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Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

artt. 74-141 D.P.R. 115/2002 — Testo Unico Spese di Giustizia

Intestazione

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

del Distretto del luogo dove ha sede il magistrato competente

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(artt. 74–141 D.P.R. 28 maggio 2002, n. 115 — Testo Unico Spese di Giustizia)

Generalità del Richiedente

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome: [Nome Richiedente]

Nato/a a: [Luogo Nascita], il [Data Nascita]

Codice fiscale: [Codice Fiscale]

Residente in: [Residenza]

PEC / e-mail: [Pec]

Dati del Procedimento

PREMESSO CHE:

Il/La richiedente è parte nel seguente procedimento:

— Tipo di processo: [Tipo Processo]

— Autorità giudiziaria competente: [Autorita Competente]

— Numero di ruolo / R.G.: [Numero Ruolo]

— Parti del processo: [Parti Processo]

— Oggetto della controversia: [Oggetto Controversia]

Dichiarazione Reddituale

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. e dall'art. 95 del D.P.R. 115/2002 in caso di dichiarazioni mendaci:

1. di avere un reddito imponibile ai fini IRPEF, calcolato secondo le disposizioni dell'art. 76 D.P.R. 115/2002, relativo all'anno precedente, pari a:

— Reddito personale: € [Reddito Imponibile Personale]

— Reddito dei familiari conviventi: € [Reddito Familiari Conviventi]

— Reddito complessivo del nucleo familiare: € [Totalereddito Nucleo]

— Fonti del reddito: [Tipologia Reddito]

2. che il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore alla soglia di cui all'art. 76, c. 1 D.P.R. 115/2002 (attualmente pari a € 11.746,68, aggiornata ai sensi dell'art. 77).

Scelta del Difensore

3. di voler essere assistito/a nel predetto procedimento da: [Nome Difensore], scelto/a dall'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 115/2002 (ovvero, in mancanza di scelta, chiede che il Consiglio designi un difensore d'ufficio).

Richiesta

CHIEDE

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento sopra indicato, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 28 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia).

Allega: copia del documento d'identità ([Documento Id Tipo], n. [Documento Id Numero]) ai sensi dell'art. 38, c. 3 D.P.R. 445/2000; eventuale documentazione reddituale (Certificazione Unica, Modello 730, Redditi PF).

Luogo, Data e Firma

[Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]

Il/La Richiedente:

[Nome Richiedente]

Firma: _________________________

NOTA: Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente istanza deve essere accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante se non presentata personalmente al funzionario ricevente.

Richiedente il patrocinio

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato?

L'Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in Italia è l'atto disciplinato da artt. 74-141 D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia).

La struttura del beneficio prevede che il non abbiente ammesso al patrocinio possa nominare un avvocato difensore iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto, con onorari, spese e competenze tecnico-legali a carico dell'Erario, previa liquidazione del magistrato che conduce il procedimento. Il beneficio copre: (a) il compenso dell'avvocato difensore, liquidato ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (tariffe forensi) come aggiornate dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riduzione del 30% degli importi parametrici (art. 130 TUSG); (b) le spese di registrazione degli atti giudiziali; (c) i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) nominati dal giudice nella misura liquidata con decreto; (d) le spese per le notificazioni, i diritti di cancelleria e i bolli; (e) i compensi degli ausiliari del giudice nominati nel procedimento.

La soglia di reddito imponibile ai fini IRPEF al di sotto della quale sorge il diritto al patrocinio è fissata dall'art. 76 TUSG e aggiornata ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 77: l'importo attualmente vigente è di € 11.746,68 annui, riferito al reddito complessivo del nucleo familiare convivente. Per il calcolo si sommano tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF dei componenti del nucleo (coniuge, convivente, figli, genitori conviventi) secondo l'ultimo periodo d'imposta. L'art. 76, comma 4-bis, TUSG prevede un'eccezione: per i procedimenti penali in cui il reato è stato commesso in danno del coniuge o del convivente, si considera il solo reddito personale dell'istante, proteggendo così le vittime di violenza domestica che spesso convivono economicamente con il maltrattante.

