Contratto di Licenza d'Uso Software
L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 64-bis ss. / D.Lgs. 518/1992
CONTRATTO DI LICENZA D'USO SOFTWARE
CONTRATTO DI LICENZA D'USO SOFTWARE
ai sensi degli artt. 64-bis ss. della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) e del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518
Parti del contratto
PARTI DEL CONTRATTO
LICENZIANTE (Titolare del software):
Denominazione: [Licenziante Denominazione]
Partita IVA: [Licenziante P I V A]
Sede legale: [Licenziante Sede]
PEC: [Licenziante P E C]
LICENZIATARIO (Utilizzatore):
Denominazione / Nome: [Licenziatario Denominazione]
Partita IVA / CF: [Licenziatario P I V A]
Sede / Residenza: [Licenziatario Sede]
PEC: [Licenziatario P E C]
Art. 1 – Oggetto della licenza
Art. 1 – OGGETTO DELLA LICENZA
1.1 Il licenziante concede al licenziatario una licenza [Tipo Esclusiva], [Tipo Licenza], di utilizzo del programma per elaboratore denominato «[Nome Software]», versione [Versione Software], tutelato ai sensi della L. 633/1941 artt. 64-bis ss.
1.2 Descrizione funzionale: [Descrizione Software]
1.3 La licenza autorizza un massimo di [Numero Utenti] utenti o postazioni. L'utilizzo oltre tale limite è vietato e costituisce violazione del diritto d'autore ex art. 171-bis L. 633/1941.
1.4 Il licenziatario ha il diritto inderogabile di eseguire una copia di backup del software ai sensi dell'art. 64-ter L. 633/1941. Non è autorizzata la decompilazione del codice, salvo nei limiti dell'art. 64-quater L. 633/1941 (interoperabilità).
Art. 2 – Corrispettivo e pagamenti
Art. 2 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
2.1 Il licenziatario corrisponde al licenziante il canone di € [Canone Importo] (IVA 22% esclusa), con periodicità [Periodicita Canone], tramite bonifico bancario entro 30 giorni dall'emissione della fattura.
2.2 In caso di ritardo nei pagamenti si applicano automaticamente gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (tasso BCE + 8 punti percentuali).
Art. 3 – Durata della licenza
Art. 3 – DURATA DELLA LICENZA
3.1 La licenza decorre dal [Data Decorrenza] e ha durata: [Durata Licenza].
3.2 Aggiornamenti inclusi nel canone: [Aggiornamenti]. Le nuove versioni maggiori del software (major release) possono essere oggetto di contratto separato.
Art. 4 – Supporto tecnico e livelli di servizio
Art. 4 – SUPPORTO TECNICO E LIVELLI DI SERVIZIO
4.1 Il licenziante fornisce al licenziatario il supporto tecnico nei seguenti termini: [Supporto Tecnico]
4.2 Il licenziante non garantisce che il software sia privo di difetti, ma si impegna a correggere i bug segnalati entro i tempi stabiliti dagli SLA.
Art. 5 – Dati personali (GDPR)
Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Trattamento dati nell'ambito del software: [Trattamento Dati Personali]. Ove il software tratti dati personali per conto del licenziatario, il licenziante è designato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Le Parti si impegnano a concludere apposito Data Processing Agreement (DPA) allegato al presente contratto.
5.2 Il licenziante mantiene riservate le informazioni del licenziatario e non le utilizza per scopi diversi dall'esecuzione del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 63/2018.
Art. 6 – Garanzia e limitazione di responsabilità
Art. 6 – GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
6.1 Il licenziante garantisce di essere titolare dei diritti d'autore sul software e che l'utilizzo del software non viola diritti di terzi.
6.2 Fatto salvo il dolo e la colpa grave (art. 1229 c.c.), la responsabilità del licenziante per danni diretti è limitata al corrispettivo pagato negli ultimi 12 mesi. Sono esclusi i danni indiretti, il lucro cessante e il danno all'immagine.
Art. 7 – Foro competente e disposizioni finali
Art. 7 – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI
7.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il [Foro Competente]. La presente clausola è approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
7.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La L. 633/1941 e il D.Lgs. 518/1992 si applicano per quanto non espressamente previsto.
