Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale
art. 203 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) — termine 60 giorni
Intestazione
Al Prefetto della Provincia di _______________
per il tramite dell'organo accertatore:
[Organo Accertatore]
RICORSO AL PREFETTO
ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Generalità del Ricorrente
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
[Nome Ricorrente Prefetto]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Ricorrente Prefetto]
Residente in: [Residenza Ricorrente Prefetto]
PEC: [Pec Ricorrente Prefetto]
Qualità: [Qualita Ricorrente]
Verbale Impugnato
PREMESSO CHE:
In data [Data Contestazione] veniva notificato / contestato il seguente verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada:
— Organo accertatore: [Organo Accertatore]
— Numero verbale: [Numero Verbale] del [Data Verbale]
— Articolo contestato: [Articolo Cds Violato]
— Targa veicolo: [Targa Veicolo]
— Importo sanzione: € [Importo Sanzione]
Il presente ricorso è proposto nei termini di legge (entro 60 giorni dalla contestazione / notificazione ex art. 203, c. 1 D.Lgs. 285/1992).
Motivi del Ricorso
MOTIVI
[Motivi Ricorso Prefetto]
Conclusioni
CHIEDE
che il Sig. Prefetto della Provincia competente voglia archiviare / annullare il verbale n. [Numero Verbale] del [Data Verbale] emesso da [Organo Accertatore], per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 204 D.Lgs. 285/1992.
DOCUMENTI ALLEGATI:
[Documenti Allegati Prefetto]
Luogo, Data e Firma
[Luogo Ricorso Prefetto], [Data Ricorso Prefetto]
Il/La Ricorrente:
[Nome Ricorrente Prefetto]
Firma: _________________________
AVVERTENZA: Il ricorso sospende il pagamento della sanzione (art. 203, c. 3 D.Lgs. 285/1992). Presentarlo all'organo accertatore a mano (con ricevuta timbrata) o tramite raccomandata A/R o PEC. Il ricorso al Prefetto è alternativo e non cumulabile con il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis D.Lgs. 285/1992). Il ricorso è esente da imposta di bollo (art. 10 L. 689/1981).
Ricorrente / Trasgressore o proprietario del veicolo
________________
Signature
Che cos'è Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale?
Il Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale in Italia è l'atto disciplinato da art. 203 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada); L. 689/1981.
Sul piano sistematico, il Ricorso al Prefetto rientra nella categoria dei ricorsi amministrativi in senso proprio: è un atto di parte con cui si chiede a un'autorità pubblica (il Prefetto) di riesaminare un provvedimento di un'autorità subordinata (l'organo accertatore) nello stesso ramo della P.A. Questa natura lo distingue dal ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace, che è invece un giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza n. 20714/2016, ha confermato che il silenzio-accoglimento del Prefetto ex art. 204, c. 4 CdS — maturato per inerzia amministrativa trascorsi i 120 giorni — equivale a piena archiviazione del verbale e preclude qualsiasi ulteriore azione di recupero del credito da parte dell'ente accertatore. Per le sanzioni emesse dalla Polizia Locale dei Comuni capoluogo di provincia, il Prefetto competente è quello della stessa provincia; per le infrazioni accertate in Comuni di province diverse, è il Prefetto della provincia dove è avvenuta l'infrazione. La Prefettura è un ufficio territoriale del Governo (UTG) ai sensi del D.Lgs. 300/1999 e del D.P.R. 180/2006.
Quando serve Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale?
