Contratto di Mediazione
artt. 1754-1765 Codice Civile / L. 3 febbraio 1989, n. 39
CONTRATTO DI MEDIAZIONE — INCARICO AL MEDIATORE
CONTRATTO DI MEDIAZIONE
INCARICO AL MEDIATORE
ai sensi degli artt. 1754-1765 del Codice Civile e della L. 3 febbraio 1989, n. 39
Parti
PARTI
MEDIATORE:
Denominazione: [Mediatore Denominazione]
C.F. / P.IVA: [Mediatore Codice Fiscale]
Sede professionale: [Mediatore Sede]
PEC: [Mediatore P E C]
Iscrizione Ruolo Agenti di Affari in Mediazione: [Mediatore Iscrizione Ruolo]
Polizza RC professionale: [Mediatore Polizza R C]
CLIENTE (Chi conferisce l'incarico):
Denominazione: [Cliente Denominazione]
C.F. / P.IVA: [Cliente Codice Fiscale]
Sede / Residenza: [Cliente Sede]
PEC: [Cliente P E C]
Art. 1 – Oggetto dell'incarico
Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO
1.1 Il cliente conferisce al mediatore l'incarico di mettere in relazione le Parti per la conclusione del seguente affare (art. 1754 c.c.): [Oggetto Mediazione]
1.2 Tipo di affare: [Tipo Affare].
1.3 Esclusiva: [Esclusiva]. L'incarico in esclusiva è approvato specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Art. 2 – Provvigione e rimborso spese
Art. 2 – PROVVIGIONE E RIMBORSO SPESE
2.1 Se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.), la provvigione è così determinata:
— A carico del cliente: [Provvigione Cliente]% sul prezzo dell'affare concluso, IVA 22% esclusa.
— A carico della controparte: [Provvigione Controparte]% sul prezzo dell'affare concluso, IVA 22% esclusa.
2.2 Pagamento della provvigione: [Momento Pagamento].
2.3 Rimborso spese ex art. 1756 c.c.: [Rimborso Spese]
Art. 3 – Obblighi del mediatore
Art. 3 – OBBLIGHI DEL MEDIATORE
3.1 Il mediatore agisce con imparzialità verso tutte le parti dell'affare (art. 1754 c.c.) e comunica a ciascuna parte le circostanze rilevanti ex art. 1759 c.c.
3.2 Per la mediazione immobiliare, il mediatore si impegna a verificare e comunicare al cliente: la situazione ipotecaria e catastale dell'immobile; eventuali vincoli urbanistici, di destinazione d'uso, o diritti di prelazione; la conformità urbanistica e catastale; eventuali contenziosi pendenti sull'immobile.
Art. 4 – Durata e revoca
Art. 4 – DURATA E REVOCA
4.1 Durata dell'incarico: [Durata Incarico].
4.2 Il cliente può revocare l'incarico in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC. La revoca durante l'incarico in esclusiva non pregiudica il diritto del mediatore al rimborso delle spese documentate ex art. 1756 c.c.
Art. 5 – Foro competente e disposizioni finali
Art. 5 – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI
5.1 Per ogni controversia è competente il [Foro Competente]. La presente clausola è approvata specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c.
5.2 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Approvazione specifica clausole
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 c.c.
Le Parti approvano specificamente per iscritto: Art. 1.3 (esclusiva dell'incarico); Art. 5.1 (foro derogato).
Firme
[Luogo Firma], [Data Firma]
Il Mediatore: [Mediatore Denominazione]
Firma: _________________________
Il Cliente: [Cliente Denominazione]
Firma: _________________________
Approvazione specifica art. 1341 c.c.:
Mediatore: _________________________ Cliente: _________________________
Mediatore
________________
Signature
Cliente (chi conferisce l'incarico)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Mediazione?
Il Contratto di Mediazione in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1754-1765 c.c. / L. 39/1989.
La mediazione è uno dei contratti tipici a più alta diffusione nell'economia italiana. La mediazione immobiliare — la forma più nota — riguarda la compravendita, la permuta, la locazione commerciale e abitativa di beni immobili ed è disciplinata anche dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, che impone l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente. La mediazione commerciale copre cessioni d'azienda, fusioni e acquisizioni (M&A), compravendite di partecipazioni societarie e distribuzione di merci. La mediazione creditizia, soggetta al T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) e alla vigilanza della Banca d'Italia tramite l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), riguarda l'intermediazione nell'erogazione di finanziamenti.