Approvazione specifica clausole vessatorie
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 c.c.
Le Parti approvano specificamente per iscritto: Art. 6.2 (limitazione di responsabilità); Art. 7.1 (foro competente derogato).
Firme
[Luogo Firma], [Data Firma]
Licenziante: [Licenziante Denominazione]
Firma: _________________________
Licenziatario: [Licenziatario Denominazione]
Firma: _________________________
Firme per approvazione specifica art. 1341 c.c.:
Licenziante: _________________________ Licenziatario: _________________________
Licenziante (Titolare del software)
________________
Signature
Licenziatario (Utilizzatore)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Licenza d'Uso Software?
Il Contratto di Licenza d'Uso Software in Italia è l'atto disciplinato da L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 64-bis ss. / D.Lgs. 518/1992.
L'art. 64-bis LDA elenca i diritti esclusivi riservati al titolare del software: (a) il diritto di riproduzione permanente o temporanea del programma; (b) il diritto di traduzione, adattamento, trasformazione e qualsiasi altra modificazione del programma; (c) il diritto di distribuzione nella qualsiasi forma, compresa la locazione; (d) il diritto di comunicazione al pubblico tramite qualsiasi mezzo. Questi diritti esclusivi sono esercitabili solo dal titolare o da chi da lui autorizzato mediante contratto di licenza. Senza licenza, l'uso del software da parte di terzi configura violazione del diritto d'autore, ai sensi dell'art. 171-bis LDA, punita con sanzioni penali (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.582 a 25.822 euro per usi commerciali).
Il Contratto di Licenza d'Uso Software si distingue dalla cessione del software: nella licenza il licenziante conserva la titolarità del programma e concede solo un diritto d'uso limitato (nelle finalità, nel numero di installazioni, nella durata, nel territorio); nella cessione il titolare trasferisce definitivamente tutti i diritti sul programma, incluso il codice sorgente, al cessionario. La distinzione ha rilevanza fiscale: la licenza è tassata come prestazione di servizi ai fini IVA (art. 3 DPR 633/1972), mentre la cessione del software è tassata come cessione di bene immateriale.
La licenza può essere esclusiva (il licenziante si obbliga a non concedere la medesima licenza ad altri nel territorio o settore definito, equiparandosi economicamente a una cessione parziale) oppure non esclusiva (più licenziatari possono utilizzare lo stesso programma contemporaneamente, che è il modello più diffuso nel software commerciale di massa). La licenza può altresì essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, a canone fisso o variabile (SaaS — Software as a Service, regolamentato nel contratto correlato it-contratto-saas), per installazione locale (on-premise) o in cloud.
In Italia il software è protetto come opera dell'ingegno ai sensi dell'art. 1 LDA senza necessità di registrazione formale, ma la registrazione volontaria presso la SIAE (Sezione Opere dell'Ingegno Tecnico-Scientifico) o il deposito del codice sorgente in busta chiusa presso un ente certificatore (Notaio, Camera di Commercio, Unioncamere) fornisce una prova di anteriorità utile in caso di controversia sulla paternità. Il Contratto di Licenza d'Uso Software è lo strumento principale attraverso cui il titolare monetizza il proprio software senza perderne la proprietà intellettuale.
Quando serve Contratto di Licenza d'Uso Software?
Il Contratto di Licenza d'Uso Software in Italia è necessario in ogni situazione in cui il titolare di un programma per elaboratore intende consentire a terzi di utilizzarlo in modo giuridicamente regolamentato. Le situazioni più comuni sono:
— Software gestionale aziendale (ERP, CRM, software di contabilità). Il produttore concede in licenza il programma a imprese o professionisti che lo installano sui propri sistemi. Il contratto definisce il numero di utenti autorizzati, i moduli inclusi, i termini dell'assistenza tecnica e della manutenzione, la policy di aggiornamento e i limiti territoriali d'uso.
— Software embedded in prodotti hardware. Il produttore di un dispositivo elettronico (stampante, router, PLC industriale, elettrodomestico smart) che incorpora un software deve regolamentare con il fornitore del software le condizioni di integrazione e di redistribuzione, inclusa la compatibilità con eventuali licenze open source (GPL, LGPL, Apache, MIT) che richiedono la pubblicazione del codice sorgente modificato.
