Querela di Parte
artt. 336-340 c.p.p.; art. 120 c.p.; art. 124 c.p. — termine 3 mesi
Intestazione
Alla [Autorita Destinataria]
[Sede Citta]
QUERELA DI PARTE
(artt. 336–340 c.p.p.; art. 120 c.p.; art. 124 c.p.)
Generalità del Querelante
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
[Nome Querelante], nato/a a [Luogo Data Nascita]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Querelante]
Residente in: [Residenza Querelante]
PEC / domicilio eletto: [Pec Querelante]
Esposizione del Fatto
ESPONE QUANTO SEGUE:
La persona querelata / l'autore del fatto: [Persona Querelata]
In data [Data Fatto], nel luogo di [Luogo Fatto], si verificava il seguente fatto:
[Descrizione Fatto]
Il fatto sopra descritto integra, ad avviso del/della querelante, il reato di: [Reato Ipotizzato].
Prove e testimoni disponibili: [Prove Testimoni]
Istanza di Punizione
CHIEDE
Manifesta espressamente la volontà che si proceda penalmente nei confronti di [Persona Querelata] per il reato di [Reato Ipotizzato], ai sensi dell'art. 336, c. 2 c.p.p.
Difensore nominato: [Nomina Difensore]
Luogo, Data e Firma
[Luogo Querela], [Data Querela]
Il/La Querelante:
[Nome Querelante]
Firma: _________________________
AVVERTENZA: La presente querela è presentata ai sensi degli artt. 336–340 c.p.p. La firma può essere autenticata dal pubblico ufficiale ricevente oppure, se inviata per posta raccomandata o PEC, deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale (art. 337, c. 2 c.p.p.). La querela è esente da imposta di bollo.
Querelante (persona offesa dal reato)
________________
Signature
Che cos'è Querela di Parte?
La Querela di Parte in Italia è l'atto disciplinato da artt. 336-340 c.p.p.; art. 120 c.p.; art. 124 c.p.
Sul piano della definizione tecnica, la querela di parte in Italia è qualificata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione come «condizione di procedibilità» e non come «elemento costitutivo del reato»: la sua assenza non incide sulla configurabilità del fatto illecito, ma impedisce al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale (Cass. pen., Sez. Unite, sent. n. 40354/2013, che ha chiarito la decorrenza del termine dal giorno della effettiva conoscenza del fatto e dell'autore da parte della persona offesa). La natura giuridica di condizione di procedibilità implica che il giudice, ove la querela manchi o sia tardiva, deve dichiarare il non luogo a procedere o pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto importanti modifiche: ha convertito in reati procedibili a querela numerose fattispecie già procedibili d'ufficio (tra cui lesioni personali stradali lievi, furto in abitazione in danno di familiari, e altri); ha introdotto la «procedibilità a querela qualificata» per alcune ipotesi; e ha potenziato i meccanismi di giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022) come percorso alternativo al processo, accessibile anche nei procedimenti per reati procedibili a querela.
Quando serve Querela di Parte?
La Querela di Parte in Italia è necessaria ogni volta che la persona offesa da un reato vuole avviare un procedimento penale nei confronti del presunto autore, e il reato in questione è procedibile soltanto su iniziativa della vittima. I casi più frequenti in cui viene richiesta includono: la diffamazione a mezzo internet, social network o stampa (art. 595 c.p.), dove il danneggiato nella reputazione deve presentare querela entro 3 mesi dalla pubblicazione del contenuto offensivo; la truffa semplice (art. 640 c.p.), ad esempio in caso di acquisti online fraudolenti, truffe telefoniche o raggiri nei confronti di persone fisiche; le lesioni personali lievi (art. 582, c. 2 c.p.), quando l'aggressione fisica ha prodotto una malattia di durata non superiore a certi limiti previsti dalla legge; la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), nei casi di accesso abusivo all'abitazione altrui; il furto nei confronti di prossimi congiunti (art. 649 c.p.); il danneggiamento di beni privati (art. 635 c.p.) nella forma semplice; la violenza privata (art. 610 c.p.) in alcune circostanze. Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), numerosi reati già procedibili d'ufficio sono stati convertiti in reati procedibili a querela, rendendo ancora più importante per le vittime conoscere questa distinzione. Nei casi di truffe telematiche, il querelante deve presentare la querela il prima possibile per consentire alla Polizia Postale di tracciare i movimenti finanziari e recuperare le prove informatiche prima che vengano cancellate.