La distinzione tra mediazione e contratti affini è tracciata dal Codice Civile e dalla giurisprudenza consolidata. Il Contratto di Mandato (artt. 1703-1730 c.c.) regola invece il rapporto in cui il mandatario compie atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza, agendo nell'interesse di quest'ultimo — elemento incompatibile con l'imparzialità richiesta al mediatore. Il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) vede l'agente operare stabilmente per conto del preponente, senza l'equidistanza tipica del mediatore. Il procacciamento d'affari (contratto atipico ex art. 1322 c.c.) è figura affine ma priva del requisito dell'imparzialità.
La Corte di Cassazione ha elaborato ampia casistica sul diritto alla provvigione. La Cass. Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 25489 ha precisato che il mediatore perde il diritto alla provvigione se l'affare non si conclude, anche quando il mancato esito dipende dal rifiuto ingiustificato di una delle parti. La Cass. Sez. II, 18 settembre 2019, n. 23234 ha ribadito i requisiti di iscrizione al Ruolo per i mediatori immobiliari, sanzionando la nullità dei contratti stipulati da mediatori non abilitati ex art. 6 L. 39/1989. L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha più volte sanzionato pratiche scorrette di intermediazione immobiliare, tra cui la mancata comunicazione di ipoteche sull'immobile, irregolarità urbanistiche e clausole di esclusiva presentate come obbligatorie.
Sul piano tributario, la provvigione del mediatore professionale è imponibile ai fini IVA (aliquota ordinaria del 22%) ed è soggetta alle normali regole di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. La provvigione corrisposta a mediatori non soggetti a IVA (persone fisiche senza partita IVA che operano occasionalmente) è soggetta alla ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973. Per gli acquirenti persone fisiche nell'acquisto della prima casa, la provvigione corrisposta al mediatore immobiliare è detraibile al 19% fino a un massimo di € 1.000 ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. b-bis TUIR (D.P.R. 917/1986), con documentazione della spesa tramite fattura o ricevuta.
Quando serve Contratto di Mediazione?
Il Contratto di Mediazione in Italia è necessario ogni volta che un soggetto intende operare professionalmente come intermediario nella conclusione di affari tra parti terze, o quando una parte vuole formalizzare l'incarico a un mediatore per la ricerca di una controparte.
Dal lato del mediatore professionista, la stipula del contratto di mediazione scritto è indispensabile per: definire in anticipo la percentuale di provvigione e il momento della sua maturazione, prima di avviare qualsiasi attività di ricerca della controparte; regolare l'eventuale rimborso delle spese sostenute ex art. 1756 c.c. anche in caso di mancata conclusione dell'affare; disciplinare l'esclusiva, specificando se la parte mandante può o meno incaricare altri mediatori parallelamente; delimitare gli obblighi informativi del mediatore verso le parti ex art. 1759 c.c. e le relative responsabilità; fissare la durata dell'incarico e le condizioni di revoca o recesso anticipato.
Per i mediatori immobiliari iscritti al Ruolo della Camera di Commercio, il contratto scritto è altresì necessario perché la L. 39/1989 e le disposizioni camerali richiedono che l'incarico sia formalizzato per iscritto prima dell'avvio dell'attività e che il mediatore esibisca il tesserino di iscrizione al momento della firma. In assenza di contratto scritto, il mediatore non iscritto non può pretendere la provvigione.
Nelle operazioni di cessione d'azienda, acquisto di partecipazioni societarie e M&A, il contratto di mediazione è necessario per regolare, oltre alla provvigione, gli obblighi di riservatezza sulle informazioni commerciali delle parti durante le trattative: il mediatore riceve dati finanziari, contratti con fornitori e clienti, segreti industriali dell'azienda target, e deve essere vincolato da un NDA (accordo di non divulgazione) integrato nel contratto o allegato separato. Senza questa clausola, l'imprenditore venditore è esposto al rischio di fuga di informazioni sensibili verso concorrenti.