— Distribuzione di applicazioni mobile (app). Lo sviluppatore che distribuisce un'app tramite Apple App Store o Google Play concede agli utenti finali una licenza d'uso limitata, non esclusiva e non trasferibile attraverso i termini e condizioni dell'app stessa. Il Contratto di Licenza d'Uso Software definisce i diritti e le limitazioni degli utenti.
— Sviluppo di software su commessa. Quando un'azienda commissiona a un software house lo sviluppo di un programma personalizzato, il contratto deve disciplinare chi è titolare del software finito: se il committente (soluzione preferibile per il cliente) o lo sviluppatore (che concede poi licenza al cliente). In assenza di clausola espressa, il software è opera collettiva e la titolarità segue le regole dell'art. 12-bis LDA.
— Accordi di distribuzione o rivendita (OEM/VAR). Un produttore di software (ISV — Independent Software Vendor) che autorizza un rivenditore (VAR — Value Added Reseller) a distribuire il programma ai propri clienti finali deve regolamentare le condizioni di sublicenza, le aree geografiche, le politiche di prezzo minimo e le condizioni di assistenza.
— Licenza di software open source commerciale. Alcune aziende adottano un modello dual-license (es. MySQL, Qt): versione open source gratuita per usi non commerciali, versione commerciale a pagamento per integrazioni in prodotti proprietari. Il contratto regola le condizioni d'uso commerciale.
Il Contratto di Licenza d'Uso Software è correlato all'it-accordo-di-riservatezza-nda, che le parti sottoscrivono nella fase preliminare quando il licenziante rivela al potenziale licenziatario le specifiche tecniche del software, e all'it-contratto-di-manutenzione per la regolamentazione del supporto tecnico post-licenza.
Cosa includere nel tuo Contratto di Licenza d'Uso Software
Il Contratto di Licenza d'Uso Software in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali che definiscono con precisione l'oggetto della licenza, i diritti concessi e le obbligazioni delle parti ai sensi della L. 633/1941 e del Codice Civile. Un contratto correttamente redatto comprende:
1. Identificazione delle parti e qualità. Dati completi del licenziante (titolare dei diritti sul software: autore, sviluppatore, azienda) e del licenziatario (persona fisica o giuridica che intende utilizzare il programma), con indicazione della rispettiva partita IVA o codice fiscale. Dichiarazione del licenziante di essere titolare o legittimo avente causa dei diritti di riproduzione e distribuzione del software.
2. Descrizione del software oggetto della licenza. Denominazione commerciale del programma, versione (major.minor.patch), linguaggio di programmazione e architettura se rilevante, piattaforme hardware e sistemi operativi supportati, funzionalità principali. Il contratto deve specificare se la licenza include il codice sorgente (source code) o solo il codice oggetto compilato (object code), e le condizioni di accesso alla documentazione tecnica (API reference, manuale utente).
3. Tipo di licenza e ambito d'uso. Specificare chiaramente se la licenza è: (a) esclusiva o non esclusiva; (b) a tempo determinato (con indicazione della durata) o perpetua; (c) per numero di utenti (named user) o per numero di installazioni (per seat); (d) per specifica area geografica o globale; (e) per specifiche finalità d'uso (uso aziendale interno, integrazione in prodotti commerciali, rivendita). Indicare espressamente le attività vietate: sublicenza a terzi senza consenso, decompilazione e reverse engineering (salvo i casi previsti dall'art. 64-ter LDA), rimozione delle notifiche di copyright.
4. Deroghe obbligatorie ex artt. 64-ter e 64-quater LDA. Il contratto non può impedire al licenziatario di: (a) eseguire una copia di riserva del programma, se necessaria per l'uso; (b) osservare, studiare e sperimentare il funzionamento del programma per determinare le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento del programma, mentre esegue le operazioni di caricamento, visualizzazione, trasmissione, trasmissione e memorizzazione del programma; (c) decompilare il programma ai fini della interoperabilità (art. 64-quater LDA), nei limiti strettamente necessari e con notifica preventiva al licenziante. Qualsiasi clausola contrattuale che escluda questi diritti è nulla ex art. 64-quater comma 3 LDA.