Casistica pratica di grande rilevanza per i cittadini italiani: la querela per stalking (atti persecutori, art. 612-bis c.p.) deve essere presentata entro 6 mesi dalla prima condotta e, se la vittima è minorenne, è procedibile d'ufficio anche senza querela; l'ammonimento del Questore ex art. 8 D.L. 11/2009 (misura preventiva pre-querela) può essere richiesto come alternativa meno formale ma non interrompe il termine di querela. Nel cyberbullismo (L. 71/2017), la vittima minorenne può chiedere all'oscuramento dei contenuti all'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) e presentare contestualmente querela per diffamazione aggravata. Per i reati informatici come l'accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p., procedibile d'ufficio) e la frode informatica (art. 640-ter c.p., procedibile d'ufficio salvo la forma semplice), la querela non è necessaria, mentre lo è per la violazione della corrispondenza informatica (art. 616 c.p.) e per il trattamento illecito di dati personali in alcune forme. Termine critico da ricordare: per i reati commessi in danno di minori, l'art. 609-septies, c. 2 c.p. prevede che il termine di 12 mesi decorra dal giorno in cui il minore ha compiuto 18 anni.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha ampliato significativamente il perimetro dei reati procedibili a querela, spostando dalla procedibilita d'ufficio a quella a querela numerose fattispecie di minore gravita: tra queste, le lesioni personali dolose semplici ex art. 582 c.p. (gia procedibili d'ufficio) sono diventate procedibili a querela con decorrenza 30 dicembre 2022, con conseguente obbligo per le persone offese di presentare querela entro 3 mesi dalla scoperta del fatto per i fatti commessi dopo tale data. La medesima riforma ha previsto meccanismi di giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022) come percorsi alternativi o complementari alla querela: il giudice o il PM possono inviare le parti a un Centro per la Giustizia Riparativa, e il buon esito del percorso riparativo puo influire sulla remissione della querela o sulla determinazione della pena. Per i reati di competenza del giudice di pace (D.Lgs. 274/2000), come le lesioni personali lievi ex art. 582, co. 2 c.p., le ingiurie (ora abrogata come reato dall'art. 1 D.Lgs. 7/2016, ma rilevante in sede civile) e i danneggiamenti lievi, la querela deve essere presentata entro 3 mesi e la procedura privilegia la conciliazione tra le parti (art. 29 D.Lgs. 274/2000), potendo il GdP dichiarare la non punibilita per tenuita del fatto ex art. 131-bis c.p. se la condotta e di particolare tenuita.
Cosa includere nel tuo Querela di Parte
La Querela di Parte in Italia deve contenere tutti gli elementi previsti dagli artt. 336-338 c.p.p. per essere valida e ricevibile. Il primo elemento essenziale è la precisa indicazione delle generalità del querelante: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, PEC o domicilio eletto per le comunicazioni. Il secondo elemento è l'indicazione dell'autorità destinataria: Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, oppure ufficio di polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza). Il terzo elemento è l'esposizione dettagliata e cronologica del fatto-reato, con indicazione di circostanze di tempo (data), luogo e modalità: l'esposizione deve essere precisa e circostanziata per consentire al Pubblico Ministero di qualificare giuridicamente i fatti. Il quarto elemento è la qualificazione del reato ipotizzato, con indicazione dell'articolo del Codice Penale (es. diffamazione ex art. 595 c.p., truffa ex art. 640 c.p., minaccia ex art. 612 c.p.). Il quinto elemento — essenziale a pena di nullità — è la manifestazione espressa e inequivoca della volontà che si proceda penalmente (art. 336, c. 2 c.p.p.): formule come «chiedo che si proceda penalmente nei confronti di [nome] per il reato di [qualificazione]». Il sesto elemento è l'indicazione di prove, testimoni, documenti allegati (screenshot, registrazioni, fatture, referti medici). Sul sito forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) con tutti i campi guidati. La firma autografa del querelante è sempre richiesta; se la querela è presentata per procura speciale, la procura va allegata autenticata (art. 337, c. 2 c.p.p.). Si consiglia di indicare espressamente la richiesta di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., per esercitare il diritto di opposizione.