Nella mediazione locatizia commerciale, il contratto scritto è necessario per specificare la base di calcolo della provvigione (es. un canone mensile per ogni anno di durata contrattuale) e il momento del pagamento, evitando controversie post-conclusione.
Anche per le parti dell'affare (acquirente, venditore, locatario, ecc.) la firma del contratto di mediazione prima di avviare trattative serve a verificare l'iscrizione del mediatore al Ruolo, a conoscere in anticipo i costi di provvigione e a fissare le condizioni di esclusiva o non esclusiva dell'incarico.
Cosa includere nel tuo Contratto di Mediazione
Il Contratto di Mediazione in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscono validità, azionabilità e conformità alla normativa del settore. La compilazione guidata disponibile su forms-legal.com aiuta a non tralasciare nessun elemento critico.
Identificazione del mediatore: per la mediazione immobiliare, nome/ragione sociale, sede, partita IVA, numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione presso la Camera di Commercio e numero di polizza assicurativa RC professionale obbligatoria ex art. 4 L. 39/1989; per la mediazione creditizia, numero di iscrizione all'OAM; per la mediazione commerciale generica, partita IVA e codice ATECO di iscrizione al Registro Imprese.
Identificazione del soggetto che conferisce l'incarico: nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, sede o residenza, indirizzo PEC.
Oggetto dell'incarico: descrizione precisa dell'affare per la cui conclusione il mediatore dovrà reperire la controparte. Per immobili: indirizzo, dati catastali (foglio, particella, sub), superficie e caratteristiche essenziali, prezzo richiesto o canone. Per affari commerciali: settore, dimensione target (fatturato minimo/massimo, numero dipendenti), area geografica, caratteristiche dell'acquirente ricercato.
Provvigione ex art. 1755 c.c.: percentuale separata per ciascuna parte (es. venditore 3% + IVA, acquirente 3% + IVA sul prezzo di vendita concordato); base di calcolo (prezzo del contratto preliminare o del rogito notarile); momento di maturazione e pagamento; obbligo di pagamento in caso di mancata conclusione imputabile alla parte che ha conferito l'incarico.
Rimborso spese ex art. 1756 c.c.: categorie di spese rimborsabili anche in caso di mancata conclusione (pubblicità documentata, perizie, sopralluoghi, traduzioni); tetto massimo rimborsabile.
Durata e condizioni di revoca: termine dell'incarico (es. 6 mesi); condizioni di proroga; conseguenze della revoca anticipata sul rimborso spese e sulla provvigione per affari in corso di negoziazione avanzata.
Esclusiva: se prevista, deve essere esplicitamente indicata con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Le clausole di esclusiva devono rispettare i limiti antitrust ex L. 287/1990.
Obblighi informativi ex art. 1759 c.c.: il contratto deve specificare le categorie di informazioni che il mediatore è tenuto a verificare e comunicare (visura ipotecaria, conformità catastale e urbanistica, presenza di pesi o vincoli per gli immobili; situazione debitoria e passività note per le aziende).
Riservatezza: NDA per informazioni riservate scambiate nelle trattative di M&A e cessioni d'azienda. Nella mediazione di aziende e partecipazioni societarie, il mediatore prende visione di dati finanziari riservati, contratti con clienti e fornitori, segreti industriali: una clausola di riservatezza dettagliata è imprescindibile per tutelare il cedente. Le clausole di riservatezza devono specificare: le categorie di informazioni protette; il divieto di disclosure verso terzi salvo eccezioni (studi legali, banche finanziatrici soggetti a propria riservatezza professionale); la durata dell'obbligo (tipicamente 2-5 anni dalla stipula, anche in caso di mancato esito dell'affare); le conseguenze della violazione (penale contrattuale liquidata anticipatamente).
Clausola di mediazione unilaterale: quando il contratto è conferito da una sola parte (es. solo dal venditore o solo dal potenziale acquirente), specificare espressamente che si tratta di mediazione unilaterale ai sensi della giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 26 luglio 2011, n. 16291) e che il diritto alla provvigione riguarda solo la parte mandante; in assenza di questa indicazione il mediatore rischia di non poter esigere la provvigione dalla controparte non vincolata.
