Contratto Preliminare
artt. 1351, 2932 c.c. — obbligo di concludere il contratto definitivo
Intestazione
CONTRATTO PRELIMINARE
Artt. 1351 e 2932 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Parti
PROMITTENTE:
Nome / Denominazione: [Promittente Denominazione]
C.F. / P.IVA: [Promittente C F]
Residenza / Sede: [Promittente Sede]
PEC: [Promittente P E C]
PROMISSARIO:
Nome / Denominazione: [Promissario Denominazione]
C.F. / P.IVA: [Promissario C F]
Residenza / Sede: [Promissario Sede]
PEC: [Promissario P E C]
Le parti stipulano il seguente Contratto Preliminare.
Art. 1 — Oggetto
Art. 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO DEFINITIVO
Il Promittente si obbliga a stipulare con il Promissario, alle condizioni stabilite nel presente contratto preliminare, il seguente contratto definitivo: [Oggetto Preliminare].
Art. 2 — Prezzo e Caparra
Art. 2 — PREZZO, CAPARRA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il prezzo del contratto definitivo è pari a [Prezzo Determinativo].
Caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.: [Caparra].
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento].
In caso di inadempimento del Promittente, il Promissario ha diritto di trattenere il doppio della caparra o di agire ex art. 2932 c.c. In caso di inadempimento del Promissario, il Promittente trattiene la caparra a titolo di risarcimento forfettario.
Art. 3 — Termine e Condizioni
Art. 3 — TERMINE PER IL DEFINITIVO E CONDIZIONI SOSPENSIVE
Le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo entro il [Termine Prelimeinare].
Condizioni sospensive: [Condizioni Sospensive].
Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.: [Esecuzione Forma Specifica]. In caso di inadempimento del Promittente, il Promissario ha diritto di ottenere dal Tribunale competente una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso.
Art. 4 — Foro Competente
Art. 4 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il [Foro Competente]. Questa clausola richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c.
Approvazione Specifica
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.
Le parti approvano specificamente: Art. 2 (caparra confirmatoria e rimedi), Art. 4 (foro competente derogatorio).
Firme
[Data Luogo Firma]
Il Promittente: [Promittente Denominazione]
Firma: _______________________________
Il Promissario: [Promissario Denominazione]
Firma: _______________________________
Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.
Firma Promittente: _______________________________
Firma Promissario: _______________________________
Promittente
________________
Signature
Promissario
________________
Signature
Che cos'è Contratto Preliminare?
Il Contratto Preliminare in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1351, 2932 c.c.; D.P.R. 131/1986.
La distinzione tra contratto preliminare unilaterale e bilaterale è fondamentale per la determinazione dei rimedi esperibili. Nel preliminare bilaterale (detto anche «sinallagmatico»), entrambe le parti si obbligano reciprocamente a stipulare il definitivo: ognuna può agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. contro l'altra inadempiente. Nel preliminare unilaterale (opzione di acquisto, «call option»), solo una parte è obbligata a stipulare il definitivo su richiesta dell'altra: quest'ultima ha il diritto potestativo di esigere la conclusione del contratto entro il termine pattuito, ma non l'obbligo. La Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza n. 8775/2022, ha precisato che l'opzione di acquisto di immobile, pur non avendo la struttura del contratto preliminare bilaterale, richiede ugualmente la forma scritta ex art. 1350 c.c. quando l'immobile è oggetto del futuro contratto definitivo. Sul piano pratico, il contratto preliminare si distingue altresì dal «patto di prelazione» ex art. 1500 c.c. (preferenza per la compravendita alla parità di condizioni) e dal «contratto normativo» (che fissa le condizioni di futuri rapporti non ancora individuati): figure che non producono l'effetto obbligatorio di concludere un determinato contratto definitivo ma solo obblighi procedurali o di preferenza.
Quando serve Contratto Preliminare?