Il Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale in Italia è necessario ogni volta che il destinatario di un verbale di violazione del Codice della Strada ritiene la sanzione illegittima o infondata e vuole contestarla in via amministrativa prima di eventualmente adire il giudice. Le situazioni più comuni in cui viene presentato includono: infrazioni rilevate da autovelox fisso o mobile senza adeguato preavviso o senza taratura certificata; verbali per eccesso di velocità rilevati con Tutor (sistema SICVE) dove si contesta la correttezza dei calcoli; verbali per sosta vietata in aree non chiaramente segnalate o con segnaletica irregolare o illeggibile; verbali notificati oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 201 D.Lgs. 285/1992; verbali notificati a persona diversa dall'intestatario del veicolo o con vizi procedurali; sanzioni per divieto di accesso a ZTL (Zone a Traffico Limitato) emesse nonostante il possesso di regolare permesso non registrato nel sistema; decurtazione di punti dalla patente per infrazioni contestate. Il ricorso prefettizio è particolarmente indicato quando i motivi sono prevalentemente formali (vizi di notifica, mancanza di firma, difetto di motivazione), mentre il ricorso al Giudice di Pace è preferibile quando si intende produrre prove testimoniali o si vuole una piena fase dibattimentale. Occorre ricordare che il pagamento della multa entro 5 giorni dalla contestazione (art. 202, c. 1 CdS) consente di beneficiare di uno sconto del 30%, ma preclude qualsiasi ricorso successivo.
Per i verbali emessi dalle Forze dell'Ordine statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale) su strade extraurbane e autostrade, il ricorso al Prefetto è il rimedio più frequentemente utilizzato perché questi organi dispongono di strutture organizzate per l'istruttoria del procedimento. Per le sanzioni relative all'uso dei dispositivi di sicurezza (cinture, casco: artt. 171-173 CdS), all'uso del cellulare alla guida (art. 173, c. 2 CdS, con sanzione aumentata e raddoppio della decurtazione in caso di recidiva nel biennio), e alla guida in stato di ebbrezza nelle forme non penalmente rilevanti (art. 186, c. 2, lett. a) CdS — tasso alcolemico 0,5-0,8 g/l), il ricorso prefettizio è attivabile purché si contesti la correttezza dell'accertamento (es. difetto di taratura dell'etilometro). Per le sanzioni relative a veicoli aziendali intestati a società, è il legale rappresentante della società — nella sua qualità di proprietario del veicolo — a presentare il ricorso; dovrà documentare la qualità con visura camerale aggiornata (Camera di Commercio) e potrebbe dover comunicare i dati del conducente dipendente ex art. 126-bis, c. 2 CdS.
Cosa includere nel tuo Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale
Il Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale in Italia deve contenere tutti gli elementi necessari per la corretta identificazione del verbale impugnato e delle ragioni del ricorrente. La prima sezione indica l'autorità destinataria: «Al Prefetto della Provincia di [Provincia] — Per il tramite dell'organo accertatore: [Polizia Locale / Polizia di Stato / Carabinieri / Guardia di Finanza] di [Comune / Reparto]». La seconda sezione contiene le generalità del ricorrente: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza con indirizzo completo (via, civico, CAP, Comune), PEC o indirizzo e-mail per le notifiche, e la qualità in cui si ricorre (trasgressore o proprietario/obbligato in solidale). La terza sezione identifica con precisione il verbale impugnato: numero progressivo del verbale, data di redazione, organo che lo ha emesso, articolo del Codice della Strada contestato (es. art. 142 — eccesso di velocità; art. 158 — sosta in divieto; art. 148 — sorpasso vietato), data e luogo dell'infrazione, targa del veicolo, importo della sanzione base e dei punti decurtati. La quarta sezione espone i motivi del ricorso, articolati in modo preciso: vizi formali (difetto di notifica, tardività, mancanza di sottoscrizione, assenza di motivazione), vizi sostanziali (taratura irregolare dell'autovelox, errore identificativo, mancanza di segnaletica). La quinta sezione contiene la richiesta: «chiede che il Prefetto della Provincia di [Provincia] voglia annullare / archiviare il verbale n. [numero] del [data]». Sul sito forms-legal.com il modello guida alla compilazione di ogni sezione con riferimenti normativi precisi. Allegare copia del verbale, eventuali prove (fotografie, documenti di taratura, testimonianze scritte), e l'elenco degli allegati.
