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Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale

Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale

artt. 2222-2228 Codice Civile / D.Lgs. 81/2015

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

ai sensi degli artt. 2222-2228 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Parti del contratto

PARTI

COMMITTENTE:

Denominazione / Nome: [Committente Denominazione]

P.IVA / C.F.: [Committente P I V A]

Sede: [Committente Sede]

PEC: [Committente P E C]

PRESTATORE (Lavoratore autonomo occasionale):

Nome e Cognome: [Prestatore Nome]

Codice Fiscale: [Prestatore Codice Fiscale]

Residenza: [Prestatore Residenza]

PEC / Email: [Prestatore P E C]

Art. 1 – Prestazione e risultato

Art. 1 – PRESTAZIONE E RISULTATO

1.1 Il prestatore si obbliga a eseguire, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.), la seguente prestazione: [Descrizione Prestazione]

1.2 Luogo di esecuzione: [Luogo Esecuzione]. Il prestatore mantiene piena autonomia nelle modalità operative di esecuzione della prestazione.

1.3 Termini: la prestazione ha inizio il [Data Inizio] e deve essere completata / consegnata entro il [Data Fine].

1.4 La presente prestazione ha carattere occasionale e non abituale per il prestatore, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c. e del D.Lgs. 81/2015.

Art. 2 – Proprietà intellettuale

Art. 2 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

2.1 Titolarità dei diritti sull'opera prodotta: [Proprieta Intellettuale]. Ove i diritti patrimoniali sull'opera prodotta siano ceduti al committente, la cessione avviene ex art. 110 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) contestualmente al pagamento del compenso.

Art. 3 – Compenso e aspetti fiscali

Art. 3 – COMPENSO E ASPETTI FISCALI

3.1 Il committente corrisponde al prestatore un compenso lordo totale di € [Compenso Lordo] per l'esecuzione della prestazione di cui all'art. 1.

3.2 Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]. Il committente opera la ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973 e corrisponde al prestatore il netto (€ [Compenso Lordo] × 0,80). Il committente versa la ritenuta all'Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo (modello F24, codice tributo 1040).

3.3 Compenso complessivo annuo del prestatore da prestazioni occasionali: [Dichiarazione Redditi]. Ove superiore a € 5.000, si applica la contribuzione INPS Gestione Separata ex art. 44 co. 2 D.L. 269/2003: 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore. Il prestatore si impegna a comunicare al committente il superamento della soglia senza indugio.

3.4 Se il compenso lordo supera € 77,47, il prestatore appone marca da bollo da € 2 sulla ricevuta di prestazione occasionale (D.P.R. 642/1972).

Art. 4 – Sicurezza e riservatezza

Art. 4 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

4.1 Ove il prestatore operi presso i locali del committente, quest'ultimo fornisce tutte le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro ex art. 26 D.Lgs. 81/2008.

4.2 Il prestatore è tenuto a mantenere la riservatezza sulle informazioni del committente acquisite nell'esecuzione dell'incarico, ai sensi del D.Lgs. 63/2018 (tutela dei segreti commerciali).

Art. 5 – Disposizioni finali

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Tribunale del luogo di residenza del prestatore, salvo diverso accordo scritto delle Parti.

5.2 Il prestatore dichiara di non essere titolare di partita IVA per le prestazioni di cui al presente contratto e che la presente prestazione ha carattere occasionale.

Firme

[Luogo Firma], [Data Firma]

Committente: [Committente Denominazione]

Firma: _________________________

Prestatore: [Prestatore Nome]

Firma: _________________________

Il prestatore dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto.

Firma: _________________________

Committente

________________

Signature

Prestatore (Lavoratore autonomo occasionale)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale?

Il Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2222-2228 c.c. / D.Lgs. 81/2015.

L'elemento qualificante che distingue la prestazione d'opera occasionale dal lavoro autonomo professionale con partita IVA è l'occasionalità: la prestazione deve essere sporadica, non abituale e non costituire la fonte principale o prevalente di reddito del prestatore. Quando la prestazione supera la soglia quantitativa di € 5.000 annui lordi complessivi da tutti i committenti oppure assume carattere abituale, continuativo e personale verso un unico committente, il rapporto deve essere riqualificato, con conseguenze previdenziali e fiscali significative. La Corte di Cassazione, Sez. lav., 19 novembre 2018, n. 29653, ha ribadito che la riqualificazione del rapporto richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici di subordinazione: rispetto di orari fissi, inserimento nell'organizzazione del committente, dipendenza economica dal solo committente, mancanza di autonomia organizzativa.

