Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero)
art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); art. 2106 c.c.; art. 2104 c.c.
Intestazione
[Datore Ragione Sociale]
P. IVA: [Datore Partita Iva] — [Datore Sede Legale]
Spett.le [Lavoratore Nome Cognome] (C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]) [Lavoratore Indirizzo]
[Luogo Data]
OGGETTO: Irrogazione della sanzione disciplinare conservativa del richiamo scritto (rimprovero) ex art. 7 L. 300/1970 e art. 2106 c.c.
Riferimento al Procedimento Disciplinare
Con la presente, nella qualità di [Datore Legale Rappresentante] di [Datore Ragione Sociale], si fa seguito alla lettera di contestazione disciplinare del [Data Contestazione], inviata ai sensi dell'art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nei confronti di [Lavoratore Nome Cognome], dipendente con mansioni di [Lavoratore Mansione] ai sensi del [Ccnl Applicato].
Addebito contestato: [Descrizione Sintetica Addebito].
Esito della fase di difesa: [Esito Giustificazioni].
La condotta addebitata integra la violazione di [Norma C C N L Violata], in contrasto con gli obblighi di diligenza e osservanza previsti dagli artt. 2104 e 2106 c.c.
Irrogazione del Richiamo Scritto
Valutata l'insufficienza delle giustificazioni addotte e rispettato il principio di proporzionalità sancito dall'art. 2106 c.c., si irroga nei confronti di [Lavoratore Nome Cognome] la sanzione disciplinare conservativa del RICHIAMO SCRITTO (rimprovero scritto), ai sensi del [Norma C C N L Violata] e dell'art. 2106 c.c.
[Avvertenza Progressivita]
Ai sensi dell'art. 7 comma 8 L. 300/1970, il lavoratore ha facoltà di impugnare il presente richiamo entro 20 giorni dalla comunicazione, richiedendo che la controversia sia esaminata dal Collegio di Conciliazione e Arbitrato previsto dal [Ccnl Applicato], o di adire il Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.) competente per territorio.
La presente è trasmessa a mezzo: [Modalita Consegna].
Sottoscrizione
Distinti saluti.
[Datore Ragione Sociale]
[Datore Legale Rappresentante]
Per ricevuta: [Lavoratore Nome Cognome] — [Lavoratore Codice Fiscale]
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Lavoratore (per ricevuta)
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero)?
La Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero) in Italia è l'atto disciplinato da art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); art. 2106 c.c.; art. 2104 c.c.
La distinzione tra rimprovero verbale e richiamo scritto è giuridicamente rilevante: solo il richiamo scritto viene inserito nel fascicolo personale del lavoratore e può essere usato come «precedente» per legittimare sanzioni successive più gravi, secondo il principio di progressività sanzionatoria riconosciuto dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. lav., n. 13178/2021). La stessa pronuncia ha chiarito che il datore che irroga una sanzione sproporzionata rispetto all'infrazione contestata — anche ove formalmente corretta sul piano procedurale — viola l'art. 2106 c.c. e il principio di proporzionalità, con conseguente annullamento della sanzione da parte del giudice del lavoro. Sul piano del GDPR, la raccolta e la conservazione dei dati personali del lavoratore contenuti nel richiamo scritto (generalità, mansione, data dell'infrazione, giustificazioni presentate) sono sottoposte al principio di minimizzazione e di limitazione della conservazione ex art. 5 Reg. UE 2016/679: il datore deve stabilire un periodo massimo di conservazione dei dati disciplinari nel fascicolo personale, coerente con il CCNL applicato e con le politiche aziendali di trattamento dei dati. Il trattamento di dati relativi a infrazioni disciplinari deve essere notificato nell'informativa privacy aziendale ex art. 13 GDPR e, ove necessario, inserito nel Registro dei Trattamenti del Responsabile del Trattamento (art. 30 GDPR). Particolari cautele si applicano quando il richiamo scritto riguarda un lavoratore in tutele reintegratorie ex art. 18 L. 300/1970 (aziende con più di 15 dipendenti): in questi casi l'illegittimità del richiamo può costituire atto di ritorsione sindacale punibile ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970 (condotta antisindacale).
Quando serve Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero)?
