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Protocollo d'Intesa (MOU)

Protocollo d'Intesa (MOU)

artt. 1322, 1337 c.c. — Accordo precontrattuale di buona fede

PROTOCOLLO D'INTESA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Redatto ai sensi degli artt. 1322 e 1337 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

PARTI

Prima Parte: [Prima Parte]

Codice Fiscale/P.IVA: [Prima Parte C F]

Sede legale: [Prima Parte Sede]

PEC: [Prima Parte P E C]

Seconda Parte: [Seconda Parte]

Codice Fiscale/P.IVA: [Seconda Parte C F]

Sede legale: [Seconda Parte Sede]

PEC: [Seconda Parte P E C]

Le parti, nel rispetto degli obblighi di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c., sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa.

Art. 1 — OGGETTO

[Prima Parte] e [Seconda Parte] intendono avviare una trattativa relativa a: [Oggetto M O U]

Finalità della collaborazione: [Finalita Collaborazione]

Le dichiarazioni contenute nel presente Protocollo d'Intesa costituiscono mera manifestazione di intenti, salvo ove diversamente specificato, e non obbligano le parti a concludere il contratto definitivo.

Art. 2 — RISERVATEZZA

Obbligo di riservatezza: [Riservatezza]

Le informazioni scambiate durante la trattativa costituiscono segreto commerciale ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, e non possono essere divulgate a terzi né utilizzate per finalità diverse da quelle del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 3 — ESCLUSIVA E DURATA

Esclusiva durante la trattativa: [Esclusiva]

Durata della trattativa: [Durata Trattativa] giorni dalla data di sottoscrizione. Decorso tale termine senza la conclusione del contratto definitivo, il presente Protocollo d'Intesa cessa di produrre effetti, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.

Art. 4 — PENALE E FORO COMPETENTE

Per la violazione degli obblighi vincolanti (riservatezza, esclusiva) è pattuita una penale ex art. 1382 c.c. pari a: [Penale]

Per qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo d'Intesa è competente il [Foro Competente], con legge applicabile quella italiana.

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Le parti approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole: Art. 4 (clausola penale); Art. 4 (deroga alla competenza territoriale — foro di [Foro Competente]).

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Prima Parte: [Prima Parte]

Firma: _________________________

Seconda Parte: [Seconda Parte]

Firma: _________________________

Firme per approvazione specifica ex art. 1341 c.c.:

Prima Parte: _________________________ Seconda Parte: _________________________

Prima Parte

________________

Signature

Seconda Parte

________________

Signature

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Che cos'è Protocollo d'Intesa (MOU)?

Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia è il documento con cui due o più parti formalizzano gli intenti e gli impegni di massima di una futura collaborazione, prima della stipula del contratto definitivo. Lo strumento si fonda sull'autonomia contrattuale dell'art. 1322 del Codice Civile e sul dovere di buona fede nelle trattative dell'art. 1337 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

Il Memorandum of Understanding è un atto della fase precontrattuale: di regola fissa il quadro dell'operazione (oggetto, struttura, tempistiche, esclusiva) senza vincolare le parti alla conclusione del contratto finale, ma facendo sorgere doveri di correttezza la cui violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. Alcune clausole del MOU possono però essere espressamente vincolanti — tipicamente quelle di riservatezza, esclusiva e ripartizione dei costi — mentre le pattuizioni sull'operazione restano non vincolanti fino al contratto definitivo. La qualificazione delle singole clausole è quindi essenziale.

Lo strumento è impiegato nelle operazioni di fusione e acquisizione, nelle joint venture, nelle collaborazioni industriali e commerciali e in tutte le iniziative complesse in cui le parti vogliono dare struttura alle trattative, fissare i punti già concordati e definire le condizioni per proseguire (due diligence, esclusiva, condizioni sospensive) prima di impegnarsi definitivamente.

Il documento deve identificare le parti, descrivere l'oggetto della collaborazione, distinguere con chiarezza le clausole vincolanti da quelle non vincolanti, e disciplinare riservatezza, esclusiva, durata e legge applicabile. Una redazione attenta previene contestazioni sull'effettiva portata degli impegni assunti. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di lettera di intenti, accordo di riservatezza (NDA), contratto preliminare e cessione di quote di S.r.l.

Quando serve Protocollo d'Intesa (MOU)?

Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia è necessario ogni volta che due o più imprese intendono avviare una collaborazione di una certa complessità senza ancora formalizzare il rapporto definitivo. Le circostanze tipiche che giustificano l'uso del MOU includono: (1) Operazioni di fusione e acquisizione (M&A) — il MOU fissa il prezzo indicativo, la struttura dell'operazione (acquisizione di quote ex art. 2470 c.c. o di azioni ex art. 2355 c.c., cessione di ramo d'azienda ex artt. 2555-2562 c.c.), il periodo di esclusiva per la due diligence e le condizioni sospensive; (2) Accordi di joint venture — le parti descrivono gli apporti reciproci, la governance della futura società o del consorzio e rimandano alla stipula dell'atto costitutivo; (3) Accordi di ricerca e sviluppo — università, centri di ricerca e imprese fissano gli obiettivi comuni, la titolarità dei risultati e le modalità di sfruttamento della proprietà intellettuale; (4) Accordi tra enti pubblici e privati — il MOU è strumento tipico dei protocolli di collaborazione istituzionale tra Camere di Commercio, Regioni, Comuni e imprese private; (5) Trattative commerciali di lungo periodo — distribuzione esclusiva, franchising, accordi di fornitura strutturata — dove le parti vogliono fissare i termini economici essenziali prima di mandare i legali a redigere il contratto definitivo. Il MOU non è necessario per transazioni semplici o standardizzate, dove si può passare direttamente al contratto definitivo. Un ulteriore contesto in cui il MOU è fondamentale è quello dei contratti di subfornitura ex L. 192/1998 con fornitori strategici: prima di avviare investimenti specifici e costosi, le parti fissano nel MOU i volumi minimi attesi, i parametri di qualità e le condizioni economiche quadro, tutelando il subfornitore da abusi di dipendenza economica. Analogamente, nei contratti di agenzia ex artt. 1742-1753 c.c. con agenti di nuova nomina, il MOU fissa zona, prodotti e provvigioni indicativi in attesa della verifica del campo di applicazione degli AEC (Accordi Economici Collettivi) di settore. Nei rapporti con Pubblica Amministrazione, il MOU è spesso denominato Protocollo d'Intesa Istituzionale ed è sottoscritto da Ministeri, Regioni, Camere di Commercio o INPS con soggetti privati o associazioni di categoria: in questi casi ha valore di atto amministrativo atipico e può essere impugnato davanti al TAR se produce effetti autoritativi verso i terzi.

Cosa includere nel tuo Protocollo d'Intesa (MOU)

Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per assolvere correttamente alla sua funzione precontrattuale e garantire tutela adeguata a ciascuna parte. Sul piano del contenuto minimo indispensabile: (1) Identificazione delle parti — denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA, numero REA, PEC, e indicazione del legale rappresentante o del procuratore con riferimento ai poteri conferiti ex artt. 1387-1392 c.c.; (2) Oggetto della collaborazione o dell'operazione — descrizione sufficientemente precisa dell'iniziativa comune, senza che costituisca ancora l'oggetto determinato di un contratto ex art. 1346 c.c.; (3) Impegni vincolanti — clausola di riservatezza (D.Lgs. 63/2018), obbligo di esclusiva durante la trattativa, impegno a negoziare in buona fede ex art. 1337 c.c.; (4) Impegni non vincolanti — dichiarazioni di intento sulla struttura dell'operazione, le tempistiche e le risorse previste, con espressa clausola che ne esclude il valore di proposta contrattuale ex art. 1326 c.c.; (5) Durata — termine per la conclusione del contratto definitivo o per la cessazione delle trattative; (6) Riservatezza — protezione delle informazioni sensibili scambiate durante la trattativa; (7) Legge applicabile e foro competente — con doppia sottoscrizione specifica ex art. 1341 c.c. se si deroga alla competenza territoriale; (8) Clausola che distingua le disposizioni vincolanti da quelle di mero intento. Su forms-legal.com è disponibile il modello personalizzabile che incorpora tutte queste clausole nel rispetto del diritto italiano. Sul piano della tutela del segreto commerciale, il MOU dovrebbe riprendere la definizione di informazioni riservate del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (attuazione Direttiva UE 2016/943): sono segreto commerciale le informazioni segrete, aventi valore economico e tutelate con misure adeguate di riservatezza. La violazione del segreto commerciale consente di agire sia in via cautelare (inibitoria ex art. 700 c.p.c.) che per il risarcimento del danno. La penale ex art. 1382 c.c. per la violazione degli obblighi di riservatezza deve essere proporzionata al danno potenziale: una penale eccessiva può essere ridotta dal giudice ex art. 1384 c.c.

