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Contratto di Procacciamento d'Affari

Contratto di Procacciamento d'Affari

art. 1322 c.c. — contratto atipico di segnalazione affari

Intestazione

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

Contratto atipico ex art. 1322 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Parti

TRA

PREPONENTE:

Denominazione: [Preponente Denominazione]

Codice Fiscale / P.IVA: [Preponente C F]

Sede legale: [Preponente Sede]

PEC: [Preponente P E C]

E

PROCACCIATORE:

Nome / Denominazione: [Procacciatore Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Procacciatore C F]

Residenza / Sede: [Procacciatore Sede]

PEC: [Procacciatore P E C]

Le parti come sopra identificate stipulano il seguente Contratto di Procacciamento d'Affari.

Art. 1 — Oggetto

Art. 1 — OGGETTO E CARATTERE OCCASIONALE

Il Procacciatore si obbliga a segnalare occasionalmente al Preponente opportunità commerciali e potenziali clienti interessati ai prodotti/servizi del Preponente, come di seguito descritto: [Oggetto Affari].

L'attività del Procacciatore ha carattere episodico e non stabile, senza vincolo di continuità, zona esclusiva o obbligo di promozione sistematica. Le parti dichiarano espressamente che il presente contratto è un contratto atipico di procacciamento d'affari ex art. 1322 c.c. e non integra un contratto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 ss. c.c.

Art. 2 — Provvigione

Art. 2 — PROVVIGIONE

Il Preponente riconoscerà al Procacciatore una provvigione pari al [Provvigione Percentuale]% sul valore netto (IVA esclusa) di ogni contratto concluso con i clienti segnalati.

La provvigione matura: [Momento Maturazione].

Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento Prov]. In caso di ritardo nei pagamenti tra imprese, si applicano gli interessi moratori automatici ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (tasso BCE + 8 punti percentuali).

Art. 3 — Durata e Recesso

Art. 3 — DURATA E RECESSO

Il presente contratto decorre dal [Data Inizio] ed è stipulato a [Durata Contratto].

Data di scadenza (se a tempo determinato): [Data Fine].

Ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato con preavviso scritto di [Preavviso Recesso] giorni, da comunicare a mezzo PEC.

Art. 4 — Riservatezza

Art. 4 — RISERVATEZZA E SEGRETI COMMERCIALI

Clausola di riservatezza: [Clausola Riservatezza]. Il Procacciatore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutte le informazioni commerciali, tecniche e strategiche del Preponente di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (tutela dei segreti commerciali) e degli artt. 2598–2600 del Codice Civile (concorrenza sleale). L'obbligo di riservatezza permane per 3 anni dalla cessazione del contratto.

Art. 5 — Dati Personali

Art. 5 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nella misura in cui il Procacciatore trasmetta al Preponente dati personali di potenziali clienti, il Procacciatore agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy). Il Procacciatore si impegna a raccogliere e trasmettere i dati personali solo con il consenso o altra base giuridica idonea ex art. 6 GDPR.

Art. 6 — Foro Competente

Art. 6 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente il [Foro Competente]. La presente clausola, in quanto derogatoria della competenza territoriale, è soggetta a specifica approvazione scritta ex artt. 1341–1342 c.c.

Approvazione Specifica Clausole

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole: Art. 3 (recesso unilaterale), Art. 6 (foro competente derogatorio).

Firme

[Data Luogo Firma]

Il Preponente: [Preponente Denominazione]

Firma: _______________________________

Il Procacciatore: [Procacciatore Nome]

Firma: _______________________________

Approvazione specifica clausole ex art. 1341 c.c.

Firma Preponente: _______________________________

Firma Procacciatore: _______________________________

Preponente

________________

Signature

Procacciatore

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Procacciamento d'Affari?

Il Contratto di Procacciamento d'Affari in Italia è l'atto disciplinato da art. 1322 c.c.; artt. 1748, 1755 c.c. (per analogia).