Foro competente e legge applicabile: clausola con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
Registrazione fiscale: per gli incarichi di valore superiore a € 5.000, la registrazione del contratto di mediazione all'Agenzia delle Entrate ex D.P.R. 131/1986 in misura fissa (€ 200) è raccomandata per attribuire data certa all'incarico. La provvigione corrisposta al mediatore immobiliare per l'acquisto della prima casa è detraibile al 19% fino a € 1.000 per gli acquirenti ex art. 15 co. 1 lett. b-bis TUIR, purché documentata da fattura intestata all'acquirente.
Come compilare il tuo Contratto di Mediazione
Per compilare correttamente il Contratto di Mediazione in Italia, seguire questi passaggi operativi in sequenza.
Passo 1 — Dati del mediatore: inserire nome e cognome o ragione sociale; sede professionale completa; partita IVA. Per la mediazione immobiliare: numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, con indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e della data di prima iscrizione; numero e compagnia della polizza assicurativa RC professionale obbligatoria con indicazione del massimale. Per la mediazione creditizia: numero OAM.
Passo 2 — Dati del committente: inserire nome/denominazione, codice fiscale (per le persone fisiche), partita IVA (per le persone giuridiche), sede o residenza, indirizzo PEC.
Passo 3 — Oggetto dell'incarico: per la mediazione immobiliare, descrivere l'immobile con precisione — Comune, Via, piano, dati catastali (foglio, particella, sub se noti), categoria catastale, superficie calpestabile. Per cessioni d'azienda, indicare ragione sociale dell'azienda target (o la descrizione generica se si tratta di ricerca), settore di attività (codice ATECO), fascia di fatturato richiesto, area geografica, forma giuridica.
Passo 4 — Provvigione: indicare la percentuale separatamente per venditore e acquirente (o locatore e conduttore); specificare la base di calcolo (prezzo di vendita, canone mensile × numero di mensilità); indicare il momento di pagamento (es. «alla firma del contratto preliminare» o «alla data del rogito notarile»). Specificare se la provvigione include o esclude IVA al 22%.
Passo 5 — Rimborso spese: elencare le spese rimborsabili (es. «spese di pubblicità documentate fino a un massimo di € 500»; «costi di perizia tecnica fino a € 300»); indicare il termine entro cui il rimborso è dovuto dalla parte inadempiente.
Passo 6 — Durata e revoca: indicare la data di scadenza dell'incarico (es. «6 mesi dalla sottoscrizione»); specificare le condizioni di proroga automatica o per accordo scritto; indicare le conseguenze della revoca anticipata (es. «rimborso spese documentate entro 15 giorni dalla revoca»).
Passo 7 — Esclusiva: se prevista, specificare in modo chiaro che la parte non può incaricare altri mediatori per lo stesso affare durante il periodo di esclusiva, e che la provvigione è dovuta anche se l'affare è concluso direttamente senza il mediatore durante il periodo di esclusiva; far apporre doppia firma specifica su questa clausola ex art. 1341 c.c.
Passo 8 — Firme: il contratto deve essere firmato in originale da entrambe le parti con firma autografa o firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 (CAD). Il mediatore deve consegnare copia firmata al committente e conservarne una per almeno 5 anni.
Requisiti legali per Contratto di Mediazione
Il Contratto di Mediazione in Italia è soggetto a un quadro normativo stratificato che varia per settore di attività.
Per la mediazione immobiliare, la L. 3 febbraio 1989, n. 39 (Legge sui Mediatori) impone l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di esercizio. I requisiti per l'iscrizione sono: diploma di scuola media superiore; superamento dell'esame abilitante organizzato dalla Camera di Commercio; assenza di condanne per delitti contro il patrimonio; polizza RC professionale obbligatoria. Il contratto di mediazione immobiliare stipulato da soggetto non iscritto è nullo ex art. 6 L. 39/1989, la provvigione è irripetibile anche se già pagata volontariamente, e l'esercizio abusivo è sanzionato con multa da € 7.500 a € 15.000 ex art. 8 L. 39/1989 e con denuncia penale ex art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione).
Gli obblighi informativi del mediatore verso le parti sono sanciti dall'art. 1759 co. 1 c.c.: il mediatore deve comunicare a ciascuna parte le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. La violazione dell'art. 1759 c.c. espone il mediatore a responsabilità risarcitoria ex artt. 1218 e 2043 c.c. Per la mediazione immobiliare, la Camera di Commercio impone altresì la comunicazione di ipoteche, pignoramenti, servitù, vincoli urbanistici e difformità catastali note.