Il Contratto Preliminare in Italia è necessario ogni volta che le parti vogliono impegnarsi a concludere un contratto definitivo ma non possono o non vogliono farlo immediatamente. Le situazioni tipiche comprendono: (1) compravendita immobiliare (compromesso): il compratore deve ottenere un mutuo bancario, il venditore deve liberare l'immobile da ipoteche o inquilini; (2) cessione di quote di S.r.l. o di S.p.A.: le parti vogliono fissare prezzo e condizioni mentre svolgono la due diligence legale, fiscale e contabile sulla società target; (3) contratti commerciali di lungo termine (franchising, distribuzione): le parti concordano le condizioni quadro mentre negoziano i dettagli del contratto definitivo; (4) appalti di lavori o di servizi: il committente vuole prenotare la capacità produttiva dell'appaltatore mentre finalizza il progetto o il capitolato; (5) contratti internazionali: le parti straniere vogliono un accordo vincolante mentre completano le formalità doganali, societarie o di autorizzazione nei rispettivi Paesi. Il contratto preliminare con caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. garantisce a entrambe le parti un meccanismo semplificato di tutela in caso di recesso ingiustificato dell'altra parte.
Nelle operazioni straordinarie d'impresa — cessioni di azienda ex art. 2556 c.c. o cessioni di partecipazioni societarie — il contratto preliminare con periodo di esclusività e due diligence è lo strumento standard. Durante il periodo di due diligence, le parti firmano accordi di riservatezza (NDA) e si concedono reciprocamente l'accesso ai dati aziendali per la verifica dei presupposti della futura operazione. In questo contesto, la caparra confirmatoria assume spesso la veste di «break fee»: una penale contrattuale che il venditore o il compratore paga se recede dal preliminare senza giusta causa. Un profilo spesso trascurato riguarda i preliminari con «earn-out»: clausole che subordinano una parte del corrispettivo al raggiungimento di obiettivi di performance post-acquisizione (EBITDA, fatturato, numero di clienti). L'art. 1346 c.c. richiede che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile: la formula earn-out soddisfa questo requisito solo se il meccanismo di calcolo è sufficientemente preciso da evitare il rischio di nullità per indeterminatezza. Infine, per i preliminari di cessione di partecipazioni in S.r.l., la Cassazione (Cass. Sez. I, n. 19741/2020) ha ribadito che l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è esperibile anche per le quote di S.r.l., con sentenza costitutiva che sostituisce il rogito notarile ex art. 2470 c.c.
Cosa includere nel tuo Contratto Preliminare
Il Contratto Preliminare conforme al diritto italiano deve contenere: (1) Identificazione delle parti: denominazione o nome e cognome, codice fiscale, P.IVA, sede legale, PEC; per le società, il numero REA (Registro Imprese / Camera di Commercio) e il legale rappresentante; (2) Oggetto del contratto definitivo: descrizione precisa del bene, del servizio o delle partecipazioni oggetto del futuro contratto; per gli immobili, i dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria catastale); (3) Corrispettivo: prezzo del contratto definitivo o meccanismo per determinarlo; modalità di pagamento (acconto, saldo al definitivo, rateale); (4) Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): importo, data e modalità di versamento; conseguenze in caso di inadempimento (chi è inadempiente perde la caparra; la parte non inadempiente trattiene il doppio); (5) Termine per il definitivo: data calendariale o evento futuro e certo entro il quale le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo; (6) Condizioni sospensive o risolutive: es. ottenimento del mutuo, della licenza edilizia, del parere societario; (7) Dichiarazioni e garanzie (rep & warranties): sulla titolarità del bene, sull'assenza di vizi giuridici (ipoteche, pignoramenti, privilegi), sulla regolarità urbanistica e catastale (per immobili); (8) Penale (art. 1382 c.c.) in aggiunta alla caparra per il caso di inadempimento; (9) Esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.): richiamo esplicito al diritto della parte adempiente di chiedere la sentenza sostitutiva del contratto; (10) Foro competente con doppia firma ex art. 1341 c.c. Il modello forms-legal.com integra la clausola sulla caparra confirmatoria e il richiamo all'art. 2932 c.c. per l'esecuzione coattiva.