Inquadramento sistematico: distinzione dagli strumenti contigui. Rispetto alla figura del mediatore (artt. 1754–1755 c.c.), il procacciatore non gode della provvigione da entrambe le parti: il suo compenso è a carico esclusivo del preponente e non del terzo segnalato. Rispetto alla figura del commissario (artt. 1731–1733 c.c.), il procacciatore non conclude mai il contratto in proprio nome, ma si limita a segnalare; è il preponente a trattare e sottoscrivere. Rispetto al collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) ex art. 409, n. 3 c.p.c., il procacciatore opera senza coordinazione con l'organizzazione del preponente e senza inserimento strutturale. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 1618/2017 ha precisato che la mera ripetizione di segnalazioni nell'arco di anni non trasforma automaticamente il rapporto in agentizio se ciascuna segnalazione rimane episodica e non sistematica. Ai fini della Camera di Commercio, il procacciatore-persona fisica non è tenuto all'iscrizione al Registro Imprese salvo che l'attività assuma carattere di imprenditorialità ex art. 2082 c.c. Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha ribadito in più decisioni che il confine tra procacciamento e agenzia deve essere valutato sulla base della continuità e stabilità delle segnalazioni e non sulla loro frequenza assoluta. La Camera di Commercio di riferimento può fornire, su richiesta, i listini degli agenti di settore che costituiscono il parametro di mercato per determinare la provvigione congrua in assenza di accordo specifico tra le parti.

Quando serve Contratto di Procacciamento d'Affari?

Il Contratto di Procacciamento d'Affari in Italia è necessario ogni volta che un'impresa intende avvalersi di soggetti esterni — professionisti, consulenti o privati — per la segnalazione episodica di potenziali clienti o opportunità commerciali, senza instaurare un rapporto continuativo di agenzia. Le situazioni tipiche comprendono: l'avvio di attività in nuovi mercati geografici o settoriali, dove si vuole testare il potenziale di vendita prima di investire in una rete agenti strutturata; la collaborazione con soggetti che già operano in determinati ambienti professionali (es. commercialisti, avvocati, notai, architetti) e possono segnalare clienti dei propri studi; la gestione di referral da parte di ex dipendenti o collaboratori che conoscono il mercato; accordi con altri imprenditori per segnalazioni incrociate di clientela. Il contratto scritto è imprescindibile per prevenire la riqualificazione del rapporto in agenzia, con i conseguenti obblighi contributivi ENASARCO e le tutele inderogabili degli AEC. Diventa altresì indispensabile quando la provvigione supera importi rilevanti (es. percentuali su contratti di fornitura industriale), per avere certezza probatoria ex art. 2725 c.c. in caso di contestazioni.

Scenari concreti per settore e casistica di utilizzo. Nel settore immobiliare: la segnalazione occasionale di acquirenti o locatari a un'agenzia immobiliare non iscritta al ruolo dei mediatori può configurare un Contratto di Procacciamento d'Affari se la segnalazione è episodica; occorre prestare attenzione alla L. 3 febbraio 1989, n. 39 (legge mediatori) che richiede iscrizione al Ruolo per l'attività abituale di mediazione. Nel settore finanziario: la segnalazione occasionale di clienti a un istituto di credito o a un intermediario finanziario può configurare procacciamento d'affari; l'attività sistematica ricade invece nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 58/1998 (TUF) con obblighi di iscrizione all'albo dei promotori finanziari o degli agenti in attività finanziaria. Nel settore assicurativo: la segnalazione occasionale di potenziali assicurati a una compagnia richiede attenzione al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e alle circolari IVASS sull'intermediazione assicurativa non professionale. In tutti i settori regolamentati occorre verificare che l'attività del procacciatore non ricada in una delle categorie di intermediazione soggette a autorizzazione preventiva, prima di sottoscrivere il contratto. L'utilizzo del modello su forms-legal.com include note esplicative su questi casi limite.

Termini e scadenze rilevanti nel corso del rapporto. Il diritto alla provvigione si prescrive in 5 anni dalla maturazione del credito ex art. 2948, n. 4 c.c. (compensi per prestazioni periodiche e saltuarie). La diffida formale a mezzo PEC interrompe la prescrizione ex art. 2943 c.c. Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva UE 2000/35/CE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica quando sia il preponente che il procacciatore sono imprenditori o professionisti: in tal caso gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza convenuta, al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, senza necessità di costituire in mora il debitore. Qualora il contratto non preveda un termine di pagamento, si applicano i termini suppletivi di 30 giorni dalla presentazione della fattura (art. 4, c. 2 D.Lgs. 231/2002). Per i contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni come preponenti (es. concessionari di servizi pubblici o enti strumentali), i termini di pagamento sono di 30 giorni (prorogabili a 60 in casi motivati) ai sensi dell'art. 4, c. 4 D.Lgs. 231/2002. La clausola penale ex art. 1382 c.c. può cumularsi con gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, salvo che il contratto escluda espressamente tale cumulo.