Un elemento spesso omesso che riduce significativamente l'efficacia della querela è la richiesta di costituzione di parte civile in caso di rinvio a giudizio: pur non potendo essere formulata nella querela (che è atto della fase pre-processuale), è opportuno indicare sin dalla querela il danno patrimoniale e non patrimoniale subito e conservare tutta la documentazione (fatture, preventivi, referti medici, perizie) che consentirà di quantificarlo nella successiva udienza. La Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 17503/2019, ha affermato che il querelante che intende costituirsi parte civile deve eleggere domicilio ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p. La nomina di un avvocato difensore sin dalla presentazione della querela consente di ricevere le notifiche del procedimento e di interloquire con il Pubblico Ministero durante le indagini preliminari. Il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002, art. 74 ss.) è accessibile alla persona offesa che vuole costituirsi parte civile se il reddito imponibile non supera la soglia aggiornata annualmente (circa € 11.746,68 per il 2025).
Come compilare il tuo Querela di Parte
Per compilare correttamente la Querela di Parte in Italia seguire questi passaggi metodici. Intestazione: indicare «All'Autorità giudiziaria competente» (es. «Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [Città]» oppure «Alla Stazione dei Carabinieri di [Comune]»). Sezione querelante: inserire nome e cognome, data e luogo di nascita in formato GG/MM/AAAA, codice fiscale (rilevabile dalla tessera sanitaria), residenza completa (via, numero civico, CAP, Comune, Provincia), PEC o indirizzo e-mail per la notifica degli atti; indicare se si intende eleggere domicilio presso lo studio del difensore già nominato. Sezione identificazione del querelato: inserire le generalità del presunto autore se conosciute (nome, cognome, residenza) oppure scrivere «contro ignoti» se l'autore non è identificato, con tutti gli elementi utili all'identificazione (ad esempio il numero di conto corrente da cui è partita la truffa, il nickname social, la targa del veicolo). Sezione fatto: esporre i fatti in ordine cronologico, dal primo episodio all'ultimo, con date precise, luoghi, modalità. Evitare valutazioni giuridiche personali: esporre i fatti. Sezione prove: elencare dettagliatamente tutti gli allegati (copia chat, e-mail, screenshot, fatture, ricevute, referti medici, testimoni con nome e recapito). Sezione qualificazione e istanza: indicare il reato ipotizzato (art. X c.p.) e la formula espressa di istanza di punizione. Firma: autografa, con indicazione di luogo e data. Presentare la querela personalmente (più sicuro per la verifica dell'identità) o tramite raccomandata A/R o PEC alla Procura.
Accorgimenti procedurali aggiuntivi che incrementano l'efficacia della querela: indicare espressamente la richiesta di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p., con l'indicazione dell'indirizzo PEC o del difensore. Allegare, se disponibile, una memoria difensiva sintetica che qualifichi giuridicamente i fatti, indica i precedenti di polizia o giudiziari del presunto autore se noti, e segnali l'eventuale recidiva. Per i reati informatici, allegare alla querela i log di accesso, i certificati di PEC ricevuti, le schermate dello schermo con data e ora visibili e, se disponibile, la perizia informatica effettuata da un tecnico qualificato: la Procura della Repubblica di Milano, con circolare 12/2023, ha indicato che le querele per reati informatici prive di documentazione tecnica adeguata vengono sistematicamente inviate alla Polizia Postale per ulteriori indagini prima di qualsiasi iscrizione. La querela può essere inviata tramite PEC alla Procura della Repubblica competente (l'indirizzo PEC di ogni Procura è disponibile sul portale del Ministero della Giustizia — giustizia.it): in tal caso la firma elettronica qualificata sostituisce la firma autografa ex art. 21 co. 2 D.Lgs. 82/2005 (CAD).