Per la mediazione creditizia, il D.Lgs. 141/2010 (attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo) e il T.U.B. (D.Lgs. 385/1993 artt. 128-bis ss.) impongono l'iscrizione all'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) con vigilanza della Banca d'Italia.
Le clausole di esclusiva devono rispettare i limiti antitrust ex L. 10 ottobre 1990, n. 287 e del Reg. UE 2022/720 sugli accordi verticali. Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) impone ulteriori obblighi informativi precontrattuali quando una delle parti è un consumatore.
Sul piano fiscale, la provvigione del mediatore professionale è soggetta a IVA al 22% (art. 10 D.P.R. 633/1972 non prevede esenzioni per la mediazione) e deve essere fatturata elettronicamente tramite SDI. La provvigione corrisposta al mediatore immobiliare è detraibile al 19% fino a € 1.000 per gli acquirenti della prima casa ex art. 15 co. 1 lett. b-bis TUIR.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Mediazione
Il Contratto di Mediazione in Italia presenta errori tipici che comportano la nullità del contratto, la perdita del diritto alla provvigione o responsabilità risarcitorie. Riconoscere questi errori preventivamente è fondamentale.
Primo errore: esercitare la mediazione immobiliare senza iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione. Il contratto è nullo ex art. 6 L. 39/1989, la provvigione già incassata è irripetibile (il mediatore non può chiederne la restituzione né trattenere quella ancora da pagare), e il mediatore abusivo rischia sanzione amministrativa fino a € 15.000 e denuncia penale ex art. 348 c.p.
Secondo errore: non determinare la provvigione prima dell'avvio dell'attività. Stabilire la percentuale solo dopo la conclusione dell'affare espone il mediatore alla contestazione del committente, che può rifiutare il pagamento sostenendo che la provvigione non era stata concordata. In assenza di accordo scritto, il giudice fa riferimento agli usi locali ex art. 1755 co. 2 c.c., che variano considerevolmente (Milano 3%+3%, Roma 2%+2%, Napoli 2%+2%), e il mediatore potrebbe ricevere meno di quanto atteso.
Terzo errore: non documentare le attività svolte (sopralluoghi, annunci pubblicati, email di contatto, registri delle visite, bozze di trattativa). In caso di contestazione giudiziale del nesso causale tra l'opera del mediatore e la conclusione dell'affare, la mancanza di documentazione rende impossibile provare il contributo causale: la Cass. Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 25489 ha ricordato che la provvigione è dovuta solo se l'affare è concluso «per effetto» dell'intervento del mediatore.
Quarto errore: omettere di informare le parti sulle circostanze rilevanti ex art. 1759 c.c. Il mediatore immobiliare che non verifica e non comunica l'esistenza di ipoteche, pignoramenti, irregolarità urbanistiche o abusi edilizi sull'immobile risponde dei danni subiti dall'acquirente. L'AGCM ha sanzionato agenzie immobiliari per pratiche scorrette di intermediazione legate all'omessa comunicazione di vizi.
Quinto errore: inserire clausole di esclusiva senza doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Le clausole onerose non specificamente approvate per iscritto sono prive di effetto: la parte può incaricare altri mediatori o concludere direttamente l'affare senza essere tenuta al pagamento della provvigione per esclusiva.
Sesto errore: non indicare nel contratto la polizza RC professionale obbligatoria per la mediazione immobiliare ex art. 4 L. 39/1989. In assenza di polizza, il mediatore è personalmente esposto al rischio di dover risarcire i danni subiti dalle parti.
Settimo errore: non prevedere clausole di riservatezza nelle operazioni di M&A e cessioni d'azienda. Il mediatore riceve dati finanziari riservati delle parti: senza NDA, le informazioni possono circolare verso concorrenti, con danni patrimoniali rilevanti per la parte che le aveva fornite.