Cosa includere nel tuo Contratto di Procacciamento d'Affari

Il Contratto di Procacciamento d'Affari conforme al diritto italiano deve contenere i seguenti elementi essenziali: (1) Identificazione delle parti: denominazione o nome e cognome, codice fiscale o partita IVA, sede legale o residenza, indirizzo PEC (posta elettronica certificata) di ciascuna parte. La PEC, equiparata alla raccomandata A/R ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è il canale preferenziale per le comunicazioni contrattuali. (2) Oggetto: descrizione precisa degli affari o dei segmenti di clientela che il procacciatore è incaricato di segnalare; indicazione del carattere occasionale e non stabile della prestazione per prevenire la riqualificazione ex artt. 1742 ss. c.c. (3) Provvigione: percentuale sul valore del contratto concluso o importo fisso per affare; momento di maturazione del diritto (conclusione del contratto o incasso del corrispettivo); modalità di rendicontazione e pagamento. (4) Durata e recesso: termine del contratto e preavviso minimo in caso di recesso ad nutum; se il contratto è a tempo indeterminato, il recesso unilaterale deve essere consentito ex art. 1373 c.c. (5) Clausola di occasionalità: esplicita precisazione che non sussiste un vincolo di stabilità né una zona esclusiva, per differenziare il rapporto dall'agenzia. (6) Riservatezza: obbligo di non divulgare le informazioni commerciali e i dati della clientela del preponente, con richiamo al D.Lgs. 63/2018 (segreti commerciali) e all'art. 2598 c.c. (concorrenza sleale). (7) Trattamento dati: clausola GDPR per il trasferimento di dati personali di potenziali clienti, con designazione del procacciatore come responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679. (8) Foro competente: clausola con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. se deroga alla competenza territoriale del Tribunale del domicilio del convenuto. (9) Regime fiscale: indicazione di chi applica la ritenuta d'acconto e modalità di fatturazione. Il Contratto di Procacciamento d'Affari va inoltre adeguatamente documentato per gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS in merito alla natura occasionale o abituale dell'attività.

Base normativa di ciascun elemento con riferimento giurisprudenziale. La clausola di occasionalità trova il suo fondamento nella distinzione tracciata dalla Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4657/2019 tra rapporto episodico e rapporto stabile: la sentenza ha confermato che l'assenza di un obbligo di promozione sistematica e di una zona geografica determinata sono i criteri dirimenti. La clausola di provvigione deve rispettare l'art. 1346 c.c. (determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto): una provvigione genericamente indicata come «da concordarsi» è indeterminata e rende inefficace la clausola economica. La clausola di riservatezza è rafforzata dal D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (che ha recepito la Direttiva UE 2016/943 sui segreti commerciali): il procacciatore che divulga elenchi clienti o listini prezzi del preponente può essere ritenuto responsabile per danni ex artt. 9-11 D.Lgs. 63/2018 e per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. La clausola GDPR (art. 28 Reg. UE 2016/679) deve specificare le categorie di dati personali trasferiti al procacciatore (es. nome, email, recapito telefonico dei lead), le istruzioni di trattamento e le misure di sicurezza. Sul portale forms-legal.com il modello include schemi standard per tutte queste clausole, aggiornati alle best practice del Garante Privacy.

Come compilare il tuo Contratto di Procacciamento d'Affari

Per compilare correttamente il Contratto di Procacciamento d'Affari in Italia, procedere come segue: (1) Dati delle parti — inserire la denominazione sociale o nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale o la residenza anagrafica e la PEC di entrambe le parti. Se il procacciatore è una società, indicare il numero REA e il legale rappresentante. (2) Oggetto — descrivere in modo specifico i tipi di clienti da segnalare (es. imprese manifatturiere del settore alimentare con fatturato superiore a € 500.000, nel territorio della Lombardia) o il tipo di contratti da promuovere, specificando che ogni incarico ha carattere episodico. (3) Provvigione — indicare la percentuale (es. 3% sul valore netto del contratto concluso, IVA esclusa) o l'importo fisso; precisare da quale momento matura (data di firma del contratto con il cliente o data di ricezione del primo pagamento). (4) Durata — indicare la data di inizio e, se a tempo determinato, la data di scadenza; altrimenti prevedere il recesso con preavviso di almeno 30 giorni. (5) Firme — le firme devono essere apposte da entrambe le parti; se il contratto contiene clausole vessatorie (es. foro diverso da quello legale, limitazione di responsabilità), queste vanno specificamente approvate per iscritto con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. La marca da bollo di € 16 è obbligatoria ogni 100 righe o 4 facciate in caso di registrazione; la registrazione all'Agenzia delle Entrate è richiesta in caso d'uso entro 20 giorni (imposta di registro in misura fissa € 200, D.P.R. 131/1986).