Requisiti legali per Querela di Parte
La Querela di Parte in Italia è regolata da norme precise del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale. L'art. 120 c.p. stabilisce il diritto di querela in capo alla persona offesa dal reato. L'art. 124 c.p. fissa il termine ordinario di 3 mesi (6 mesi per violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-septies c.p.). L'art. 336 c.p.p. definisce la querela come dichiarazione contenente l'istanza di punizione; l'art. 337 c.p.p. disciplina le modalità: può essere presentata personalmente, inviata per posta raccomandata, o tramite procuratore speciale con procura autenticata. L'art. 338 c.p.p. stabilisce che la querela è irrevocabile salvo espressa remissione. L'art. 339 c.p.p. regola la remissione: richiede l'accettazione del querelato e comporta estinzione del reato ex art. 152 c.p. L'art. 340 c.p.p. disciplina la rinuncia preventiva al diritto di querela. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto nuove ipotesi di procedibilità a querela e ha previsto meccanismi di giustizia riparativa. Il D.P.R. 115/2002 consente alla persona offesa di accedere al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile. La querela è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10 L. 689/1981 e del D.P.R. 642/1972.
Profili di diritto processuale strettamente collegati alla querela di parte: la competenza territoriale della Procura ricevente è determinata dal locus commissi delicti (luogo di commissione del reato), ex art. 8 c.p.p. Per i reati informatici commessi tramite internet, la Corte di Cassazione penale (Sez. I, n. 8481/2019) ha stabilito che la competenza territoriale è del luogo in cui si trova il server su cui risiede il dato informatico illecito, o in subordine del luogo in cui l'utente ha subito le conseguenze del reato. Per la diffamazione a mezzo internet (art. 595, c. 3 c.p.), la Cassazione (Sez. V, n. 25875/2016) ha fissato la competenza del luogo di residenza/domicilio della persona offesa. L'art. 21 c.p.p. consente di sollevare il conflitto di competenza quando la querela è presentata a un'autorità incompetente: l'ufficio di polizia giudiziaria ricevente trasmette gli atti alla Procura competente. L'art. 347 c.p.p. impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente la notizia di reato al Pubblico Ministero competente e di svolgere le attività investigative delegate. La Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza n. 30487/2021, ha ribadito che la querela tardiva non è sanabile e il relativo atto è inefficace ai fini della procedibilità, indipendentemente dalla gravità del reato e dalla buona fede del querelante.
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) ha introdotto ulteriori disposizioni normative rilevanti per la querela: l'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di durata del processo) si applica anche ai procedimenti instaurati a seguito di querela; il superamento dei termini (2 anni in appello, 1 anno in Cassazione) comporta la dichiarazione di improcedibilità che estingue il reato. Per i reati procedibili a querela, il querelante deve tenere presente che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del reato (art. 158 c.p.), non dalla presentazione della querela, e che la sospensione della prescrizione durante il processo (art. 159 c.p., modificato dalla L. 3/2019 cd. Legge Spazzacorrotti) non esime dal rischio che il reato si prescriva in caso di lungaggini processuali. L'Ufficio del Processo (UP), istituito dal D.L. 80/2021 (PNRR) per supportare i magistrati nell'efficiente gestione dei fascicoli, ha contribuito a ridurre i tempi di trattazione delle querele nei principali uffici giudiziari: il Ministero della Giustizia monitora il rispetto dei target PNRR di abbattimento dell'arretrato penale (-25% entro 2024).
Errori comuni da evitare nel tuo Querela di Parte
La Querela di Parte in Italia viene spesso redatta in modo errato, con conseguenze processuali gravi. Il primo errore è omettere l'istanza espressa di punizione (art. 336, c. 2 c.p.p.): senza la formula «chiedo che si proceda penalmente», il documento vale come semplice denuncia e non attiva la procedibilità per i reati che la richiedono. Il secondo errore è presentare la querela fuori termine: trascorsi i 3 mesi dall'acquisizione della notizia del fatto (art. 124 c.p.), il PM è obbligato a chiedere l'archiviazione. Il terzo errore è presentare querela per un reato procedibile d'ufficio: in tal caso la querela è irrilevante e il documento produrrà l'effetto di semplice denuncia. Il quarto errore è non indicare le prove a disposizione: senza allegati (screenshot, messaggi, referti), le indagini si complicano e il PM potrebbe chiedere l'archiviazione per mancanza di elementi. Il quinto errore è non eleggere domicilio: senza indicazione del domicilio, le notifiche potrebbero non raggiungere il querelante, che perderebbe il diritto di opporsi all'archiviazione ex art. 408 c.p.p. Il sesto errore è confondere l'autenticazione della firma: se la querela è presentata personalmente all'autorità ricevente non serve autentica; se inviata per posta o tramite procuratore, la firma deve essere autenticata (art. 337, c. 2 c.p.p.). Il settimo errore è non conservare copia della querela con la ricevuta di presentazione o di consegna: la prova del deposito è fondamentale in caso di contestazione della tempestività.