Come compilare il tuo Protocollo d'Intesa (MOU)

Per compilare correttamente il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia, seguire i seguenti passaggi: (1) Identificare le parti — inserire la ragione sociale completa, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale, il numero di iscrizione al Registro Imprese (numero REA) e la PEC di ciascuna parte; indicare nome, cognome e qualifica del soggetto che firma in rappresentanza della persona giuridica, verificando che disponga dei poteri di firma necessari; (2) Descrivere l'oggetto — esprimere in modo chiaro ma sufficientemente ampio l'iniziativa o l'operazione oggetto di trattativa, evitando di specificare elementi di prezzo o condizioni che potrebbero essere interpretati come proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c.; (3) Distinguere gli impegni — indicare espressamente quali clausole sono vincolanti (riservatezza, esclusiva, obbligo di negoziare in buona fede) e quali sono mere dichiarazioni d'intento; (4) Fissare la durata — inserire un termine congruo entro cui le trattative devono concludersi, solitamente 30-90 giorni dalla firma; (5) Prevedere la data certa — firmare il MOU e inviarlo tramite PEC o apporvi la marca da bollo da € 16 ex D.P.R. 642/1972; (6) Far approvare il MOU dagli organi competenti — verificare che il CdA o l'amministratore unico disponga del potere di sottoscrivere impegni precontrattuali di questa natura; (7) Conservare il documento — archiviare il MOU firmato con le relative comunicazioni PEC come prova documentale in caso di controversia. In presenza di parti straniere, verificare la legge applicabile: il Reg. UE 593/2008 (Roma I) consente la scelta di legge per i contratti tra professionisti; la scelta del diritto italiano va espressa esplicitamente nel MOU. Se il MOU prelude a un contratto che richiederà la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (trasferimento immobiliare, contratto di locazione ultranovennale), il contenuto del MOU non può mai valere come accordo definitivo su tali obbligazioni, che richiedono la forma scritta a pena di nullità. Verificare infine che l'organo deliberante della società (CdA, amministratore unico, assemblea) abbia adottato una delibera formale che autorizza la firma del MOU, soprattutto nelle operazioni di importo rilevante, per evitare contestazioni sulla validità dell'impegno assunto dal rappresentante ex art. 1394 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Protocollo d'Intesa (MOU)

I principali errori nella redazione del Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia sono: (1) Non distinguere le clausole vincolanti da quelle di mero intento — il rischio è che un giudice qualifichi l'intero documento come contratto definitivo (se gli elementi essenziali ex art. 1325 c.c. sono tutti presenti) o, al contrario, escluda qualsiasi responsabilità precontrattuale; (2) Omettere la clausola di riservatezza — le informazioni sensibili scambiate durante la trattativa restano prive di tutela specifica ex D.Lgs. 63/2018; (3) Non fissare un termine per le trattative — un MOU sine die crea incertezza e può prolungare inutilmente un rapporto precontrattuale; (4) Inserire clausole che derogano alla competenza territoriale o limitano la responsabilità senza la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. — tali clausole sarebbero inefficaci come clausole vessatorie; (5) Trascurare la data certa tramite PEC o marca da bollo — in caso di controversia non sarà possibile provare la sequenza temporale degli impegni; (6) Non verificare i poteri di firma del sottoscrittore — un MOU firmato da soggetto privo di poteri potrebbe essere impugnato dalla società ex art. 1398 c.c.; (7) Inserire nel MOU una MAC clause (material adverse change) senza definirne con precisione il perimetro — la nozione di «cambiamento materialmente avverso» è interpretata in modo restrittivo dalla giurisprudenza italiana, che richiede eventi straordinari, imprevisti e di entità significativa; una MAC clause vaga potrebbe essere inapplicabile; (8) Utilizzare un MOU redatto sulla base di un modello straniero (anglosassone) senza adattarlo al diritto italiano — molte clausole tipiche dei MOU di diritto inglese o americano sono incompatibili con il Codice Civile italiano (es. «best efforts», «entire agreement clause» senza correttivi ex art. 1362 ss. c.c., «liquidated damages» come vera penale ex art. 1382 c.c.).

Fonti e Citazioni

Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.

  1. eIDASEU official

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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