Tra gli elementi aggiuntivi da valutare in funzione del tipo di contratto definitivo figurano: (a) la clausola di «riserva di proprietà» (art. 1523 c.c.): negli appalti e nelle compravendite di impianti di alto valore, le parti possono prevedere che la proprietà del bene si trasferisca solo al pagamento del prezzo integrale, anche se la consegna è già avvenuta; (b) la clausola MAC (Material Adverse Change): clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che consente alla parte acquirente di recedere dal preliminare senza perdere la caparra se si verificano eventi di eccezionale gravità (insolvenza del venditore, perdita di licenze essenziali, sentenze di condanna rilevanti) prima della firma del definitivo; (c) la dichiarazione sull'assenza di procedure concorsuali: il venditore deve dichiarare che al momento della firma del preliminare non sono pendenti istanze di fallimento (ora liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — CCI), concordato preventivo o composizione negoziata della crisi; la violazione di questa dichiarazione costituisce inadempimento grave e giustifica la risoluzione del preliminare con perdita della caparra a carico del venditore. La Cassazione, Sez. I, n. 12517/2021, ha chiarito che l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale dopo la firma del preliminare ma prima del definitivo costituisce causa di forza maggiore che scioglie il contratto ex artt. 1256-1259 c.c., salvo che le parti abbiano previsto espressamente una clausola MAC.
Come compilare il tuo Contratto Preliminare
Per compilare correttamente il Contratto Preliminare in Italia: (1) Dati delle parti — inserire nome, cognome o denominazione, codice fiscale o P.IVA, sede legale o residenza, PEC; per le società, il numero REA ottenibile dalla visura camerale del Registro Imprese / Camera di Commercio. (2) Oggetto — descrivere con precisione il bene o l'affare oggetto del definitivo: per un immobile, indicare foglio, particella, subalterno, categoria catastale, indirizzo, piano, numero di vani; per quote di S.r.l., indicare denominazione sociale, sede, capitale sociale, numero REA, valore nominale delle quote cedute in €; per un contratto commerciale, descrivere l'oggetto del futuro contratto. (3) Prezzo — indicare il corrispettivo totale in € e suddividerlo in caparra confirmatoria (da versarsi alla firma del preliminare), eventuali acconti intermedi e saldo da versarsi alla firma del definitivo; specificare le coordinate IBAN per i bonifici. (4) Caparra — indicare l'importo della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. (normalmente 10-20% del prezzo) e la data di versamento; indicare esplicitamente la funzione di caparra confirmatoria per evitare qualificazioni ambigue. (5) Termine — indicare la data o il periodo entro cui le parti devono stipulare il definitivo. (6) Firme — apporre la firma di entrambe le parti e la doppia firma per le clausole vesasorie (foro, penale, decadenza). Per i preliminari immobiliari, registrare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla firma.
Per la fase di registrazione all'Agenzia delle Entrate (obbligatoria per i preliminari immobiliari), procedere come segue: accedere al portale telematico dell'Agenzia delle Entrate (servizi telematici.agenziaentrate.gov.it) con credenziali SPID/CIE/Fisconline; selezionare il modulo di registrazione atti privati (RAP — Richiesta di Agevolazione e Procedure); allegare copia scansionata del contratto preliminare firmato; calcolare e versare l'imposta di registro tramite modello F24 (codice tributo 1501 per l'imposta di registro; 2100 per la caparra confirmatoria al 3%; 3 per gli acconti allo 0,5%). Il termine è di 20 giorni dalla data di stipula; per i preliminari autenticati dal notaio, è il notaio stesso a provvedere alla registrazione tramite @e.bollo. Per i preliminari di contratti commerciali (cessione d'azienda, quote societarie, distribuzione) non soggetti a registrazione obbligatoria, la registrazione avviene «in caso d'uso» (art. 5 D.P.R. 131/1986) con imposta fissa di €200. Nella compilazione delle clausole, fare attenzione alla qualificazione della caparra: indicare esplicitamente «caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c.» o «caparra penitenziale ai sensi dell'art. 1386 c.c.», mai solo «caparra» o «deposito cauzionale». Per la clausola di esecuzione in forma specifica, indicare espressamente: «Ai sensi dell'art. 2932 c.c., la parte adempiente ha diritto di chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso». Conservare l'originale del contratto registrato e le ricevute di pagamento dell'imposta per tutta la durata del rapporto e per i 5 anni successivi alla sua scadenza (termini di decadenza per l'accertamento fiscale ex art. 76 D.P.R. 131/1986).
