Protocollo d'Intesa (MOU)
artt. 1322, 1337 c.c. — Accordo precontrattuale di buona fede
PROTOCOLLO D'INTESA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
Redatto ai sensi degli artt. 1322 e 1337 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
PARTI
Prima Parte: [Prima Parte]
Codice Fiscale/P.IVA: [Prima Parte C F]
Sede legale: [Prima Parte Sede]
PEC: [Prima Parte P E C]
Seconda Parte: [Seconda Parte]
Codice Fiscale/P.IVA: [Seconda Parte C F]
Sede legale: [Seconda Parte Sede]
PEC: [Seconda Parte P E C]
Le parti, nel rispetto degli obblighi di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c., sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa.
Art. 1 — OGGETTO
[Prima Parte] e [Seconda Parte] intendono avviare una trattativa relativa a: [Oggetto M O U]
Finalità della collaborazione: [Finalita Collaborazione]
Le dichiarazioni contenute nel presente Protocollo d'Intesa costituiscono mera manifestazione di intenti, salvo ove diversamente specificato, e non obbligano le parti a concludere il contratto definitivo.
Art. 2 — RISERVATEZZA
Obbligo di riservatezza: [Riservatezza]
Le informazioni scambiate durante la trattativa costituiscono segreto commerciale ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, e non possono essere divulgate a terzi né utilizzate per finalità diverse da quelle del presente Protocollo d'Intesa.
Art. 3 — ESCLUSIVA E DURATA
Esclusiva durante la trattativa: [Esclusiva]
Durata della trattativa: [Durata Trattativa] giorni dalla data di sottoscrizione. Decorso tale termine senza la conclusione del contratto definitivo, il presente Protocollo d'Intesa cessa di produrre effetti, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.
Art. 4 — PENALE E FORO COMPETENTE
Per la violazione degli obblighi vincolanti (riservatezza, esclusiva) è pattuita una penale ex art. 1382 c.c. pari a: [Penale]
Per qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo d'Intesa è competente il [Foro Competente], con legge applicabile quella italiana.
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.
Le parti approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole: Art. 4 (clausola penale); Art. 4 (deroga alla competenza territoriale — foro di [Foro Competente]).
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Prima Parte: [Prima Parte]
Firma: _________________________
Seconda Parte: [Seconda Parte]
Firma: _________________________
Firme per approvazione specifica ex art. 1341 c.c.:
Prima Parte: _________________________ Seconda Parte: _________________________
Prima Parte
________________
Signature
Seconda Parte
________________
Signature
Che cos'è Protocollo d'Intesa (MOU)?
Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia è il documento con cui due o più parti formalizzano gli intenti e gli impegni di massima di una futura collaborazione, prima della stipula del contratto definitivo. Lo strumento si fonda sull'autonomia contrattuale dell'art. 1322 del Codice Civile e sul dovere di buona fede nelle trattative dell'art. 1337 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Il Memorandum of Understanding è un atto della fase precontrattuale: di regola fissa il quadro dell'operazione (oggetto, struttura, tempistiche, esclusiva) senza vincolare le parti alla conclusione del contratto finale, ma facendo sorgere doveri di correttezza la cui violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. Alcune clausole del MOU possono però essere espressamente vincolanti — tipicamente quelle di riservatezza, esclusiva e ripartizione dei costi — mentre le pattuizioni sull'operazione restano non vincolanti fino al contratto definitivo. La qualificazione delle singole clausole è quindi essenziale.
Lo strumento è impiegato nelle operazioni di fusione e acquisizione, nelle joint venture, nelle collaborazioni industriali e commerciali e in tutte le iniziative complesse in cui le parti vogliono dare struttura alle trattative, fissare i punti già concordati e definire le condizioni per proseguire (due diligence, esclusiva, condizioni sospensive) prima di impegnarsi definitivamente.
Il documento deve identificare le parti, descrivere l'oggetto della collaborazione, distinguere con chiarezza le clausole vincolanti da quelle non vincolanti, e disciplinare riservatezza, esclusiva, durata e legge applicabile. Una redazione attenta previene contestazioni sull'effettiva portata degli impegni assunti. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di lettera di intenti, accordo di riservatezza (NDA), contratto preliminare e cessione di quote di S.r.l.
Quando serve Protocollo d'Intesa (MOU)?
Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia è necessario ogni volta che due o più imprese intendono avviare una collaborazione di una certa complessità senza ancora formalizzare il rapporto definitivo. Le circostanze tipiche che giustificano l'uso del MOU includono: (1) Operazioni di fusione e acquisizione (M&A) — il MOU fissa il prezzo indicativo, la struttura dell'operazione (acquisizione di quote ex art. 2470 c.c. o di azioni ex art. 2355 c.c., cessione di ramo d'azienda ex artt. 2555-2562 c.c.), il periodo di esclusiva per la due diligence e le condizioni sospensive; (2) Accordi di joint venture — le parti descrivono gli apporti reciproci, la governance della futura società o del consorzio e rimandano alla stipula dell'atto costitutivo; (3) Accordi di ricerca e sviluppo — università, centri di ricerca e imprese fissano gli obiettivi comuni, la titolarità dei risultati e le modalità di sfruttamento della proprietà intellettuale; (4) Accordi tra enti pubblici e privati — il MOU è strumento tipico dei protocolli di collaborazione istituzionale tra Camere di Commercio, Regioni, Comuni e imprese private; (5) Trattative commerciali di lungo periodo — distribuzione esclusiva, franchising, accordi di fornitura strutturata — dove le parti vogliono fissare i termini economici essenziali prima di mandare i legali a redigere il contratto definitivo. Il MOU non è necessario per transazioni semplici o standardizzate, dove si può passare direttamente al contratto definitivo. Un ulteriore contesto in cui il MOU è fondamentale è quello dei contratti di subfornitura ex L. 192/1998 con fornitori strategici: prima di avviare investimenti specifici e costosi, le parti fissano nel MOU i volumi minimi attesi, i parametri di qualità e le condizioni economiche quadro, tutelando il subfornitore da abusi di dipendenza economica. Analogamente, nei contratti di agenzia ex artt. 1742-1753 c.c. con agenti di nuova nomina, il MOU fissa zona, prodotti e provvigioni indicativi in attesa della verifica del campo di applicazione degli AEC (Accordi Economici Collettivi) di settore. Nei rapporti con Pubblica Amministrazione, il MOU è spesso denominato Protocollo d'Intesa Istituzionale ed è sottoscritto da Ministeri, Regioni, Camere di Commercio o INPS con soggetti privati o associazioni di categoria: in questi casi ha valore di atto amministrativo atipico e può essere impugnato davanti al TAR se produce effetti autoritativi verso i terzi.
Cosa includere nel tuo Protocollo d'Intesa (MOU)
Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per assolvere correttamente alla sua funzione precontrattuale e garantire tutela adeguata a ciascuna parte. Sul piano del contenuto minimo indispensabile: (1) Identificazione delle parti — denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA, numero REA, PEC, e indicazione del legale rappresentante o del procuratore con riferimento ai poteri conferiti ex artt. 1387-1392 c.c.; (2) Oggetto della collaborazione o dell'operazione — descrizione sufficientemente precisa dell'iniziativa comune, senza che costituisca ancora l'oggetto determinato di un contratto ex art. 1346 c.c.; (3) Impegni vincolanti — clausola di riservatezza (D.Lgs. 63/2018), obbligo di esclusiva durante la trattativa, impegno a negoziare in buona fede ex art. 1337 c.c.; (4) Impegni non vincolanti — dichiarazioni di intento sulla struttura dell'operazione, le tempistiche e le risorse previste, con espressa clausola che ne esclude il valore di proposta contrattuale ex art. 1326 c.c.; (5) Durata — termine per la conclusione del contratto definitivo o per la cessazione delle trattative; (6) Riservatezza — protezione delle informazioni sensibili scambiate durante la trattativa; (7) Legge applicabile e foro competente — con doppia sottoscrizione specifica ex art. 1341 c.c. se si deroga alla competenza territoriale; (8) Clausola che distingua le disposizioni vincolanti da quelle di mero intento. Su forms-legal.com è disponibile il modello personalizzabile che incorpora tutte queste clausole nel rispetto del diritto italiano. Sul piano della tutela del segreto commerciale, il MOU dovrebbe riprendere la definizione di informazioni riservate del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (attuazione Direttiva UE 2016/943): sono segreto commerciale le informazioni segrete, aventi valore economico e tutelate con misure adeguate di riservatezza. La violazione del segreto commerciale consente di agire sia in via cautelare (inibitoria ex art. 700 c.p.c.) che per il risarcimento del danno. La penale ex art. 1382 c.c. per la violazione degli obblighi di riservatezza deve essere proporzionata al danno potenziale: una penale eccessiva può essere ridotta dal giudice ex art. 1384 c.c.