La Lettera di Richiamo Scritto in Italia diventa necessaria ogni volta che il datore di lavoro, completato il procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970, intende irrogare al lavoratore la sanzione conservativa del rimprovero scritto per un'infrazione di lieve entità che il codice disciplinare aziendale e il CCNL applicato prevedono come punibile con tale misura. Situazioni tipiche che portano al richiamo scritto comprendono: ritardi reiterati non giustificati all'orario di ingresso o di rientro dalla pausa; brevi assenze ingiustificate senza previa comunicazione al responsabile; inosservanza delle procedure operative interne (es. mancata compilazione di moduli obbligatori); comportamento scorretto o non collaborativo verso colleghi, in misura non tale da integrare la giusta causa di licenziamento (art. 2119 c.c.); utilizzo non autorizzato dei dispositivi aziendali per fini personali, quando il codice disciplinare prevede per tale infrazione il rimprovero scritto. Il richiamo scritto segue sempre e necessariamente una contestazione disciplinare formale e la fase di difesa del lavoratore: non può essere irrogato direttamente senza questi passaggi preliminari obbligatori. La mancanza del procedimento rende il richiamo nullo, con obbligo del datore di rimuoverlo dal fascicolo personale.
Il richiamo scritto può anche essere necessario come atto preventivo in un percorso disciplinare progressivo verso il licenziamento: la giurisprudenza della Cassazione richiede, in genere, che prima del licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. 11 luglio 1966, n. 604 vengano irrogate sanzioni conservative (richiamo scritto, multa, sospensione) per infrazioni analoghe, salvo che l'infrazione sia così grave da integrare direttamente la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. (c.d. «causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto»). La Cassazione, Sez. lav., n. 5103/2020, ha ribadito che l'omessa irrogazione di sanzioni conservative per infrazioni meno gravi pregressa può rendere sproporzionato — e dunque illegittimo — il licenziamento irrogato per un'infrazione di pari natura; il richiamo scritto, in questi casi, è non solo opportuno ma necessario per dimostrare la proporzionalità del percorso sanzionatorio. Nei rapporti di lavoro con lavoratori assunti a tempo determinato ex D.Lgs. 81/2015 (artt. 19-29), il richiamo scritto si applica con le medesime regole del contratto a tempo indeterminato: la scadenza del contratto a termine non pregiudica la validità del richiamo ai fini dell'eventuale recesso anticipato per giusta causa durante il periodo contrattuale. Per i lavoratori in apprendistato ex art. 42 D.Lgs. 81/2015, il datore deve tener conto della finalità formativa del rapporto: irrogare un richiamo scritto per comportamenti tipici del percorso di apprendimento può essere considerato non proporzionato dall'Ispettorato del Lavoro e dal giudice.
Cosa includere nel tuo Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero)
La Lettera di Richiamo Scritto in Italia deve contenere con precisione una serie di elementi che ne garantiscono la validità giuridica e la tenuta in sede di eventuale impugnazione davanti al Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.) o al Collegio di Conciliazione e Arbitrato. Primo: i dati completi del datore di lavoro (ragione sociale, partita IVA, sede legale, nome del legale rappresentante o responsabile HR firmatario) e del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, mansione, livello, reparto). Secondo: il richiamo espresso alla contestazione disciplinare precedentemente inviata, con indicazione della data di trasmissione e della condotta contestata. Terzo: la menzione delle giustificazioni presentate dal lavoratore (o la constatazione della mancata risposta entro il termine assegnato) e la valutazione del datore circa l'insufficienza delle stesse. Quarto: la sanzione irrogata (richiamo scritto/rimprovero scritto), con indicazione dell'articolo del codice disciplinare aziendale violato, della norma del CCNL applicato e del fondamento normativo nell'art. 2106 c.c. Quinto: l'avvertenza esplicita sulla progressività sanzionatoria: la reiterazione di infrazioni analoghe potrà comportare misure più severe. Sesto: l'indicazione del diritto del lavoratore di impugnare la sanzione entro 20 giorni ai sensi dell'art. 7 comma 8 L. 300/1970 dinanzi al Collegio di Conciliazione e Arbitrato. Settimo: data, luogo e firma del rappresentante del datore; modalità di consegna (PEC, raccomandata A/R, a mani). Su forms-legal.com il modello include tutti questi campi con i relativi hint operativi.