5. Canone e condizioni di pagamento. Importo del canone di licenza (una tantum o periodico), modalità di pagamento (bonifico bancario, carta di credito, addebito diretto), scadenze e condizioni di rinnovo. Interessi moratori applicabili in caso di ritardo ex D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (interessi legali di mora nelle transazioni commerciali). Meccanismi di adeguamento del canone per le licenze pluriennali (indicizzazione ISTAT o revisione concordata).
6. Garanzie e limitazione di responsabilità. Garanzie del licenziante sul funzionamento conforme alle specifiche per un periodo determinato; limitazione della responsabilità per danni indiretti, mancato guadagno o perdita di dati. Clausole di limitazione della responsabilità devono rispettare l'art. 1341 c.c. (clausole vessatorie), che richiede la doppia firma per le clausole che limitano la responsabilità del contraente predisponente nei contratti con consumatori o con imprenditori deboli.
7. Trattamento del codice sorgente e del know-how. Se la licenza include l'accesso al codice sorgente, definire le obbligazioni di riservatezza del licenziatario, le limitazioni all'utilizzo del codice per sviluppare prodotti concorrenti, e le condizioni di restituzione o distruzione del codice alla scadenza della licenza. Richiamare o allegare l'it-accordo-di-riservatezza-nda per la protezione del codice sorgente rivelato.
8. Protezione dei dati personali — nomina a responsabile del trattamento. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), se il software tratta dati personali degli utenti finali del licenziatario, il licenziante — nella misura in cui accede ai dati — deve essere nominato Responsabile del Trattamento (Data Processing Agreement). Il contratto deve includere o richiamare un allegato DPA con indicazione delle finalità, delle categorie di dati, delle misure di sicurezza adottate e delle sub-elaborazioni.
9. Terminazione e conseguenze. Cause di risoluzione (inadempimento materiale, insolvenza, violazione delle condizioni d'uso, mancato pagamento), preavviso richiesto, obblighi post-terminazione (cessazione dell'uso, cancellazione delle copie installate, restituzione della documentazione).
Su forms-legal.com è disponibile il modello di Contratto di Licenza d'Uso Software conforme alla L. 633/1941 e al GDPR, con tutte le clausole essenziali sopra descritte e le previsioni obbligatorie ex artt. 64-ter e 64-quater LDA che non possono essere derogate contrattualmente.
Come compilare il tuo Contratto di Licenza d'Uso Software
La compilazione del Contratto di Licenza d'Uso Software in Italia richiede attenzione sia agli aspetti tecnici del programma sia agli aspetti giuridici della concessione. Seguire questi passaggi:
1. Identificare il titolare dei diritti sul software. Prima di concedere in licenza un programma, verificare la catena di titolarità: se il software è stato sviluppato da dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro, i diritti di sfruttamento economico appartengono al datore di lavoro (art. 12-bis LDA); se è stato sviluppato da un lavoratore autonomo su commessa, la titolarità dipende da quanto previsto nel contratto di incarico. Solo il titolare dei diritti (o l'avente causa) può concedere la licenza.
2. Descrivere il software con precisione. Inserire il nome commerciale del programma, la versione alla data del contratto, la piattaforma (Windows, Linux, macOS, cloud), le funzionalità principali incluse nella licenza, le eventuali funzionalità escluse (moduli aggiuntivi, API premium, integrazioni enterprise).
3. Definire il tipo e l'ambito della licenza. Stabilire: numero di utenti o installazioni autorizzate, area geografica, finalità d'uso (uso interno aziendale, integrazione in prodotti del licenziatario, rivendita a terzi). Indicare esplicitamente le attività non consentite (sublicenza non autorizzata, decompilazione al di fuori dei casi ex art. 64-quater LDA, utilizzo del software per finalità diverse da quelle indicate).
4. Fissare il canone e le condizioni economiche. Indicare l'importo (in euro, IVA esclusa o inclusa con aliquota applicabile), la periodicità (annuale, mensile), la scadenza, le modalità di pagamento e i termini di rinnovo. Stabilire le conseguenze del mancato pagamento: sospensione dell'accesso, risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c.
