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Contratto di Mediazione

Contratto di Mediazione

artt. 1754-1765 Codice Civile / L. 3 febbraio 1989, n. 39

CONTRATTO DI MEDIAZIONE — INCARICO AL MEDIATORE

CONTRATTO DI MEDIAZIONE

INCARICO AL MEDIATORE

ai sensi degli artt. 1754-1765 del Codice Civile e della L. 3 febbraio 1989, n. 39

Parti

PARTI

MEDIATORE:

Denominazione: [Mediatore Denominazione]

C.F. / P.IVA: [Mediatore Codice Fiscale]

Sede professionale: [Mediatore Sede]

PEC: [Mediatore P E C]

Iscrizione Ruolo Agenti di Affari in Mediazione: [Mediatore Iscrizione Ruolo]

Polizza RC professionale: [Mediatore Polizza R C]

CLIENTE (Chi conferisce l'incarico):

Denominazione: [Cliente Denominazione]

C.F. / P.IVA: [Cliente Codice Fiscale]

Sede / Residenza: [Cliente Sede]

PEC: [Cliente P E C]

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

1.1 Il cliente conferisce al mediatore l'incarico di mettere in relazione le Parti per la conclusione del seguente affare (art. 1754 c.c.): [Oggetto Mediazione]

1.2 Tipo di affare: [Tipo Affare].

1.3 Esclusiva: [Esclusiva]. L'incarico in esclusiva è approvato specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Art. 2 – Provvigione e rimborso spese

Art. 2 – PROVVIGIONE E RIMBORSO SPESE

2.1 Se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.), la provvigione è così determinata:

— A carico del cliente: [Provvigione Cliente]% sul prezzo dell'affare concluso, IVA 22% esclusa.

— A carico della controparte: [Provvigione Controparte]% sul prezzo dell'affare concluso, IVA 22% esclusa.

2.2 Pagamento della provvigione: [Momento Pagamento].

2.3 Rimborso spese ex art. 1756 c.c.: [Rimborso Spese]

Art. 3 – Obblighi del mediatore

Art. 3 – OBBLIGHI DEL MEDIATORE

3.1 Il mediatore agisce con imparzialità verso tutte le parti dell'affare (art. 1754 c.c.) e comunica a ciascuna parte le circostanze rilevanti ex art. 1759 c.c.

3.2 Per la mediazione immobiliare, il mediatore si impegna a verificare e comunicare al cliente: la situazione ipotecaria e catastale dell'immobile; eventuali vincoli urbanistici, di destinazione d'uso, o diritti di prelazione; la conformità urbanistica e catastale; eventuali contenziosi pendenti sull'immobile.

Art. 4 – Durata e revoca

Art. 4 – DURATA E REVOCA

4.1 Durata dell'incarico: [Durata Incarico].

4.2 Il cliente può revocare l'incarico in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC. La revoca durante l'incarico in esclusiva non pregiudica il diritto del mediatore al rimborso delle spese documentate ex art. 1756 c.c.

Art. 5 – Foro competente e disposizioni finali

Art. 5 – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Per ogni controversia è competente il [Foro Competente]. La presente clausola è approvata specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c.

5.2 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Approvazione specifica clausole

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 c.c.

Le Parti approvano specificamente per iscritto: Art. 1.3 (esclusiva dell'incarico); Art. 5.1 (foro derogato).

Firme

[Luogo Firma], [Data Firma]

Il Mediatore: [Mediatore Denominazione]

Firma: _________________________

Il Cliente: [Cliente Denominazione]

Firma: _________________________

Approvazione specifica art. 1341 c.c.:

Mediatore: _________________________ Cliente: _________________________

Mediatore

________________

Signature

Cliente (chi conferisce l'incarico)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Mediazione?

Il Contratto di Mediazione in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1754-1765 c.c. / L. 39/1989.

La mediazione è uno dei contratti tipici a più alta diffusione nell'economia italiana. La mediazione immobiliare — la forma più nota — riguarda la compravendita, la permuta, la locazione commerciale e abitativa di beni immobili ed è disciplinata anche dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, che impone l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente. La mediazione commerciale copre cessioni d'azienda, fusioni e acquisizioni (M&A), compravendite di partecipazioni societarie e distribuzione di merci. La mediazione creditizia, soggetta al T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) e alla vigilanza della Banca d'Italia tramite l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), riguarda l'intermediazione nell'erogazione di finanziamenti.

La distinzione tra mediazione e contratti affini è tracciata dal Codice Civile e dalla giurisprudenza consolidata. Il Contratto di Mandato (artt. 1703-1730 c.c.) regola invece il rapporto in cui il mandatario compie atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza, agendo nell'interesse di quest'ultimo — elemento incompatibile con l'imparzialità richiesta al mediatore. Il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) vede l'agente operare stabilmente per conto del preponente, senza l'equidistanza tipica del mediatore. Il procacciamento d'affari (contratto atipico ex art. 1322 c.c.) è figura affine ma priva del requisito dell'imparzialità.