Requisiti legali per Contratto Preliminare
Il Contratto Preliminare in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali: (a) Forma: deve avere la stessa forma del definitivo (art. 1351 c.c.); per il definitivo di compravendita immobiliare, forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.); per contratti commerciali di compravendita mobiliare, forma libera. (b) Trascrizione (per immobili): facoltativa ex art. 2645-bis c.c., ma fortemente consigliata; richiede autenticazione notarile e produzione effetti prenotativi per 3 anni. (c) Registrazione: i preliminari di compravendita immobiliare devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni (D.P.R. 131/1986): imposta di registro 3% sulla caparra confirmatoria, 0,5% sugli acconti; altri preliminari commerciali: registrazione in caso d'uso (imposta fissa € 200). (d) D.Lgs. 122/2005: per immobili da costruire, obbligo del costruttore di rilasciare fideiussione per le somme anticipate. (e) Art. 2932 c.c.: diritto all'esecuzione in forma specifica (sentenza sostitutiva del contratto); si prescrive in 10 anni. (f) Art. 1341 c.c.: doppia sottoscrizione per clausole di foro derogatorio, penale, decadenza.
Sul piano concorsuale, l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento) nei confronti di una delle parti produce effetti sul contratto preliminare ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — CCI): il curatore può scegliere se subentrare nel contratto o scioglierlo; in caso di scioglimento, il promissario acquirente ha diritto al risarcimento del danno in sede concorsuale (credito chirografario), salvo che il preliminare immobiliare fosse stato trascritto (in tal caso il promissario acquirente gode di una tutela rafforzata ex art. 2645-bis c.c. e D.Lgs. 122/2005). Il principio dell'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è stato confermato applicabile anche ai contratti preliminari di cessione di quote di S.r.l.: Cass. civ., Sez. I, n. 19741/2020 ha ribadito che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. produce gli stessi effetti del contratto di cessione non concluso, sostituendo il rogito notarile ex art. 2470 c.c. Sul fronte fiscale, la caparra confirmatoria è soggetta a imposta di registro del 3% (ex art. 10 Tariffa Parte I D.P.R. 131/1986), che diventa un credito d'imposta scomputabile dall'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo di compravendita immobiliare (art. 10 c. 3 D.P.R. 131/1986). Qualora il definitivo non si concluda, l'imposta pagata sulla caparra non è rimborsabile ma può essere detratta dall'imposta sul reddito se la caparra è perduta a titolo di risarcimento (art. 15 TUIR).
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto Preliminare
Nel redigere un Contratto Preliminare in Italia si commettono frequentemente i seguenti errori: (1) Oggetto indeterminato: descrivere il bene o l'affare in modo generico (es. «un immobile in zona X» senza dati catastali) rende il preliminare nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; per gli immobili sono indispensabili i dati catastali completi. (2) Confusione tra caparra confirmatoria e penitenziale: qualificare erroneamente la caparra come «penitenziale» quando si vuole che abbia funzione confirmatoria limita i rimedi della parte non inadempiente, che non può più chiedere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. se la controparte ha optato per il recesso con perdita della caparra. (3) Mancato termine per il definitivo: un preliminare senza termine è tecnicamente valido ma genera incertezza; la parte interessata al definitivo deve poi notificare una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con termine essenziale, e la giurisprudenza può essere imprevedibile sulla congruità del termine. (4) Omessa registrazione del preliminare immobiliare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni: espone entrambe le parti a sanzioni fiscali (imposta di registro + 30% di sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997). (5) Mancata previsione delle condizioni sospensive: se il definitivo è condizionato all'ottenimento del mutuo o di un'autorizzazione, la mancata previsione della condizione sospensiva espone la parte che non ottiene il finanziamento al rischio di perdere la caparra pur in assenza di colpa.