Sul piano della classificazione reddituale, il compenso per prestazione d'opera occasionale costituisce reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), tassato per cassa con possibilità di dedurre le spese inerenti alla produzione del reddito. Il committente che riveste la qualifica di sostituto d'imposta è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al momento di ciascun pagamento, versarla all'Erario tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo e rilasciare la certificazione unica (CU) al prestatore entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

La prestazione d'opera occasionale si differenzia nettamente dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) regolato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le co.co.co. sono caratterizzate da continuità, coordinamento con il committente e si eteroorganizzano (il committente determina le modalità di esecuzione), con applicazione della disciplina lavoristica quando l'eteroorganizzazione è prevalente. Si differenzia altresì dal contratto di appalto di servizi (art. 1655 c.c.) — dove l'appaltatore organizza mezzi e risorse autonomamente per un risultato determinato — e dal contratto di mandato (artt. 1703-1730 c.c.) — dove il mandatario compie atti giuridici per conto del mandante.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 3/2021, ha ribadito i criteri per la corretta qualificazione del rapporto di lavoro autonomo occasionale e i poteri ispettivi in caso di abuso o simulazione. L'utilizzo del contratto di prestazione occasionale per rapporti in realtà di lavoro subordinato espone il committente a sanzioni amministrative, al recupero dei contributi previdenziali evasi (INPS e INAIL) e al rischio di riqualificazione giudiziale del rapporto con effetti retroattivi.

Quando serve Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale?

Il Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale in Italia è lo strumento giuridico appropriato in diverse situazioni concrete che coinvolgono imprese, liberi professionisti, privati e associazioni.

Per le imprese e i professionisti committenti, il contratto di prestazione occasionale è indicato per: incaricare un esperto o un tecnico per una singola consulenza o progetto delimitato nel tempo (traduzione di un documento, realizzazione di un sito web per uno specifico evento, tutoraggio di un corso aziendale, perizia tecnica su un macchinario); ricorrere a un fotografo, grafico, copywriter o videomaker per un'unica commessa; affidare a un ex dipendente in pensione un incarico specifico non continuativo; richiedere a un docente o formatore la tenuta di un singolo seminario o workshop; incaricare un consulente informatico per un intervento di manutenzione straordinaria; avvalersi di un traduttore o interprete per un convegno o evento specifico.

Per i prestatori, il contratto di prestazione occasionale è adatto quando: il reddito complessivo annuo da prestazioni autonome occasionali non supera € 5.000 lordi verso tutti i committenti (soglia INPS per l'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS ex art. 44 co. 2 D.L. 269/2003); la prestazione non è abituale né continuativa con il medesimo committente; il prestatore non ha partita IVA e non intende aprirla per prestazioni sporadiche.

Le associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva fanno ampio ricorso al contratto di prestazione occasionale per remunerare docenti di corsi, istruttori sportivi per cicli di lezione singola e professionisti ingaggiati per eventi speciali, avvalendosi quando possibile anche delle semplificazioni previste dalla L. 15 luglio 2017, n. 128 (Libretto Famiglia INPS per prestazioni a privati) o dai voucher INPS per settori specifici.

Nel settore agricolo, il contratto di prestazione occasionale a favore di privati e piccole aziende agricole è accessibile tramite i voucher digitali del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) INPS introdotti dal D.Lgs. 81/2015, modificato dal D.L. 50/2017 e dal D.L. 87/2018.

È invece necessario ricorrere a strumenti diversi — contratto di consulenza con professionista con partita IVA, co.co.co., contratto di lavoro subordinato — quando la prestazione assume carattere continuativo, abituale, con orari fissi e inserita nell'organizzazione del committente, oppure quando il reddito del prestatore supera le soglie fiscali e previdenziali previste per il regime occasionale.

Cosa includere nel tuo Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale

Il Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale in Italia deve includere elementi essenziali che garantiscano la corretta qualificazione del rapporto e la tutela di entrambe le parti dal punto di vista fiscale, previdenziale e giuslavoristico. I modelli gratuiti disponibili su forms-legal.com guidano nella compilazione di ogni sezione con esempi pratici.