Un elemento spesso trascurato è la clausola di riservatezza: la lettera di richiamo scritto contiene dati personali del lavoratore (generalità, qualifica, infrazione commessa, giustificazioni presentate) e deve essere trattata come documento riservato ai sensi dell'art. 5 Reg. UE 2016/679 (GDPR). La copia deve essere conservata nel fascicolo personale in busta chiusa o in sezione riservata del gestionale HR, accessibile esclusivamente al responsabile HR e al legale rappresentante; non può essere mostrata a colleghi o terzi senza il consenso del lavoratore, salvo espressa necessità processuale. Nell'ottica del principio di progressività, nella lettera è opportuno indicare espressamente: «La presente sanzione conservativa sarà tenuta in considerazione in caso di ulteriori infrazioni dello stesso tipo o di natura più grave, ai fini dell'applicazione di sanzioni progressivamente più severe ai sensi del codice disciplinare aziendale e del CCNL [denominazione] art. [numero]». Questa formula assicura che il precedente sia formalmente documentato e utilizzabile in sede processuale. La Cassazione, Sez. lav., n. 8645/2019 (citata nel contesto dei contratti dei dirigenti) ha ribadito che, per i lavoratori non dirigenti, il principio di gradualità sanzionatoria obbliga il datore a irrogare sanzioni in ordine crescente di gravità prima di addivenire al licenziamento; la lettera di richiamo scritto ne è il primo tassello documentale.
Come compilare il tuo Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero)
Per redigere correttamente la Lettera di Richiamo Scritto in Italia è necessario seguire una sequenza precisa di operazioni. Verificare innanzitutto che il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 L. 300/1970 si sia svolto correttamente: il codice disciplinare era affisso in luogo accessibile prima del fatto contestato; la contestazione disciplinare è stata inviata per iscritto in modo specifico e tempestivo; al lavoratore è stato concesso un termine di almeno 5 giorni (o il termine superiore previsto dal CCNL) per presentare giustificazioni scritte o orali; si è tenuta l'eventuale audizione con assistenza sindacale. Solo dopo questo accertamento si può procedere alla redazione della lettera di richiamo. Nel modulo su forms-legal.com occorre inserire: i dati identificativi completi del datore (ragione sociale, partita IVA, sede legale, legale rappresentante) e del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, mansione e livello CCNL); la data e il riferimento alla lettera di contestazione; la descrizione sintetica dell'addebito; l'esito della fase di difesa; la sanzione irrogata con indicazione del fondamento normativo (art. 2106 c.c., articolo del codice disciplinare, norma CCNL); l'avvertenza sulla progressività. La lettera va inviata al lavoratore tramite raccomandata A/R, PEC (con ricevuta di consegna come prova) o a mani con firma per ricevuta. Conservare la prova di consegna e una copia nel fascicolo personale.
Per la consegna tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), accertarsi che l'indirizzo PEC del lavoratore sia quello comunicato in fase di assunzione o successivamente aggiornato; la ricevuta di consegna PEC ha lo stesso valore della raccomandata A/R ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Per la consegna a mani, è necessario che il lavoratore firmi una copia della lettera per ricevuta, apponendo data e firma leggibile; in caso di rifiuto di ricevere la lettera, procedere immediatamente all'invio tramite raccomandata A/R o PEC documentando il rifiuto con la firma di un testimone. Il termine di 20 giorni per l'impugnazione ex art. 7 c. 8 L. 300/1970 decorre dalla data di ricezione (non dalla data della lettera): documentare con precisione la data di consegna per calcolare il termine. Per i contratti di lavoro a distanza o con lavoratori residenti all'estero, la notifica via PEC è la modalità preferibile per certezza della data di consegna. Nella modulistica disponibile su forms-legal.com, il campo «data di consegna» e «modalità di consegna» è obbligatorio e viene automaticamente riportato nel prospetto riepilogativo per il responsabile HR.
