove possibile) e il livello di conseguimento percentuale. Compilare la sezione «Azioni di Sviluppo» con indicazioni specifiche su formazione, corsi o percorsi di miglioramento suggeriti. Terminare con il giudizio complessivo sintetico.
Al termine della compilazione: organizzare un colloquio di restituzione (feedback) con il lavoratore, illustrare il giudizio e raccogliere eventuali osservazioni del dipendente nella sezione apposita. Far firmare la scheda ad entrambe le parti. Archiviare nel fascicolo del lavoratore rispettando i criteri del GDPR e della policy aziendale di conservazione documentale. Il valutatore deve compilare la scheda entro il termine previsto dal calendario HR aziendale, solitamente nel primo trimestre dell'anno successivo a quello valutato. Per ogni competenza, scegliere il giudizio tra Eccellente, Buono, Sufficiente, Da migliorare, Insufficiente, basandosi su osservazioni concrete e documentate durante il periodo di riferimento. La sezione 'Obiettivi raggiunti' deve riportare il grado di completamento di ciascun obiettivo SMART concordato nella scheda precedente: indicare la percentuale di raggiungimento e le eventuali circostanze esterne che hanno influito sul risultato. Il campo 'Punti di forza e aree di sviluppo' deve essere compilato con esempi specifici e comportamenti osservati, evitando giudizi generici come 'buon lavoratore' o 'spesso in ritardo' senza documentazione. Prima della firma, il valutatore deve condurre un colloquio di feedback con il dipendente, illustrando i risultati della valutazione e raccogliendo osservazioni: le note del dipendente devono essere riportate nella sezione apposita. La scheda firmata deve essere conservata nel fascicolo personale del dipendente per almeno 5 anni e trasmessa al responsabile HR per l'inserimento nel sistema informatico di gestione delle risorse umane.
Requisiti legali per Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale
La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia deve rispettare i seguenti requisiti normativi. I dati personali del lavoratore contenuti nella scheda devono essere trattati in conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR), all'art. 88 GDPR (trattamento dati nel rapporto di lavoro) e agli artt. 113-114 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che rimandano agli artt. 8 e 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). L'art. 8 St. lav. vieta al datore di indagare sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore: la scheda deve valutare esclusivamente la performance professionale, non aspetti della vita privata o posizioni personali.
L'art. 4 St. lav. (come riformato dal D.Lgs. 151/2015) disciplina i controlli a distanza: i dati utilizzati per la valutazione non possono provenire da sistemi di sorveglianza illegittimi. Il sistema di valutazione, se previsto dal regolamento aziendale ex art. 7 L. 300/1970, deve essere stato affisso in luogo accessibile ai lavoratori. Per i premi di risultato collegati alle valutazioni, l'accordo sindacale aziendale o territoriale deve indicare gli indicatori di misura e i criteri, ai sensi del D.M. 25 marzo 2016 (Agenzia delle Entrate). Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è l'autorità di vigilanza competente sul corretto trattamento dei dati dei dipendenti. La valutazione delle prestazioni in Italia è disciplinata da un quadro normativo composito. L'art. 2104 c.c. impone al lavoratore di osservare le disposizioni del datore di lavoro e di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione: la scheda di valutazione misura il rispetto di questo obbligo. L'art. 2103 c.c., come modificato dal D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act), consente l'assegnazione di mansioni inferiori in caso di processi di riorganizzazione: la scheda di valutazione negativa può costituire il presupposto documentale per tale decisione. Il GDPR (Regolamento UE 2016/679), art. 88, e il D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) richiedono che il trattamento dei dati valutativi sia fondato su base giuridica (contratto di lavoro), finalità determinate, e che il dipendente riceva un'informativa completa. La Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 5008/2022, ha stabilito che il licenziamento per scarso rendimento richiede la prova di un inadempimento notevole e reiterato rispetto agli standard aziendali: la scheda di valutazione sistematica è lo strumento probatorio primario. Il Garante Privacy (Provv. n. 443/2019) ha vietato l'uso di sistemi automatizzati di valutazione che producano decisioni con effetti giuridici significativi sul lavoratore senza prevedere l'intervento umano ex art. 22 GDPR.