Identificazione delle parti: dati completi del committente (nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, sede o residenza, PEC); dati completi del prestatore (nome, cognome, codice fiscale, residenza, documento di identità). Specificare se il committente è sostituto d'imposta (imprenditore, società, professionista con P.IVA, ente) — elemento rilevante ai fini dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973.

Oggetto della prestazione: descrizione precisa e circoscritta dell'opera o del servizio da compiere (es. «traduzione di n. 15 pagine di testo legale dall'inglese all'italiano», «realizzazione di n. 20 fotografie dello stabilimento per il catalogo prodotti», «tenuta di n. 3 lezioni di karate di 1 ora ciascuna per i soci del club»). La specificità è fondamentale per dimostrare l'occasionalità e il carattere delimitato della prestazione.

Corrispettivo e modalità di pagamento: importo lordo del compenso (al lordo della ritenuta d'acconto del 20% se applicabile); modalità di pagamento (bonifico bancario con indicazione di IBAN, assegno, contanti nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio — D.Lgs. 231/2007, attualmente € 5.000); termine di pagamento dopo il completamento della prestazione. Se il compenso supera € 77,47, il prestatore deve apporre marca da bollo da € 2 sulla ricevuta ex D.P.R. 642/1972.

Durata e luogo di esecuzione: indicare le date di inizio e fine della prestazione (fondamentale per dimostrare la natura occasionale e non continuativa); il luogo di esecuzione (sede del committente, domicilio del prestatore, online).

Materiali e strumenti: specificare chi fornisce i materiali necessari all'esecuzione (se il prestatore fornisce i propri strumenti, è indice di autonomia e conferma la qualificazione come lavoro autonomo).

Rischi e responsabilità: il prestatore è responsabile per i danni causati da esecuzione negligente o non conforme ex art. 2226 c.c.; il committente non ha poteri di direzione sull'esecuzione, ma può verificare la conformità del risultato.

Riservatezza: se il prestatore entra in contatto con dati riservati del committente, inserire clausola di non divulgazione e rimando al GDPR (Reg. UE 2016/679).

Clausa di qualificazione del rapporto: dichiarazione esplicita che la prestazione non ha carattere di abitualità, non comporta inserimento nell'organizzazione del committente e non integra i presupposti del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. né della co.co.co. ex art. 2 D.Lgs. 81/2015.

Come compilare il tuo Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale

Per compilare correttamente il Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale in Italia, seguire questo schema operativo passo per passo.

Passo 1 — Dati del committente: inserire la denominazione o ragione sociale; il codice fiscale per le persone fisiche private, la partita IVA per gli imprenditori e le società; la sede legale o la residenza; l'indirizzo PEC. Indicare esplicitamente se il committente è sostituto d'imposta (imprenditore individuale, società, professionista con P.IVA, ente pubblico o privato) — in tal caso opera la ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973.

Passo 2 — Dati del prestatore: inserire nome, cognome, codice fiscale (obbligatorio per la ritenuta d'acconto), residenza anagrafica. Indicare i dati del documento di identità (tipo, numero, ente emittente, data di scadenza) per le verifiche del committente.

Passo 3 — Oggetto della prestazione: descrivere con la massima precisione l'opera o il servizio richiesto. Evitare descrizioni generiche come «consulenza» senza specificare il contenuto: il contratto deve indicare le attività concrete (es. «realizzazione di elaborato grafico per locandina evento aziendale del [data]», «redazione di n. 5 articoli di blog sul tema [X] di circa 800 parole ciascuno», «montaggio video di n. 10 minuti da materiale grezzo fornito dal committente»).

Passo 4 — Corrispettivo: indicare l'importo lordo (es. € 1.500 lordi). Se il committente è sostituto d'imposta: specificare la ritenuta d'acconto del 20% (es. € 300), e il netto corrisposto al prestatore (es. € 1.200). Indicare le modalità e il termine di pagamento (es. «entro 30 giorni dalla consegna del lavoro completato tramite bonifico bancario sull'IBAN IT[XX] del prestatore»).

Passo 5 — Durata e calendario: indicare la data di inizio e la data di consegna/completamento attesa (es. «dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026»). Per prestazioni frammentate nel tempo, indicare i giorni di esecuzione previsti.

Passo 6 — Materiali e luogo: specificare se il committente fornisce materiali, attrezzature o accessi (es. accesso al sistema gestionale, fotocamera aziendale); indicare il luogo di esecuzione.