Come compilare il tuo Protocollo d'Intesa (MOU)
Per compilare correttamente il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia, seguire i seguenti passaggi: (1) Identificare le parti — inserire la ragione sociale completa, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale, il numero di iscrizione al Registro Imprese (numero REA) e la PEC di ciascuna parte; indicare nome, cognome e qualifica del soggetto che firma in rappresentanza della persona giuridica, verificando che disponga dei poteri di firma necessari; (2) Descrivere l'oggetto — esprimere in modo chiaro ma sufficientemente ampio l'iniziativa o l'operazione oggetto di trattativa, evitando di specificare elementi di prezzo o condizioni che potrebbero essere interpretati come proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c.; (3) Distinguere gli impegni — indicare espressamente quali clausole sono vincolanti (riservatezza, esclusiva, obbligo di negoziare in buona fede) e quali sono mere dichiarazioni d'intento; (4) Fissare la durata — inserire un termine congruo entro cui le trattative devono concludersi, solitamente 30-90 giorni dalla firma; (5) Prevedere la data certa — firmare il MOU e inviarlo tramite PEC o apporvi la marca da bollo da € 16 ex D.P.R. 642/1972; (6) Far approvare il MOU dagli organi competenti — verificare che il CdA o l'amministratore unico disponga del potere di sottoscrivere impegni precontrattuali di questa natura; (7) Conservare il documento — archiviare il MOU firmato con le relative comunicazioni PEC come prova documentale in caso di controversia. In presenza di parti straniere, verificare la legge applicabile: il Reg. UE 593/2008 (Roma I) consente la scelta di legge per i contratti tra professionisti; la scelta del diritto italiano va espressa esplicitamente nel MOU. Se il MOU prelude a un contratto che richiederà la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (trasferimento immobiliare, contratto di locazione ultranovennale), il contenuto del MOU non può mai valere come accordo definitivo su tali obbligazioni, che richiedono la forma scritta a pena di nullità. Verificare infine che l'organo deliberante della società (CdA, amministratore unico, assemblea) abbia adottato una delibera formale che autorizza la firma del MOU, soprattutto nelle operazioni di importo rilevante, per evitare contestazioni sulla validità dell'impegno assunto dal rappresentante ex art. 1394 c.c.
Requisiti legali per Protocollo d'Intesa (MOU)
Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia è disciplinato dal principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. e dalla normativa sulla buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. Non è soggetto a requisiti di forma ad substantiam: la scrittura privata è sufficiente e non richiede né autentica notarile né registrazione obbligatoria presso l'Agenzia delle Entrate, salvo previsione di clausole patrimonialmente rilevanti che lo rendano soggetto a registro in caso d'uso ex D.P.R. 131/1986 (imposta in misura fissa di € 200). Se il MOU contiene clausole di riservatezza relative a informazioni che costituiscono segreto commerciale, si applica il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che attua la Direttiva UE 2016/943 e sanziona l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illecita di segreti commerciali. Se le informazioni scambiate includono dati personali, si applicano il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy): le parti devono rispettare i principi di minimizzazione e sicurezza del trattamento. Per conferire data certa, il mezzo più semplice ed economico è la PEC, riconosciuta dal D.Lgs. 82/2005 (CAD) come equivalente alla raccomandata A/R. La firma digitale qualificata, ai sensi del Reg. UE 910/2014 (eIDAS) e del CAD, ha valore legale equivalente alla firma autografa. La marca da bollo di € 16 ogni 4 facciate o 100 righe (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) deve essere applicata sulle copie del MOU destinata alla registrazione volontaria; la prima copia conservata dalle parti non è soggetta a bollo immediato ma solo in caso d'uso. Il Tribunale delle imprese (sezione specializzata in materia di impresa ex D.Lgs. 168/2003) ha giurisdizione sulle controversie relative ai MOU connessi a operazioni societarie e di M&A. Sul piano concorrenziale, il MOU non deve contenere accordi che limitino la concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 L. 287/1990 (legge antitrust italiana): un patto di esclusiva eccessivamente lungo o ampio può essere qualificato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) come accordo restrittivo della concorrenza. L'esclusiva durante la trattativa è ammessa se limitata nel tempo e nell'oggetto, e se le parti non sono concorrenti. Il Regolamento UE 2022/720 (esenzione verticali) non si applica direttamente al MOU, ma è un utile riferimento per valutare la liceità dei vincoli di esclusiva.