Ottavo errore: non stabilire per iscritto il termine di durata dell'incarico. Un mandato a tempo indeterminato senza clausola di recesso espone il mediatore al rischio che la provvigione sia pretesa per operazioni concluse molto tempo dopo la cessazione di fatto del rapporto, mentre il committente può essere esposto a richieste di provvigione su trattative avanzate che credeva libere da vincoli.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Contratto di Mediazione (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-mediazione
"Contratto di Mediazione (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-mediazione.
@misc{formslegal-contratto-di-mediazione,
author = {{Forms Legal}},
title = {Contratto di Mediazione (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-mediazione}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
Il Contratto di Mediazione in Italia è disciplinato dagli artt. 1754-1765 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). L'art. 1754 c.c. definisce il mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Tre elementi essenziali caratterizzano la mediazione: l'attività di messa in contatto delle parti; l'imparzialità del mediatore verso tutte le parti; l'indipendenza del mediatore da ciascuna di esse. Il diritto alla provvigione nasce dalla conclusione dell'affare per effetto dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.) e spetta da ciascuna parte, salvo diverso accordo. La mediazione si distingue dall'agenzia (art. 1742 c.c.) — dove l'agente opera stabilmente nell'interesse del preponente — e dal contratto di mandato (art. 1703 c.c.) — dove il mandatario agisce nell'interesse esclusivo del mandante. In caso di mancata conclusione dell'affare, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute ex art. 1756 c.c. se previsto nel contratto.
La provvigione del mediatore nel Contratto di Mediazione in Italia è disciplinata dall'art. 1755 c.c.: il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La provvigione matura al momento della conclusione del contratto preliminare o definitivo tra le parti messe in relazione dal mediatore, non al pagamento del prezzo o al trasferimento della proprietà. Il nesso causale tra l'opera del mediatore e la conclusione è elemento fondamentale: è sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, anche se la trattativa definitiva è avvenuta direttamente tra loro. Se le parti si sono messe in contatto per altra via, la provvigione non è dovuta. Nella mediazione immobiliare, le provvigioni variano per consuetudini locali: tipicamente venditore e acquirente pagano ciascuno il 2-3% sul prezzo di vendita + IVA. Per le locazioni commerciali, la provvigione è di norma pari a un canone mensile per ogni anno di durata previsto. La Cass. Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 25489 ha chiarito che il mediatore perde il diritto alla provvigione se l'affare non si conclude, anche se il mancato esito dipende dal rifiuto ingiustificato di una delle parti.
Per la mediazione immobiliare in Italia, la L. 3 febbraio 1989, n. 39 impone l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente. L'iscrizione richiede: diploma di scuola media superiore; superamento dell'esame abilitante organizzato dalla Camera di Commercio; assenza di condanne per delitti contro il patrimonio; polizza RC professionale obbligatoria. Il contratto stipulato da mediatore non iscritto è nullo ex art. 6 L. 39/1989: la provvigione è irripetibile anche se già pagata, e l'esercizio abusivo è sanzionato con multa da € 7.500 a € 15.000 e denuncia penale ex art. 348 c.p. Per la mediazione creditizia, il D.Lgs. 141/2010 impone iscrizione all'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) con vigilanza della Banca d'Italia. Per la mediazione commerciale generica (beni mobili, affari d'impresa tra imprenditori) non è richiesta l'iscrizione al Ruolo immobiliare, ma occorre partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio con codice ATECO appropriato. La verifica dell'iscrizione al Ruolo può essere effettuata gratuitamente sul portale di Unioncamere o del Registro delle Imprese.
Nel Contratto di Mediazione in Italia, il mediatore è gravato da precisi obblighi informativi ex art. 1759 co. 1 c.c.: deve comunicare a ciascuna parte le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione. Nella mediazione immobiliare, tali circostanze comprendono: risultati della visura ipotecaria (ipoteche, pignoramenti, sequestri); conformità catastale dell'immobile (verifica che la planimetria catastale corrisponda allo stato di fatto); conformità urbanistica (verifica dei titoli edilizi, assenza di abusi non sanati); presenza di servitù, diritti di prelazione, vincoli paesaggistici o ambientali. La Cassazione (Sez. II, 6 giugno 2013, n. 14276) qualifica l'obbligo informativo del mediatore come obbligazione di risultato, non di diligenza: il mediatore risponde del danno causato alle parti per le circostanze taciute o comunicate erroneamente. Nella mediazione di aziende e partecipazioni societarie, il mediatore è tenuto a comunicare le passività note, i contenziosi pendenti, i debiti tributari e i contratti in scadenza che possano influire sul valore dell'affare. La violazione dell'art. 1759 c.c. espone il mediatore a responsabilità risarcitoria ex artt. 1218 e 2043 c.c. e, per i mediatori iscritti al Ruolo, alla sospensione o revoca dell'iscrizione da parte della Camera di Commercio ex art. 8 L. 39/1989.