Ottavo errore: rinunciare alla querela verbalmente senza formalizzare la remissione ex art. 339 c.p.p. — la sola dichiarazione verbale al PM non estingue il reato; serve l'atto scritto con accettazione del querelato. Questo errore è frequente nelle controversie di vicinato o familiari in cui le parti si riconciliano informalmente: il procedimento penale prosegue fino a quando la remissione non è formalizzata. Nono errore: non richiedere le misure cautelari urgenti in caso di pericolo concreto per la persona offesa — la querela per stalking (art. 612-bis c.p.) o per maltrattamenti (art. 572 c.p.) può essere accompagnata da istanza di misura cautelare urgente (divieto di avvicinamento, allontanamento dalla casa familiare ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) che il GIP può adottare inaudita altera parte. Decimo errore: nei reati tributari, presentare querela alla Procura ordinaria anziché segnalare il fatto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Procura specializzata della Guardia di Finanza per i reati di cui al D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture false), che sono procedibili d'ufficio.
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Forms Legal. (2026). Querela di Parte (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/court-forms/querela-di-parte
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}Domande frequenti
La querela e la denuncia sono due strumenti distinti del Codice di Procedura Penale italiano. La denuncia (artt. 331-334 c.p.p.) è la comunicazione all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria della notizia di un reato procedibile d'ufficio: il Pubblico Ministero è obbligato ad avviare le indagini indipendentemente dalla volontà della persona offesa. La querela (artt. 336-340 c.p.p.) riguarda invece i reati per i quali la legge subordina l'esercizio dell'azione penale alla manifestazione espressa di volontà della persona offesa (art. 120 c.p.): senza la querela, il Pubblico Ministero non può procedere. Esempi di reati procedibili a querela di parte: diffamazione (art. 595 c.p.), truffa semplice (art. 640 c.p. in alcuni casi), lesioni personali lievi (art. 582 c.p., se la pena non supera certe soglie), violazione di domicilio (art. 614 c.p.). La querela deve contenere l'istanza espressa che si proceda penalmente (elemento essenziale ex art. 336, c. 2 c.p.p.): in mancanza, il documento vale come semplice denuncia. La querela è rimettibile (art. 339 c.p.p.) e rinunciabile (art. 340 c.p.p.), mentre la denuncia non può essere ritirata una volta presentata. Occorre quindi valutare attentamente, prima di presentare querela, se il reato subito è effettivamente procedibile a querela o d'ufficio, consultando il Codice Penale e, se necessario, un avvocato.
L'art. 124 del Codice Penale fissa il termine ordinario per la presentazione della querela in 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto-reato. Questo termine è di decadenza (non di prescrizione), dunque perentorio: la querela presentata oltre i 3 mesi è tardiva e il Pubblico Ministero deve chiedere l'archiviazione per improcedibilità, o il giudice deve dichiarare il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La legge prevede termini più lunghi per reati specifici: 6 mesi per i reati di violenza sessuale (art. 609-septies c.p.) e per altri reati sessuali; 12 mesi per i reati commessi con violenza alla persona nei confronti di minori. Il dies a quo (giorno di inizio del termine) è il giorno in cui il querelante ha avuto effettiva conoscenza del fatto e dell'autore (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 40354/2013). Se il fatto è una serie continuata di condotte (es. stalking), il termine decorre dall'ultima condotta. In caso di dubbio sulla tempestività, è consigliabile presentare la querela il prima possibile, indicando nella stessa la data in cui si è venuti a conoscenza del fatto. La prova della data di conoscenza può essere rilevante in sede di udienza preliminare: conservare comunicazioni, messaggi o referti medici che attestino quando il fatto è stato scoperto.