Passo 7 — Firme e ricevuta: il contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti in originale cartaceo o tramite firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005. Al pagamento, il prestatore emette ricevuta di prestazione occasionale (non fattura) riportante tutti i dati e la marca da bollo se il compenso supera € 77,47. Il committente conserva il contratto e la ricevuta per almeno 5 anni ai fini delle verifiche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale

Il Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale in Italia presenta errori ricorrenti che espongono committenti e prestatori a rischi fiscali, previdenziali e giuslavoristici rilevanti.

Primo errore: non operare la ritenuta d'acconto del 20% quando il committente è sostituto d'imposta. Il mancato versamento della ritenuta ex art. 25 D.P.R. 600/1973 espone il committente a sanzioni del 30% delle ritenute non operate e non versate (art. 13 D.Lgs. 471/1997) e all'obbligo di versamento dell'intero importo trattenuto, maggiorato di interessi e sanzioni. L'Agenzia delle Entrate può recuperare le ritenute non versate per i cinque anni precedenti.

Secondo errore: non comunicare al committente il superamento della soglia di € 5.000 annui. Il prestatore che supera la soglia INPS senza iscriversi alla Gestione Separata espone il committente al recupero dei contributi previdenziali omessi (2/3 a suo carico) e all'irrogazione di sanzioni INPS.

Terzo errore: descrivere l'oggetto della prestazione in modo generico (es. «consulenza», «lavoro» senza specificare) invece di indicare con precisione l'opera o il servizio. La genericità impedisce di dimostrare l'occasionalità del rapporto e facilita la riqualificazione in lavoro subordinato da parte dell'INL o del giudice del lavoro, con applicazione retroattiva di tutti i diritti del lavoratore subordinato (TFR, ferie, malattia, contributi previdenziali).

Quarto errore: non inserire la data di inizio e di fine della prestazione, lasciando il contratto a tempo indeterminato. L'assenza di un termine rende il rapporto assimilabile a un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze di legge in caso di cessazione del rapporto.

Quinto errore: consentire al prestatore di rispettare orari fissi, di lavorare in modo continuativo e integrato nell'organizzazione del committente, nonostante il contratto sia formalmente di prestazione occasionale. Tali indici di eterodirezione e inserimento organizzativo costituiscono elementi che il giudice del lavoro valuta per riqualificare il rapporto ex art. 2094 c.c.

Sesto errore: non rilasciare la ricevuta di prestazione occasionale con marca da bollo da € 2 quando il compenso supera € 77,47. La mancata apposizione della marca da bollo è sanzionabile dall'Agenzia delle Entrate.

Settimo errore: non conservare la documentazione del contratto e della ricevuta per il periodo di accertamento fiscale (5 anni) e previdenziale (5 anni dalla scadenza del termine di versamento dei contributi). Il contratto scritto e la ricevuta di prestazione sono la prova principale da esibire in sede di ispezione INL o verifica INPS: senza documentazione, la natura occasionale del rapporto è quasi impossibile da dimostrare.

Ottavo errore: utilizzare il contratto di prestazione occasionale per prestazioni nel settore dell'edilizia o dei pubblici esercizi senza verificare le specifiche normative di settore che limitano o vietano il ricorso al lavoro autonomo occasionale in favore di forme contrattuali tipizzate. In alcuni contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) è previsto un numero massimo di lavoratori autonomi occasionali utilizzabili per determinati settori, o è previsto l'obbligo di preventiva comunicazione all'organismo paritetico bilaterale.

Nono errore: non indicare esplicitamente nel contratto che la prestazione non comporta inserimento nell'organizzazione del committente. Questa clausola — tecnicamente denominata clausola di qualificazione del rapporto — ha valore dichiarativo importante in sede di ispezione: ribadisce che il prestatore opera in piena autonomia organizzativa, senza orari fissi, senza strumenti forniti dal committente e senza sottoposizione al potere direttivo. In combinazione con i fatti concreti del rapporto, aiuta a escludere la presunzione di eteroorganizzazione ex art. 2 D.Lgs. 81/2015.

Decimo errore: non verificare che il rapporto non superi i limiti previsti dal Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) INPS per le imprese (massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato, limite di € 5.000 per singolo prestatore e € 10.000 complessivi per l'impresa committente). Il superamento dei limiti obbliga l'impresa a ricorrere a forme contrattuali diverse (contratto di lavoro subordinato, co.co.co., partita IVA) e, in caso di violazione, è soggetto a sanzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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