La Corte di Cassazione ha elaborato ampia casistica sul diritto alla provvigione. La Cass. Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 25489 ha precisato che il mediatore perde il diritto alla provvigione se l'affare non si conclude, anche quando il mancato esito dipende dal rifiuto ingiustificato di una delle parti. La Cass. Sez. II, 18 settembre 2019, n. 23234 ha ribadito i requisiti di iscrizione al Ruolo per i mediatori immobiliari, sanzionando la nullità dei contratti stipulati da mediatori non abilitati ex art. 6 L. 39/1989. L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha più volte sanzionato pratiche scorrette di intermediazione immobiliare, tra cui la mancata comunicazione di ipoteche sull'immobile, irregolarità urbanistiche e clausole di esclusiva presentate come obbligatorie.

Sul piano tributario, la provvigione del mediatore professionale è imponibile ai fini IVA (aliquota ordinaria del 22%) ed è soggetta alle normali regole di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. La provvigione corrisposta a mediatori non soggetti a IVA (persone fisiche senza partita IVA che operano occasionalmente) è soggetta alla ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973. Per gli acquirenti persone fisiche nell'acquisto della prima casa, la provvigione corrisposta al mediatore immobiliare è detraibile al 19% fino a un massimo di € 1.000 ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. b-bis TUIR (D.P.R. 917/1986), con documentazione della spesa tramite fattura o ricevuta.

Quando serve Contratto di Mediazione?

Il Contratto di Mediazione in Italia è necessario ogni volta che un soggetto intende operare professionalmente come intermediario nella conclusione di affari tra parti terze, o quando una parte vuole formalizzare l'incarico a un mediatore per la ricerca di una controparte.

Dal lato del mediatore professionista, la stipula del contratto di mediazione scritto è indispensabile per: definire in anticipo la percentuale di provvigione e il momento della sua maturazione, prima di avviare qualsiasi attività di ricerca della controparte; regolare l'eventuale rimborso delle spese sostenute ex art. 1756 c.c. anche in caso di mancata conclusione dell'affare; disciplinare l'esclusiva, specificando se la parte mandante può o meno incaricare altri mediatori parallelamente; delimitare gli obblighi informativi del mediatore verso le parti ex art. 1759 c.c. e le relative responsabilità; fissare la durata dell'incarico e le condizioni di revoca o recesso anticipato.

Per i mediatori immobiliari iscritti al Ruolo della Camera di Commercio, il contratto scritto è altresì necessario perché la L. 39/1989 e le disposizioni camerali richiedono che l'incarico sia formalizzato per iscritto prima dell'avvio dell'attività e che il mediatore esibisca il tesserino di iscrizione al momento della firma. In assenza di contratto scritto, il mediatore non iscritto non può pretendere la provvigione.

Nelle operazioni di cessione d'azienda, acquisto di partecipazioni societarie e M&A, il contratto di mediazione è necessario per regolare, oltre alla provvigione, gli obblighi di riservatezza sulle informazioni commerciali delle parti durante le trattative: il mediatore riceve dati finanziari, contratti con fornitori e clienti, segreti industriali dell'azienda target, e deve essere vincolato da un NDA (accordo di non divulgazione) integrato nel contratto o allegato separato. Senza questa clausola, l'imprenditore venditore è esposto al rischio di fuga di informazioni sensibili verso concorrenti.

Nella mediazione locatizia commerciale, il contratto scritto è necessario per specificare la base di calcolo della provvigione (es. un canone mensile per ogni anno di durata contrattuale) e il momento del pagamento, evitando controversie post-conclusione.

Anche per le parti dell'affare (acquirente, venditore, locatario, ecc.) la firma del contratto di mediazione prima di avviare trattative serve a verificare l'iscrizione del mediatore al Ruolo, a conoscere in anticipo i costi di provvigione e a fissare le condizioni di esclusiva o non esclusiva dell'incarico.

Cosa includere nel tuo Contratto di Mediazione

Il Contratto di Mediazione in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscono validità, azionabilità e conformità alla normativa del settore. La compilazione guidata disponibile su forms-legal.com aiuta a non tralasciare nessun elemento critico.

Identificazione del mediatore: per la mediazione immobiliare, nome/ragione sociale, sede, partita IVA, numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione presso la Camera di Commercio e numero di polizza assicurativa RC professionale obbligatoria ex art. 4 L. 39/1989; per la mediazione creditizia, numero di iscrizione all'OAM; per la mediazione commerciale generica, partita IVA e codice ATECO di iscrizione al Registro Imprese.