La produzione documentale allegata al ricorso è di importanza cruciale per il buon esito della procedura. Per i ricorsi contro autovelox e telelaser, la giurisprudenza consolidata — tra cui la Corte di Cassazione, Sez. II civile, con ordinanza n. 4836/2015 — ha stabilito che spetta all'organo accertatore dimostrare la regolarità della taratura dell'apparecchio, ma il ricorrente che allega documentazione sull'assenza di taratura aggiornata (ottenibile tramite istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. L. 241/1990) rafforza significativamente la propria posizione. Per i ricorsi su vizi di notifica, allegare la busta raccomandata con indicazione del timbro postale di consegna, eventuali avvisi di giacenza, e la ricevuta di ritorno: questi elementi consentono al Prefetto di calcolare con precisione i 90 giorni dell'art. 201 CdS e i 60 giorni dell'art. 203 CdS. Per i ricorsi su ZTL, allegare copia del permesso di accesso in corso di validità e, se disponibile, la corrispondenza con il Comune sull'anomalia del sistema di rilevamento. L'indicazione esplicita della richiesta di audizione personale ai sensi dell'art. 203, c. 1 D.Lgs. 285/1992 deve figurare nel corpo del ricorso, non in allegato, affinché la Prefettura non la ignori nella fase istruttoria.
Come compilare il tuo Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale
Per compilare correttamente il Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale in Italia seguire questa procedura metodica. Verificare il termine: calcolare i 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla data di consegna della raccomandata di notifica; annotare la data esatta e non attendere oltre il 50° giorno per avere margine. Raccogliere tutta la documentazione: copia del verbale ricevuto (fronte e retro), fotografie del luogo dell'infrazione, eventuale documentazione sulla taratura dell'autovelox (richiedibile all'organo accertatore tramite istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990), eventuale documentazione sul segnale di preavviso. Verificare la qualità in cui si ricorre: se si è il trasgressore alla guida, presentare come trasgressore; se si è il proprietario del veicolo ma non si era alla guida, presentare come obbligato in solidale e comunicare eventualmente i dati del conducente effettivo (se conosciuto) per escludere la propria responsabilità solidale. Indicare le generalità complete e la PEC per ricevere la decisione del Prefetto. Esporre i motivi in modo ordinato e numerato, evitando valutazioni emotive. Indicare se si richiede l'audizione personale davanti al Prefetto (art. 203, c. 1 D.Lgs. 285/1992: il ricorrente ha diritto di essere sentito). Redigere l'elenco degli allegati. Firmare e datare. Consegnare il ricorso all'organo accertatore (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) a mano, ottenendo ricevuta timbrata, oppure inviarlo tramite raccomandata A/R (fa fede la data di spedizione) o via PEC (se l'organo è dotato di PEC istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD).
Per richiedere i documenti sull'autovelox tramite accesso agli atti (L. 241/1990 artt. 22-25), presentare un'istanza formale all'organo accertatore indicando: numero e data del verbale impugnato, specifica richiesta di accesso ai certificati di taratura dell'apparecchio, all'omologazione ministeriale e al verbale di verificazione periodica. L'organo accertatore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Se l'accesso viene negato o ritardato, è possibile proporre ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali se si tratta di dati relativi alle immagini del veicolo (D.Lgs. 196/2003 e GDPR). Per la verifica del segnale di preavviso autovelox (obbligatorio su strade extraurbane e autostrade ex art. 142, c. 6 CdS e Decreto MIT 15 agosto 2007), è utile allegare fotografie o rilievi topografici che documentino l'assenza o l'insufficiente visibilità del cartello di preavviso. Il modello scaricabile da forms-legal.com include campi preimpostati per l'elenco degli allegati con numerazione progressiva, facilitando l'istruttoria del Prefetto.