Requisiti legali per Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero)
La Lettera di Richiamo Scritto in Italia è soggetta a requisiti formali e procedurali tassativi previsti dall'art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dall'art. 2106 c.c. Sotto il profilo della legittimità formale: il codice disciplinare deve essere stato previamente affisso in luogo accessibile (art. 7 comma 1); la contestazione dell'addebito deve essere scritta, specifica, tempestiva e immutabile (art. 7 commi 2 e 5); al lavoratore deve essere garantito un termine di difesa non inferiore a 5 giorni (art. 7 comma 5); il lavoratore ha diritto all'assistenza di un rappresentante sindacale (art. 7 comma 5). Sotto il profilo della legittimità sostanziale: la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione (art. 2106 c.c.) e conforme a quanto previsto dal codice disciplinare e dal CCNL applicato; il principio di progressività sanzionatoria (affermato dalla Cassazione in numerose pronunce, tra cui Cass. Sez. lav. n. 13178/2021) impone che infrazioni lievi non siano direttamente sanzionate con provvedimenti gravi. La sanzione irrogata non può essere più grave di quella massima prevista dal codice disciplinare per quella tipologia di infrazione: diversamente, il giudice del lavoro la riduce o annulla. Il lavoratore può impugnarla entro 20 giorni (art. 7 comma 8 L. 300/1970) davanti al Collegio di Conciliazione e Arbitrato o al Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.). Il trattamento dei dati nel fascicolo disciplinare è soggetto al GDPR e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
La Corte di Cassazione, Sez. lav., con la sentenza n. 11568/2019, ha ribadito che la previa affissione del codice disciplinare è requisito di validità inderogabile ex art. 7 c. 1 L. 300/1970: l'affissione deve precedere la commissione del fatto e non può essere sostituita dalla sola consegna individuale del codice al lavoratore all'atto dell'assunzione. La sentenza n. 5103/2020, Sez. lav., ha confermato il principio di immutabilità della contestazione disciplinare: nella lettera di richiamo non possono essere introdotti fatti o elementi nuovi non presenti nella contestazione originaria — pena la nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa del lavoratore. Per le aziende che occupano più di 15 dipendenti (o più di 5 nelle unità produttive agricole), l'art. 18 L. 300/1970 (nella versione post-Riforma Fornero L. 92/2012) si applica agli effetti del licenziamento — ma non direttamente al richiamo scritto. Tuttavia, l'illegittimità del richiamo scritto, ove successivamente usato come precedente a sostegno di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, può comportare l'annullamento del licenziamento medesimo, con reintegra o indennità risarcitoria a seconda del regime applicabile (tutele reintegratorie ex art. 18 per aziende grandi; indennità crescente ex D.Lgs. 23/2015 per i nuovi assunti dopo il 7 marzo 2015). L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 1/2020 ha ribadito che i datori sono tenuti a conservare la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari per almeno 5 anni dalla cessazione del rapporto, ai fini delle verifiche ispettive.
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero)
Le Lettere di Richiamo Scritto in Italia presentano errori ricorrenti che portano alla nullità della sanzione e all'obbligo del datore di rimuoverla dal fascicolo personale, spesso con condanna alle spese di lite. L'errore più comune è la mancanza o vizio formale del procedimento preliminare: codice disciplinare non affisso prima del fatto contestato, contestazione disciplinare generica o tardiva, termine di difesa inferiore a 5 giorni, mancata ammissione dell'assistenza sindacale. Un secondo errore frequente è la sproporzione della sanzione: irrogare un richiamo scritto per un comportamento che il codice disciplinare e il CCNL prevedono come punibile solo con il rimprovero verbale, o viceversa irrogarlo per infrazioni che meriterebbero una multa o sospensione. Terzo errore: la lettera di richiamo fa riferimento a fatti nuovi non contestati in precedenza, violando il principio di immutabilità della contestazione affermato dalla Cassazione (Cass. Sez. lav. n. 5103/2020 e successive). Quarto: la mancata indicazione nella lettera del diritto di impugnazione ex art. 7 comma 8 L. 300/1970, che può fuorviare il lavoratore sui propri diritti. Quinto: la conservazione a tempo indeterminato della sanzione nel fascicolo personale, senza rispettare i termini di decadenza previsti dal CCNL applicato e i principi di minimizzazione dei dati sanciti dall'art. 5 Reg. UE 2016/679 (GDPR). Su forms-legal.com il modello guida il datore nella corretta redazione, segnalando ciascuno dei requisiti previsti dall'art. 7 L. 300/1970.