Errori comuni da evitare nel tuo Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale
Gli errori più frequenti nella redazione e utilizzo della Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia sono i seguenti. Il primo e più comune è la valutazione puramente soggettiva e non documentata: giudizi vaghi come 'atteggiamento non idoneo' senza riscontri oggettivi non hanno valore probatorio davanti al Tribunale del lavoro. Il secondo errore è non comunicare previamente al lavoratore i criteri di valutazione: la sorpresa del giudizio negativo, non preceduta da feedback intermedi, può essere contestata dal lavoratore come violazione del principio di correttezza.
Un terzo errore frequente è includere nella scheda valutazioni su aspetti non pertinenti alla prestazione lavorativa (vita privata, orientamento politico, sindacalizzazione): questo viola l'art. 8 St. lav. e il GDPR, con conseguente responsabilità del datore davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Altra problematica è la mancanza della firma del lavoratore o l'assenza di una sezione per le sue osservazioni, che priva il documento del valore del contraddittorio. Infine, la conservazione della scheda oltre i termini necessari, senza policy aziendale di retention allineata al GDPR, espone il datore a sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale (art. 83 GDPR). Si raccomanda di instaurare un sistema di valutazione periodica, con criteri condivisi con le organizzazioni sindacali rappresentative e comunicati ai lavoratori tramite apposito regolamento aziendale. Il primo errore è la 'leniency bias': il valutatore tende a dare giudizi positivi a tutti per evitare conflitti, rendendo la scheda inutile ai fini gestionali e legali. Il secondo errore è l'effetto alone (halo effect): valutare tutte le competenze in base a un'unica caratteristica prominente (es. puntualità o simpatia) invece di analizzare ciascuna area separatamente. Il terzo errore è non documentare le osservazioni con esempi concreti: giudizi come 'scarsamente motivato' senza episodi specifici non sono utilizzabili in un procedimento disciplinare o in giudizio. Il quarto errore è omettere il colloquio di feedback: la scheda compilata senza confronto con il dipendente perde il valore di strumento di sviluppo e può essere impugnata per violazione del contraddittorio. Il quinto errore è utilizzare criteri di valutazione diversi per dipendenti della stessa categoria: la mancanza di uniformità espone l'azienda a ricorsi per trattamento discriminatorio ex D.Lgs. 216/2003 e D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). Il sesto errore è non conservare la scheda nel fascicolo personale: in assenza di documentazione storica, il datore di lavoro non può dimostrare un pattern di scarso rendimento necessario per il licenziamento.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/hr-forms/scheda-valutazione-del-personale
"Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/employment/hr-forms/scheda-valutazione-del-personale.
@misc{formslegal-scheda-valutazione-del-personale,
author = {{Forms Legal}},
title = {Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/employment/hr-forms/scheda-valutazione-del-personale}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia non è prevista come obbligo generale da una norma di legge specifica, ma costituisce uno strumento gestionale fortemente raccomandato dalla prassi HR e da numerosi CCNL di categoria. L'art. 2104 c.c. (obbligo di diligenza del prestatore di lavoro) e l'art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore) forniscono il fondamento indiretto per la valutazione della performance: il datore ha diritto e interesse a verificare che il lavoratore adempia ai propri obblighi con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'impresa. Alcuni CCNL (es. CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Metalmeccanici Industria) prevedono sistemi di valutazione collegati ai premi di risultato aziendali o individuali; in tal caso la scheda di valutazione assume rilevanza contrattuale vincolante. La mancata redazione di valutazioni formali, in caso di procedimento disciplinare o di contestazione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, può indebolire la posizione del datore davanti al Tribunale del lavoro per assenza di prove documentali sulla performance del lavoratore.