Errori comuni da evitare nel tuo Protocollo d'Intesa (MOU)
I principali errori nella redazione del Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia sono: (1) Non distinguere le clausole vincolanti da quelle di mero intento — il rischio è che un giudice qualifichi l'intero documento come contratto definitivo (se gli elementi essenziali ex art. 1325 c.c. sono tutti presenti) o, al contrario, escluda qualsiasi responsabilità precontrattuale; (2) Omettere la clausola di riservatezza — le informazioni sensibili scambiate durante la trattativa restano prive di tutela specifica ex D.Lgs. 63/2018; (3) Non fissare un termine per le trattative — un MOU sine die crea incertezza e può prolungare inutilmente un rapporto precontrattuale; (4) Inserire clausole che derogano alla competenza territoriale o limitano la responsabilità senza la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. — tali clausole sarebbero inefficaci come clausole vessatorie; (5) Trascurare la data certa tramite PEC o marca da bollo — in caso di controversia non sarà possibile provare la sequenza temporale degli impegni; (6) Non verificare i poteri di firma del sottoscrittore — un MOU firmato da soggetto privo di poteri potrebbe essere impugnato dalla società ex art. 1398 c.c.; (7) Inserire nel MOU una MAC clause (material adverse change) senza definirne con precisione il perimetro — la nozione di «cambiamento materialmente avverso» è interpretata in modo restrittivo dalla giurisprudenza italiana, che richiede eventi straordinari, imprevisti e di entità significativa; una MAC clause vaga potrebbe essere inapplicabile; (8) Utilizzare un MOU redatto sulla base di un modello straniero (anglosassone) senza adattarlo al diritto italiano — molte clausole tipiche dei MOU di diritto inglese o americano sono incompatibili con il Codice Civile italiano (es. «best efforts», «entire agreement clause» senza correttivi ex art. 1362 ss. c.c., «liquidated damages» come vera penale ex art. 1382 c.c.).
Fonti e Citazioni
Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.
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}Domande frequenti
Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia è, di regola, un documento precontrattuale non vincolante quanto all'obbligo di concludere il contratto definitivo. Le parti dichiarano la propria intenzione di collaborare senza tuttavia assumere un vincolo contrattuale pieno. La natura non vincolante del MOU deriva dall'assenza degli elementi essenziali del contratto indicati dall'art. 1325 c.c. (accordo definitivo, causa, oggetto determinato, forma). Tuttavia, alcune clausole inserite nel MOU possono avere piena efficacia vincolante: la clausola di riservatezza, la clausola di esclusiva temporanea durante la trattativa e la clausola penale per violazione degli impegni espressamente assunti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la condotta scorretta durante le trattative — abbandonarle senza giustificato motivo dopo aver ingenerato un ragionevole affidamento — configura responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., con obbligo di risarcire l'interesse negativo. Per evitare ambiguità, è opportuno inserire nel MOU una clausola che specifichi quali parti del documento siano vincolanti e quali abbiano mero valore di dichiarazione d'intenti.
In Italia i termini Protocollo d'Intesa (MOU) e Lettera di Intenti (LOI) sono spesso usati come sinonimi, ma presentano alcune differenze pratiche. La Lettera di Intenti è di norma un documento unilaterale o di poche pagine, inviato da una parte all'altra per fissare le condizioni essenziali di una futura trattativa. Il Protocollo d'Intesa (MOU) è invece tipicamente un atto bilaterale più strutturato, firmato da entrambe le parti, che descrive con maggior dettaglio gli obiettivi comuni, le aree di collaborazione, le tempistiche e le risorse previste. Entrambi si fondano sull'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. e sulla buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. In contesti di operazioni straordinarie (M&A, joint venture, accordi con enti pubblici), il MOU precede la due diligence e il contratto definitivo. Non è soggetto a obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, salvo prevedere clausole patrimonialmente rilevanti che lo rendano soggetto a registro in caso d'uso.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. obbliga le parti a comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Scatta quando una parte recede dalle trattative in modo ingiustificato dopo aver ingenerato nell'altra un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 5359/1992 e poi nella giurisprudenza consolidata, ha chiarito che il danno risarcibile in caso di responsabilità precontrattuale è il cosiddetto interesse negativo, ossia le spese sostenute in vista del contratto e la perdita di ulteriori occasioni contrattuali, ma non il mancato guadagno derivante dall'esecuzione del contratto non concluso. Firmare un MOU che descrive con precisione lo stato delle trattative e gli impegni assunti aiuta a documentare il livello di affidamento raggiunto e a limitare contestazioni sull'esistenza o meno della responsabilità precontrattuale.