6. Irrogare il richiamo scritto senza rispettare i termini di prescrizione disciplinare. Il CCNL applicato prevede spesso termini entro cui la contestazione deve essere avviata dalla data in cui il datore ha avuto conoscenza del fatto (c.d. «termine di decadenza disciplinare»): ad esempio, molti CCNL prevedono 10 giorni dalla conoscenza del fatto per la contestazione, pena la decadenza dal potere disciplinare. Una contestazione tardiva invalida automaticamente il successivo richiamo scritto. Verificare il CCNL applicato per il termine specifico.
7. Non documentare adeguatamente il tentativo di consegna a mani. Quando il lavoratore rifiuta di firmare la ricevuta, il datore deve immediatamente inviare la lettera tramite raccomandata A/R o PEC, facendo firmare la dichiarazione di rifiuto a un testimone presente. L'omissione di questo passaggio rende difficile provare la data di comunicazione della sanzione, con incertezza sul decorso del termine di impugnazione ex art. 7 c. 8 L. 300/1970.
8. Utilizzare un modello generico non aggiornato al CCNL in vigore. I CCNL vengono periodicamente rinnovati e le clausole disciplinari possono cambiare tra un rinnovo e l'altro: il codice disciplinare e le sanzioni tipizzate devono essere aggiornate e corrispondenti al CCNL vigente al momento dell'infrazione. Un richiamo basato su una norma CCNL scaduta o sostituita è impugnabile per violazione del principio di legalità disciplinare.
9. Confondere il procedimento del richiamo con quello del rimprovero verbale. Il rimprovero verbale, in quanto non iscritto nel fascicolo, non richiede formalmente il procedimento ex art. 7 L. 300/1970, ma il richiamo scritto lo richiede sempre. Trasformare un rimprovero verbale in richiamo scritto — retrodatandolo o formalizzandolo a posteriori senza nuova contestazione e nuovo termine di difesa — costituisce violazione procedurale grave che rende la sanzione nulla.
10. Ignorare il diritto all'assistenza sindacale. L'art. 7 c. 5 L. 300/1970 garantisce al lavoratore il diritto di farsi assistere da un rappresentante sindacale durante l'audizione difensiva. La negazione di questo diritto o la fissazione dell'audizione in date e orari incompatibili con la disponibilità del rappresentante sindacale designato dal lavoratore rende il procedimento viziato e la sanzione annullabile. La Cassazione (Cass. Sez. lav. n. 4790/2022) ha ribadito che il lavoratore non è tenuto a giustificare il motivo per cui richiede l'assistenza sindacale: la richiesta è un diritto soggettivo incondizionato.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/letters/lettera-di-richiamo-scritto
"Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero) (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/employment/letters/lettera-di-richiamo-scritto.
@misc{formslegal-lettera-di-richiamo-scritto,
author = {{Forms Legal}},
title = {Lettera di Richiamo Scritto (Rimprovero) (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/employment/letters/lettera-di-richiamo-scritto}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La Lettera di Richiamo Scritto in Italia (denominata anche 'rimprovero scritto' o 'ammonizione scritta') è la sanzione disciplinare conservativa di natura più lieve prevista dal sistema disciplinare del lavoro italiano fondato sull'art. 2106 c.c. e sull'art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Si colloca al gradino più basso della scala sanzionatoria conservativa, al di sotto della multa retributiva e della sospensione dal servizio, e ben al di sotto del licenziamento disciplinare per giusta causa (art. 2119 c.c.) o per giustificato motivo soggettivo (art. 3 L. 604/1966). La sanzione conservativa non incide sul rapporto di lavoro che prosegue, ma viene annotata nel fascicolo personale del dipendente e rileva ai fini della progressività delle sanzioni: in caso di infrazioni successive della stessa o maggiore gravità, il datore può applicare sanzioni progressivamente più gravi. I CCNL (es. CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Metalmeccanici Industria) tipizzano le infrazioni e le corrispondenti sanzioni, determinando quando è appropriato il richiamo scritto rispetto ad altre misure.