I dati contenuti nella Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia costituiscono dati personali del dipendente e sono soggetti al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come coordinato con il GDPR. Il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, deve trattare tali dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione (artt. 5 ss. GDPR). La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto di lavoro (art. 6(1)(b) GDPR) e il rispetto degli obblighi legali (art. 6(1)(c) GDPR), ai sensi dell'art. 88 GDPR che disciplina il trattamento dei dati nel contesto del rapporto di lavoro. Il lavoratore deve essere informato del trattamento tramite apposita informativa ex art. 13 GDPR. La scheda non può contenere dati sensibili (salute, vita privata, orientamento sessuale) non strettamente necessari alla valutazione della performance professionale. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato specifiche linee guida sul trattamento dei dati dei dipendenti.
La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia, se regolarmente compilata e conservata nel fascicolo del lavoratore, può costituire prova documentale rilevante in sede di procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) o davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.). Una storia di valutazioni sistematicamente negative, adeguatamente documentate, può supportare la contestazione di scarso rendimento come giustificato motivo soggettivo di licenziamento ex art. 3 L. 604/1966. Al contrario, valutazioni positive antecedenti a un licenziamento per scarse prestazioni possono essere utilizzate dal lavoratore a propria difesa per contestare la coerenza della motivazione datoriale. La Cassazione (Sez. Lav.) ha affermato che il datore ha l'onere di provare il giustificato motivo soggettivo, e le valutazioni periodiche documentate costituiscono elementi probatori significativi. È fondamentale che la scheda sia firmata sia dal valutatore che dal lavoratore, con la possibilità di quest'ultimo di aggiungere osservazioni scritte.
I tempi di conservazione delle Schede di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia non sono determinati da una norma specifica, ma devono rispettare i principi di limitazione della conservazione del GDPR (art. 5(1)(e) GDPR), che impone di non conservare i dati personali oltre il tempo necessario alle finalità per cui sono stati raccolti. Nella prassi HR italiana, le schede di valutazione vengono conservate per tutta la durata del rapporto di lavoro e per un periodo successivo alla cessazione pari al termine di prescrizione dei diritti del lavoratore (10 anni per i diritti derivanti dal contratto di lavoro, ex art. 2946 c.c.; 5 anni per i diritti in materia di risarcimento del danno). Per le valutazioni collegate a premi di risultato aziendali, il termine di conservazione segue i termini fiscali (5 anni dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi del D.P.R. 917/1986 e dell'art. 43 D.P.R. 600/1973). Si consiglia di definire una policy aziendale di conservazione documentale allineata con quanto indicato nel Registro dei Trattamenti (art. 30 GDPR) tenuto presso l'Agenzia delle Entrate ai fini delle verifiche fiscali.
Il lavoratore ha il diritto di non firmare la Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia qualora ritenga che il giudizio espresso sia inesatto o ingiusto, e la firma può essere accompagnata da riserve o osservazioni scritte. Il rifiuto di firma non invalida la valutazione se viene adeguatamente documentato dal datore (es. indicazione del rifiuto con data e firma di un testimone). In tal caso, la scheda viene ugualmente conservata nel fascicolo del lavoratore. Se la valutazione è collegata a premi di risultato aziendali disciplinati dal CCNL, il rifiuto di firma può aprire una contestazione sindacale o un ricorso davanti alla Commissione di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). La prassi più diffusa e raccomandata è di prevedere nella scheda una sezione dedicata alle osservazioni del lavoratore, consentendo così il contraddittorio senza che il rifiuto di firma diventi un fattore di conflitto. Il sistema di valutazione, se disciplinato dal regolamento aziendale ex art. 7 L. 300/1970, deve essere stato previamente reso noto ai lavoratori.
La Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia può essere il presupposto formale per l'erogazione di premi di risultato individuali o aziendali e per i passaggi di livello di inquadramento. I premi di risultato aziendali, per beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'imposta sostitutiva del 10% ex art. 1, commi 182-190, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), devono essere collegati a indicatori di performance misurabili e verificabili, disciplinati in appositi accordi sindacali aziendali o territoriali. Le valutazioni individuali della performance costituiscono uno degli strumenti di misurazione del raggiungimento degli obiettivi, spesso in combinazione con KPI aziendali (fatturato, produttività, qualità). Per i passaggi di livello, l'art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL acquista il diritto all'inquadramento superiore: la scheda di valutazione documenta formalmente l'avvenuto svolgimento delle mansioni superiori e costituisce prova rilevante davanti al giudice del lavoro.
No. Una Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia con giudizi negativi non può di per sé giustificare un demansionamento del lavoratore. L'art. 2103 c.c., come riformato dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015, permette modifiche delle mansioni entro determinate condizioni: assegnazione a mansioni equivalenti o a quelle inferiori di un livello in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore (con accordo individuale in sede sindacale o presso l'ITL o la commissione di certificazione). Le prestazioni negative, documentate nelle schede, possono invece fondare un procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970, fino al licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. 604/1966 se il rendimento risulta stabilmente e gravemente inadeguato nonostante formale contestazione. Il demansionamento unilaterale senza i presupposti legali costituisce una condotta datoriale illecita che legittima il lavoratore a dimettersi per giusta causa e a chiedere il risarcimento del danno professionale.
Una Scheda di Valutazione delle Prestazioni del Personale in Italia nella prassi aziendale italiana include normalmente le seguenti categorie di valutazione: (1) Competenze tecniche/professionali — padronanza delle conoscenze necessarie per svolgere la mansione assegnata ai sensi dell'art. 2103 c.c.; (2) Risultati e obiettivi — livello di raggiungimento degli obiettivi individuali e aziendali concordati per il periodo di valutazione; (3) Comportamenti organizzativi — lavoro in team, comunicazione, proattività, rispetto delle procedure interne, osservanza del codice disciplinare ex art. 2104 c.c.; (4) Puntualità e assiduità — rispetto degli orari di lavoro ex D.Lgs. 66/2003, numero di assenze (con esclusione delle assenze tutelate ex art. 2110 c.c. per malattia, maternità, congedi INPS); (5) Qualità del lavoro — accuratezza, precisione e standard qualitativi raggiunti; (6) Capacità di sviluppo e formazione — partecipazione a percorsi formativi ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 e disponibilità all'aggiornamento professionale. Ciascuna voce viene espressa con una scala di giudizio numerica (es. 1-5) o qualitativa (insufficiente/sufficiente/buono/ottimo), integrata da commenti narrativi del valutatore.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Verbale di Audizione del Lavoratore (Difesa Disciplinare)
Documento che verbalizza formalmente l'audizione del lavoratore in sede di difesa disciplinare, nell'ambito del procedimento disciplinare obbligatorio ex art. 7 L. 300/1970, con trascrizione delle giustificazioni addotte e dell'esito del colloquio.
Lettera di Promozione (Passaggio di Livello)
Lettera con cui il datore di lavoro comunica formalmente al lavoratore l'assegnazione a mansioni superiori, il passaggio a un livello di inquadramento superiore e il relativo adeguamento retributivo ai sensi dell'art. 2103 c.c. e del CCNL applicato.
Lettera di Assegnazione/Mutamento di Mansioni
Lettera con cui il datore di lavoro assegna formalmente al lavoratore nuove mansioni o dispone il mutamento di mansioni, nel rispetto dei limiti dello jus variandi previsti dall'art. 2103 c.c. come riformato dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015.
Regolamento Aziendale Interno
Modello completo di Regolamento Aziendale Interno per aziende italiane. Stabilisce le norme di comportamento dei dipendenti, l'utilizzo degli strumenti aziendali, le sanzioni disciplinari e le procedure di contestazione, in conformità all'art. 2104 c.c. e allo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).