Requisiti legali per Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale
Il Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale in Italia è disciplinato principalmente dall'art. 203 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dall'art. 204 dello stesso decreto. L'art. 203, c. 1 fissa il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione. L'art. 203, c. 3 stabilisce la sospensione del pagamento durante il ricorso. L'art. 204, c. 1 regola la decisione del Prefetto: accoglimento (archiviazione del verbale), rigetto (ordinanza-ingiunzione con importo non inferiore al doppio del minimo edittale). L'art. 204, c. 4 prevede il silenzio-accoglimento trascorsi 120 giorni senza decisione. L'art. 204-bis disciplina il ricorso alternativo al Giudice di Pace (entro 30 giorni). La L. 24 novembre 1981, n. 689 fornisce i principi generali sulle sanzioni amministrative: art. 1 (principio di legalità), art. 10 (esenzione da bollo per le opposizioni), art. 22 (termine per l'opposizione). Il D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ha riformato il rito dell'opposizione alle sanzioni amministrative, disciplinando il procedimento davanti al Giudice di Pace dopo il rigetto prefettizio. L'art. 201 CdS regola i termini di notifica del verbale (90 giorni dall'accertamento). L'art. 126-bis CdS gestisce la decurtazione punti dalla patente. Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del CdS) integra le disposizioni tecniche sulle apparecchiature di rilevazione della velocità, compresi gli obblighi di taratura e omologazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato princìpi fondamentali in materia di autovelox e taratura. La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza n. 21108/2010, ha affermato che il certificato di taratura dell'autovelox deve essere prodotto dall'ente accertatore nel procedimento di opposizione, e la sua mancanza comporta l'annullamento del verbale. Con ordinanza n. 4836/2015, la Corte ha precisato che l'omologazione ministeriale e la taratura periodica sono requisiti di legittimità autonomi: l'omologazione attesta la conformità del prototipo, la taratura attesta la corretta funzionalità del singolo apparecchio; entrambe devono essere documentate e aggiornate. Il D.L. 76/2020 (conv. L. 120/2020, c.d. Decreto Semplificazioni) ha modificato l'art. 142 CdS in materia di autovelox, rafforzando l'obbligo di segnalazione preventiva su strade urbane e prevedendo che i Comuni con Prefetto possano posizionare autovelox fissi solo in presenza di una sinistrosità documentata dal gestore della strada. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 24/2014, ha dichiarato illegittima la normativa che consentiva ai Comuni di trattenere interamente i proventi dei verbali da autovelox su strade statali, limitandoli al 50%, con impatto sulla trasparenza del sistema di controllo automatizzato. Per la decurtazione dei punti patente, la Corte di Cassazione, Sez. II, n. 18756/2019 ha confermato che la comunicazione all'ANAG della decurtazione è un atto separato dalla sanzione principale, impugnabile autonomamente davanti al Giudice di Pace.
Errori comuni da evitare nel tuo Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale
Il Ricorso al Prefetto avverso Sanzione Stradale in Italia viene spesso presentato in modo difettoso, con conseguente rigetto o inammissibilità. Il primo errore è presentare il ricorso oltre il termine di 60 giorni (art. 203, c. 1 D.Lgs. 285/1992): il Prefetto lo dichiara tardivo senza esaminarlo nel merito. Il secondo errore è proporre sia il ricorso al Prefetto sia il ricorso al Giudice di Pace per la stessa infrazione: i due rimedi sono alternativi ex art. 203, c. 2; il ricorso tardivamente proposto al Giudice di Pace dopo il rigetto prefettizio deve rispettare il termine di 30 giorni dall'ordinanza-ingiunzione, non il termine ordinario. Il terzo errore è non allegare copia del verbale: senza l'identificazione precisa del provvedimento impugnato, il Prefetto non può esaminare la doglianza. Il quarto errore è motivare il ricorso solo con argomentazioni soggettive (es. «non stavo correndo veloce») senza elementi obiettivi: occorre indicare vizi giuridici specifici (difetto di taratura, irregolarità di notifica, ecc.). Il quinto errore è non richiedere l'audizione personale: l'art. 203, c. 1 D.Lgs. 285/1992 dà diritto di essere sentiti; perdere questa opportunità significa perdere la possibilità di integrare le proprie difese oralmente. Il sesto errore è non inviare il ricorso all'organo accertatore ma direttamente alla Prefettura: la legge prevede che il ricorso sia trasmesso tramite l'organo accertatore che lo istruisce e poi lo invia al Prefetto. Il settimo errore è non conservare la prova della spedizione: la data di invio è essenziale per provare la tempestività del ricorso.