I reati procedibili a querela di parte sono quelli per i quali il Codice Penale o leggi speciali prevedono espressamente la condizione di procedibilità della querela. Tra i più comuni nella pratica quotidiana rientrano: la diffamazione semplice (art. 595 c.p.) e la diffamazione a mezzo internet o social network (art. 595, c. 3 c.p.); la truffa semplice (art. 640 c.p., salvo aggravanti specifiche che la rendono procedibile d'ufficio); le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) salvo gravi conseguenze o contesti specifici; le lesioni personali dolose lievi (art. 582, c. 2 c.p.); la violazione di domicilio (art. 614 c.p.); l'ingiuria — depenalizzata in illecito civile nel 2016 dal D.Lgs. 7/2016 ma rilevante per fatti pregressi; la minaccia semplice (art. 612 c.p.); la violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.); il danneggiamento di beni privati (art. 635 c.p.) salvo aggravanti; il furto in danno di prossimi congiunti (art. 649 c.p.); la violenza sessuale nella forma più lieve in alcune ipotesi (art. 609-septies c.p., salvo minorenni o altri casi di procedibilità d'ufficio). Per i reati più gravi, come lesioni gravi o gravissime, omicidio colposo da circolazione stradale, violenza sessuale aggravata, sequestro, la procedibilità è d'ufficio e la querela è irrilevante. Verificare sempre il testo aggiornato del Codice Penale, poiché le riforme legislative modificano frequentemente le condizioni di procedibilità.
Sì, la querela può essere ritirata attraverso la remissione, disciplinata dall'art. 339 c.p.p. La remissione della querela è l'atto con cui il querelante dichiara di non voler più che si proceda penalmente nei confronti del querelato; estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. (causa di estinzione del reato). La remissione può avvenire in qualsiasi momento: prima dell'esercizio dell'azione penale o anche durante il processo, fino alla sentenza definitiva. Tuttavia, la remissione richiede l'accettazione del querelato (art. 340, c. 2 c.p.p.): se il querelato non accetta la remissione, il processo continua. La remissione si presenta personalmente o tramite procuratore speciale (art. 339, c. 3 c.p.p.) alla Procura della Repubblica o in udienza; può anche essere tacita, se risultante da atti incompatibili con la volontà di perseguire il reato (es. accordo transattivo tra le parti, pagamento del risarcimento con clausola di remissione della querela). Il Codice distingue tra remissione processuale (davanti all'autorità giudiziaria) e remissione extraprocessuale (fuori dal processo, con atto scritto). Occorre sottolineare che non tutti i reati procedibili a querela sono remettibili: per alcuni, come i reati di violenza sessuale, la legge esclude espressamente la remissione (art. 609-septies, c. 5 c.p.). La Corte di Cassazione ha chiarito che la remissione non può essere condizionata a contropartite economiche, pena la nullità dell'atto.
Dopo il deposito della querela presso la Procura della Repubblica o un ufficio di polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), il Pubblico Ministero iscrive il nome del querelato nel Registro delle Notizie di Reato (R.N.R.) ex art. 335 c.p.p., avviando le indagini preliminari. Il querelante può chiedere di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.): in tal caso, il PM deve notificare l'avviso al querelante, che può presentare opposizione motivata entro 20 giorni al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), chiedendo che le indagini vengano proseguite o che si proceda con l'imputazione coatta ex art. 409 c.p.p. Se le indagini portano a evidenza della responsabilità dell'indagato, il PM esercita l'azione penale depositando la richiesta di rinvio a giudizio (GUP) o il decreto di citazione diretta a giudizio (Tribunale monocratico). In alternativa, il PM può chiedere al GIP il decreto penale di condanna (pena sostitutiva, niente dibattimento). Il querelante ha facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento del danno; al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002 può accedere anche la parte civile. Le indagini preliminari durano ordinariamente 6 mesi (reati meno gravi) o 1 anno (reati gravi), prorogabili. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto la procedibilità a querela per ulteriori categorie di reati e ha modificato alcune disposizioni sui termini di indagine.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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