5. Inserire le garanzie e le limitazioni di responsabilità. Specificare per quanto tempo il licenziante garantisce che il software funzionerà in conformità alle specifiche (tipicamente 12 mesi), e cosa copre la garanzia (correzione di bug, aggiornamenti di sicurezza). Includere la clausola di limitazione della responsabilità per danni indiretti e per perdita di dati, con la doppia firma ex art. 1341 c.c. se il contratto è predisposto dal licenziante.
6. Gestire il trattamento dei dati personali. Se il software gestisce dati personali degli utenti del licenziatario (es. un CRM, un software HR, un e-commerce), allegare il Data Processing Agreement (DPA) di nomina del licenziante come Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR, con indicazione delle misure di sicurezza adottate.
7. Definire le condizioni di terminazione. Specificare in modo chiaro le cause di risoluzione del contratto, i termini di preavviso, le obbligazioni post-terminazione del licenziatario (cancellazione delle copie, restituzione della documentazione) e le conseguenze economiche (rimborsi pro-rata per le licenze annuali in caso di terminazione anticipata).
8. Raccogliere le firme. Far sottoscrivere il contratto dai rappresentanti legali di entrambe le parti, con data e luogo. Le clausole limitatrici di responsabilità e le clausole di deroga alla giurisdizione ordinaria devono essere specificamente approvate per iscritto (art. 1341 c.c.) con firma separata.
Requisiti legali per Contratto di Licenza d'Uso Software
Il Contratto di Licenza d'Uso Software in Italia è disciplinato da un quadro normativo che integra la legislazione sul diritto d'autore, il diritto contrattuale generale e il diritto della protezione dei dati personali. I requisiti giuridici fondamentali sono:
— L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 64-bis (introdotto dal D.Lgs. 518/1992): elenca i diritti esclusivi del titolare del software — riproduzione, traduzione, adattamento, distribuzione, comunicazione al pubblico. Senza licenza, qualsiasi esercizio di questi diritti da parte di terzi costituisce violazione.
— L. 633/1941, art. 64-ter: elenca le deroghe obbligatorie che non possono essere contrattualmente escluse — copia di riserva, osservazione del funzionamento del programma durante l'uso normale.
— L. 633/1941, art. 64-quater: disciplina la decompilazione ai fini dell'interoperabilità, con i seguenti limiti: effettuata dal licenziatario o da persona autorizzata, necessaria per la interoperabilità con altri programmi, limitata alle parti del programma strettamente necessarie, senza comunicazione a terzi delle informazioni ottenute. Clausole contrattuali che vietano la decompilazione nei limiti dell'art. 64-quater sono nulle.
— L. 633/1941, art. 171-bis: sanzioni penali per la duplicazione abusiva di software a fini di lucro (reclusione da sei mesi a tre anni, multa da 2.582 a 25.822 euro) e per la distribuzione abusiva (reclusione da uno a quattro anni).
— Codice Civile, art. 1341: le clausole vessatorie (limitazione della responsabilità, clausole di risoluzione, clausole di deroga alla giurisdizione) inserite in contratti predisposti unilateralmente sono valide solo se specificamente approvate per iscritto con doppia firma dell'aderente.
— Codice Civile, art. 1456: clausola risolutiva espressa — consente al contratto di risolversi automaticamente al verificarsi di determinati inadempimenti senza necessità di pronuncia giudiziale; deve essere espressamente indicata la specifica obbligazione la cui violazione determina la risoluzione.
— D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231: interessi legali di mora nelle transazioni commerciali tra imprese (o tra imprese e pubblica amministrazione); il saggio di interesse è fissato semestralmente dalla BCE e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
— Reg. UE 2016/679 (GDPR), art. 28: se il licenziante (o i suoi server) tratta dati personali degli utenti del licenziatario, deve essere formalizzato un contratto scritto di Responsabile del Trattamento (Data Processing Agreement), con indicazione delle istruzioni del titolare, delle misure di sicurezza adottate, del diritto di audit e delle condizioni di sub-elaborazione.
— D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), art. 33: misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali; il licenziante deve garantire al licenziatario che il software è progettato e gestito nel rispetto del principio di privacy by design (art. 25 GDPR).