Identificazione del soggetto che conferisce l'incarico: nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, sede o residenza, indirizzo PEC.

Oggetto dell'incarico: descrizione precisa dell'affare per la cui conclusione il mediatore dovrà reperire la controparte. Per immobili: indirizzo, dati catastali (foglio, particella, sub), superficie e caratteristiche essenziali, prezzo richiesto o canone. Per affari commerciali: settore, dimensione target (fatturato minimo/massimo, numero dipendenti), area geografica, caratteristiche dell'acquirente ricercato.

Provvigione ex art. 1755 c.c.: percentuale separata per ciascuna parte (es. venditore 3% + IVA, acquirente 3% + IVA sul prezzo di vendita concordato); base di calcolo (prezzo del contratto preliminare o del rogito notarile); momento di maturazione e pagamento; obbligo di pagamento in caso di mancata conclusione imputabile alla parte che ha conferito l'incarico.

Rimborso spese ex art. 1756 c.c.: categorie di spese rimborsabili anche in caso di mancata conclusione (pubblicità documentata, perizie, sopralluoghi, traduzioni); tetto massimo rimborsabile.

Durata e condizioni di revoca: termine dell'incarico (es. 6 mesi); condizioni di proroga; conseguenze della revoca anticipata sul rimborso spese e sulla provvigione per affari in corso di negoziazione avanzata.

Esclusiva: se prevista, deve essere esplicitamente indicata con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Le clausole di esclusiva devono rispettare i limiti antitrust ex L. 287/1990.

Obblighi informativi ex art. 1759 c.c.: il contratto deve specificare le categorie di informazioni che il mediatore è tenuto a verificare e comunicare (visura ipotecaria, conformità catastale e urbanistica, presenza di pesi o vincoli per gli immobili; situazione debitoria e passività note per le aziende).

Riservatezza: NDA per informazioni riservate scambiate nelle trattative di M&A e cessioni d'azienda. Nella mediazione di aziende e partecipazioni societarie, il mediatore prende visione di dati finanziari riservati, contratti con clienti e fornitori, segreti industriali: una clausola di riservatezza dettagliata è imprescindibile per tutelare il cedente. Le clausole di riservatezza devono specificare: le categorie di informazioni protette; il divieto di disclosure verso terzi salvo eccezioni (studi legali, banche finanziatrici soggetti a propria riservatezza professionale); la durata dell'obbligo (tipicamente 2-5 anni dalla stipula, anche in caso di mancato esito dell'affare); le conseguenze della violazione (penale contrattuale liquidata anticipatamente).

Clausola di mediazione unilaterale: quando il contratto è conferito da una sola parte (es. solo dal venditore o solo dal potenziale acquirente), specificare espressamente che si tratta di mediazione unilaterale ai sensi della giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 26 luglio 2011, n. 16291) e che il diritto alla provvigione riguarda solo la parte mandante; in assenza di questa indicazione il mediatore rischia di non poter esigere la provvigione dalla controparte non vincolata.

Foro competente e legge applicabile: clausola con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.

Registrazione fiscale: per gli incarichi di valore superiore a € 5.000, la registrazione del contratto di mediazione all'Agenzia delle Entrate ex D.P.R. 131/1986 in misura fissa (€ 200) è raccomandata per attribuire data certa all'incarico. La provvigione corrisposta al mediatore immobiliare per l'acquisto della prima casa è detraibile al 19% fino a € 1.000 per gli acquirenti ex art. 15 co. 1 lett. b-bis TUIR, purché documentata da fattura intestata all'acquirente.

Come compilare il tuo Contratto di Mediazione

Per compilare correttamente il Contratto di Mediazione in Italia, seguire questi passaggi operativi in sequenza.

Passo 1 — Dati del mediatore: inserire nome e cognome o ragione sociale; sede professionale completa; partita IVA. Per la mediazione immobiliare: numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, con indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e della data di prima iscrizione; numero e compagnia della polizza assicurativa RC professionale obbligatoria con indicazione del massimale. Per la mediazione creditizia: numero OAM.

Passo 2 — Dati del committente: inserire nome/denominazione, codice fiscale (per le persone fisiche), partita IVA (per le persone giuridiche), sede o residenza, indirizzo PEC.

Passo 3 — Oggetto dell'incarico: per la mediazione immobiliare, descrivere l'immobile con precisione — Comune, Via, piano, dati catastali (foglio, particella, sub se noti), categoria catastale, superficie calpestabile. Per cessioni d'azienda, indicare ragione sociale dell'azienda target (o la descrizione generica se si tratta di ricerca), settore di attività (codice ATECO), fascia di fatturato richiesto, area geografica, forma giuridica.