Il Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia non richiede, di regola, né la forma dell'atto pubblico notarile né la registrazione obbligatoria. Trattandosi di un documento precontrattuale che non trasferisce diritti reali né costituisce obbligazioni di importo superiore alla soglia che richiederebbe la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., è sufficiente la scrittura privata semplice. Tuttavia, per conferire data certa al documento — necessaria in caso di controversia sulla sequenza temporale delle trattative — è opportuno: (1) inviarlo tramite PEC (posta elettronica certificata), che ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ha valore equivalente alla raccomandata A/R e certifica data e ora di invio; (2) apporvi una marca da bollo di € 16 ogni 100 righe/4 facciate e farlo registrare volontariamente all'Agenzia delle Entrate; (3) farlo autenticare da un notaio, soluzione più costosa ma che conferisce massima certezza probatoria.
Un Protocollo d'Intesa (MOU) efficace ai sensi del diritto italiano dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole: (1) Oggetto — descrizione precisa della collaborazione o dell'operazione oggetto di trattativa; (2) Impegni assunti da ciascuna parte — distinguere ciò che è vincolante (es. obbligo di non divulgare informazioni, obbligo di negoziare in esclusiva) da ciò che è mera dichiarazione d'intenti; (3) Riservatezza — protezione delle informazioni scambiate durante la trattativa, con richiamo al D.Lgs. 63/2018 sulla tutela del segreto commerciale; (4) Esclusiva — impegno a non trattare con terzi per un periodo determinato; (5) Durata — termine entro cui le trattative si devono concludere o il MOU decade; (6) Effetti della mancata conclusione — clausola che chiarisca l'assenza di obbligo a contrarre, salvo le clausole espressamente vincolanti; (7) Legge applicabile e foro — con doppia firma ex art. 1341 c.c. se deroga alla competenza territoriale; (8) Clausola penale ex art. 1382 c.c. per violazioni degli obblighi espressamente vincolanti.
Sì, il Protocollo d'Intesa (MOU) è uno strumento abituale nelle operazioni di fusione, acquisizione (M&A) e joint venture in Italia. Nelle operazioni di M&A, il MOU (spesso denominato Term Sheet o Heads of Agreement) fissa i termini economici essenziali della transazione — prezzo indicativo, struttura dell'operazione (acquisto di quote ex art. 2470 c.c. o di azioni ex artt. 2355 ss. c.c., o acquisto di ramo d'azienda ex artt. 2555-2562 c.c.), condizioni sospensive, periodo di esclusiva per la due diligence e timetable. Nelle joint venture, il MOU descrive l'apporto di ciascun partner, la governance della futura società o del consorzio, la ripartizione di utili e rischi, e rimanda alla stipula di un accordo definitivo (atto costitutivo, statuto, patti parasociali ex art. 2341-bis c.c.). Il MOU di M&A/joint venture include tipicamente una MAC clause (material adverse change) che consente di recedere se si verificano eventi straordinari che alterano significativamente la situazione della target, richiamando i principi del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) in materia di continuità aziendale.
Gli errori più frequenti nella redazione di un Protocollo d'Intesa (MOU) in Italia sono: (1) Non distinguere chiaramente le clausole vincolanti da quelle di mera intenzione, con il rischio che un giudice qualifichi l'intero documento come contratto definitivo o, al contrario, escluda qualsiasi responsabilità; (2) Omettere la clausola di riservatezza, lasciando libere le parti di divulgare informazioni sensibili scambiate durante la trattativa; (3) Non fissare un termine per le trattative, con il rischio di MOU sine die che creano incertezza; (4) Inserire clausole vessatorie (deroga alla competenza territoriale, limitazioni di responsabilità) senza la doppia sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c., rendendole inefficaci; (5) Trascurare la data certa, con la conseguenza di non poter provare in giudizio la sequenza temporale degli impegni assunti; (6) Usare un MOU generico non adattato alla specifica operazione, con impegni vaghi che non consentono di accertare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in caso di rottura ingiustificata delle trattative.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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