L'ambito di applicazione del patrocinio copre tutti i tipi di procedimento giudiziario: civile, penale (per l'imputato, per la persona offesa e per la parte civile), amministrativo davanti al TAR e al Consiglio di Stato, tributario davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, e contabile davanti alla Corte dei Conti. La falsa dichiarazione dei redditi nell'istanza integra il reato specifico previsto dall'art. 95 TUSG — reclusione da uno a cinque anni — e comporta la revoca del beneficio con obbligo di restituzione delle somme anticipate dallo Stato. L'Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato si distingue da altre istanze procedurali disponibili su forms-legal.com — come la querela di parte o il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria — in quanto è presupposto processuale per l'esercizio effettivo del diritto di difesa tecnica da parte delle fasce più deboli della popolazione.

Quando serve Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato?

L'Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in Italia è lo strumento necessario ogni volta che una persona fisica con reddito familiare inferiore alla soglia di legge deve affrontare un procedimento giudiziario e non dispone di risorse sufficienti per remunerare un avvocato e sostenere le spese processuali.

Procedimento penale — imputato: l'indagato o l'imputato non abbiente ha diritto al patrocinio dalla fase delle indagini preliminari fino all'eventuale ricorso in Cassazione. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. è compensato a spese dello Stato solo se il procedimento rientra nei casi previsti; l'imputato che vuole scegliere il proprio difensore di fiducia deve richiederlo espressamente con l'istanza di ammissione al patrocinio.

Procedimento penale — persona offesa: le vittime di reato (in particolare di stalking, maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., riduzione in schiavitù) possono richiedere il patrocinio per costituirsi parte civile nel processo penale. L'art. 76, comma 4-quater, TUSG (introdotto dalla L. 119/2013, decreto femminicidio) prevede che le vittime di tali reati gravi siano ammesse al patrocinio indipendentemente dalla soglia di reddito, come garanzia di accesso alla giustizia delle fasce più vulnerabili.

Procedimento civile: cause di separazione personale e divorzio, cause di lavoro e previdenziali, controversie condominiali, azioni di sfratto, cause di risarcimento danni, opposizioni a decreto ingiuntivo — in tutte queste fattispecie il non abbiente può chiedere il patrocinio. La domanda è prodromica alla nomina del difensore.

Procedimento amministrativo: il cittadino leso da un provvedimento della pubblica amministrazione (es. diniego di permesso di soggiorno, provvedimento di espulsione, provvedimento disciplinare, diniego di beneficio assistenziale) che ricorra davanti al TAR o al Consiglio di Stato ha diritto al patrocinio se rientra nella soglia reddituale.

Procedimento tributario: il contribuente non abbiente che contesta una pretesa dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Dogane davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado o di appello può richiedere l'ammissione al patrocinio.

L'istanza deve essere presentata prima dell'inizio del procedimento o al più tardi nel corso di esso, poiché l'ammissione ha effetto retroattivo dalla data di proposizione (art. 124 TUSG). Sono esclusi dal beneficio le persone giuridiche commerciali, gli enti pubblici e i soggetti con condanne definitive per i reati ostativi dell'art. 76, comma 4-ter, TUSG.

Cosa includere nel tuo Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

L'Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in Italia deve contenere gli elementi specifici prescritti dall'art. 79 del D.P.R. 115/2002 per essere ricevibile da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o del magistrato competente.

Primo elemento — generalità complete del richiedente: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio eletto, codice fiscale, documento di identità (tipo, numero, ente emittente, data e luogo di rilascio), cittadinanza. Per i cittadini di Paesi terzi, indicare il titolo di soggiorno; per i non residenti in Italia, indicare lo Stato estero di provenienza e la sede consolare competente per la certificazione dei redditi esteri ai sensi dell'art. 94 TUSG.

Secondo elemento — descrizione sommaria del fatto: una narrazione sintetica ma completa dei fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario. Nel processo penale: il reato contestato, la data approssimativa del fatto, l'autorità procedente e il numero di iscrizione nel registro degli indagati (se noti). Nel processo civile: la natura della controversia, le parti, le pretese fatte valere o resistite.