6. Pagamento della caparra in contanti sopra €3.000. Il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) vieta i pagamenti in contanti superiori a €3.000 (soglia abbassata a €999,99 fino al 2022, poi a €3.000 dal 2023 ex L. 197/2022): la violazione espone entrambe le parti a sanzione amministrativa. La caparra deve essere versata tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile con causale esplicita.
7. Clausola MAC generica o assente per operazioni straordinarie. Nei preliminari di M&A (cessione di azienda o di quote societarie), l'assenza di una clausola MAC (Material Adverse Change) ben definita lascia il compratore esposto a eventi negativi sopravvenuti (perdita di licenze, insolvenza, sentenze penali di condanna) senza possibilità di recedere senza perdere la caparra. La clausola MAC deve elencare tassativamente gli eventi rilevanti e il meccanismo di esercizio del recesso.
8. Omessa doppia firma per clausole onerose. Penali, deroga di foro, decadenze e limitazioni di responsabilità devono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente che le subisce ex art. 1341 c.c., pena la loro nullità. Molti preliminari redatti tra privati omettono la doppia sottoscrizione di tali clausole, che vengono poi dichiarate nulle dal Tribunale in fase di esecuzione.
9. Mancata verifica della capacità del legale rappresentante. Quando una delle parti è una società, il firmatario deve avere i poteri necessari: un amministratore con delega limitata a operazioni sotto una certa soglia non può vincolare la società a un preliminare di valore superiore. La verifica dei poteri si effettua tramite visura camerale aggiornata dal Registro Imprese / Camera di Commercio. In mancanza, il contratto è annullabile ex art. 1398 c.c. (falsus procurator).
10. Trascurare la fideiussione obbligatoria per immobili in costruzione. Nei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili da costruire, il costruttore ha l'obbligo di rilasciare al promissario acquirente una fideiussione bancaria o assicurativa per le somme anticipate (D.Lgs. 122/2005). La mancata consegna della fideiussione è causa di nullità relativa azionabile dal solo promissario acquirente, che può recuperare le somme anticipate anche in caso di fallimento del costruttore.
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}Domande frequenti
Il Contratto Preliminare in Italia è disciplinato dall'art. 1351 del Codice Civile e consiste nell'accordo con cui le parti si obbligano reciprocamente (o una sola si obbliga verso l'altra) a concludere un futuro contratto definitivo a condizioni già determinate. La differenza fondamentale rispetto alla proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. è che il contratto preliminare è già perfezionato come contratto (accordo di entrambe le parti) e produce effetti obbligatori immediatamente: ognuna delle parti ha il diritto di pretendere l'esecuzione (stipula del definitivo) dall'altra. La proposta irrevocabile, invece, è un atto unilaterale di una sola parte che attende l'accettazione dell'altra; fino all'accettazione, il contratto non è ancora perfezionato. Il contratto preliminare si distingue altresì dalla lettera di intenti (LOI ex art. 1337 c.c.) perché quest'ultima è normalmente non vincolante: le parti si impegnano a trattare in buona fede ma non a concludere il definitivo. Il preliminare impone invece l'obbligo giuridicamente azionabile di stipulare il contratto definitivo; in caso di inadempimento, il promissario può ottenere dal Tribunale una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.).