Procedura campo per campo con esempi pratici e obblighi formali. Per la clausola di provvigione, formulare con precisione: «Il Preponente corrisponde al Procacciatore una provvigione pari al [X]% del valore netto del contratto concluso con il Cliente segnalato, IVA esclusa, entro [30] giorni dalla data di incasso del primo corrispettivo». Per la clausola di occasionalità: «Le parti dichiarano che le segnalazioni oggetto del presente contratto hanno carattere meramente episodico e occasionale; il presente contratto non implica alcun vincolo di stabilità, esclusiva territoriale o obbligo di promozione sistematica a carico del Procacciatore». Per la clausola GDPR: «Il Procacciatore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 con riguardo ai dati personali dei potenziali Clienti trasmessi al Preponente; si impegna a trattare tali dati esclusivamente per le finalità del presente contratto e a cancellarli entro [X] giorni dalla conclusione del rapporto». Per la clausola penale ex art. 1382 c.c.: «In caso di mancato pagamento della provvigione nei termini contrattualmente previsti, il Preponente è tenuto al pagamento di una penale pari al [X]% dell'importo dovuto per ogni settimana di ritardo, fermo il maggior danno». La forma scritta è raccomandata ad probationem (art. 2725 c.c.); stipulare il contratto su supporto informatico con firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ha pieno valore legale e facilita la gestione telematica del rapporto. Conservare copia del contratto e tutta la corrispondenza successiva (email, PEC, SMS) che documenti ciascuna segnalazione e la relativa conclusione dell'affare.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Procacciamento d'Affari

Nel redigere un Contratto di Procacciamento d'Affari in Italia si incorre frequentemente nei seguenti errori, con le relative conseguenze e il corretto approccio.

1. Mancata indicazione del carattere occasionale: omettere la clausola di occasionalità espone al rischio che il Tribunale del Lavoro o l'ENASARCO riqualifichino il rapporto come agenzia ex artt. 1742 ss. c.c., con applicazione retroattiva degli AEC, obbligo di versamento dei contributi ENASARCO (aliquota ~12% sul mandante + ~4% sull'agente) e riconoscimento dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. Conseguenza: rimborso retroattivo di tutti i contributi non versati con interessi e sanzioni dell'INPS/ENASARCO. Il corretto approccio è inserire una clausola esplicita che escluda vincoli di stabilità, zona e obbligo di promozione sistematica.

2. Provvigione indeterminata: indicare la provvigione come «percentuale da concordarsi» o «equo compenso» rende la clausola economica indeterminata ex art. 1346 c.c. e quindi inefficace, privando il procacciatore di un titolo esecutivo in caso di controversia. Il corretto approccio è indicare la percentuale precisa (es. 5%) e la base di calcolo (valore netto del contratto, IVA esclusa, al netto di sconti).

3. Omessa doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.: le clausole che derogano la competenza territoriale, limitano i rimedi del procacciatore o prevedono penali a suo carico devono essere specificamente approvate per iscritto con firma separata. Conseguenza: quelle clausole sono inefficaci e il procacciatore può ignorarle in sede di giudizio.

4. Mancata gestione dei dati personali GDPR: il trasferimento di nominativi e contatti di potenziali clienti senza designazione del procacciatore come responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 espone il preponente a sanzioni del Garante Privacy fino al 4% del fatturato mondiale annuo. Conseguenza: sanzione amministrativa e danno reputazionale.

5. Assenza di clausola di riservatezza: il procacciatore ha accesso a listini, strategie commerciali e dati clienti; senza NDA la tutela è limitata all'art. 2598 c.c. (concorrenza sleale), più difficile da azionare in assenza di un obbligo contrattuale specifico. Il corretto approccio è inserire una clausola di riservatezza con durata estesa (es. 3 anni dalla cessazione del rapporto) e una penale specifica ex art. 1382 c.c.

6. Mancata documentazione delle singole segnalazioni: senza prove scritte (email, PEC, report) di ciascuna segnalazione e del nesso causale con la conclusione dell'affare, il procacciatore non può dimostrare il proprio diritto alla provvigione in giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 17426/2018). Il corretto approccio è inviare al preponente una comunicazione scritta (PEC o email con ricevuta di lettura) per ogni cliente segnalato, indicando nome, contatti e data della segnalazione.

7. Non verificare la soglia previdenziale: superare € 5.000 di compensi senza aprire la partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS espone il procacciatore a sanzioni dell'INPS con interessi del 5,5% annuo sui contributi omessi. Il corretto approccio è monitorare l'accumulo dei compensi nel corso dell'anno e regolarizzare la propria posizione previdenziale prima del superamento della soglia.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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