Terzo elemento — ragioni di fatto e di diritto (non manifesta infondatezza): l'art. 79, comma 1, lett. c), TUSG richiede che l'istante esponga le ragioni che sorreggono la domanda o la difesa. Non si richiede una dettagliata analisi giuridica, ma è necessario che le pretese non appaiano manifestamente infondate; in caso contrario, il Consiglio dell'Ordine può rigettare la domanda.

Quarto elemento — dichiarazione sostitutiva del reddito familiare: è l'elemento più critico dell'istanza. Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d), TUSG e degli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000, il richiedente deve autocertificare il proprio reddito imponibile IRPEF e quello di tutti i componenti del nucleo familiare convivente per l'anno precedente, specificando per ciascun componente: nome e cognome, codice fiscale, redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da locazione, da capitale e da qualsiasi altra fonte imponibile. Il totale non deve superare € 11.746,68 (soglia attuale). L'autocertificazione fa piena prova ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000; la falsità è penalmente punita ex art. 95 TUSG.

Quinto elemento — dichiarazione di assenza di reati ostativi: il richiedente deve dichiarare di non aver riportato condanna definitiva per i reati ostativi elencati nell'art. 76, comma 4-ter, TUSG (associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. 309/1990, riciclaggio, e altri reati di criminalità organizzata).

Sesto elemento — nomina del difensore: indicare il nome e cognome dell'avvocato scelto, con specificazione che è iscritto nell'elenco speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto competente. Il difensore non iscritto in quell'elenco non può essere nominato nell'istanza.

Settimo elemento — allegati: copia del documento di identità e, se disponibile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) del richiedente e dei familiari conviventi. Per i cittadini stranieri non residenti, la certificazione consolare dei redditi prodotti all'estero.

L'intero modello di istanza disponibile su forms-legal.com guida il compilatore attraverso tutte queste sezioni con campi dedicati per la dichiarazione del reddito familiare e la nomina del difensore, riducendo il rischio di omissioni che causano il rigetto della domanda. Ulteriori dettagli sulla procedura sono rinvenibili nel modello di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria disponibile sullo stesso portale.

Come compilare il tuo Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

La compilazione dell'Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in Italia richiede un'accurata raccolta preliminare della documentazione reddituale e delle informazioni sul procedimento prima di procedere alla stesura del documento.

Passo 1 — Verifica della soglia reddituale: sommare il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi propria e di tutti i componenti del nucleo familiare convivente. Includere redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da locazione, da capitali, assegni di mantenimento percepiti, rendite patrimoniali. Se il totale supera € 11.746,68, non si ha diritto al patrocinio; se è inferiore, procedere con la domanda.

Passo 2 — Individuazione del Consiglio dell'Ordine competente: la competenza è determinata dall'art. 78 TUSG ed è quella del luogo dove ha sede il magistrato competente per il giudizio. Per il processo penale davanti al Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; per il TAR Lazio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; per la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. In caso di urgenza, il difensore può essere nominato provvisoriamente prima dell'ammissione (art. 80 TUSG).

Passo 3 — Scelta del difensore: consultare l'elenco degli avvocati iscritti per il patrocinio a spese dello Stato disponibile sul sito del Consiglio dell'Ordine competente o richiedendolo direttamente alla segreteria dell'Ordine. Verificare che il difensore prescelto sia specializzato nel tipo di procedimento (penalista, civilista, tributarista, amministrativista).

Passo 4 — Raccolta della documentazione reddituale: reperire l'ultima dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF) propria e di tutti i componenti del nucleo familiare convivente; in alternativa, predisporre la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000. Per i cittadini stranieri non residenti, contattare il Consolato italiano nel paese di provenienza per la certificazione dei redditi esteri.

Passo 5 — Compilazione delle generalità: inserire nel modulo i propri dati anagrafici completi (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale), il tipo, numero, ente emittente e data di rilascio del documento di identità, e la cittadinanza. Per lo straniero, indicare il permesso di soggiorno.

Passo 6 — Descrizione del fatto: descrivere in modo preciso ma sintetico i fatti che hanno originato il procedimento e la propria posizione giuridica (imputato, persona offesa, parte civile, attore, convenuto, ricorrente). Specificare il magistrato competente e, se già noto, il numero di iscrizione del procedimento.