La clausola di esclusiva nel Contratto di Mediazione in Italia è lecita e diffusa nella mediazione immobiliare: attribuisce al mediatore l'incarico esclusivo di ricercare la controparte per un determinato periodo, impedendo alla parte mandante di incaricare altri mediatori o di concludere direttamente l'affare senza corrispondere la provvigione. Affinché la clausola di esclusiva sia opponibile al committente, deve essere approvata specificamente per iscritto con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., in quanto clausola che limita la facoltà della parte di recedere dal contratto o di fare scelte alternative. Se la clausola di esclusiva non è specificamente approvata, è inefficace: la parte può incaricare altri mediatori o concludere direttamente senza pagare la provvigione per esclusiva. La durata della clausola di esclusiva deve essere ragionevole: periodi superiori a 12 mesi possono essere contestati come sproporzionati. Le clausole di esclusiva devono rispettare i limiti antitrust ex L. 287/1990: accordi tra agenzie per la spartizione del mercato immobiliare locale (es. accordo di non concorrenza su aree geografiche) sono vietati e sanzionabili dall'AGCM. Alla scadenza dell'esclusiva, il mediatore mantiene il diritto alla provvigione se l'affare è concluso con un soggetto individuato durante il periodo di incarico, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Il Contratto di Mediazione (artt. 1754-1765 c.c.) si distingue da altri contratti di intermediazione per un elemento strutturale fondamentale: l'imparzialità del mediatore verso tutte le parti dell'affare. Il Contratto di Mandato (artt. 1703-1730 c.c.) vede il mandatario agire nell'interesse esclusivo del mandante, per suo conto e con o senza rappresentanza: il mandatario non è un soggetto neutro ma un fiduciario del mandante. Il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) vede l'agente operare stabilmente e continuativamente nell'interesse del preponente, promuovendo la conclusione di contratti nell'area e nel settore affidatogli, ricevendo un compenso (provvigione) solo sugli affari conclusi dal preponente per suo tramite. Il mediatore, al contrario, non è stabile collaboratore di nessuna parte, non promuove gli interessi di nessuna di esse, opera equidistante e riceve la provvigione da entrambe le parti ex art. 1755 c.c. La cosiddetta mediazione unilaterale — in cui il mediatore opera su incarico di una sola parte — è ammessa dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 26 luglio 2011, n. 16291), ma deve essere espressamente prevista nel contratto; in tal caso il diritto alla provvigione è riconosciuto solo verso la parte mandante. Per la distinzione con il procacciamento d'affari (contratto atipico ex art. 1322 c.c.), il procacciatore segnala occasionalmente affari per conto di un solo soggetto, senza l'imparzialità e la struttura tipica della mediazione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Contratto di Agenzia Commerciale
Contratto con cui il preponente affida stabilmente a un agente commerciale, dotato di propria organizzazione, il compito di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, con diritto alla provvigione sugli affari conclusi, ai sensi degli artt. 1742-1753 c.c. e degli AEC di categoria.
Contratto di Mandato
Contratto con cui il mandante incarica il mandatario di compiere atti giuridici per suo conto, ai sensi degli artt. 1703-1730 del Codice Civile italiano.
Contratto di Procacciamento d'Affari
Modello professionale di Contratto di Procacciamento d'Affari per l'Italia: disciplina la segnalazione occasionale di opportunità commerciali con diritto alla provvigione, senza il vincolo di stabilità tipico del contratto di agenzia.
Contratto di Commissione
Modello di Contratto di Commissione redatto secondo gli artt. 1731-1736 del Codice Civile italiano. Regola il mandato a comprare o vendere beni in nome del commissionario per conto del committente, con disciplina di provvigioni, star del credere e rendiconto.