8. Non calcolare correttamente il dies a quo (giorno iniziale del termine). Per i verbali contestati immediatamente (art. 200 CdS, contestazione in loco), il termine di 60 giorni decorre dal giorno stesso; per i verbali notificati per posta (art. 201 CdS), il termine decorre dal giorno successivo alla consegna della raccomandata, non dalla data del verbale né dalla data di spedizione. La Corte di Cassazione, Sez. II, con sentenza n. 14034/2013, ha confermato che la prova del momento in cui il verbale è stato effettivamente ricevuto grava sull'organo accertatore; in caso di controversia sulla data di notifica, vale la data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata. Un errore di un solo giorno nel calcolo del termine rende il ricorso irricevibile.
9. Non impugnare l'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace entro i 30 giorni dalla notifica, dopo il rigetto prefettizio. Il termine decorre dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, non da quando il ricorrente la riceve materialmente: se la raccomandata è giacente in ufficio postale per irreperibilità e il ricorrente la ritira tardivamente, i 30 giorni sono già in corso. La perdita di questo termine rende definitiva l'ordinanza-ingiunzione; Agenzia delle Entrate-Riscossione iscrive il debito a ruolo con aggiunta di interessi e oneri di riscossione.
10. Omettere di comunicare i dati del conducente per i verbali notificati al proprietario del veicolo. L'art. 126-bis, c. 2 CdS obbliga il proprietario del veicolo che non era alla guida al momento dell'infrazione a comunicare all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati del conducente effettivo per la decurtazione dei punti dalla patente. La mancata comunicazione costituisce illecito autonomo (violazione dell'art. 126-bis) e non esime dalla responsabilità solidale per il pagamento della sanzione pecuniaria.
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}Domande frequenti
Il termine per presentare ricorso al Prefetto avverso una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada è di 60 giorni dalla contestazione immediata del verbale o dalla sua notificazione al trasgressore o al proprietario del veicolo (art. 203, c. 1 D.Lgs. 285/1992). Il dies a quo (giorno di inizio del computo) è il giorno successivo alla contestazione o alla notifica; il termine scade il 60° giorno. Se il 60° giorno cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Trascorso il termine senza ricorso al Prefetto né pagamento in misura ridotta, la sanzione diventa definitiva e l'organo accertatore iscrive a ruolo il debito: Agenzia delle Entrate-Riscossione o il servizio di riscossione locale procede al recupero coattivo. Occorre prestare attenzione alla data di notifica: la raccomandata si considera notificata il giorno di consegna al destinatario o ai conviventi maggiorenni; in caso di irreperibilità, si applicano le disposizioni degli artt. 140-143 c.p.c. e la notifica si perfeziona secondo le regole specifiche. Per le infrazioni rilevate da autovelox o telecamere di controllo, la notifica avviene per posta raccomandata all'intestatario del veicolo: il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui la busta è consegnata (non dalla data dell'infrazione). L'alternativa al ricorso prefettizio è il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis D.Lgs. 285/1992), anch'esso entro 30 giorni dalla contestazione o notifica: i due rimedi sono alternativi e non cumulabili.
Il ricorso al Prefetto (art. 203 D.Lgs. 285/1992) e il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis D.Lgs. 285/1992) sono rimedi alternativi: la proposizione dell'uno esclude l'altro (art. 203, c. 2). Non è possibile scegliere entrambi per la stessa infrazione. La scelta dipende da fattori pratici e strategici. Il ricorso al Prefetto: è gratuito nella fase amministrativa (esente da bollo), non richiede difensore obbligatorio, è più veloce (di norma 120-150 giorni) ma comporta un rischio maggiore: se il Prefetto rigetta il ricorso, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento con importo non inferiore al doppio del minimo edittale, impugnabile poi davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni. Il ricorso al Giudice di Pace: prevede il pagamento del contributo unificato, richiede una competenza legale più strutturata, ma consente al giudice di annullare la sanzione, ridurla, o confermarla; è più garantista perché si svolge in contraddittorio con le parti. Il Giudice di Pace ha competenza per valore fino a € 15.493 (in materia di opposizione a sanzioni amministrative). Conviene il ricorso prefettizio quando si hanno motivi solidi di vizio formale del verbale (es. difetto di notifica, mancata taratura dell'autovelox). Conviene il Giudice di Pace quando si vuole una fase dibattimentale con possibilità di producre prove testimoniali e documentali.