Passo 4 — Provvigione: indicare la percentuale separatamente per venditore e acquirente (o locatore e conduttore); specificare la base di calcolo (prezzo di vendita, canone mensile × numero di mensilità); indicare il momento di pagamento (es. «alla firma del contratto preliminare» o «alla data del rogito notarile»). Specificare se la provvigione include o esclude IVA al 22%.

Passo 5 — Rimborso spese: elencare le spese rimborsabili (es. «spese di pubblicità documentate fino a un massimo di € 500»; «costi di perizia tecnica fino a € 300»); indicare il termine entro cui il rimborso è dovuto dalla parte inadempiente.

Passo 6 — Durata e revoca: indicare la data di scadenza dell'incarico (es. «6 mesi dalla sottoscrizione»); specificare le condizioni di proroga automatica o per accordo scritto; indicare le conseguenze della revoca anticipata (es. «rimborso spese documentate entro 15 giorni dalla revoca»).

Passo 7 — Esclusiva: se prevista, specificare in modo chiaro che la parte non può incaricare altri mediatori per lo stesso affare durante il periodo di esclusiva, e che la provvigione è dovuta anche se l'affare è concluso direttamente senza il mediatore durante il periodo di esclusiva; far apporre doppia firma specifica su questa clausola ex art. 1341 c.c.

Passo 8 — Firme: il contratto deve essere firmato in originale da entrambe le parti con firma autografa o firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 (CAD). Il mediatore deve consegnare copia firmata al committente e conservarne una per almeno 5 anni.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Mediazione

Il Contratto di Mediazione in Italia presenta errori tipici che comportano la nullità del contratto, la perdita del diritto alla provvigione o responsabilità risarcitorie. Riconoscere questi errori preventivamente è fondamentale.

Primo errore: esercitare la mediazione immobiliare senza iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione. Il contratto è nullo ex art. 6 L. 39/1989, la provvigione già incassata è irripetibile (il mediatore non può chiederne la restituzione né trattenere quella ancora da pagare), e il mediatore abusivo rischia sanzione amministrativa fino a € 15.000 e denuncia penale ex art. 348 c.p.

Secondo errore: non determinare la provvigione prima dell'avvio dell'attività. Stabilire la percentuale solo dopo la conclusione dell'affare espone il mediatore alla contestazione del committente, che può rifiutare il pagamento sostenendo che la provvigione non era stata concordata. In assenza di accordo scritto, il giudice fa riferimento agli usi locali ex art. 1755 co. 2 c.c., che variano considerevolmente (Milano 3%+3%, Roma 2%+2%, Napoli 2%+2%), e il mediatore potrebbe ricevere meno di quanto atteso.

Terzo errore: non documentare le attività svolte (sopralluoghi, annunci pubblicati, email di contatto, registri delle visite, bozze di trattativa). In caso di contestazione giudiziale del nesso causale tra l'opera del mediatore e la conclusione dell'affare, la mancanza di documentazione rende impossibile provare il contributo causale: la Cass. Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 25489 ha ricordato che la provvigione è dovuta solo se l'affare è concluso «per effetto» dell'intervento del mediatore.

Quarto errore: omettere di informare le parti sulle circostanze rilevanti ex art. 1759 c.c. Il mediatore immobiliare che non verifica e non comunica l'esistenza di ipoteche, pignoramenti, irregolarità urbanistiche o abusi edilizi sull'immobile risponde dei danni subiti dall'acquirente. L'AGCM ha sanzionato agenzie immobiliari per pratiche scorrette di intermediazione legate all'omessa comunicazione di vizi.

Quinto errore: inserire clausole di esclusiva senza doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Le clausole onerose non specificamente approvate per iscritto sono prive di effetto: la parte può incaricare altri mediatori o concludere direttamente l'affare senza essere tenuta al pagamento della provvigione per esclusiva.

Sesto errore: non indicare nel contratto la polizza RC professionale obbligatoria per la mediazione immobiliare ex art. 4 L. 39/1989. In assenza di polizza, il mediatore è personalmente esposto al rischio di dover risarcire i danni subiti dalle parti.

Settimo errore: non prevedere clausole di riservatezza nelle operazioni di M&A e cessioni d'azienda. Il mediatore riceve dati finanziari riservati delle parti: senza NDA, le informazioni possono circolare verso concorrenti, con danni patrimoniali rilevanti per la parte che le aveva fornite.

Ottavo errore: non stabilire per iscritto il termine di durata dell'incarico. Un mandato a tempo indeterminato senza clausola di recesso espone il mediatore al rischio che la provvigione sia pretesa per operazioni concluse molto tempo dopo la cessazione di fatto del rapporto, mentre il committente può essere esposto a richieste di provvigione su trattative avanzate che credeva libere da vincoli.

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Domande frequenti

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