Passo 7 — Compilazione della dichiarazione reddituale: per ciascun componente del nucleo familiare convivente indicare nome, cognome, codice fiscale e reddito imponibile IRPEF per categoria (lavoro dipendente, autonomo, locazione, ecc.). Apporre la firma autografa sotto la dichiarazione sostitutiva con il richiamo agli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000 e alla responsabilità penale per falsità ex art. 95 TUSG.

Passo 8 — Nomina del difensore: indicare nome e cognome dell'avvocato scelto tra quelli iscritti nell'elenco speciale del Consiglio dell'Ordine competente.

Passo 9 — Deposito dell'istanza: consegnare l'istanza firmata con gli allegati (copia documento d'identità, dichiarazione redditi o autocertificazione) alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente o al magistrato procedente. Conservare la ricevuta di deposito con data certa, indispensabile per computare la retroattività dell'ammissione ex art. 124 TUSG.

Errori comuni da evitare nel tuo Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

Nella redazione e nella presentazione dell'Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in Italia si riscontrano errori sistematici che causano il rigetto della domanda da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o del magistrato competente, oppure conseguenze penali di rilievo.

Errore 1 — Reddito familiare dichiarato parzialmente: il richiedente include nel calcolo solo il proprio reddito personale, omettendo quello del coniuge, del convivente more uxorio o dei figli maggiorenni conviventi. L'art. 76, comma 2, TUSG è chiaro: si considera il reddito complessivo del nucleo familiare convivente. La dichiarazione incompleta configura sia causa di rigetto sia falsità punita ex art. 95 TUSG.

Errore 2 — Mancata indicazione del procedimento e del magistrato competente: l'istanza presentata senza specificare il tipo di procedimento (penale, civile, amministrativo, tributario), il magistrato competente e il numero di iscrizione degli atti è irricevibile. Il Consiglio dell'Ordine non può procedere alla valutazione della non manifesta infondatezza senza queste indicazioni.

Errore 3 — Difensore non iscritto nell'elenco speciale: nominare nel modulo un avvocato non iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del distretto competente. Il Consiglio dell'Ordine rigetta l'istanza in quanto l'avvocato non ha i requisiti per ricevere il compenso a carico dell'Erario.

Errore 4 — Omissione degli allegati obbligatori: presentare l'istanza senza copia del documento di identità e senza la dichiarazione sostitutiva del reddito ai sensi degli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000. Entrambi gli allegati sono obbligatori ai sensi dell'art. 79 TUSG; la loro mancanza determina irricevibilità della domanda.

Errore 5 — Mancata verifica dei reati ostativi: non verificare preventivamente se il richiedente o un componente del nucleo familiare ha subito condanna definitiva per i reati elencati nell'art. 76, comma 4-ter, TUSG (associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, riciclaggio, ecc.). Questi soggetti non hanno diritto al patrocinio a prescindere dal reddito; la domanda è destinata al rigetto.

Errore 6 — Errore nel calcolo del reddito imponibile: confondere il reddito lordo con il reddito imponibile ai fini IRPEF. Il reddito da dichiarare nell'istanza è quello imponibile IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi, non il reddito lordo annuo. Per i pensionati, il reddito da pensione è imponibile IRPEF e va incluso.

Errore 7 — Non comunicare la variazione del reddito durante il procedimento: se nel corso del procedimento il reddito del nucleo familiare supera la soglia di legge, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al magistrato. La mancata comunicazione, se accertata, comporta la revoca retroattiva del beneficio con obbligo di restituzione di tutte le somme già anticipate dall'Erario.

Errore 8 — Falsità nella dichiarazione dei redditi: dichiarare un reddito inferiore a quello effettivo per rientrare sotto la soglia di legge. L'art. 95 TUSG punisce questa condotta con la reclusione da uno a cinque anni: una sanzione penale molto più severa di quella prevista per la comune falsità in atti. L'INPS e l'Agenzia delle Entrate possono essere interpellati dal magistrato per la verifica incrociata dei dati reddituali dichiarati.

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Domande frequenti

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