La Lettera di Richiamo Scritto in Italia può essere irrogata solo al termine di un procedimento disciplinare conforme all'art. 7 L. 300/1970, che richiede il rispetto di passaggi obbligatori a pena di nullità della sanzione. Prima ancora dell'avvio del singolo procedimento, il codice disciplinare aziendale deve essere stato affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e deve indicare le infrazioni, le sanzioni e il procedimento adottato. Segue la contestazione disciplinare scritta, specifica, tempestiva e immutabile dell'addebito: la lettera di contestazione deve descrivere in modo circostanziato il fatto (data, luogo, condotta concreta) senza formule generiche. Il lavoratore ha poi diritto a presentare giustificazioni scritte o orali entro un termine non inferiore a 5 giorni (o il termine superiore previsto dal CCNL applicato), con facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Solo all'esito di questa fase di difesa il datore può irrogare la sanzione del richiamo scritto, che deve essere proporzionata all'infrazione ai sensi dell'art. 2106 c.c. e del principio di gradualità sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il lavoratore destinatario della Lettera di Richiamo Scritto in Italia può impugnarla ai sensi dell'art. 7 comma 8 L. 300/1970, entro 20 giorni dalla comunicazione della sanzione, richiedendo che la controversia sia esaminata dal Collegio di Conciliazione e Arbitrato previsto dal contratto collettivo applicato (es. CCNL Commercio, CCNL Metalmeccanici). La richiesta sospende il termine per ricorrere al Tribunale del Lavoro. In alternativa — o successivamente in caso di mancato accordo — il lavoratore può adire il Tribunale del Lavoro in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.), competente per luogo di costituzione o svolgimento del rapporto. Il giudice del lavoro valuta la regolarità formale del procedimento (rispetto dell'art. 7 L. 300/1970), la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione (art. 2106 c.c.) e la conformità al codice disciplinare aziendale e al CCNL. In caso di accertamento dell'illegittimità della sanzione, il giudice ne dichiara la nullità e ordina la cancellazione dal fascicolo personale. Il termine per il ricorso giudiziario (in assenza di procedimento arbitrale) è soggetto ai termini di prescrizione ordinari.
La conservazione della Lettera di Richiamo Scritto nel fascicolo personale del dipendente non è regolamentata direttamente dalla legge, ma dalla contrattazione collettiva nazionale. Molti CCNL (es. CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Studi Professionali) prevedono che le sanzioni disciplinari conservative decadano dopo un determinato periodo senza ulteriori infrazioni, di norma da 1 a 2 anni: trascorso tale periodo, la sanzione non può essere utilizzata dal datore come precedente per aggravare sanzioni successive e deve essere rimossa dal fascicolo. In assenza di specifica previsione del CCNL applicato, si applica la regola generale della proporzionalità: un richiamo scritto risalente a molti anni prima, in assenza di reiterazione, non può ragionevolmente essere usato come base per una reazione sanzionatoria aggravata verso un lavoratore la cui condotta è nel frattempo rimasta irreprensibile. Il trattamento dei dati nel fascicolo personale deve rispettare i principi del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), inclusa la limitazione della conservazione ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo disciplinare.
La Lettera di Richiamo Scritto in Italia è frequentemente irrogata per assenze ingiustificate di breve durata, ritardi reiterati o abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione, qualora il CCNL applicato e il codice disciplinare aziendale prevedano tali infrazioni come sanzionabili con il rimprovero scritto. Tuttavia, il datore deve verificare attentamente: che l'assenza non sia giustificata da cause di forza maggiore, da malattia (con certificato medico, anche in ritardo), da congedo obbligatorio o facoltativo di maternità/paternità, da permessi sindacali ex L. 300/1970, o da altri diritti soggettivi del lavoratore. Prima di procedere con la contestazione disciplinare e poi con il richiamo, il datore deve accertarsi della natura ingiustificata dell'assenza e deve rispettare la specifica tipizzazione delle infrazioni prevista dal CCNL applicato: molti CCNL prevedono che un certo numero di ritardi reiterati o di ore di assenza ingiustificata (es. fino a 1 giorno) corrisponda al rimprovero scritto, mentre assenze prolungate possono giustificare sanzioni più gravi. La Corte di Cassazione (Cass. Sez. lav.) ha costantemente affermato il principio di proporzionalità: la sanzione irrogata deve essere adeguata alla concreta gravità della condotta.