Il Contratto Preliminare in Italia non richiede sempre la forma scritta né il notaio. La regola generale dell'art. 1351 c.c. stabilisce che il preliminare deve avere la stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Pertanto: se il contratto definitivo richiede la forma scritta ad substantiam (es. compravendita di immobili ex art. 1350 c.c.: forma scritta a pena di nullità), il preliminare deve essere a sua volta redatto per iscritto; se il definitivo è a forma libera (es. compravendita di beni mobili), il preliminare può anche essere verbale. Per i preliminari di compravendita immobiliare, la L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha introdotto l'obbligo di trascrizione del preliminare (c.d. «preliminare trascritto» o «contratto preliminare ad effetti anticipati») per tutelare il promissario acquirente in caso di fallimento del promissario venditore o di doppia alienazione. La trascrizione richiede la forma scritta e l'autenticazione notarile delle firme. Dal punto di vista fiscale, il preliminare di compravendita immobiliare deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula (imposta di registro: 3% sulla caparra confirmatoria, 0,5% sulle somme anticipate a titolo di acconto; D.P.R. 131/1986, art. 10 Tariffa Parte I).
In caso di inadempimento del Contratto Preliminare in Italia, la parte adempiente ha due rimedi principali: (1) Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.: la parte adempiente può chiedere al Tribunale una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso (il giudice «trasfusiona» il consenso mancante). Questo rimedio è applicabile se il contratto definitivo non richiede la forma ad substantiam con il concorso del consenso della controparte (es. è applicabile alla compravendita immobiliare) e se non vi osta la natura dell'obbligazione (non è applicabile alle obbligazioni di facere infungibili). (2) Risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno ex artt. 1453-1455 c.c.: la parte può chiedere la risoluzione del preliminare e il risarcimento del danno. Se è stata pattuita una caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.: la parte che ha dato la caparra può recedere dal contratto perdendo la caparra (se è la parte inadempiente) oppure trattenere il doppio della caparra (se è la parte non inadempiente). In alternativa, può comunque richiedere l'esecuzione o la risoluzione con risarcimento del danno (ma in tal caso non può trattenere/richiedere il doppio della caparra). La scelta tra i rimedi è alternativa e non cumulativa.
Nel Contratto Preliminare in Italia, la caparra confirmatoria è disciplinata dall'art. 1385 c.c. e assolve una doppia funzione: (a) prova dell'avvenuta conclusione del preliminare (data di versamento); (b) liquidazione convenzionale del danno in caso di recesso per inadempimento. La caparra confirmatoria non limita il diritto della parte non inadempiente di scegliere il rimedio risarcitorio ordinario: la parte può sia trattenere/chiedere il doppio della caparra (rimedio semplificato, senza dover provare il danno) sia rinunciare alla caparra e chiedere il risarcimento integrale del danno. La caparra penitenziale, invece, è disciplinata dall'art. 1386 c.c. e costituisce il corrispettivo del diritto di recesso ex art. 1373 c.c.: la parte può recedere unilateralmente dal contratto perdendo la caparra (chi l'ha data) o restituendo il doppio (chi l'ha ricevuta), senza che la controparte possa pretendere l'esecuzione del contratto o il risarcimento del danno. La distinzione è importante: nel dubbio, la giurisprudenza qualifica la caparra come confirmatoria (Cass. civ., Sez. II, n. 5775/2017). La caparra confirmatoria è di norma del 5-20% del prezzo del contratto definitivo.
Il Contratto Preliminare in Italia è valido solo se contiene gli elementi essenziali del contratto definitivo che le parti si obbligano a concludere, come richiesto dall'art. 1351 c.c. letto in combinato con l'art. 1325 c.c. Gli elementi essenziali del definitivo (accordo, causa, oggetto, forma) devono essere presenti o determinabili nel preliminare, altrimenti quest'ultimo è nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. In concreto: (1) per un preliminare di compravendita immobiliare, è indispensabile l'identificazione catastale dell'immobile, il prezzo o il meccanismo per determinarlo, l'assenza di vizi giuridici rilevanti (ipoteche, servitù); (2) per un preliminare di contratto commerciale (es. preliminare di cessione d'azienda, di quote di S.r.l., di contratto di distribuzione) devono essere identificati l'oggetto, il corrispettivo e le condizioni essenziali del definitivo. Le parti possono rinviare al definitivo i dettagli non essenziali (es. modalità di pagamento rateale, garanzie accessorie), ma l'oggetto principale e il corrispettivo devono essere determinati o determinabili nel preliminare.