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Licenza d'Uso Software
Il Contratto di Licenza d'Uso Software in Italia presenta insidie specifiche del settore tecnologico che possono generare controversie commerciali, violazioni del diritto d'autore e sanzioni per violazione del GDPR. Gli errori più frequenti da evitare sono:
1. Non indicare la versione specifica del software oggetto della licenza. Un contratto che si riferisce genericamente al «software X» senza indicare la versione genera ambiguità su quali funzionalità sono incluse, se gli aggiornamenti futuri rientrano nella licenza e se la sostituzione della versione con una major release costituisce nuovo prodotto richiedente nuova licenza.
2. Dimenticare le clausole obbligatorie ex artt. 64-ter e 64-quater LDA. Molti contratti redatti senza assistenza legale vietano assolutamente la copia di riserva e la decompilazione, senza considerare che tali divieti sono nulli per legge nei limiti previsti dalla LDA. Inserire divieti assoluti non solo è inefficace ma può generare confusione e contenziosi inutili.
3. Omettere la clausola di doppia firma per le clausole vessatorie. I contratti di licenza software predisposti dal licenziante contengono tipicamente clausole di limitazione della responsabilità (esclusione dei danni indiretti, cap sulla responsabilità totale) e clausole di risoluzione automatica per inadempimento. Ai sensi dell'art. 1341 c.c., tali clausole sono valide solo se specificamente approvate per iscritto dal licenziatario con firma separata. L'omissione rende nulle le clausole più protettive per il licenziante.
4. Non regolamentare il trattamento dei dati personali. Se il software gestisce dati personali (CRM, software HR, e-commerce, gestionale sanitario), il contratto deve includere o allegare il Data Processing Agreement ex art. 28 GDPR. L'assenza di DPA espone entrambe le parti a sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali (fino al 4% del fatturato mondiale ex art. 83 par. 4 GDPR).
5. Confondere la licenza d'uso con la cessione del software. Molti contratti usano termini ambigui («acquisto del software», «diritto di proprietà del programma») che possono far ritenere al licenziatario di aver acquisito la piena proprietà del codice. La distinzione è fondamentale: nella licenza il licenziante conserva la titolarità, nella cessione la perde definitivamente. Il contratto deve usare il termine «licenza d'uso» e specificare che non viene trasferita la proprietà intellettuale.
6. Non disciplinare il rinnovo automatico e le condizioni di uscita. Molti contratti di licenza prevedono rinnovo automatico senza indicare il preavviso minimo per il diniego del rinnovo. Il licenziatario si trova vincolato per un altro anno intero se non comunica il diniego nei termini, spesso molto brevi (30-60 giorni prima della scadenza). È necessario indicare chiaramente: termine di preavviso, forma della comunicazione (PEC, raccomandata), conseguenze del mancato rinnovo.
7. Ignorare le licenze open source incluse nel software proprietario. Molti software commerciali integrano componenti open source (librerie, framework) soggetti a licenze come GPL, LGPL o Apache. Se il licenziante non rispetta le condizioni della licenza open source (es. pubblicazione del codice sorgente modificato per le GPL), il licenziatario può trovarsi esposto a violazioni del diritto d'autore dei proprietari delle librerie open source, non solo del licenziante commerciale.
8. Non includere i livelli di servizio (SLA) per il supporto tecnico. Un contratto di licenza senza Service Level Agreement per gli aggiornamenti di sicurezza e la correzione dei bug lascia il licenziatario senza tutele in caso di vulnerabilità critiche. Includere o allegare l'it-contratto-di-manutenzione per la definizione dei livelli di servizio, dei tempi di risposta e delle penali per inadempimento.
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}Domande frequenti
Nella licenza d'uso software il licenziante conserva la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul programma (diritto d'autore ex L. 633/1941) e concede al licenziatario solo il diritto di utilizzare il software secondo le condizioni contrattuali. Nella cessione del software il titolare trasferisce definitivamente tutti i diritti patrimoniali sull'opera al cessionario, che diventa il nuovo titolare e può a sua volta distribuire, modificare e concedere in licenza il programma. La distinzione ha effetti pratici rilevanti: nella licenza, alla scadenza del contratto il licenziatario deve cessare di usare il software; nella cessione, il cessionario mantiene i diritti in perpetuo. Ha anche rilevanza fiscale: la licenza è tassata come prestazione di servizi ai fini IVA, la cessione come cessione di bene immateriale.