Sì: la previa affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i dipendenti è condizione di validità di qualsiasi sanzione disciplinare, inclusa la Lettera di Richiamo Scritto, ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il codice disciplinare deve essere affisso in luoghi visibili all'interno dell'azienda (bacheche, aree comuni) e deve contenere: le infrazioni punibili; le relative sanzioni; il procedimento di contestazione e difesa; i termini per la presentazione delle giustificazioni. In mancanza di previa affissione, la sanzione irrogata è affetta da nullità assoluta, rilevabile in qualsiasi momento dal lavoratore e dal giudice del lavoro. La Corte di Cassazione (Cass. n. 11568/2019 e numerose precedenti) ha ripetutamente affermato che l'affissione deve precedere la commissione del fatto contestato: non è sufficiente affiggere il codice dopo che il fatto è già avvenuto. La semplice consegna del codice al singolo lavoratore al momento dell'assunzione, senza affissione in luogo accessibile a tutti, non soddisfa il requisito di legge.
La Lettera di Richiamo Scritto in Italia deve contenere, a pena di invalidità, una serie di elementi essenziali. I dati identificativi delle parti: ragione sociale del datore, sede legale, nome del legale rappresentante o del responsabile HR; nome, cognome e qualifica del lavoratore. Il riferimento alla contestazione disciplinare precedentemente inviata: data della lettera di contestazione, descrizione sintetica dell'addebito e il termine per le giustificazioni assegnato. L'esito della fase di difesa: se le giustificazioni sono state presentate e perché non sono state ritenute idonee a escludere la responsabilità disciplinare, oppure la constatazione che il termine è scaduto senza risposta. La sanzione irrogata: richiamo scritto (o rimprovero scritto), con indicazione della norma del codice disciplinare aziendale e del CCNL applicato che la prevede, e il richiamo all'art. 2106 c.c. L'avvertenza che la reiterazione di infrazioni analoghe o più gravi potrà comportare sanzioni progressivamente più severe. Il diritto di impugnazione ai sensi dell'art. 7 comma 8 L. 300/1970 entro 20 giorni. Data, luogo e firma del legale rappresentante del datore. La lettera va consegnata tramite raccomandata A/R, PEC o a mani con firma per ricevuta.
Sì: la Lettera di Richiamo Scritto è una sanzione disciplinare conservativa e, come tale, richiede il rispetto integrale del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 L. 300/1970. Non è pertanto possibile irrogare il richiamo scritto senza una previa contestazione specifica dell'addebito, senza concedere il termine minimo di 5 giorni per le giustificazioni e senza consentire l'assistenza sindacale. La distinzione tra sanzioni che richiedono il procedimento e quelle che non lo richiedono si arrestava, nel vecchio orientamento, al 'rimprovero verbale' (che non richiedeva procedimento formale); anche questa interpretazione estensiva è stata però messa in discussione da pronunce recenti della Cassazione, che ha esteso le garanzie procedurali a tutte le sanzioni, compreso il richiamo verbale quando è formale. In ogni caso, per il richiamo scritto — che incide sul fascicolo personale e può essere usato come precedente sanzionatorio — il rispetto scrupoloso del procedimento ex art. 7 L. 300/1970 è indispensabile per evitarne la nullità e le relative conseguenze risarcitorie a carico del datore.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Lettera di Contestazione Disciplinare
Lettera formale con cui il datore di lavoro contesta per iscritto al lavoratore un addebito disciplinare, avviando il procedimento disciplinare obbligatorio ex art. 7 Statuto dei Lavoratori L. 300/1970, con descrizione specifica del fatto e assegnazione del termine per le difese.
Verbale di Audizione del Lavoratore (Difesa Disciplinare)
Documento che verbalizza formalmente l'audizione del lavoratore in sede di difesa disciplinare, nell'ambito del procedimento disciplinare obbligatorio ex art. 7 L. 300/1970, con trascrizione delle giustificazioni addotte e dell'esito del colloquio.
Regolamento Aziendale Interno
Modello completo di Regolamento Aziendale Interno per aziende italiane. Stabilisce le norme di comportamento dei dipendenti, l'utilizzo degli strumenti aziendali, le sanzioni disciplinari e le procedure di contestazione, in conformità all'art. 2104 c.c. e allo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
Lettera di Licenziamento per Giusta Causa
Modello di lettera di licenziamento per giusta causa (recesso datoriale immediato senza preavviso) ai sensi dell'art. 2119 c.c., con procedura disciplinare obbligatoria ex art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).