Il Contratto Preliminare di compravendita immobiliare in Italia — comunemente detto «compromesso» — è soggetto a regole speciali rispetto al preliminare di contratto commerciale. La L. 28 febbraio 1997, n. 30 (che ha aggiunto l'art. 2645-bis c.c.) ha introdotto la facoltà (e in alcune situazioni l'utilità) di trascrivere il preliminare immobiliare nei Registri Immobiliari, con effetti di prenotazione dell'acquisto per 3 anni: in caso di fallimento del promissario venditore, il promissario acquirente che ha trascritto il preliminare è tutelato rispetto ai creditori del venditore; in caso di doppia promessa di vendita, ha prevalenza chi ha trascritto per primo. La trascrizione richiede la forma scritta con autentica notarile delle firme (scrittura privata autenticata) o l'atto pubblico. Fiscalmente, il preliminare immobiliare deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni: imposta di registro 3% sulla caparra confirmatoria, 0,5% su eventuali acconti di prezzo (D.P.R. 131/1986). Il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (Acquirenti di immobili da costruire) impone ulteriori tutele al promissario acquirente di immobili in costruzione: obbligo del costruttore di rilasciare fideiussione bancaria o assicurativa per le somme anticipate.
Nel Contratto Preliminare in Italia, le parti sono libere di fissare il termine per la stipula del contratto definitivo (art. 1183 c.c.: se non è stato fissato, il creditore può esigerlo immediatamente; art. 1184 c.c.: il termine si presume a favore del debitore salvo diversa pattuizione). Il termine deve essere indicato in modo preciso: una data calendariale (es. «entro il 30 settembre 2026»), un periodo di tempo (es. «entro 90 giorni dalla firma del presente preliminare») o un evento futuro e certo (es. «entro 30 giorni dall'ottenimento del permesso di costruire»). Se il termine scade senza che il definitivo sia stato concluso e nessuna delle parti è inadempiente (es. perché un evento esterno ne ha impedito la conclusione), il Tribunale può concedere una proroga equa. Se invece una parte è inadempiente (es. il venditore non si presenta dal notaio), la parte adempiente deve diffidare formalmente l'altra a mezzo PEC, fissando un termine essenziale ai sensi dell'art. 1454 c.c., e poi può agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o per la risoluzione. Il termine per l'esecuzione in forma specifica si prescrive in 10 anni dalla data in cui il preliminare poteva essere eseguito (art. 2946 c.c.).
Nel Contratto Preliminare in Italia, se il contratto definitivo non viene concluso per impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuna delle parti (caso fortuito o forza maggiore ex artt. 1256–1259 c.c.), il contratto si scioglie per impossibilità sopravvenuta e le somme versate devono essere restituite. La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. perde la sua funzione di liquidazione convenzionale del danno (perché non c'è inadempimento) e deve essere restituita nella misura in cui costituisce un arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. della parte che la detiene. Diversa è la sorte degli acconti di prezzo: devono essere restituiti integralmente. Se nel contratto preliminare è stata inserita una clausola di risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1467 c.c. per i contratti a prestazioni corrispettive: eccessiva onerosità sopravvenuta) con diritto di recesso, le somme versate sono soggette alla disciplina del recesso pattuita. Si raccomanda di inserire nel preliminare una clausola specifica sulle conseguenze dell'impossibilità sopravvenuta e sulla sorte delle somme anticipate, per evitare controversie in sede giudiziale.
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