Ai sensi dell'art. 64-quater della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (LDA), il licenziatario ha il diritto di decompilare il programma per elaboratore senza il consenso del licenziante, ma solo nelle seguenti condizioni: (a) la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da persona autorizzata, non ceduta a terzi; (b) è indispensabile per conseguire l'interoperabilità con altri programmi; (c) le informazioni ottenute sono usate esclusivamente per l'interoperabilità e non per sviluppare un programma concorrente. Qualsiasi clausola contrattuale che vieti la decompilazione nei limiti dell'art. 64-quater è nulla ex art. 64-quater comma 3 LDA. Il licenziante non può dunque escludere contrattualmente questo diritto, ma può limitare la decompilazione per finalità diverse dall'interoperabilità.
Sì. Se il software elabora dati personali degli utenti del licenziatario (es. dati dei clienti, dei dipendenti, dei pazienti), il licenziante — nella misura in cui accede ai dati per finalità di supporto tecnico, hosting o aggiornamento — è un Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 4 par. 8 e dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Il contratto deve includere o allegare un Data Processing Agreement (DPA) che indichi: le istruzioni del titolare del trattamento (licenziatario), le categorie di dati e le finalità del trattamento, le misure di sicurezza adottate dal licenziante (cifratura, pseudonimizzazione, controllo accessi), le condizioni per l'utilizzo di sub-responsabili (hosting provider, cloud), il diritto del licenziatario di effettuare audit. L'assenza di DPA espone entrambe le parti a sanzioni del Garante fino al 4% del fatturato mondiale (art. 83 par. 4 GDPR).
Le clausole di limitazione della responsabilità (esclusione dei danni indiretti, tetto massimo al risarcimento) sono ammesse dal Codice Civile italiano, ma la loro validità dipende dalla tipologia di contratto e dalle parti coinvolte. Nei contratti tra imprese (B2B), le limitazioni di responsabilità sono in linea di principio valide, ma devono essere specificamente approvate per iscritto dal licenziatario ai sensi dell'art. 1341 c.c., se il contratto è stato predisposto unilateralmente dal licenziante (contratto per adesione). Le clausole che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave sono sempre nulle (art. 1229 c.c.), così come le clausole che violano norme imperative. Nei contratti B2C (con consumatori), si applicano in aggiunta le disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) che dichiarano nulle le clausole che limitano la responsabilità per danni alla persona o ai beni del consumatore.
Alla scadenza o alla risoluzione del Contratto di Licenza d'Uso Software, il licenziatario perde il diritto di utilizzare il programma. Le obbligazioni post-terminazione tipicamente previste dal contratto sono: cessazione immediata di qualsiasi utilizzo del software; cancellazione di tutte le copie installate sui sistemi del licenziatario (incluse copie di riserva e copie su dispositivi portatili); restituzione al licenziante della documentazione tecnica fornita (manuali, credenziali di accesso, chiavi di licenza); rilascio da parte del licenziatario di una dichiarazione scritta di avvenuta cancellazione. Se il contratto prevedeva accesso al codice sorgente, occorre cancellare anche quest'ultimo e restituire i supporti originali. La mancata cancellazione delle copie dopo la scadenza configura utilizzo abusivo del software, potenzialmente perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 171-bis LDA.
Il Contratto di Licenza d'Uso Software deve disciplinare esplicitamente il trattamento degli aggiornamenti, che si distinguono in: (a) bug fix e patch di sicurezza — correzioni di errori che non modificano le funzionalità; (b) minor updates — miglioramenti di funzionalità esistenti nell'ambito della stessa major release; (c) major updates — nuove versioni con funzionalità significativamente diverse. Il contratto deve specificare se gli aggiornamenti sono inclusi nel canone di licenza o richiedono un ulteriore corrispettivo, entro quanto tempo vengono rilasciati gli aggiornamenti di sicurezza (SLA), se il licenziatario è obbligato ad installare gli aggiornamenti e entro quali termini (rilevante per le patch di sicurezza), se una major release richiede la stipula di un nuovo contratto di licenza. Per la definizione dettagliata dei livelli di servizio sugli aggiornamenti, fare riferimento anche al modello it-contratto-di-manutenzione disponibile su forms-legal.com.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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