I motivi più efficaci per annullare un verbale del Codice della Strada in sede di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace si distinguono in vizi formali e vizi sostanziali. Vizi formali: nullità della notifica per inosservanza delle formalità degli artt. 140-143 c.p.c. (mancata comunicazione dell'avviso di deposito, notifica a persona diversa dall'intestatario senza le cautele di legge); tardività della notifica (art. 201, c. 1 CdS: per le infrazioni non contestate immediatamente, la notifica deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento al proprietario del veicolo); difetto di sottoscrizione del verbale o della sua copia; mancata indicazione dell'organo a cui proporre ricorso. Vizi sostanziali: errore di identificazione del veicolo o del conducente (targa errata, identificazione approssimativa); assenza o irregolarità della taratura dell'apparecchio di rilevazione (autovelox, telelaser, tutor): la Corte di Cassazione (es. ord. n. 4836/2015) ha chiarito che il gestore deve produrre l'omologazione e la taratura aggiornata; mancanza del segnale di preavviso dell'autovelox (prescritto dall'art. 142, c. 6 CdS); assenza delle condizioni di pericolo che giustificano il divieto; errata applicazione delle riduzioni per pagamento in misura ridotta (art. 202 CdS). La giurisprudenza del Giudice di Pace e dei Tribunali ha sviluppato un corpus significativo di decisioni favorevoli al ricorrente su questi temi.
La proposizione del ricorso al Prefetto sospende l'obbligo di pagamento del verbale durante il procedimento (art. 203, c. 3 D.Lgs. 285/1992): il ricorrente non è tenuto a versare la sanzione mentre il Prefetto esamina il ricorso. Tuttavia, se il Prefetto rigetta il ricorso emettendo ordinanza-ingiunzione (art. 204, c. 1 CdS), il trasgressore deve pagare un importo non inferiore al doppio del minimo edittale entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza (importo in genere superiore alla sanzione base ridotta). L'ordinanza-ingiunzione prefettizia è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione (art. 6 D.Lgs. 150/2011). In questa ulteriore fase davanti al Giudice di Pace, occorre versare il contributo unificato ma non è necessario pagare la sanzione in attesa della sentenza. Se neppure il Giudice di Pace dà ragione al ricorrente, la sentenza è definitiva (per importi inferiori a soglia) o impugnabile in Tribunale; la sanzione diventa esecutiva e Agenzia delle Entrate-Riscossione provvede alla riscossione. Attenzione: per le violazioni che prevedono la decurtazione di punti dalla patente (art. 126-bis CdS), la sospensione del pagamento non blocca la comunicazione all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida (ANAG) dei punti decurtati, che avviene automaticamente alla definitività del verbale o alla condanna.
Se il Prefetto rigetta il ricorso, emette un'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 204 D.Lgs. 285/1992 che ingiunge al trasgressore di pagare una somma non inferiore al doppio del minimo edittale della sanzione (e quindi potenzialmente superiore alla sanzione originaria base). L'ordinanza-ingiunzione è notificata al ricorrente tramite raccomandata A/R o PEC. A questo punto il ricorrente ha due opzioni: pagare l'importo indicato nell'ordinanza-ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica (senza ulteriori sanzioni aggiuntive); oppure proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 (che ha ridisciplinato il rito delle opposizioni alle sanzioni amministrative). Nel procedimento davanti al Giudice di Pace si svolge una vera e propria udienza con possibilità di produrre prove documentali e richiedere l'escussione di testimoni. Se anche il Giudice di Pace conferma la sanzione, la sentenza è provvisoriamente esecutiva e, se passata in giudicato, l'importo è iscritto a ruolo da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i ricorsi in materia di decurtazione punti patente, il Giudice di Pace può sospendere cautelarmente la decurtazione nelle more del giudizio.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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